Onorevoli Colleghi! - Con la legge 13 aprile 1988, n. 117, il legislatore, in attuazione del referendum popolare, nel disciplinare la procedura per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di responsabilità civile dei magistrati.
Il legislatore, tuttavia, non ha propriamente recepito la volontà referendaria nel provvedimento legislativo, giacché ha ritenuto di introdurre una cospicua serie di temperamenti - procedurali e sostanziali - che, di fatto, riducono sensibilmente la possibilità di pronunce giudiziali in materia.
Basti ricordare:
a) la procedibilità della domanda risarcitoria solo per dolo o colpa grave (intesa come inescusabile negligenza) del magistrato (articolo 2);
b) la proponibilità della domanda non nei confronti del magistrato, ma verso lo Stato, nella persona del presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 4, 1^ comma), eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 13 (responsabilità civile per fatti costituenti reato), laddove è previsto che il danneggiato ha facoltà di agire direttamente nei confronti del magistrato;
c) il divieto di proporre la domanda di risarcimento se non dopo l'inutile ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione (articolo 4, 2^ comma);
d) il complicato ed artificioso procedimento preliminare di ammissibilità della domanda di risarcimento (articolo 5);
e) la tenuità dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato da parte dello Stato che abbia liquidato il risarcimento (articoli 7 e 8).
E' indubbio che tali temperamenti, oltre a stridere con la volontà popolare inequivocabilmente espressa in sede referendaria, mal si attagliano alla realtà contemporanea, ove sono rinvenibili diversi casi di uso eccessivo della custodia cautelare.
Si aggiunga che i princìpi evincibili dalla legge n.
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