Sono intervenuti: Innocenzo Gorlani (avvocato), Ignazio Caramazza (avvocato).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Canone, Corte Costituzionale, Rai.
La registrazione audio ha una durata di 15 minuti.
09:30
10:01 - SENATO
8:45 - Camera dei Deputati
9:15 - Senato della Repubblica
9:20 - Camera dei Deputati
9:30 - Camera dei Deputati
11:10 - Camera dei Deputati
14:00 - Camera dei Deputati
9:30 - Evento online
10:00 - Roma
avvocato
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Abbiati dalla RAI non possono essere ricevuti dagli apparecchi degli utenti per mancanza di un impianto ripetitore l'amministrazione controparte almeno per quel che finora risulta dagli atti non contesta il fatto l'en intatto dagli opulenti che sarebbe quindi in controverso ma ha eccepito l'infondatezza della domanda in quanto il canone televisivo avrebbe natura tributaria e il pagamento dello stesso sarebbe dovuto sul presso posso della semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi indipendentemente dalla ricezione o ricevibilità dei programmi il tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale degli alti Coly uno dieci e venticinque del regio decreto legge ventun febbraio trentotto numero duecentoquarantasei convertito nella legge quattro giugno settantotto trentotto numero ottocentottanta ritenendo
Che secondo l'interpretazione di giurisprudenza ormai consolidata si debba attribuire effettivamente ai canone televisivo carattere di tax sa di cui sarebbe presupposto la mera detenzione dell'apparecchio televisivo a nulla rilevando la concreta possibilità di ricezione dei programmi radiati dalla RAI se non che così interpretate le norme in vogliate violerebbero il principio di eguaglianza in quanto si verrebbe ad imporre a consistenti gruppi di cittadini residenti in zone non servite da ripetitori e che non possono perciò fruire del servizio televisivo Perca aule imputabili unicamente alla RAI di pagare il canone di abbonamento al pari di tutti quegli altri cittadini che ricevono invece regolarmente i programmi RAI vero è che la stessa legislazione prevede la possibilità di disdire l'abbonamento quale condizione per non pagare il canone ma a tale disdette da consegue la sigillatura dell'apparecchio televisivo che viene così messo in condizione di non potere essere usato il che sarebbe illogico ed arbitrario sec. un dono ordinanza dal momento che l'attuale situazione del servizio radiotelevisivo nel suo complesso è caratterizzata dalla Cocu esistenza del servizio RAI e dei servizi delle emittenti private in cui giacché in possesso di un apparecchio ricevente trova la sua giustificazione anche nella ricezione dei soli programmi delle emittenti private
E allora se legittima deve ritenersi l'imposizione di un cannone a favore della RAI condizione essenziale di legittimità dovrebbe ritenersi non solo o non più soltanto il possesso di un apparecchio televisivo ma anche e soprattutto la effettiva erogazione del servizio ci sono costituì The nel giudizio innanzi alla Corte le parti private le quali sostengono che nella situazione in controversia in cui si sono venute a trovare il Canone non può ritenersi dovuto anche ove lo si voglia qualificare come tassa infatti il presupposto di questo tributo non sarebbe come sostiene l'amministrazione delle Finanze la mera detenzione dell'apparecchio Mara detenzione qualificata dalla possibilità di utilizzare a suo mezzo il servizio radiotelevisivo dista dato in tal senso si sarebbe pronunziata implicitamente questa corte con la sentenza numero ottantuno del sessantatré e in modo esplicito lo stesso Tribunale di Torino nella sentenza Hope due giugno settantanove Sempre il Tribunale di Torino del resto con sentenza dodici ottobre ottantadue in un procedimento identico all'attuale concernente altri abitanti del comune di Marcheno ha deciso che Inca Aso di carenza assoluta nel luogo di detenzione dell'apparecchio di segnali provenienti dall'emittente di stato nessun canone dovuto secondo le parti private perciò ora corte disattende l'interpretazione del rimettendo tutte attenendosi a quella della citata sentenza dodici ottobre ottantadue dello stesso tribunale e allora si avrebbe una decisione coerente alla ratio legis e alla giurisprudenza della stessa corte oppure la corte contraddicendo la sua giurisprudenza ritiene che l'obbligazione scaturisca dalla mera detenzione dell'apparecchio
Indipendentemente dall'erogazione del servizio allora dovrebbe dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme denunciate secondo l'interpretazione del giudice a quo
è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
Rappresentato ramo cultura generale dello Stato la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile comunque infondata il giudice a quo sostiene l'avvocatura parte da una premessa interpretativa esatta fondata d'altra parte su una giurisprudenza consolidata il canone radiotelevisivo andatura tributari compare supposto meramente reale la detenzione dell'apparecchio e come base imponibile sottratta alla discrezionalità della pubblica amministrazione
Che soprattutto il presupposto prescinda totalmente dalla effettiva ricezione di questa o quella emittenza sarebbe dimostrato dalla espressione usata negli articoli uno diciannove della regio decreto legge duecentoquarantasei del tre un torto in virtù della quale è assoggettato alla disciplina de qua non solo l'apparecchio atto ma anche quello potenzialmente adattabili alla ricezione del resto ci si basa sul presupposto della mera dette in pone sia per gli apparecchi installati a bordo di autovetture o autoscatti per i quali il canone comunque dovuto fino a quando permanga l'immatricolazione del mezzo legge quindici dicembre sessantasette sia per la tassa dice correzione dei veicoli in tal senso osserva l'avvocatura si è espresso il diritto vivente che non appare costituzionalmente censurabile infatti la disuguaglianza denunciata dal giudice a quo è una disuguaglianza nel mente di fatto sorta in sede di applicazione della legge e come tale non idoneo a fondare censure di legittimità costituzionale in proposito si rimanda alla sentenza cinquantasei settantanove di questa corte
Peraltro una volta accertato che dicano la natura tributaria e che il presupposto della mera detenzione non è irrazionale in quanto come nelle altre ipotesi accennate ben poteva dal legislatore essere assunto quali indice di una pur modestissima capacità contro motivo la ipotizza azione di altri ragionevoli presupposti riguarda esclusivo mette la discrezionalità politica del legislatore queste qua
C'è già una memoria insomma ho subito
Integrazione della memoria che
I cittadini di Marcheno Valtrompia per anni non ha hanno pagato il canone radiotelevisivo dal momento che non potevano in alcun modo beneficiare del servizio pubblico della RAI dal momento in cui dopo l'ordina sa di rimessione a codesta Corte la RAI attivato un ripetitore siamo alla fine degli anni ottantatré i cittadini di Marcheno Val Trompia pagano regolarmente il canone
Ad essi in sostanza non sembrava non sembra giusto
Che ad un servizio non reso corrisponda un Cannone lo si chiami tassa o corrispettivo di abbonamento per tutto l'anno ti vigenza
E e a questa convinzione radicata nella gente semplice di questo piccolo comune dalla Valtrompia corrisponde
A giudizio degli oppone Enti davanti alla causa di Torino una situazione di lei illegittimità costituzionale che è stata colta dalla ordinanza di rimessione codesta Corte
Dell'eccellentissimo relatore ricordava che in un'altra causa decisa dal Tribunale di Torino il tribunale di Torino ha fatto un'applicazione che riteniamo conforme allo spirito oltre che alla lettera delle delle norme uno dieci venticinque del regio decreto legge duecentoquarantasette il trentotto
Assolvendo i gli utenti Putin Marcheno dall'obbligo di pagare il il canone altre decisioni di questo tenore sono state pronunciate dalle corte di merito d'appello della città torinese a riconferma di una indirizzo di questo tipo
Mi sia consentito in conclusione di e ribadire questa convinzione questo sentimento di giustizia della gente di mercato incentrato su paradigma elementare
Un servizio Pubblico quale che sia in particolare il servizio radiotelevisivo affidato per quanto attiene alla parte informativa notiziale in via esclusiva alla concessionaria pubblica rari deve essere prestato perché sia fonte presupposto ti un obbligo di pagamento del canone legato alle possesso punti un apparecchio il semplice possesso di un apparecchio in altre parole di per sé non giustificherebbe il pagamento l'obbligo del pagamento delle hanno che invece sorge una volta che l'apparecchio comunque comunque collocato sia in grado effettivamente di usufruire del servizio
La concessionaria di Stato eroga
Chiede allora la questione concerne il periodo tra il settantanove e l'ottantacinque ed è però sì tifare Tosi presidente dopo l'ordine Zappa la della prima e seconda vede forse la terza ancora non ce l'ho la terza rete non c'era e non esiste un tema direi che questi due punti non se ne fa questione non se ne fa questione perché in quel periodo ancora la terza forse non ce non c'era non c'è neppure adesso ma di questo non si risolve onorevole sui singoli corroso
Signor presidente signori della Corte costituzionale innanzitutto una precisazione in fatto in parte anticipata dal mio contraddittore a partire dal giugno mille novecentottantatré la prima e la seconda rete
Ottanta
Tre
Gente consente stato attivato piantato il ripetitore entrato in funzione nell'ottantaquattro
Per la precisione signor Presidente sono stato informato IE
Ieri dal ministero delle Poste che dal giugno mille novecentottantatré la prima e la seconda Rete sono regolarmente ricevute nel paese di marche
Questo in attuazione di una norma dell'ultima convenzione RAI che prevedeva appunto la attivazione dei ripetitori su tutto il territorio nazionale ora questo fatto ancorché posteriore alla ordinanza di remissione
Mi pare che abbia un suo peso sia sotto il profilo dell'esame di rilevanza sia sotto il profilo dell'esame chi non manifesta infondatezza o quanto meno sotto il profilo della sufficienza della motivazione da parte del giudice a quo
Perché la situazione denunciata nonché sintomatico Zare una irragionevolezza della norma mi sembra piuttosto dichiarare un incidente applicativo ed occasionale e se tua mente non diverso da quello che potrebbe consistere nel guasto di un ripetitore comunque quand'anche la questione di inammissibilità dovesse essere superata mi pare che
La stessa questione sollevata dei giudici di Torino debba essere considerata infondata sotto numerosi profili
C'è in materia una certa confusione di lingue si parla di un canone di abbonamento paga
Toh alla RAI e la locuzione ricorda un po'quella del Sacro Romano Impero che non era sacro non era romano ma soprattutto non era un impero perché qui non c'è un cannone non c'è un abbonamento e soprattutto il pagamento non viene effettuato alla RAI
La terminologia privatistica che viene usata ancora oggi dal legislatore risente di quella che è l'origine dell'istituto gli anni Venti quando la radiofonia nasce
Gente fu regolare secondo moduli privatistici ma già si passò al modulo pubblicistico con la normativa del trentotto
Altra confusione e quella relativa all'unitarietà del concetto in realtà quando si dice il canone di abbonamento si mettono insieme varie voci c'è un canone originario un calumet suppletivo un sovrapprezzo scippo una tassa di concessione governativa ma io credo che si possa pragmaticamente come ha fatto la cura tassazione superare tutta questa complessa terminologie
Faccio riferimento alla nota sentenza dell'ottantatré una sentenza sostanzialistica in cui si è detto in buone in poche parole in tutta questa congerie di componenti esiste quanto meno una parte che sicuramente natura tributaria la parte a tra il tutto il cannone ha natura tributaria la stessa affermazione che è stata fatta dalla giurisprudenza amministrativa e in
Questa affermazione si accompagna l'altra che il presupposto della pretesa tributaria e un presupposto meramente reale la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione se così è l'qualifica del tributo e quella di imposta e in questa linea sono per esempio l'ingrosso e il Morselli e d'altra parte logico se noi accettiamo la classica definizione di tassa come corrispettivo di un set
Se divisibile ci accorgiamo che il servizio radiotelevisivo di visibile non è e io mi rifaccio a quella vostra famosa sentenza in cui avete comparato il servizio radiotelevisivo con quello telefonico servizio telefonico è chiaro c'è una perfetta di visibilità una perfetta misurabilità
Dell'utenza una perfetto controllo da parte dell'azienda erogatrice nel servizio radiotelevisivo non c'è nessun controllo non c'è nessuna misurabilità
La tesi principale
Del presidente del Consiglio e dunque che si tratti di imposta e trattandosi di imposta ovviamente tutte le argomentazioni sollevate dal tribunale di Torino cadono e debbo rilevare a questo
Proposta una qualche stranezza dell'ordinanza che qualifica essa stessa il presupposto della debenza come meramente reale cioè come detenzione della parecchie non è tra le logiche conseguenze che avrebbe dovuto trarne
Ma quand'anche di imposta non si dovesse trattare e si dovesse accedere
A quello che è stata definita la teoria del tributo di scopo
Cioè di una prestazione tributaria ma a fronte della quale esiste una pubblico se
Vizio che quella prestazione da un punto di vista economico contribuisce in tutto in parte a coprire e qualora mai dovremmo domandare
Ci a fronte di che cosa a fronte di quale erogazione di pubblica utilità si pone questa pretesa
E domandandoci questo e guardando soltanto alla lettera della legge noi vediamo che la controprestazione se mi è consentito e
Prima del MiG in termini privatistici non è affatto soltanto l'utenza del servizio era e ben di più
Se noi leggiamo l'articolo uno della normativa del trentotto troviamo una formula la dissi chiunque detenga un ovvio apparecchi
A di o l'adattabilità alle radio audizioni in genere è una formula ancora più lata troviamo se leggiamo l'articolo quindici della legge centotré settantacinque
Il quale precisa che il canale di abbonamento la tassa di concessione governativa sono dovuti anche e la la la precisazione a carattere chiaramente l'interpretazione autentica sono dovuti anche per le Riche
Azioni televisive via cavo e anche per le ricezioni di ripetitori esteri non aggiunge emittenza via etere privata perché nel settantacinque non era ancora arrivata la vostra sentenza liberalizzatrice
E allora se così è qual è la pubblica utilità
A fronte della quale si pone la pretesa
Del cosiddetto canone
Ma non è la
Erogazione del servizio televisivo RAI
E qualcosa di diverso e di più
E nel fatto che lo Stato control la i beni attraverso i quali si esercita la trasmissione di messaggi acustici e visivi per via di impulsi elettrici o elettromagnetici lettere o il cavo il suolo in cui il cavo passa
E il controllo delle frequenze delle terre e il piano di assegnazione delle stesse e il potere statale di coordinamento di tutte le radio trasmissioni previsto dalla legge del settantacinque
E il potere statale di controllo delle reti via cavo faccio riferimento agli articoli ventisette trentotto della legge del settantacinque
Se così è e così mi pare che sia non c'e nessuno irragionevolezza nel pretendere il pagamento del cannone in virtù del semplice possesso dell'apparecchio ma quand'anche si volesse accedere a una tesi più restrittiva e vedere nel servizio pubblico a fronte del quale vi
Le pretese il cannone soltanto la emissione di segnali radiofonici e televisivi su scala nazionale ma allora do Remo ricordare un'altra cosa e il nostro sistema è un sistema misto formato siccome si è formato soprattutto attraverso la vostra giurisprudenze attraverso la forza stessa delle cose in cui l'esistenza dell'emittenza privata e condizionata dall'esistenza di un monopolio pubblico il quale soltanto nell'attuale situazione garantisce il non formarsi di monopolio dico Poli che comprometterebbero i valori di pluralismo e di libertà di manifestazione del pensiero quindi intanto è possibile utilizzare un emittenza privata in quanto esiste un servizio pubblico gestito in regime di monopolio dal concessionario e allora s'e così è è se mi si perdona la alla alla figurazione con tutte le approssimazioni che hanno le a figure le le figurazioni e siamo in presenza di una situazione simile a quella del Circo a tre piste americano
In cui esistono contemporaneamente Re spettacoli uno principale alcuni secondaria
E in cui facciamo l'ipotesi si paghi il biglietto soltanto per assistere a quello principale nel possiamo immaginare lo spettatore che invece interesse a vedere soltanto quello secondario o che si trova in un posto tale per cui può seguire solo quello secondario è condizione per seguire lo spettacolo secondarie l'aver pagato il biglietto per il principale condizione per seguire le reti private e che esista un servizio pubblico e quindi
Non è affatto irragionevole che un apparecchio anche atto soltanto a ricevere emittenze private sia per ciò solo
Presupposto per il pagamento del contributo al servizio pubblico
Un'ultima considerazione e ho terminato signor Presidente quand'anche si dovesse accedere alla tesi della vera e propria tassa come corrispettivo del servizio pubblico erogato dalla Rai e quindi prescindendo Total mentre dall'emittenza privata
è proprio vero che condizione per il pagamento della tassa sia la concreta effettuazione del servizio qui si cita in genere assume a suffragio di questa tesi una decisione del Consiglio di Stato relativa al Testo unico della finanza locale sui rifiuti solidi urbani decisione che prevede che non sia dovuta la relativa tassa quando il servizio non è in concreto effettuato si dimentica però che proprio quella sentenza si fa riferimento a una norma che prevede la regolare effettuazione del servizio il Consiglio di Stato interpreta quel regolare come effettiva quindi fa applicazione di una norma puntuale specifica non di un principio generale perché sei vero che in generale corrispettivo del le del servizio la tassa come corrispettivo del servizio corrisponda una concreta erogazione del servizio vero è anche che vi sono situazioni in cui la concreta erogazione non è misurabile non è accertabile e questo è sicuramente il caso del servizio radio televisione e non si dica che nel caso di specie l'accertabilità c'è perché nel caso di specie nel Periodo in questione non esisteva il ripetitore perché qui dobbiamo muoverci sul piano delle regole generali e astratte e allora sul piano le regole generali e astratte non si può poi adottare un caso concreto per trarne regola se noi accettassimo il principio dovremmo ammettere il principe in ogni caso e cioè a me
E che sia possibile accertare che in concreto in quel caso quel televisore non è servito per usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo
La normativa in questo caso si sarebbe irragionevole e mi rifaccio al principio che voi avete insegnato del principio di uguaglianza come ragionevolezza quindi concludo per l'allegoria
Inammissibilità o in subordine per infondatezza ventisei ricorso numero quant'Rocco clinica
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