Il CSM nelle agenzie di stampa ELEZIONI: GIUDICI-CANDIDATI, DOMANI CSM VARA NUOVA CIRCOLARE A FINE MANDATO,CAMBIO DISTRETTO E FUNZIONI GIUDICANTI COLLEGIALI (ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Csm si appresta a dare il via libera domani alla circolare che interviene sui giudici-candidati.
Nel pomeriggio e' previsto infatti il voto finale sul provvedimento da parte del plenum di Palazzo dei marescialli che una ventina di giorni fa si era espresso sugli emendamenti presentati da quasi tutti i gruppi.
Le nuove regole - che proprio in forza di una delle modifiche approvate saranno immediatamente operative - … prevedono che i magistrati che si candidano alle elezioni politiche, amministrative ed europee, non possano a fine mandato tornare ad indossare la toga nel distretto di provenienza per almeno cinque anni; ne' svolgere funzioni di pubblico ministero, gip o gup, ma solo far parte di collegi giudicanti.
La stessa sorte tocchera' anche ai non eletti, che dunque alla fine dell'aspettativa non potranno tornare nel distretto giudiziario da cui provengono.
CASSAZIONE: RESPINTO RICORSO MINISTRO CASTELLI CONTRO SANSA (ANSA) - ROMA, 13 APR - Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso del ministro della Giustizia Roberto Castelli contro l'assoluzione disciplinare emessa dal Csm nei confronti di Adriano Sansa, consigliere della Corte d'appello di Genova ed ex sindaco del capoluogo ligure.
Con questa decisione, la Suprema Corte ha confermato che Sansa non ha violato i doveri di correttezza e imparzialita' della magistratura, nell'intervista del 20 gennaio 2003, rilasciata a un quotidiano genovese nella quale criticava in maniera netta il governo di centrodestra, il premier e la legge Cirami, quella sul falso in bilancio e quella sulle rogatorie.
In particolare la Suprema Corte - con la sentenza 7443 - ha giudicato il ricorso del guardasigilli come ''sorretto da mezzi inaccoglibili''.
Cosi' i giudici della Cassazione hanno reso definitiva la pronuncia di totale proscioglimento di Sansa emessa nel settembre 2004 dalla sezione disciplinare del Csm.
Ad avviso delle Sezioni Unite di Piazza Cavour, ''una volta ammessa la liberta' della manifestazione delle opinioni politiche da parte dei magistrati e la liceita' della partecipazione degli stessi al dibattito politico, non si vede come una stessa espressione di contenuto politico possa avere una maggiore o minore attitudine offensiva a seconda che sia pronunciata da un uomo politico, da un semplice cittadino o da un magistrato''.
Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che il verdetto assolutorio del Csm e' motivato in maniera sufficiente e non contraddittoria.
Con riferimento all'intervista rilasciata da Sansa, la Cassazione ricorda e fa proprio il giudizio del Csm.
Per il Csm la ''manifestazione del pensiero'' espressa da Sansa e ''contestata'' da via Arenula, ''pur nella sua sostanziale discutibilita' (controvertibilita'), quanto alla forma, e' rimasta nello standard del linguaggio utilizzato nell'odierno dibattito politico, senza attingere a vertici di offensivita' particolarmente significativi''.
Per questa ragione, si deve ''inevitabilmente escludere che tale manifestazione possa aver minato, in qualche misura, la credibilita' del dottor Sansa come magistrato e diminuito la fiducia della pubblica opinione nella di lui imparzialita' nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, con riflessi negativi sul prestigio dell'intero ordine giudiziario''.
Dunque, sono stati interamente rigettati i tre motivi di ricorso con i quali il ministro Castelli ha sostenuto, in Cassazione, la 'colpevolezza' di Sansa.
Proprio in attesa del verdetto delle Sezioni Unite, Castelli aveva tenuto in sospeso la nomina di Adriano Sansa a presidente del tribunale per i minorenni di Genova, proposta all'unanimita' dalla Commissione per gli incarichi direttivi di Palazzo dei Marescialli gia' da diversi mesi, e di fatto bloccata dal guardasigilli che non ha ancora dato il suo parere.
Nel pomeriggio e' previsto infatti il voto finale sul provvedimento da parte del plenum di Palazzo dei marescialli che una ventina di giorni fa si era espresso sugli emendamenti presentati da quasi tutti i gruppi.
Le nuove regole - che proprio in forza di una delle modifiche approvate saranno immediatamente operative - … prevedono che i magistrati che si candidano alle elezioni politiche, amministrative ed europee, non possano a fine mandato tornare ad indossare la toga nel distretto di provenienza per almeno cinque anni; ne' svolgere funzioni di pubblico ministero, gip o gup, ma solo far parte di collegi giudicanti.
La stessa sorte tocchera' anche ai non eletti, che dunque alla fine dell'aspettativa non potranno tornare nel distretto giudiziario da cui provengono.
CASSAZIONE: RESPINTO RICORSO MINISTRO CASTELLI CONTRO SANSA (ANSA) - ROMA, 13 APR - Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso del ministro della Giustizia Roberto Castelli contro l'assoluzione disciplinare emessa dal Csm nei confronti di Adriano Sansa, consigliere della Corte d'appello di Genova ed ex sindaco del capoluogo ligure.
Con questa decisione, la Suprema Corte ha confermato che Sansa non ha violato i doveri di correttezza e imparzialita' della magistratura, nell'intervista del 20 gennaio 2003, rilasciata a un quotidiano genovese nella quale criticava in maniera netta il governo di centrodestra, il premier e la legge Cirami, quella sul falso in bilancio e quella sulle rogatorie.
In particolare la Suprema Corte - con la sentenza 7443 - ha giudicato il ricorso del guardasigilli come ''sorretto da mezzi inaccoglibili''.
Cosi' i giudici della Cassazione hanno reso definitiva la pronuncia di totale proscioglimento di Sansa emessa nel settembre 2004 dalla sezione disciplinare del Csm.
Ad avviso delle Sezioni Unite di Piazza Cavour, ''una volta ammessa la liberta' della manifestazione delle opinioni politiche da parte dei magistrati e la liceita' della partecipazione degli stessi al dibattito politico, non si vede come una stessa espressione di contenuto politico possa avere una maggiore o minore attitudine offensiva a seconda che sia pronunciata da un uomo politico, da un semplice cittadino o da un magistrato''.
Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che il verdetto assolutorio del Csm e' motivato in maniera sufficiente e non contraddittoria.
Con riferimento all'intervista rilasciata da Sansa, la Cassazione ricorda e fa proprio il giudizio del Csm.
Per il Csm la ''manifestazione del pensiero'' espressa da Sansa e ''contestata'' da via Arenula, ''pur nella sua sostanziale discutibilita' (controvertibilita'), quanto alla forma, e' rimasta nello standard del linguaggio utilizzato nell'odierno dibattito politico, senza attingere a vertici di offensivita' particolarmente significativi''.
Per questa ragione, si deve ''inevitabilmente escludere che tale manifestazione possa aver minato, in qualche misura, la credibilita' del dottor Sansa come magistrato e diminuito la fiducia della pubblica opinione nella di lui imparzialita' nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, con riflessi negativi sul prestigio dell'intero ordine giudiziario''.
Dunque, sono stati interamente rigettati i tre motivi di ricorso con i quali il ministro Castelli ha sostenuto, in Cassazione, la 'colpevolezza' di Sansa.
Proprio in attesa del verdetto delle Sezioni Unite, Castelli aveva tenuto in sospeso la nomina di Adriano Sansa a presidente del tribunale per i minorenni di Genova, proposta all'unanimita' dalla Commissione per gli incarichi direttivi di Palazzo dei Marescialli gia' da diversi mesi, e di fatto bloccata dal guardasigilli che non ha ancora dato il suo parere.
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