29 SET 2004

Vigilanza Rai: Seguito dell'esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI

[NON DEFINITO] | - 00:00 Durata: 24 min 48 sec
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Seguito dell'esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI - Radiotelevisione Spa, risultante dalla fusione per incorporazione della RAI - Radiotelevisione Spa nella società RAI Holding Spa, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.

112.

Registrazione audio di "Vigilanza Rai: Seguito dell'esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI", registrato mercoledì 29 settembre 2004 alle 00:00.

La registrazione audio ha una durata di 24 minuti.
  • Presidente

    Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta precedente si era deciso di concludere oggi la discussione generale.<br>Egli comunica quindi che preparerà e distribuirà a tutti i componenti della Commissione entro lunedì pomeriggio lo schema di parere, in modo che possano essere presentati emendamenti o proposte di parere alternativi entro le 20 di martedì 5 ottobre - giornata nella quale, egli ricorda, è prevista l'audizione dei consiglieri di amministrazione della RAI - e che il parere possa essere discusso e votato in via definitiva entro mercoledì 6 ottobre. Egli ricorda poi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi aveva deciso di ricevere in audizione la dottoressa Annunziata dopo l'audizione del Consiglio di amministrazione della RAI e la conclusione dell'esame del parere sullo statuto.<br>Tenuto conto che dall'8 ottobre la dottoressa Annunziata dovrà recarsi per un periodo prolungato negli Stati Uniti d'America, egli ha quindi deciso di svolgere l'audizione giovedì 7 ottobre. <br><strong>Indice degli interventi</strong><br>La seduta comincia alle 14h15<br>Presidenza del presidente <strong>Claudio Petruccioli</strong><br>
    0:00 Durata: 2 min 49 sec
  • Giampaolo D'Andrea (Mar-DL-U)

    Il senatore D'ANDREA osserva che l'approvazione dello statuto della nuova RAI Radiotelevisione S.p.a. cade in un momento in cui l'attuazione della riforma del diritto societario implica inevitabilmente la riscrittura dell'atto costitutivo e dello statuto delle società di capitali, alla luce di una nuova normativa che introduce un diritto-dovere di autodisciplina, ed impone il problema della tutela delle minoranze sociali, principi da tenere presente in modo ancor più rigoroso nel caso della Rai Radiotelevisione S.p.A., che non è una qualsiasi società per azioni, tanto che di essa si occupano norme speciali; tali norme dettano modalità di elezione degli organi di gestione in deroga all'ordinamento generale per le società per azioni con l'evidente finalità di tutelare nella maniera più forte possibile alcuni interessi generali, e per lo stesso motivo vengono previste misure relative alla dismissione della partecipazione dello Stato e alla composizione del capitale azionario, con la clausola di limitazione del possesso azionario e il divieto di patti di sindacato o di blocco. L'uso disinvolto del rapporto tra regime generale delle Spa e norme speciali fa nascere perplessità su alcune disposizioni dello statuto, soprattutto su quelle destinate ad incidere sulla gestione in essere, alla quale inopinatamente si considera applicabile la normativa generale solo in quanto più favorevole, desumendo dal diritto penale un principio e una prassi non consueti nel diritto societario. Del resto anche per le norme de futuro è evidente la tentazione di ignorare la tutela delle minoranze, come accade con l'articolo 21, punto 7, laddove si giunge ad impedire l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent persino nel caso in cui restasse in carica solo il presidente o, comunque, un solo consigliere d'amministrazione, attraverso la preferenza accordata alla procedura del reintegro che mal si concilia con la specialità delle norme che la legge detta per la elezione del Consiglio di amministrazione e del suo presidente.<br>Profili di illegittimità presenta l'art. 22 laddove prevede la possibilità di nominare uno o due vice presidenti con poteri di sostituzione del presidente e, quindi, titolari di una delega a contenuto generale che contrasta con gli articoli 2381, 2391 e 2392 del codice civile. La stessa censura può estendersi al successivo art. 26. Non si possono che condividere i rilievi formulati dal Presidente relatore, con il richiamo puntuale dei precedenti, all'ipotesi di prorogare il mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004. Ma anche volendo accogliere le valutazioni prospettate ieri dal ministro Gasparri, e cioè ritenendo applicabili le norme generali sulle società per azioni, queste stesse norme avrebbero imposto una verifica della legittimità della permanenza in carica dell'attuale Consiglio da parte dell'assemblea immediatamente dopo le dimissioni del suo presidente. Assemblea che, secondo la norma speciale della legge 112/04, è formata dal rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze che in materia di nomina del Consiglio di amministrazione è tenuto a muoversi sulla base delle delibere della Commissione di Vigilanza (art. 20, comma 7), così come in caso di deliberazioni di revoca o di promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 20, comma 8). Non compete in ogni caso al Consiglio di amministrazione medesimo deliberare in ordine alla continuità della propria azione, peraltro in contrasto con il principio del simul stabunt simul cadent implicito nella designazione dello stesso da parte dei Presidenti delle Camere, attraverso il richiamo alle funzioni di garanzia che lo stesso era tenuto a svolgere nella sua collegialità, cioè con la cosiddetta formula del quattro più uno. Non si può invocare l'ordinamento generale, in quanto più favorevole alla gestione in carica, senza applicare contestualmente gli strumenti ed i principi dello stesso o delle leggi speciali che si muovono in direzione della tutela degli interessi generali più vasti. In ogni caso non si può ipotizzare la continuità di un'azione di un Consiglio di amministrazione che in una fase del suo mandato venga considerato legibus solutus, per quel che riguarda la fonte del mandato medesimo, l'esercizio del potere di revoca, l'applicazione di qualsivoglia norme che ne regolamentano l'attività. Anche queste considerazioni dovrebbero spingere gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione, che - talvolta persino in polemica con questa Commissione - hanno rivendicato la loro autonomia dalla politica, a dar prova di correttezza istituzionale e gestionale rimettendo il loro mandato almeno all'atto di approvazione dello statuto consentendo al Ministero dell'economia e a questa Commissione di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione esercitando senza impedimenti, francamente incomprensibili, i poteri ad essi attribuiti dalla legge Gasparri. <br>
    0:02 Durata: 15 min 9 sec
  • Antonio Falomi (Misto)

    Il senatore FALOMI, nell'associarsi ai puntuali rilievi sul testo dello statuto formulati dal relatore e dai colleghi successivamente intervenuti, e in particolare dal senatore D'Andrea, osserva come l'audizione di ieri del ministro Gasparri abbia evidentemente confermato l'impressione da lui ricavata dalla lettura dello statuto, vale a dire che vi sia in atto, anche oltre il dettato della legge Gasparri, una sorta di torsione della disciplina della RAI, intesa ad una rapida equiparazione con la disciplina delle ordinarie società di capitali.<br>Questo processo è condotto attraverso una spregiudicata estensione alla RAI della ordinaria disciplina civilistica in tutti gli ambiti in cui la legge speciale lasci uno spazio non regolamentato, senza alcun riguardo alla coerenza sistematica con la legge speciale stessa e con i principi costituzionali, ma anche, ove appaia opportuno e utile ai fini di questo processo, attraverso un ancor spregiudicato aggiramento dello stesso codice civile, come del resto acutamente rilevato dal senatore D'Andrea.<br>Il risultato che si intende conseguire con queste forzature giuridiche è quello di accelerare la trasformazione della RAI da ente di servizio pubblico, la cui azione è guidata dal pubblico interesse e dai principi costituzionali, ad una ordinaria società commerciale in cui comandano gli interessi di carattere patrimoniale, e ciò in dispregio della specificità della missione della società concessionaria del servizio pubblico, che pure è riconosciuta dalla stessa legge 112 del 2004 nella motivazione della limitazione della proprietà di cui al comma 5 dell'articolo 21.<p>Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.<br>La seduta termina alle 14h45. <br>
    0:17 Durata: 6 min 50 sec