16 SET 2008
intervista

Multiculturalismo e diritti: intervista a Paolo Bonetti realizzata a margine del convegno "Multiculturalismo e diritti: accomodating diversity"

INTERVISTA | di Emiliano Silvestri - Volterra - 13:20 Durata: 25 min 33 sec
A cura di Alessio Grazioli
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Il quadro costituzionale italiano; i diritti fondamentali e sociali degli immigrati; differenze tra stranieri "comunitari" e "extracomunitari"; le possibilità di acquisire la cittadinanza italiana.

Il significato della istituzione della Corte Penale internazionale e della moratoria internazionale della pena di morte.

"Multiculturalismo e diritti: intervista a Paolo Bonetti realizzata a margine del convegno "Multiculturalismo e diritti: accomodating diversity"" realizzata da Emiliano Silvestri con Paolo Bonetti (professore).

L'intervista è stata registrata martedì 16 settembre 2008 alle ore
13:20.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Asilo Politico, Berlusconi, Cittadinanza, Clandestinita', Convenzione Ue, Corte Costituzionale, Corte Penale Internazionale, Costituzione, Cultura, Decreti, Diritti Civili, Diritti Sociali, Diritti Umani, Diritto, Emigrati, Espulsioni, Esteri, Europa, Famiglia, Filosofia, Garanzie, Genocidio, Governo, Immigrazione, Informazione, Interni, Istruzione, Italia, Kant, Lavoro, Legge, Maroni, Matrimonio, Ministeri, Multiculturalismo, Onu, Pace, Pari Opportunita', Pena Di Morte, Politica, Prodi, Pubblico Impiego, Regioni, Salute, Sicurezza, Stato, Storia, Unione Europea.

La registrazione audio ha una durata di 25 minuti.

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  • Paolo Bonetti

    professore

    Associato di Diritto Costituzionale all'Università di Milano Bicocca La nostra Costituzione si occupa di stranieri all'art. 10 (che, al 3° comma.: prevede anche il diritto di asilo) c'è poi divieto di estradizione per reati politici, per il quale una legge costituzionale del 1967 prevede un'eccezione per imputati di crimini di genocidio. Nel 1967 la Corte Costituzionale stabilisce che (visto l'art. 2 della Costituzione) il principio di uguaglianza si applica anche allo straniero, cui devono essere assicurati diritti fondamentali. Si tratta dei diritti garantiti (art. 10 Cost. dalle norme internazionali: Convenzione europea dei diritti dell'uomo; protocollo per i diritti civili e sociali). La Corte, nel 1969, precisa che uguale titolarità non significa uguale godimento. Tale godimento, anche rispetto ai diritti di libertà, dipende dalla diversa condizione dello straniero (soggetto a limiti nell'accesso e soggetto ad allontanamento) e del cittadino. Se regolarmente entrato, il lavoratore straniero ha diritto alla parità di trattamento (Convenzione internazionale n° 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro). Preliminare e prioritaria la normativa di ingresso, soggiorno e allontanamento. Comunitari ed extracomunitari regolari e irregolari. Dal 1965, con le prime direttive - e i primi regolamenti relativi alla libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento - questa differenziazione diventa sempre più forte e si lega alla parità di trattamento tra cittadino europeo e nazionale, pur con eccezioni in materia di sicurezza, sanità e ordine pubblico. Limitazioni anche per diritti politici e accesso a pubblico impiego. I comunitari passano attraverso tre diverse fasi cui corrispondono trattamenti diversi. La condizione degli stranieri extracomunitari è, in misura notevole, affidata agli Stati nazionali; l'Unione ha tuttavia emanato norme di armonizzazione a proposito di riconoscimento famigliare, diritto d'asilo e ingresso per studio. Ingressi e soggiorni per motivi di lavoro sono regolati esclusivamente dagli Stati nazionali, si tratta di un sistema fondato su visti d'ingresso comuni soltanto nelle procedure sicurezza, identificazione, scambio di informazioni. La normativa italiana prevede una ventina di permessi di soggiorno che determinano un diverso trattamento rispetto ai diritti sociali, con esclusione del diritto allo studio e alla salute (comunque garantiti). Dopo cinque anni di permanenza regolare lo straniero extracomunitario ottiene un "permesso di lungo soggiorno" che consente una parità molto più forte. La regolarità del soggiorno può tuttavia venir meno per espulsione, respingimento o revoca del permesso di soggiorno secondo una normativa che dà spazio alla discrezionalità delle autorità. Secondo il nuovo ordinamento risultante dalla modifica del titolo V della Costituzione, i diritti sociali (a parte i Livelli Essenziali delle prestazioni che restano di competenza dello Stato) dovrebbero essere regolati dalla legge Regionale. L'art. 117 attribuisce tuttavia allo Stato - già titolare della politica dell'ordine pubblico - la disciplina del diritto d'asilo, della condizione giuridica dei cittadini extracomunitari e dell'immigrazione. Impossibile comunque, secondo la Corte Costituzionale, introdurre discriminazioni basate esclusivamente sulla cittadinanza. (sentenza a proposito di accompagnamento o tessera di libera circolazione per invalidità). La possibilità di acquisire la cittadinanza italiana. La legge sulla cittadinanza del 1992, riprende una legge dei primi del novecento e segue il modello di Paese d'emigrazione. Non è mai stato introdotto lo "jus soli" anche se al diciottesimo anno di età chi sia nato e abbia risieduto regolarmente in Italia può chiedere, entro un anno, di acquisire automaticamente la cittadinanza italiana. Il disegno di riordino del Governo Prodi non è mai andato in porto; il disegno di legge sulla sicurezza del Ministro Maroni inasprisce (da sei mesi a due anni) le condizioni per acquisire la cittadinanza per matrimonio. Con l'istituzione della Corte Penale Internazionale comincia a realizzarsi il sogno di Hans Kelsen e Immanuel Kant, che immaginavano un mondo di "pace attraverso il diritto". La moratoria internazionale della pena di morte riprende un'antica tradizione italiana
    13:20 Durata: 25 min 33 sec