10 GIU 2010
intervista

Matrimonio Omosessuale: Meno male che c'è la Corte Costituzionale. Interviste a Marilisa D'Amico e Patrizia Borsellino

INTERVISTA | di Emiliano Silvestri - Milano - 11:57 Durata: 30 min 28 sec
A cura di Enrica Izzo
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Coraggiose iniziative giudiziarie suppliscono al disinteresse del legislatore per i diritti dei cittadini.

Nel Convegno di Politeia a Milano vengono analizzate le luci e le ombre della sentenza 138/2010 della Corte costituzionale.

"Matrimonio Omosessuale: Meno male che c'è la Corte Costituzionale. Interviste a Marilisa D'Amico e Patrizia Borsellino" realizzata da Emiliano Silvestri con Marilisa D'Amico (professore), Patrizia Borsellino (professore).

L'intervista è stata registrata giovedì 10 giugno 2010 alle 11:57.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Corte
Costituzionale, Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Costituzione, Diritti Civili, Diritto, Discriminazione, Europa, Famiglia, Giustizia, Italia, Laicita', Lisbona, Matrimonio, Nizza, Omosessualita', Politica, Procreazione, Sessualita', Societa', Unioni Civili, Unioni Di Fatto.

La registrazione audio ha una durata di 30 minuti.

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  • Marilisa D'Amico

    professore

    Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università Statale di Milano Importante sentenza, tra luci, ombre e importanti riconoscimenti. Nel richiamo. all'art. 2 la Corte fonda il diritto costituzionale delle coppie omosessuali di vivere liberamente la loro condizione di coppia, ritiene poi necessario l'intervento del legislatore riguardo alla disciplina generale riservando a sè stessa eventuali interventi su aspetti specifici. Nel commentare l'art 29, la Corte afferma, in modo intelligente e laico, che società naturale significa semplicemente che, per contrapporsi al regime fascista, la Costituzione ha voluto affermare che la famiglia è qualcosa in cui la società preesiste e prescinde dallo Stato; che non è lo Stato che deve indicare che tipo di famiglia ma soltanto adeguarsi. Per quanto riguarda il rapporto matrimonio-filiazione la Corte introduce un ragionamento che poi non spiega: l'art. 29, visti gli artt. successivi, immagina un matrimonio che non possa prescindere dalla filiazione. Dopo il trattato di Lisbona, che incorpora i principi costituzionali della Carta di Nizza e la Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, oggi i giudici hanno dei poteri diretti di interpretazione e possono applicare direttamente i principi della giurisprudenza della Corte Europea. Via politica e via giudiziaria rimangono sempre le strade da perseguire. Possibili iniziative specifiche per consentire tutti quei diritti che erano già disciplinati dai Dico: assistenza ospedaliera, subentro nel contratto d'affitto, diritto di successione e al trattamento di fine rapporto. In presenza di altre coppie coraggiose si potrebbe riproporre la stessa questione per offrire alla Corte Costituzionale di ritornare sui propri passi.
    11:57 Durata: 15 min 11 sec
  • Patrizia Borsellino

    professore

    Ordinario di Filosofia del Diritto presso l'Università di Milano Bicocca Vicepresidente della Consulta di Bioetica Un convegno per tornare a ragionare di matrimonio omosessuale e del riconoscimento delle unioni omosessuali anche in forme diverse dal matrimonio alla luce della sentenza 138/2010 del 15 aprile della Corte Costituzionale. Rimossa dall'agenda politica ogni iniziativa volta al riconoscimento di qualsiasi forma di coppie di fatto, i ricorsi proposti da coppie omosessuali hanno prodotto un'attivazione sul piano giudiziario. La Corte Costituzionale è stata sollecitata sulla legittimità costituzionale degli artt. del Codice Civile che, come sistematicamente interpretati, hanno ribadito l'esclusiva riserva dell'istituto matrimoniale alle coppie eterosessuali ) in relazione agli artt. 2, 3, 29, e 117 della Costituzione. La Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione relativa agli artt. 2 e 117 e infondata quella relativa agli artt. 3, 29. Si tratta tuttavia di un'importante sentenza, poiché non ha escluso in maniera drastica un'eventuale disciplina legislativa delle unioni omosessuali. Nella sentenza vi sono aspetti ambigui, compromissori e contraddittori; la Corte sembra aver preso atto delle trasformazioni della famiglia senza però trarre le conseguenze del suo ragionamento. Dal convegno una valutazione equilibrata delle chiusure e delle aperture della sentenza: sul carattere problematico del riconoscimento della discrezionalità che al legislatore compete; sulla mancata occasione di inviare un messaggio preciso (sentenza addittiva di principio come fu nel 1975 in materia di aborto) volto a limitare la discrezionalità del legislatore su strade e tempi. Diffusa è stata la convinzione che la Corte abbia posto le premesse per successivi interventi verso riconoscimento di un diritto che scaturirebbe già dall'art. 2 della Costituzione: il diritto al libero sviluppo della personalità che fa tutt'uno con la libertà di scelta nelle questioni fondamentali della vita. Con l'idea che questo diritto sia accompagnato dalla richiesta di garanzie e quindi dalla tutela giuridica.
    12:12 Durata: 15 min 17 sec