La legge elettorale e i pareri dei giuristi

Pubblicato il 18 Ottobre 2006 da Roberta Jannuzzi

Gli affreschi della Sala Maccari di Palazzo Madama: Cicerone pronuncia in Senato le celebri Catilinarie.Gli affreschi della Sala Maccari di Palazzo Madama: Cicerone pronuncia in Senato le celebri Catilinarie.
L'articolo 1 della Legge elettorale dispone che il Senato della Repubblica venga eletto su base regionale e che l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti sia effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale. L'articolo 16 prevede che l'ufficio elettorale regionale determini la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste (primo comma, lettera a). La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste è data invece dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono. L'articolo 16 prevede inoltre che l'ufficio elettorale regionale individui, da una parte, le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi (primo comma, lettera b, numero 1) e, dall'altra, le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale del 20 per cento, abbiano conseguito sul piano regionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi (primo comma, lettera b, numero 2). Secondo l’articolo 17, l'ufficio elettorale regionale a questo punto procede a una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste che soddisfino questi requisiti (primo comma). Quindi verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore (secondo comma). In caso di esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati secondo il procedimento previsto (terzo comma). In caso di esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna invece alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore (quarto comma). In quest'ultimo caso la lettera della legge elettorale non prevede espressamente una soglia di sbarramento. Non indica, come fa espressamente nel caso precedente, quali sono le liste ammesse e quali sono quelle non ammesse all'assegnazione dei seggi.

Il ricorso di Ugo Intini per il Piemonte

Fonte: Senato della Repubblica

Secondo Ugo Intini, ricorrente per il Piemonte, soltanto nella prima ipotesi (terzo comma) è previsto che il riparto dei seggi all’interno della coalizione avvenga tra le sole liste collegate che abbiano ottenuto sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi. Al contrario, nella seconda ipotesi, poiché la disposizione (quarto comma) non contempla alcuna soglia di sbarramento al 3 per cento, la ripartizione dei seggi deve avvenire tra le altre coalizioni di liste o singole liste indipendentemente dalla circostanza che tale soglia del 3 per cento sia stata raggiunta o meno. La quota di sbarramento per le diverse liste coalizzate non potrebbe essere applicata analogicamente. Questo perché, innanzitutto, le due ipotesi non sono analoghe o simili, ma al contrario specificatamente differenti, e inoltre, in un sistema elettorale proporzionale in cui ogni lista ottiene seggi in ragione proporzionale dei voti ottenuti, la soglia di sbarramento è norma eccezionale, come tale inapplicabile in via analogica. In ogni caso, l’analogia, quando anche consentita, presuppone una lacuna normativa e quindi l’esigenza di rinvenire una disciplina per un caso di specie non normato. Ciò non si verifica nel caso di specie, nel quale la disciplina è in sé pienamente completa ed esaustiva: si fa luogo al riparto dei seggi, in relazione al numero dei voti ottenuti dalle liste, a prescindere da ogni soglia di sbarramento. Sul presupposto che la reale ed effettiva portata della normativa in esame sia quella esposta, il ricorrente deduce l’illegittima ripartizione dei seggi al Senato in alcune regioni con la conseguente illegittima esclusione delle loro liste dal suddetto riparto. A sostegno della loro tesi, il ricorrente richiama la discrasia tra quanto sostenuto dai due relatori, nei due diversi rami del Parlamento, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge che ha introdotto il nuovo sistema elettorale. In primo luogo, il relatore Donato Bruno, nel corso della seduta alla Camera dei deputati del 29 settembre 2005, affermò che per il riparto dei seggi al Senato «non trova applicazione alcuna soglia di sbarramento». Analogamente, anche quando la legge elettorale fu licenziata dalla Camera e rinviata al Senato, ci si accorse che la soglia di sbarramento non era prevista per le regioni in cui fosse necessario attribuire il premio di maggioranza. La questione, segnalata alla Commissione affari costituzionali del Senato dal senatore Battisti, che osservò che la soglia andava reintrodotta, fu trasposta dal senatore Mancino e altri in uno specifico emendamento che, però, vista la necessità di approvare in tempi brevi la legge, non fu neppure discusso. L’opposizione ripropose il problema all’Assemblea del Senato, preparando due emendamenti volti a inserire la soglia di sbarramento del 3 per cento anche in quelle regioni in cui dovesse essere attribuito il premio di maggioranza. Tuttavia entrambi gli emendamenti furono respinti.

Il parere pro veritate di Massimo Luciano per il Piemonte

Fonte: Senato della Repubblica

Il senatore Franco Turigliatto, eletto con Rifondazione comunista e controinteressato all’accoglimento del ricorso di Ugo Intini, si è rivolto al professor Massimo Luciano per un parere pro veritate. Questi sostiene che, nell’ipotesi in cui la coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nella circoscrizione senatoriale regionale non abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi in sede di attribuzione provvisoria, il riparto tra le liste delle coalizioni deve avvenire escludendo quelle che non abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Infatti, la logica del sistema introdotto dalla riforma elettorale del 2005 (proporzionale con premio di coalizione e soglie di sbarramento) ha imposto 1’adozione di un procedimento a due fasi, nel quale la fase dell’assegnazione definitiva dei seggi è preceduta da quella della “attribuzione provvisoria”. Ciò, evidentemente, allo scopo di verificare se la lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione abbia o meno superato il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione stessa. Nonostante tale articolazione in due fasi, resta l’unitarietà del procedimento in esame, atteso che unitaria è la finalità, l’assegnazione dei seggi, cui è preordinato. Luciano invoca dunque un’interpretazione sistematica e richiamano la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’interpretazione letterale non è risolutiva. Sulla base dell’interpretazione logico-teleologica, osserva inoltre che il metodo essenzialmente proporzionale nell’assegnazione dei seggi è stato temperato dal legislatore del 2005 con due correttivi: a) un premio di coalizione; b) una pluralità di “soglie” di accesso alla rappresentanza. Se è questa la ratio della loro introduzione, dovrebbe allora riguardarsi come destituita di senso ogni differenziazione tra l’ipotesi in cui vi sia stata una coalizione che abbia attinto il 55 per cento dei seggi con le sue sole forze e l’ipotesi in cui vi sia stata una coalizione che abbia attinto tale risultato grazie al conferimento del premio. Luciano richiama infine l’intentio legislatoris e l’insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui quando sono disponibili due o più opzioni interpretative, si deve privilegiare quella che desume dalla disposizione interpretata norme che non siano in contrasto con la Costituzione, e dunque, in questo caso, con il principio di ragionevolezza.

Il parere del Ministro dell’Interno, Giuliano Amato

Fonte: Associazione italiana dei costituzionalisti

Sulla questione è intervenuto anche Giuliano Amato, ministro dell’Interno attualmente in carica, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 3-00091 dell’onorevole Giovanni Crema alla Camera dei deputati ed esprimendo la convinzione che in materia di diritti elettorali non si possano dare interpretazioni che si distanzino da quella letterale. Amato, in riferimento alla questione specifica posta da Crema, ha anche precisato che quello della predisposizione del modello di verbale, per gli uffici elettorali regionali, è un compito che il Ministero dell’Interno ha di fatto, perché nessuna legge glielo attribuisce. Il modulo predisposto dal Ministero dell’interno MOD. 65 (E.P.) era costruito in modo da presupporre una particolare interpretazione della legge elettorale: quella secondo cui la legge prevedeva l’ammissione al riparto dei seggi delle sole liste che avevano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano regionale.

Il parere pro veritate di Giuliano Vassalli

Fonte: Associazione italiana dei costituzionalisti

Giuliano Vassalli ha inviato il suo parere pro veritate a un convegno della Rosa nel pugno tenutosi al Roma il 19 giugno scorso: «Tutto il problema mi pare che si riduca al confronto tra il comma 3 e il comma 4 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 come sostituito dalla citata legge n. 270 del 21 dicembre 2005. Nel comma 3 si disciplina il caso in cui la verifica compiuta dall’Ufficio elettorale regionale ai sensi del comma 2 di detto articolo 17, ‘abbia dato esito positivo’, nel senso che abbia constatato il raggiungimento (o superamento) del 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione da parte della coalizione di liste o della singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione. Nel comma 4 si disciplina invece il caso in cui la verifica ‘abbia dato esito negativo’, nel senso cioè che il 55 per cento dei voti assegnati alla Regione non sia stato dalle suddette liste raggiunto. Nel primo caso (quello disciplinato dal comma 3) l’Ufficio elettorale regionale individua, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegata ‘le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi’ e procede quindi, per ciascuna coalizione di lista, al riparto, tra dette liste ammesse, dei seggi attribuiti. Nel secondo caso (quello disciplinato dal somma 4) l’Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione: è il cosiddetto ‘premio di maggioranza’ previsto come unica eventuale deroga al principio proporzionale dall’art.l comma 2 della parte della legge n. 270/2005 dedicata alle elezioni al Senato della Repubblica. La legge non fa qui alcuna menzione di una limitazione dell’assegnazione dei seggi soltanto alle liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Cosicché è chiaro che, mancando questo ‘sbarramento infracoalizionale’, vale in questa ipotesi (che è quella verificatasi a seguito delle elezioni del 9-10 aprile 2006) solo lo sbarramento di cui all’ art.16 lettera b) n.l della legge, e cioè ‘l’appartenenza ad una coalizione di liste che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contenga almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi”. Condizione, quest’ultima, che si è pienamente realizzata per la coalizione di centro-sinistra».

Il parere pro veritate di Fulco Lanchester

Fonte: Radicali Italiani

A favore della Rosa nel pugno e degli altri partiti ricorrenti si è espresso anche Fulco Lanchester in un parere pro veritate: «Dall’esame della procedura individuata dal Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, così come modificato dall’art. 4 della L. 21 dicembre 2005, si evidenzia come esista una difformità nella ripartizione dei seggi nel caso la coalizione di liste o la lista vincente abbia o meno ottenuto il 55% dei seggi. Nel primo caso la ripartizione avviene tra le liste che abbiano ottenuto il 3% dei voti validi espressi. Nel secondo caso questa previsione viene meno eliminando ogni soglia di sbarramento. La ragione che ha portato a questa difformità non rileva in sede di applicazione della norma , che deve essere applicata dall’Ufficio elettorale regionale nella sua versione derivante dalla interpretazione letterale, d’altro canto perfettamente coerente».

Il parere pro veritate di Mario Patrono

Fonte: Associazione italiana dei costituzionalisti

A favore della Rosa nel pugno e degli altri partiti ricorrenti si è espresso anche Mario Patrono in un parere pro veritate: «La questione relativa al riparto dei seggi al Senato va affrontata avendo davanti il testo legislativo di riferimento, che è la legge n. 270 del 2005, la quale è andata a modificare il D. legislativo n. 533 del 1993. Il sistema che ne risulta stabilisce una regola generale e un’eccezione. La regola generale, dettata all’art. 16, comma 1, lettera b, prescrive che il riparto dei seggi tra le liste collegate debba effettuarsi in ragione proporzionale all’interno di qualsiasi coalizione, maggioritaria e non, che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 20% dei voti e che contenga almeno una lista che abbia conseguito, sempre sul piano regionale, almeno il 3% dei voti. A questa regola generale, che non contempla alcuna soglia di sbarramento per l’ammissione di una lista collegata al riparto dei seggi assegnati alla coalizione, fa eccezione il solo caso previsto dal comma 3 dell’art. 17, il quale non ammette al riparto dei seggi le liste che, all’interno di una coalizione che abbia conseguito almeno il 55% dei voti, non abbiano individualmente raggiunto almeno il 3%. Le discipline, come si vede, sono due e si riferiscono, una, a un caso particolare, e un’altra alla generalità dei casi».