Il testo della Risoluzione sulla moratoria sulla pena di morte e i risultati del voto dell'Assemblea generale

18 dicembre 2007

1 novembre 2007: il seguente testo della risoluzione sulla moratoria della pena di morte è stato depositato presso la Terza Commissione delle Nazioni Unite da Brasile e Nuova Zelanda, a nome di 72 co-sponsor.

Risoluzione sulla moratoria sull’uso della pena di morte

L’Assemblea Generale,

PP1 Guidata dagli obiettivi e dai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;

PP2 Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo;

PP3 Richiamando le risoluzioni sulla “questione della pena di morte” adottate nel decennio passato dalla Commissione dei Diritti Umani in tutti le sue sessioni, di cui l’ultima è la E/CN.4/RES/2005/59 che chiedeva agli Stati che ancora hanno la pena di morte di abolirla completamente e, nel frattempo, di stabilire una moratoria delle esecuzioni;

PP4 Richiamando gli importanti risultati ottenuti dall’ex Commissione dei Diritti Umani sulla questione della pena di morte e considerando che il Consiglio Diritti Umani possa continuare a lavorare su questo tema;

PP5 Considerando che l’uso della pena di morte mina la dignità umana e convinti del fatto che una moratoria sulla pena di morte contribuisca al miglioramento e al progressivo sviluppo dei diritti umani; che non esiste alcuna prova decisiva che dimostri il valore deterrente della pena di morte; che qualunque fallimento o errore giudiziario nell’applicazione della pena di morte è irreversibile e irreparabile;

PP6 Accogliendo con favore le decisioni prese da un crescente numero di paesi di applicare una moratoria delle esecuzioni, in molti casi seguite dall’abolizione della pena di morte;

  1. Esprime la sua profonda preoccupazione circa la continua applicazione della pena di morte;

  2. Invita tutti gli Stati che ancora hanno la pena di morte a:

(a) rispettare gli standard internazionali che prevedono le garanzie che consentono la protezione dei diritti di chi è condannato a morte, in particolare gli standard minimi, stabiliti dall’annesso alla risoluzione del Consiglio Economico e Sociale, 1984/50;

(b) fornire al Segretario Generale le informazioni relative all’uso della pena capitale e il rispetto delle garanzie che consentono la protezione dei diritti dei condannati a morte;

(c) limitarne progressivamente l’uso e ridurre il numero dei reati per i quali la pena di morte può essere comminata;

(d) stabilire una moratoria delle esecuzioni in vista dall’abolizione della pena di morte;

3 Invita gli Stati che hanno abolito la pena di morte a non re-introdurla;

4 Chiede al Segretario Generale di riferire sull’applicazione di questa risoluzione alla 63ma sessione;

5 Decide di continuare la discussione sulla questione durante la 63ma sessione allo stesso punto all’ordine del giorno.

Il voto in plenaria dell’Assemblea Generale ONU del 18 dicembre 2007

Y = sì: 104

N = no: 54

A = astenuti: 29

N AFGHANISTAN

Y ALBANIA

Y ALGERIA

Y ANDORRA

Y ANGOLA

N ANTIGUA-BARBUDA

Y ARGENTINA

Y ARMENIA

Y AUSTRALIA

Y AUSTRIA

Y AZERBAIJAN

N BAHAMAS

N BAHRAIN

N BANGLADESH

N BARBADOS

A BELARUS

Y BELGIUM

N BELIZE

Y BENIN

A BHUTAN

Y BOLIVIA

Y BOSNIA/HERZEGOVINA

N BOTSWANA

Y BRAZIL

N BRUNEI DAR-SALAM

Y BULGARIA

Y BURKINA FASO

Y BURUNDI

Y CAMBODIA

A CAMEROON

Y CANADA

Y CAPO VERDE

A CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

N CHAD

Y CHILE

N CHINA

Y COLOMBIA

N COMOROS

y CONGO

Y COSTA RICA

Y COTE D’IVOIRE

Y CROATIA

A CUBA

Y CYPRUS

Y CZECH REPUBLIC

N DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA

A DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Y DENMARK

A DJIBOUTI

N DOMINICA

Y DOMINICAN REPUBLIC

Y ECUADOR

N EGYPT

Y EL SALVADOR

A EQUATORIAL GUINEA

A ERITREA

Y ESTONIA

N ETHIOPIA

A FIJI

Y FINLAND

Y FRANCE

Y GABON

A GAMBIA

Y GEORGIA

Y GERMANY

A GHANA

Y GREECE

N GRENADA

Y GUATEMALA

A GUINEA

GUINEA-BISSAU  

N GUYANA

Y HAITI

Y HONDURAS

Y HUNGARY

Y ICELAND

N INDIA

N INDONESIA

N IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

N IRAQ

Y IRELAND

Y ISRAEL

Y ITALY

N JAMAICA

N JAPAN

N JORDAN

Y KAZAKHSTAN

A KENYA

Y KIRIBATI

N KUWAIT

Y KYRGYZSTAN

A LAO PDR

Y LATVIA

A LEBANON

A LESOTHO

A LIBERIA

N LIBYAN AJ

Y LIECHTENSTEIN

Y LITHUANIA

Y LUXEMBOURG

Y MADAGASCAR

A MALAWI

N MALAYSIA

N MALDIVES

Y MALI

Y MALTA

Y MARSHALL ISLANDS

N MAURITANIA

Y MAURITIUS

Y MEXICO

Y MICRONESIA (FS)

Y MOLDOVA

Y MONACO

N MONGOLIA

Y MONTENEGRO

A MOROCCO

Y MOZAMBIQUE

N MYANMAR

Y NAMIBIA

Y NAURU

Y NEPAL

Y NETHERLANDS

Y NEW ZEALAND

Y NICARAGUA

A NIGER

N NIGERIA

Y NORWAY

N OMAN

N PAKISTAN

Y PALAU

Y PANAMA

N PAPAUA NUOVA GUINEA

Y PARAGUAY

 PERU’  

Y PHILIPPINES

Y POLAND

Y PORTUGAL

N QUATAR

A REPUBLIC OF KOREA

Y ROMANIA

Y RUSSIAN FEDERATION

Y RWANDA

N ST KITTS-NEVIS

N SAINT LUCIA

N ST VINCENT-GREN

Y SAMOA

Y SAN MARINO

Y SAO TOME PRINCIPE

N SAUDI ARABIA

 SENEGAL  

Y SERBIA

 SEYCHELLES   

A SIERRA LEONE

N SINGAPORE

Y SLOVAKIA

Y SLOVENIA

N SOLOMON ISLANDS

N SOMALIA

Y SOUTH AFRICA

Y SPAIN

Y SRI LANKA

N SUDAN

N SURINAME

A SWAZILAND

Y SWEDEN

Y SWITZERLAND

N SYRIAN AR

Y TAJIKISTAN

N THAILAND

Y THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Y TIMOR-LESTE

A TOGO

N TONGA

N TRINIDAD-TOBAGO

 TUNISIA  

Y TURKEY

Y TURKEMNISTAN

Y TUVALU

N UGANDA

Y UKRAINE

A UNITED ARAB EMIRATES

Y UNITED KINGDOM

A UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

N UNITED STATES

Y URUGUAY

Y UZBEKISTAN

Y VANUATU

Y VENEZUELA

A VIETNAM

N YEMEN

A ZAMBIA

N ZIMBABWE

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