responsabilità civile dei magistrati

Sentenza 26/1987 Corte Costituzionale

Di Corte Costituzionale - 5 dicembre 2007
itolo SENT. 26/87 B. RESPONSABILITA’ CIVILE - MAGISTRATI E PUBBLICO MINISTERO CHE INTERVENGA NEL PROCESSO CIVILE - CASI PREVISTI - AZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA. Testo Va dichiarata ammissibile la richiesta di referendum se il quesito posto sia omogeneo ed univoco e verta su disposizioni legislative le quali non sono neassimilabili a norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all’abrogazione, ne “a contenuto costituzionalmente vincolato” nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all’unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione. ... Continua

disegno di legge n.156, XV legislatura

5 dicembre 2007
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006 ———– Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati ———– Onorevoli Senatori. ... Continua

Progetto di legge - n. 2869

5 dicembre 2007
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 13 aprile 1988, n. 117, il legislatore, in attuazione del referendum popolare, nel disciplinare la procedura per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di responsabilità civile dei magistrati. Il legislatore, tuttavia, non ha propriamente recepito la volontà referendaria nel provvedimento legislativo, giacché ha ritenuto di introdurre una cospicua serie di temperamenti - procedurali e sostanziali - che, di fatto, riducono sensibilmente la possibilità di pronunce giudiziali in materia. Basti ricordare: a) la procedibilità della domanda risarcitoria solo per dolo o colpa grave (intesa come inescusabile negligenza) del magistrato (articolo 2); b) la proponibilità della domanda non nei confronti del magistrato, ma verso lo Stato, nella persona del presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 4, 1^ comma), eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 13 (responsabilità civile per fatti costituenti reato), laddove è previsto che il danneggiato ha facoltà di agire direttamente nei confronti del magistrato; c) il divieto di proporre la domanda di risarcimento se non dopo l'inutile ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione (articolo 4, 2^ comma); d) il complicato ed artificioso procedimento preliminare di ammissibilità della domanda di risarcimento (articolo 5); e) la tenuità dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato da parte dello Stato che abbia liquidato il risarcimento (articoli 7 e 8). E' indubbio che tali temperamenti, oltre a stridere con la volontà popolare inequivocabilmente espressa in sede referendaria, mal si attagliano alla realtà contemporanea, ove sono rinvenibili diversi casi di uso eccessivo della custodia cautelare. Si aggiunga che i princìpi evincibili dalla legge n. ... Continua

Legge 13 aprile 1988 n. 117 (Legge Vassalli)

5 dicembre 2007
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1988 n. 88 ) RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: Art. ... Continua

La responsabilità dei magistrati

Di Antonio Giangrande - 16 giugno 2007
Il rapporto tra i cittadini e tra i cittadini e gli organi dello Stato è regolato dalla legge. L’art. 3 della Costituzione esplicita che tutti hanno pari obblighi e diritti di fronte alla legge, senza che vi siano immunità ed impunità per nessuno. ... Continua
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