Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Garante Privacy, Guardia Di Finanza, Internet, Marketing, Privacy, Utenti.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 2 minuti.
09:30
10:01 - SENATO
8:45 - Camera dei Deputati
9:15 - Senato della Repubblica
9:20 - Camera dei Deputati
9:30 - Camera dei Deputati
11:10 - Camera dei Deputati
14:00 - Camera dei Deputati
9:30 - Evento online
10:00 - Roma
capoufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali
Parliamo di shopping on line di pratiche non proprio corrette di cui a volte sono vittima agli utenti come quella di vedersi inviare pubblicità indesiderata
Chi visita i siti di e commerce alla ricerca di prodotti e servizi deve poter navigare liberamente senza essere obbligato a dare il consenso a fare usare i propri dati personali per finalità ma che
è questo il principio affermato dal Garante che ha bloccato la banca dati di una società di vendite on line
Anche grazie alle verifiche effettuate in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della guardia di finanza emerse degli utenti che desideravano accedere alle diverse sezioni del sito
Ed eventualmente acquistare i prodotti erano prima obbligati comunque registrarsi ad accettare parlando un'apposita casella i termini e le condizioni e la praghesi Paolis con la dizione con l'adesione avevamo ai termini condizioni la praghesi policy e comunico che che l'utente acconsentì a però all'uso dei propri dati non solo per gli scopi legati ai servizi offre ma anche per attività di promozione commerciale
Sia da parte della società che dai suoi che da parte dei suoi cari
Una mole ingente di indirizzi e-mail e e di altre informazioni raccolte in questo modo venivano registrate in una banca dati utilizzati per due inviare pubblicità non richiesti nel provvedimento con cui ha vietato alla società l'uso della banca dati il Garante ha ricordato che il consenso per il trattamento dei dati personali per essere valido non deve essere condizionato ma libero e specifico oltre che ovviamente raccolto prima e l'invio di comunicazioni promozionali
Non si può di conseguenza obbligare una persona ricevere pubblicità anche solo per aver accesso alla vetrina on line di un sito i dati richiesti dalla società al momento delle registrazioni dall'altro spesso non erano necessari per la fruizione dei servizi offerti e neppure per l'acquisto dei prodotti reclamizza
In questo modo la società a violato due principi fissati dal Codice della privacy quello di minimizzazione e quello di necessità che obbligano alle società allo scopo di tutele tutelare la riservatezza delle persone a raccogliere il minor numero di dati possibile
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