15 FEB 2002

Droga: La Consulta boccia il ricorso di Pannella contro la sospensione dal consiglio comunale di Roma

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Per la Consulta non è nè irraggionevole, nè contraddittoria la legge in base alla quale Pannella fu sospeso dalla sua carica di Consigliere pur essendo stato condannato con riconoscimento dell'alto valore sociale dell'iniziativa e solo tre giorni fa, assolto in appelloRoma, 15 febbraio 2001 - La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti al Tribunale civile di Roma dai legali di Marco Pannella all'indomani della sospensione dalla carica di consigliere comunale di Roma ad opera del prefetto, avvenuta a seguito della condanna da parte del Tribunale di Roma dopo l'iniziativa di disobbedienza civile antiproibizionista di Piazza Navona del 1995.

Il primo commento da parte del legale di Pannella, l'avvocato Giuseppe Rossodivita, è stato critico nei confronti della sentenza, pur riservandosi una più attenta lettura delle motivazioni.

Il legale non ha però escluso un ricorso in sede di Corte Europea a Strasburgo, per verificare se l'irragionevolezza ritenuta infondata per l'Italia, non possa invece manifestarsi rispetto alle normative europee.Azione di alto valore sociale, poi assoluzione in appello I legali di Pannella avevano sollevato l'eccezione di costituzionalità della legge 19 marzo 1990, n.

55, recante Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, "nella parte in cui tali norme prevedono la decadenza di diritto dalle cariche elettive (in caso di condanna irrevocabile) e, conseguentemente, la sospensione dalle medesime cariche (in caso di condanna non definitiva).

Infatti, nella stessa sentenza di condanna, il Tribunale di Roma, aveva concesso a Pannella la eccezionale attenuante "dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale" o anche quella della lieve entità del fatto addebitato, di cui al comma 5 del medesimo articolo, dal momento che il leader radicale era stato condannato a due mesi e venti giorni di carcere commutati in una multa di 7 milioni.In secondo grado solo tre giorni prima, il leader radicale era stato poi assolto dalla VII Sezione penale "perchè il fatto non costituisce reato".

Contro una legge contraddittoria ed irragionevole L'azione giudiziaria intendeva mettere in evidenza la contraddittorietà e l'irragionevolezza di una disposizione legislativa che considera "ai fini dell'applicazione della decadenza e della sospensione automatiche da certe cariche elettive, anche le condanne ad una pena diminuita per effetto della concessione della circostanza attenuante dell'azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale, oltre che del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato".

Per la Corte la questione è infondata Nelle premesse della sentenza, la Corte ritiene di non essere chiamata "a valutare le specifiche ipotesi delittuose", sotto il profilo "dell'adeguatezza o della proporzione tra ciascuna di esse e la misura cautelare", ma soltanto "a giudicare se sia irragionevole che la predetta 'condotta', sia ritenuta "indice di sicura indegnità morale".

"Impostata in questi termini, la questione non è fondata" scrive nella sentenza il relatore Alberto Capotosti, richiamando la anzitutto la giurisprudenza della stessa Consulta che ha ripetutamente ribadito come le norme impugnate "perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i gravi pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata e dalle sue infiltrazioni".

La normativa non concerne la gravità dell'offesa o della pena Dunque i delitti puniti dalla legge 55/90 sono qualificati "non tanto dalla loro gravità in relazione al «valore» del bene offeso o all'entità della pena comminata, ma piuttosto dal fatto di essere considerati tutti dal legislatore come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di pericolosità sociale" che "non irragionevolmente" il legislatore ha ritenuto essere parimenti forniti "di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni criminali".

Dunque, la legge in questione è da considerarsi "una disciplina molto rigorosa ispirata alla comune ratio di prevenire e combattere tali gravi pericoli allo scopo appunto di salvaguardare «interessi fondamentali dello Stato»".

La normativa garantisce dalle disparità di trattamento La Consulta ritiene inoltre che "le disposizioni legislative denunciate" siano state formulate "nei termini indicati anche per evitare possibili censure di ingiustificata diversità di trattamento o situazioni di incertezza nell'applicazione della misura interdittiva o sospensiva, derivanti anche da soluzioni giurisprudenziali divergenti, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la pari capacità elettorale passiva dei cittadini, proclamata dall'art.

51 della Costituzione".

Conta l'esigenza cautelare per tutelare l'interesse pubblico Inoltre, per la Corte "trattandosi di sospensione, che è una misura sicuramente cautelare, non è comunque prospettabile, un'esigenza di proporzionalità rispetto al reato commesso, ma piuttosto rispetto alla possibile lesione dell'interesse pubblico causata dalla permanenza dell'eletto nell'organo elettivo" e dunque "non si pone quindi un problema di "adeguatezza" della misura rispetto alla gravità del fatto, ma piuttosto rispetto all'esigenza cautelare".

"Sotto questo ultimo profilo - si legge ancora nella sentenza - non si può tuttavia negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, identificando ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare su cui si basa la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta" anche in relazione "ai soggetti e al nesso tra la condanna non definitiva e le funzioni elettive svolte".

"E l'apprezzamento del legislatore - prosegue la sentenza - si fonda essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici, che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto, che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati".

In ogni caso, "non si tratta affatto di "irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo [...] nell'ambito di quel potere di fissazione dei "requisiti" di eleggibilità, che l'art.

51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore".

Oltre tutto - spiega la Corte - "la misura cautelare in oggetto, proprio perché finalizzata a proteggere l'interesse pubblico nelle more dell'accertamento giudiziale definitivo, è contenuta in limiti di durata che non appaiono irragionevoli".

Conclusione: Dubbi infondati La sentenza conclude dunque che i dubbi di costituzionalità appaiono infondati, poichè da un lato "non sussiste la violazione dell'art.

51 della Costituzione" in quanto, la condanna per uno dei reati sanzionati dalla legge "è configurabile come il venir meno di un requisito soggettivo per la permanenza nella carica elettiva; dall'altro lato, non sussiste neppure la violazione del canone di ragionevolezza sia in riferimento alle finalità che le norme censurate perseguono, sia nel raffronto con le altre figure di reato prese unitariamente in considerazione dalle stesse norme".

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