20 SET 2002

Affari Costituzionali e Giustizia: Seguito discussione del Ddl Cirami - seduta del 20 settembre 2002

[NON DEFINITO] | - 00:00 Durata: 8 ore 58 min
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Registrazione audio di "Affari Costituzionali e Giustizia: Seguito discussione del Ddl Cirami - seduta del 20 settembre 2002", registrato venerdì 20 settembre 2002 alle 00:00.

La registrazione audio ha una durata di 8 ore e 58 minuti.
  • Pierluigi Mantini (MARGH-U)

    Pierluigi Mantini (MARGH-U) ribadisce che il combinato disposto tra l'inserimento nell'articolo 45 del codice di procedura penale dell'istituto del legittimo sospetto e la sospensione automatica del processo rappresenta l'aspetto nodale del provvedimento in esame, osservando che ove il testo non venisse emendato, si profilerebbero ulteriori ritardi nell'espletamento del processo penale, già gravato da una patologia che preoccupa tutti gli operatori del diritto, nonché i cittadini costretti a subire le disfunzioni della giustizia. <br>Nel rilevare che alle esigenze di sicurezza, sancite anche nel «patto con gli italiani» non si può rispondere con misure che ostacolano l'efficienza del processo penale, ricorda che il principio della sospensione automatica del processo è già stato giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale, oltre che con le pronunce più volte richiamate, anche in conformità, tra l'altro, della sentenza n. 460 del 1995, la quale indipendentemente da un uso dilatorio della rimessione, ha sancito il principio della rilevanza costituzionale del bene dell'efficienza del processo. <br>Sotto il profilo dell'opportunità in termini di politica legislativa, osserva quindi che l'elemento della sospensione automatica del processo - atteso che di sospensione si tratta - decisa unilateralmente dall'imputato trova riscontro, oltre che nella proposta di legge Pittelli, anche in altre misure proposte dalla maggioranza relative al processo penale, che si iscrivono in un'unica concezione teorica. Osserva quindi che lo stato attuale del processo penale, destinato a non avere mai fine, ha generato quella cultura della difesa dal processo e non nel processo che configura a suo avviso un atto di slealtà in termini civili e deontologici. Al riguardo osserva che difendersi con tutti gli strumenti che il codice consente è cosa diversa dall'utilizzare mezzi che come conseguenza minano la correttezza e l'efficienza del processo. <br>La previsione della sospensione automatica si colloca quindi all'interno di una politica legislativa e di una concezione del processo penale ben lontana dall'essere un'interpretazione dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, ma che si pone sul versante della priorità che la maggioranza conferisce alle garanzie dell'imputato rispetto agli altri diritti processuali ed ai valori in gioco, da non percepire peraltro in termini meramente giustizialistici. <br>Dopo essersi associato alle diffuse preoccupazioni in merito alla possibilità che la sospensione automatica dei processi conduca ad una vera e propria paralisi degli stessi, rileva come la scelta, compiuta dalla maggioranza con la proposta di legge in esame, basata sul combinato disposto del legittimo sospetto e della sospensione automatica del processo, rappresenti un unicum tutto italiano, non trovando riscontro in nessun altro ordinamento, e contrasti con il bene supremo dell'efficienza del processo penale. <br>Si sofferma quindi sulla soluzione proposta dall'opposizione, consistente nel prevedere, al posto della sospensione automatica del processo, una nullità specifica della sentenza. Tale soluzione si fonda sull'esigenza di contemperare il principio del giusto processo con quello dell'economia processuale; si tratta di una soluzione ragionevole e costituzionalmente corretta, che non incide sulle garanzie dell'imputato ed evita un blocco del processo. <br>Nel richiamare quindi la decisione, adottata ieri dal presidente del tribunale di Milano, di non emettere alcuna sentenza fino a quando la Corte costituzionale non si sarà pronunciata, auspica che anche il Parlamento dimostri altrettanta saggezza e, in base al principio di leale collaborazione tra gli organi dello Stato, sospenda l'esame della proposta di legge Cirami in attesa del pronunciamento della Corte. Invita quindi la maggioranza a valutare attentamente la citata decisione del tribunale di Milano. <p>Donato Bruno, presidente, in relazione ai ripetuti riferimenti del deputato Mantini a presunte strozzature del dibattito, dovuti probabilmente ad una scarsa conoscenza del regolamento, ribadisce che quest'ultimo è stato sempre rigorosamente rispettato. <br>Indice degli interventi<br>La seduta comincia alle 09h40<br>Presidenza del Presidente <strong>Donato Bruno</strong><br>La parte iniziale dei lavori non è disponibile per motivi tecnici<p><strong>Esame del terzo principio emendativo volto a modificare l'art. 45 del Codice di Procedura Penale. Emendamenti interessati: 1.91 - 1.92 - 1.281 - 1.282 - 1.291 - 1.25 - 1.107 - 1.106</strong><br>
    0:00 Durata: 6 min 51 sec
  • Tutto il dibattito

    <strong>Modifiche agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale. </strong>
    0:00 Durata: 4 ore 24 min
  • Marcella Lucidi (DS-U)

    Marcella Lucidi (DS-U) osserva che gli emendamenti dell'opposizione che si ispirano al principio emendativo sono volti a sottrarre il potere di sospensione del procedimento al giudice di merito e non alla Corte di cassazione. <br>Invita la maggioranza a riflettere sull'abnormità introdotta dall'articolo 47 della proposta di legge in esame. Si prevede in sostanza che il giudice di merito possa sospendere il processo solo se l'esito della pronuncia sulla rimessione sarà l'inammissibilità o il rigetto della relativa richiesta. È evidente che il giudice, per poter esercitare tale potere, dovrebbe avere la certezza che l'istanza di rimessione sarà appunto respinta o dichiarata inammissibile. Quanto all'istanza di rimessione presentata nella fase finale del processo, ritiene che la previsione di una sospensione obbligatoria dello stesso sia inaccettabile in quanto aprirebbe la strada ad una reiterazione ad libitum della richiesta di rimessione, in contrasto con la sentenza n. 353 del 1996 della Corte costituzionale. La scelta operata, quindi, incoraggia sensibilmente richieste di rimessione strumentali o addirittura infondate. <br>Rileva che l'interesse dell'imputato a rinviare nel tempo lo svolgimento del processo contrasti nettamente con l'interesse pubblico ad un processo che sia giusto ma anche celere. <br>La proposta di legge in esame, inoltre, appare favorire soprattutto gli imputati che possono permettersi di sostenere i costi connessi alla reiterazione dell'istanza di rimessione: in tal modo si viola l'articolo 3 della Costituzione, in quanto tutti i cittadini devono essere posti nelle condizioni di agire dal punto di vista processuale nello stesso modo. <br>Dopo aver respinto la critica rivolta dal deputato Taormina alle sentenze della Corte costituzionale, giudicate dallo stesso «tecnicamente difettose», sottolinea che un'eventuale paralisi del processo contrasterebbe anche con il principio della razionalità processuale, la cui validità è stata ribadita dalla Corte stessa sia con la sentenza n. 353 del 1996 sia con l'ordinanza 9 gennaio 1997, in cui, assumendo come premessa quanto disposto nella citata sentenza, la Corte ha disposto che il giudice di merito, in caso di uso distorto della reiterazione dell'istanza di rimessione, abbia il potere di sindacare l'ammissibilità di essa al solo scopo di valutare se pronunciare la sentenza. <br>
    0:06 Durata: 20 min 18 sec
  • Nino Mormino (FI)

    Nino Mormino (FI), nel porre a confronto l'istituto del legittimo sospetto con quello della ricusazione del giudice, richiama la sentenza n. 10 del 23 gennaio 1997 della Corte costituzionale, che interviene sul punto relativo all'incapacità del giudice di pronunciare la sentenza in caso di ricusazione, previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del codice di procedura penale, ritenendo che tale sentenza dimostri quanto sia pretestuoso affermare l'incostituzionalità del provvedimento. <br> La sentenza in questione, infatti, richiamandosi a quella già citata del 1996, dichiara l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 37, secondo comma, nella parte in cui, qualora sia riproposta la richiesta di ricusazione per gli stessi motivi, vieta al giudice di emettere la propria pronuncia. <br>
    0:27 Durata: 5 min 14 sec
  • Presidente - Votazione degli emendamenti discussi

    Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mantini 1.91 e 1.92, Bressa 1.281 e 1.282, Leoni 1.291, Mascia 1.25, e Sinisi 1.107 e 1.106. <br>
    0:32 Durata: 3 min 3 sec
  • Presidente

    Donato Bruno, presidente, passa all'esame del quarto principio emendativo enucleato, volto ad individuare espressamente il termine finale di sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione dell'istanza di rimessione. <br>Ricorda che il principio suddetto è comune agli emendamenti 1.284, 1.26, 1.292 e 1.16. <br><strong>Esame del quarto principio emendativo volto a modificare l'art. 45 del Codice di Procedura Penale. Emendamenti interessati: 1.284 - 1.26 - 1.292 - 1.16</strong><br>
    0:35 Durata: 39 sec
  • Roberto Ruta (MARGH-U), sull'ordine dei lavori

    Roberto Ruta (MARGH-U), intervenendo sull'ordine di lavori, fa presente che il rilievo critico mosso in precedenza dalla presidenza al deputato Mantini in merito ad una presunta scarsa conoscenza del regolamento da parte dello stesso non appare fondato. <br>Donato BRUNO, presidente, ritiene di aver già chiarito la questione con il deputato Mantini. <br>
    0:36 Durata: 1 min 25 sec
  • Vincenzo Siniscalchi (DS-U)

    Vincenzo Siniscalchi (DS-U) ritiene che sul tema oggetto del principio emendativo in esame si compia da parte della maggioranza un vero e proprio colpo di mano. <br>Il punto relativo al decorso dei termini di prescrizione pone in evidenza il vizio fondamentale del provvedimento in esame: la maggioranza ha superato ogni limite fissato dalla tecnica legislativa, dando luogo ad un intervento che produce un effetto invasivo anche nei confronti di altre categorie processuali, quali la prescrizione. <br>La regola fondamentale che a suo avviso il legislatore dovrebbe invece rispettare è quella del contenimento del suo intervento nei limiti della problematica definita dalla pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione. La maggioranza ha invece sovvertito tale regola, con effetti devastanti dal punto di vista della coerenza ordinamentale, non solo in rapporto al processo penale. Sono stati infatti stravolti tutti i principi in materia di prescrizione, il che aprirà inevitabilmente la strada a pronunce di illegittimità costituzionale. Nel disciplinare il tema del legittimo sospetto e della relativa richiesta di rimessione il legislatore deve osservare la massima cautela: quando si invade un campo così importante come quello della prescrizione, che è un istituto non solo processuale ma anche sostanziale, occorre evitare ogni ricostruzione arbitraria operata con un semplice richiamo dell'articolo 159 del codice penale, preceduto dalla contraddittoria norma sulla facoltatività e obbligatorietà, a seconda dei casi, della sospensione del decorso della prescrizione. <br>Dopo aver sottolineato che l'istituto della prescrizione non ha natura pattizia ma obbedisce a finalità di alto valore pubblicistico, rileva l'esigenza di porre rimedio ad una sorta di invasione extra costituzionale che si registra nel campo del legittimo sospetto. Tuttavia, non sembra che la maggioranza intenda compiere uno sforzo in tale direzione. <br>Ribadito che la prescrizione non può essere equiparata ad un bene negoziabile, per cui il decorso della stessa non può essere bloccato nell'interesse di terzi, ritiene che la maggioranza voglia dare un'apparenza di tecnicismo ad una discussione che non ha nulla di tecnico ma mira solo a cancellare beni fondamentali dell'ordinamento giuridico, mettendo in discussione la certezza del diritto. La prescrizione dei processi è la bancarotta del nostro ordinamento, del funzionamento della giustizia e della certezza del diritto. <br>Rileva, infine, che i meccanismi di sospensione automatica della prescrizione sono appetibili anche sotto il profilo del patteggiamento, in quanto eviterebbero il passaggio in giudicato della sentenza; inoltre, gli emendamenti proposti dall'opposizione sono pienamente compatibili con il rapporto che deve intercorrere tra prescrizione e custodia cautelare. <br>In definitiva, ribadisce l'esigenza di rispettare i principi contenuti nella sentenza n. 353 del 1996 della Corte costituzionale ed invita la maggioranza ad una attenta valutazione degli emendamenti riferiti al principio emendativo in esame. <br>
    0:37 Durata: 22 min 37 sec
  • Nitto Francesco Palma (FI)

    Nitto Francesco Palma (FI), rispondendo ad una affermazione del deputato Kessler, precisa che nessuno mette in dubbio il fatto che l'opposizione abbia posto in essere uno sforzo contributivo per il miglioramento del provvedimento. Sottolinea, tuttavia, che tale sforzo non trova condivisione da parte della maggioranza per le ragioni esplicate da alcuni deputati intervenuti, con riferimento agli altri tre principi emendativi trattati in precedenza. <br>Sottolinea il fatto che il deputato Siniscalchi, di cui conosce il garantismo che ha sempre caratterizzato la sua attività, si è ben guardato dall'entrare nel merito degli emendamenti proposti. Ricorda che l'oggetto della discussione è l'istanza di rimessione per legittimo sospetto, che consiste in uno strumento che viene attivato con l'obiettivo di addivenire ad un giudice che, prima che naturale (articolo 25 della Costituzione), sia un giudice (articolo 111 della Costituzione). Giudica quindi inesatta l'affermazione secondo la quale queste norme tenderebbero a negare il processo in sé, poiché è a tutti noto che vi è un processo se vi è un giudice e che vi è un giudice se esso è terzo e imparziale, come recita anche l'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo. <br>Sottolinea, inoltre, il fatto che si sta parlando di un'istanza che viene accolta e che, quindi, attraverso l'accoglimento, porta alla ristorazione del diritto dell'imputato ad avere il proprio giudice naturale precostituito per legge secondo i meccanismi previsti, ovvero un giudice terzo e imparziale. Precisa, quindi, che non si sta parlando di una manovra dilatoria, bensì di un legittimo esercizio di una facoltà dell'imputato di avere un processo giusto, così come è previsto dalla Costituzione. Gli emendamenti proposti dall'opposizione tendono ad incidere sul decorso del termine della prescrizione sotto un duplice profilo: si prevede che la prescrizione ricominci a decorrere dalla data della prima udienza del processo, una volta che sia stato trasferito davanti al giudice capace. Ovvero che la stessa decorra dal giorno in cui sia cessata la rinnovazione degli atti. Si chiede se, nella predisposizione di tali emendamenti, l'interesse politico abbia offuscato la conoscenza dell'istituto della prescrizione. <br>Precisa che la prescrizione del reato è un istituto in base al quale si ritiene che un reato debba essere considerato estinto in ragione del trascorrere del tempo, che ha sostanzialmente diluito l'interesse dello Stato alla punizione. Al di là dell'originaria interpretazione, nell'inerzia del legislatore ordinario, l'istituto ha assunto anche un'altra valenza proprio con riferimento all'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui afferma che la legge assicura la ragionevole durata del processo. Giudica incredibile il fatto che, nell'inerzia del legislatore che ha omesso di disciplinare le eventuali sanzioni rispetto alla irragionevolezza della durata del processo, quindi di un valore costituzionale, si debba ritenere che quella sanzione sia costituita dalla prescrizione. Risulta, pertanto, inesatto parlare di ragionevole durata del processo come se fosse un qualcosa che dovesse tutelare l'efficienza del processo, che trova il proprio riferimento anche nell'articolo 97 della Costituzione. <br>Sottolinea, quindi, che il principio della ragionevole durata del processo riguarda l'imputato, come è previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, secondo cui ogni persona ha il diritto che la propria causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole. Giudica pertanto un'operazione intellettualmente abbastanza spregiudicata quella di affermare che quel principio, sancito nell'articolo 111 della Costituzione, debba addirittura ritorcersi nei confronti dell'imputato. <br>Sulla base di tali parametri interpretativi, chiede per quale ragione, a fronte di un imputato che abbia avanzato un'istanza che è stata accolta, si debba immaginare una disciplina diversa, nel caso di specie, rispetto a quella generale sancita dall'articolo 159 del codice penale. Si chiede, quindi, se sotto questo profilo, non si possa ragionare su una possibile lesione dell'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza. <br>Esprime, quindi, la convinzione che l'opposizione sia stata presa da una «foga giustizialista», che la porta a dimenticare i principi generali dell'ordinamento, abbandonando la stagione del garantismo. Rispetto all'abbandono dei concetti garantisti, prova la stessa compassione, evidentemente diretta in termini diversi, alla quale faceva riferimento il deputato Finocchiaro. Precisa, tuttavia che, a differenza del deputato Finocchiaro, non lo considera il primario oggetto della propria compassione. <br>
    1:00 Durata: 15 min 55 sec
  • Anna Finocchiaro (DS-U)

    Anna Finocchiaro (DS-U) giudica, preliminarmente, paradossali le affermazioni del deputato Nitto Palma. Richiama le considerazioni di quest'ultimo, secondo il quale il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, trarrebbe origine dalla versione già esistente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Ricorda che, nel corso dell'esame parlamentare dell'articolo 111 della Costituzione, venne sollevata la questione della migliore approssimazione possibile ad un processo che fosse nello stesso tempo equo ed efficace. Ritiene, infatti, che solo nella tutela dei diritti degli imputati e nell'efficacia dell'azione dello Stato nel punire determinati comportamenti risieda la possibilità di attribuire autorevolezza allo Stato e di garantire sicurezza ai cittadini nello svolgimento delle comuni relazioni di vita. <br>Ritiene paradossale la lettura della ragionevole durata del processo fatta dal deputato Palma, poiché risulta evidente che il vero interesse dell'imputato colpevole consista nel fatto che il processo consumi compiutamente i termini della prescrizione. Risulta, a suo avviso, evidente che assegnare nelle mani dell'imputato la «potestà» sui tempi del processo sarebbe un'operazione impossibile; ritiene, però, doveroso che all'imputato siano garantiti, nel corso del processo, tutti gli strumenti di tutela e di difesa, nonché il diritto ad un giudice terzo imparziale, che gli possano consentire, nell'ambito delle regole vigenti, il più compiuto esercizio del proprio diritto alla difesa. Osserva che sono state previste regole processuali che, mentre consentono ogni difesa all'imputato, mirano ad accertare quella verità che dia allo Stato la possibilità di svolgere un'efficace opera di punizione dei colpevoli e di assolvimento degli innocenti. <br>Rispetto alle affermazioni del deputato Palma, secondo le quali la lettura che il centrosinistra dà della ragionevole durata del processo sarebbe sbilanciata e in ciò si potrebbe individuare l'abbandono della cultura garantista, ritiene opportuno sottolineare che la lettura fatta dal deputato Palma del principio della ragionevole durata del processo risulta perfettamente coerente con le iniziative legislative portate avanti in questi mesi dal centro-destra: richiama, ad esempio, le proposte di legge recanti la riforma del codice di procedura penale, che rendono assolutamente indefinibile la durata di un processo e sempre procrastinabile il suo esito. <br>Ritiene che il Parlamento abbia il dovere di pensare alle norme di riforma in esame, che hanno peraltro un carattere marginale, nel quadro della nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione. A tale riguardo, osserva che i rilievi mossi non sono fondati sull'abbandono della linea garantista, ma si radicano in quel che tutti considerano la grande novità garantista del nostro ordinamento costituzionale: l'articolo 111 della Costituzione. Pur considerando quella in esame una piccola proposta, ritiene che ogni piccola riforma, realizzata dopo una grande riforma costituzionale, abbia un peso straordinario: in qualche misura, infatti, conferma quanto quella grande riforma costituzionale fosse avvertita e avesse senso. Rivolgendosi al deputato Palma, precisa che le norme costituzionali non appartengono ad una parte politica o all'altra, ma al paese nel suo complesso: questo è il motivo per il quale esse sono a suo avviso intoccabili, se non quando, nel rispetto delle regole costituzionali, il Parlamento sovrano decida di modificarle. Per non consentire che un principio da tutti condiviso venga strumentalmente adoperato in un senso o nell'altro da qualsiasi maggioranza governi il paese, ritiene importante la battaglia che il centro-sinistra sta conducendo in questa sede contro una riforma marginale, con la quale si rischia tuttavia di stravolgere il senso di una riforma costituzionale giudicata da tutti assai importante e definitiva. <br>
    1:16 Durata: 10 min 55 sec
  • Francesco Bonito (DS-U)

    Francesco Bonito (DS-U) giudica, preliminarmente, eccessivo accostare i contenuti della proposta di legge in esame alla cultura del garantismo. Osserva, invece, che tale provvedimento, non solo rappresenta l'esatto contrario del garantismo ma non è assolutamente riferibile alla categoria del giustizialismo: esso nega il processo e la legge ed è uno strumento per i potenti della politica, della società e del sistema economico. <br>Ritiene che l'istituto della prescrizione abbia il significato di disciplinare il tempo, una dimensione universale e di riferire la categoria universale allo specifico del processo. Esprime, quindi, la convinzione che il legislatore abbia il dovere, politico e istituzionale, di riferire la «disciplina del tempo» al processo; sarebbe a suo avviso grave se utilizzasse la categoria generale in modo generalizzato e per qualsiasi situazione. Ritiene, inoltre, inaccettabile utilizzare l'istituto della prescrizione per favorire ulteriormente il processo di autodistruzione dell'ordinamento processuale. <br>Riguardo alle considerazioni espresse dal deputato Palma, ritiene che esse siano incomplete perché non hanno affrontato quello che è un passaggio essenziale: il riferimento della teoria generale del diritto alla norma e alle finalità concrete che, nella teoria generale, devono trovare il massimo riconoscimento. <br>Osserva, quindi, che l'istituto della prescrizione non può essere scisso completamente dal suo inserimento nel sistema: esso, infatti, vive nella sua complessità e nella sua articolazione. A suo avviso, non risulta possibile inserire tale istituto nella disciplina concreta della rimessione proposta dal provvedimento in titolo, né riferire l'intero istituto alla ragionevole durata del processo: appare infatti evidente che, se venisse negato, verrebbe negata anche la sua ragionevole durata. <br>Con la proposta di legge C. 3102, a suo avviso, si stabilisce il principio in base al quale, nel caso di rimessione, il processo deve riprendere completamente e dall'inizio. Osserva che in tal modo si annullerrebbe il processo « rimesso»: in tal caso, si chiede perché dovrebbe rimanere quella che è la sua dimensione temporale. <br>
    1:26 Durata: 10 min 52 sec
  • Presidente - Votazione degli emendamenti discussi

    e Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bressa 1.284, Mascia 1.26. Leoni 1.292 e Kessler 1.16. <p>Donato Bruno, presidente, in considerazione della prevista riunione dell'ufficio di presidenza congiunto, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà alle ore 15h00. <p>La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 15h00. <br>
    1:37 Durata: 3 min 17 sec
  • Presidente

    Donato Bruno, presidente, ricorda che, secondo quanto stabilito in seguito alla riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II di ieri e confermato nella riunione odierna degli stessi uffici di presidenza, nella seduta di lunedì 23 settembre 2002, a partire dalle ore 10, si svolgeranno le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea; alle ore 12,30 le Commissioni riunite procederanno, quindi, alla votazione sul mandato ai relatori a riferire all'Assemblea. Per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto saranno assegnati dieci minuti a ciascun gruppo e cinque minuti a ciascuna delle componenti politiche del gruppo misto.<br>Nella odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, a seguito di una richiesta in tal senso formulata da parte dei rappresentanti di gruppi di opposizione, è stato stabilito di non procedere a votazioni riassuntive per gli emendamenti non riconducibili ai sei principi emendativi già enucleati dalla presidenza. Il presidente si riserva comunque di modificare tale procedura di votazione qualora ciò si renda necessario al fine di rispettare le decisioni assunte in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite. <br>Passa quindi all'esame del quinto principio emendativo enucleato, volto ad introdurre una disciplina specifica in tema della conservazione dell'efficacia degli atti processuali già compiuti, cui sono riconducibili gli emendamenti da 1.321 a 1.320 e da 1.22 a 1.336. <br><strong>Esame del quinto principio emendativo volto a modificare l'art. 45 del Codice di Procedura Penale. Emendamenti interessati: 1.321 - 1.322 - 1.320 - 1.22 - 1.334 - 1.335 - 1.336</strong><br>
    1:41 Durata: 42 sec
  • Roberto Ruta (MARGH-U)

    Roberto Ruta (MARGH-U) ricorda che nel progetto di legge Cirami non è previsto che il giudice al quale è stato rimesso il processo debba procedere con propria ordinanza alla determinazione degli atti che conservano la loro efficacia nel processo rimesso; a tale proposito il relatore Anedda ha rilevato come tale mancata previsione non rappresenti un grave danno, potendosi fare riferimento all'ordinamento giuridico vigente, dal quale si evince ugualmente quali siano gli atti che possano essere considerati ancora validi. Dichiarando di non essere del medesimo avviso, paventa il rischio che fra qualche anno vi sia una miriade di pronunce della Cassazione in ordine a questa mancata previsione, la quale è destinata a produrre molteplici equivoci. L'indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto è inoltre destinata ad aumentare a dismisura la possibilità di accedere all'istanza di rimessione del processo; pertanto si porrà certamente un grave problema per l'ordinamento giuridico italiano, non essendo peraltro previsto quali atti possano essere mantenuti relativamente al processo di cui si è chiesta la rimessione. <br>Ribadita la convinzione che l'istituto della rimessione debba essere applicabile solo in casi straordinari ed eccezionali, paventa l'apertura di un vasto fronte di interpretazione giurisprudenziale, soprattutto in presenza di fattispecie indeterminate introdotte con leggerezza dalla maggioranza. <br>
    1:41 Durata: 10 min 27 sec
  • Francesco Carboni (DS-U)

    Francesco Carboni (DS-U) osserva innanzitutto come l'articolo 48 del codice di procedura penale come modificato dal progetto di legge Cirami appaia contraddittorio rispetto alla normativa vigente, a cominciare dalla norma che prevede la sostituzione del procedimento camerale con quello ordinario fino a quella relativa all'obbligo della comunicazione da parte del giudice sostituito alle parti del processo. Nel testo vigente la conservazione degli atti non è automatica, ma presuppone un esame da parte del giudice designato per poi decidere, con le garanzie del contraddittorio, quali debbano essere conservati e quali espunti dal fascicolo processuale; viceversa, l'attuale normativa pare prefigurare la possibilità di una totale rinnovazione degli atti, aprendo in tal modo scenari preoccupanti, soprattutto a fronte della possibilità prevista dalla proposta di legge Cirami di reiterare le istanze di rimessione. <br>Ribadisce che le norme in esame non rispondono all'interesse generale, bensì soddisfano determinati interessi pendenti di fronte al tribunale di Milano. Rilevato che le proposte modificative sottoscritte dall'opposizione sono ispirate a principi di tutela del processo secondo i dettami dell'articolo 111 della Costituzione, auspica che nel corso dell'esame in Assemblea si creino condizioni diverse che consentano di varare una legge nel reale interesse dei cittadini. <br>
    1:52 Durata: 4 min 16 sec
  • Giovanni Russo Spena (RC)

    Giovanni Russo Spena (RC), dopo aver manifestato disagio per lo svolgimento dei lavori delle Commissioni congiunte, che non tengono conto nemmeno di importanti novità intervenute in particolare nelle ultime ore, auspica che almeno in Assemblea si svolga una vera interlocuzione, a partire dal dibattito che si aprirà sulle questioni pregiudiziali. Ritenendo che in realtà la proposta di legge Cirami tragga origine dal processo nei confronti del deputato Previti, osserva che il controllo di legalità si configura come il banco di prova di uno Stato di diritto. <br>Si sofferma poi sui profili di illegittimità costituzionale che emergeranno al momento della promulgazione della legge Cirami, nell'ambito di un vero e proprio conflitto di poteri istituzionali. <br>Richiama quindi il parere espresso dal Comitato per la legislazione, nonché i problemi della prescrizione e la questione del mantenimento o della rinnovazione di taluni atti, sui quali il legislatore ha il dovere di intervenire. Manifesta preoccupazione in ordine alle istanze di rimessione a catena che potrebbero essere presentate nei maxiprocessi per mafia, che porterebbero automaticamente alla scarcerazione di pericolosi criminali. Osserva altresì che si può verificare, da parte di chi abbia il potere ed il censo per farlo, la provocazione del legittimo sospetto attraverso la creazione strumentale di una situazione ambientale sfavorevole alla pronuncia di un giudizio sereno ed imparziale. È dunque contrario ad introdurre nell'ordinamento attuale un istituto che appartiene ad altre epoche e che peraltro ha provocato effetti negativi ed ingiustizie storiche più volte ricordate nel corso del dibattito. Lamenta infine il fatto che in Commissione sia stato impedito lo svolgimento di un confronto vero, che auspica si possa svolgere nel corso dell'esame in Assemblea. <br>
    1:56 Durata: 15 min 36 sec
  • Marco Boato (Misto-Verdi-U)

    Marco Boato (MISTO-VERDI-U) sottolinea che la proposta di legge del senatore Cirami recava originariamente la modifica dei soli articoli 45 e 46 del codice di procedura penale e non interveniva quindi sull'articolo 48. Giudica assolutamente paradossale il fatto che la proposta di legge venga motivata con la mancata corrispondenza tra il decreto legislativo e la legge delega del 1987, quando invece sul punto oggetto della discussione, relativo alla conservazione dell'efficacia degli atti processuali, si vorrebbe introdurre una disciplina in totale contrasto con la legge delega. Mentre la proposta di legge viene motivata da una presunta riduzione del portato della delega, nel corso dell'iter si vorrebbe operare una clamorosa soppressione di uno dei principi contenuti nella stessa direttiva n. 17 della legge delega del 1987. <br>È stato osservato che ciò non integrerebbe alcuna violazione costituzionale, perché il legislatore ordinario di oggi non è tenuto al rispetto della legge delega del 1987. Pur riconoscendo la fondatezza tecnico-giuridica di tale osservazione, invita a riflettere sul fatto che dopo essere partiti da una ipotizzata non corrispondenza tra legge delega e decreto legislativo, alla prima occasione si interviene legislativamente con una manomissione di uno dei principi fondamentali di quella stessa legge delega. Giudica tutto ciò singolare e paradossale. La singolarità aumenta ove si consideri che invece di riflettere sulle osservazioni critiche formulate in termini tecnico-giuridici e dal punto di vista costituzionale, durante l'esame al Senato, si sia addirittura aumentata la gravità dell'innovazione normativa, basandosi esclusivamente sulla forza dei numeri, ampliando la portata del provvedimento ad altri articoli del codice di procedura penale. <br>Merita di essere segnalato il fatto che il principio dell'attribuzione al giudice di rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione è stato mantenuto nel corso di tutto l'iter che ha condotto al nuovo codice di procedura penale, a partire dalla legge delega n.108 del 1974. Tale principio è stato inoltre univocamente tradotto in disposizione normativa nella fase di redazione del testo ad opera della commissione ministeriale, con la condivisione della Commissione parlamentare consultiva. In tutti i passaggi suddetti si è adottata la formulazione che si rinviene nell'attuale terzo comma dell'articolo 48: «Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia». <br>Conclusivamente, osserva che il progetto di legge originario non affrontava questa materia e che lo si è voluto sovraccaricare ulteriormente nonostante lo scontro politico verificatosi al Senato. Inoltre, dopo aver utilizzato una presunta discrasia tra legge delega e decreto legislativo, si vuole operare un intervento normativo che sopprime una disposizione che fin dal 1974 ricorre, senza alcuna osservazione critica, in tutte le ipotesi che riguardano la formulazione dell'articolo 48 del codice di procedura penale. <br>Nel ricordare che le proposte emendative ripropongono tale questione nei termini già noti, segnala in particolare l'emendamento Mascia 1.336. <br>Esprime rammarico per il fatto che la maggioranza si sottrae al confronto su una modifica normativa che dimostra la strumentalità dell'operazione legislativa in atto. <br>
    2:12 Durata: 22 min 10 sec
  • Giovanni Kessler (DS-U)

    Giovanni Kessler (DS-U) rileva che se l'intenzione del progetto di legge in esame è quella di porre rimedio ad una mancata fedeltà del testo del codice di procedura penale ai principi della legge delega, non si comprende l'abrogazione del primo periodo del comma 3 dell'articolo 48, che riprende esattamente una disposizione prevista dalla direttiva n. 17 della legge delega del 1987. Naturalmente, sottolinea che il problema non è quello della fedeltà alla delega dal punto di vista tecnico, ma quello della coerenza del legislatore rispetto ai principi contenuti nella delega. Né vale obiettare che non cambierebbe nulla, in quanto la mancanza di quella previsione lascerebbe all'interprete libertà di decidere, giungendo al medesimo risultato. Se così fosse, non vi sarebbe alcuna ragione per intervenire normativamente. In realtà, dopo l'approvazione della proposta di legge in esame, l'interprete non potrà non tener conto anche dei lavori preparatori e della volontà del legislatore, per cui non potrà far finta che non sia successo nulla. Invita la maggioranza ad assumersi la responsabilità dell'abrogazione ingiustificata di una previsione normativa, che lascerà un vuoto normativo che non potrà che essere interpretato nel senso che tutta l'attività istruttoria svolta dal giudice originario non potrà essere recuperata dal giudice del rinvio. Ciò produrrà conseguenze che contrastano, sostanzialmente e formalmente, con i principi di ragionevolezza, economia processuale e ragionevole durata del processo, senza peraltro fornire alcuna ulteriore tutela dell'imparzialità dei giudizi. <br>Ribadisce che non vi è motivo per azzerare anni di lavoro istruttorio, se non la volontà di non far svolgere i processi, ed in particolare quello a carico di Berlusconi e Previti. <br>
    2:34 Durata: 10 min 48 sec
  • Giuseppe Fanfani (MARGH-U)

    Giuseppe Fanfani (MARGH-U) esprime innanzitutto un giudizio non totalmente positivo sulla formulazione del terzo comma dell'articolo 48 del codice di procedura penale, che ritiene contrasti con i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. Infatti, l'attuale formulazione del terzo comma dell'articolo 48 attribuisce al giudice designato dalla Cassazione il potere di dichiarare quali atti compiuti conservino validità, il che a suo avviso non è più conforme alle garanzie costituzionali di cui all'articolo 111. <br>Accanto al principio generale del contraddittorio nella formazione della prova si deve considerare anche il principio per cui la formazione della prova deve avvenire davanti al giudice. Pertanto, un'interpretazione sistematica dell'articolo 48, alla luce dei principi generali sulla formazione della prova, non può che condurre alla conclusione che è necessario introdurre una diversa formulazione della prima parte di quell'articolo. <br>Detto questo, ritiene tuttavia inaccettabile la pura e semplice soppressione della disposizione richiamata. A suo avviso, una nuova disciplina che si inquadri correttamente nei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione non può che prevedere la piena utilizzabilità degli atti già compiuti, salva la facoltà per le parti di chiederne la rinnovazione. Naturalmente, per evitare ogni utilizzo strumentale di tale facoltà, come prevedono la sua proposta di legge C. 3147 e alcuni emendamenti presentati, è opportuno introdurre una sospensione dei termini di prescrizione fino a quando non siano stati rinnovati gli atti. <br>
    2:45 Durata: 10 min 29 sec
  • Carlo Taormina (FI)

    Carlo Taormina (FI) non condivide i riferimenti del deputato Fanfani al consenso delle parti ai fini della conservazione della validità degli atti. Non ritiene che si possa invocare il principio della conservazione degli atti, innanzitutto perché lo stesso articolo 48 richiede una dichiarazione successiva da parte del giudice del rinvio, al fine di sancire l'efficacia totale o parziale degli atti già compiuti, lasciando con ciò intendere che presupposto della disposizione normativa è invece il principio della inefficacia degli atti. <br>A suo avviso, sussiste anche un'altra ragione perché non sia applicabile il principio della conservazione della validità degli atti. Ci si trova infatti in presenza di atti rispetto ai quali la procedura di rimessione costituisce strumento attraverso cui far valere le ragioni di invalidità. <br>Né peraltro il silenzio normativo potrebbe essere riempito con un richiamo all'articolo 511 del codice di procedura penale, che assolve ad una funzione recuperatoria di atti pienamente validi. Si giungerebbe al mantenimento nel fascicolo del dibattimento degli atti compiuti dal giudice sospetto, i quali continuerebbero ad avere rilevanza probatoria per il giudice designato. <br>A suo avviso quindi l'unica regola interpretativa applicabile è quella della totale invalidità degli atti compiuti dal giudice sospetto. <br>
    2:55 Durata: 4 min 53 sec
  • Anna Finocchiaro (DS-U)

    Anna Finocchiaro (DS-U), pur comprendendo la logicità del ragionamento del deputato Taormina - nel momento in cui il giudizio della Cassazione accerta l'esistenza del legittimo sospetto, il nuovo giudice dovrà rinnovare gli atti, perché su di essi grava il sospetto che siano stati acquisiti da un giudice la cui imparzialità è dubbia -, ritiene che il principio della non validità degli atti palesi gravi contraddizioni.<br>Quando fu riformato il codice di procedura penale nella parte in cui si prevede l'acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, venne introdotta una disciplina transitoria che sanciva l'utilizzabilità degli atti assunti in precedenza, sia pure nel vigore di norme non coerenti con i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. <br>Ritenendo che la proposta di legge in esame debba aderire al nuovo quadro di principi e valori disegnato dall'articolo 111, a suo avviso non si può che affermare il principio generale della conservazione dell'efficacia degli atti già compiuti. <br>
    3:00 Durata: 3 min 38 sec
  • Presidente - Votazione degli emendamenti discussi

    Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Maura Cossutta 1.321, 1.322, 1.320 e Mascia 1.22, 1.334, 1.335, 1.336. <br>
    3:04 Durata: 2 min 36 sec
  • Presidente - Giovanni Kessler (DS-U)

    Donato Bruno, presidente, passa all'esame del sesto principio emendativo enucleato, volto ad escludere l'applicazione della legge ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.<br>Ricorda che il principio suddetto è comune agli emendamenti 1.390 e 1.384, nonché agli emendamenti da 1.8 a 1.379. <p>Giovanni Kessler (DS-U), dopo aver preliminarmente osservato che la disposizione concernente l'applicazione della legge ai procedimenti in corso rivela l'obiettivo del provvedimento, che è quello di bloccare i due processi in corso a Milano, evidenzia, nel merito, come tale norma presenti gravi profili di incostituzionalità, ponendosi in contrasto con il principio costituzionale sancito dal comma 1 dell'articolo 25 della Costituzione. <br>Nel richiamare il principio generale del tempus regit actum, in base al quale le norme di carattere processuale si applicano immediatamente nei processi, rileva che tale principio, tra l'altro non costituzionale, soffre di eccezioni; in questo caso l'eccezione è rappresentata dalla prevalenza del principio costituzionale della precostituzione del giudice, per cui l'individuazione del giudice naturale precostituito per legge deve essere realizzata sulla base delle norme processuali vigenti all'epoca del fatto. In definitiva, l'organo giudiziario competente è precostituito al momento del reato. <br>Fa altresì presente che una legge che mutasse i parametri per i quali il giudice può essere identificato si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale che già nel 1964 la dottrina, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale che salvò, delimitandolo, l'articolo 55 del codice di procedura penale sulla rimessione, identificava nel tempus criminis regit iudicem. <br>Osserva che il divieto della retroattività delle norme incidenti sulla competenza giurisdizionale, espressamente previsto dalla Costituzione, si traduce nella inapplicabilità delle stesse ai processi riguardanti reati commessi prima della loro entrata in vigore. Richiama in proposito gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, tesi a sostituire l'applicabilità immediata ai processi in corso con la previsione relativa all'applicazione ai processi per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. <br>Ricorda come in passato alcune sentenze della Corte costituzionale concernenti la questione della precostituzione del giudice, pur avendo ammesso in alcuni casi delle deroghe, per salvare talune riforme ordinamentali che incidevano anche sulla competenza dei giudici, hanno tuttavia sempre precisato che il giudice non può essere in alcun modo designato a posteriori. <br><strong>Esame del sesto principio emendativo volto a modificare l'art. 45 del Codice di Procedura Penale. Emendamenti interessati: 1.390 - 1.384 - 1.8 - 1.9 - 1.370 - 1.376 - 1.373 - 1.372 - 1.369 - 1.367 - 1.366 - 1.378 - 1.387 - 1.379 - 1.238 - 1.274 - 1.275 - 1.278 - 1.276 - 1.396 - 1.277 - 1.303 - 1.305 - 1.302 - 1.307 - 1.310 - 1.309 - 1.306 - 1.308 - 1.311 - 1.344 - 1.343 - 1.63 - 1.65 - 1.68 - 1.84 - 1.112 - 1.96 - 1.31 - 1.138 - 1.126 - 1.125 - 1.127 - 1.132 - 1.130 - 1.129 - 1.131 - 1.134 - 1.133 - 1.5 - 1.209 - 1.120 - 1.28 - 1.211 - 1.224 - 1.225 - 1.230 - 1.231 - 1.243 - 1.240 - 1.244 - 1.245 - 1.241 - 1.242 - 1.58 - 1.57 - 1.56 - 1.248 - 1.251 - 1.253 - 1.99 - 1.100 - 1.3 - 1.247 - 1.259 - 1.101 - 1.262 - 1.261 - 1.260 - 1.264 - 1.265 - 1.263 - 1.102 - 1.266 - 1.268 - 1.267 - 1.269 - 1.4 - 1.103 - 1.280 - 1.279 - 1.50 - 1.104 - 1.27 - 1.286 - 1.285 - 1.105 - 1.283 - 1.14 - 1.15 - 1.108 - 1.1 - 1.304 - 1.237 - 1.93 - 1.338 - 1.41 - 1.42 - 1.43 - 1.300 - 1.298 - 1.299 - 1.333 - 1.24 - 1.12 - 1.324 - 1.109 - 1.312 - 1.330 - 1.328 - 1.327 - 1.321 - 1.332 - 1.325 - 1.326 - 1.11 - 1.218 - 1.219 - 1.23 - 1.313 - 1.10 - 1.316 - 1.314 - 1.317 - 1.315 - 1.21 - 1.346 - 1.345 - 1.34 - 1.359 - 1.361 - 1.360 - 1.362 - 1.357 - 1.365 - 1.356 - 1.358 - 1.364 - 1.363 - 1.355 - 1.353 - 1.354 - 1.352 - 1.350 - 1.351 - 1.347 - 1.349 - 1.348 - 1.20 - 1.17 - 1.110 - 1.111 - 1.383 - 1.8 - 1.201 - 1.01 - 1.102</strong><br>
    3:06 Durata: 14 min 10 sec
  • Vincenzo Siniscalchi (DS-U)

    Vincenzo Siniscalchi (DS-U) rileva che il principio emendativo in esame appare speculare all'effetto invasivo e dilatatorio prodotto dalla proposta di legge che, pur prendendo le mosse dalla necessità di introdurre l'istituto del legittimo sospetto, finisce per invadere altri settori che con quest'ultimo non hanno nulla a che vedere. Si riferisce, in particolare, all'ambito degli atti processuali ed a quello della raccolta ed utilizzazione degli atti compiuti. Sotto questo profilo, sarebbe stato opportuno almeno contemperare l'esigenza di applicare un criterio di retroattività parziale, che pure stravolge completamente i principi costituzionali in tema di contestualità dell'entrata in vigore della legge penale, con altri profili che ne riducessero l'impatto. Appare strano, peraltro, che la tesi in base alla quale l'efficacia della legge debba essere estesa ai processi in corso sia considerata compatibile con la «demolizione» del processo non ancora dichiarato viziato dal legittimo sospetto, secondo la sommaria procedura configurata dalla maggioranza nell'ambito con una creatività bizzarra e stravagante. <br>In sostanza, non si comprende la ragione per la quale la maggioranza non intenda aderire all'esigenza, prospettata dall'opposizione, di prevedere che sia salvato il salvabile sotto il profilo delle precedenti acquisizioni processuali. Se l'effetto dell'introduzione del legittimo sospetto dove essere quello di rafforzare il principio dell'imparzialità del giudice, avendo non natura di sospetto soggettivo ma essendo legato all'aspetto del condizionamento ambientale, non si giustifica la pervicace volontà, concretizzata nella normativa in esame, di vanificare le risultanze acquisite nel processo, così contraddicendo, peraltro, autorevoli tesi elaborate a livello dottrinale. In tale contesto, la maggioranza ha cercato di far apparire come garantiste disposizioni che rischiano di provocare dilatazioni arbitrarie e sofismi dei quali appare evidente l'incostituzionalità. <br>Rileva inoltre come dalla configurazione di una presunta situazione di vuoto legislativo si sia originato un clamoroso contrasto, che dovrebbe indurre a chiedere scusa a tutti coloro ai quali viene prospettata l'approvazione di una legge in virtù della quale il trattamento privilegiato viene riservato soltanto ai processi in corso, senza valutare la questione di tutti i processi passati in giudicato e prospettando una strana forma di par condicio. A tale riguardo appare singolare l'avverbio «anche» utilizzato nella formulazione del comma 6, che la dice lunga sul collegamento tra quest'ultimo ed il successivo comma 7, in base al quale la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta di un ulteriore profilo poco edificante della normativa in esame, che legittima la reazione dell'opinione pubblica, alla quale appare sempre più evidente la dissonanza tra semantica giuridica, dottrinale e semantica del legislatore. <br>
    3:20 Durata: 13 min 47 sec
  • Giuseppe Fanfani (MARGH-U)

    Giuseppe Fanfani (MARGH-U) precisa che il giudice naturale precostituito per legge secondo la giurisprudenza costituzionale non è soltanto il giudice che sia preesistente e, come tale, designato da una particolare disposizione di legge, ma è anche quel giudice designato da uno strumento normativo complessivo che può intervenire anche nel corso del processo. La precostituzione per legge attiene non all'individuazione originaria del magistrato o della sede giudiziaria persona fisica, ma ad un sistema normativo preesistente all'individuazione del giudice e che consenta di designare il giudice stesso. <br>Ritiene dunque che la disposizione in questione debba essere espunta in quanto, oltre a non risultare utile, si presta ad una serie di equivoci interpretativi. <br>
    3:34 Durata: 2 min 59 sec
  • Carlo Taormina (FI)

    Carlo Taormina (FI) considera assolutamente infondata l'affermazione del deputato Kessler secondo cui, con la sentenza della Corte costituzionale con la quale si affermò la perfetta compatibilità del vecchio articolo 55 con riferimento specifico al legittimo sospetto, il principio sarebbe stato ridimensionato. Ritiene che tale affermazione dimostri come i giudici di questa Repubblica abbiano sempre ritenuto che di legittimo sospetto si dovesse parlare nel codice proprio perché solo in quel modo si assicurava la naturalità del giudice. <br>Quanto al richiamo del deputato Siniscalchi alle regole di competenza ed alla loro rigidezza in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 25 della Costituzione, osserva che il problema della successione di leggi in materia di competenza non ha nulla a che fare con la normativa in esame. Attraverso l'istituto della rimessione si ricostituisce l'imparzialità della giurisdizione ed a tal fine sovviene una tecnica di intervento, che consiste nell'allontanamento del processo dal luogo in cui il legittimo sospetto si è radicato ma che rappresenta uno dei tanti modi per riaffermare l'imparzialità della giurisdizione. <br>Nel merito delle disposizioni in esame, ritiene che debbano essere chiari gli effetti dell'operatività della decisione della Corte di cassazione che dichiara l'esistenza delle ragioni di rimessione. Fa presente infatti che il problema del momento nel quale si colloca la nascita della procedura incidentale della rimessione sia da considerarsi determinante ai fini della consapevolezza delle conseguenze. Osserva in proposito che dietro la lettura assolutamente strumentale e poco corretta, dal punto di vista tecnico-giuridico, del comma 6, vi è probabilmente una non perfetta consapevolezza delle modalità attraverso le quali si producono gli effetti della rimessione. Ritiene invece che tale disposizione abbia una funzione eminentemente chiarificatrice, osservando peraltro che, anche in assenza di tale norma, la rimessione opera sui processi in corso, con il limite della considerazione per le fattispecie processuali già esaurite, in ordine alle quali non è possibile che si producano effetti. <br>
    3:37 Durata: 9 min 1 sec
  • Presidente - Votazione emendamenti discussi

    Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mascia 1.390, Boato 1.384, Kessler 1.8, Siniscalchi 1.9, Leoni 1.370, Fanfani 1.376, Boato 1.373, Cento 1.372, Leoni 1.369, 1.367, 1.366, Pistone 1.378, Buemi 1.387, Maura Cossutta 1.379. <br>Donato Bruno, presidente, avverte che si passerà ora alla votazione degli emendamenti non riconducibili ai principi emendativi enucleati. <br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mascia 1.238, Pistone 1.274, 1.275, Bressa 1.278, Pistone 1.276, 1.396, Bressa 1.277, Boato 1.303, Bonito 1.305, Boato 1.302, Bonito 1.307, 1.310, 1.309, 1.306, 1.308, Fanfani 1.311, Russo Spena 1.344, 1.343. <br>Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 sono volti a sopprimere contestualmente il comma 1 e uno degli altri commi di cui si compone l'articolo unico della proposta di legge. Poiché nel fascicolo in distribuzione sono contenuti numerosi altri emendamenti volti a sopprimere commi dell'articolo, singolarmente o unitamente ad altri, avverte che i suddetti emendamenti, a fini di economia procedurale, saranno posti in votazione per parti separate, in modo da consentire alle Commissioni riunite di esprimersi sulle proposte di soppressione di ciascun comma. <br>Ricorda che la reiezione di tali emendamenti comporterà la preclusione degli emendamenti da 1.84 a 1.112, da 1.69 a 1.232, da 1.270 a 1.77, da 1.78 a 1.87, da 1.81 a 1.88, 1.83, 1.89, 1.90 e 1.381. In caso di approvazione i suddetti emendamenti risulteranno, corrispondentemente, assorbiti. <br>Le Commissioni, procedendo a votazioni per parti separate, respingono gli emendamenti Mascia 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68. <br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono altresì gli identici emendamenti Sinisi 1.94, Russo Spena 1.31 e Bonito 1.128, nonché gli emendamenti Bonito 1.126 e 1.125 e gli identici emendamenti Bonito 1.127, Sinisi 1.95, Siniscalchi 1.6 e Mascia 1.30. <br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti Fanfani 1.132, Bonito 1.130, 1.129, Fanfani 1.131, 1.134, 1.133, Siniscalchi 1.5, Fanfani 1.209, 1.210, Russo Spena 1.28, Fanfani 1.211, Maura Cossutta 1.224, 1.225, Cento 1.230, 1.231. <br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono infine gli emendamenti Mascia 1.243, 1.240, 1.244, 1.245, 1.241, 1.242. <br>Donato Bruno, presidente, avverte che gli emendamenti 1.58, 1.57, 1.56 sono volti a sopprimere contestualmente il comma 1 e uno degli altri commi di cui si compone il capoverso «articolo 46». Poiché nel fascicolo in distribuzione sono contenuti altri emendamenti volti a sopprimere commi del capoverso 46, singolarmente o unitamente ad altri, avverte che i suddetti emendamenti, a fini di economia procedurale, saranno posti in votazione per parti separate, in modo da consentire alle Commissioni riunite di esprimersi sulle proposte di soppressione di ciascun comma del capoverso 46. <br>Ricorda che la reiezione di tali emendamenti comporterà la preclusione degli emendamenti 1.233 e 1.62, da 1.55 a 1.161, da 1.53 a 1.60 e degli emendamenti 1.236 e 1.59. In caso di approvazione i suddetti emendamenti risulteranno, corrispondentemente, assorbiti. <br>Le Commissioni, procedendo a votazioni per parti separate, respingono gli emendamenti Mascia 1.58, 1.57, 1.56. <br>Le Commissioni respingono altresì l'emendamento Russo Spena 1.248. <br>Donato Bruno, presidente, avverte che gli emendamenti da 1.251 a 1.253 costituiscono una serie a scalare. Per motivi di economia procedurale, saranno posti in votazione esclusivamente l'emendamento 1.251, che più si allontana dal testo in esame, e l'emendamento 1.253, che risulta più vicino al testo in esame, ricorda che qualora i due suddetti emendamenti siano respinti, risulteranno respinti tutti gli altri emendamenti compresi nella serie; qualora invece uno dei due emendamenti risulti approvato, saranno conseguentemente posti in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie.<br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono: gli emendamenti Russo Spena 1.251 e 1.253, Sinisi 1.99 e 1.100 e Siniscalchi 1.3, risultando preclusi gli emendamenti Mascia 1.55 e 1.54, Cento 1.234 e Mascia 1.61; gli emendamenti Russo Spena 1.250 e 1.247 e Buemi 1.259, risultando preclusi gli emendamenti Mascia 1.53, Cento 1.235 e Mascia 1.60; gli emendamenti Sinisi 1.101, Buemi 1.262, 1.261, 1.260, 1.264, 1.265 e 1.263, Sinisi 1.102, Buemi 1.266, 1.268 e 1.267, risultando preclusi gli identici emendamenti Cento 1.236 e Mascia 1.59; gli emendamenti Pistone 1.269, Siniscalchi 1.4 e Sinisi 1.103, risultando preclusi gli identici emendamenti Pistone 1.270 e Mascia 1.86 e gli emendamenti Mascia 1.74, 1.75, 1.76 e 1.77; gli emendamenti Bressa 1.280 e 1.279. <br>Donato Bruno, presidente, avverte che gli emendamenti 1.50 e 1.51 sono volti a sopprimere contestualmente il comma 1 e uno degli altri commi di cui si compone il capoverso «articolo 47». Poiché nel fascicolo sono contenuti altri emendamenti volti a sopprimere commi del capoverso 47, singolarmente o unitamente ad altri, avverte che i suddetti emendamenti, a fini di economia procedurale, saranno posti in votazione per parti separate, in modo da consentire alle Commissioni riunite di esprimersi sulle proposte di soppressione di ciascun comma del capoverso 47. <br>Ricorda che la reiezione di tali emendamenti comporterà la preclusione degli emendamenti 1.271 e 1.47, da 1.52 a 1.48, 1.273 e 1.49. In caso di approvazione i suddetti emendamenti risulteranno, corrispondentemente, assorbiti.<br>Le Commissioni, procedendo a votazioni per parti separate, respingono quindi gli emendamenti Mascia 1.50 e 1.51. <br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono: gli emendamenti Sinisi 1.104, Mascia 1.27, Bressa 1.286 e 1.285, Sinisi 1.105, Bressa 1.283, Kessler 1.14 e 1.15, Sinisi 1.108 e Siniscalchi 1.1, risultando preclusi gli emendamenti Mascia 1.78, 1.79 e 1.80 e gli identici emendamenti Leoni 1.293 e Mascia 1.87; gli emendamenti Boato 1.304, Mascia 1.337, Mantini 1.93, Russo Spena 1.338. <br>Donato Bruno, presidente, avverte che gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43 sono volti a sopprimere contestualmente il comma 1 e uno degli altri commi di cui si compone il capoverso «articolo 48». Poiché nel fascicolo sono contenuti altri emendamenti volti a sopprimere commi del capoverso 48, singolarmente o unitamente ad altri, avverte che i suddetti emendamenti, a fini di economia procedurale, saranno posti in votazione per parti separate, in modo da consentire alle Commissioni riunite di esprimersi sulle proposte di soppressione di ciascun comma del capoverso 48. <br>Ricorda che la reiezione di tali emendamenti comporterà la preclusione degli emendamenti da 1.294 a 1.37, da 1.44 a 1.38, da 1.46 a 1.39 e da 1.297 a 1.40. In caso di approvazione i suddetti emendamenti risulteranno, corrispondentemente, assorbiti.<br>Le Commissioni, procedendo a votazioni per parti separate, respingono quindi gli emendamenti Mascia 1.41, 1.42 e 1.43. <br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono: gli emendamenti Boato 1.301, 1.300 e 1.299, Leoni 1.298, Mascia 1.333, Russo Spena 1.24, Siniscalchi 1.12, Maura Cossutta 1.324, Sinisi 1.109, Fanfani 1.312, Cento 1.330, 1.328 e 1.327, Mascia 1.331 e 1.332, Cento 1.325 e 1.326, Siniscalchi 1.11, Maura Cossutta 1.318 e 1.319, Mascia 1.23, Fanfani 1.313, Siniscalchi 1.10, Fanfani 1.316, 1.314, 1.317 e 1.315 e Mascia 1.21, risultando preclusi gli emendamenti Mascia 1.81 e 1.82, Russo Spena 1.339 e Mascia 1.88; gli emendamenti Buemi 1.346 e 1.345. <br>Donato Bruno, presidente, avverte che gli emendamenti 1.34 e 1.35 sono volti a sopprimere contestualmente il comma 1 e uno degli altri commi di cui si compone il capoverso «articolo 49». Poiché nel fascicolo sono contenuti altri emendamenti volti a sopprimere commi del capoverso 49, singolarmente o unitamente ad altri, avverte che i suddetti emendamenti, a fini di economia procedurale, saranno posti in votazione per parti separate, in modo da consentire alle Commissioni riunite di esprimersi sulle proposte di soppressione di ciascun comma del capoverso 49. <br>Ricorda che la reiezione di tali emendamenti comporterà la preclusione degli emendamenti 1.340 e 1.32, da 1.36 a 1.33, e 1.19. In caso di approvazione i suddetti emendamenti risulteranno, corrispondentemente, assorbiti. <br>Le Commisisoni, procedendo a votazioni per parti separate, respingono quindi gli emendamenti Mascia 1.34 e Mascia 1.35. <br>Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono: gli emendamenti Bressa 1.359, 1.361, 1.360 e 1.362, Pistone 1.357, Leoni 1.365, Pistone 1.356, Bressa 1.358, Leoni 1.364 e 1.363, Pistone 1.355, 1.353, 1.354 e 1.352, Bressa 1.350, Buemi 1.351, 1.347, 1.349 e 1.348, Russo Spena 1.20, Kessler 1.17, Sinisi 1.110 e 1.111, risultando preclusi gli emendamenti Mascia 1.83 e 1.89; gli emendamenti Fanfani 1.383, Siniscalchi 1.8, e Leoni 1.382 e gli articoli aggiuntivi Bonito 1.01 e 1.02. <br>Donato Bruno, presidente, nel ringraziare tutti i membri delle Commissioni per il lavoro svolto rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per le ore 10 di lunedì 23 ottobre 2002. <p>La seduta termina alle 17h50. <br>
    3:37 Durata: 47 min 9 sec