11 DIC 1995

Intevento di Emma Bonino, commissario europeo, sugli emenendamenti proposti al rapporto Oomen-Ruijten in materia di tutela dei consumatori

STRALCIO | - Parlamento Europeo - 00:00 Durata: 11 min 30 sec
A cura di Andrea Maori
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Registrazione video di "Intevento di Emma Bonino, commissario europeo, sugli emenendamenti proposti al rapporto Oomen-Ruijten in materia di tutela dei consumatori", registrato a Parlamento Europeo lunedì 11 dicembre 1995 alle 00:00.

Sono intervenuti: Emma Bonino (commissario europeo).

Tra gli argomenti discussi: Commissione Ue, Comunicazione, Concorrenza, Consumatori, Disabili, Garanzie, Iii, Impresa, Informatica, Parlamento Europeo, Privacy, Telefonia.

La registrazione video ha una durata di 11 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
  • Emma Bonino

    commissario europeo

    Signora Presidente, onorevoli deputati, vorrei ringraziare la vostra relatrice onorevole Oomen-Ruijten. Il numero stesso degli emendamenti presentati a un testo di posizione comune credo sottolinei non solo il grande lavoro svolto, ma anche come questa direttiva sia una direttiva ritenuta da tutti voi, cosi come da noi. molto importante. E' stato svolto, credo, un lavoro molto puntuale e molto preciso e si è dedicata grande attenzione al testo. Per questo motivo, e forse a rischio di essere pedante, preferisco, anche per rispetto del vostro lavoro, passare in rassegna uno per uno gli emendamenti e illustrare la posizione della Commissione nel modo più dettagliato possibile. Sono certa che scuserete la pedanteria di questo tipo di intervento, ma mi pare possa essere utile per chiarire le rispettive posizioni. Innanzitutto: siamo di fronte a 44 emendamenti. Ricordo a me stessa e a voi che nel corso della prima lettura ne erano stati presentati 35 e che evidentemente, rispetto alla posizione comune, il dibattito è stato ulteriormente approfondito. Premetto che la Commissione ne accetta 25 perché ad essi siamo favorevoli, come specificherò in seguito, mentre siamo evidentemente contrari agli altri. Per quanto riguarda i considerando: all'emendamento n. l sulle spese in caso di recesso la Commissione è favorevole; ci sembra invece eccessiva la formulazione dell'emendamento n. 2, mentre appaiono accettabili gli emendamenti n. 3 e n. 4, che corrispondono poi agli emendamenti n. 35 e n. 36. Per venire agli articoli: l`emendamento n. 5 sulla nozione di contratto globale è, ad awiso della Commissione, accettabile, mentre la definizione di fomitore contenuta nella posizione comune ci sembra nettamente migliore di quella proposta nell'emendamento n. 6. Veniamo adesso ad uno dei punti che hanno rappresentato il nocciolo di questo dibattito: i servizi finanziari. La Commissione ritiene più ragionevole impegnarsi a pubblicare una comunicazione, tenendo conto di alcune modifiche già intervenute nel campo dei servizi finanziari e facendo il punto sulla situazione. che ci sembra degna di approfondimento e soprattutto di chiarificazione; tale comunicazione apparirà entro febbraio e comprenderà un piano d'azione, se non, ove ciò si rivelasse necessario, una direttiva. La Commissione intende esprimere al Parlamento la sua preoccupazione di riuscire a fare chiarezza su questa materia. facendo il punto sulla relazione nel modo più limpido possibile e presentando, appunto, un piano d'azione. La Commissione accetta l'emendamento n. 8, che reinserisce i beni immobili nel campo di applicazione, e l'emendamento n.9 sui servizi turistici, poiché non sembrano porre alcun problema. Non ritiene invece accettabile, in quanto di difffcile applicazione, l'emendamento n. 10. sull'indirizzo del fornitore. Per quanto riguarda l`emendamento n. 11, sugli handicappati, diciamo, in senso giuridico, che la Commissione ritiene preferibile lasciare questo punto alla giurisdizione degli Stati e respingere l'emendamento. Ci sembra invece utile il suggerimento avanzato nell'emendamento n. 12, che la Commissione, quindi, accetta. L'emendamento n. 13, sul supporto duraturo, pone certamente un problema molto interessante, quello della memoria del computer, owero: possiamo o meno considerare un'informazione registrata nella memoria di un computer alla stessa stregua di un'informazione scritta? Si tratta di una questione abbastanza dubbia, e quindi la Commissione tende in questo momento a non accettare l'emendamento, anche perché la sua formulazione ci sembra dawero un po' eccessiva e ambigua. Per quanto riguarda l'emendamento n. 14, la posizione comune ci sembra francamente più chiara. Accettiamo invece gli emendamenti n.1l5 e n. 16, sullo stesso argomento - i giomi lavorativi - perché ci sembra che contribuiscano alla chiarezza delle rispettive regole. Possiamo altresì accettare la seconda parte dell'emendamento n. 15, secondo cui quando si awale del termine di riflessione il consumatore non deve sopportare oneri supplementari. Ci sembra una buona idea anche l'emendamento n. 17, sulla celerità del rimborso per chi ha pagato anticipatamente, mentre gli emendamenti n. 18 e n. 19 non sembrano aggiungere nulla di nuovo. Siamo contrari alla soppressione del termine di riflessione per la vendita dei libri, ragion per cui l'emendamento n. 20 non è per noi accettabile. La decisione sui prodotti difettosi ci sembra possa essere lasciata agli Stati membri, in attesa, peraltro, della nostra proposta sulle materie relative alle garanzie; esiste quindi un'altra proposta in corso di approvazione, che rende inaccettabile l'emendamento n. 21. L'emendamento n. 22 sulle garanzie finanziarie, quando il consumatore paghi anticipatamente, rappresenta un tema che ha già suscitato molte polemiche. Non abbiamo ripreso questa disposizione nella nostra proposta modificata nonché l'emendamento perché ci sembrano inaccettabili, cosi come, per lo stesso motivo, inaccettabile ci sembra l'emendamento n. 39. Gli emendamenti n. 23 e n. 24 sui prodotti sostitutivi appaiono accettabili. Gli emendamenti n. 25 e n. 43 sulla televisione senza frontiere francamente non ci sembrano utili, o meglio non indispensabili. Lo stesso dicasi per gli emendamenti n. 26 e n. 44 sul pagamento con carta magnetica, perché ci sembra che la formulazione della posizione comune sia più chiara. So di essere un po' prolissa, ma desidero fare chiarezza dinanzi al Parlamento. Vorrei ora affrontare l'argomento, assai controverso, riguardante il consenso preliminare in materia di comunicazione telefonicao per posta elettronica, che è stato dibattuto a lungo in seno alla Commissione. Non intendo rievocare passate posizioni della Commissione e del Parlamento, ma devo dire francamente che non mi pare accettabile, non trovo cioè alcuna utilità nel fatto che un consumatore venga disturbato alle sette della mattina piuttosto che alle nove di sera, con l'offerta di vendita di un'enciclopedia. Nei paesi dove è prassi comune il consenso preventivo non mette certo in pericolo migliaia di posti di lavoro, bensi tutela un minimo la privacy dei cittadini. Lo stesso dicasi per la posta elettronica. Segnalo peraltro che il consenso preventivo è già necessario per i fax e le chiamate automatiche. Oggi esistono vari modi per ottenere il consenso preventivo. Non so se a voi capita, ma quando la mattina accendo il computer, non vedo perche la "E-mail" debba essere letteralmente intasata di proposte di vendita o perché, alle nove di sera, si debba rispondere e rifiutare la vendita di un'enciclopedia. Ciò non mette certo in discussione la libertà d'impresa, ed è la prima volta che sento accusare la Comrriissione di avere una cultura ostile alle imprese; semmai, è un problema di equilibrio tra le imprese e i consumatori, i cittadini, e ci sembra che l`equilibrio debba essere garantito.L'emendamento n. 29 contiene due idee: l'identificazione del destinario ci sembra utile, mentre il riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati non è indispensabile. Ci sembrano accettabili l'emendamento n. 30, cosi come il n. 31, sulla definizione dell'onere della prova, e il n. 32, perché il vostro testo risulta più chiaro della nostra formulazione. Per quanto riguarda i termini di recepimento, voi auspicate un termine di due anni, che ci sembra ragionevole, ragion per cui appoggeremo l'emendamento n. 33. D'altro canto, ridurre da 6 a 4 anni il termine per la relazione sul recepimento accorcia eccessivamente i tempi, e quindi l'emendamento n. 34 non ci sembra granché accettabile. Tennino con gli emendamenti n. 35 e n. 36, con cui avete inteso inserire nella direttiva l'informazione sui codici di comportamento e la realizzazione, da parte di professionisti, di sistemi per la composizione delle controversie. Accettiamo il principio di questi emendamenti, però francamente ci sembra che bisognerebbe migliorame considerevolmente la formulazione, prima che possano divenire delle vere e proprie disposizioni legislative. Mi scuso con gli onorevoli deputati e con la Presidenza se si è trattato di un intervento forse eccessivamente lungo e puntiglioso, ma sappia il Parlamento che preferivo, comunque vadano le votazioni, chiarire le rispettive posizioni e motivazioni.
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