Immunità parlamentare: Speciale. L'articolo 68 della Costituzione e la sua riforma
L'inviolabilità - Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione stabilisce che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza». «Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza» - aggiunge il terzo comma dello stesso articolo. Queste garanzie, che danno vita alla immunità parlamentare dell'«inviolabilità», hanno lo scopo di evitare che attraverso pretestuosi atti giudiziari nei confronti di singoli parlamentari si possa turbare la libera esplicazione del loro ufficio e, nei casi più gravi, si venga ad incidere sulla stessa composizione dell'Assemblea.
L'insindacabilità - Il primo comma dell'articolo 68 contiene invece un garanzia relativa alla discussione parlamentare, la così detta «insindacabilità»: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». L'obiettivo, in questo caso, è quello di salvaguardare la piena libertà di espressione del parlamentare, senza i condizionamenti che potrebbero derivare dalla coscienza di dover in futuro render conto, in sede penale o disciplinare o in sede di eventuale responsabilità civile, della propria attività in Parlamento. In questo senso, l'insindacabilità costituisce un'esplicazione del principio generalissimo posto dall'art.67 della Costituzione, secondo cui «ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Per questa ragione quella dell'insindacabilità è una garanzia che non può essere rimossa neppure su autorizzazione dell'Assemblea. Il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale - In virtù di questa disciplina il senatore o il deputato possono essere sottoposti a giudizio a meno che non chiedano alla Camera di appartenenza di pronunciarsi sull'insindacabilità. Se la Camera dichiara l'insindacabilità, il magistrato che intende procedere può sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Per quanto riguarda l'arresto o la perquisizione domiciliare o personale, tali misure possono essere adottate dal magistrato solo dietro autorizzazione del Parlamento, a meno che non sussista la flagranza di reato o si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato.
La formulazione originaria dell'art. 68 - L'articolo 68 vigente è in vigore dal 14 novembre 1993, essendo stato modificato con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993 (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993). Prima della revisione costituzionale, per sottoporre un parlamentare a procedimento penale era necessaria l'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza. Se la Camera negava l'autorizzazione, il parlamentare non era processabile fino alla fine dell'incarico. Qui il testo originario dell'articolo.
I decreti attuativi - Il 12 novembre 1993, per decreto legge, il Governo disciplinava l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nella sua nuova formulazione. La conversione del decreto si è tuttavia trascinata per anni. Nel 1994, la Camera, emendando il decreto n.535 contenente norme di attuazione sulla riforma dell'immunità parlamentare presentato dal Ministro della Giustizia Alfredo Biondi, sottraeva al giudice (per restituirlo alle Camere di appartenenza) il potere di stabilire se i fatti per i quali si procede - in sede penale, civile, amministrativa o disciplinare - nei confronti di un deputato o di un senatore siano o meno «insindacabili». Nel febbraio del 1996, invece, Palazzo Madama rafforzava il divieto di utilizzazione di intercettazioni telefoniche non autorizzate dal Parlamento, anche se indirette (e cioé conversazioni di un parlamentare con una diversa utenza, regolarmente intercettata). Questi sono solo due esempi. Nel corso degli anni il dibattito politico si è aperto e si è chiuso continuamente. Fino ad arrivare ad oggi, dieci anni dopo, quando il disegno di legge che intende «attuare» l'articolo 68 Costituzione, è oggetto di un'accesa discussione sia sui giornali che in Parlamento.


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