Progetto di legge - n. 2869

5 dicembre 2007

Onorevoli Colleghi! - Con la legge 13 aprile 1988, n. 117, il legislatore, in attuazione del referendum popolare, nel disciplinare la procedura per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di responsabilità civile dei magistrati.

    Il legislatore, tuttavia, non ha propriamente recepito la volontà referendaria nel provvedimento legislativo, giacché ha ritenuto di introdurre una cospicua serie di temperamenti - procedurali e sostanziali - che, di fatto, riducono sensibilmente la possibilità di pronunce giudiziali in materia.

    Basti ricordare:



            a) la procedibilità della domanda risarcitoria solo per dolo o colpa grave (intesa come inescusabile negligenza) del magistrato (articolo 2);



            b) la proponibilità della domanda non nei confronti del magistrato, ma verso lo Stato, nella persona del presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 4, 1^ comma), eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 13 (responsabilità civile per fatti costituenti reato), laddove è previsto che il danneggiato ha facoltà di agire direttamente nei confronti del magistrato;



            c) il divieto di proporre la domanda di risarcimento se non dopo l'inutile ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione (articolo 4, 2^ comma);



            d) il complicato ed artificioso procedimento preliminare di ammissibilità della domanda di risarcimento (articolo 5);

            e) la tenuità dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato da parte dello Stato che abbia liquidato il risarcimento (articoli 7 e 8).



    E' indubbio che tali temperamenti, oltre a stridere con la volontà popolare inequivocabilmente espressa in sede referendaria, mal si attagliano alla realtà contemporanea, ove sono rinvenibili diversi casi di uso eccessivo della custodia cautelare.

    Si aggiunga che i princìpi evincibili dalla legge n. 117/88 divergono dagli orientamenti legislativi espressi in altri settori della responsabilità professionale, ove si ravvisa un maggiore rigore nella valutazione dei comportamenti professionali. E' sufficiente invocare, in tal senso, la disciplina di cui agli articoli 53 e 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed agli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti la responsabilità personale dei funzionari della pubblica amministrazione.

    La presente proposta di legge, contrariamente alla vigente legge n. 117 del 1988, ha come titolo "Norme in materia di responsabilità civile dei magistrati e risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali". L'intento è, naturalmente, quello di anteporre il concetto di responsabilità del magistrato per gli atti del proprio ufficio alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condotta dannosa. Si ottiene così il duplice risultato di disciplinare la materia in piena osservanza della volontà popolare espressa in sede referendaria, nonché di perequare le varie categorie professionali in tema di responsabilità verso terzi, senza peraltro inficiare la particolare tutela garantista, che deve essere accordata alla magistratura in considerazione del delicato ufficio che questa svolge.

    La proposta, peraltro, è articolata conformemente al principio costituzionale di indipendenza della magistratura di cui all'articolo 104 della Costituzione; principio, al contrario, inosservato nella legge 117/88, che, contemplando la responsabilità dello Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attività del magistrato, determina una inusitata commistione di poteri dello Stato (esecutivo e giudiziario) esclusivamente in materia di responsabilità del giudice per atti del suo ufficio.

    Prima di entrare nel dettaglio illustrativo delle singole disposizioni del testo, occorre precisare che la proposta mantiene l'intelaiatura sistematica della legge n. 117 del 1988. Ciò allo scopo di inserire le consistenti novità in un impianto di per sé efficace ed esaustivo della materia.

    La novità fondamentale della proposta è data dalla facoltà di agire direttamente nei confronti del magistrato che ha emesso il provvedimento dannoso o resosi responsabile per diniego di giustizia; norma articolata in ossequio al principio generale in materia contenuto nell'articolo 2043 del codice civile.

    In tale prospettazione, l'articolo 2 della proposta estende la responsabilità del giudice alle ipotesi di semplice colpa, intesa come negligenza, imprudenza ed imperizia. Viene così rispettato il principio di eguaglianza di trattamento legislativo fra le diverse categorie professionali.

    Sempre nella descritta ottica, deve essere intesa l'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 117/88 di cui all'articolo 4, comma 1 della proposta.

    L'abrogazione produrrebbe l'effetto di ricondurre la domanda di risarcimento in materia nell'alveo del giudizio ordinario, così come disciplinato nel codice di procedura civile, e, conseguentemente, di parificare l'azione per l'accertamento della responsabilità del giudice alle ordinarie azioni di accertamento della responsabilità professionale, per le quali non è previsto l'esame preliminare, e su tre gradi di giudizio, di ammissibilità della domanda di risarcimento.

    Nel testo sono, altresì, inserite alcune norme che, nel rispetto del principio ispiratore della proposta (l'affermazione della responsabilità diretta del giudice), mitigano gli effetti pregiudizievoli per il magistrato resosi responsabile.

    Tali norme sono contenute negli articoli 4, comma 5, e 5. La prima consente al danneggiato di agire per il risarcimento contestualmente alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione, limitatamente però alle sentenze immediatamente esecutive ed ai provvedimenti restrittivi della libertà personale. La "ratio" della norma è duplice, in quanto, da un canto, permette a colui che ha subito il danno per effetto di provvedimenti che immediatamente incidono nella sua sfera giuridica, di ottenere un rapido ristoro, e, dall'altro, di non incidere in modo assai oneroso sulla posizione giuridica del giudice, qualora la dannosa decisione venga riformata a seguito del ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione.

    L'articolo 5, poi, consentendo al magistrato di sottoscrivere polizze assicurative per i rischi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, ha il pregio sia di cautelare il giudice nel caso di ingenti richieste risarcitorie, sia di garantire al danneggiato la piena reintegrazione del danno patito.

    Circa, infine, i rapporti fra la domanda risarcitoria e l'azione disciplinare, l'articolo 6 del testo, diversamente da quanto stabilito nell'articolo 9 della legge 117/88, prevede la possibilità di esercitare l'azione disciplinare soltanto nel caso di dolo o colpa grave del giudice.

    L'intento è ovviamente quello di non incidere in maniera perniciosa sul giudice, gravandolo di un'azione disciplinare anche nel caso in cui la responsabilità verso terzi scaturisca da una mera condotta colposa.