14 SET 2002

Affari Costituzionali e Giustizia: Seguito discussione del Ddl Cirami - seduta del 14 settembre 2002

[NON DEFINITO] | - 00:00 Durata: 3 ore 7 min
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Modifiche agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale. .

Registrazione audio di "Affari Costituzionali e Giustizia: Seguito discussione del Ddl Cirami - seduta del 14 settembre 2002", registrato sabato 14 settembre 2002 alle 00:00.

La registrazione audio ha una durata di 3 ore e 7 minuti.
  • Pier Paolo Cento (Misto-Verdi-U), sull'ordine dei lavori - Presidente

    Pier Paolo Cento (Misto-Verdi-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede la sospensione dell'esame della proposta di legge fino a lunedì 16 settembre 2002, anche in considerazione dello svolgimento di una manifestazione sui temi della giustizia che si svolgerà a Roma nella giornata odierna. Nel ritenere una forzatura politica procedere all'adozione del testo base sul legittimo sospetto proprio nella giornata in cui molti cittadini si apprestano a protestare contro le disposizioni del provvedimento Cirami, osserva che la maggioranza, accedendo alla sua richiesta, dimostrerebbe sensibilità democratica nei confronti di gran parte dell'opinione pubblica. <br>Esprime inoltre rilievi critici sulla decisione assunta dall'ufficio di presidenza di non richiedere al ministro della giustizia di intervenire alle sedute delle Commissioni riunite per l'esame della proposta C. 3102, soprattutto in seguito alle sue dichiarazioni sulle carceri rese nella giornata di ieri con il chiaro obiettivo politico di creare un clima di tensione e di spostare l'attenzione dai problemi reali per mettere a punto strategie pensate nelle segrete stanze di qualche ministero o di qualche apparato dei servizi segreti. Ritiene pertanto doveroso che, prima di procedere all'adozione di un testo base, il ministro Castelli riferisca alle Commissioni riunite, nella giornata di lunedì prossimo, sugli orientamenti del suo Ministero.<p>Donato Bruno, presidente, nel confermare le decisioni assunte dalle Commissioni in sede di ufficio di presidenza riguardo al calendario dei lavori, ritiene che sarebbe più opportuno che il ministro Castelli intervenisse in Commissione giustizia sulle questioni sollevate dal deputato Cento. <p>Pier Paolo Cento (Misto-Verdi-U), nel sottolineare che il ministro Castelli ha messo in stretta relazione il contenuto del provvedimento Cirami e le questioni connesse alla situazione carceraria, dichiara di non comprendere le ragioni per cui la presidenza non sia disposta ad accogliere la sua richiesta di buon senso, che non comporterebbe alcun prolungamento dei tempi di esame del provvedimento. Ribadisce come non sia accettabile che, riguardo ad una materia che sta monopolizzando l'attenzione dell'opinione pubblica sull'attività parlamentare dopo la ripresa dalla pausa estiva, il ministro della giustizia non abbia sentito il dovere di esprimere la sua posizione di fronte alle Commissioni. <p>Donato Bruno, presidente, pur dichiarando di comprendere lo spirito delle argomentazioni del deputato Cento, lo invita ad avanzare le sue richieste nell'ufficio di presidenza nelle Commissioni riunite previsto alle 14.30 di martedì 17 settembre 2002. <br>Indice degli interventi<br>La seduta comincia alle 10h15<br>Presidenza del Presidente della I Commissione <strong>Donato Bruno</strong>, indi del presidente della II Commissione <strong>Gaetano Pecorella</strong><br>
    0:00 Durata: 8 min 1 sec
  • Gian Franco Anedda (AN)

    Gian Franco Anedda (AN), relatore per la I Commissione, intervenendo in sede di replica, evidenzia una contraddizione intrinseca nelle osservazioni volte a negare la necessità giuridica e l'opportunità costituzionale di reintrodurre nell'articolo 45 del codice di procedura penale il legittimo sospetto, come espressamente indicato nella legge delega del 1987, ricordando come ciò fu richiesto anche dai magistrati di Cassazione e del Consiglio superiore della magistratura, nonché dalla stessa Commissione parlamentare consultiva. Sottolinea come all'epoca nessuno avanzò dubbi sulla genericità della definizione, che fu esclusa dal testo definitivo sul presupposto dichiarato che la formula adottata comprendesse sia il legittimo sospetto sia l'ordine processuale.<br>Esprime perplessità sulle posizioni di chi considera, per definizione, sereno e imparziale l'organo giudiziario contro il quale è rivolta la richiesta di rimessione, mentre, sempre per definizione aprioristica, non si dovrebbero ritenere sereni ed imparziali i giudici di Cassazione chiamati a decidere sulla richiesta o l'organo designato, benché entrambi composti da magistrati. Con riferimento all'argomentazione più volte addotta dall'opposizione che l'istituto della rimessione e del legittimo sospetto è stato utilizzato dalle classi dominanti per evitare sedi processuali scomode, talché la proposta approvata dal Senato non sarebbe, proprio per questo, emendabile, osserva che in essa si cela una forte offesa a tutta la magistratura. <br>Esprime perplessità sulla possibilità, più volte ribadita dai deputati dell'opposizione, che l'approvazione delle norme in esame potrebbe avvantaggiare deputati eccellenti, imputati nei processi di Milano perché, al momento, non si può conoscere il giudizio che sarà espresso da magistrati diversi da quelli di Milano, se l'istanza di rimessione dovesse essere accolta, né quello, al di là del sospetto legittimo, dei magistrati di Milano, se l'istanza dovesse essere respinta.<br>Dichiara di essere stato sorpreso dall'affermazione secondo cui l'istituto della rimessione aprirebbe un doppio binario processuale che non garantirebbe a tutti i cittadini una giustizia uguale. Propone al riguardo due soluzioni estreme, reputando l'ironia necessaria a porre in evidenza le aberrazioni cui conduce il pregiudizio: da una parte, la soppressione della difesa tecnica perché, essendo per definizione i magistrati sereni ed imparziali, non vi sarebbe necessità di una intermediazione difensiva che si manifesterebbe, pertanto, come un ostacolo al soddisfacimento del precetto costituzionale del processo di ragionevole durata; dall'altra, l'introduzione nel nostro ordinamento del principio esistente nel codice sovietico e nel codice nazista, secondo il quale, scopo del processo è il raggiungimento del fine che lo Stato si propone e la tutela dello Stato stesso. <br>Evidenzia che le questioni sollevate dall'opposizione si incentrano essenzialmente su tre punti: il rispetto del principio del giudice naturale; la sospensione automatica, anche per i conseguenti riflessi sulla prescrizione e sulla durata massima della custodia cautelare; l'applicazione della nuova normativa ai processi in corso. <br>Sulla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, richiama le notazioni, seppur non convincenti, della relazione introduttiva del testo presentato al Senato e le decisioni della Corte costituzionale che hanno risolto la questione. Rilevato che non appare aderente alla proposta in esame affermare che, in tutti i casi in cui si ricorra a criteri arbitrari per definire un giudice, si viola l'articolo 25 della Costituzione, ritiene difficile individuare arbitrarietà nella scelta del giudice designato dalla legge, a meno che non si intenda arbitraria la decisione della Cassazione che accoglie la richiesta, non riconoscendole l'imparzialità e la serenità che pure viene attribuita a tutti i giudici. <br>Non ritiene peraltro che ci si possa riferire alla genericità della formula del legittimo sospetto, giacché essa è stata ben colmata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ricordato in proposito il rilievo del deputato Mancuso, secondo cui il legittimo sospetto è presupposto della richiesta, ma non condizione della decisione, aggiunge che nella variegata casistica delle vicende umane, il maggior spazio dell'interpretazione è garanzia di completezza. <br>Sulla sospensione, riferita al rischio della reiterazione strumentale, sottolinea che il rimedio è nella legge e nell'ordinamento processuale che indica i termini finali ed iniziali della sospensione, della prescrizione e della sospensione dei termini massimi della custodia cautelare. <br>Riguardo al quadro fosco tracciato sull'ipotesi di una patologica e strumentale utilizzazione delle richieste di rimessione, domanda se sarebbe ragionevole proibire l'utilizzazione di un farmaco idoneo a sanare una malattia, solo perché il farmaco stesso risulti dannoso per gli ammalati affetti da una rara, eccezionale sindrome, se sarebbe ragionevole sacrificare alla patologia rara la guarigione di tutti. <br>Ritiene che, anche per gli atti utilizzabili, la soluzione sia nell'ordinamento e che non possa sorgere alcun problema dall'immediata entrata in vigore delle norme in esame, perché se la loro applicazione può sanare una situazione anomala, oggi non sanabile, appare ingiusto affidare ad un dato meramente temporale la realizzazione del giusto. <br>Nel dichiararsi disponibile a valutare le proposte emendative che saranno presentate, propone l'adozione, quale testo base, della proposta di legge C. 3102 Cirami, approvata dal Senato. <br>
    0:08 Durata: 14 min 37 sec
  • Isabella Bertolini (FI)

    Isabella Bertolini (FI), relatore per la II Commissione, ringrazia preliminarmente i presidenti Bruno e Pecorella per aver dato ampio spazio al dibattito e tutti i colleghi intervenuti, soprattutto quelli che hanno svolto interventi di merito utili per proseguire un confronto aspro nei contenuti, ma pacato nei toni.<br>Esprime rammarico per le accuse rivolte alla maggioranza di non aver seguito procedure ordinarie e civili, considerato che sono state dedicate oltre cinquanta ore al dibattito generale e sono intervenuti oltre centosettanta deputati, per esaminare una norma che non appare di particolare complessità. <br>Ritiene che non appartenga al ruolo del relatore rispondere alla propaganda e alla facile demagogia sentite in questi giorni, esprimendo rammarico per gli attacchi personali subiti da deputati della maggioranza da parte di alcuni colleghi dell'opposizione. <br>Prima di entrare nel merito, intende precisare al deputato Finocchiaro, che ha definito Forza Italia come un partito nuovo, senza radici e senza storia, che la propria storia e la propria identità politica e culturale affondano le radici nella democrazia e nella libertà. Respinge con fermezza l'idea di una vantata o presunta superiorità etica all'interno di un sereno confronto democratico. <br>Ritiene che le questioni di merito emerse dalla discussione siano essenzialmente tre: nozione di legittimo sospetto, sospensione dei processi e utilizzabilità degli atti. <br>Con riferimento al legittimo sospetto, osserva che si vuole fondamentalmente riaffermare un principio di civiltà giuridica, di legalità, presente nel nostro ordinamento fino al 1988 e attualmente vigente negli ordinamenti di Francia e Belgio, che vantano grandi tradizioni democratiche. Si tratta di un principio fondamentale di legalità che vale per tutti e che è posto a garanzia di tutti i cittadini. Ritiene che si sia parlato di legge ad personam ingannando i cittadini italiani perché, quando vi sono fondati dubbi sulla legittimità dei procedimenti penali, vi deve essere un principio che vale per tutti che consenta a tutti gli imputati, anche a quelli eccellenti, di rivolgersi alla Corte di cassazione. Sottolinea che non vi è alcun imbarazzo o fretta della maggioranza nei confronti di questa legge finalizzata a colmare un vuoto legislativo che lede le garanzie primarie processuali sancite dalla Costituzione. <br>Riguardo all'argomentazione di sospendere l'esame del provvedimento in attesa della sentenza della Corte costituzionale, ricorda che vi sono molti precedenti, anche nella passata legislatura, che testimoniano interventi del legislatore, anche in pendenza di una decisione della Corte costituzionale. Ritiene un errore attendere la decisione della Corte perché, pur nel rispetto di questo importante organo, posto a garanzia della costituzionalità delle leggi, non può essere ad esso attribuito un ruolo di supplenza legislativa. Per questa motivazione, dichiara di non condividere la proposta, politica e priva di un fondamento giuridico-costituzionale del professor Conso, di sospendere la discussione parlamentare del provvedimento a fronte di una contestuale sospensione degli accertamenti dei giudici di Milano, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'articolo 45 del codice di procedura penale, prevista per il 22 ottobre 2002. Ritiene infatti che qualsiasi rinvio della discussione significherebbe incidere sull'autonomia del Parlamento.<br>Sottolinea che la Casa delle libertà aveva più volte parlato nel passato di legittimo sospetto e ricorda che nella XIII legislatura la proposta S. 4621 del senatore Pera prevedeva la riforma dell'articolo 45 del codice di procedura penale, introducendo proprio il legittimo sospetto, alla luce del rinnovato articolo 111 della Costituzione. In merito al problema della tipizzazione, riguardo al quale sono intervenuti in particolare i deputati Finocchiaro, Mancuso e Fanfani, ritiene che vi sia una obiettiva difficoltà, che non significa impossibilità, di formulazione di una norma che, contenendo principi generali cui agganciare la rimessione, possa coprire tutte le fattispecie di possibili accadimenti. Ritiene inoltre che non sarebbe rilevante l'estensione della formula attualmente usata nel codice anche all'ipotesi del legittimo sospetto, poiché quel che può rilevare non è soltanto la libertà di determinazione, ma anche l'assenza di imparzialità che non derivi da un condizionamento della libertà di determinazione. La formula del legittimo sospetto appare innegabilmente più ampia della formula della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. Auspica tuttavia di approfondire il concetto in sede di esame degli emendamenti. <br>Per quanto riguarda gli effetti che potrebbe produrre l'istituto della rimessione, in riferimento alla ragionevole durata del processo prevista dall'articolo 111 della Costituzione, soprattutto in base ad una sua presunta incompatibilità con la sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996, osserva che la Corte ha inteso evitare strumentali ricorsi all'istituto della rimessione, che abbiano l'effetto di impedire l'esercizio dell'azione penale, determinando di conseguenza l'estinzione del reato per prescrizione, oppure di ostacolare il percorso della giustizia in un determinato procedimento. Ritiene tuttavia che una norma dichiarata incostituzionale, se riproposta in termini diversi e con una formulazione che tenga conto delle prescrizioni della Corte costituzionale, non sia automaticamente inficiata di incostituzionalità. Sottolinea come in questi anni sia mutato il quadro di riferimento normativo e costituzionale rispetto a quello esistente al momento in cui la Corte si pronunciò sulla materia. In questo nuovo quadro si inserisce la riformulazione della proposta Cirami sulla disciplina del legittimo sospetto. <br>Riguardo alla presunta incostituzionalità della norma rispetto agli articoli 25 e 111 della Costituzione, osserva che l'opposizione non ha quasi mai fatto riferimento al principio costituzionale ed irrinunciabile del giudice imparziale. Ritiene che il testo Cirami introduca disposizioni tendenti ad impedire manovre dilatorie che rischiano di ritardare i processi, richiamando in particolare la previsione della sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di durata massima di custodia cautelare, nonché la riproposizione dell'istanza di rimessione che non prevede la sospensione del processo. Al riguardo, ricorda che la proposta di legge C. 3292 presentata nella XII legislatura dai deputati Saraceni, Siniscalchi e Bonito era molto più garantista del testo Cirami, prevedendo la facoltà per la Corte di cassazione, nel caso di una nuova richiesta di rimessione, di poter disporre che il giudice non pronunciasse sentenza fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. Appare evidente, pertanto, che il testo Cirami si preoccupa di dare spazio alle richieste successive di rimessione aventi scopi esclusivamente strumentali diretti a ritardare la conclusione dei procedimenti, rispettando il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. <br>Con riferimento infine alla utilizzabilità degli atti, ritiene che si dovrebbe utilizzare la stessa disciplina, peraltro confermata dalle sezioni unite della Cassazione, già prevista nei casi di sostituzione di un giudice durante il corso di un processo, nei quali è possibile utilizzare gli atti irripetibili e quelli su consenso delle parti. Paventa l'anomalia che si verificherebbe nel caso in cui non fossero utilizzabili gli atti di un giudice che si ammalasse e abbandonasse il procedimento, mentre potrebbero essere utilizzati gli atti processuali formati davanti ad un organo giuridicamente ritenuto non idoneo per legittimo sospetto. Ciò implicherebbe, a suo avviso, una problematica di carattere costituzionale, dando luogo realmente ad un «doppio binario». <br>Propone infine di scegliere, come testo base, la proposta di legge C. 3102, ritenendola la più organica nella disciplina di un istituto fondamentale come quello del legittimo sospetto. <br>
    0:22 Durata: 15 min 34 sec
  • Jole Santelli, sottosegretario per la giustizia

    Il sottosegretario Jole Santelli, ricordato che il senatore Cirami ha motivato al Senato la presentazione del suo testo richiamando una sentenza delle sezioni unite della Cassazione, non ritiene opportune le proposte più volte avanzate dall'opposizione di sospendere l'esame del provvedimento fino alla pronuncia della Consulta, perché ciò darebbe luogo inevitabilmente ad un'inadempienza del legislatore. <br>Ricorda come le sezioni unite della Corte di cassazione, confermando una giurisprudenza costante fin dal 1987, hanno rilevato che la dizione prevista dalla legge delega in materia di rimessione non è presente in identico contenuto nella dizione della codicistica. Ritiene che il legislatore delegato abbia operato una scelta meditata che ha tenuto conto anche dei rilievi della Corte di cassazione e del Consiglio superiore della magistratura, ritenendo che il concetto di libera determinazione delle parti potesse essere definitorio della dizione di legittimo sospetto. Sottolinea pertanto che il quesito attualmente posto alla Corte costituzionale sia se il concetto di libera determinazione delle parti sia identico o meno a quello di legittimo sospetto. Ricorda altresì che le sezioni unite hanno stabilito che la Cassazione è l'unico organo legittimato a discutere in materia di rimessione, definendo i concetti di libero sospetto e di libera determinazione delle parti. <br>Ritiene che la questione all'esame del Parlamento sia molto più ampia rispetto al quesito posto alla Corte costituzionale perché si deve decidere se l'istituto della rimessione tuteli solo il fatto che l'organo giudicante nel suo complesso non abbia subito una violenza o anche il principio della terzietà e imparzialità del giudice. Al riguardo, ricorda che le sezioni unite della Cassazione hanno chiesto se, oltre alla violazione dell'articolo 76 della Costituzione, si possa configurare anche quella all'articolo 111. Ritiene che su un quesito così rilevante il Parlamento debba assumersi una responsabilità politica nella decisione. <br>Con riferimento alla presunta incostituzionalità del testo Cirami rispetto agli articoli 3 e 25 della Costituzione, ricorda come la Consulta pronunciò la piena costituzionalità dell'articolo 45 del codice di procedura penale anche nella formulazione più vaga contenuta nel vecchio codice. Osserva che il richiamo specifico contenuto nell'articolo 111 della Costituzione alla terzietà e imparzialità del giudice dovrebbe offrire maggiori garanzie di costituzionalità all'articolo 45 del codice di procedura penale, nella modifica prevista dalla proposta Cirami. <br>Ricordate le cause tipizzate di legittimo sospetto ex lege, sottolinea che nella scorsa legislatura, con l'approvazione della cosiddetta «legge Sofri», il legislatore ha deciso che la revisione del processo fosse discussa e decisa da un distretto di Corte d'appello diverso da quello che ha emesso la sentenza, applicando in tal modo l'istituto del legittimo sospetto sul tribunale che ha emesso la sentenza. Osserva inoltre come l'articolo 25 della Costituzione sia spesso disatteso dall'attuale impostazione normativa dell'economia processuale. <br>Con riferimento alla genericità della formula del legittimo sospetto, sottolinea che tale impostazione è stata dichiarata preferibile sia dal Consiglio superiore della magistratura sia dalla Corte di cassazione. Ricorda che la Corte costituzionale, in una sentenza del 1963, puntualizzò che le ipotesi di rimessione non avrebbero potuto essere indicate con un'esauriente elencazione di casi e che perciò avrebbero dovuto necessariamente ricondursi a categorie generali; evidenzia inoltre che la preferibilità della categoria generale sulla tipizzazione è stata ribadita recentemente dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che ha peraltro definito il legittimo sospetto come ragionevole dubbio che la gravità delle situazioni locali possa portare il giudice a non essere imparziale o sereno. Al riguardo, ritiene impossibile tipizzare le situazioni che potrebbero soffrire eccezioni da questa violazione. <br>Con riferimento alla modifica dell'articolo 47 del codice di procedura penale operata dal testo Cirami, esprime rilievi critici sull'obiezione dell'opposizione che ha più volte richiamato una sentenza della Corte costituzionale del 1996, nella quale si stabiliva l'incostituzionalità del comma che prevedeva l'impossibilità di pronunciare sentenza. Ritiene l'argomentazione prospettata in evidente contrasto con la funzione istituzionale del legislatore, che, pur non dovendo discostarsi dai principi fissati dalla Corte costituzionale, è libero di legiferare su qualsiasi materia. Ricorda pertanto che nel 1996 la Corte si riferiva all'istituto della reiterazione e che successivamente è intervenuta più volte per chiarire ulteriormente la materia. Nel richiamare le complesse questioni dottrinali sorte in seguito ad un'ordinanza di rimessione che intervenisse dopo l'emissione della sentenza di primo grado, ricorda come la modifica del codice intervenuta nel 1989 intese porre rimedio alla situazione per cui un'ordinanza della Cassazione potesse annullare una sentenza. Rilevato che si possono prevedere una serie di soluzioni per i rilievi espressi dalla Corte costituzionale e che nel testo Cirami si è proposto un blocco rispetto alle rimessioni successive, osserva che sulla materia appare necessario addivenire ad una formulazione più precisa. Soffermandosi poi sul problema della nullità degli atti, in ordine al quale si richiama al disposto dell'articolo 111 della Costituzione, ricorda che il disegno di legge in esame, come modificato dal Senato, ha visto la cancellazione dell'inciso relativo alla validità degli atti contenuto invece nel codice del 1989. In proposito ipotizza il caso, realmente accaduto, in cui uno dei componenti del collegio giudicante muoia e si ponga il problema se il giudizio si debba o meno rinnovare. <br>Poiché è necessario che il dibattimento si svolga interamente dinanzi al medesimo giudice, è stato deciso nel senso della rinnovazione di tutti gli atti. Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, la quale ha affermato che, quando muta la composizione del collegio o del giudice monocratico, si deve procedere alla rinnovazione dell'intero dibattimento. Se questo accade quando viene modificato un componente del collegio, quale deroga si può immaginare all'articolo 111, nel momento in cui viene modificato l'intero collegio ed addirittura spostato il tribunale? Si deve seguire l'orientamento della Corte costituzionale o intraprendere un'altra strada, in palese violazione dei principi già definiti? In proposito ritiene che si debba comunque applicare il principio di rinnovazione degli atti. Quanto alle questioni riecheggiate sia sulla stampa sia in sede parlamentare, secondo cui in un processo che vede più coimputati si determinerebbe il rischio di un blocco dei procedimenti, vanificando anche processi gravissimi di criminalità organizzata, dichiara di condividere la preoccupazione che l'inserimento di norme precise e giustificate possa comportare, a causa di un loro uso distorto e strumentale, conseguenze di rilevante gravità. Ricorda che la questione fu affrontata anche al Senato, dove si propose una soluzione che peraltro ritiene persino troppo avanzata, secondo la quale, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il diritto dei coimputati a presentare analoga istanza decade se non esercitato entro 15 giorni. <br>Richiama quindi la soluzione prescelta dal tribunale di Milano e confermata dalla Cassazione, volta a stabilire che, nel caso in cui uno dei coimputati non si adegui alla richiesta di rimessione, la sua posizione viene stralciata. Tale soluzione è a suo giudizio praticabile, ma se dovessero essere presentate proposte emendative maggiormente garantiste rispetto ad un possibile uso distorto dell'istituto, qualsiasi legislatore responsabile dovrebbe preferire tale strada. <br>Per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, ricorda che in sede di discussione al Senato il Governo si era dichiarato disponibile ad accogliere qualsiasi emendamento teso ad una migliore specificazione del principio; conferma quindi tale disponibilità, nonostante nel testo della proposta Cirami sia stata scelta la strada del richiamo del principio generale contenuto nell'articolo 159 del codice penale. <br>
    0:38 Durata: 24 min 21 sec
  • Pier Paolo Cento (Misto-Verdi-U)

    Pier Paolo Cento (Misto-Verdi-U) manifesta la propria netta contrarietà alla proposta dei relatori di adottare come testo base per il prosieguo della discussione la proposta di legge approvata dal Senato, nonostante i ripetuti rilievi di incostituzionalità che essa presenta, evidenziati, da ultimo, dal professor Conso. Preso atto che la maggioranza intende perseguire l'approvazione di un testo che personalmente giudica improponibile e che per di più non offre alcuna possibilità migliorativa, afferma che esso deve essere ritirato se si vuole sgombrare il campo dall'evidente finalità politica che persegue. <br>Ritiene che si debba finalmente cominciare a discutere delle vere riforme di cui necessita la giustizia, finalizzate a rendere più celere il processo civile, più efficace la tutela dei diritti nel campo del lavoro, nonché a costruire un sistema di garanzie più efficienti per tutto il processo penale. <br>Giudica poco corretto l'aver richiamato l'iniziativa legislativa del deputato Saraceni, un tempo componente del gruppo dei Democratici di sinistra poi passato a quello dei Verdi, in quanto improntata a finalità politiche completamente diverse rispetto alla proposta di legge Cirami. Al riguardo ribadisce che la garanzia di un giudizio imparziale non può trasformarsi in una garanzia di impunità per i più forti interessi politici ed economici. <br>Sotto il profilo tecnico, espone le ragioni della contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, che si concretizzano sostanzialmente nell'impossibilità di definire adeguatamente la nozione di legittimo sospetto; infatti, così come delineato, tale istituto configura una norma indefinita, che per di più è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Stigmatizza inoltre il chiaro intento dilatorio del provvedimento rispetto a taluni processi in corso, laddove si prevede addirittura la possibilità di rinnovare la richiesta di spostamento del processo in base al legittimo sospetto, in contrasto con il diritto di avere un giudice imparziale. <br>Nel compiacersi anche della crescita di sensibilità e di mobilitazione nell'opinione pubblica, preannuncia un'opposizione dura e radicale del suo gruppo, tesa ad impedire che il provvedimento venga approvato entro il 25 settembre, nonché a disvelare, com'è dovere dei parlamentari dell'opposizione, il disegno politico ad esso sotteso, che nulla ha a che vedere con la riforma della giustizia. <br>
    1:02 Durata: 7 min 45 sec
  • Enrico Buemi (Misto-SDI)

    Enrico Buemi (Misto-SDI) dichiara preliminarmente che, quanto al merito del provvedimento, il centrodestra si assume la totale responsabilità delle norme che intende approvare; quanto al metodo, che invece non è esclusiva prerogativa della maggioranza, stigmatizza il comportamento di quest'ultima, volto a forzare continuamente le situazioni, come conferma l'ultima presa di posizione del ministro della giustizia, ed a mettere in discussione, in base a legittimi sospetti, questi sì, l'esercizio delle prerogative parlamentari. Osserva che la filosofia seguita è quella di modificare tutto quanto impedisca e distragga dal raggiungimento del fine prefisso, calpestando deontologie e regole. Si rammarica quindi della mancata disponibilità al confronto con l'opposizione, che peraltro ha presentato una serie di proposte di legge, tra le quali quella preannunciata ieri dal deputato Fanfani. Tuttavia la maggioranza è rimasta sorda, nonostante si sia potuto cogliere il disagio di alcuni deputati, che purtroppo non hanno avuto la possibilità di esplicitarlo in maniera ufficiale. <br>Essendo un irriducibile ottimista, dichiara di confidare nelle capacità taumaturgiche del confronto democratico, e quindi, pur manifestando contrarietà alla proposta di adozione del testo base, assicura l'impegno del suo gruppo ai fini di una sua adeguata modifica. <br>
    1:10 Durata: 1 min 46 sec
  • Gabriella Pistone (Misto-Com.it)

    Gabriella Pistone (Misto-Com.it) dichiara la forte contrarietà del suo gruppo alla proposta di adottare come testo base quello varato dal Senato, che risponde prevalentemente all'interesse della maggioranza di approvare una normativa applicabile a determinati procedimenti in corso, invece di introdurre principi validi per tutti i cittadini, conformemente alle caratteristiche di universalità e astrattezza della legge. Evidenzia quindi la fretta anomala con la quale si è proceduto al Senato, nonostante vi fossero altre priorità da affrontare, prime fra tutte la situazione economica e la delicata contingenza internazionale. Ritiene pertanto che sia in atto un vero e proprio attacco alla democrazia, perpetrato con una legge truffa, che è tale non tanto dal punto di vista del contenuto, sul quale in ogni caso si può ragionare, quanto dei tempi della discussione parlamentare.<br>Dichiara inoltre di condividere le dichiarazioni del deputato Mancuso, nella convinzione che il Parlamento non stia scrivendo una pagina esemplare della sua storia, della quale la maggioranza si deve assumere la piena responsabilità. Nel ricordare che le manifestazioni previste per la giornata odierna rappresentano una espressione libera del dissenso finalizzata a far sì che il paese non sia preda del ricatto dei potenti, afferma, in qualità di garantista ante litteram, di sentirsi offesa per l'impossibilità di manifestare fino in fondo il suo garantismo. <br>Si sofferma infine sulle dichiarazioni del ministro Castelli, che contesta in quanto lesive ed offensive della dignità, invitando la maggioranza a recarsi in visita nelle carceri per rendersi conto che le rivolte non sono state fomentate dall'opposizione, ma traggono origine dalla drammatica situazione di invivibilità presente in molti istituti penitenziari. <br>
    1:12 Durata: 6 min 57 sec
  • Flavio Tanzilli (UDC)

    Flavio Tanzilli (UDC), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, osserva come il provvedimento in esame non sia un'iniziativa legislativa isolata, ma si inserisca in un organico programma elettorale in materia di giustizia, che ha ottenuto il consenso degli italiani. Si sofferma quindi sulle riforme in tema di diritto societario, diritto fallimentare, nonché sulla riforma del processo civile volute dalla maggioranza, rilevando che nella stessa ottica riformista si inquadra anche la proposta di legge Cirami, che ritiene conforme ai rilievi più volte espressi dalla Cassazione, nonché al principio costituzionale del giusto processo, che necessita di una serie di norme di attuazione, come quella in esame. <br>Dopo aver ripercorso la storia dell'istituto della rimessione, osservando peraltro come esso sia presente anche nell'ordinamento francese ed in quello belga, sottolinea che esso ha sempre fatto parte della civiltà giuridica italiana fino al 1987, quando il Governo, disattendendo la direttiva espressamente contenuta nella legge delega approvata dal Parlamento, decise di espungere dal codice tale principio. <br>Ricorda quindi la proposta presentata nel 1983 dal gruppo comunista, volta a prevedere l'inserimento dell'istituto del legittimo sospetto, analogamente a quella presentata, tra le altre, dal socialista Felisetti, che ricoprì anche l'incarico di presidente della Commissione giustizia. Osserva quindi che invece ora ci si trova in presenza di un totale mutamento di rotta, sul quale è stato chiesto il conforto di un parere del Consiglio superiore della magistratura, che quest'ultimo non può rendere se non nel caso in cui venga richiesto dal ministro della giustizia. <br>Riferendosi alla manifestazione indetta dall'opposizione per oggi, alla quale parteciperanno anche taluni magistrati, ferma restando la libertà di questi ultimi di esprimere le proprie opinioni, si domanda come il cittadino potrebbe sentirsi garantito da questi magistrati dal punto di vista dell'imparzialità dei giudici. È proprio quest'ultimo l'intendimento della normativa processuale sottoposta all'attenzione del Parlamento, sulla quale il suo gruppo esprime una convinta adesione. <br>
    1:19 Durata: 8 min 15 sec
  • Francesco Giordano (RC)

    Francesco Giordano (RC) dichiara la netta contrarietà di Rifondazione comunista al provvedimento, in ragione delle profonde motivazioni tecnico-formali più volta espresse. Ritiene che la proposta di legge scardini i rigidi vincoli necessari per richiedere la rimessione del processo penale e consenta una dilatazione dei tempi processuali che facilita la prescrizione di numerosi processi. Viene leso, dunque, il principio di tassatività della norma penale, in quanto il provvedimento non appare affatto volto a garantire serenità ambientale ai processi o a tutelare i diritti dell'imputato: in realtà si vogliono definire le condizioni per permettere lo spostamento dei processi scomodi da una sede all'altra, rinviando all'infinito le decisioni. Contesta un'idea di giustizia che non rispetti il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e che appronti per i potenti una sistematica e complessa azione di paralisi della funzione giurisdizionale. La maggioranza appare rigida ed inflessibile nel blindare i privilegi del profitto e della rendita dell'impresa e dimostra una determinazione straordinaria nel difendere talune aree privilegiate, ma predica flessibilità e deregolazione quando si tratta di garantire un diritto ad un lavoratore, ad un disoccupato o ad un immigrato. <br>L'opposizione contesta ogni politica di forza e di autorità contro i deboli e di compiacenza con i forti, e propone un'alternativa di modello sociale di sistema dei diritti. <br>Non è in discussione il garantismo, che ha una dimensione universale, bensì il fatto che la maggioranza lo reputi un privilegio da attribuire secondo una rigida gerarchia sociale; a tal fine il suo gruppo vuole disvelare il filo conduttore della politica di classe che la maggioranza persegue anche sul terreno della giustizia. Ricorda in proposto che il ministro Castelli si è espresso in termini cinici e volgari sulla drammatica situazione carceraria, che ha suscitato la giusta protesta dei detenuti, per lo più immigrati o poveri. <br>In conclusione formula una riflessione di carattere generale, affermando che il sistema delle regole appare leso dalle attuali modalità di gestione unilaterale della legislazione. Si è, cioè, in presenza di una sorta di spoil system dei diritti e delle regole, nel quale il principio di rappresentanza democratica viene addirittura dissolto in nome della sacralità della volontà della maggioranza, con una sorta di ritorno al vecchio Stato patrimoniale. Resta pertanto aperto ed attuale il nodo di una vera e propria alternativa di modello sociale e di rifondazione del rapporto tra società, istituzioni e politica: è questa la sfida strategica che non si può più eludere, pena la subalternità alla tecnica, nonché al pensiero ed alla cultura dominante. <br>
    1:27 Durata: 9 min 39 sec
  • Carolina Lussana (LNP)

    Carolina Lussana (LNP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base proposto dai relatori, affermando che la reintroduzione del legittimo sospetto nel codice di procedura penale tra le cause di rimessione del processo appare perfettamente in linea con i principi della civiltà giuridica. In riferimento all'imperativo «resistere, resistere, resistere» cui obbediscono le forze di opposizione in ordine a questo progetto di riforma promosso dal centrodestra, rileva che l'opposizione sta tenendo un comportamento strumentale e rifiuta un confronto serio nel merito in quanto ha un unico obiettivo, quello di delegittimare gli esponenti del Governo ed in particolare il Presidente del Consiglio. Non si illuda, tuttavia, l'opposizione di convincere gli elettori con le sue battaglie ipocrite e false sulla giustizia, contro i principi dei quali un tempo era difensore. La modifica all'articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale risponde al principio costituzionale di libertà e di tutela del cittadino, che deve poter avere la garanzia di essere giudicato da un giudice sereno ed imparziale, senza alcun sospetto di condizionamento che possa influire sul regolare svolgimento del processo. <br>Si sofferma in particolare sul parere della Corte di cassazione dell'8 aprile 1988, confermato dal Consiglio superiore della magistratura, nonché sulla pronuncia del 29 maggio 2002 delle sezioni unite della Cassazione, che ha sollevato la questione di legittimità dell'articolo 45 del codice di procedura penale. Respinge quindi la critica in merito al presunto contrasto della sospensione obbligatoria del processo con il principio della ragionevole durata del processo, osservando che, se anche così fosse, quest'ultimo principio non potrebbe prevalere sul diritto di ogni cittadino ad un giusto processo, quello cioè di essere giudicato da un giudice terzo ed imparziale e da un tribunale nel quale non siano compromessi l'equilibrio e la correttezza del giudizio. <br>Non ritiene di dover replicare ulteriormente al «tormentone» riguardante le misure ad personam, la legge-fotografia, essendo già stati richiamati i provvedimenti varati per Valpreda e Sofri, quello sull'abuso di ufficio e la legge Rossato. Il provvedimento Cirami ha indistinta e generale applicabilità ed andrà a vantaggio di tutti i cittadini, anche del cittadino Berlusconi, il quale, se ha il fondato sospetto che presso il tribunale di Milano si stia celebrando un processo politico, ha l'indiscutibile diritto di chiedere alla Corte di cassazione il trasferimento ad altra sede. <br>Osserva altresì che la proposta di legge Cirami si inscrive nel quadro degli interventi necessari per ristabilire un giusto equilibrio fra politica e magistratura in ossequio al principio della separazione dei poteri. La radicalizzazione dello scontro politico rischia di determinare il coinvolgimento della magistratura tutte le volte in cui le sue decisioni siano suscettibili di avere immediata ricaduta sull'andamento dell'attività parlamentare e sull'azione del Governo. Ben venga, quindi, l'introduzione di regole certo contro il pericolo di un eventuale uso strumentale della giustizia a danno del mondo politico e di una normativa che consenta sempre la verifica della neutralità del giudice. <br>Ipotizza conclusivamente che la forte resistenza del centrosinistra a questo provvedimento sia finalizzata ad impedire che taluni magistrati, che certamente non sono indipendenti, processino un cittadino per motivi politici; vi è il legittimo sospetto che si voglia affidare a certe toghe il compito di sovvertire l'esito delle urne. <br>
    1:36 Durata: 10 min 9 sec
  • Gianclaudio Bressa (MARGH-U)

    Gianclaudio Bressa (MARGH-U) afferma che quanto sta accadendo non ha precedenti nella storia parlamentare della Repubblica. Infatti, si sta discutendo di norme identiche, nello spirito e nella lettera, ad altre dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996; si intende, cioè, approvare una legge viziata in origine da una illegittimità immediata ed assoluta, riconosciuta da un giudicato della Corte costituzionale che ha cassato e non interpretato la norma che ora si vuole reintrodurre. Per la prima volta nella storia, il Parlamento pone in essere un tentativo di approvare una «non legge». <br>Rispondendo alla garbata ironia del relatore Anedda, osserva che non è necessario scomodare il codice sovietico o quello nazista, ma basta far riferimento ad un filosofo liberale anglosassone, Thomas Paine, il quale affermava che un Governo senza Costituzione è un potere senza il diritto. In questa situazione il Parlamento non appare più una istituzione dello Stato di diritto, bensì un mero esecutore della volontà della maggioranza, che a sua volta è prigioniera di interessi personali. Per di più il Parlamento umilia la Corte costituzionale ed il suo ruolo di garanzia dei valori fondamentali, in quanto calpesta una sentenza già passata in giudicato per arrivare a fermare il processo di Milano, come ha espressamente affermato lo stesso senatore Cirami. Se così non fosse, non vi sarebbe bisogno della previsione della sospensione automatica del processo, che rappresenta un vero e proprio macigno di incostituzionalità. <br>Osserva altresì che, se la proposta di legge dovesse essere approvata, si realizzerebbe per la prima volta un caso di conflitto politico tra Parlamento, Corte costituzionale e Presidente della Repubblica, per il momento solo ipotizzato in dottrina a titolo di mera esercitazione giuridica. Si sofferma quindi sulle argomentazioni sviluppate da Piero Calamandrei in ordine al concetto di frode costituzionale perpetrata con l'ostruzionismo di maggioranza, di fronte al quale entra in gioco il potere del Presidente della Repubblica. Evidenzia che, nel caso attuale, l'esercizio del potere di rinvio e riesame ex articolo 74 della Costituzione non sarebbe esercitato per motivi di merito politico da parte del Presidente, bensì per ragioni di legittimità costituzionale. Aggiunge che, secondo un'autorevole parte della dottrina - tra cui D'Orazio, Mortati, Crisafulli e Sandulli - nel caso in cui il Governo o il legislatore non accettassero le decisioni della Corte costituzionale ed anzi assumessero iniziative di legge in contrasto con esse, ritiene che si ponga in essere un vero e proprio pericolo di attentato alla Costituzione che, soprattutto in sede di promulgazione, il Presidente della Repubblica deve sventare. <br>Per impedire che il deputato Previti venga processato, la maggioranza rischia di scatenare uno scontro tra poteri costituzionali dagli effetti devastanti: infatti, il farmaco salva-Previti, che certamente può essere somministrato, rischia di avvelenare ed uccidere la Costituzione. Si ritiene pertanto certo che il paese capirà che la forza della maggioranza si basa solo sui numeri, sull'esercizio di un potere senza diritto né regole. <br>Cita infine la predizione di Socrate a coloro che lo hanno condannato, tratta da un testo sicuramente molto caro in particolare all'onorevole Dell'Utri: «Cadrà su di voi una vendetta, molto più grave di quella che avete inflitto a me (...). Molti saranno quelli che vi metteranno a prova (...) e saranno tanto più aspri quanto più sono giovani; e voi vi arrabbierete ancora di più!». A suo giudizio ciò accadrà probabilmente nelle manifestazioni pomeridiane di oggi, ma non sarà niente in confronto alle reazioni che verranno, non più dai giovani, bensì dal mondo del diritto e dei poteri costituzionali, che nessuno ha il diritto di mettere in discussione. <br>
    1:47 Durata: 11 min 29 sec
  • Giuseppe Fanfani (MARGH-U)

    Giuseppe Fanfani (MARGH-U) ritiene che la sua valutazione di inaccettabilità della proposta di legge in esame trovi fondamento in una ragione di natura politica e in una ragione di natura tecnica. <br>Sotto il primo profilo, dichiara preliminarmente di condividere pienamente le considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione, anche al fine di fugare talune interpretazioni non autentiche e strumentali che si sono volute dare rispetto alla sua iniziativa legislativa. Ritiene che la predisposizione di una legge tanto impegnativa - che affronta le tematiche della sintesi tra garanzie per il cittadino ed esigenze di repressione degli illeciti, della correlazione tra ambiente e funzione giurisdizionale e della libertà della funzione stessa - avrebbe avuto bisogno di un confronto più approfondito, del rispetto di regole fondamentali della democrazia parlamentare. <br>In una democrazia compiuta, anche se regolata nel suo funzionamento da un sistema bipolare che accentua e definisce il confronto tra le parti, vi sono regole che devono essere a tutti comuni e che costituiscono il fondamento unico per la costruzione legislativa, per quanto diversa essa possa essere in funzione delle ragioni ivi dedotte; tali regole consentirono a sensibilità e culture diverse - liberale laica, marxista, cattolica - di dare fondamento comune alla Repubblica italiana. Tra queste regole vi è il rispetto dell'etica della legislazione e della funzione legislativa. <br>Probabilmente l'assenza di un richiamo all'etica nella Carta costituzionale come limite alla deducibilità nella legislazione generale di interessi particolari che ne fossero elemento di distorsione e di inquinamento è dovuto al fatto che per i padri della Repubblica tale regola costituiva presupposto implicito e necessario della cultura dello Stato e permeava la coscienza dei costituenti. <br>Viceversa l'assenza di una sensibilità istituzionale è evidente nei profili di censura del provvedimento che sono stati evidenziati: l'urgenza, il collegamento ad interessi particolari, gli stessi contenuti del provvedimento impediscono di considerare il testo proposto accettabile sotto il profilo politico-istituzionale e tecnico-giuridico. <br>Ragioni di politica criminale e di tecnica processuale non consentono di prendere in considerazione la proposta di legge C. 3102 come testo base per la discussione. Su tale profilo occorre innanzitutto evitare il pericolo dell'assenza della definizione di un concetto che si intende reintrodurre nella sua genericità e astrattezza. In tutte le proposte di legge presentate dall'opposizione viene documentata l'esigenza di una maggiore definizione del concetto di legittimo sospetto. <br>Non è stata data risposta alle domande poste in ordine alla pericolosità oggettiva, alla funzione criminogena delle norme in esame. Ritiene che l'insieme delle disposizioni riguardanti la sospensione necessaria del procedimento, la riproponibilità all'infinito delle istanze di rimessione, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare costituiscano una miscela esplosiva, consentendo la rimessa in libertà di molti imputati nelle more tecniche del processo. Infatti, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare dalla data del provvedimento di sospensione del processo fino a quella dell'ordinanza della Corte di Cassazione significa non considerare i tempi tecnici relativi alla continuazione del processo, oscillanti nella migliore delle ipotesi tra sei mesi ed un anno. <br>Esprime quindi forti riserve sulla soppressione della disposizione che consente al giudice designato di dichiarare se e in quale parte gli atti del primo processo conservino efficacia anche nel nuovo, con evidenti effetti negativi sulla durata dei processi e sul decorrere dei termini di prescrizione e di custodia cautelare. <br>Rivolge infine un invito a compiere uno sforzo di disponibilità nei confronti della legalità di uno Stato che non può essere compromessa da interessi particolari. <br>
    1:58 Durata: 7 min 52 sec
  • Vincenzo Fragala' (AN), relatore

    Vincenzo Fragalà (AN), dopo aver ringraziato i presidenti delle due Commissioni e i colleghi per aver consentito una riflessione approfondita su temi attinenti al valore dell'imparzialità del giudice che la proposta di legge in esame ha voluto tradurre in precisi termini normativi, ricorda che, quando nel corso della precedente legislatura venne approvata la modifica dell'articolo 111 della Costituzione sul valore della terzietà e dell'imparzialità della giurisdizione, non vi era dubbio che tale previsione costituzionale avrebbe richiesto una serie di interventi legislativi volti ad attuare quel principio da tutti condiviso. Non deve quindi esservi alcuno scandalo nel momento in cui si propone l'adozione di un testo base volto a reintrodurre nell'ordinamento il principio del legittimo sospetto al fine di tutelare l'imparzialità e la terzietà del giudice.<br>In realtà l'argomento politico secondo cui la proposta di legge in esame sarebbe finalizzata a soddisfare gli interessi processuali di esponenti della maggioranza parlamentare o del Presidente del Consiglio potrebbe essere ribaltato osservando che, attraverso l'uso distorto dello strumento giudiziario, si immagina di ribaltare l'esito del confronto elettorale. <br>Con riferimento alle osservazioni sui profili di costituzionalità espresse dai deputati Bressa e Fanfani, ritiene che certi orientamenti della Corte costituzionale debbano essere soprattutto letti facendo riferimento alla composizione di tale organo, rispetto ai componenti eletti dal Parlamento; infatti, a partire dal 1991, la Corte a colpi di sentenze ha inferto lesioni gravissime al processo penale, ha disintegrato il tessuto logico-normativo della normativa accusatoria, reintroducendo una serie di elementi inquisitori. Ricorda che anche in tempi recenti una parte della sinistra si è impegnata per impedire l'elezione delle deputato Mancuso a giudice della Corte costituzionale, salvo invocare ora la sua opinione ad usum delphini. <br>Ritiene non si possa considerare elemento di illegittimità costituzionale la presunta inadeguatezza rispetto alla tipizzazione della nozione di legittimo sospetto, dal momento che la Corte costituzionale e la Cassazione hanno offerto indicazioni molteplici volte a definire tale concetto. <br>Circa la dichiarazione di incostituzionalità del comma 1 dell'articolo 47, che vietava la pronuncia della sentenza da parte del giudice fino all'emissione dell'ordinanza della Cassazione sulla richiesta di rimessione, ritiene che la disciplina relativa alla sospensione del corso della prescrizione ed ai termini di durata massima della custodia cautelare consenta di superare le perplessità in merito al bilanciamento dei valori dell'economia del processo e della terzietà del giudice. <br>Ritiene inoltre che la questione posta in merito all'utilizzabilità degli atti già compiuti possa essere risolta in base al principio processuale secondo cui tali atti possono essere utilizzati quando le parti siano concordi. <br>Nel sottolineare come gli approfondimenti compiuti abbiano consentito di attestare l'importanza del tema sottoposto all'attenzione del Parlamento, ricorda come il deputato Rutelli in occasione del processo che vedeva come imputato Enzo Tortora pose fondatamente il problema del legittimo sospetto sui giudici di Napoli. Ritiene pertanto che il garantismo non possa essere inteso come un abito da vestire a seconda delle opportunità politiche. <br>
    2:06 Durata: 17 min 47 sec
  • Luciano Violante (DS-U)

    Luciano Violante (DS-U) esprime stupore per un accento irrispettoso del deputato Fragalà nei confronti di un altro organo istituzionale, ma soprattutto per il fatto che le parole severe di un collega nei confronti del Presidente del Consiglio non siano state smentite da nessuno dei colleghi della maggioranza che sono intervenuti. Tali parole pongono infatti una questione politica; infatti, nel caso in cui siano infondate, il collega che le ha pronunciate deve trarre le conseguenze delle sue dichiarazioni, mentre, in caso contrario, il destinatario delle stesse deve riflettere sulla sua legittimazione politica. <br>Il dibattito sulla proposta di legge C. 3102, di cui sottolinea l'importanza, interviene in un momento di difficoltà complessiva per la maggioranza. Tale situazione di difficoltà è destinata ad accentuarsi in quanto la circostanza per cui il provvedimento persegue la finalità di impedire il proseguimento di un processo nei confronti di un deputato della Repubblica - quello che secondo il deputato Mancuso «ricatterebbe» il Presidente del Consiglio - pone una questione politica e democratica che l'opposizione intende affrontare non strumentalmente. <br>Esprime parole di apprezzamento per l'intervento svolto nella seduta di ieri dal deputato Tabacci, il quale ha trattato in modo approfondito il tema del rapporto tra politica e magistratura, tema che a suo avviso dovrà essere affrontato attenendo al tessuto democratico del paese. In tale spirito evidenzia un paradosso: il primo beneficiario della crisi della prima Repubblica è stato il centrodestra sulla base di una posizione politica che si poneva in aperta rottura nei confronti del sistema politico precedente. Il partito politico che è nato dalle ceneri della prima Repubblica è certamente radicato nella società italiana; al riguardo precisa che l'espressione del deputato Finocchiaro non era volta a negare il radicamento di Forza Italia nella realtà del paese, anche negli strati più deboli. Osserva altresì che proprio la Lega e Alleanza nazionale hanno attivato il circuito tra opposizione nella società e giudici. Occorre pertanto riflettere sul rapporto tra politica e magistratura, che precede di molto la stagione di «Mani pulite»; esprime quindi l'auspicio che si presenti quanto prima l'occasione per una approfondita riflessione. <br>Nel merito, osserva che la proposta di legge C. 3102 non introduce un nuovo concetto di legittimo sospetto; al contrario, si sostituisce quello introdotto nel codice Vassalli del 1989, che fa riferimento alla libertà di determinazione delle persone partecipanti al processo, con la formulazione precedente, che era assai discutibile. Le stesse sentenze della Corte di cassazione invitavano il legislatore a specificare il concetto; in tal senso si è proceduto, avendo presente l'esigenza di distinguere tra la ricusazione, che attiene al giudice inteso nella persona fisica, e l'inattendibilità complessiva dei soggetti che svolgono le funzioni giudiziarie. <br>Esprime contrarietà sulla norma riguardante l'applicazione della normativa ai processi in corso, non solo perché i meccanismi riguardanti l'uso personale della politica, una volta attivati, sono destinati ad essere utilizzati nelle diverse circostanze politiche, ma anche in considerazione del vincolo costituzionale sulla precostituzione del giudice attraverso la legge. <br>Ritiene che l'invito ad una sospensione in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale trovi fondamento nel fatto che l'indiscussa egemonia della sovranità popolare si deve manifestare anche nella prudenza, nella capacità di aspettare per evitare un ennesimo conflitto. In realtà, nei casi in cui il Parlamento ha ritenuto di intervenire in pendenza della sentenza della Corte, la decisione parlamentare è andata nella stessa direzione indicata dalla Corte stessa sulla base di un rapporto collaborativo; del resto, l'ordinamento tedesco prevede che tale organo possa stabilire tempi non immediati di entrata in vigore delle proprie sentenze al fine di consentire al Parlamento di intervenire. <br>Al contrario, nella situazione presente sembra emergere una doppia urgenza: quella di impedire il proseguimento del processo nei confronti dell'onorevole Previti e quella di intervenire prima del pronunciamento della Corte costituzionale. Del resto, il progetto Gasparri in materia di comunicazioni persegue l'identica finalità, quella di prevenire la decisione della Corte sulla quarta rete. <br>Rilevato come la reiterazione degli atti sulla base della negoziazione rivesta profili di particolare delicatezza anche dal punto di vista della dilatazione dei costi e dei tempi, rileva che al Senato si è registrata una contrapposizione, non uno scontro durissimo, nel momento in cui si è affrontato il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario, perché quando una maggioranza politica ha la capacità di affrontare temi radicali l'opposizione è chiamata ad un confronto. Quando, anziché utilizzare la sua forza politica per creare le regole della convivenza all'interno di un sistema condiviso, si ricorre ad un uso privato del potere politico, l'opposizione sente il dovere di denunciare tale situazione. <br>Sul piano politico, ritiene che la maggioranza non possa proseguire con una politica legata al contingente. Dopo aver invitato il deputato Lussana a riflettere sulla reazione dell'elettorato della Lega di fronte alla posizione assunta rispetto al testo in esame, osserva che, se non si guarda al futuro, se si rompe il rapporto di fiducia tra politica e società e si mina il prestigio internazionale del paese, tutto ciò finisce per comprometterne il prestigio. <br>
    2:24 Durata: 19 min 15 sec
  • Carlo Taormina (FI)

    Carlo Taormina (FI), alla luce degli spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, ritiene di dover confermare l'adesione, peraltro ulteriormente rafforzata, al provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato. Al riguardo osserva come tutte le obiezioni sollevate dai gruppi di opposizione trovino un'adeguata risposta nell'interpretazione corretta e non pregiudiziale del testo stesso, al di là delle posizioni prospettate in termini di mera denigrazione. Rileva del resto che, fatto salvo il giudizio positivo sul principio affermato dal provvedimento, i rilievi critici si sono essenzialmente concentrati sulle modalità e sui tempi della discussione parlamentare. <br>Nel dibattito è stato ripetutamente richiamato il primo comma dell'articolo 25 della Costituzione; al riguardo rileva che tale disposizione presenta scarsi elementi di collegamento con l'istituto del legittimo sospetto. In particolare, l'articolo 111 della Costituzione, configurando la garanzia della terzietà e dell'imparzialità del giudice, comincia - per così dire - là dove finisce l'articolo 25, primo comma, con il quale si affrontano i problemi organizzativi della giurisdizione. Ritiene, in sostanza, che si sia di fronte ad un primo passo verso l'attuazione dei principi di terzietà e di imparzialità sanciti dalla Costituzione: sarà invece necessario sviluppare un'ulteriore riflessione su diversi aspetti, quale il problema dell'assegnazione dei processi, della composizione dei collegi e dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte di chi, sia pure sotto le mentite spoglie di organizzazioni parasindacali, svolge in realtà attività politica.<br>Passando a valutare i rilievi di costituzionalità, osserva che a tale riguardo risulta utile la consultazione degli atti, al di là delle interpretazioni prospettate dalla dottrina. Richiama, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 1963 nella quale si affronta il problema della costituzionalità dell'allora articolo 55, sotto il profilo non soltanto alle esigenze di ordine pubblico ma proprio con riferimento al legittimo sospetto. Con quella sentenza si stabilì che, laddove con mezzi diretti o indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenti di influire sullo svolgimento o sulla definizione di esso, appare chiara non soltanto la opportunità ma anche la necessarietà che il processo sia celebrato da un giudice diverso. <br>Ritiene che la genericità della previsione possa addirittura rappresentare una pericolosa fonte di compressione dell'attuazione del principio di imparzialità: il codice del 1989 ha recepito solo il risultato interpretativo della Corte di cassazione sul legittimo sospetto previsto dal codice del 1930. Oggi l'obiettivo è di introdurre una garanzia ulteriore che tenga conto non soltanto della effettività del pregiudizio ma anche del pericolo che da tale pregiudizio può derivare. <br>Anche con riferimento alle obiezioni mosse in ordine al problema della sospensione, richiama una pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza n. 353 del 1996, alla quale ha già fatto opportunamente cenno il sottosegretario Santelli nel suo intervento di replica. È vero infatti che la Corte costituzionale ha dichiarato che vi è preclusione alla formulazione del giudizio quando si tratti della prima istanza di rimessione; è anche vero che il disegno di legge in esame prevede, nel caso di reiterazione, l'inapplicabilità della sospensione. <br>Non si pone inoltre un problema relativo all'efficacia retroattiva, a meno che non si insista nel richiamare l'articolo 25, primo comma, della Costituzione. In realtà, nel testo in esame non si applica nessun principio di retroattività, ma soltanto il principio del tempus regit actum. <br>Lo stesso principio della ragionevole durata dei processi è salvaguardato dalla proposta di legge in esame, non soltanto perché è previsto lo stralcio della posizione degli imputati detenuti ma anche perché, quando si tratti di un'istanza di rimessione che si colloca all'interno di un processo cumulativo, le parti che non abbiano proposto l'istanza debbono presentare opposizione per non essere coinvolti nella procedura di rimessione. <br>Quanto alla questione della sorte degli atti compiuti, ci si trova di fronte ad un caso di silenzio legislativo, rispetto al quale possono essere considerate diverse opzioni: è comunque evidente che gli atti debbono essere rinnovati nell'ipotesi in cui le parti, mutando la composizione del giudice, dovessero chiederlo esplicitamente. <br>Il dibattito ha offerto indubbiamente spunti interessanti; si duole tuttavia della reiterazione di atteggiamenti di intemperanza conseguenti alla strumentalizzazione di un ruolo che dovrebbe essere invece ispirato all'equilibrio e alla responsabilità. L'opposizione ha insistito nell'accusa alla maggioranza di voler perseguire intenti non corrispondenti con quelli che dovrebbero caratterizzare gli interventi legislativi. Non ritiene che il perseguimento di obiettivi di carattere particolare possa essere imputato soltanto alla maggioranza. L'opposizione, il cui atteggiamento si esprime in forme virulente ed aggressive, ha alle spalle una storia che l'ha vista baluardo nella tutela di interessi che riguardano un certo settore della magistratura, più precisamente quello che oggi, alimentando tante critiche, esercita la sua funzione a Milano. <br>È stata richiamata la legge delega del 1987, nella quale si prevedeva la rimessione dei processi per legittimo sospetto: quella legge porta una firma autorevolissima, ossia la firma dell'onorevole Violante. Quest'ultimo, peraltro, in un articolo pubblicato su una rivista giuridica nei primi mesi dell'anno, osserva: «Non si pongono in contrasto con il principio del giudice naturale i casi di ricusazione, astensione ed incompatibilità del giudice, nonché di rimessione del processo per motivi di ordine pubblico, ovvero per tutelare la libertà morale delle persone che partecipano al processo. Dove si verifichino tali situazioni, il trasferimento del processo ad altro giudice è determinato dall'esigenza di assicurare il diritto ad essere giudicati da un giudice imparziale e comunque libero da condizionamenti di natura ambientale». Si tratta di una posizione che appare contraddittoria con quella assunta nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento sul legittimo sospetto. <br>Conclude, dolendosi per la strumentalizzazione, espressa con una sorta di «maramaldeggiamento», che l'onorevole Violante ha posto in essere con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Mancuso, ritenendo che si tratti di un esempio di non corretta interpretazione del ruolo parlamentare. <br>
    2:43 Durata: 20 min 18 sec
  • Presidenti - Gianclaudio Bressa (MARGH-U)

    Gaetano Pecorella, presidente della II Commissione, fa presente di aver ritenuto suo dovere contribuire ai lavori delle Commissioni riunite in considerazione del fatto che i colleghi deputati che gli hanno attribuito il compito di presiedere la Commissione giustizia lo hanno fatto consapevolmente in base all'attuale normativa ed al regolamento. Si sente in pace con la sua coscienza anche perché ha cercato, fino all'ultimo, di creare un ponte con le posizione più meditate dell'opposizione. Tuttavia, poiché considera egualmente suo dovere rimuovere possibili ragioni di ogni ulteriore conflittualità, dichiara che non parteciperà al voto sulla scelta del testo base, così come non parteciperà a nessun'altra votazione nell'ambito dell'esame del provvedimento. <p>Donato Bruno, presidente, pone in votazione la proposta dei relatori di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C.3102 Cirami, approvata dal Senato. <p>Le Commissioni approvano. <p>Gianclaudio Bressa (MARGH-U) chiede, a termini di regolamento, che le Commissioni trasmettano il testo base testé adottato al Comitato per la legislazione, al fine di acquisirne il parere. Chiede altresì che le Commissioni richiedano al Governo di predisporre su di esso la relazione tecnica. Chiede infine che le Commissioni acquisiscano il parere della Commissione bilancio. <p>Donato Bruno, presidente, assicura al deputato Bressa che le sue richieste saranno sottoposte all'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni riunite nella riunione già prevista per martedì 17 settembre 2002, alle 14.30. <br>Ricordato inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 16 di lunedì 16 settembre 2002, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 17 settembre 2002, convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. <p>La seduta termina alle 13h25. <br>
    3:03 Durata: 3 min 34 sec