19 AGO 2003

Speciale Adriano Sofri: Le leggi che regolano la procedura di grazia

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La grazia è quel procedimento attraverso il quale il presidente della Repubblica pur non estinguendo il reato commesso dall'imputato condannato, gli concede la possibilità di non scontare la pena in carcere.Questi gli articoli che regolano la procedura:Art.

87 e 89 della Costituzioneart.87Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.Può inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.Presiede il Consiglio superiore della magistratura.Può concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.art.89Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.Art.

174 del codice penaleL`indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un`altra specie di pena stabilita dalla legge.

Non estingue le pene accessorie (c.p.19), salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.Nel concorso di più reati, l`indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (c.p.71).Si osservano, per l`indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell`art.

151.175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1 milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell`art.

133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (c.p.p.533-3).La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell`art.

135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.Se il condannato commette successivamente un delitto, l`ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato (674 c.p.p.).Art.

681 del Codice di Procedura PenaleProvvedimenti relativi alla grazia1.

La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al Ministro di grazia e giustizia.2.

Se il condannato è detenuto, o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 655, la trasmette al Ministro con il proprio parere motivato.

Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al Ministro con le proprie osservazioni.3.

La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.4.

La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta.

Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.5.

In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.

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