Per una vera democrazia diretta nelle Regioni italiane

Di Andreas Auer, Gionata P. Buzzini - 1 febbraio 2000

Rapporto presentato al Comitato promotore referendum

di Andreas Auer (Professore ordinario all’Università di Ginevra) e Gionata P. Buzzini (Assistente di ricerca all’Università di Ginevra)

Indice

Riassunto

Introduzione

I. Generalità sulla democrazia diretta

II. Gli istituti di democrazia diretta nei cantoni svizzeri: quadro generale

  1. L’autonomia costituzionale dei cantoni e i suoi limiti:

il referendum costituzionale obbligatorio e l’iniziativa popolare costituzionale

  1. Il referendum

2.1. Il referendum legislativo

2.2. Il referendum amministrativo

  1. L’iniziativa popolare cantonale

3.1. Definizione e tipi

3.2. Le condizioni di riuscita

3.3. Le condizioni di validità

3.3.1. L’unità della materia

3.3.2. L’unità della forma

3.3.3. L’unità del rango

3.3.4. La conformità al diritto superiore

3.3.5. L’eseguibilità

3.4. Il controprogetto

III. La democrazia diretta nelle Regioni italiane

  1. Il margine di libertà di cui godono le Regioni

secondo la Costituzione della Repubblica

  1. La concretizzazione di tale margine nel diritto positivo delle Regioni

  2. La possibile estensione del referendum e dell’iniziativa popolare a livello regionale

3.1. L’iniziativa popolare legislativa

3.2. Il referendum legislativo sospensivo

3.2.1. Definizione, opportunità e praticabilità nelle Regioni italiane

3.2.2. Forma e procedura

3.3. Il referendum amministrativo sospensivo

Riassunto

La recente revisione degli artt. 121-126 della Costituzione della Repubblica ha per scopo ed effetto di accrescere in modo sostanziale l’autonomia delle Regioni, permettendo ai Consigli regionali di riscrivere, come una Costituente, gli statuti regionali, allo scopo di determinare la forma di governo della Regione, di adottare una legge elettorale e di istituire dei meccanismi di democrazia diretta che assicurino una partecipazione effettiva del popolo all’esercizio del potere.

I cantoni svizzeri praticano da più di un secolo alcune forme di democrazia diretta che hanno dato prova di grande efficacia, contribuendo in modo essenziale a conferire legittimità democratica all’esercizio degli ampi poteri che detengono i cantoni nel sistema federale elvetico. Quest’esperienza può essere beneficamente adattata al contesto italiano con una ponderata trasposizione dei principali strumenti di cui si serve la democrazia diretta nei cantoni svizzeri.

L’iniziativa popolare legislativa permette ad una frazione del corpo elettorale di proporre un progetto di legge regionale già redatto. Se il Consiglio regionale lo approva, la legge può venire adottata. Se lo respinge, il progetto è allora sottoposto obbligatoriamente al voto popolare, il cui risultato s’impone alle autorità. Il rispetto delle condizioni formali di riuscita di un’iniziativa è controllato dall’autorità regionale; la conformità alla Costituzione e alle leggi della Repubblica è invece esaminata dalla Corte costituzionale attraverso la procedura del controllo preventivo.

Il referendum legislativo sospensivo constituisce un valido complemento all’iniziativa. Esso permette ad una frazione del corpo elettorale di domandare, entro un certo termine dall’adozione definitiva di una legge regionale, che la stessa sia sottoposta al voto del popolo. La legge può allora entrare in vigore soltanto se il referendum non viene domandato o, in caso contrario, se essa viene accettata dalla maggioranza dei cittadini che hanno validamente espresso il loro suffragio nello scrutinio popolare.

Il referendum sospensivo può anche essere introdotto contro alcuni atti amministrativi importanti che competono al Consiglio regionale o alla Giunta. Il popolo può così partecipare alla gestione amministrativa e finanziaria della Regione.

Grazie all’introduzione di tali strumenti, i cittadini possono, senza sconvolgere i rapporti fra Consiglio regionale e Giunta, e nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica, esprimersi in merito all’adozione di atti legislativi e amministrativi con una decisione che s’impone alle autorità.

Introduzione

Scopo del presente esposto è, da un lato, di fornire un quadro generale degli istituti di democrazia diretta previsti nei cantoni svizzeri e del loro funzionamento; d’altro lato, di analizzare quali di essi potrebbero essere “trasferiti” nelle Regioni italiane, che godono ormai, in seguito alla recente modifica della Costituzione della Repubblica, di maggiore autonomia istituzionale. Dopo alcune generalità sul concetto di democrazia diretta (I), descriveremo i principali strumenti in vigore nei cantoni svizzeri (II), per poi svolgere alcune considerazioni sulle possibilità di trasporli, almeno in parte, nelle Regioni italiane (III).

I. Generalità sulla democrazia diretta

Il termine democrazia sta a designare, in senso lato, il governo del popolo da parte del popolo. Un regime è detto democratico quando il popolo (ossia il corpo elettorale) appare come organo dello Stato, vale a dire quando ad esso sono attribuite certe competenze che gli consentano di esercitare un’influenza, più o meno marcata, sul processo decisionale in seno allo Stato.

Si distingue tradizionalmente fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Nel primo caso, il solo potere nelle mani del corpo elettorale è l’elezione dei propri rappresentanti. Nel secondo, il corpo elettorale è rivestito di altre competenze rispetto all’elezione. Il problema sta però nel definire quali altre competenze deve detenere il popolo affinché si possa parlare di democrazia diretta.

Una presa di posizione estrema consisterebbe nel riservare la qualifica di democrazia diretta a quei soli regimi in cui il popolo eserciti da solo tutto il potere; regimi estremamente rari al giorno d’oggi. Per quanto riguarda la Svizzera, si tratterebbe unicamente dei cantoni detti a Landsgemeinde, nei quali le competenze legislative sono esercitate direttamente dal popolo, che a tal fine si riunisce periodicamente in assemblea1.

Una concezione opposta consisterebbe nell’ammettere l’esistenza di una democrazia diretta ogniqualvolta l’ordinamento giuridico attribuisca al popolo altre competenze rispetto a quella di eleggere i propri rappresentanti2. Tale definizione è, a nostro avviso, eccessivamente larga. Essa condurrebbe infatti a reputare democrazie dirette vari Stati fra cui la Francia, la Danimarca, l’Austria, la Spagna, la Grecia, la Svizzera, l’Italia o l’Irlanda, senza operare alcuna distinzione dal punto di vista della natura e, soprattutto, dell’autonomia o meno delle competenze attribuite al popolo da questi ordinamenti.

Dal canto nostro, ci sembra dover adottare una concezione “mediana” secondo la quale, in una democrazia diretta, l’esercizio da parte del popolo di altre competenze rispetto all’elezione non deve essere subordinato al volere di un altro organo dello Stato. Perché si possa parlare di democrazia diretta, occorre dunque che sia data facoltà al popolo di mettere in atto, in modo autonomo, certi meccanismi di legittimazione democratica del potere3, dando avvio o mettendo fine a una procedura di adozione di atti normativi (che si tratti di norme generali o individuali - decisioni amministrative, votazione di certe spese, eccetera). Se si accetta questa definizione, né la Francia né la Grecia possono essere considerate delle democrazie dirette, dal momento che in questi Stati il referendum popolare è nelle mani del Presidente della Repubblica. Inversamente, l’Italia, l’Austria, la Danimarca, la Spagna, gli Stati federali degli Stati Uniti d’America come pure la Svizzera e i suoi cantoni possono, anche se in misura diversa, essere ritenuti regimi di democrazia diretta.

Per quanto concerne i cantoni svizzeri, in essi la democrazia diretta è particolarmente viva e si concretizza attraverso una serie di strumenti, grazie ai quali il popolo è spesso chiamato ad esprimersi su questioni di merito in votazioni il cui risultato s’impone alle autorità4. Va segnalato, a questo proposito, che tale risultato si determina secondo la regola della maggioranza assoluta dei votanti ed è considerato valido indipendentemente dal numero di persone che ha preso parte allo scrutinio. La democrazia diretta nei cantoni svizzeri non conosce dunque l’istituzione del quorum, che ha fatto tanto parlare di sé in Italia.

II. Gli istituti di democrazia diretta nei cantoni svizzeri: quadro generale

1. L’autonomia costituzionale dei cantoni e i suoi limiti: il referendum costituzionale obbligatorio e l’iniziativa popolare costituzionale

Come tutti sanno, la Svizzera è uno Stato federale, caratterizzato dalla superposizione di due livelli di ordinamenti giuridici (quello federale, e quelli cantonali) che agiscono simultaneamente sul cittadino. Se si vuole trovare una peculiarità del federalismo elvetico, essa va senz’altro ricercata nel suo particolarismo, che si traduce non solo nelle strutture sociali (multilinguismo, coesistenza di culture diverse, eccetera), ma anche sul piano istituzionale. A questo proposito, la Costituzione federale lascia ai Cantoni un’ampia autonomia nell’organizzazione del loro sistema istituzionale (vedi gli artt. 1, 3 et 47 Cost. fed.). Per quanto concerne più particolarmente i diritti politici, va menzionato l’art. 39 cpv. 1 Cost. fed., secondo il quale i cantoni sono liberi di definire la titolarità, l’estensione e le modalità di esercizio dei diritti politici sul loro territorio.

L’autonomia costituzionale dei cantoni non è tuttavia illimitata. Infatti, la Costituzione federale impone ai cantoni una serie di restrizioni, che stanno ad indicare che la Svizzera è pur sempre uno Stato federale, e non una confederazione di Stati sovrani. Tali restrizioni concernono principalmente la forma di governo, la definizione dell’organo costituente e del corpo elettorale, la separazione dei poteri come pure l’insieme dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale e dai trattati internazionali. Alcuni limiti riguardano in modo specifico la democrazia diretta.

Infatti, la Costituzione federale esige che le Costituzioni cantonali (le quali, fra l’altro, debbono essere democratiche ed assumere la forma scritta) vengano accettate dal popolo (vedi l’art. 51, cpv. 1, seconda frase Cost. fed.).

In virtù del medesimo disposto costituzionale, le Costituzioni cantonali debbono poter essere modificate nel caso in cui ciò venga domandato dalla maggioranza del corpo elettorale.

Va pure ricordato l’art. 39 cpv. 2 Cost. fed., il quale sancisce che i cittadini svizzeri fanno parte del corpo elettorale del loro cantone di domicilio. Questo implica per i cantoni, da un lato l’impossibilità di ammettere nel loro corpo elettorale i cittadini svizzeri domiciliati in un altro cantone e, d’altro lato, l’obbligo di conferire lo statuto di elettore ad ogni cittadino svizzero domiciliato nel loro territorio.

Va quindi sottolineato che tutti i cantoni, in ossequio al diritto federale, conoscono il referendum costituzionale obbligatorio e l’iniziativa popolare costituzionale, arme democratiche messe a disposizione dei cittadini svizzeri aventi domicilio in un determinato cantone.

La democrazia diretta nei cantoni svizzeri non si limita tuttavia a questi due strumenti imposti dalla Costituzione federale, ma ne comprendre altri, adottati in modo autonomo dai vari cantoni, che ci apprestiamo ora ad illustrare.

2. Il referendum

Intendiamo con referendum uno strumento di democrazia diretta che consente al popolo di pronunciarsi su un atto adottato da un altro organo dello Stato, ossia, il più delle volte, dal Parlamento. Questo istituto è presente a vari livelli nei cantoni svizzeri. Per quanto riguarda l’evoluzione dei tipi di referendum previsti nei cantoni a partire dal 1970, si rinvia alle tabelle che figurano nell’allegato A.

Occorre anzitutto distinguere tra referendum sospensivo e abrogativo. Nel primo caso, il referendum ritarda l’entrata in vigore dell’atto che ne è oggetto; nel secondo, esso è diretto contro un atto già in vigore, allo scopo, appunto, di abrogarlo. Va qui rilevato che, contrariamente all’Italia, i cantoni svizzeri non conoscono il referendum abrogativo. Tutti i referendum previsti dagli ordinamenti cantonali sono dunque sospensivi.

Un’altra distinzione va fatta tra referendum ordinario e straordinario. Nel primo caso, lo scrutinio popolare ha luogo, o in virtù di una norma giuridica che lo prevede (referendum ordinario obbligatorio), o qualora una certa frazione del corpo elettorale lo esiga (referendum ordinario facoltativo). Nel secondo caso, il voto popolare è organizzato soltanto su domanda di un altro organo dello Stato; come abbiamo già rilevato, l’esistenza in un ordinamento giuridico di un referendum straordinario non ci pare sufficiente perché si possa veramente parlare di democrazia diretta.

In questo capitolo, ci concentreremo su due tipi di referendum: quello legislativo e quello amministrativo, abbondantemente utilizzati nei cantoni svizzeri.

2.1. Il referendum legislativo

La Costituzione federale non impone ai cantoni alcun obbligo in materia di referendum legislativo. Ogni cantone è infatti libero di definire in modo autonomo il concetto di legge in senso formale, ossia di determinare la normale procedura di adozione di atti normativi da parte delle sue autorità legiferanti.

Cionondimeno, il referendum legislativo è presente, sebbene in modi diversi, in tutti i cantoni.

In sintesi, alcuni cantoni tedeschi (Argovia, Basilea Campagna, Grigioni, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Uri) prevedono il referendum ordinario obbligatorio per le leggi formali. Negli altri cantoni, fra cui l’insieme dei cantoni latini, la normale procedura di adozione delle leggi comporta il referendum facoltativo. Nel canton Ginevra, ad esempio, il termine referendario è di 40 giorni e il numero di firme da raccogliere è di 7 0005.

Alcuni cantoni tedeschi, come pure il Giura (cantone francese) e il Vallese (cantone bilingue tedesco e francese), prevedono il referendum legislativo straordinario.

Si noti ancora che un importante cantone tedesco - Zurigo - ha recentemente abbandonato (nel 1999) il referendum ordinario obbligatorio per le leggi formali, in favore di quello facoltativo.

2.2. Il referendum amministrativo

Alcuni cantoni prevedono l’istituto del referendum amministrativo ordinario. Ad esso sottostanno alcune importanti decisioni amministrative (può trattarsi ad esempio di decisioni relative a lavori di costruzione o all’attribuzione di certe concessioni) come pure, talvolta, i piani edilizi.

Va poi segnalato che tutti i cantoni prevedono un tipo particolare di referendum amministrativo in materia di spese pubbliche: si tratta del referendum finanziario, di cui viene fatto ampio uso, a dimostrazione del vivo interesse manifestato dai cittadini quando si sentono direttamente coinvolti nella loro qualità di contribuenti.

Se facciamo astrazione del referendum finanziario, molto rari sono i cantoni che conoscono il referendum amministrativo obbligatorio. Quest’ultimo, quando esiste, è previsto soltanto per categorie di decisioni ben definite (a Berna, per esempio, si tratta della costruzione di nuovi ospedali cantonali). Negli altri cantoni, il referendum amministrativo, quando è previsto, lo è nella forma facoltativa.

Per quanto concerne invece il referendum finanziario, esso assume sia la forma facoltativa, sia quella obbligatoria, sia entrambe le forme. La Costituzione o la legislazione cantonale fissano il montante che deve raggiungere una data spesa per essere sottoposta al referendum. Quando il referendum finanziario esiste nella forma obbligatoria e facoltativa, il diritto cantonale prevede un primo montante al di sopra del quale la spesa sottosta al referendum facoltativo, e un secondo che, se raggiunto, dà adito al referendum obbligatorio.

Nel fissare tali montanti, gli ordinamenti cantonali distinguono generalmente fra spese uniche e spese periodiche. Evidentemente, la soglia che deve raggiungere una spesa periodica per essere sottoposta al referendum è sensibilmente inferiore a quella fissata per le spese uniche.

A mo’ di esempio, l’art. 56 della Costituzione ginevrina prevede che tutte le leggi che comportano, per il cantone e per un medesimo oggetto, una spesa unica di più di 125 000 Fr. o una spesa annua di più di 60 000 Fr. sottostanno al referendum facoltativo.

Due problemi delicati si pongono costantemente in materia di referendum finanziario: quello della definizione del concetto di spesa, e quello del rispetto dell’unità della materia. Visto che gli ordinamenti cantonali definiscono raramente tali concetti, il Tribunale federale è stato più volte chiamato a precisarli.

Per quanto riguarda il primo concetto, la Corte suprema elvetica ha sancito che un semplice investimento finanziario, come la costruzione da parte dello Stato di appartamenti o di uffici destinati alla locazione a terzi, non dev’essere considerato una spesa6. Il Tribunale federale ha pure introdotto la distinzione fra spesa nuova e spesa vincolata: solo la prima sottosta al referendum finanziario, dal momento che lo scopo di tale strumento non è certo di far votare il popolo due volte, ovvero una prima volta sull’attribuzione di un dato compito allo Stato, e una seconda sulla spesa generata da tale attribuzione7.

Per quel che concerne il principio dell’unità della materia, va rilevato che nel referendum finanziario esso s’impone alle autorità (e non ai cittadini, come nell’iniziativa), proibendo loro di separare artificiosamente una spesa in più spese distinte, allo scopo di sottrarla al referendum8.

3. L’iniziativa popolare cantonale

3.1. Definizione e tipi

Intendiamo con iniziativa uno strumento di democrazia diretta che conferisce ad una frazione del corpo elettorale il diritto di dare avvio a una procedura che può condurre all’adozione, alla revisione o all’abrogazione di un atto da parte del corpo elettorale. Secondo la natura giuridica dell’atto in questione, l’iniziativa può essere costituzionale, legislativa o amministrativa. Come già indicato, tutti i cantoni svizzeri prevedono l’iniziativa costituzionale, in virtù dell’art. 51 cpv. 1, seconda frase Cost. fed.. Va inoltre rilevato che in tutti i cantoni è presente l’iniziativa legislativa. Alcuni di essi conoscono pure l’iniziativa amministrativa.

Per quanto concerne l’iniziativa legislativa, essa può essere presentata sia sotto forma di semplice auspicio, sia sotto forma di progetto già redatto, caso di gran lunga più frequente.

Il numero di firme necessario affinché venga organizzato lo scrutinio popolare varia considerevolmente da un cantone all’altro. Se a Obvaldo, Nidvaldo e Glarona una sola firma è sufficiente, nel canton Berna ne occorrono 30 000. Il canton Ginevra si situa nella media: 10 000 firme sono infatti richieste.

Nei cantoni in cui esiste l’iniziativa amministrativa, essa permette ad una frazione del corpo elettorale di fare adottare un atto individuale e concreto, come ad esempio la decisione relativa alla costruzione di un’opera pubblica o alla conservazione di un monumento architetturale.

Per quanto concerne l’evoluzione dei tipi d’iniziative cantonali a partire dal 1970, si rinvia alle tabelle riportate nell’allegato B.

3.2. Le condizioni di riuscita

Le condizioni di riuscita di un’iniziativa cantonale (numero di firme necessario, eventuale termine imposto per la loro raccolta, procedura di attestazione delle firme, eccetera) sono regolate dal diritto cantonale, il quale deve però rispettare la proibizione del formalismo eccessivo, considerata come inerente al principio di equità garantito dall’art. 29 cpv. 1 Cost. fed..

3.3. Le condizioni di validità

Le condizioni di validità delle iniziative cantonali sono invece definite in larga misura dal diritto federale. Si tratta in special modo dei principi dell’unità della materia (il quale corrisponde alla regola di univocità del diritto italiano), dell’unità della forma, dell’unità del rango, della conformità al diritto superiore e, per finire, dell’eseguibilità9.

3.3.1. L’unità della materia

Secondo questo principio, imposto ai cantoni dal diritto federale, un’iniziativa deve avere un contenuto sufficientemente omogeneo affinché il cittadino possa esprimere il suo voto in piena libertà. Si tratta quindi di una conseguenza della libertà di voto, più precisamente del diritto attribuito ad ogni cittadino di esigere che il risultato di uno scrutinio non venga riconosciuto se non traduce in modo certo e fedele la volontà liberamente espressa del corpo elettorale10.

Secondo l’art. 75 della Legge federale sull’esercizio dei diritti politici, il principio dell’unità della materia è rispettato nel caso in cui esiste un rapporto intrinseco fra le diverse parti dell’iniziativa. Anteriormente all’entrata in vigore di questa legge, il Tribunale federale esigeva un rapporto di connessità atto a giustificare la riunione di diverse proposte in un’unica iniziativa11.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’unità della materia è una nozione relativa, e le esigenze dettate da questo principio debbono essere apprezzate tenendo conto delle circostanze concrete12. Numerosi sono i casi in cui la suprema istanza elvetica si è dovuta pronunciare sul rispetto dell’unità della materia.

Nel 1955, il Tribunale federale respinse un ricorso inoltrato contro la decisione con cui il Gran Consiglio del canton Friborgo aveva annullato un’iniziativa che portava su materie estremamente varie quali il segreto del voto, il diritto d’iniziativa e di referendum, l’elezione dei membri del Consiglio di Stato, il quorum elettorale, il numero dei Consiglieri di Stato, eccetera. Successivamente, e durante un trentennio, il Tribunale federale respinse constantemente i ricorsi a lui inoltrati contro varie decisioni dei Gran Consigli cantonali di sottoporre a votazione popolare iniziative contenenti proposte diverse. Poi però, nel 1984, ammise un ricorso contro la decisione, adottata dal Gran Consiglio del canton Ginevra, di sottoporre al voto l’iniziativa intitolata “L’énergie - notre affaire”: secondo la suprema istanza giudiziaria elvetica, mancava infatti un rapporto di connessità fra l’istituzione del referendum concernente il budget dei Servizi industriali di Ginevra e una nuova politica in materia di energia13.

Per quanto concerne il controllo, da parte dei Parlamenti cantonali, del rispetto dell’unità della materia, è da segnalare una particolarità del diritto ginevrino che consiste nella facoltà, per il Gran Consiglio, di scindere oppure di dichiare solo parzialmente nulla un’iniziativa che non rispetti il principio dell’unità della materia, a condizione che le diverse parti siano valide14. Tale soluzione permette di salvare un’iniziativa non conforme al principio dell’unità della materia, producendo peraltro un risultato compatibile con le esigenze di tale regola. Si tratta di un’efficace applicazione del principio di proporzionalità: la sanzione dell’autorità si limita cioè a quanto è strettamente necessario per assicurare il rispetto della libertà di voto dei cittadini. La stessa soluzione, ben ancorata nella prassi nordamericana, è stata recentemente adottata dall’art. 139 cpv. 3 Cost. fed. per quanto concerne le iniziative popolari federali.

3.3.2. L’unità della forma

Qualora i cantoni prevedano la possibilità di presentare iniziative sotto forma di semplice auspicio e di progetto già redatto, occorre che i fautori dell’iniziativa optino chiaramente per l’una o l’altra delle due forme, senza mischiarle. La scelta della forma ha infatti conseguenze procedurali importanti dal momento che, mentre l’iniziativa formulata in termini di semplice auspicio dev’essere concretizzata dal Parlamento, l’iniziativa sotto forma di progetto già redatto s’impone al Parlamento, che può unicamente opporle un controprogetto.

Secondo il Tribunale federale, il principio dell’unità della forma è legato alla libertà di voto, poiché il cittadino deve poter misurare le conseguenze della sua firma o del suo voto15.

3.3.3. L’unità del rango

Secondo questo principio, anch’esso legato alla libertà di voto ed espresso nel diritto ginevrino all’art. 66 cpv. 1 Cost., un’iniziativa può tendere sia alla revisione della Costituzione, sia a una modifica legislativa, ma non può mischiare i due generi. L’esigenza dell’unità del rango implica altresì che un’iniziativa non può proporre formalmente una modifica di legge qualora ciò comporti, in realtà, la revisione di un disposto costituzionale16.

3.3.4. La conformità al diritto superiore

Si tratta di un’altra importante condizione di validità di un’iniziativa popolare cantonale. Conformità al diritto superiore significa innanzitutto, in uno Stato federale come la Svizzera, conformità al diritto federale. Quest’esigenza risulta direttamente dall’art. 49 cpv. 1, combinato con l’art. 3 Cost. fed., che sancisce il principio di primazia del diritto federale sul diritto cantonale. Da questo punto di vista, l’iniziativa deve rispettare la ripartizione delle competenze fra lo Stato federale e i cantoni, operata dalla Costituzione federale. Conformità al diritto superiore significa però anche rispetto dell’insieme dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale o da norme di diritto internazionale pattizio o consuetudinario. Per quanto riguarda le iniziative legislative, si aggiunge l’esigenza della loro conformità al diritto costituzionale cantonale come pure ai concordati intercantonali che vincolano il cantone in cui l’iniziativa viene presentata. Le iniziative amministrative debbono inoltre essere conformi al diritto cantonale infracostituzionale.

Quasi tutti i cantoni prevedono nella loro Costituzione un controllo preventivo obbligatorio della validità materiale delle iniziative popolari. Tale controllo può essere deferito, in ultima istanza, al Tribunale federale, il quale ha stabilito un certo numero di principi al riguardo.

Innanzitutto, è il testo dell’iniziativa, e non la volontà dei suoi fautori, che dev’essere esaminato per determinare se l’iniziativa è conforme o meno al diritto superiore. Detto ciò, va comunque precisato che l’autorità deve applicare l’importante principio dell’interpretazione conforme, per cui l’iniziativa può soltanto essere annullata nel caso in cui non si presti ad alcuna interpretazione compatibile col diritto superiore17; occorre però precisare che tale principio non deve condurre ad interpretare l’iniziativa in modo contrario al suo senso letterale18. All’esigenza dell’interpretazione conforme si superpone la massima in dubio pro populo, secondo la quale le autorità debbono interpretare l’iniziativa nel senso che si riveli più favorevole ai suoi fautori19.

L’autorità incaricata del controllo di validità di un’iniziativa deve rispettare un altro principio, già menzionato a proposito della regola dell’unità della materia: quello della proporzionalità, che le impedisce di pronunciare la nullità totale di un’iniziativa qualora la contrarietà al diritto superiore riguardi soltanto una parte minore dell’iniziativa e le altre parti essenziali siano legittime20. Tuttavia, occorre poter ragionevolmente ammettere che i firmatari dell’iniziativa l’avrebbero approvata anche senza la parte non conforme al diritto superiore; in caso contrario, l’iniziativa dev’essere dichiarata interamente nulla21.

3.3.5. L’eseguibilità

Questo principio esige che le iniziative possano venir realmente concretizzate in caso di approvazione popolare. Secondo il Tribunale federale, l’ineseguibilità di un’iniziativa costituisce motivo d’invalidità della stessa, in virtù di un principio generale del diritto22. L’ineseguibilità deve però essere materiale e manifesta: è il caso di un’iniziativa richiedente l’abrogazione di un credito per la realizzazione di una strada quando i lavori sono già praticamente ultimati23, ma non di un’iniziativa avente per oggetto la rinuncia alla costruzione, appena intrapresa, di un’azienda idraulica24.

3.4. Il controprogetto

Nella maggior parte dei cantoni, il Parlamento è autorizzato a formulare un controprogetto all’iniziativa. Il Tribunale federale ha precisato che tale istituto è possibile anche nei cantoni che non lo prevedono espressamente, dal momento che esso offre maggiore libertà di scelta agli elettori e contribuisce all’adempimento della funzione devoluta all’iniziativa popolare25. Evidentemente, il controprogetto può comportare - ed è precisamente la sua ragion d’essere - una modifica formale o sostanziale della proposta formulata nell’iniziativa; esso deve però riguardare la stessa materia e, all’interno di questa materia, deve tendere a realizzare, seppur con mezzi diversi, lo stesso scopo di quello dell’iniziativa26. Salvo disposizione cantonale contraria27, è invece possibile che l’iniziativa e il controprogetto non si situino allo stesso livello normativo; è quindi permesso al Parlamento opporre ad un’iniziativa legislativa un controprogetto tendente alla revisione della Costituzione cantonale28.

III. La democrazia diretta nelle Regioni italiane

1. Il margine di libertà di cui godono le Regioni secondo la Costituzione della Repubblica

L’art. 123 Cost. (nuova formulazione) prevede che lo statuto delle Regioni dev’essere approvato dal Consiglio regionale. Entro un termine di trenta giorni, il Governo della Repubblica può sottoporre alla Corte costituzionale la questione della conformità dello statuto alla Costituzione della Repubblica. Lo statuto è sottoposto al referendum se ciò viene domandato, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, da un quinto degli elettori della Regione ou da un quinto dei membri del Consiglio regionale. In questo caso, lo statuto può soltanto essere promulgato se viene approvato dalla maggioranza dei votanti.

La recente revisione costituzionale introduce dunque il referendum facoltativo sospensivo per gli statuti delle Regioni.

D’altro canto, l’art. 123 cpv. 1 Cost. non fa altro che riprendere la regola che già figurava nella versione anteriore di questo disposto, secondo la quale “lo statuto regola l’esercizio del diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali”.

Il contenuto e i limiti della democrazia diretta nelle Regioni debbono pertanto essere definiti dallo statuto. Si tratta evidentemente di una facoltà, e non di un obbligo: uno statuto che rinunciasse a prevedere simili strumenti non sarebbe per questo contrario alla lettera dell’art. 123 cpv. 1 Cost.. Comunque, secondo lo spirito di tale disposto, lo statuto regionale dovrebbe prevedere certe forme d’iniziativa e di referendum.

La Costituzione precisa inoltre che l’esercizio del diritto d’iniziativa e di referendum a livello delle Regioni può portare solamente sulle leggi e sui provvedimenti amministrativi regionali. Ne consegue che tale diritto non può portare sullo statuto medesimo: l’assenza d’iniziativa popolare tendente alla revisione dello statuto risulta dal silenzio volontario dell’art. 123 cpv. 1 Cost.; per quanto concerne il referendum sullo statuto, esso è previsto in modo imperativo dall’art. 123 cpv. 3.

La regolamentazione della democrazia diretta a livello regionale è pertanto limitata alle leggi e ai provvedimenti amministrativi delle Regioni. Per quanto concerne la nozione di “provvedimento amministrativo”, anche se essa si riferisce anzitutto ad atti di portata generale, le Regioni dovrebbero poter introdurre degli strumenti di democrazia diretta anche su alcune decisioni amministrative importanti come quelle con cui una Regione si impegna ad assumere spese di una certa rilevanza29. A nostro parere, le Regioni potrebbero dunque istituire un referendum amministrativo sospensivo contro certe categorie di decisioni senza violare la Costituzione della Repubblica.

2. La concretizzazione di tale margine nel diritto positivo delle Regioni

Nel complesso, le Regioni si sono mostrate piuttosto timide nel prevedere e definire istituti quali il referendum o l’iniziativa. Infatti, il più delle volte si sono accontentate di riprodurre il modello nazionale del referendum abrogativo, previsto dall’art. 75 Cost.. Salvo errore da parte nostra, soltanto la Sardegna ha istituito un referendum facoltativo sospensivo (art. 32 statuto Sa).

Oggetto del referendum abrogativo regionale è da un lato la “legge regionale”, vale a dire ogni atto normativo adottato dal Consiglio regionale conformemente alla procedura regionale e nel rispetto delle competenze di cui gode tale organo in virtù della Costituzione. D’altro canto, come già rilevato, troviamo i “provvedimenti amministrativi”, nei quali rientrano probabilmente i regolamenti e le misure amministrative generali adottate dal Consiglio regionale o dalla Giunta, o persino alcune decisioni amministrative importanti.

Va inoltre rilevato che, conformemente al modello nazionale, le Regioni prevedono generalmente una lista più o meno lunga di atti esclusi dal referendum: leggi fiscali e budgetarie; leggi in materia di sviluppo economico; protezione delle minoranze; istituzione di comuni; leggi di mera esecuzione di leggi della Repubblica, eccetera.

Il controllo della regolarità formale e materiale delle domande di referendum è normalmente affidato ad istanze amministrative e politiche. Le Regioni hanno rivestito di tale compito, da un lato l’Ufficio del referendum e, dall’altro, sia la Giunta, sia l’Ufficio della Presidenza, sia ancora lo stesso Consiglio regionale. Secondo una decisione della Corte costituzionale del 1982, l’attribuzione di tale controllo a un organo giudiziario è contraria all’art. 108 Cost., il quale riserva alla nazione la competenza di regolamentare l’organizzazione giudiziaria e tutta la magistratura30.

Per quel che concerne il diritto d’iniziativa popolare, esso è stato ancor più ignorato dalle Regioni italiane: infatti, a parte alcune (rare) Regioni che attribuiscono ad una frazione del corpo elettorale la facoltà di formulare al Parlamento proposte di legge, in nessuna Regione italiana è prevista, per quanto ci è dato di sapere, un’iniziativa popolare che consenta ai cittadini di votare su di una proposta indipendentemente dal seguito che ad essa intende riservare il Consiglio regionale, e di conferire forza di legge a tale proposta in caso di approvazione popolare.

3. La possibile estensione del referendum e dell’iniziativa popolare a livello regionale

Anche se, sul piano istituzionale, l’art. 123 Cost. mantiene la regolamentazione attuale, l’estensione delle competenze regionali - in particolare per quanto concerne il sistema elettorale, i motivi d’ineleggibilità e d’incompatibilità per l’elezione del Presidente e degli altri membri della Giunta regionale come pure dei Consiglieri regionali (art. 122 cpv. 1 Cost.) - può costituire motivo di accrescimento dell’interesse per il referendum e l’iniziativa popolare a livello delle Regioni. Sappiamo infatti il grande “enjeu” che rappresenta in Italia la legislazione elettorale per i partiti politici e i cittadini e, quindi, anche per l’istituto del referendum abrogativo.

Per quanto concerne invece le nuove competenze regionali relative alla forma di governo e ai principi fondamentali in materia di organizzazione regionale (art. 123 cpv. 1 Cost.), esse non rientrano nelle materie in cui possono operare gli strumenti di democrazia diretta autonomamente istituiti dalle Regioni, dal momento che tali forme e principi debbono già figurare nello statuto, e non nelle leggi regionali.

Per il resto, le materie in cui il Consiglio regionale e la Giunta possono adottare leggi e regolamenti amministrativi sono enumerate agli artt. 117 e 118 Cost., rimasti immutati in seguito alla recente revisione costituzionale. Anche se questa enumerazione è limitativa e non può dunque essere completata se non attraverso l’adozione di una legge costituzionale (art. 117 cpv. 2 Cost. per le leggi) o di una legge della Repubblica (art. 118 cpv. 2 per le funzioni amministrative), la formulazione sufficientemente larga di certe clausole e definizioni contenute nell’art. 117 cpv. 1 Cost. conferisce alle autorità regionali, e dunque anche agli istituti di democrazia diretta, un margine di manovra relativamente esteso. Ad ogni modo, non è più possibile asserire che il regionalismo italiano, e quindi la democrazia diretta che può essere instaurata nelle Regioni, siano in realtà privi di sostanza.

L’esperienza svizzera in materia di democrazia diretta a livello regionale insegna che le soluzioni istituzionali semplici sono le più efficaci e hanno più “chances” di essere prese sul serio, da parte degli attori della vita politica e dei cittadini, che non le tecniche sofisticate.

L’iniziativa popolare legislativa da un lato, e il referendum legislativo e amministrativo sospensivo dall’altro, ci paiono essere degli istituti che adempiono tali requisiti di semplicità e efficacia.

Ma prima di svolgere alcune considerazioni sulle possibilità di “trasferire” nelle Regioni italiane questi strumenti di democrazia diretta, teniamo a segnalare che, a nostro avviso, il risultato delle votazioni organizzate sulla base di tali strumenti dev’essere determinato applicando la regola della maggioranza assoluta dei votanti, senza alcuna esigenza di quorum. L’istituzione del quorum, prevista all’art. 75 cpv. 4 Cost. per il referendum abrogativo a livello nazionale, ci pare infatti profondamente antidemocratica. A parte il fatto che il presupposto secondo il quale gli astensionisti debbano essere partigiani dello status quo è perlomeno dubbio, l’effetto antidemocratico del quorum può a volte rivelarsi in modo spettacolare. Per convincersene, basti ricordare il referendum del mese di aprile 1999 che, benché approvato a schiacciante maggioranza dei votanti, fu bocciato a causa del mancato raggiungimento del quorum di partecipazione al voto (49, 6 % degli elettori si recarono alle urne invece del 50 % richiesto!).

3.1. L’iniziativa popolare legislativa

A nostro parere, questo strumento potrebbe essere previsto ed applicato in modo efficace nelle Regioni italiane.

Esso permetterebbe ad una frazione del corpo elettorale, da definire tenendo debitamente conto della popolazione di ciascuna Regione (come è già il caso per il referendum abrogativo a livello regionale), di dare avvio alla procedura di adozione di una legge regionale e di permettere effettivamente tale adozione attraverso lo scrutinio popolare, indipendentemente dal fatto che il Consiglio regionale approvi o meno il contenuto dell’iniziativa e sia o meno disposto a trasformarla in legge. L’atto legislativo proposto per mezzo dell’iniziativa potrebbe tendere sia ad introdurre una nuova normativa, sia a modificare o abrogare una normativa esistente. In questo senso, l’iniziativa popolare avrebbe una portata più ampia rispetto a quella del referendum abrogativo già previsto nelle Regioni italiane.

Alfine di semplificare la procedura, è concepibile prevedere che lo scrutinio popolare venga organizzato soltanto qualora il Consiglio regionale decidesse di non dar seguito all’iniziativa trasformandola in legge regionale. In quest’ottica, si dovrebbe prevedere un termine entro il quale il Consiglio regionale dovrebbe pronunciarsi sull’iniziativa, sia adottandola provvisoriamente, sia rifiutandola e decidendo così di sottoporla al voto popolare.

È pure concepibile introdurre la facoltà per il Consiglio regionale di formulare un controprogetto all’iniziativa, da sottoporre agli elettori contemporaneamente alla votazione sul testo di quest’ultima. In tal caso, occorrerà scegliere il modo di formulare la domanda (votazione alternativa; votatione separata su ciascuna proposta, seguita dalla scelta di una delle due nel caso in cui entrambe venissero accettate; votazione sul principio del cambiamento o dello status quo, seguita dalla scelta dell’una o dell’altra opzione).

Per quanto riguarda il controllo della domanda d’iniziativa, occorrerebbe distinguere, a nostro avviso, tra controllo formale e sostanziale. Per quanto riguarda il primo (osservanza dei termini; validità delle firme a sostegno dell’iniziativa; titolo e formulazione della domanda; rispetto dell’unità della forma e della materia, eccetera), è evidente che esso dev’essere esercitato prima della messa in votazione onde impedire che un’iniziativa non riuscita o formalmente viziata venga sottoposta al voto. Tale controllo dovrebbe poter essere facilmente affidato a quelle autorità che già lo esercitano in materia di referendum abrogativo.

Per quanto attiene invece al controllo sostanziale dell’iniziativa, e in particolare al suo inserimento armonioso nell’ordinamento nazionale (non superamento delle competenze regionali, compatibilità coi disposti costituzionali), occorre chiedersi se sia opportuno istituire un tale controllo prima del voto, come avviene nei cantoni svizzeri con possibilità di ricorso al Tribunale federale per violazione dei diritti politici, oppure se sia più ragionevole lasciare questo compito alla Corte costituzionale, che può in ogni caso essere adita dal Governo della Repubblica, giusta l’art. 127 cpv. 4 Cost., contro le delibere legislative dei Consigli regionali. Quest’ultima soluzione ci pare essere la più ragionevole.

Infatti, desta qualche dubbio affidare tale controllo ad un’autorità regionale (la quale, in virtù della già citata decisione della Corte costituzionale, non può essere un’autorità giudiziaria), in quanto ciò rischierebbe di generare un grave problema di giustiziabilità. Nessun ricorso alla Corte costituzionale sarebbe infatti possibile contro la decisione con cui l’autorità regionale dichiarasse un’iniziativa incompatibile con la Costituzione della Repubblica: una simile decisione sarebbe infatti difficilmente assimilabile ad una delibera legislativa del Consiglio regionale, la quale può essere portata davanti alla Corte costituzionale sulla scorta dell’art. 127 cpv. 4 Cost.; va inoltre ricordato che, in ogni caso, solo il Governo della Repubblica sarebbe abilitato a presentare tale ricorso. Per quanto concerne poi il ricorso al giudice ordinario, esso non permetterebbe ai fautori dell’iniziativa di ottenere un giudizio sulla costituzionalità della stessa.

3.2. Il referendum legislativo sospensivo

3.2.1. Definizione, opportunità e praticabilità nelle Regioni italiane

A nostro avviso, occorrerebbe optare per l’introduzione di un referendum legislativo sospensivo al posto del referendum abrogativo già previsto nelle Regioni. È definito sospensivo un referendum che ritarda l’entrata in vigore di una legge, o perfino la impedisce qualora la legge venga bocciata in votazione popolare.

Da un lato, se si introduce nelle Regioni italiane l’iniziativa popolare legislativa, il referendum abrogativo ne costituirebbe un inutile doppione. Infatti, se i cittadini possono dare avvio alla procedura legislativa con effetto obbligatorio per le autorità, e ciò anche allo scopo di richiedere l’abrogazione di una legge in vigore, non vi è alcun motivo di prevedere o mantenere il referendum abrogativo generale. Inversamente, alfine di assicurare un controllo democratico delle leggi regionali, il referendum sospensivo costituisce, in base all’esperienza svizzera, uno strumento adeguato, utile ed efficace.

D’altro canto, a differenza della situazione che esisteva in Italia durante i primi anni della Repubblica riguardo alle leggi nazionali, non ci sembra che la legislazione regionale abbia bisogno di un’epurazione profonda e sistematica attraverso uno strumento specifico come quello del referendum abrogativo. La sicurezza e la prevedibilità del diritto ci paiono meglio garantite se la partecipazione popolare è limitata alle fasi iniziali del processo legislativo.

Non va poi dimenticato che il referendum sospensivo ha un altro importante vantaggio rispetto al referendum abrogativo. Infatti, l’ordinamento regionale può accontentarsi di prevedere le condizioni formali di riuscita (numero di firme richiesto, rispetto del termine di raccolta, esclusione dal referendum di certe categorie di leggi, eccetera) e di verificarne il rispetto. La conformità della legge regionale all’ordinamento nazionale è invece già assicurata attraverso il controllo preventivo che possono esercitare il Governo della Repubblica e, eventualmente, la Corte costituzionale prima che venga dato avvio al meccanismo referendario.

Sotto l’aspetto dei rapporti politici fra Consiglio regionale e Giunta, l’introduzione del referendum non dovrebbe cagionare gravi distorsioni. È vero che fra questi due organi esiste un rapporto fiduciario che può essere rotto attraverso una mozione di sfiducia del Consiglio regionale al Presidente della Giunta31. Va tuttavia rilevato che il sistema politico delle Regioni è lungi dall’essere un sistema parlamentare puro. Infatti, da un lato il Presidente della Giunta possiede una forte legittimità democratica, essendo egli eletto, salvo disposizione contraria dello statuto regionale, a suffragio universale diretto32. Dall’altro, nel caso in cui la mozione di sfiducia venisse pronunciata, ciò provocherebbe non solo le dimissioni della Giunta, ma anche lo scioglimento dello stesso Consiglio regionale. Pertanto, il rischio che quest’ultimo, dopo aver espresso la sfiducia al Presidente della Giunta, veda le sue intenzioni legislative “paralizzate” dall’inoltro di una domanda di referendum dovrebbe essere piuttosto ridotto.

Non si può tuttavia escludere che l’introduzione del referendum legislativo possa complicare un poco il giuoco dei rapporti politici fra Consiglio regionale e Giunta. L’esperienza svizzera a livello federale insegna infatti che le forze politiche capaci di condurre una campagna referendaria contro una legge adottata dalla maggioranza parlamentare possono in questo modo indebolire detta maggioranza ed influenzare così i rapporti che essa intrattiene con l’esecutivo.

3.2.2 Forma e procedura

Per quanto concerne la forma del referendum sospensivo, consigliamo quella facoltativa (in vigore, come abbiamo visto, nella quasi totalità dei cantoni svizzeri), secondo la quale lo scrutinio popolare è organizzato soltanto qualora una certa frazione del corpo elttorale lo richieda entro un dato termine dall’adozione della legge. Per la determinazione di questa frazione, occorre anche qui tener conto della popolazione delle rispettive Regioni.

Riguardo alla procedura, occorrerà determinare un termine referendario, che può essere ad esempio di uno o due mesi, entro il quale la domanda di referendum dev’essere inoltrata all’autorità competente, munita del numero di firme richiesto. È opportuno che il dies a quo del termine referendario coincida con l’adozione definitiva della legge regionale in seguito all’esaurimento o al non utilizzo della procedura di controllo preventivo di cui dispone il Governo della Repubblica. Questa soluzione consente di evitare che il popolo sia chiamato a votare su di una legge anticostituzionale.

Se allo scadere del termine referendario non è stata presentata alcuna domanda di referendum, la legge può essere promulgata ed entrare in vigore. Se una domanda di referendum è invece stata validamente presentata, essa impedisce in ogni caso l’entrata in vigore della legge fino alla votazione popolare.

Al momento della votazione, se la legge viene bocciata dal popolo, essa non entrerà in vigore. Se viene invece accettata, la legge potrà essere promulgata ed entrare in vigore.

3.3. Il referendum amministrativo sospensivo

A nostro parere, le Regioni italiane potrebbero efficacemente introdurre un referendum sospensivo contro alcune decisioni amministrative importanti, in particolare, ma non solo, quelle concernenti il voto di una certa spesa (referendum finanziario).

Come per il referendum legislativo, consigliamo la forma facoltativa. Tuttavia, per il referendum finanziario, ci sembra ragionevole riprodurre la soluzione in vigore in un cospicuo numero di cantoni svizzeri, nei quali sono istituite cumulativamente le due forme: quella facoltativa per le spese che raggiungono un certo montante, e quella obbligatoria per le spese di particolare rilievo che superano un montante ancor più elevato. È evidente che nel fissare tali somme, occorrerà tenere in dovuta considerazione la dimensione delle rispettive Regioni, come pure il loro grado di sviluppo economico.

È possibile che l’introduzione del referendum finanziario contribuisca ad un utilizzo più frequente degli istituti di democrazia diretta a livello regionale. Sulla base dell’esperienza svizzera, possiamo sottolineare l’uso massiccio che vien fatto della democrazia diretta quando essa permette ai cittadini di esprimersi su questioni che li coinvolgono da vicino, come l’uso che fa lo Stato del denaro da loro versato in qualità di contribuenti. Pertanto, l’introduzione del referendum finanziario potrà forse conferire maggior vitalità alla democrazia diretta nelle Regioni italiane, dove il referendum abrogativo ha finora ricevuto un’accoglienza alquanto tiepida da parte dei cittadini

NOTE:

1 Si tratta attualmente dei cantoni Glarona (GL) e Appenzello Interno (AI). Si noti che i cantoni Appenzello Esterno, Obvaldo e Nidvaldo hanno recentemente abbandonato l’istituzione della Landsgemeinde.

2 Vedi, ad esempio, TRECHSEL, Alexander, SERDUELT, Uwe, Kaleidoskop Volksrechte, Die Institutionen der direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen 1970-1996, Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera, Helbing & Lichtenhahn/Faculté de droit de Genève, 1999, p. 5: gli autori considerano delle democrazie dirette “…tutte le forme di processo decisionale politico che consentono agli aventi diritto di voto di adottare decisioni di merito” (traduzione libera).

3 Vedi, a questo proposito, AUER, Andreas, MALINVERNI, Giorgio, HOTTELIER, Michel, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L’Etat, Berna, Staempfli, 2000, pp. 190-191.

4 Per quanto concerne le votazioni nei cantoni svizzeri, vedi: http://c2d.unige.ch

5 Vedi l’art. 53 della Costituzione ginevrina.

6 DTF 112 Ia 221 Bautz.

7 Vedi ad esempio DTF 116 Ia 1 W.; 106 Ia 383, 385 Jacot.

8 Vedi ad esempio DTF 118 Ia 184 Grüne Partei des Kantons Zürich.

9 Vedi in proposito AUER, Andreas, MALINVERNI, Giorgio, HOTTELIER, Michel, op. cit. (nota no 3), 2000, pp. 263-271.

10 Vedi ad esempio DTF 123 I 63, 71.

11 DTF 96 I 636, 653 Voggensberger.

12 DTF 125 I 227, 290 G..

13 Vedi la Sentenza del 18 dicembre 1984 Hentsch, non pubblicata.

14 Vedi l’art. 66 cpv. 2 della Costituzione ginevrina.

15 DTF 114 Ia 413, 416 Sozialdemokratische Partei des Kantons Zürich.

16 DTF 106 Ia 389 Chevalley.

17 Vedi ad esempio DTF 125 I 227, 323 G..

18 DTF 112 Ia 382, 386 Fédération des associations de quartier et d’habitants.

19 Vedi ad esempio DTF 125 I 227, 231 G..

20 Vedi ad esempio DTF 125 I 21, 44 Grüne Bewegung Uri.

21 DTF 125 I 21, 44 Grüne Bewegung Uri et 117 Ia 147 Kantonales Komitee gegen Sondermülldeponien.

22 DTF 94 I 125 Ueberparteiliches Initiativkomitee.

23 DTF 101 Ia 354 Chappuis.

24 DTF 119 Ia 154 Bieri.

25 DTF 104 Ia 240 Jakob.

26 DTF 100 Ia 53 Comité d’initiative.

27 Vedi ad esempio art. 67 della Costituzione ginevrina.

28 DTF 104 Ia 240 Jakob.

29 Tale possibilità è peraltro stata espressamente menzionata nei lavori della Costituente: vedi, a questo proposito, l’esposto di Ambrosini del 10 giugno 1946 riguardo al titolo V, Atti della Costituente 4594.

30 Ccost. 43/1982.

31 Vedi art. 126 cpv. 2 e 3 Cost..

32 Vedi art. 122 cpv. 5 Cost..