87 comma 11 della Costituzione per Strimbu Ancuta, nata nel 1986, Zen Massimo, nato nel 1971, Finotello Gabriele, nato nel 1991, Attinà Patrizia, nata nel 1972.
L'art.
87, comma 11, prevede che il Presidente della Repubblica può, concedere grazia e commutare le pene con un proprio decreto.
Si tratta di un istituto di clemenza che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena … prevista dalla legge.
La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna.
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall'art.
681 del codice di procedura penale.
La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia.
La titolarità del potere di grazia è riservata in via esclusiva al Presidente della Repubblica: è un potere presidenziale, ossia riconducibile nella forma dell'atto, consistente in un decreto presidenziale, e nella sostanza della scelta a favore del condannato da graziare.
Questa esclusività si basa sul ruolo del Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale: rappresentante dell'unità nazionale e garante della Costituzione.
L'aspetto significativo di diversi atti di clemenza individuali concessi dal Presidente Sergio Mattarella risiede nel considerare le "eccezionali circostanze in cui sono maturati i delitti, evidenziate nelle sentenze di condanna".
È indiscutibile che le ragioni sottostanti all’adozione di tali provvedimenti rispondano al "senso di umanità", tali da indurre all’estinzione della pena non più funzionale alla rieducazione del condannato.
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