28 FEB 2004

Quale Europa? Undicesima puntata

[NON DEFINITO] | - 00:00 Durata: 1 ora 3 min

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Quale Europa apre un nuovo ciclo di trasmissioni dedicate allo Spazio Giuridico Europeo, lanciato con il Consiglio europeo di Tampere.

Nella puntata odierna, Carlo Corazza, portavoce della Commissione europea in Italia, introduce il tema delle politiche rientranti nello Spazio Giuridico Europeo, che vanno dalla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, ai diritti fondamentali, alle politiche di asilo e immigrazione.

L'approfondimento di Quale Europa è invece dedicato al mandato d'arresto europeo.

Antonio Di Pietro, deputato europeo dell'Italia dei Valori, e Valerio Spigarelli,
segretario dell'Unione Camere Penali, discutono delle problematiche relative al mandato d'arresto europeo, in particolare la definizione dei reati, le garanzie per la difesa e il difficile iter per la trasposizione della normativa in Italia.

Il mandato d'arresto europeo proposto dalla Commissione mira a sostituirsi all'attuale sistema dell'estradizione imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale (autorità giudiziaria dell'esecuzione) di riconoscere, ipso facto, e dopo controlli minimi, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (autorità giudiziaria emittente).

Dal 1° gennaio 2004, la decisione quadro doveva sostituirsi alle attuali procedure di estradizione.

La decisione quadro del dicembre 2001 definisce il "mandato d'arresto europeo", come ogni decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini: dell'esercizio di un'azione penale, dell'esecuzione di una pena, dell'esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà.

Il mandato di arresto europeo può essere emesso in caso di: condanna con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà di durata non inferiore a quattro mesi, reati puniti con una pena detentiva o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima non inferiore a 12 mesi.

Fra i reati che comportano la consegna senza verifica della doppia incriminazione del fatto e a condizione che siano puniti nello Stato membro di emissione con una pena massima pari o superiore a tre anni, figurano: terrorismo, tratta di esseri umani, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, falsificazione di monete, omicidio, razzismo e xenofobia, stupro, traffico di veicoli rubati, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità.

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