Tra gli argomenti discussi: Controlli, Decessi, Diritto, Europa, Garante Privacy, Prevenzione, Privacy, Riservatezza, Salute, Sanita', Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 3 minuti.
Rubrica
Commissione
09:30
10:01 - SENATO
8:45 - Camera dei Deputati
9:15 - Senato della Repubblica
9:20 - Camera dei Deputati
9:30 - Camera dei Deputati
11:10 - Camera dei Deputati
14:00 - Camera dei Deputati
9:30 - Evento online
10:00 - Roma
capoufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali
C'è una riservatezza del defunto
Dobbiamo preoccuparci tutelare anche chi non è più in vita
La domanda può apparire frutto di sollecitudine eccessiva eppure per conto di battuta questa è una questione che non può essere trascurata che il legislatore italiano e il garante per la privacy hanno da sempre tenuto ben presente la questione si ripropone oggi con l'applicazione del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che lascia libertà agli stati membri di prevedere un meno norme per il trattamento dei dati personali delle persone decedute
La scelta del legislatore italiano è stata quella di dare continuità alla tutela già riconosciuta in passato nel nostro Paese e con il decreto legislativo numero centouno dell'agosto dello scorso anno il legislatore italiano ha sancito che i diritti riconosciuti dal regolamento europeo
Ad esempio quelli di accesso rettifica cancellazione rinati opposizione al trattamento laddove si riferiscano dati personali di persone decedute
Possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela del defunto o per ragioni familiari meritevoli di propria
Questa previsione comporta come sua logica conseguenza che ai dati personali che riguardano le persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dallo dalla normativa sulla paralisi
Il tema è stato affrontato di recente dal Garante nell'ambito di un parere reso ad un'azienda sanitaria su un accesso civico presentato da un cittadino e voleva conoscere i dati sanitari di una paziente deceduto per quello che riteneva essere un caso di malasanità
Usando la normativa
Sulla trasparenza il cosiddetto Foglia il cittadino aveva chiesto di avere accesso ad una serie di atti e documenti che contenevano informazioni particolarmente riservate
Come i sintomi l'anamnesi le diagnosi gli esami effettuati alcuni particolarmente invasivi peraltro la terapia individuata i farmaci somministrati e da ultimo il credo religioso nella personale fu
Ebbene il garante proprio sulla base delle norme voluto dal legislatore italiano che abbiamo ricordato ha confermato la scelta dell'azienda sanitaria di negare al cittadino che ne aveva fatto richiesta l'accesso a questa informazione
Alle quali come abbiamo detto possono accedere solo
I soggetti legittima
Ne per altro verso si può avere liberamente l'accesso ai dati sanitari di una persona sulla base della normativa
Sulla trasparenza del Codice Privacy vieta infatti in qualunque forma la diffusione dei dati sulla salute assoggetti indeterminati anche mediante l'avevo messa a disposizione o la loro consultazione
Diffusione che potrebbe realizzarsi in caso di un'istanza di accesso civico generalizzato a causa del quale quei dati diventano pubblici e conoscibili da chiunque
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