Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antiproibizionisti, Corte Costituzionale, Costituzione, Diritto, Droga, Giustizia, Tossicodipendenti.
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Buongiorno
Questa mattina vorremmo parlare di una nuova questione di legittimità costituzionale che è stata sollevata sulla normativa sulle sue facenti attualmente in vigore la questione riguarda la parificazione delle pene per i fatti di lieve entità tra droghe leggere e droghe pesanti
La questione è stata sollevata da parte dell'avvocato Fabio varcano aver nello stesso procedimento davanti al tribunale di Rovereto
Dove nel due mila dodici venne presentata un'altra questione di legittimità che fu giudicato in un primo tempo irrilevante
Ma sulla quale in seguito il giudice per l'udienza preliminare disposi il rinvio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale una pronta che poi c'è effettivamente è stata con l'accoglimento
Della del ricorso
Ma che cosa contiene adesso questo nuovo ricorso come dicembre la questione piuttosto complicata perché si entra nei meandri della legge però cerchiamo somma di spiegarlo per sommi capi anche grazie all'aiuto dello stesso avvocato Vaccaro avere sperando di non fare troppa confusione
Gli ultimi interventi del legislatore in materia di stupefacenti ripropongono l'esigenza di un controllo di costituzionalità dell'attuale articolo settantatré
Del decreto del Presidente La Repubblica trecentonove del novanta cioè del Testo Unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti
Il comma cinque dell'articolo settantatré
Già modificato con il decreto legge del ventitré dicembre del due mila tredici numero centoquarantasei età ad ulteriormente ritoccato con il decreto legge del venti marzo di quest'anno numero trentasei poi convertito con la legge
Sedici maggio due mila quattordici numero settantanove
Ora a parte la cattiva abitudine del Governo di intervenire in materia con disposizioni introdotte in sede di conversione dei decreti legge i maggiori dubbi di costituzionalità riguardano proprio il contenuto della norma
è infatti del tutto irragionevole e ingiustificata l'equiparazione delle sanzioni per tutte le condotte previste dal quinto comma dell'articolo settantatré IPAB nell'ordinamento accoglie la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere
Per i fatti di cui al primo comma dell'articolo settantatré non si comprende
E la ragione per cui questa distinzione non viene riconosciuta invece dalle porte rilievi previste dal quinto comma
Alla violazione dell'articolo tre della Costituzione quello che riguarda il principio di uguaglianza e ragionevolezza
Che accompagni anche l'inottemperanza
Della decisione quadro sette cinque sette del due mila e quattro dell'Unione europea che è stato può adottato
A norma del Titolo sesto del trattato sull'Unione va ricordato che la Corte costituzionale nella sentenza del dodici febbraio la trentadue del due mila quattordici che abrogato la legge finisce abbi per giustificare l'arrivi di scienza della precedente legge cioè la Jervolino Vassalli modificata dal referendum del novantatré cita proprio quella decisione dell'Unione Europea confermando i vincoli che essa stabilisce
Altrettanto vincolante sempre in virtù del primo comma dell'articolo centodiciassette della Costituzione e anche il contenuto della decisione sette cinque sette due mila e quattro dell'Unione europea
Dove dovrei chiedere la di differenziare le sanzioni a seconda della dannosità per la salute della sostanza stupefacente
Ma c'è un altro vizio di illegittimità costituzionale
Segnalato dal medesimo ricorso ed è quello che riguarda proprio la violazione sempre del primo comma dell'articolo centodiciassette della Costituzione evitabile riferimento alla decisione quadro partecipa esatto due mila quattro e l'Unione europea e non perché all'articolo quarantanove la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nella parte in cui stabilisce che le pene devono essere proporzionate al reato commesso
Che è un po'dilungati nei dettagli tecnici di questo ricorso non solo per darvene per darvene conto ma anche per farvi capire e come a furia di intervenire su una normativa che inevitabilmente ha una sua certa complessità come quella sulle droghe
Finisce per
Creare sempre di più guazzabuglio di norme in cui è sempre più difficile raccapezzarsi in realtà bisognerebbe mettere mano alla legge nel senso di abolire il testo unico introdurre alcune norme nel Codice penale e per il resto procedere a una depenalizzazione è una legalizzazione
Di di alcune condotte ma è una evidentemente una asceta troppo ragionevole perché
Possa essere preso data la nostra classe politica
Ci ripetiamo e non dalle tredici Cornelle notiziario chi predica rivesta una saluto l'avvocato spagnoli
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