Da Tony Bland a Diane Pretty. Alcuni (diversissimi) casi in tema di eutanasia

Pubblicato il 25 Settembre 2006 da Roberta Jannuzzi

Million Dollar Baby. Il protagonista del film di Clint Eastwood, pluripremiato agli Oscar 2005, si chiama Frankie Dunn e gestisce una modesta palestra di boxe a Los Angeles. Dopo l’infortunio sul ring dell’allieva Maggie, alla quale viene diagnosticata una paralisi totale e amputata una gamba, decide di assecondare il suo desiderio di morire. Nel finale entra in ospedale di notte e la uccide somministrandole una elevata quantità di adrenalina.Million Dollar Baby. Il protagonista del film di Clint Eastwood, pluripremiato agli Oscar 2005, si chiama Frankie Dunn e gestisce una modesta palestra di boxe a Los Angeles. Dopo l’infortunio sul ring dell’allieva Maggie, alla quale viene diagnosticata una paralisi totale e amputata una gamba, decide di assecondare il suo desiderio di morire. Nel finale entra in ospedale di notte e la uccide somministrandole una elevata quantità di adrenalina.
Il progresso delle scienze biologiche, le scoperte tecnologiche, la rispettiva applicazione della medicina e, d’altra parte, lo sviluppo del principio del consenso informato, rendono oggi più che mai la fine della vita una fase in cui è possibile adottare scelte individuali. Si tratta, dunque, di un nuovo spazio di «dominio della vita» che si apre all’autodeterminazione dell’uomo. Questa possibilità deve però fare i conti con i modelli normativi all’interno dei quali la volontà dell’individuo si inserisce. In Olanda e in Belgio, in situazioni particolari, l’ordinamento giuridico rinuncia a perseguire penalmente il medico che in presenza di determinate condizioni pratica l’interruzione volontaria della vita di un malato terminale. Un caso diverso è quello della Svizzera. Qui l’adozione di un criterio di interpretazione restrittivo del codice penale permette di non considerare reato la somministrazione in dosi letali di un farmaco a pazienti terminali in grave sofferenza. La maggior parte degli ordinamenti giuridici europei, tuttavia, non ha norme specifiche in materia. In Italia, in particolare, se il dibattito tra gli studiosi e nell’opinione pubblica è aperto, si riscontra una forte difficoltà del mondo politico a intervenire sia in un senso che in un altro. Conseguenza di questo vuoto normativo, se si confrontano le statistiche che periodicamente occupano le prime pagine dei giornali, è che la pratica dell’eutanasia nel nostro paese è oggi rimessa alla coscienza del medico o delle persone vicine al malato e in definitiva alla discrezionalità del giudice che in mancanza di una legge specifica deciderà se e come punirla.

Il diritto all’eutanasia. Il caso di Diane Pretty

Nell’estate del 2001 l’Alta Corte britannica accoglie il ricorso di Diane Pretty, una malata terminale che vuole attuare il suicidio assistito: la sua causa andrà in tribunale. La donna, che ha 47 anni e due figli di 24 e 22, a causa di una malattia degenerativa del sistema nervoso, ha perso completamente l’uso delle gambe e delle braccia e quasi del tutto quello delle mani, deve essere alimentata artificialmente e non riesce più a parlare in modo comprensibile. La malattia che l’ha colpita porta all’immobilità completa e alla morte per soffocamento. Intatte, invece, la capacità intellettive, la memoria e i cinque sensi. La Corte di Londra qualche mese dopo rigetta la richiesta. Il legali di Diane non perdono tempo: si appellano alla Camera dei Lord e, dopo un nuovo rifiuto, ricorrono alla Corte europea dei diritti umani, denunciando la violazione da parte dello Stato britannico degli articoli 2, 3, 8, 9 e 14 della Convenzione. Il 28 aprile anche la Corte di Strasburgo rigetta la domanda. Diane Pretty muore pochi giorni dopo, il 12 maggio 2002, in un ospedale del Bedfordshire.

Il diritto di rifiutare i trattamenti medici. I casi di Tony Bland e di Miss B.

Nel 1993, nel Tony Bland case, la High Court di Londra consente a interrompere i processi di nutrizione e idratazione nei confronti di un diciassettenne che quattro anni prima aveva subito pesantissimi danni cerebrali. Questi trattamenti vengono considerati alla stregua di terapie sanitarie. In termini di prova del rifiuto, i giudici inglesi ritengono validi, in assenza di dichiarazioni espresse del ragazzo, anche mezzi indiretti come desunti da colloqui con i suoi familiari. Viene preso inoltre in considerazione il parere medico riguardo al best interest del paziente. In questo caso, dunque, rileva quel right to refuse che giunge fino a coprire cure life-saving ma che non può invocarsi in materia di omicidio del consenziente o di aiuto al suicidio (come nel caso di Diane Pretty). Il diritto al rifiuto è stato recentemente confermato nel caso di Miss B, una donna paralizzata dal collo in giù ed immobilizzata in un polmone d’acciaio. I medici che la avevano in cura si erano rifiutati di spegnere i macchinari, invocando il dovere deontologico di tutelare la vita: Miss B non si trova in uno stato terminale, la sua malattia le consente uno stato di salute stabile. Il processo ha ribadito il diritto al rifiuto di Miss B. e ha condannato l’ospedale al pagamento di una somma simbolica di cento sterline per “unlawfull trespass”. La High Court ha dunque permesso di interrompere il trattamento non voluto e la paziente ha potuto esaudire la propria volontà.

Il diritto di rifiutare i trattamenti terapeutici. Il caso di Maria

Riguarda il diritto a non curarsi e a rifiutare i trattamenti terapeutici un caso di cronaca che ha destato un grande dibattito in Italia (apparso sui giornali il 31 gennaio 2004). Maria – il nome della paziente viene taciuto per riservatezza – è una donna di circa sessanta anni, ricoverata all’ospedale San Paolo di Milano. Il suo piede destro era in condizioni gravissime ed è andato in cancrena. I medici ritengono che l’unica cosa da fare per evitare la setticemia - e la morte, nel giro di pochi giorni - sia amputarlo. Dunque si rivolgono alla donna per ottenere il suo consenso informato. Maria nega il consenso. Il suo dissenso è valido: una perizia psichiatrica accerta la piena capacità di intendere e di volere dell’ammalata. Le autorità amministrative si dichiarano favorevoli a disporre il trattamento sanitario obbligatorio, tuttavia anche in questo caso fa fede la perizia psichiatrica. L’autorità giudiziaria, a cui si rivolgono i medici (ma non i parenti della donna, che dichiarano di rispettare la sua scelta), negano ogni possibilità di aggirare questo dissenso. Da ultimo, nella sentenza 26444 dell’11 luglio 2002, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che un medico risponde di violenza privata se opera un paziente che, consapevole di ciò cui va incontro, non concede il consenso.

Atti terapeutici e atti assistenziali. Il caso di Eluana Englaro

Da dodici anni Eluana Englaro è in stato vegetativo permanente, ricoverata in una clinica di Lecco. La ragazza, che oggi ha trentadue anni, è alimentata con un sondino nasogastrico. Immobile e senza speranza di riprendere coscienza. Si trova così dal 18 gennaio del 1992, quando, verso le quattro del mattino la sua auto si schiantò contro un muro nei pressi di Lecco. Nel dicembre 1999 la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta del padre, Beppino Englaro, tutore della ragazza, di sospendere l’alimentazione artificiale che la tiene in vita. La richiesta era motivata dal fatto che la ragazza si era già espressa sullo stato vegetativo quando un suo caro amico era stato colpito dalla stessa sorte due anni prima di lei. In quell’occasione Eluana aveva detto che se le fosse accaduta una cosa del genere mai avrebbe voluto essere lasciata in una “condizione così poco dignitosa”. Secondo i giudici, tuttavia, se in casi del genere sospendere la somministrazione di farmaci è lecito per evitare l’accanimento terapeutico, l’alimentazione non può essere tolta perché è un atto assistenziale e quindi sempre dovuto. Fino allo spegnimento “naturale”. La decisione della Corte di Milano non è per nulla scontata, visto che all’inizio degli anni novanta le corti supreme americana e inglese avevano deciso in modo diametralmente opposto nei casi di Nancy Cruzan e Tony Bland, anch’essi in stato vegetativo irreversibile.

Atti terapeutici e atti assistenziali. Il caso Terri Schiavo

Il caso Terri Schiavo ha inizio il 25 febbraio 1990, quando Theresa Marie Schindler Schiavo subisce un arresto cardiaco dal quale deriva una encefalopatia ischemica. Nei mesi successivi la paziente non dà segni di funzioni corticali attive. Le analisi rilevano un avanzato stato di atrofia degli emisferi cerebrali. Gli elettroencefalogrammi piatti evidenziano l’assenza di qualsiasi attività funzionale della corteccia cerebrale. Gli esami neurologici confermano un persistente stato vegetativo. Periodi di veglia si alternano a periodi di incoscienza, alla reazione alla luce e ai rumori, a una elementare attività di deglutizione, ma non è riscontrabile alcun segno di attività emozionale, di volontà cosciente o capacità cognitiva. Il 18 giugno 1992 il Tribunale della Florida affida a Michael Schiavo, consorte di Terri dal 1984, la sua tutela. Nel caso in cui il paziente diventi irreversibilmente inabile e non abbia lasciato disposizioni, le leggi della Florida conferiscono al coniuge la facoltà di decidere al di sopra degli altri membri della famiglia. Nel maggio del 1998 Michael Schiavo adisce la Corte della Contea di Pinellas per rimuovere la sonda che alimenta sua moglie. Negli Stati Uniti, a differenza che in Italia, il diritto dei pazienti al rifiuto non solo delle terapie ma, più in generale, dei trattamenti medici indesiderati, compresa dunque l’alimentazione artificiale, è un principio etico e legale consolidato. Nel 2001 il giudice di prima istanza, George Greer, afferma che sussiste la prova chiara e convincente che Terri Schiavo avrebbe scelto di non essere sottoposta a questo trattamento per restare in vita nelle sue condizioni. In merito non ci sono dichiarazioni scritte, ma soltanto testimonianze giudicate più attendibili di altre. La decisione viene confermata dalla Suprema Corte della Florida.

L’omicidio del consenziente. Il caso di Guido Dell’Innocenti

Quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione per omicidio del consenziente è invece la condanna inflitta a Guido Dell’Innocenti, studente universitario accusato di aver aiutato a morire Stefano Del Carlo, suo amico gravemente ammalato. La vicenda risale al maggio del 2000, quando Stefano, ventisettenne di Torre del Lago, che ha un cuore ipertrofico ed impossibile da guarire senza il trapianto, ma non vuole passare attraverso lo strazio dell’operazione, chiede all’amico di aiutarlo a morire. Guido Dell’Innocenti, 28 anni, conosce Stefano da sempre. Ed è lui che gli pratica le iniezioni di insulina, come gli era stato chiesto di fare, davanti ad un casolare abbandonato sulle colline sopra Lucca. Il processo, con rito abbreviato, si celebra il 15 marzo 2001 ed il gip condanna lo studente riducendo di un terzo la pena. Secondo la perizia medico legale, l’imputato subiva fortemente la personalità dell’amico ed anche per questo il gip ha concesso almeno in parte le attenuanti.

Accanimento terapeutico ed eutanasia. Il caso Forzatti

Il 21 giugno del 1998 Ezio Forzatti, ingegnere monzese di 50 anni, insegnante di elettrotecnica, entra nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Monza, dove sua moglie è ricoverata in stato di ventilazione assistita, dopo essere stata operata per un edema cerebrale causato da una improvvisa malattia che distrugge le piastrine del sangue. Chiede al medico di turno di vederla per infilarle la fede nuziale al dito. Quando il medico gli risponde di attendere che gli inservienti finiscano di fare le pulizie, Forzatti estrae una Beretta calibro 7,65, sprovvista di proiettili, e la punta contro il medico, facendosi aprire la porta. L’uomo si dirige al letto della moglie e le stacca il respiratore. Quindi fa chiamare un infermiere, poi un medico per accertare il decesso. Forzatti viene immediatamente arrestato, rimane qualche giorno in carcere, poi è rimesso in libertà, in attesa del processo. Il 20 giugno del 2000 la Corte d’Assise di Monza lo condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario, violenza privata e porto abusivo d’armi, con il riconoscimento della seminfermità mentale. Ma le sorprese non sono finite. Nel 2002 i giudici d’appello di Milano condannano Forzatti per porto illegale d’armi e violenza privata a un anno e cinque mesi, con la sospensione condizionale e la non menzione, e a 400 euro di multa. Lo prosciolgono, invece, dall’accusa di omicidio. La vittima era da considerarsi già morta.