Giornali e giornalisti: perquisizioni a raffica. E’ ora di dire “basta!”.

Di Franco Abbruzzo - 4 agosto 2008

Violate la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le sentenze (Goodwin e Roemen)

Il segreto professionale dei giornalisti è salvaguardato in maniera efficace soltanto dal­l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze Goodwin e Roe­men della Corte di Strasburgo sul­l’argomento. L’articolo 10 (Libertà di espressione), - ripetendo le pa­role della Dichiarazione universa­le dei diritti dell’Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966 -, recita: “Ogni per­sona ha diritto alla libertà d’espres­sione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza consi­derazione di frontiere”. La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, la pro­tezione “assoluta” delle fonti dei giornalisti. La Convenzione euro­pea dei diritti dell’Uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) con l’articolo 10, come riferito, tutela espressa­mente le fonti dei giornalisti, stabi­lendo il diritto a “ricevere” notizie. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (Corte europea diritti dell’Uomo 27 marzo 1996, Good­win c. Regno Unito in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=179). La Corte, muovendo dal princi­pio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ri­cercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto fosse logico e con­seguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giorna­listiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi cor­rerebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”. L’or­dinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti con­fidenziali dei cronisti: “La libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una so­cietà democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivesto­no un’importanza particolare. La protezione delle fonti giornalisti­che è uno dei pilastri della libertà di stampa. L’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d’interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di “cane da guardia” e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridot­to”. Questi sono i principi (vinco­lanti anche per i nostri magistrati) sanciti nella sentenza Roemen 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti del­l’uomo (il testo è in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=554). Va detto anche che gli articoli del­la Convenzione operano e incido­no unitamente alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo ne dà attraverso le sentenze. Le senten­ze formano quel diritto vivente al quale i giudici e i magistrati (dell’Ufficio del Pm) dei vari Stati contraenti sono chiamati ad ade­guarsi sul modello della giustizia inglese. «La portata e il significato effettivo delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli non possono essere compresi ade­guatamente senza far riferimento alla giurisprudenza. La giurispru­denza diviene dunque, come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda contro Regno Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di parame­tri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso concreto e assurgono a criteri di valutazione del rispetto, in seno ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivan­ti dalla Convenzione….i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso possono trovare e han­no trovato applicazione, mutatis mutandis, anche in casi analoghi riguardanti altri Stati» (Antonio Bultrini, La Convenzione euro­pea dei diritti dell’Uomo: consi­derazioni introduttive, in Il Cor­riere giuridico, Ipsoa, n. 5/1999, pagina 650). D’altra parte, dice l’articolo 53 della Convenzione, «nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possa­no essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al qua­le tale Parte contraente partecipi». Vale conseguentemente, con va­lore vincolante, l’interpretazione che della Convenzione dà esclusi­vamente la Corte europea di Stra­sburgo. Non a caso il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L’articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Cor­te europea dei Diritti dell’Uomo, s’impone a tutti gli Stati contraen­ti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei dirit­ti dell’Uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Dirit­ti dell’Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giuri­sprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). La Convenzione eu­ropea dei diritti dell’Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vi­cende Goodwin e Roemen sono episodi che assumono valore stra­tegico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si av­valgono del segreto professionale. Davanti ai magistrati delle Pro­cure, i giornalisti (incriminati per violazione del segreto istruttorio o sottoposti a perquisizione dal Pm a caccia delle prove sulle fonti) de­vono invocare l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nelle interpretazio­ni vincolanti date dalle sentenze Goodwin e Roemen. I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto profes­sionale, invocando, con le norme nazionali (articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 e articolo 138 del Dlgs 196/2003 sulla pri­vacy), la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nell’interpreta­zione che la Corte di Strasburgo ne ha dato con le sentenze Good­win e Roemen. Questa linea è l’unica possibile anche per evitare di finire sulla graticola dell’incri­minazione per “violazione del segreto d’ufficio” (art. 326 Cp) in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, - magistrati, cancellieri o uffi­ciali di polizia giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabi­lità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nel­l’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 Cp. E’ palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’artico­lo 326 Cp, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’in­formazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prero­gativa del giornalista di non rive­lare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplina­re al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragio­nevole dell’articolo 326 Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale…..loqua­ce) e le perquisizioni, arma ormai spuntata dopo la sentenza Roe­men della Corte di Strasburgo..

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