09 LUG 2002

Antimafia: Indagine conoscitiva sull'applicazione dell'articolo 41-bis

[NON DEFINITO] | - 00:00 Durata: 1 ora 19 min
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Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n.

386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.

354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia .

Registrazione audio di "Antimafia: Indagine conoscitiva sull'applicazione dell'articolo 41-bis", registrato martedì 9 luglio 2002 alle 00:00.

La registrazione audio ha una durata di 1 ora e 19 minuti.
  • Nitto Francesco Palma (FI)

    Il deputato Palma richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione degli uffici giudiziari di Napoli anche alla luce di recenti episodi, fra i quali egli menziona la scarcerazione per decorrenza dei termini del detenuto Mario Fabbrocino: dall'ordinanza di scarcerazione risulta che il giudizio abbreviato disposto il 19 giugno 2001 si è concluso con la sentenza emessa il 7 giugno 2002, ossia ad un anno di distanza, per i rinvii, richiesti dal pubblico ministero, al fine di completare gli atti del fascicolo. Il fatto dovrebbe essere segnalato al Procuratore generale della Cassazione e al Ministro della giustizia, e vi è l'esigenza che la Commissione proceda con tempestività a verificare il funzionamento degli uffici giudiziari di Napoli. <br>Indice degli interventi<br>La seduta comincia alle 09h45<br>Presidenza del Presidente <strong>Roberto Centaro</strong><p><strong>Sui lavori della Commissione</strong><br>
    0:00 Durata: 5 min 23 sec
  • Angela Napoli (AN)

    Il deputato Angela Napoli informa la Commissione di aver presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, attesa la gravità dei fatti descritti nell'ordinanza di scarcerazione. <br>
    0:05 Durata: 1 min 18 sec
  • Giuseppe Lumia (DS-U)

    Il deputato Lumia auspica che del disappunto emerso all'interno della Commissione siano resi partecipi il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura ed osserva che l'individuazione di precise responsabilità soggettive e di coordinamento degli uffici della procura deve aver luogo secondo canoni di lealtà istituzionale ed in modo unitario. <br>
    0:06 Durata: 1 min 27 sec
  • Luigi Peruzzotti (LP)

    Il senatore Peruzzotti, condividendo gli interventi dei colleghi, conferma la necessità di investire del caso il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia, anche al fine di manifestare attenzione per le problematiche connesse alla scarcerazione per decorrenza dei termini di detenuti per mafia. <br>
    0:08 Durata: 1 min 30 sec
  • Presidente

    Il Presidente assicura l'invio di una nota al Ministro della giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e al Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle diverse competenze, sia disciplinari sia attinenti a eventuali procedimenti ai sensi dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie e fa presente che la vicenda complessiva di Napoli sarà affrontata in modo esaustivo.<p>Il deputato Palma propone di acquisire informazioni in ordine alle scarcerazioni per decorrenza dei termini che si siano verificate nell'ultimo triennio.<p>Il Presidente ricorda che quest'ultima sollecitazione rientra nella richiesta formulata nella seduta di ieri e tesa a verificare lo stato delle scarcerazioni avvenute per decorrenza dei termini, nonché le prossime scadenze per i detenuti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per reati affini. <br>
    0:09 Durata: 2 min 39 sec
  • Giuseppe Maria Ayala (DS-U)

    Il senatore Ayala condivide integralmente le iniziative della presidenza in merito al caso Fabbrocino e, prima di soffermarsi specificamente sulle proposte di modifica dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, rileva come la Commissione tenda a diventare luogo di incontro e non di scontro politico e cresca sui temi rilevanti, a prescindere dalle appartenenze, la sensibilità verso un'azione di contrasto senza strumentalizzazioni. Il presupposto da cui muove la Commissione nell'odierna discussione si fonda sull'opportunità di individuare spunti di riflessione da offrire al Parlamento per una ponderata opera di normazione. Egli esprime consenso sull'estensione della fattispecie anche per gli autori di reati commessi con finalità di terrorismo, essendo evidente la storicità della norma nella sua originaria formulazione. Nel 1992 il terrorismo tradizionale non rappresentava più un'emergenza primaria ed il cosiddetto nuovo terrorismo non era ancora conosciuto; il rafforzamento della lotta al terrorismo rende auspicabile tale allargamento. Quanto alla disciplina di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, egli ravvisa la necessità di superare il meccanismo della mera proroga: dopo una sperimentazione ormai decennale ed acquisito il patrimonio culturale della giurisprudenza costituzionale, è attuale l'ipotesi di stabilizzazione del regime carcerario speciale. I limiti chiaramente indicati dalla Corte costituzionale consentono di contemperare le esigenze di contrasto del crimine organizzato con i principi sanciti dalla Costituzione. La stabilizzazione è inoltre l'occasione per fare emergere con chiarezza la volontà del Parlamento di contrastare senza condizionamenti o leggerezze le organizzazioni criminali. Inoltre, non è escluso che le stesse forme di collaborazione possano esserne incentivate. Esistono, invero, smagliature nella concreta applicazione della normativa e le misure dovrebbero essere determinate in modo rigoroso già in sede di normativa primaria, al fine di una auspicabile omogeneità di trattamento nell'applicazione. Con riferimento al riparto delle competenze, è il Tribunale della libertà l'organo chiamato a definire sia lo status libertatis che lo status detentionis. Compete poi al Tribunale di sorveglianza la verifica delle concrete modalità attuative. In tale ottica dovrebbe permanere la competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza, ufficio che ha modo di conoscere direttamente la realtà del carcere. In merito, invece, all'allargamento della legittimazione dell'impugnazione al difensore nominato, non si ravvisa alcuna ragionevole obiezione. Resta inoltre da considerare il soggetto chiamato ad irrogare concretamente le misure detentive proprie del regime carcerario speciale. Dalle considerazioni sopra esposte sembra conseguenziale che tale responsabilità, che oggi si vorrebbe trasferire al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, resti incardinata presso il Ministero della Giustizia, atteso il ruolo politico esercitato dal Ministro. La questione, infine, della temporaneità del provvedimento e della sua proroga dovrebbe essere affrontata non tanto in termini di inversione dell'onere della prova, quanto piuttosto nella prospettiva di un termine triennale per la nuova verifica dei presupposti valutati al fine dell'originaria irrogazione, salva comunque la possibilità di accertare medio tempore il venir meno delle ragioni di rischio. <p><strong>Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia </strong><br>
    0:12 Durata: 25 min 55 sec
  • Luigi Peruzzotti (LP)

    Il senatore Peruzzotti ravvisa nella stabilizzazione della normativa in tema di regime carcerario speciale l'esito naturale al quale approdare. Resta tuttavia da valutare l'opportunità di affidare la competenza decisionale ad un ufficio dell'amministrazione penitenziaria che, più efficacemente rispetto al Ministro della giustizia, è in grado di conoscere le singole problematiche delle carceri. <br>
    0:38 Durata: 2 min 33 sec
  • Nitto Francesco Palma (FI)

    Il deputato Palma conviene sul contenuto simbolico della non temporaneità dell'articolo 41-bis rispetto ai desideri ed alle speranze di detenuti eccellenti per eventuali trattative. Se l'istituto dovesse trovare una collocazione stabile nel sistema, sembra logico che la responsabilità di emettere il relativo decreto sia riconosciuta al Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alla stessa stregua, l'eventuale reclamo dovrebbe essere sottoposto al Tribunale di sorveglianza, la competenza del quale non concerne i provvedimenti di compressione della libertà, bensì le modalità concrete di espiazione della pena. Se poi l'esito al quale tendere è la stabilizzazione dell'articolo 41-bis, si rende auspicabile che il decreto abbia durata triennale, ferma la possibilità di revoca qualora si accerti il venir meno dei rapporti del detenuto con la criminalità organizzata. Egli esprime la propria personale contrarietà al doppio regime, perché occorrerebbe, in tale ipotesi, specificare i requisiti dei due regimi. Raccomanda infine di integrare i titoli di reato che consentono l'applicazione dell'articolo 41-bis ed esprime vivo compiacimento per la sostanziale unità che le forze politiche stanno mostrando in Commissione sull'individuazione degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. <br>
    0:40 Durata: 11 min 28 sec
  • Giuseppe Lumia (DS-U)

    Il deputato Lumia ritiene che la novità rappresentata dalla presenza in carcere di capi storici della criminalità organizzata a seguito di sentenze passate in giudicato e il loro tentativo di elaborare una strategia di affievolimento del regime carcerario debba trovare una risposta compatta ed unitaria da parte delle istituzioni. In tale prospettiva, la relazione del senatore Maritati appare senza dubbio convincente. Il regime speciale va esteso non solo alla fattispecie di terrorismo, ma anche ad altre gravi tipologie di reato, quali il traffico di esseri umani, di armi da guerra, di scorie radioattive a livello nazionale ed internazionale; la stabilizzazione del regime carcerario speciale è coerente con il sistema del doppio binario previsto nel nostro ordinamento. In quest'ottica non possono esservi cedimenti di sorta. A fronte di un sistema stabilizzato di doppio binario, è possibile e coerente immettere nel circuito amministrativo la disciplina di cui agli all'articolo 41-bis, conferendo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ogni diretta responsabilità. Quanto al regime delle impugnazioni, sarebbe necessaria una specificazione delle misure, assente nella proposta del Governo, in modo che il magistrato di sorveglianza nell'effettuare le proprie valutazioni metta da parte l'attuale discrezionalità premiando l'omogeneità di trattamento; d'altro canto il riferimento al tribunale della libertà, competente per territorio, creerebbe difficoltà. Egli si sofferma poi sul riferimento all'attualità del collegamento con l'organizzazione mafiosa e sulla previsione di un tempo congruo, per esempio tre anni, con la possibilità di effettuare un'ulteriore proroga del regime speciale. In merito, infine, all'articolazione del sistema secondo le categorie della speciale sicurezza e della massima sicurezza reputa necessaria la ricerca di punti di convergenza, aggiungendo che la soluzione del doppio regime rafforzerebbe la strategia di contrasto avverso le organizzazioni criminali. Il fine unico resta quello di impedire il collegamento tra i detenuti con l'esterno e all'interno delle stesse carceri. <br>
    0:52 Durata: 17 min 33 sec
  • Carlo Vizzini (FI)

    Il senatore Vizzini esprime il proprio apprezzamento per la convergenza che è maturata in seno alla Commissione e desidera esprimere il proprio ringraziamento al relatore Maritati. La stabilizzazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis rappresenta una ferma, decisa ed irreversibile presa di posizione nei confronti di qualunque ipotesi di trattativa. Di certo il sistema è da perfezionare, come dimostrano gli stessi meccanismi di diffusione delle notizie circa la protesta all'interno delle carceri da parte di taluni detenuti soggetti al regime speciale. Nella prospettiva di un più incisivo monitoraggio è auspicabile un collegamento con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Commissione, al fine di rendere più pregnante l'attuazione della normativa. Non deve ravvisarsi alcuna volontà di far venir meno le garanzie ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, ma è compito dello Stato di diritto sconfiggere la criminalità organizzata in modo efficace e duraturo. Il metodo di approfondimento unitario e senza posizioni preconcette di parte, seguito dalla Commissione, è uno strumento decisivo nella lotta alla criminalità organizzata. <p>Il Presidente avverte che sono previste votazioni in Assemblea sia al Senato che alla Camera dei deputati e rinvia quindi il seguito della discussione. <br>La seduta termina alle 11h05. <br>
    1:09 Durata: 9 min 50 sec