14, c.
2° e 3° legge 19/02/2004 n.
40 - artt.
6, c.
3°, ultimo periodo, e 14, c.
1° e 2° legge 19/02/2004 n.
40 - artt. .
6, c.
3°, 14, c.
2°, 3° e 4° legge 19/02/2004 n.
40 Gli aspetti della Legge 40/2004 di cui si è discusso sono: - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della produzione di un numero massimo di tre embrioni ai fini dell'impianto - Previsione della crioconservazione degli embrioni solo nel caso che il trasferimento degli stessi nell'utero non risulti possibile per grave e … documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Consenso informato - Previsione che la volontà di ciascuno dei soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possa essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo - Irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati, dal momento della fecondazione dell'ovulo.
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