Tra gli argomenti discussi: Alimentazione, Carcere, Corte Costituzionale, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Emergenza, Giustizia, Rebibbia, Spoleto.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
Rubrica
Commissione
09:30
avvocato
Abbiamo avuto modo proprio la settimana scorsa in occasione della splendida iniziativa dei nostri giudici costituzionali di visitare il carcere di Rebibbia
I sottolineare il ruolo fondamentale di garanzia che la Consulta ha scelto di interpretare con decisione in questi tempi difficili che stiamo vivendo nel nostro Paese
La sentenza depositata ieri all'ennesima conferma di quanto fondato sia questo sentimento di affidamento che dobbiamo avere nei confronti di questa suprema istituzione repubblicana il tema affrontato con la sentenza numero centottantasei del dodici ottobre tre più intoccabili
Si parla infatti del regime del quarantuno bis ordinamento penitenziario che regola il regime di carcere duro per usare un eufemismo riservato di indagati o imputati di reati di massima pericolosità in particolare i reati di mafia
Certamente la sentenza non era chiamata a discutere dell'istituto in sé che d'altronde la Corte ha già avuto modo di ritenere compatibile con il nostro sistema costituzionale
E tuttavia dovendo pronunziarsi su uno dei tanti odiosi ed insensati divieti imposti da quella norma la corte ha avuto modo di affermare i principi di grande importanza il magistrato di sorveglianza di Spoleto era investito del reclamo proposto da un detenuto sottoposto a regime
Ex articolo quarantuno bis ordinamento penitenziario con il quale l'interessato si duole dei divieti imposti gli dell'amministrazione penitenziaria di acquistare i cibi che richiedono cottura
Nonché di cucinare quelli di cui gli è consentito l'acquisto poiché consumabili anche crudi appena della sottoposizione in caso di violazione ad una sanzione disciplinare
Sospetta il magistrato di Spoleto che quel diritto sia in contrasto con il principio di eguaglianza valutato in rapporto al trattamento riservato ad altri detenuti dello stesso istituto e con il divieto costituzionale del trattamento detentivo disumano e degradante
Per comprendere la cervellotica assurdità di quel divieto è sufficiente registrare le conclusioni della Presidenza del Consiglio dei ministri intervenuta in giudizio per richiedere il rigetto dell'eccezione
Secondo l'Avvocatura dello Stato il divieto di cuocere cibi costituirebbe una restrizione che assume rilievo nella vita interno all'istituto
Rispondendo all'esigenza di affermare
Udite udite la supremazia delle regole dello Stato di diritto nei confronti di chi utilizza le stesse regole del trattamento penitenziario per mantenere anche all'interno del carcere il proprio prestigio criminale
E di conseguenza aggregare consenso traducibili
Traducibile in termini di potenzialità offensive criminali
Da non credere ai propri occhi
Ebbene la Corte costituzionale ha spazzato via quello assurdo persecutorio divieto con il semplice lapidario richiami a principi di elementari ragionevolezza ed umanità
Scrive la Corte
Il divieto di cottura dei cibi e privo di ragionevole giustificazione configurandosi come un'ingiustificata deroga l'ordinario regime carcerario dotato di valenza meramente ulteriormente afflittiva
Potersi esercitare una cottura dei cibi secondo le ritualità cui si era abituati prima del carcere continuano a corte costituisce una modalità umile e dignitosa per tenersi in contatto con le usanze del mondo esterno
E con il ritmo dei giorni e delle stagioni nel fluire di un tempo della detenzione che trascorre altrimenti in un'aspra solitudine al contrario la negazione dell'accesso a questa abitudine finisce per configurarsi conclude la Corte come una lesione all'articolo ventisette terzo comma dalla Costituzione
Presentandosi come un un un inutile ulteriore limitazione contraria al senso di umanità
In definitiva chi si trova ristretto secondo le modalità dell'articolo quarantuno bis deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana tanto più preziose in quanto costituenti
Gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale
Sono parole semplici essenziali ragionevoli in modo disarmante figlia di sentimenti di umanità direi quasi ovvi naturali
Eppure se suonano come una boccata di ossigeno che d'improvviso ti apre i polmoni abituato come sei ormai respirare veleno d'altronde quelle parole tronfi ed ottuso dell'Avvocatura dello Stato in difesa di un divieto indifendibile
Rappresentano la più tangibile spiegazione di questo sentimento di gioioso sorpresa che proviamo leggendo questa sentenza che reca la firma del giudice Nicolò Zanon
Teniamo c'era stretta questa corte costituzionale prima che non chiedano anche ad essa come per la Banca d'Italia di candidarsi alle elezioni o di tacere buona giornata a tutti
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