06 LUG 2025
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La nuda verità - Danno d’agonia come rischio certo. Suicidio medicalmente assistito alla prova del Senato

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 19:45 Durata: 24 min 8 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Guido Mesiti
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La via legislativa scelta dalla maggioranza è quella della burocratizzazione del morire.

Sarà un Comitato Nazionale di Valutazione, l’organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato (che poi è il malato o disabile, ndr) parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito suicidario.

Sette saranno i componenti: un giurista, un bioeticista, un anestesia - rianimatore, un palliativista, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere, che ricevuta la domanda di aiuto al suicidio acquisiscono il
parere - non vincolante - di uno specialista della patologia di cui soffre l’interessato.

Devono pronunciarsi entro sessanta giorni, ma possono salire a novanta in caso di richiesta di un malato che preveda l'assunzione di farmaci off-label, per acquisire un altro parere, sempre non vincolante, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.

Ma il tempo di rilascio del parere può essere ulteriormente prorogato, in caso di motivate esigenze da parte del Comitato stesso.

Come se non bastasse il parere rilasciato dal Comitato è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità dei concorrenti nel reato di cui all'art.

580 del Codice penale, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Consulta, nota come sentenza Dj Fabo.

Grave è anche il fatto che se da una parte rimangono ferme “le competenze del Comitato Nazionale di Valutazione di cui all'art.

9-bis in materia di verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n.242”, dall’altra “il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati al fine dell'agevolazione del proposito di fine vita…”.

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