Il ricorso di Piero Welby contro l'accanimento terapeutico
Altre pagine di questo documento:
- «Morire dev'essere come addormentarsi dopo l'amore»
- Di cosa si parla quando si parla di accanimento terapeutico
- Il ricorso di Piero Welby contro l'accanimento terapeutico
- Sondaggi e statistiche in tema di eutanasia
- Consenso informato, testamento biologico ed eutanasia
- Da Tony Bland a Diane Pretty. Alcuni (diversissimi) casi in tema di eutanasia
Questo pomeriggio, presso il Tribunale di Roma, si tiene l'udienza sul ricorso d'urgenza presentato da Piergiorgio Welby per interrompere senza soffrire l'accanimento terapeutico nei suoi confronti. Il giudice monocratico è la dottoressa Angela Salvio. Saranno presenti Marco Pannella, europarlamentare, Marco Cappato europarlamentare e segretario dell’Associazione Luca Coscioni, Rita Bernardini, segretaria di Radicali Italiani, e Rocco Berardo, vicesegretario dell’Associazione Luca Coscioni.
«Whose life is it anyway?» è il titolo di un'opera scritta per la televisione nel 1972 da Brian Clark. Dopo il successo teatrale, nel 1981, Richard Dreyfuss, John Cassavetes e Christine Lahti interpretano la versione cinematografica. Protagonista è lo scultore Ken Harrison, mente brillante e arguta, paralizzato dal collo in giù dopo un incidente e determinato a morire. La sceneggiatura e i dialoghi suggeriscono argomenti validi sia a favore che contro l'eutanasia e interrogativi su quanto lo Stato possa inteferire nella vita di un cittadino. en.wikipedia.org. Cfr.Le invasioni barbariche, Mare dentro, Million dollar baby
Il ricorso d’urgenza
Il 28 novembre 2006 Piergiorgio Welby ricorre d’urgenza al Tribunale civile di Roma contro il rifiuto opposto dalla struttura ospedaliera e dal medico curante, alla sua volontà, espressa il 24 novembre scorso, di non consentire alla prosecuzione dell’uso, sulla propria persona, del ventilatore polmonare, e alla conseguente richiesta che essi procedessero al distacco sotto trattamento sedativo. Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto ad autodeterminarsi nella scelta delle terapie mediche alle quali sottoporsi e il diritto di manifestare il proprio consenso a taluni trattamenti e il rifiuto ad altri. Chiede inoltre che, accertata la propria libera, informata, consapevole e incondizionata volontà, il giudice ordini al medico e alla struttura ospedaliera che lo hanno in cura di procedere all’immediato distacco del ventilatore polmonare con la contestuale somministrazione di terapie sedative idonee a prevenire o eliminare aualsiasi sofferenza fisica o psichica. Chiede infine di disporre le misure ritenute più adeguate a dare attuazione ai suoi diritti. Lo strumento prescelto da Piero Welby e dai suoi avvocati è il procedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., che assicura provvisoriamente gli effetti di una decisione di merito. In virtù della riforma del 2005, tuttavia, la misura cautelare eventualmente disposta dal giudice non perde più efficacia nel caso della mancata attivazione del procedimento di merito. Presupposto fondamentale perché il ricorso sia accolto dal Tribunale di Roma è innanzitutto il fumus boni juris, una parvenza di buon diritto, ovvero, secondo gli avvocati di Pierigiorgio Welby, il principio del consenso informato che trova fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e espresso riconoscimento nell’articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Altro presupposto è il periculum in mora, il pericolo nel ritardo, ovvero, in questo caso, il pregiudizio grave e irreparabile di diritti assoluti del paziente.
L’articolo 700 del codice di procedura civile: «Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».
Documenti. Il testo del ricorso
Il rifiuto del medico
Il medico curante di Piero Welby, convenendo di essere obbligato per legge a rispettare la volontà del paziente, motiva il suo rifiuto con l’argomentazione che, una volta somministrato il sedativo e operato il distacco, sopravvenendo un «pericolo di vita», egli sarebbe comunque obbligato a «procedere immediatamente» all’attacco del ventilatore polmonare per «ristabilire la respirazione». Sulla questione, tuttavia, è intervenuto a Radio Radicale il professor Amedeo Santosuosso, docente di diritto della vita all’Università di Pavia, secondo il quale l’opinione che la volontà espressa dal paziente debba essere rispettata soltanto fino a quando questi è vigile e cosciente, e che sia sufficiente anche un evento previsto e programmato come la sedazione per fare venire meno la vincolatività della volontà precedentemente espressa, è stata ormai superata dalla stessa Corte di Cassazione perché costituisce evidentemente uno svuotamento dello stesso principio del consenso informato.
Documenti. Il testo della risposta
Commenti. Amedeo Santosuosso, docente di diritto della vita
Il documento del Pubblico ministero
Nel documento diffuso ieri il Pubblico ministero, legittimato a intervenire nel procedimento civile, conferma il diritto di Piero Welby ad autodeterminarsi nella scelta delle terapie mediche alle quali sottoporsi e il diritto di manifestare il proprio consenso a taluni trattamenti, come la sedazione, non ad altri, come la ventilazione polmonare. «Non sembra in discussione - si legge nel documento - il divieto del medico (correlato al diritto del paziente) di porre in essere un qualsiasi trattamento medico in presenza di un documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere (art. 32 del codice di deontologia medica) e ciò vale certamente, in ragione dell’ampio contenuto del diritto del paziente, anche per il trattamento medico in atto, allorché si chiede di desistere dai conseguenti atti diagnostici e curativi, non essendo possibile, come efficacemente argomentato dal ricorrente, alcun trattamento medico contro la volontà della persona». Il Pubblico ministero, ovvero in questo caso l’Ufficio Affari civili della Procura della Repubblica di Roma, ritiene «ormai acquisito alla cultura giuridica il principio secondo cui l’intervento medico è legittimato dal consenso valido e consapevole espresso dal paziente, in forza degli articoli 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, che tutelano non solo il diritto alla salute, ma anche il diritto di autodeterminarsi, lasciando a ciascuno il potere di scegliere autonomamente se effettuare, o meno, un determinato trattamento sanitario». «Nel caso concreto - si legge più avanti - per dare la massima effettività al diritto del paziente è necessario procedere alla sedazione richiesta, altrimenti il diritto diventerebbe solo astratto». Il Pubblico ministero non ritiene possibile, invece, che il giudice ordini al medico e alla struttura ospedaliera di non ripristinare la terapia dopo il distacco. «Trattasi - si legge infine nel documento - di una scelta discrezionale affidata al medico, anche se è una scelta discrezionale tecnicamente vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare, in un momento successivo, la terapia, sulla base di quanto indicato nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita”».
L’articolo 70 del codice di procedura civile: «Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; [4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;] 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse».
L’articolo 72 del codice di procedura civile: «Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo’ produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti».
Commenti sul Caso Welby
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