Sentenza 26/1987 Corte Costituzionale
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SENT. 26/87 B. RESPONSABILITA’ CIVILE - MAGISTRATI E PUBBLICO MINISTERO CHE INTERVENGA NEL PROCESSO CIVILE - CASI PREVISTI - AZIONE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA.
Testo
Va dichiarata ammissibile la richiesta di referendum se il quesito posto sia omogeneo ed univoco e verta su disposizioni legislative le quali non sono neassimilabili a norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all'abrogazione, ne “a contenuto costituzionalmente vincolato” nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all’unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione. (Ammissibilitadella richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. del cod. proc. civ.: n. 55, che delimita i casi nei quali il giudice e civilmente responsabile, 56, che condiziona in vario modo l’esercizio della relativa azione e 74 che estende tali norme anche ai magistrati del P.M. che intervengono nel processo civile). - cfr. S. n. 16/1978.
Parametri costituzionali
Costituzione art. 75 co. 2
Riferimenti normativi
codice di procedura civile art. 55
codice di procedura civile art. 56
codice di procedura civile art. 74







