03 MAR 2010
intervista

Regionali 2010: I contenuti della deliberazione che respinge il ricorso della lista "Per la Lombardia" - intervista a Giulia Crivellini della lista Bonino-Pannella.

INTERVISTA | di Emiliano Silvestri - Milano - 22:07 Durata: 10 min 38 sec
A cura di Guido Mesiti
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"Regionali 2010: I contenuti della deliberazione che respinge il ricorso della lista "Per la Lombardia" - intervista a Giulia Crivellini della lista Bonino-Pannella." realizzata da Emiliano Silvestri con Giulia Crivellini (Attivista della lista Bonino-Pannella).

L'intervista è stata registrata mercoledì 3 marzo 2010 alle ore 22:07.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Democrazia, Diritto, Elezioni, Formigoni, Giustizia, Legge, Legge Elettorale, Lista Bonino - Pannella, Lombardia, Popolo Della Liberta', Regionali 2010, Regioni.

La registrazione audio ha una durata di
10 minuti.

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  • Giulia Crivellini

    Attivista della lista Bonino-Pannella

    Deliberazione chiara e precisa; risponde a tutte le osservazioni della Lista Bonino-Pannella e a quelle formalizzate nel ricorso dei rappresentanti del listino del presidente Formigoni. Innanzitutto i magistrati hanno dato atto di avere proceduto in origine detraendo le firme autenticate in modo irregolare (514) alle 3.935 firme dichiarate dai presentatori. Dopo ulteriore e approfondito esame, successivo alla presentazione del ricorso: "l'ufficio ha conteggiato un minor numero di sottoscrizioni prodotte, pari a 3.872; e in questo ambito, procedendo a ulteriori controlli, ha ritenuto valide 3.682 sottoscrizioni". In secondo luogo è passata ad esaminare, richiamando due sentenze (Consiglio di Stato n° 470 del 29.06.1979, Sez. V e n° 312 del 18.06.2001) e la normativa riguardante gli atti amministrativi, a sottolineare come tutti gli elementi indicati e risultanti irregolari risultino assolutamente e contestualmente essenziali alla sostanza dell'atto, rispondente: "all'imprescindibile necessità di verificare che la presentazione della lista corrisponda effettivamente alla volontà della quota di elettori in essa indicata". In terzo luogo il collegio ha fatto rilevare come, anche volendo concordare con le considerazioni e le sentenze del Consiglio di Stato richiamate, nel ricorso, dai rappresentanti del Popolo della libertà (riguardanti la: "non essenzialità" "della mancanza del timbro dell'ufficio qualora l'autenticante rivesta la qualità di consigliere comunale"): "non si perverrebbe comunque a conclusioni utili per la riammissione della lista, data l'insufficienza del numero delle sottoscrizioni (3.628-514+136 = 3.250). (Il numero minimo di firme necessarie è di 3.500. ndr). I giudici hanno infine sottolineato come le conclusioni raggiunte non pregiudichino l'interesse pubblico: "ricollegato alla tutela della volontà manifestata dal corpo elettorale secondo i criteri di democrazia e partecipazione costituzionalmente garantiti, perché l'esercizio di tali diritti non può che svolgersi nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla legge". Da ultimo i magistrati hanno rigettato l'istanza di remissione in termini: "poiché i termini per la presentazione delle liste previsti dal legislatore sono all'evidenza perentori" e scadenti alle ore 12,00 di sabato 27 febbraio.
    22:07 Durata: 10 min 38 sec