08 NOV 2002

Giustizia: Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario

[NON DEFINITO] | - 00:00 Durata: 11 min 39 sec
Player
Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

C.

3288 Governo, approvato dal Senato e C.

3313 Taormina. .

Registrazione audio di "Giustizia: Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario", registrato venerdì 8 novembre 2002 alle 00:00.

La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.
  • Nino Mormino (FI)

    Il ministro Roberto Castelli fa presente che la sua disponibilità discende dal dovuto rispetto nei confronti del Parlamento. Confermato di ritenere complessivamente valido il disegno di legge C. 3288, dichiara altresì la disponibilità del Governo ad accogliere talune modifiche, precisando tuttavia che non si tratta di una sorta di retromarcia, come invece è stato riportato dalla stampa.<br>Esprimendo un giudizio sull'efficacia della normativa di cui all'articolo 41-bis, rileva che nel corso di circa dieci anni di applicazione essa ha dato prova di positivo funzionamento, come emerge anche dalle relazioni del DAP e della Commissione antimafia. Sollecita dunque il Parlamento ad approvare il provvedimento senza alterarne le parti fondamentali, trattandosi di una normativa valida che oltretutto fa parte del programma della Casa delle libertà in materia di sicurezza.<br>Nel ribadire la disponibilità ad accogliere modifiche migliorative che possano far superare i dubbi sollevati in relazione ad eventuali profili di incostituzionalità o di mancato rispetto dei diritti civili, afferma viceversa di non essere disposto ad accettare modifiche che contrastino con la ratio del provvedimento: ricorda che esso è diretto ad interrompere i contatti tra i detenuti e le organizzazioni criminali di appartenenza, essendo dimostrato che la semplice detenzione non basta ad impedire di commissionare dal carcere fatti illeciti e perfino omicidi. Tuttavia il regime di cui all'articolo 41-bis non deve in alcun modo configurare un sistema vessatorio volto ad inasprire ulteriormente le pene, ma deve contemperare le esigenze di sicurezza sociale con il massimo rispetto dei diritti umani.<br>Al di là di ogni strumentalizzazione, è necessario dare un preciso segnale all'opinione pubblica che il Governo non intende fare sconti di alcun tipo nell'adozione di una linea di rigore nei confronti della criminalità organizzata; da questo punto di vista osserva che una legge di carattere temporaneo potrebbe dare adito alla speranza che il Governo, prima o poi, abbassi la guardia. Dal punto di vista pratico rileva che non vi è alcuna differenza tra una norma che venga applicata per un determinato periodo di tempo ed un'altra applicata sine die, in quanto anche la seconda potrebbe essere in qualunque momento modificata o anche abrogata: al Governo interessa principalmente un'applicazione rigorosa delle norme, a prescindere dalla temporaneità o meno della loro vigenza. È pertanto disponibile ad accettare una modifica dal punto di vista tecnico volta a confermare carattere di temporaneità al regime, ancorché al solo fine di mettere la normativa al riparo da eventuali accuse di incostituzionalità. <br>Manifesta altresì la disponibilità del Governo ad accogliere modifiche in ordine alla fattispecie dei reati ai quali è applicabile la normativa; a tale proposito ricorda che il Governo ha previsto l'estensione del cosiddetto carcere duro ai reati di terrorismo, a fronte di fondati sospetti che alcuni terroristi irriducibili abbiano continuato dall'interno delle carceri ad organizzare gravi azioni eversive, come dimostrano le stesse dichiarazioni fatte nelle aule giudiziarie da alcuni di loro per rivendicare determinati delitti. Al Senato è poi emersa la volontà di estendere la sua applicazione ad altri reati ai fini di una maggior sicurezza e non certamente in una logica di tipo punitivo; tuttavia si dichiara disposto a riesaminare il novero dei reati per i quali può essere applicato l'articolo 41-bis, fatta eccezione per quelli di terrorismo e di associazione di stampo mafioso. <br>In ordine alle misure restrittive contemplate da questo tipo di detenzione, riconosce la severità di precauzioni come quella che impone di effettuare i colloqui attraverso un vetro, che comporta pesanti conseguenze dal punto di vista psicologico, ma invita a riflettere sulla loro reale necessità. Al momento la barriere di vetro rappresentano infatti la miglior soluzione tecnica per impedire comunicazioni o contatti illeciti; ciò nonostante assicura l'impegno a studiare soluzioni diverse che, senza apparire inutilmente vessatorie, facciano tuttavia salva la sicurezza. <br>Si dichiara nettamente contrario alla giurisdizionalizzazione in materia di applicazione dei provvedimenti, ritenendo che le norme contenute nel disegno di legge del Governo contemperino in modo soddisfacente le esigenze di efficacia e rapidità dell'intervento con quelle di salvaguardia dei diritti dei cittadini. In considerazione della lunghezza dei tempi della magistratura considererebbe invece con preoccupazione l'ipotesi che sia un magistrato a decidere l'applicazione dell'articolo 41-bis; a supporto di tale convinzione, ricorda che attualmente vi sono circa settantamila persone le quali, pur essendo state condannate a pene detentive, circolano liberamente in quanto il magistrato di sorveglianza non ha ancora assunto una decisione sull'applicazione della pena. <br>I dati statistici forniti dall'amministrazione penitenziaria relativi a circa 700 detenuti soggetti al 41-bis dimostrano come l'applicazione delle norme avvenga in senso restrittivo ed in casi di assoluta necessità e comunque con modalità tali da garantire i diritti umani dei soggetti interessati. <br>In conclusione, soffermandosi brevemente su una sintesi di legislazione comparata relativa all'applicazione in altri paesi europei di misure analoghe, fa presente che anche in Germania per i detenuti più pericolosi vige un regime differenziato che prevede norme particolarmente restrittive. <br>Ribadisce infine l'intendimento del Governo di perseguire l'obiettivo della sicurezza e di tutelare nel modo più ampio possibile i diritti di una categoria di cittadini che - sottolinea - comunque presentano un'elevatissima pericolosità sociale.<p>Gaetano Pecorella (FI) invita a riflettere, anche alla luce del contenuto della proposta di legge del deputato Taormina, sulla connessione tra l'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario, relativo alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari ed il regime di cui all'articolo 41-bis. <p>Sergio Cola (AN), dopo aver ricordato che lo Stato italiano è stato condannato più volte dalla Corte di giustizia europea per la violazione della Convenzione sui diritti umani sotto il profilo delle severe restrizioni connesse al regime detentivo, chiede al ministro se ritenga possibile modificare le disposizioni in materia di colloqui, corrispondenza e peso dei pacchi ricevuti, compatibilmente con l'obiettivo di salvaguardare le esigenze di sicurezza. <p>Giuseppe Fanfani (MARGH-U), pur tenendo conto della fondamentale esigenza di interrompere i rapporti dei detenuti con la malavita organizzata all'esterno delle carceri, chiede al ministro se si possano prospettare misure diverse da quelle attualmente vigenti che possano ugualmente fornire garanzie in termini di sicurezza. Chiede altresì se il Governo ritenga, ed in caso affermativo con quali strumenti, di dover accertare la reale pericolosità dei soggetti a prescindere dal titolo di reato. <p>Vincenzo Fragalà (AN), dopo aver espresso parole di apprezzamento per l'intervento svolto dal ministro e per la sua dichiarata disponibilità ad accogliere modifiche della normativa che in ogni caso garantiscano la tutela della sicurezza e nel contempo dei diritti umani dei detenuti, domanda se non sia opportuno modificare l'automatismo che fa discendere la presunzione di pericolosità dal titolo del reato nel caso in cui l'applicazione delle misure riguardi soggetti incensurati. Ricorda infatti che talvolta soggetti incensurati tratti in arresto per reati di tipo associativo, sono stati assolti dopo aver scontato alcuni anni in regime di detenzione differenziata. <p>Carlo Taormina (FI) prende atto con compiacimento della disponibilità del ministro ad accogliere modifiche in relazione alla tipologia dei reati per i quali è applicabile la normativa ed in ordine alle modalità applicative dell'articolo 41-bis. Manifesta dei dubbi sulla congruità delle limitazioni contenute alle lettere c) ed f) dell'articolo 2 rispetto all'obiettivo di impedire ai detenuti i contatti con l'esterno ed esprime rilievi fortemente critici sulla lettera g) dello stesso articolo, che configura una vera e propria norma di chiusura. <br>Invita quindi a riflettere sulla possibilità di introdurre un sistema differenziato a seconda che si tratti di detenuti in attesa di giudizio o di condannati con sentenza definitiva, osservando che, sebbene i due casi siano assimilabili sotto il profilo della pericolosità dei contatti con l'esterno, vi è la possibilità che le rispettive situazioni giudiziarie evolvano in modo diverso, potendosi ipotizzare nel primo caso anche l'assoluzione. <br>Auspica inoltre che il Governo, ai fini dell'applicazione delle misure restrittive sposti l'attenzione dal titolo del reato al comportamento individuale, o quantomeno ipotizzi una valutazione integrata di entrambi i criteri. <p>Giacomo Angelo Rosario Ventura (FI), rilevato che l'attribuzione all'autorità amministrativa dell'applicazione del regime in esame presenta profili di dubbia costituzionalità, prospetta la possibilità di assimilare l'istituto in questione ad una misura di prevenzione intracarceraria; in questo modo, qualora si riuscisse ad ottenere un intervento tempestivo dell'autorità giurisdizionale, si potrebbe affidare la decisone in ordine all'articolo 41-bis allo stesso tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. <p>Nino Mormino (FI) richiama l'attenzione sui rischi di indurre ad un pentitismo strumentale connessi alla concessione dei benefici di cui all'articolo 4-bis a favore degli imputati di reati associativi di stampo mafioso con l'estensione alle ipotesi di concorso esterno. <br>Manifesta altresì perplessità sulla conformità ai principi fondamentali del sistema della previsione, contenuta nello stesso articolo 4-bis, di una prova diabolica che sostanzialmente inverte l'onere della prova, stabilendo che taluni benefici possono essere concessi ai detenuti purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; a tale proposito osserva che, tra l'altro, la disposizione appare pressoché impraticabile sul piano probatorio. <br>Non condivide infine la conferma nella nuova disciplina della collaborazione come presupposto per accedere ai benefici penitenziari previsti per i soggetti condannati per i reati di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis. <br>Indice degli interventi<br>La seduta comincia alle 08h35<br>Presidenza del Presidente <strong>Gaetano Pecorella</strong><br>La registrazione comincia quando la seduta è già in corso da 45 minuti circa<br>
    0:00 Durata: 2 min 50 sec
  • Replica di Roberto Castelli, ministro della Giustizia

    Il ministro Roberto Castelli fa presente al deputato Cola che nel disegno di legge governativo alla lettera e) è già contemplato l'intervento dell'autorità giudiziaria in materia di controllo della corrispondenza. In risposta al deputato Fanfani afferma che attualmente non si possono individuare accorgimenti tecnici di carattere diverso dal vetro divisorio utilizzato per i colloqui con i detenuti, ribadendo tuttavia l'impegno del Governo a studiare soluzioni alternative. Replicando al deputato Fragalà osserva che il Governo sarebbe ben lieto se potessero essere eliminati gli errori giudiziari, ma che per il momento si può tentare di limitare al massimo le conseguenze negative che da questi inevitabilmente discendono; in ogni caso la bassa percentuale di applicazione dell'articolo 41-bis rispetto al complessivo numero di imputati per reati di cui all'articolo 416-bis testimonia il rigore delle decisioni assunte. In ogni caso assicura l'impegno a valutare con attenzione l'ipotesi dei soggetti incensurati, nel senso di introdurre elementi più garantisti a loro favore. <br>In ordine ai dubbi espressi dal deputato Taormina sul contenuto della lettera g) dell'articolo 2, risponde che non è possibile imporre una sorta di camicia di forza all'amministrazione in materia di adozione delle misure di sicurezza, non potendosi individuare a priori i canali di comunicazione utilizzabili dai detenuti. A tale proposito cita l'esempio del carcere di Pianosa, nel quale si sono dovuti coprire con una rete i cortili, per dissuadere ulteriori tentativi di sorvolo da parte di elicotteri. <br>Quanto alla richiesta di assumere la valutazione della condotta del detenuto come parametro per stabilire la pericolosità, fa presente che tale valutazione deve necessariamente avvenire ex post; pertanto, non potendosi valutare preventivamente il comportamento del detenuto, non può che prendersi in considerazione il titolo del reato. <br>Ribadita la complessiva validità del regime di cui all'articolo 41-bis, invita in fine a considerare il rischio che, snaturando un istituto che nemmeno le pronunce della Corte costituzionale hanno inteso smantellare, si ingeneri nella opinione pubblica la sensazione di un abbassamento della guardia nei confronti della criminalità organizzata, con particolare riguardo alle forme più nuove e pericolose. <p>Gaetano Pecorella, presidente, dopo aver nuovamente ringraziato il ministro per la disponibilità dimostrata, dichiara concluso l'esame preliminare.<p>Luigi Vitali (FI), relatore, propone che la Commissione adotti come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 3288 del Governo, approvato dal Senato. <br>La Commissione approva la proposta del relatore. <p>Gaetano Pecorella, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 20 novembre 2002. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. <br>La seduta termina alle 09h40. <br>
    0:02 Durata: 8 min 49 sec