10 APR 2002

Lavori Pubblici: Audizione Gasparri sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni

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Audizione del ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e sul conseguente adeguamento della normativa vigente.

Registrazione audio di "Lavori Pubblici: Audizione Gasparri sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni", registrato mercoledì 10 aprile 2002 alle 00:00.

La registrazione audio ha una durata di 22 minuti.
  • Relazione di Maurizio Gasparri, ministro delle Comunicazioni

    Il ministro Gasparri fa presente che nel corso del mese di dicembre 2001 il consiglio dell'Unione europea ed il Parlamento europeo hanno raggiunto l'accordo in merito all'adozione del nuovo pacchetto regolamentare in materia di telecomunicazioni elettroniche presentato dalla Commissione europea nel giugno 2000. La formale adozione delle nuove direttive è ormai imminente ed entro quindici mesi dalla loro entrata in vigore l'Italia - come tutti gli Stati membri - sarà tenuta ad adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alle nuove disposizioni.<br>Obiettivo principale del ricorso alla delega legislativa è quello di permettere un tempestivo recepimento da parte dell'ordinamento nazionale delle nuove fonti comunitarie, di cui appare utile illustrare in via generale il contenuto. La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione ha posto in luce l'esigenza di un unico quadro normativo per le reti di trasmissioni e per i servizi. Sono dunque state predisposte cinque direttive. Con una direttiva generale (cosiddetta direttiva-quadro) viene istituito un quadro comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, mentre con quattro direttive particolari vengono disciplinati i seguenti specifici settori: autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cosiddetta direttiva autorizzazioni); accesso alle reti ed alle risorse correlate nonché all'interconnessione delle medesime (cosiddetta direttiva accesso); servizio universale e diritti degli utenti (cosiddetta direttiva servizio universale); trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetta direttiva protezione dati). Le direttive riguardano esclusivamente la disciplina dei mezzi di trasmissione e non già i contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica, che pertanto risultano esclusi anche dalla normativa di recepimento. La direttiva quadro si fonda sulla considerazione che l'attuale disciplina delle telecomunicazioni ha ormai raggiunto l'obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva in tale settore nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.<br>Nel nuovo scenario che vede ogni segmento di mercato pienamente contendibile si rende necessario regolare unitariamente taluni aspetti che riguardano le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione, in relazione alle quali la direttiva richiede indipendenza, imparzialità e trasparenza, nonché cooperazione tra loro e con la Commissione al fine di assicurare adozione di strumenti e soluzioni comuni nell'affrontare determinate situazioni nel contesto del mercato. Vengono definiti gli obiettivi generali ed i principi dell'attività di regolamentazione, ispirati alla concorrenza nella fornitura delle reti, dei servizi e delle risorse correlate e tesi ad assicurare il massimo beneficio per gli utenti sul piano della scelta, del prezzo e della qualità; l'assenza di distorsioni e restrizioni della concorrenza; l'incoraggiamento degli investimenti; l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. Proprio in ragione di una gestione efficiente delle radiofrequenze è stabilito che gli Stati possano prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese, previa notificazione all'autorità nazionale di regolamentazione competente all'assegnazione. L'esercizio da parte dell'Italia di tale facoltà dovrebbe condurre a superare la rigidità attualmente presente nel nostro ordinamento. Tra i principi direttivi della delega è infatti espressamente prevista l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero delle comunicazioni (ora competente all'assegnazione delle frequenze, contestuale al rilascio delle licenze, ai sensi della legge n. 66 del 2001). Decisivo rilievo è dato dalla direttiva alle procedure per l'installazione di strutture, che devono essere trasparenti, pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi. Il problema dei tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni e delle lunghe e defatiganti procedure amministrative è particolarmente sentito dagli operatori e si traduce in un danno per l'utenza finale. La delega si prefigge dunque, in linea con le disposizioni della direttiva, di individuare norme per ottenere procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti ed - inoltre - per ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e per regolare uniformemente le procedure di rilascio delle autorizzazioni, anche con riferimento ai principi sanciti dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetta legge obiettivo) e compatibilmente con la legge sul procedimento amministrativo.<br>Assume particolare importanza, poi, incoraggiare la condivisione delle infrastrutture tra imprese. La condivisione - secondo quanto indicato dalla direttiva - può infatti essere il mezzo attraverso cui ovviare esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, di salvaguardia della pubblica sicurezza e di pianificazione del territorio. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni ed il pluralismo dei mezzi di informazione, la direttiva prevede disposizioni in favore dell'interoperabilità dei servizi in tecnica digitale, prevedendo tempi di verifica degli effetti delle relative disposizioni da parte della Commissione.<br>La direttiva "autorizzazione" persegue l'obiettivo di assicurare la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, mediante un regime di autorizzazione che disciplini in modo comparabile tutti i servizi analoghi, indipendentemente dalle tecnologie impiegate. E' stabilito che i diritti d'uso delle frequenze vengano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti, non discriminatorie e che siano gli Stati membri a prevederne la trasferibilità e la durata, in relazione alla natura del servizio. Ciò comporta l'autonomia degli Stati membri in ordine alla fissazione di condizioni, come quella della durata delle licenze, che indiscutibilmente influiscono sul mercato. Risulta dunque confermata la piena conformità con gli indirizzi europei della decisione recentemente presa dal Governo di elevare a venti anni la durata delle licenze di telecomunicazioni.<br>La direttiva sull'accesso armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e l'interconnessione ed ha come obiettivo quello di regolare le relazioni tra fornitori e servizi in modo da realizzare concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori. Sono stabiliti i diritti e gli obblighi per gli operatori e per le imprese che intendano interconnettersi o avere accesso alle loro reti. E' inoltre previsto che le autorità nazionali di regolamentazione che impongono obblighi per l'accesso e l'interconnessione verifichino gli effetti dei propri provvedimenti, eventualmente procedendo alla revoca degli obblighi dopo che siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati.<br>La direttiva sul servizio universale ha per finalità quella di garantire la prestazione di un servizio universale, in linea con il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e la domanda degli utenti. Essa indica una serie di servizi che devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica e ad un prezzo accessibile. Meritano particolare attenzione le misure speciali destinate agli utenti disabili, le disposizioni sulla sorveglianza dei livelli delle tariffe e delle spese richieste per i servizi aggiuntivi non indispensabili, le norme a garanzia della trasparenza delle informazioni e dell'efficienza della fornitura e qualità del servizio. Sono altresì stabilite misure sul calcolo degli obblighi di servizio universale e sul relativo funzionamento, nonché disposizioni sugli obblighi a carico delle imprese che detengono un significativo potere di mercato. E' inoltre previsto che gli Stati membri adottino disposizioni affinché gli utenti possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112".<br>La direttiva relativa alla protezione dati personali ha lo scopo di aggiornare la direttiva 97/66/CE per quegli aspetti collegati alle recenti evoluzioni tecnologiche e di mercato delle telecomunicazioni che hanno effetto sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata. E' ormai interesse non più solo del consumatore ma anche dei fornitori di servizi che si determini un buon livello di fiducia riguardo alla riservatezza delle comunicazioni ed alla sicurezza delle reti. Qualche ritardo nell'approvazione della direttiva è determinato da alcune questioni attinenti la cancellazione del traffico dei dati, l'inserimento automatico dei dati dell'abbonato negli elenchi e le comunicazioni non sollecitate. Proprio domani si terrà una riunionie tecnica a Bruxelles per sciogliere gli ultimi nodi e permettere al "pacchetto" di essere portato alla definitiva approvazione, sollecitata dalla Presidenza spagnola.<br>Completata la breve disamina delle direttive, il ministro Gasparri osserva come l'adozione di decreti delegati per il loro recepimento costituisca un'ideale occasione per procedere ad un più radicale riassetto della normativa sulle telecomunicazioni. Il quadro normativo nazionale è caratterizzato da una pluralità di fonti tra cui assumono preminente rilievo il codice postale del 1973, la legge n. 249 del 1997 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, ai quali si giustappongono numerose fonti di grado inferiore, quali decreti ministeriali e regolamenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si tratta di discipline spesso non coordinate, carenti circa l'indicazione delle norme sostituite o abrogate, talvolta di dubbia interpretazione. Il legislatore ha fin qui ritenuto di regolamentare il settore delle telecomunicazioni sulla base delle norme del codice postale non modificate dalla disciplina successiva e delle norme di liberalizzazione, principalmente contenute nella legge n. 249 e nel DPR n. 318, radicalmente riformatrici di quel codice, senza procedere ad un'opera di revisione sistematica della disciplina. E' evidente tuttavia come i principi stessi cui si ispira il codice postale - la riserva dello Stato ed il principio della concessione - siano ormai ampiamente superati dal processo di liberalizzazione ormai pressoché completato. Si impone dunque l'adozione di un nuovo codice delle telecomunicazioni che, in ausilio dell'interprete, raccolga la normativa ancora vigente adeguandola alle fonti comunitarie e provveda a recepire il pacchetto di direttive sulle telecomunicazioni, abrogando espressamente ogni norma in contrasto con la nuova disciplina.<br>E' inoltre necessario, in linea con l'indirizzo ormai assunto dal nostro legislatore in vari settori, procedere alla depenalizzazione di fattispecie di violazioni per le quali appare più efficace e dissuasivo stabilire appropriate ed adeguate sanzioni amministrative. Ci si riferisce, in particolare, alle violazioni stabilite dall'articolo 195 del codice postale che prevede come reato l'esercizio di impianto di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione. L'avvenuta trasformazione del titolo abilitativo - da concessione a licenza - ha già indotto una parte della giurisprudenza di merito a ritenere non più punibile come reato il comportamento considerato dall'articolo 195, così venendosi a creare un pericoloso vuoto normativo per assenza di sanzioni adeguate. E' quindi necessario provvedere a fornire la violazione di una sanzione amministrativa sufficientemente dissuasiva e punitiva, ma, nello stesso tempo, adeguata al nuovo quadro normativo.<br>Formula quindi un'ultima osservazione in relazione alla sedes materiae della norma di delega. Era stato ritenuto coerente con le finalità della disposizione (che è di riassetto del settore normativo e di recepimento della disciplina comunitaria) l'inserimento di un emendamento nell'ambito del disegno di legge di semplificazione 2001, inteso non solo in riferimento alle procedure amministrative, ma anche alla "rivisitazione" di discipline di settore. Essendo ormai avanzato l'esame di quel disegno di legge, si profilerebbe la possibilità di proporre, sempre con emendamento, la norma nell'ambito della legge comunitaria per il 2002 che inizierà il suo iter proprio in Senato.<br>In alternativa, per abbreviare i tempi, si potrebbe pensare di presentare l'emendamento nel disegno di legge collegato in materia di infrastrutture che è proprio in questi giorni all'esame di codesta Commissione, competente in via primaria. Infatti, nel capitolo III del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) "La politica economica 2002-2006" si fa espresso riferimento all'esigenza di procedere in tempi rapidi alla realizzazione di infrastrutture che unifichino il territorio e agevolino gli scambi a livello europeo. Tra le infrastrutture che perseguono detto obiettivo si annoverano anche le reti di comunicazione elettronica ed i relativi servizi. Non è un caso che tra i grandi progetti rientranti nella "legge obiettivo" ed individuati dal CIPE nella delibera del 21 dicembre 2001 siano ricompresi anche la rete UMTS, il digitale terrestre e la larga banda. Il Ministro ritiene quindi meritevole di considerazione anche l'attinenza alla materia delle infrastrutture, che - se condivisa - permetterebbe una più rapida approvazione della norma di delega, così consentendo - entro i tempi previsti dalle direttive - il tempestivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme europee ed il riassetto - che non è mai tendenzialmente definitivo, data la continua evoluzione della normativa di un settore a forte caratterizzazione tecnologica, ma che richiede frequenti interventi - delle telecomunicazioni. Invita pertanto i membri della Commissione a valutare con attenzione la possibile sede di inserimento della norma. <br>Indice degli interventi<br>L'audizione comincia alle 08h40<br>Presidenza del Presidente <strong>Luigi Grillo</strong><br>
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  • Antonio Falomi (DS-U)

    Il senatore Falomi, riservandosi di intervenire sulla relazione dopo una sua attenta lettura chiede al Ministro la disponibilità ad una specifica audizione sulla situazione che si va verificando nel mercato delle telecomunicazioni in relazione ad alcune società di telefonia come Blu ed IPSE. <br>
    0:16 Durata: 1 min 22 sec
  • Replica di Maurizio Gasparri

    Il ministro Gasparri dichiara la propria disponibilità a svolgere una specifica audizione sulla questione richiamata dal senatore Falomi facendo presente che al momento, riguardo in particolare alla società Blu, non vi sono coinvolgimenti diretti del suo Dicastero in quanto non sono ancora state presentate delle proposte concernenti la vendita della società stessa e dunque dei problemi connessi alla dislocazione societaria delle frequenze. Su questo ultimo tema, inoltre, avranno un particolare rilievo sia la disciplina comunitaria sulle concentrazioni che l'orientamento della Commissione europea.<p>Il Presidente, dopo aver ringraziato il Ministro per l'ampia relazione, propone di rinviare il seguito dell'audizione per il dibattito ad altra seduta.<br>La Commissione conviene.<br>Il seguito delle procedure informative è quindi rinviato.<br>La seduta termina alle 09h15. <br>
    0:17 Durata: 4 min 11 sec