19 OTT 2013
intervista

La polemica sulla Commissione monocamerale d'inchiesta sull'assassinio di Aldo Moro: intervista a Lucio Barani

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 10:46 Durata: 11 min 31 sec
A cura di Alessio Grazioli
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Cosa sta accadendo sulla Commissione d'inchiesta monocamerale sull'assassinio di Aldo Moro? Lo scorso luglio il deputato del Pd Beppe Fioroni ha presentato la proposta di una Commissione monocamerale d'inchiesta sul caso Moro.

Qualche settimana dopo è stato il senatore Luigi Compagna (Gal) a presentare un'analoga proposta di Commissione d'inchiesta, stavolta bicamerale.

Perché il Pd vuole la Commissione monocamerale e soprattutto perché il Pdl alla Camera non si oppone a questa proposta che darebbe al Pd il controllo della Commissione? Per ora questi interrogativi restano senza risposta.

In
base all'art.

82 della Costituzione, un proposta d'inchiesta parlamentare può essere deliberata anche da una sola Camera (evidentemente con atto non legislativo).

In base all'art.

82 della Costituzione, l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera (evidentemente con atto non legislativo).

Tuttavia, i precedenti per la Costituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale non sono positivi se sia guarda l'esperienza della prima Commissione Stragi della Commissione sulla BNL di Atlanta.

Un altro interrogativo sulla Commissione monocamerale riguarda il cosiddetto principio del parallelismo con la magistratura.

Se la Commissione monocamerale viene deliberata con un atto non legislativo come potrebbe avvalersi di poteri analoghi a quelli della magistratura? L'art.

82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

Si ricorda che per tali reati, dopo la riforma del codice di procedura penale, non è più previsto l'arresto ma, rispettivamente, la reclusione fino a sei mesi o la multa da L.

60.000 a 1.000.000 (art.

366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (art.

372 come modificato dall'art.

11 del D.L.

n.

306/1992, convertito con la L.

7 agosto 1992, n.

356, che ha aumentato l'originaria pena consistente nella reclusione da sei mesi a tre anni).

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'art.

24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

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