08 NOV 2002

Giustizia: Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario

[NON DEFINITO] | - 00:00 Durata: 11 min 49 sec
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Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario. .

Registrazione audio di "Giustizia: Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario", registrato venerdì 8 novembre 2002 alle 00:00.

La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.
  • Nino Mormino (FI)

    Nino Mormino (FI) richiama l'attenzione sui rischi di indurre ad un pentitismo strumentale connessi alla concessione dei benefici di cui all'articolo 4-bis a favore degli imputati di reati associativi di stampo mafioso con l'estensione alle ipotesi di concorso esterno.<br>Manifesta altresì perplessità sulla conformità ai principi fondamentali del sistema della previsione, contenuta nello stesso articolo 4-bis, di una prova diabolica che sostanzialmente inverte l'onere della prova, stabilendo che taluni benefici possono essere concessi ai detenuti purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; a tale proposito osserva che, tra l'altro, la disposizione appare pressoché impraticabile sul piano probatorio. <br>Non condivide infine la conferma nella nuova disciplina della collaborazione come presupposto per accedere ai benefici penitenziari previsti per i soggetti condannati per i reati di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis. <br>Indice degli interventi<br>La seduta comincia alle 08h35<br>Presidenza del Presidente <strong>Gaetano Pecorella</strong>La registrazione comincia quando la seduta è già in corso<br>
    0:00 Durata: 2 min 48 sec
  • Replica di Roberto Castelli, ministro della Giustizia

    Il ministro Roberto Castelli fa presente al deputato Cola che nel disegno di legge governativo alla lettera e) è già contemplato l'intervento dell'autorità giudiziaria in materia di controllo della corrispondenza. In risposta al deputato Fanfani afferma che attualmente non si possono individuare accorgimenti tecnici di carattere diverso dal vetro divisorio utilizzato per i colloqui con i detenuti, ribadendo tuttavia l'impegno del Governo a studiare soluzioni alternative. <br>Replicando al deputato Fragalà osserva che il Governo sarebbe ben lieto se potessero essere eliminati gli errori giudiziari, ma che per il momento si può tentare di limitare al massimo le conseguenze negative che da questi inevitabilmente discendono; in ogni caso la bassa percentuale di applicazione dell'articolo 41-bis rispetto al complessivo numero di imputati per reati di cui all'articolo 416-bis testimonia il rigore delle decisioni assunte. In ogni caso assicura l'impegno a valutare con attenzione l'ipotesi dei soggetti incensurati, nel senso di introdurre elementi più garantisti a loro favore. <br>In ordine ai dubbi espressi dal deputato Taormina sul contenuto della lettera g) dell'articolo 2, risponde che non è possibile imporre una sorta di camicia di forza all'amministrazione in materia di adozione delle misure di sicurezza, non potendosi individuare a priori i canali di comunicazione utilizzabili dai detenuti. A tale proposito cita l'esempio del carcere di Pianosa, nel quale si sono dovuti coprire con una rete i cortili, per dissuadere ulteriori tentativi di sorvolo da parte di elicotteri. <br>Quanto alla richiesta di assumere la valutazione della condotta del detenuto come parametro per stabilire la pericolosità, fa presente che tale valutazione deve necessariamente avvenire ex post; pertanto, non potendosi valutare preventivamente il comportamento del detenuto, non può che prendersi in considerazione il titolo del reato. <br>Ribadita la complessiva validità del regime di cui all'articolo 41-bis, invita in fine a considerare il rischio che, snaturando un istituto che nemmeno le pronunce della Corte costituzionale hanno inteso smantellare, si ingeneri nella opinione pubblica la sensazione di un abbassamento della guardia nei confronti della criminalità organizzata, con particolare riguardo alle forme più nuove e pericolose. <p>Gaetano Pecorella, presidente, dopo aver nuovamente ringraziato il ministro per la disponibilità dimostrata, dichiara concluso l'esame preliminare. <p>Luigi Vitali (FI), relatore, propone che la Commissione adotti come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 3288 del Governo, approvato dal Senato. <br>La Commissione approva la proposta del relatore. <p>Gaetano Pecorella, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 20 novembre 2002. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.<br>La seduta termina alle 09h40. <br>
    0:02 Durata: 9 min 1 sec