Sono intervenuti: Scardulla, Paolo Zatti, Alessandro Pizzorusso, Fois, Enzo Roppo, Lener, Capuano, Corrado De Martini, Bessone.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritti Civili, Informazione.
09:30
11:00 - CAMERA
12:30 - Parlamento
14:30 - Camera dei Deputati
9:30 - Roma
11:01 - Roma
11:30 - Roma
14:30 - Roma
15:00 - Roma
16:00 - Roma
Uso svolgono venire al tavolo della presidenza
Dal quale forse possono coinvolgere le loro relazioni con più tranquillità e intanto dare la parola al consigliere Cardullo la sua comunicazione
Il problema della tutela dei diritti della personalità contrapposto al diritto dovere di informazione
Mi sembra che affiori anche nel campo più circoscritto dell'escursione facoltativa del socio
Di una società di persone o di una società cooperativa in quanto tale esclusione non esaurisce i suoi effetti nell'ambito della società
Ma era un accadimento che dovendo essere portato a conoscenza dei terzi incombenti idonei può nuocere alla posizione morale e sociale economica da volte anche politica si pensi specificatamente alle clausole di esclusione di alcune società cooperative dell'escluso
è di tutta evidenza che un'enunciazione incompleta o equivoca o Della Monica dalla causa potrebbe fare apparire il socio escluso in una luce diversa da almeno non soltanto ai terzi rispetto alla società chi ha adottato una delibera ma quanti altri sia o possono venire rapporti di affari o più genericamente personali collo escluso e di tale delibera possono essere stati Inter sia sul modo informati
Le ipotesi di esclusione facoltativa che ritengo possano interessare ai fini di questo intervento sono quelle che trovano causa nel comportamento colpevole il socio
Resta si gravemente inadempiente con riguardo agli obblighi derivanti dalla legge o assunti in virtù del contratto sociale o nella sopravvenuta inidoneità del socio al volgere l'opera conferita rimangono ovviamente varia la presente ricerca per la loro specifica natura le ipotesi concernenti l'invito all'età conseguente alla perdita della cosa conferita o al sopraggiungere di accadimenti personali come l'interdizione
E di inabilitazione
Qualche riserva
Invece avanzerei rispettano interdizione dai pubblici uffici conseguente all'accertamento di un comportamento illecito penalmente rilevante che però potrebbe non incidere sull'efficienza della partecipazione del socio alla vita societaria lei essere incompatibile con un eventuale capacità manageriale lì con la sua scelta quale socio amministratore
Vi sono delle ipotesi prima interdizione dei pubblici uffici
Quando in relazione a reati commessi che sono tali da non fare avanzare riserve di ovunque su quella che è la capacità imprenditoriale del sociale cioè con quel pretesto si vuole escludere
Cioè bisogna distinguere quella che è la valutazione morale del socio
In relazione a un determinato comportamento e quella che è la valutazione del lo stesso comportamento in relazione alla vita societarie
Non è necessario mi sembra in questa serie indugiare sulla controversa natura dell'esclusione del resto voi tutti conoscete il meritato di citare Mascarene ricalca nel fare di persone e autorizziamo citato nello scritto per non per esaurire le citazioni tanto ma soltanto per dare a chi legge è un punto di riferimento per l'ulteriore ricerca per ulteriori due un po'di conoscenze che sono peraltro comune mi sembra più utile piuttosto soffermarmi sulla necessità o meno della preventiva contestazione delle cause del di esclusione al socio escludendo
Senza sviluppare un argomento che attiene ad altro intervento ricordo che la corte regolatrice ha ravvisato la necessità con riguardo alle associazioni non riconosciute
Della preventiva contestazione degli addebiti all'associato da escludere affermando tavoli carattere disciplinare della escussione
Contrastante invece è stato l'orientamento della giurisprudenza
Ricordo che in una sentenza per settantatré la Cassazione
Relativamente all'espulsione del socio
Ha sostenuto che nelle società di persone non è necessaria per la legittimità per la deliberazione d'esclusione della preventiva convocazione del socio escludendo
Il quale ha solo il diritto di avere comunicazione della deliberazione stessa
Più recentemente la Cassazione sembra avere modificato questi indirizzi
Ed ha affermato che la banalità della delibera assembleare di esclusione dei santi postula in relazione alla gravità delle conseguenze
Ed è la correlativa esigenza di porre gli interessati in grado di articolare nono le difese in sede giudiziaria che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga l'indicazione nominativa dei soci nonché l'enunciazione specifica dei fatti a ciascuno dedicati
Ha ragione dell'esclusione sostanzialmente io vi ho letto
La massima di questa sentenza che inedita la cortesia di un collega ieri gli ha consentito direi che va be debbo dire che questa sentenza che è interessante ma forse non è non ruba completamente l'argomento o per lo meno non
Non era ricca nella motivazione terzo rappresenta qualche cosa di nuovo è una sentenza che ancora delle ombre perché evidentemente è un passo così avanti
Rispetto alle decisioni precedenti della Cassazione e all'orientamento della Cassazione che crea una certa frattura che forse l'estensore della sentenza ha voluto non accentuare tale orientamento precedente e l'orientamento e l'uomo
Debbo dire anche che la sentenza riguardava l'esclusione del socio di una società cooperativa
Però nella motivazione della sentenza
Dico nella motivazione perché e sottolineato anche dalla massima la Cassazione ha precisato che tale esigenza
Sorge non solo nell'ambito della società cooperativa
Ma delle società in bene evidentemente delle società di persone
Questa interpretazione giurisprudenziale che indicativa di una non facile evoluzione imposta dalla sentita la necessità di tutelare i soci rispondendo
Si evidenzia l'opportunità di una modifica legislativa del procedimento di espulsione che impongono la contestazione degli addebiti
Consenta all'escludendo di esporre le argomentazioni ritenute validi a contrastare gli addebiti ed ENI e le modalità della deliberazione
è un discorso del resto che moltissimi anni fa intorno ai cinquanta in una sua nota sentenza Giannattasio aveva fatto con molta precisione proprio a chiusura della sua nota e che però non aveva trovato sviluppo né i colleghi le decisioni della Cassazione
E per la verità non era stato per represso nemmeno dalla dottrina
Il rilievo che sovente negli atti costitutivi sia cotto un regime diverso da quello legale stabilendo così e la deliberazione preceduto dalla contestazione venga presa IVA Assemblea
E questo viene bisonti statuti come voi sapete se attenua la preoccupazione sul pregiudizio perché una delibera infondata può arrecare assolti escludendo non è certo bastevole a fugare la preoccupazione per la fragilità di una deliberazione preso nel silenzio del socio escludendo e senza il confronto io le opinioni dei soci deliberanti
O addirittura dalla sola maggioranza dei solchi senza convocazione o comunque partecipazione agli altri soci
Perché voi sapete
Come deve avvenire la formulazione una delibera Enza discussione del commesso non richiede la partecipazione nemmeno di tutti santi
Sotto il profilo che mi interessa penso interessi noi la fase deliberativa del procedimento di espulsione quella che desta maggiore perplessità
Non certamente fugata dalla direzione della norma l'escussione e deliberata dalla maggioranza degli storici
De iure condendo rimangano certo superate il rilievo attualmente condiviso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
Che ha usato queste S espressioni della dottrina
Che nelle società di persone e luoghi abitativa spazio per un organo collegiale
Del resto riprendendo tali concetti
Il Gargano che lo studioso più aperto sui problemi nuovi della società
Da una visione molto moderna molto avanzata
Interessantissima anche suggestiva
Dice tanto poco nonostante la sua impostazione poi ed a questa conclusione
Tanto poco in verità sono stati legislativamente vantati in rapporto alle società di persone i vantaggi della discussione e dell'integrazione reciproca delle tendenze individuali
Offerti dal metodo assembleare è stato adottato pali sistema legale di amministrazione quello di amministrazione discenti
E del resto la previsione legislativa di una maggioranza necessaria perché si abbia una valida delibera non richiede che tale maggioranza si raggiunga in un'Assemblea
E non si dubita salvo che lo Statuto ovviamente non risponde in maniera diversa che possano formarsi contemporaneamente o in momenti successivi
Eh sì anche l'articolo due mila duecentottantasette indica esplicitamente una deliberazione della maggioranza perché si pronunci l'esclusione pure in presenza di tale dizione della norma si ritiene
Cito fare ricalcano ma circostanze pacifica che quando la legge parla di deliberazione dei soci
Ne parla non nel senso di atto unitario risultante dal molto per i soci in assemblea salvo ovviamente dallo statuto non prescriva la la convocazione di un'assemblea ad hoc ma ne parla nel senso di atto che concreta la somma delle volontà dei soci singoli manifestate comunque ciò avvenga nello stesso senso
L'impossibilità quindi del socio di esporlo le proprie ragioni prima della deliberazione di esclusione
Anche se questa quasi mai giunge ovviamente improvvisate preceduta da tutto un contrasto acceso tra i soci tra i soci escludendo gli altri soci si rivela assai singolare e evidenzia una disarmonia ma il sistema in quanto tale possibilità sussiste nei confronti del socio di una società i due soci come voi ben sapete
In quest'ultima ipotesi e non ne accerto mi sembra il caso di soffermarsi su questo punto
Il socio contro cui è stata proposta la domanda gode di una garanzia preventiva che nell'altra eventualità rimane differita nel tempo
Questo accenno sommario al procedimento di espulsione
Che ha fatto per me non per voi mi è sembrato costituire una doverosa premessa all'analisi di quelle ipotesi di esclusione che se infondate Nocerino all'onorabilità
All'identità personale dell'escluso sotto il profilo della onorabilità e dell'eventuale posizione sociale economica politica dello stesso
I casi specialmente ovviamente di società cooperativo in cui si fa riferimento alla condotta politica del socio
E se fondate
Ma espressa nella deliberazione discussione in modo distorto ed incompleto possono nuocere all'interesse ad una corretta informazione da parte di terzi
Sotto questo profilo mi sembra doveroso ricordare che in dottrina
Dottrina faccio riferimento e quello dell'auletta senior
Negando la validità della clausola che stabilisca che le gravi inadempienze dei soci non danno alla società diritto di esclusione
Ha osservato che comunque certo che la soluzione è spesso l'unica misura efficace per evitare che il ripetersi degli inadempimenti possono arrecare alla Società danni irreparabili si aggiunga che l'interesse scontino Lauretta indifesa dalla società e anche interessi di difesa dei segreti tori
Ora però il punto più importante di questo
Lontano scritto de Lauretta mi sembra che sia il seguente
La premessa che gli fa questo discorso quando dice che deve porsi il problema
Se è alcuna delle clausole di espulsione possa essere stata dal legislatore disposta anche nell'interesse dei terzi
Mi sembra che questa opinione va condivisa
Allargandone ai fini della nostra di motivi dello stocco meglio anche i limiti
Intendendo cioè il concetto di terzi
Che il concerto di terzi non vada limitato soltanto a coloro che sono in rapporti di affari con la società di terze rispetto alla società
Ma esteso a quanti altri dalle vicende della società anch'essi al più circoscritto dato dall'escussione di un socio
Possono trarre elementi utili di informazione sull'opportunità di mantenere o di allacciare rapporti con la stessa società o con il suo stesso russo
Il che mi consente di precisare che anche con riguardo all'escussione sorte alla necessità di ricercare il punto di equilibrio come nelle indicazioni
Che sono state offerte a noi in questo convegno per lo sviluppo dei temi che ci sono stati assegnati il punto di equilibrio cioè il diritto dalla persona del socio
E il diritto alla libertà di informazione
Necessità di ricerca che decisamente si appalesa nelle cause di esclusione concernenti le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o dalla sopravvenuta inidoneità del socio
Con riguardo al primo gruppo di cause sotto il profilo dell'opulento ai diritti della personalità si pongono a quelle che attengono alla mancata collaborazione del Sorcio alla società
La partecipazione dei soci per l'esercizio in comune dell'attività economica prevista nell'atto costitutivo non ammette Riserve ovviamente gravando su tutti l'obbligo di raggiungere il risultato per cui si è costituita la società non è quindi accettabile l'indifferenza nell'iniziare le successiva del socio come non è pensabile il prevalere dell'interesse del singolo su quello della società
Ne consegue che qual sia si comportamento del socio incompatibile con tali interesse può determinarne l'escussione
Ciò in astratto facilmente
In concreto la valutazione di tale comportamento non è certo devono specie se si considera che la deliberazione di espulsione repressa da una maggioranza di soci sulla cui obiettività e lecito avanzare delle riserve se si considera il modo di formazione e di questa maggioranza
Basta pensare all'ipotesi più frequentemente ha ricordato alla dottrina e che congela per la violazione dell'obbligo dalla collaborazione attuata dal socio che con il proprio sistematico di motivato voto contrario impedisca l'avvolgimento della attività sociale
La giurisprudenza di merito con riguardo a tale mancata collaborazione ha usato l'espressione sabotaggio
La stessa corte aveva con l'attrice derogando a quello che è una fruizione di un linguaggio rigoroso
Ha sostenuto che il verbo applicarsi la sanzione dell'esclusione nei confronti del socio amministratore che abbiamo svolto un'attività in contrasto con i fini sociali costituente un opera di vero e proprio sabotaggio
Ma e sistematico voto contrario specie se immotivato
Tra quante volte la votazione contraria preceduta da lunghe discussioni sull'argomenti in votazione che hanno spesso l'aspetto di un dialogo tra sordi
Poi certo fa supporre il compimento gli atti in apparente contrasto con i fini della società ma non sempre è così
Molto spesso laggiù lungimiranza di un socio specie ceo amministratore la sua capacità di guardare lontano in una più esatta prospettiva economica
Che nasce dall'esperienza o dalla preparazione può essere fraintesa dagli altri soci e di tale eventualità alla conoscenza professionale di tutti noi cita certezze
I presupposto di questo nostro incontro di oggi è stato quello di Genova
E Genova è una città nell'attuale ancora la società di persone a una funzione portante della colonia
Della città della colonia della regione
è una città in cui al la società di persone si dà ancora molta credibilità
Nella sua nella sua utilità nella sua funzionalità
E infatti grossi complessi continua a essere strutturati sulla base della società di persone e di ieri la trasformazione di una grande società di persone in una società per azioni
Ieri relativamente ovviamente sotto la spinta di convenienze di ordine economico di ordine fiscale ma in realtà nello spirito del ligure contino ancora la fiducia sulle la persona
Che nell'anonimato della società per azioni
Conviene ne consegue
Ingiuria morbidamente da tutte le parti ma laddove l'economia e più portata a privilegiare la società di persone che il diffondersi della notizia dell'esclusione per una causa ritenuta sussistente con una delibera la cui formazione ci è nota
A me causa escluso un pregiudizio a cui certo un bel modesto vantaggio può portare una opposizione vittoriosa
E non a caso infatti proprio in tema discussero in società vi sono stati dei casi di riferimento fedi imboccata applicazione dell'articolo settecento
Del resto i colleghi che sono specialisti e e anche maestri in questo possono molto meglio di me ricordare queste ipotesi che esulavano dal dal mio tema quindi io ho ricordato due ipotesi di esclusione in cui la gravità dell'inadempimento emergente dalla delibera può essere oggetto di una valutazione critica anche da parte dei terzi
I quali quindi se recepiscono la notizia dell'escussione con un minimo di cautela difficilmente possono essere ingannati sull'identità delle scuse
Ma la possibilità della disinformazione si presenta più insidiosa quando l'esclusione è stata deliberata
Per comportamenti che attengono alla condotta del suocero
Al di fuori dell'aspetto amento dell'obbligo della collaborazione
Le clausole relative sono frequenti nelle società cooperative
Ricordo due esempi
Una tratti dalla pratica e dalla dagli atti della società uno in cui si prevedeva l'esclusione
In casi in cui il socio non si dimostrasse di fede democratica ed antifascista
L'altra in cui si prevede escussione del personaggio che abbia una condotta morale e civile a tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa
Offerto due esempi che non hanno il sapore della novità
Ma che sono indicativi della possibilità ad un tempo di nocumento alla figura morale sociale e politica del socio e all'esigenza dell'informazione veritiera ed obiettiva
Una delibera di esclusione fondato su clausola venti il contenuto anzidetto con socio a cui è stata fatta non è stata fatta alcuna preventiva contestazione alla Mercedes la maggioranza la quale conti una valutazione politica il morale della sua condotta sulla base dei convincimenti personali di coloro che concorrono a formarlo
E potrebbero essere non tutti sono sappiamo
E nel limite dalla loro sensibilità etica e politica
Infine un accenno mi sembra che lo meriti
L'espulsione per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera promessa
Sembrerebbe questa la clausola discussione per la quale non dovrebbero sorgere incertezza
In realtà ritengo che il giudizio di inidoneità si pone sempre in relazione al programma di attività della società
E qui può ripetersi quanto detto sopra
Vi può essere una inidoneità obiettiva incontrovertibile la società in di in cui il socio d'opera deve non so provvedere a lavori di riparazioni di macchine di oggetti di precisione viene privato di un altro
Ma il può essere una finito detta apparente che trova solo ragione nella divergenza di opinione tra il socio d'opera o i soci d'opera fra loro e gli altri soci
Il convincimento di dovere persistere un sistema di produzione che il socio d'opera che lo realizza ritira ancora valido
E tale da consentire margini di profitto può essere reclutati invece Rogno dagli altri soci i quali intendono abbandonare la precedente produzione e sostituirla con altre il mezzo più comodo offerto dal legislatore alla maggioranza per alimentare per eliminare il socio d'opera
Ritenuto ormai un peso morto è senza dubbio quello dell'esclusione per inidoneità prestare l'opera nella linea del nuovo programma
Non credo che il pregiudizio che al socio escluso deriva necessiti di dimostrazione sempre che nella delibera non si specifichi il motivo dell'inutilità in maniera tale che i terzi possono effettuare una critica
Una critico obiettiva sulla base di dati di fatti certi dei motivi che espressione
Da queste breve considerazione io ho concluso
Mi sembra sia emersa la necessità di una revisione legislativa del procedimento di espulsione previsto dall'articolo due mila duecentottantasette
Allo stato attuale è di tutta evidenza che tale procedimento non offre idonee garanzie per la tutela preventiva dei diritti della personalità del Sorcio per quanto essi possono essere pregiudicati da una delibera errori alle alle premesse
Questa carenza di protezione del socio escludendo costretto salvo diversa previsione statutaria a subire la formazione di una delibera senza potere contestare il fondamento degli addebiti non nuoce soltanto associo non c'è anche ai terzi
Dovendosi intendere partenza di quanto hanno interesse a conoscere esattamente le ragioni dell'esclusione
In virtù di un loro diritto all'informazione che rimane concretamente compromesso dal fatto che la Società e pervenuta a prescindere dall'esito dell'eventuale opposizione che lontano nel tempo
Alla formazione della delibera senza avere contestato gli addebiti al socio e senza avergli consentito di rappresentare le proprie ragioni
Ringrazio il Consigliere scaduta
Con la comunicazione del professor Paolo Zatti sul diritto all'identità personale possiamo conclude
Il panorama su quattro degli interessi tutelati
Vorrei svolgere qualche osservazione sulla possibilità è stata discussa sia Genova sia brevemente ieri
Di riconoscere un'autonomia concettuale
Ha diritto di identità personale sulla utilità
Di una tale
Creazione
Nel convegno di Genova era apparsa spesso discutibile
L'autonomia degli interessi che sarebbero tutelati dal diritto all'identità personale
La figura appariva molti come
Gente
E in gran parte superflua in un campo come quello della informazione che è già
Caratterizzato in parte dalla tutela dell'onore parte dalla garanzie della veridicità dell'informazione in parte ancora dalla tutela del diritto d'immagine che a sua volta poi coincide in alcune zone con i due interessi precedenti
Allora avevo espresso da per parte mia anche se molto brevemente la convinzione che non si possono ravvisare ostacoli dogmatici alla creazione di questo nuovo diritto e avevo accennato alla sua possibile utilità in un paio di settori peraltro marginali al tema della informazione
E del tutto estranei a quello più specifico dei mezzi di comunicazione
Ecco considerando invece oggi il tema più specifico che rappresenta in fondo l'interesse più rilevante del convegno
E cioè quello dei mezzi di comunicazione
Debbo dire che in questo particolare settore la delimitazione degli interessi era protetti dall'eventuale diritto l'identità personale anzi dal diritto d'identità personale perché ormai entrato nel linguaggio corrente dei giuristi mi sembra abbastanza ardua
Perché appunto dovrebbe avvenire questa delimitazione su tre fronti e cioè quelli che ho prima citati il problema della verità
La tutela dell'onore del decoro il diritto all'immagine
Ora da tutti questi ambiti di tutela e da tutti gli interessi che sono protetti da queste più consolidate figure il diritto l'identità personale dovrebbe distinguersi facendo forza su che cosa facendo forza
Sulla specificità di un interesse che avrebbe ad oggetto la connotazione della propria persona
Anche quando questa connotazione non implichi problemi di onore o di decoro problemi di verità problemi diffusione dell'immagine e quindi dovrebbe caratterizzarsi come il diritto a inibire a correggere o a sanzionare l'attribuzione di connotati e quindi l'attribuzione di qualità l'ostruzione di opinioni retribuzione di collocazioni politiche o culturali l'attribuzione di legami personali
Estranei alla persona del soggetto che si assume leso oppure deformati rispetto ad elementi presenti per la sua appunto identità
Questo diritto inibire dovrebbe a Correggio stasera dovrebbe essere tutelato anche dove non sussista problema di lesione dell'onore del decoro
Anche dove l'identità la rappresentazione della persona sia formata assenza affermare come esistenti fatti non veri
O anche senza omettere elementi rilevanti di conoscenza della sua del suo comportamento dalla sua storia
Tutto questo dovrebbe ancora avvenire senza limitare il diritto di ciascuno esprimere valutazioni di ordine politico culturale in certi limiti anche morale che non siano lesive dell'onore o del decoro
Ora io penso che in realtà non sia possibile che in particolari casi si presenti una esigenza di questo tipo
E del resto si è presentata e sta alla base di alcune sentenze che sono a tutti note però in termini più generali mi sembra difficili
Questa autonomia brevemente passando in rassegna sui punti di conflitto o di sovrapposizione con le altre figure osserverei quanto segue anzitutto con riguardo all'onore al tema dell'onore e del decoro
Si dovrebbe forse distinguere rispetto alla nozione più ristretta di Onore sembra più facile configurare l'autonomia d'un interesse a una connotazione
Anziché ad un'altra che di per sé non è lesiva dell'onore
Se però ci si si estende la considerazione a al tema del decoro e qui riprendo osservazioni che mi hanno molto interessato svolte ieri dal collega Visentini
Allora la distinzione degli interessi appare molto più ardua faceva notare ieri la collega come
La nozione di decoro finisca per identificare uno stile della persona
E a me pare che questa qualità dello stile Fossa assai facilmente sovrapporsi a quella dell'idea
Soppiantare per così dire quella dell'identità personale come tutto ciò che caratterizza una persona in quel particolare
Prestigio in quella particolare sua presenza nei rapporti sociali
Che intende essere tutelata
Resterebbe forse qualche cosa di differente e cioè una caratterizzazione più oggettiva della nozione di decoro nell'idea piuttosto di lesione del Decoro e cioè una capitalizzazione oggettivamente negativa nell'idea di lesione del decoro mi parrebbe di intravvedere ma da una parte è una differenza sottile e che forse potrebbe sfumare fino a e leader sì dall'altra parte
è da dire che questa eventuale caratterizzazione oggettivamente negativa dell'idea di lesione del decoro potrebbe essere molto utile proprio per distinguere la lesione di un interesse da proteggersi del soggetto leso
Dall'ipotesi in cui si tratta invece il comportamento in discussione invece quello di chi esprime delle valutazioni delle valutazioni che non hanno appunto un carattere di oggettiva negatività
Con riguardo al problema della verità
Il confine mi sembra ancora abbastanza labile
Se si pensa che il diritto alla identità personale dovrebbe pur sempre dirigersi
A tutelare la persona contro attribuzioni estranee alla personalità all'identità del soggetto che si assume leso estranee secondo criteri oggettivi di raffronto non secondo la pura pretesa a non vedersi attribuite delle connotazioni
Questi criteri oggettivi di raffronto dovrebbero essere fondati sul comportamento sulle parole sulle collocazioni reali del soggetto che si assume legge
Ora affronta infatti
Rimane certo a me pare il diritto di ciascuno come espressione di manifestazione del pensiero di connotare un'altra persona sede valutativa in modo corrispondente al comportamento alle collocazioni reali alle idee espresse dalla persona stessa anche contro le pretese del soggetto non vedersi
Così connotato si potrebbe richiamare la vecchia idea di venire contraffatto un proprio per chi pretendesse di non vedersi attribuite
Connotazioni giustificate da una qualche elemento oggettivo della propria storia del proprio comportamento
Questo punto va un pochino approfondito perché è evidente che l'apprezzamento dei termini oggettivi confronto cioè della storia del comportamento delle dichiarazioni di una persona l'apprezzamento può essere assai diverso
Su da chi esprime la valutazione a chi la subisce
Qui però richiamarsi a una oggettività per pretenda delle il rispetto a una apprezzamento
Comune o un apprezzamento oggettivamente sostenibile fare pretende né il rispetto si presenta effettivamente come criterio assai rischioso e limitativo della libera valutazione delle esperienze altrui fino come sempre al confine della lesione dell'onore o del decoro di cui prima accennavo
Perciò a mio parere la richiesta di oggettività va riservata a stabilire ciò che sia o non sia disonorevole
O ciò che sia o non sia lesivo del decoro
Non a stabilire che cosa sia una persona cioè non mi parrebbe proponibile un'indagine con criteri di comune apprezzamento per stabilire quale sia l'identità sociale di una persona
Anche perché sarebbe difficile stabilire a quale identità si fa riferimento sia l'identità di oggi o quella di ieri
Se una persona possa rifiutare per esempio una qualificazione come può essere quella di destra in base a militanze antiche o viceversa
Mi rendo conto che in questo mi incontro con un problema molto grave cioè quello a cui accennava ieri Boneschi dell'informazione monca
Dell'informazione Monica che suggerisce giustifica delle valutazioni
Non apprezzabili da parte di chi le subisce e che potrebbe essere corretta richiamando all'oggettività
Però
Pur essendo il problema gravissimo e da sentire occorre anche dire che l'informazione sempre monca perché procede sempre da una selezione e qualsiasi mezzo di comunicazione la opera il problema quindi piuttosto a me sembra sia di assicurare la correttezza della selezione non la completezza o la verità
Assicurare un minimo di correttezza della selezione che c'è e che deve esserci per esigenze se non altro di brevità chiunque Alletto come tutti leggiamo il discorso riassunto in un giornale del testo originale sa che non ne rimane quasi nulla
E c'è un problema di correttezza nell'appunto costruzione delle dichiarazioni espresse da una persona ma non è possibile richiedere la completezza
Né d'altra parte la rettifica è la proposta della verità contro la falsità ma molto spesso il diritto di proporre una prospettiva diversa suffragata da degli elementi contro una prospettiva che appare a chi la subisce Fofò accettabile
Ecco infine perverso troppo lungo il diritto all'immagine
Il diritto all'immagine
Rispetto il diritto all'immagine io credo che il problema dell'identità personale non si raffigura in termini di distinzione difficilmente si raffigura in termini distinzione dei tuoi diritti quanto piuttosto di un certo impiego della tutela dell'immagine
A al fine di ripristinare o al fine dico di reprimere la lesione dell'identità personale
Si potrebbe in astratto ma sarebbe improprio distinguere una interesse a non essere esposto l'interesse a non veder diffusa all'immagine considerato che la sua nudità di interesse non essere esposto e la lesione
Considerata soltanto nel fatto di esporre nel fatto di diffondere l'immagine ma come sappiamo da esempi che sono stati fatti ieri
E invece proprio spesso l'uso connotativo dell'immagine è quello che rende lesiva la sua diffusione o per l'identità di chi diffonde come nell'esempio richiamato da da alta
Della immagine diffusa del movimento sociale oppure per la sede di diffusione o per l'associazione delle immagini che mettono in connessione persone fatti eccetera
Quindi ecco questo uso connotativo dell'immagine se si potrebbe in astratto distinguere dalla semplice diffusione
Richiede appunto la distinzione richiederebbe di assumere che l'articolo dieci protegga solo quella specifico nudo aspetto a non essere riprodotti
Poiché non mi sembra del tutto del tutto fondata
Piuttosto ecco l'accento sull'identità personale pot sembra consentire anche nelle sentenze di cui si è discusso a Genova
Di porre in maniera più ampia il problema dei mezzi di tutela sui quali non mi intrattengo perché so che dopo di me ci sarà chi ne farà discussione per ecco allora riassumendo il senso di queste mie osservazioni
Riterrei di potere concludere in questo modo su sul punto finora trattato e cioè che se ci si limita come il prevalente interesse del convegno presente e di quello di Genova sembrava suggerire al campo dei mezzi di comunicazione all'informazione come uso dei mezzi di comunicazione allora effettivamente il problema dell'editore l'identità personale appare più sfuggente
La figura appare forse superflua
E soprattutto una figura per certi aspetti è rischiosa rispetto alla espressione della manifestazione del pensiero debbo dire però che secondo me il tema dell'informazione rispetto a questo problema dovrebbe essere affrontato in maniera più ampia e come già accennavo nel precedente convegno
Dare un maggiore spazio al problema della raccolta delle notizie dei sistemi di conservazione delle notizie
Insomma delle banche dei dati perché lì secondo me il diritto all'identità personale assume molto maggiore evidenza quanto autonomia di interessi molta maggiore utilità quanto a soluzioni che suggerisce
E
Nessuno o comunque poco rischio rispetto alla lesione di interessi in conflitto
A Genova accennavo a riguardo ad un esempio che mi sembravano un poco problematico dal punto di vista pratico e che ripropongo perché mi sembra molto immediato di facile di facile rappresentazione anche nell'esperienza di ciascuno di noi e perché
In genere esistente illusione che sia invece un territorio ben disciplinato cioè quello del dopo della circolazione delle notizie dei soli della conservazione della documentazione dell'interverrà relative agli interventi
All'interno del sistema sanitario
E cioè tutto quel campo di raccolta di notizie sulla salute ma non solo sulla salute e sulla storia personale sulle vicende di vario genere di una persona che
Oggetto di una documentazione sparsa a tutt'oggi anche se disciplinata in modo molto poco preciso e molto poco e molto insufficiente e cioè con la disciplina delle cartelle cliniche o di strumenti simili all'interno del sistema sanitario che si profila come quello in cui forse potrà realizzarsi in più breve tempo
La
Raccolta estesa integrata in un ambito regionale di dati attraverso l'uso di calcolatori
Ecco a questo riguardo mi intrattengo molto brevemente
Sarebbe molto più facile distinguere come già accennava a Genova riservatezza problema della riservatezza problema del segreto attorno alla notizia e problema di tutela dell'identità personale
Perché sarebbe facile dire che solo là dove finisce la tutela della riservatezza e cioè la notizia diventa circolante circola aprile all'interno del sistema
Comincia una esigenza di tutela dell'identità personale eccetera fedele rappresentazione o connotazione della persona
Però il problema non è così semplice
E richiede un paio di osservazioni con le quali concludo
L'esigenza di tutela di questo con riguardo a questo tipo di informazioni a questo tipo di raccolte nasce ancora dal carattere connotativo che ha la singola informazione sulla salute della persona e ancor più il modo di rappresentazione del dato dell'intervento di ciò che è successo insomma con riguardo una persona ma forse più gravemente
Il problema del Complesso il carattere connotativo del Complesso di notizie formato attraverso i rivoli di tutte queste raccolte occasionali di dati che dovrebbe concentrarsi in un'unica massa di l'informazione accessibile secondo la disciplina vigente ed è una cosa per me gravissima a chiunque sia operatore del servizio sanitario con una indiscriminata patente di accesso alla alla dato raccolto in qualsiasi intervento avvenuto all'interno del sistema
Ecco che allora si verifica quel problema di addirittura vedersi imposta una identità artificiale che risulta come un identikit dalla combinazione di tutte le notizie raccolte senza il controllo della loro efficacia integrata reciproca complessiva no ma soltanto soppesando le il valore sì singolo individuo duale volta per volta
è un problema che è già stato ampiamente segnalato in termini generali
E comunque riguardo a questo particolare profilo cioè la raffronto della identità ad una persona con il Complesso di notizie
Raccolte nel sistema sanitario mi sembra più facile sia distinguere la tutela di identità personale dal problema dell'onore o del decoro
Sia individuarne un confine labile ma molto interessante a mio parere con la riservatezza col problema della riservatezza perché
Perché
Attraverso l'accumulo di dati o essere più semplici del diritto a assicurare una certa neutralità di questa raccolta di informazioni
Rispetto a un eventuale connotazione della persona cioè la raccolta di informazioni non sia tale da individuare una lì c'è un connotato dell'individuo come potrebbe essere per esempio il connotato della psicopatico o come potrebbero essere il connotato della persona di fragile salute o come potrebbe essere un altro connotato complessivo di questo genere
Da questo punto di vista
Non importa tanto se i vari connotati siano estranei oggettivamente alla persona e non lo saranno perché probabilmente saranno raccolti in occasioni in cui si sono manifestati sarà eventualmente estranea la loro valutazione la loro formulazione ma qui è un terreno in cui distinguere valutazione del terapeuta del del diagnostico e dato praticamente impossibile
Dicevo non è tanto importante questa estraneità ma appunto
Il valore finale il valore complessivo finale della intera rappresentazione il diritto a non esserne coinvolto non esserne qualificato
E perciò siamo vicini alla riservatezza mentre per aspetti particolari per aspetti singoli potrebbe prevalere l'interesse ad una fedele o ad una corretta più fedele rappresentazione del dato ora qui siamo nel vuoto perché perché la disciplina non esiste
Ho esiste in termini assolutamente inadeguati e bisognerebbe poter disporre degli strumenti ricordati almeno degli strumenti ricordati ieri
Da alcuni relatore in particolare l'alta e cioè del diritto a sapere del diritto a rettificare del diritto a controllare e soprattutto forse del diritto all'oblio
Si tratta di un territorio in cui evidentemente la richiesta di una soluzione Pretoria non non ha non ha molto significato non ne ha alcuno e per il quale non resta che approfondire la questione degli interessi da tutelare
Richiedere o progettare un intervento legislativo
Grazie professor tratti professor pizzo russo sul diritto di cronaca i diritti della persona porre
Cioè se non sposti
Dunque il mio intervento tende a riprendere quel problema
Senza generale che già era stato alla base del convegno di Genova e che anche oggi è ritornato ogni tanto nel corso degli degli interventi il problema cioè della possibilità di elaborare un diritto diventa personale e dei dei rapporti in che limiti in cui questo eventuale diritto verrebbe opporsi con altri diritti costituzionalmente garantiti
A questo proposito mi sembra utile richiamare quella sorta di puntualizzazione che ha fatto ieri Bessone né i suoi due interventi uno della mattina uno del pomeriggio
Perché in sostanza Lilli interventi Bessone forse avevano intenzione non so se se la delibera da bene di fare un po'da ponte di passaggio fra la discussione di Genova e quella che si svolge qui
E mi pare anche di avere colto nei due interventi due atteggiamenti e abbastanza diversi che tuttavia sono assai significativi anche dello dello stato d'animo in cui ci troviamo forse un po'tutti noi di fronte a questo a questo problema
Ieri mattina Bessone ci ha detto
Principalmente che ha concedano sovvenzioni su tre punti
Il primo punto sul quesito che appunto quella fondamentale se sia possibile o no configurare il diritto all'identità personale come un nuovo diritto
Mi pare che gli avrebbe usato espressamente specificamente questa formula nuovo diritto cioè non solo rispetto al catalogo dei diritti fondamentali contenuti nella Costituzione nelle dichiarazioni liriche eccetera ma anche rispetto allo stesso diritto alla riservatezza che a sua volta era già un nuovo delitto rispetto a quelli tradizionali e che è già in certa misura affermato anche se incontra ancora qualche difficoltà ma insomma ha già una certa maggiore anzianità e e consistente
Il secondo punto e a seconda del secondo quesito di persone dire posto che sia possibile configurare questo diritto di vita personale quale tutela ne deriva
Gli si è richiamato proprio al titolo del convegno per dire in che cosa consiste questa tutela che possiamo dedurre da questa nuova impostazione finalmente terzo quesito
Che forse anche il quesito poi fondamentale mi pare
Una volta che sia stato possibile fondare questo nuovo diritto serve a qualche cosa avrà delle utilità Prati
A me pare che la risposta al primo quesito
Sia fosse già in fondo
Emersa nel convegno di Genova e fosse in sostanza che questo nuovo
Diritto fosse configurabile
Quanto meno nel senso che un'operazione intellettuale di individuazione di una nuova di nuove categorie fosse senz'altro possibile sul piano astratto salvo però a vedere poi quale limite incontrava a causa di quelle riserve che erano state esposte da alcuni anche soprattutto a causa del ostacolo che questo questa configurazione poteva incontrare nella libertà di manifestazione la garanzia liberalizzazione del pensiero eventualmente gli altri
Diritti costituzionali comunque mi pare che sulla possibilità astratta
Ad esempio di scrivere una monografia intitolata il diritto agli da persona non ci fossero grandi i difficoltà come dire
Lei questo dono nel non era una dare una risposta positiva mi pare che sia chiaro no perché restavano delle forti perplessità poi sulla sugli sviluppi ulteriori sui limiti e soprattutto sull'utilità pratica
Al secondo quesito in che cosa consista la tutela che ne potrebbe venir fuori mi pare che abbiano dato gran utili risposte gran parte degli interventi che abbiamo sentito che proprio nella loro maggior parte si sono sono stati dedicati a esaminare quale potrebbe essere in concreto il campo d'azione
Di questa nuova categoria quali potrebbero essere le i raccordi di essa con altre problematiche già note alla precedente
Elaborazione e all'esperienza giurisprudenziali anteriori per cui su questo secondo punto io credo che io possa non non dire niente
Finalmente resta il terzo punto il terzo punto cioè El Bireh fu una volta fondato astrattamente questo
Questo diritto a che cosa esso può servire e qui incerto che mi pare che dalla discussione di Genova e anche della prima parte di quella di oggi
RIS rischi riemergere una risposta che sostanzialmente inconcludente cioè quella di dire sì va bene ammette operiamo certe difficoltà che al per secondo alcuni forse non sarebbe nemmeno superabili ma insomma riteniamo che con la buona volontà o con la forza degli argomenti riusciamo a liberarci di questi ostacoli riusciamo ad affermare che questo diritto all'interpersonale a
Ragione di entrare nel famoso catalogo diritti fondamentali ma una volta che abbiamo fatto questo non abbiamo fatto altro che dire che ogni qual volta ci troviamo di fronte ad un problema di questo genere
Il giudice il giurista chi i deve affrontare il problema deve fare una operazione di bilanciamento di Ballan sente come dicono gli anglosassoni fra indirizzato il diritto alla cioè la libertà di manifestazione del pensiero il diritto all'identità personale ho rinvenuto l'impressione che l'intervento pomeridiano di persone sia stato per uscire un po'da questa sorta di vicolo cieco somma di in cui si finiva per trovarsi perché quando si è detto questo a me pare che sostanzialmente non si è detto quasi nulla insomma siamo è una dare carta bianca al giudice o al o al giurista che deve affrontare il problema faceva insomma caso per caso vedi un po'dice che cosa si può fare insomma in sostanza siamo quasi al punto di prima perché questo in fondo anche senza bisogno di tutte queste mesi ragionamenti giudice poteva cercare di farlo States e e l'intervento di persone del pomeriggio è stato un animato da questa mi ha parlato di rovesciamenti di certe posizioni mi pare che anche qui che sia articolato in tre punti un primo punto
Restano delicato a a attaccare quella distinzione fra rilevanza pubblica rilevanza privata del di vitalità personale che se se se non mi sbaglio era stato uno dei punti sostenuti da pace a Genova quando pace aveva detto a pagina trentasette del del del volume
Perché se consultarlo
Che in sostanza introdurre questo nuovo diritto veniva a introdurre non solo dei nuovi diritti ma anche dei nuovi doveri a carico delle controparti no e quindi in sostanza si veniva a re restringere le libertà garantite dalla Costituzione senza che questo
Argomentazione avesse base altro che in questo articolo due che da cui come diceva pace
Si poteva trarre come un Ciucci link appello cilindro cui si poteva trarre dei conigli Odescalchi ordinanza oggetti buoni a qualsiasi scopo contro questa impostazione persone mi pare secondo me giustamente diceva no non è che questo non è giusto qui si tratta sempre di diritti pubblici fece in ogni caso questo questo questo problema non c'è il secondo rovesciamento che Bessone produce proponeva consisteva nel anche qui nel dire la tutela riferito a persona e non è una pura difesa dell'identità personale di colui che è attaccato da una critica che proviene da altri ma invece può anche a volte se anche una una una forma di attacco di cioè di est a sua volta una forma di di di tutela di un'espressione non è solo che una difesa contro la manifestazione del pensiero altrui ma è anche una tutela della manifestazione del pensiero propria
Però mi sembra che anche questo se più porzioni porta sempre il discorso della Bassa
Finalmente la terza
La terza affermazione con cui ancora più fu energicamente gli scavi uscire da questa logica è quando dice
Bisogna uscire dalla con considerare questa balance con un rapporto puramente quantitativo su questo punto io però non è che hanno non so se ho capito bene forse ce lo potessi riprendere questo modo sarebbe
Forse non so perché
Per la contiguità del
Siamo faccia a faccia
Persone no sarebbe perché altrimenti se lo dice dopo se no non serve
Meglio dicevo che mi sembrava di riscontrare negli interventi di ieri
Un alloggio di argomentazione sostanzialmente di questo genere
Un valore la libertà di espressione
è un valore di identità personale
Si tratta di valori confliggenti
E allora il problema diventa verificare quanta informazione in meno
Si deve scontare
Per avere un di più sufficienti di tutele dell'identità
Io dicevo che questo a mio avviso è
Un modo semplicemente sbagliato di impostare il problema
Essendo invece corretto un altro modo impostare il problema
Vale a dire il considerare
I valori
La libertà di manifestazione del pensiero tutela delle identità
Come due valori un rapporto dialettico
Tra di loro
Allora devo lamiere di dire anche a mio avviso da che cosa era motivato l'errore a mio avviso l'errore era motivato da una considerazione che non si può neanche definire tecnica ma direi superficiale determina il problema perché non erano considerati i soggetti
Della dialettica
Dicevo che il soggetto e la dialettica sono da un lato i soggetti detentori del potere
Di manifestare il pensiero
E dei mezzi di manifestazione del pensiero
Semplificando al massimo dicevo
Mario persone non appartiene a questi soggetti non perché non abbia un qualche pensiero da manifestare
Ma perché non è detentore del potere
Di manifestazione
Talché la manifestazione del suo pensiero non esiste
Se non come fatto puramente esistenziale più potuto più riguardare la sua comunicazione di pensiero
Ad altro non detentore del potere di fare circolare notizie
In un giro di rapporti che non appartiene al diritto con la politica del diritto ma la sfera intima dei rapporti Inter persone
Dicevo la stessa cosa vale
Per le minoranze
Anche politicamente attive
Che tuttavia non siano
In condizione di esercitare i poteri dell'informazione o perché parliamo di una realtà complessa non di uno schema per esercitazioni
Questa è anche la posizione dei gruppi che per scelta politica
Non intendano esercitare
I poteri di informazione secondo una certa logiche di governo del settore
Esemplificavo
Con il caso del partito radicale non perché qui siamo ospiti del centro Calamandrei ma perché esiste certamente una scelta di fondo
Diciamo di legalismo rivoluzionario
Del partito radicale che consiste appunto nel rifiuto di un certo genere di utilizzo
Dei poteri
Di circolazione delle notizie
Allora l'altro soggetto da identificare chi era
Chi era il portatore
Del diritto all'identità
Da strumentare
Appunto singolo non detentore dei poteri
O il gruppo a sua volta non detentore del potere ho deciso a non usarle
Ecco se il discorso è caricato di riferimenti ai soggetti concreti del problema che stiamo discutendo
Allora si capisce perché esiste una dialettica
C'è una dialettica di antagonismi politici e sociali e si capisce perché è sbagliato quel ragionamento
In termini puramente quantitativi che a mio giudizio ripeto non è nel suo ragionamento ma semplicemente un errore dovuto ad un modo molto astratto di affrontare il problema
Dicevo di file se allora il tema è questo
Una dialettica degli opposti libertà di informazione potere di informazione di espressione del pensiero
Tutela delle identità dei soggetti che non sono detentori di quel potere non esercitano
A noi come giuristi qui convenuti
è posto un interrogativo molto preciso
Quali sono gli istituti i mezzi che consentono di strumentare
Il diritto all'identità inteso come contropotere
Per i soggetti in radice sfornite di potere di governo dell'informazione
E dal punto di vista
Teorico concludevo dicendo che a mio avviso tre
Il tema diritti della personalità nell'accezione tradizionale e privacy da un lato e il tema diritto all'identità personale dall'altro non esistono rapporti
E forse è vero perché la difficoltà di identificare il diritto all'identità personale nella chiave tradizionale che è palese in tutti gli interventi molto probabilmente dipende dal fatto che si ricerca qualche cosa che non c'è
Né come possibilità concettuale né come problema
Cioè come possibilità concettuale come problema suo fronte tutto diverso e come sembrava che il rischio del dibattito
Fosse quello di scambiare un problema con un altro e di andare alla ricerca del diritto all'identità
Sul terreno dove non lo si potrà trovare mai perché il suo terreno un altro
Ecco questo era il senso dell'intervento posso farti una domanda riservando magari
Anni anzitutto questa questa quesito che tu poni quali strumenti sono adeguati a questo fine questo è un quesito cui probabilmente ci potranno risponde il processo a liste che interverranno dopo mi pare mozione particolari
Ma adesso ne vorrei chiedere in questo questa rapporto fra potere di cui tu parli è esattamente compatibile so esattamente lo stesso piano di quelli di quella alternativa
Fra situazioni giuridiche soggettive fondamentali di cui abbiamo parlato a Genova in questa prima fase sui campanili per il sì mi pare di sì che si tratti sempre situazioni sovietico fondamentali
Diverso è per natura e per ambito di operatività per le ragioni detto indicati all'inizio situazioni giuridiche soggetto sì no quali poteri politici no non accetto perché altrimenti il problema potrebbe essere del Centro Studi Calamandrei del partito radicale o dei singoli cittadini in sede di loro contropotere politico ma non sarebbe un problema da giuristi e compostare
Il problema in maniera diversa da come lo postali tu vale a dire ricerca di situazioni giuridiche soggettive secondo me sarebbe il peggio del peggio allora preferisco discutere del diritto alla riservatezza del diritto non solo don Mimmo
Perché sarebbe la cosiddetta politica del diritto
Quella cattiva che io ieri definivo la politica il diritto d'accatto vale a dire non fare politica perché non sia capace non fare diritto lo voglio dire perché non si è capaci ma perché non piace e fare una cosa intermedia grigie
Che non è la politica non ha il diritto ed è semplicemente il parlarsi addosso invece mi pareva molto corretta la tua impostazione dire sono no situazioni giuridiche soggettive
Se si siamo qui per identificarle
Mi pare che questo fosse la possibilità del disco allora io per concludere questo intervento che ha avuto un clima così un modo insolito ma forse
Non non peggiore degli altri per per svolgersi io vorrei accennare ancora altri due punti dicevo prima come una delle prospettive di tutto questo discorso sia quello di portare ad un ampliamento dei poteri del giudice in materia di tutela della identità personale e in genere di questo tipo di situazioni giuridiche soggettive
è chiaro come questo
Questo problema ci porta verso tutt'altro tutt'altre tematico meglio verso la tematica di tutti gli altri convegni e dei quali ci sono stati tanti in passato come molti dei presepi molti presenti hanno dato un contributo di primo ordine sul ruolo del giudice sulla famosa separatezza sulla famosa supplenza e così via dei termini di cui siamo ormai pieni fino al al al al collo e dei quali veramente io sui quali di risparmio un'ulteriore un ulteriore intervento però io vorrei a questo proposito dire due brevissime cose una che la impostazione che a questo proposito emerge dall'intervento di pace il quale è tutta in chiave di i
Preoccupazione per questi possibili ampliamenti del ruolo del giudice del giurista eccetera è una impostazione che io credo possa considerarsi largamente discutibile non vorrei cioè che e mi dispiace che non ci sia pace per non poter discutere con lui direttamente ma non vorrei che il convegno assumesse l'intervento di pace come un punto fermo sostanza questa impostazione infatti è un'impostazione certamente condivisa da una larga parte della dottrina giuridica italiana e anche da una larga parte della della giurisprudenza ma certamente non è una posizione universalmente accettata e probabilmente non è nemmeno una posizione in fase di di sviluppo diciamo
In sostanza io credo si possa dire senza entrare in dettagli che indietro questo tipo di impostazione sta una visione è giusto positivistica di tipo tradizionale tra i Senales pensare la parola poi poco poco forse poco adatta
Diciamola così esiste e resiste del genere di quelle che erano predominanti e la cultura giuridica italiana del del dei decenni passati
A questa tipo di impostazione mi pare che negli ultimi decenni sia avvenuta contrapponendosi una concezione del diritto delle fonti del diritto del ruolo del giudice e così via che invece tende a allargare spazi alla opera del giurista del giudice tengo a dire che non è solo l'opera del giudice è l'opera del giurista in generale che viene ampliata attraverso questo metodo di affrontare i problemi giuridici senza soffermarsi più ampiamente in in proposito perché di questi problemi punto come i preziosi per la ritrovata a me pare che sia utile richiamare un solo punto un solo argomento che è stato molte volte discusso eh quei argomento che si fonda sull'articolo centouno della Costituzione il quale dice che il giudice e quindi naturalmente anche il giurista
è soggetto alla legge no è questo il famoso argomento di coloro che dicono che in sostanza non sono possibili queste operazioni interpretative come queste di ricavare dall'articolo due un libretto alla riservatezza o il diritto ai da personale o altri diritti di consigliare articolo due come norma aperta e così via
A me pare che questo argomento sì smonti con estrema facilità solo che noi leggiamo nell'articolo centoundici articolo centouno dicendo che il giudice è soggetto al diritto cosa che secondo me è la lettura la lettura esatta non c'è nessuna ragione per cui ne dobbiamo leggere quest'articolo nel senso che il giudice è soggetto alla legge intendendo per legge la legge formale approvata dal Parlamento promulgata cinese
Potremmo allora comincerà a dire per esempio che il giudice è soggetto alla legge non al decreto legislativo per esempio oppure è soggetto alla legge non alla consuetudine
è soggetto alla legge e non è evidentemente no è evidente che quell'articolo vuol dire il giudice è soggetto al diritto cioè tutto ciò che risulta dal sistema delle fonti del diritto e quindi poiché il sistema delle fonti del diritto
A come sua valvola fondamentale l'interpretazione è chiaro che attraverso interpretazioni sul può arrivare a tutti quei risultati che i mezzi dell'interpretazione consento
E appunto fra questi mezzi mi pare che questi che sono stati svolti intorno all'articolo due per elaborare il diritto alla riservatezza prima ora il dito in gravi sale eventualmente eccetera siano pienamente legittimi quindi abbiano pienamente diritto di cittadinanza il nostro tormento giudice naturalmente rimane però quell'alto interna dibattito come dicevo prima serve tutto questo
Ecco per dare una risposta a questo punto io credo che sia ora come ora assai difficile probabilmente converrà attendere che le spese esperienza giurisprudenziale che ancora in fondo agli inizi perché abbiamo avuto finora pochi casi in cui questi problemi si sono manifestati sono stati affrontati dai giudici
Che l'ulteriore sviluppo di quell'esperienza giurisprudenziale ci consentirà di valutare quanto questa impostazione serva o non serva e quindi anche di vedere quali saranno i suoi sviluppi
Futuri comunque io credo che
Insomma già obiettivo che mi proponevo questo Sei Nazioni era quello di come dire riterrei riaprire la discussione eventualmente su questo punto che perché mi pare sia importante anche perché si e in certa misura pregiudiziale anche a molte altre delle cose interessanti che sono state dette
Grazie professor prezioso possiamo passare all'ora al capitolo diritti della persona del processo chiedo Adolfo Beria d'Argentine se vuole svolgere la sua comunicazione
Suo accesso alla giustizia e tutela dei trittici
Quando o Boneschi
Gli chiesi di scegliere come oggetto del io comunicazione il tema dell'accesso dei vigili alla giustizia e tutti dei diritti civili i feci presente che ritenevo che vi fossero di giuristi e che potevano o trattare meglio questo argomento
E in particolare gli ho ricordato l'esperienza del mille novecentosettantaquattro quando come capo gabinetto e giustizia bio occasione di proporre al ministro della giustizia
Di proporre a sua volta al per la riunione dei ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa
Proprio il tema di accesso alla giustizia
Ogni due anni ministra giustizia si riuniscono e tratto uno dei temi di interesse generale
Il tema venne accolto fra tanti altri temi
Proposti da altri ministri e nostro ministre venne costituito una commissione presieduta Denti
E denti emise notizia svolse una decretazione molto importante a Vienna dove si tenne la riunione
E con consenso generale tanto che venne costituito presso il Consiglio d'Europa un gruppo permanente per questo problema
Mi ha tranquillizzato molesti dicendo che non si chiedeva tanto che venti è stato interpellato la non mi si chiedeva un discorso di tipo giuridico ma piuttosto socio politico sull'argomento
E allora io ho affrontato questo problema sotto questo profilo quindi vi chiederò scusa se il mio discorso non si manterrà sul piano giuridico
Se le mie considerazioni avranno una certa libertà anche terminologica e quindi mi scuso anche sulla prospettiva di un discorso da scatta Dick ricercarla
Il nella nell'intervento
Il
In polemica fin quasi in polemica con pizzo costi
Nella letteratura sui diritti
Della persona il problema dell'accesso alla giustizia di solito considerato un bisogno sociale di base
Di tipo fondamentale in quanto l'effettiva libertà reale in una società si commisura alla capacità di rendere accessibile la giustizia a tutti i cittadini
Eliminando gli ostacoli giuridici sociali e psicologici che rendono difficile se non addirittura impossibile l'uso del sistema nega
Una società moderne in una società moderna in altre parole e tale solo quando garantisce non soltanto l'emergenza di nuovi bisogni e diritti
Ma l'affermazione dell'antico bisogno e diritto di vederli riconoscere da parte della collettività dello Stato e dallo Stato
Questa affermazione di principio e alla base di una serie di tensioni di proposte
Che sul piano internazionale si sono andate succedendo in materia di crescente facilitazione all'accesso alla giustizia tuttavia non sfugge a tutti gli studiosi del settore
La sostanziale limitatezza con cui il problema è stato affrontato finora
Facendolo coincidere quasi esclusivamente e ammettiamolo in un modo un po'populistico con la soluzione della difesa e dell'assistenza giudiziaria dei non abbienti
Si tratta di un problema certe esistente e spesso molto sentito ma che finisce per restringere limitare la tematica
Che invece di largo respiro politico giacché attiene non già la copertura alla copertura giudiziaria
Di alcune fasce di popolazione ma attiene alla natura e al significato stesso dell'ISTUD delle istituzioni pubbliche nella società moderna e addirittura il significato stesso della parola e del concetto di libertà
Non ci può essere infatti libertà se non c'è accesso di tutti alle istituzioni e se non c'è uno sforzo attivo dello Stato a far sì che le proprie istituzioni siano permeabili dai bisogni ed ai diritti dei cittadini
Il problema è quindi sostanzialmente più politico che tecnico giuridico
Lo qual è non soltanto in Italia ma in tutte le società moderne come dimostrato dalle tante ricerche compare attivisti che compiute recentemente sull'argomento
Oltre i lavori della commissione del processo venti basta cercare ricordare i volumi i sei volumi del progetto internazionale di ricerca multidisciplinare suo eccesso la giustizia curati da Mauro Cappelletti con il contributo e il patrocinio della sua foundation e del nostro Consiglio nazionale delle ricerche
Nel grande movimento di riforma e di democratizzazione che ha investito il mondo del diritto nel corso degli ultimi anni il problema dell'accesso a giustizia infatti ha visto il formarsi di un triplice approccio in primo luogo un rinnovamento dei servizi legali in servizio in difesa dei gli individui
Gruppi o categorie prima non da presentati o insufficientemente rappresentate
Basti pensare per fare un solo esempio la difesa esercitata dai sindacati ai patronati a favore dei l'avvocato
In secondo luogo l'avvio di esperienze più o meno diversificate di difesa dei non abbienti di assistenza giudiziaria di individui non adeguatamente capaci di accedere in autonomia alla difesa dei propri interessi in terzo luogo la riconsiderazione globale delle istituzioni perché esse siano capaci di aprirsi a bisogni ai diritti dei singoli e della collettività
Come si può constatare il primo e terzo di tali approcci
Sono naturalmente di tipo politico e forse solo il secondo parzialmente potrebbe essere risolto in termini puramente tecnici magari anche con adeguate sperimentazioni
Converrà quindi affrontare separatamente il significato dei tre approcci nell'attuale realtà del nostro Paese
Non c'è dubbio che negli ultimi anni la difesa di interessi individuali di categoria in precedenza non adeguamento e protetti
Si è molto sviluppata in ragione del crescere degli interessi collettivi e dei soggetti collettivi ad essi preposti
Lo sviluppo sindacale ha fatto sì che il rapporto con la giustizia
Fra l'altro modificata certo con la riforma del processo del lavoro passi ormai in grande prevalenza attraverso gli uffici legali dei sindacati e dei patronati quando addirittura non si arrivi ad accordo detto notazione
Fra le parti imprenditoriale e sindacale a venti di fatto valore quasi giudiziaria
Si è quindi è cresciuta la capacità di difesa dei singoli e dei gruppi sociali anche se non attraverso una piramidale destinazione dei conflitti verso la soluzione giudiziaria
Ma attraverso un'articolata strumentazione di regolazione definizione degli interessi delle TAC
Soltanto in casi specifici si arriva la vertenza giudiziaria individuale vera e propria ma la protezione dei diritti finisce per essere ogni giorno più collettiva e articolata
Può non piacere a tutti questa situazione ma di fatto è la realtà di tutti i Paesi a crescente complessità economica sociale ed organizzative
Meno sviluppata in Italia invece l'esperienza di un approccio organizzato e formale alla difesa e l'assistenza giudiziaria dei non abbienti
Di fronte a dei soluzione sperimentati in tanti altri Paesi di commissione di conciliazione in Polonia
Istituto di conciliazione a livello locale in Germania la soluzione Simmel Chance in Svezia in Australia in Inghilterra
La stessa esperienza del difensore civico come formula di protezione interessi diffusi
In Italia invece non abbiamo avuto negli ultimi anni nessun reale tentativo di introdurre formule di assistenza giudiziaria ai non abbienti evidentemente il disegno di legge approvato del settantadue come anche una critica del perché lo stesso venti non poteva essere compreso di un approfondimento del problema a questo diverso
Che autorità pubbliche di senile già popolato solo da un ramo del Parlamento dal Senato
Le autorità pubbliche hanno cercato di in video di individuare progettare apposite linee gestite attivi in proposito
Ma sono mancati i riferimenti culturali programmatici di tipo unitario restando prevalentemente su valutazione di tipo giuridico-formale finanziario
Di fatto la difesa giudiziaria dei non abbienti resta in tagli un problema tutto aperto accentuando le condizioni di disagio e di marginalità sociale di monte fasce di popolazione
E quel che più drammatico di molti individui isolati cioè non inseriti in appartenenza organizzative che permettono alle festa collettiva dei loro interessi il terzo approccio ai problemi dell'accesso alla giustizia e quello della riconsiderazione globale dell'istituzione perché esse siano capaci di aprirsi ai bisogni e ai diritti dei singoli e della collettività
Non si può negare che in Italia un tale approccio è stato fortemente postulato in questi ultimi anni da tutta l'ala riformista di Ca'del nostro mondo del diritto e della giustizia
No ma non si può oltre tanto chiaramente negare che un tale approccio rimasto ancora largamente in adempiuto e le istituzioni specialmente quelle giudiziarie restano ancora lontane dalla vita e dalla dialettica sociale del Paese restano quindi spesso inaccessibile ai singoli che vogliono far valere le proprie esigenze e bisogni e diritti l'istituzione in altre parole sono regolati
Quasi affascinate dal potere e dai modi di esercizio del potere
E si quindi si aprono e si piegano molte volte e interessi che siano portati da adeguati e sedi di potere finanziario sindacale categoriale
Ma restano chiuse agli interessi i cui siano portatori persone singole o gruppi senza adeguato potere di pressione e perché no di ricatto in quanto il modo sono state compiute in questi ultimi anni esperienze in qualche modo sono state sì compiuto in questi ultimi anni esperienze non indifferenti di apertura dell'istituzione attraverso uno sforzo attivo dello star a garantire ai cittadini quella libertà positiva che si sostanzia nella partecipazione alle decisioni istituzionali e nell'accesso alle istituzioni in cui si decidono gli interessi di tutti basta pensare alla città alla già citata riforma del processo del lavoro
Basta pensare a tutta l'esperienza dell'anticipazione scolastica
Basta pensare ai processi di decentramento della giustizia amministrativa per avere conferma che il processo di democratizzazione da tempo in atto in Italia ha di fatto modificato
Rigidità e chiusure precedente
Tuttavia la strada da compiere ancora molto
Di fronte alla diversità degli esiti e delle prospettive dei tre apporti tradizionali ai problemi di accesso alla giustizia tutela collettiva dei diritti difesa dei non abbienti revisione globale e permeabilità delle istituzioni pubbliche la realtà italiana di questi ultimi anni ha creato novità importanti almeno su due versanti
Quello della creazione di nuovi diritti legati allo sviluppo lei vuol fare stenti in Italia quella della frantumazione dei riferimenti legislativi e di base di tipo unitario
Novità che meritano di essere brevemente innanzi analizzate non fosse altro perché hanno un valore politico e di prospettiva non indifferente
Come è noto negli ultimi anni in modo contraddittorio e talvolta molto ambiguo d'Italia perseguito la creazione di situazione protezioni individuali e collettive
Tipiche delle società i più antifrode costato di vedersi il potere pubblico intervenuto sempre più massicciamente
In tour di Stato assistenziale il potere politico pubblico intervenuto sempre più massicciamente in tutti i settori della vita sociale per garantire la soddisfazione dei bisogni ed attese sempre più numerose e complesse
Tutta la legislazione scolastica pensionistica sulla casa assistenziale e sanitaria
Di protezione dei consumatori di equiparazione dei diritti eccetera ha creato di fatto una serie di nuovi diritti e quindi nuovi campi di amministrazione e conseguentemente di accesso alla giustizia
Non c'è dubbio non c'è dubbio
In altre parole che rispetto a trent'anni fa noi abbiamo oggi dei diritti individuali in quanto consumatori in quanto donne in quanto inquilini in quanto meno in quanto malato in quanto povere
In quanto portatori di handicap
Solo raramente però questi nuovi diritti dello stato assistenziale sono coperti da organizzazione di tipo collettivo
Spesso troppo nuove per esser capaci di potere effettivo con i movimenti femministi riorganizzazione dei consumatori i sindacati degli inquilini eccetto la giustizia tradizionale quindi resta in prevalenza il riferimento abituale di promozione riconoscimento di tali diritti
Ponendo dei complessi problemi non solo di accesso ma anche di contenuto della decisione giudiziaria e della stessa professionalità del personale giudica finora in questo campo di nuovi diritti è cresciuto in modo troppo disordinato e la sua razionalizzazione resta uno dei problemi politici più urgenti dei prossimi anni
Ma forse il più importante ai fini delle libertà individuali e della convivenza collettiva resta la seconda novità verificatesi nel corso degli ultimi anni cioè la frantumazione di unitari riferimenti legislativi degli atteggiamenti e dei comportamenti individuali
Non dobbiamo dimenticare che è grande progresso tenuto con la società moderna e con la cultura degli ultimi secoli è stato quello della formazione di un unitario uniforme nazionale corpo di leggi come base di uno Stato di diritto di una legalità di Stato e di uno stato di legalità
In cui tutti si riconoscono alle cui regole del gioco si uniformano
Forse questa situazione si è andata così consolidando da apparire quasi scontata ed a far sì che si affermasse una sorta di utilizzazione dell'amministrazione giustizia come riscontro delle fattispecie concrete nel corpo delle leggi e in questo senso è comprensibile che negli ultimi anni abbiamo visto nascere sviluppare una vigorosa tendenza a prescindere dal riferimento ad unitarie regole del giuoco
Codificate in unitario sostanziale corpo legislativo
Il diritto alla diversità il diritto a individui alla individualizzazione dei comportamenti
Il diritto ai più diversi particolarismi il diritto all'autonoma scelta degli strumenti di perseguimento dei propri interessi e desideri
Questi e altri diritti il termine può apparire ambigue ironico ma rispecchia bene il clima in cui la nuova situazione maturata hanno di fatto frantumato lo Stato di diritto e lo stato di unitaria dei capitali non è questa la sede per dare un giudizio storico su questo fenomeno un giudizio politico e giuridico possiamo e dobbiamo darlo
La frammentazione dello stato di diritto non è una vittoria democratica ricordiamoci sempre una frase di un che uno dei costruttori culturali del nazismo il nuovo Stato non aveva bisogno di una Costituzione
E difatti avemmo l'arbitrio io stessa tecnica senza tette il crimine
E non è una vittoria del cittadino che solo dalla riferimento a leggi sicure può trarre la speranza di vedere riconosciuti i propri diritti altrimenti resta prigioniera del suo presumibilmente basso livello di potere butto
Dobbiamo quindi perché i delitti e siano protetti ricostituire uno Stato di legalità oggi da troppe parti scardinato e questo è un problema molto più politicamente contesto di una legge sulla difesa dei non abbienti
Tutto dell'arresto è più complesso in una società moderna in materia di definizione difesa dei disordini degli interessi dei diritti nelle società primitive comunque semplici tutto era relativamente chiare in termini di cos'era giusto e cosa era ingiusto e tutto era relativamente facili in termine di accesso a chi amministra la giustizia il capo tribù il capo villaggio il capo religioso oggi nelle società crescente complessità e soggettività come sono tutte le società occidentali mature
è sempre più difficile sapere e fare accettare i concetti di giusto ed ingiusto ed è sempre più difficile individuare rendere accessibili gli strumenti per ottenere giusta protezione
In questa prospettiva informare del giustizia e compito importante ma non facile e forse neppure sufficienti
Per fare bene e giustizia occorre infatti un lavoro non di pochi magistrati ma di tanti dello Stato dei soggetti collettivi della stessa opinione pubblica
Comperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva
La relazione del presidente Beria ha fatto un po'da fonte tra gli Elite sostanziali il processo
Io scenderò a livelli ancora più bassi sia a livello di mera tecnica processuale che mi sarà un discorso che diventa un po'atipico
In questo complesso di problemi
Il diritto sostenere civile diritto costituzionali di cui fino adesso abbiamo parlato perché quello che mi propongo di fare di vedere quali sono dal punto di vista del processo le possibile temi che li tutela
Di queste situazioni soggettive di cui ci stiamo occupando
Quindi vi chiedo scusa
Di una una caduta di tono che è inevitabile per chi passa da il questi problemi politico costituzionali ha dei problemi che sono essenzialmente di tende dica della tutela giurisdizionale
Però vorrei fare prima di di accennare quelli che a mio avviso sono oggi i problemi
Anche in prospettiva di riforma i problemi più importanti in questo settore ha un rilievo di carattere preliminare che non vuole essere riduttivo rispetto a quello che dirò successivamente ma soltanto inteso apporre giusta collocazione gli aspetti processuali dei problemi tutela di queste categorie di diritti
A mio avviso c'è stata una tendenza che ha ricordato amico questo lusso poco fa nel nostro Paese
A appuntare sul ruolo che al giudice può essere attribuito nella formazione di quello che si usa definire il nuovo catalogo dei diritti
E secondo me a sopravvalutare questo ruolo le possibilità di questo ruolo dall'altro lato a processuali Zare dei fenomeni che invece trovano la loro più esatta collocazione sul terreno del diritto sostanziale
Questa seconda tendenza lo dico da processualista è stata accentuata da una tendenza da una linea di pensiero concettuale che uno dei in Mali della dottrina italiane del processo cioè quella processuali dare tutto quindi in questa tendenza al Pan processo lirico ha trovato posto anche la tendenza processuale rizzare i problemi che invece trovano la loro soluzione devono trovare loro soluzione a monte del processo
Quali siano dottrine che sanno potrà nato a questo traguardo inutile Ulrike Stratta delle costruzioni concettuali del processo che hanno dominato la prima metà del secolo in larga parte della dottrina italiana e non solo italiana
Non voglio disconoscere naturalmente la funzione che quella che si usa chiamare la giudiziali jam session dei diritti ha svolto in questo come in altri settori
Delle situazioni giuridiche emergenti basti pensare agli interessi diffusi
Che si stia hanno plasmando questi tipi di interessi di passo passo sotto i nostri occhi nell'opera della giurisprudenza
Civile amministrativa o penale un fatto innegabile però proprio questa esperienza che forse la più affascinante che che ci stiamo vivendo laica quella categoria di questi delitti greche nasce
Mese per mese da da dall'evoluzione della giurisprudenza a partire da quel della corte di cassazione mi spiace di non vedere stamattina
Il
Uno dei dei livelli di maggiormente privi di questa giurisprudenza del presidente Corasaniti dicevo proprio queste esperienze induce a riflettere intorno a quelli che sono i limiti intrinseci
Della tutela giurisdizionale sotto almeno tre profili
In primo luogo quando oggetto del controllo e l'esercizio di un potere pubblico ovvero di un potere privato a monte del quale stavano pubblica autorizzazione o concessione è difficile
Che l'accertamento giudiziale posso andare oltre la verifica della correttezza formale dei procedimenti preordinati al verificarsi dell'effetto giuridico nella sfera privata
Anche là dove il controllo è potenzialmente Massimo come nell'accertamento dall'eccesso di potere il problema è soprattutto di correttezza dell'azione amministrativa e quindi di fairness dei procedimenti
Le vittorie giudiziali finiscono con l'essere assai spesso come ha sottolineato uno studio USA americana che ci
Particolarmente care perché è la figlia di di non di un nome non dimenticato dei giuristi italiani Alessandro perché risse si trattasse spesso di vittorie di Pirro poiché il potere può nuovamente essere esercitato in un procedimento corretto tutta la la la grande esperienza della tutela dell'ambiente nell'esperienza giuridica nordamericana è costellato dalle esperienze di di risultati di questo tipo in secondo luogo
Il giudice acquisisce un della tutela significa necessariamente messa in moto di un apparato tanto più complesso quanto più garantisti con la tutela giudiziale
Troppo spesso lo si dimentica divenuta nell'evoluzione della garanzia delle difese una macchina sofisticata e complessa assai più facile ad incepparsi
Dei più rudimentali giudizi di un tempo e comunque lenta e costosa è un fenomeno questo
Particolarmente avvertito nei Paesi dove non esiste un sistema di giustizia amministrativa e si è verificata una tendenza crescente sotto la spinta degli effetti riflessi quella giudice rifiuta processuali Zare le procedure amministrative
Da quelle legge insiste quelle degli special tra i più verso l'acquisto in termini di garanzia ha finito col tradursi in una perdita in termini di semplicità e costo della difesa del cittadino
Soprattutto perché le disuguaglianze sociali si accentuano di fronte alla complessità al tecnicismo delle procedure
Come ha posto in rilievo sociologa inglese prossima la giudizio dice Sean può rendere più difficile da tutto e da noi
In terzo luogo pregiudiziali Gestion comporta necessariamente un certo grado maggiore o minore di privatizzazione delle controversie
E questo è un fenomeno che si avverte chiaramente anche quando il diritto sostanziale disciplina situazioni di rilevanza collettiva va stabilito pensare in Italia la vicenda applicativa dall'articolo ventotto dello Statuto dei lavoratori che ha visto ridursi il comportamento antisindacale
Alla lesione di diritti nell'ambito nell'ambito dei singoli rapporti di lavoro questa tendenza a ridurre i conflitti sociali nei limiti di conflitti individuali è una caratteristica dell'amministrazione della giustizia nel mondo occidentale
Secondo l'ordine Street manda lo studioso americano nel mondo socialista vi sarebbero porto tendenza a convertire i conflitti individuali in conflitti sociali in ogni caso rappresenta un ulteriore effetto dalla giudizio di cessione del quale va tenuto conto seri se non si vuole enfatizzare il momento processuale della tutela
Questi rilievi preliminari riportano conclude il ruolo del processualista di fronte a problemi di cui ci stiamo occupando un ruolo modesto non comparabile a quello degli studiosi del diritto sostanziale civico penale o amministrativo forse
Questo ruolo ma qui esprimo soltanto una mia opinione personale potrebbe accrescersi se la tutela giudiziale venisse considerata non più
Soltanto per di più con l'occhio del sociologo con quello del giurista tecnico ma si tratta di un cammino che richiede un adeguato Padania metodologico e che pochi d'altronde sono oggi disposti a percorsi
Fatte queste premesse affrontando il tema della mia comunicazioni ritengo che i problemi per attutire giudiziari di diritti della persona possono essere condotti a tre inutili fondamentali
Primo il problema della tutela d'urgenza secondo il problema dell'adeguamento degli affetti dei provvedimenti giudiziali o se si preferisce
Della loro tipologia alle esigenze delle situazioni tutelate terzo il problema delle esecuzioni di tali provvedimenti quando la coercizione non sia riconducibile alle forme tipiche di esecuzione forzata processuale
Il primo tema quello dalla tutela d'urgenza si tradotto finora nella vicenda applicativa dell'articolo settecento si tratta di un'esperienza di notevole rilievo di cui si occuperà
Dottoressa Zanotti sì che è una bruttissima studi cosa di questi problemi
In particolare verrà studiato non soltanto nei suoi aspetti strettamente processuali ma anche in una generale linea evolutiva quella linea evolutiva per la giurisprudenza del nostro Paese ha seguito nella ricerca
Io un garantismo che supplisce l'inerzia del legislatore vorrei sottolineare
Quello che appare oggi lo studioso del processo il nucleo centrale di questa esperienza l'emergere della necessità di una tutela d'urgenza con funzione non soltanto cautelare ossia non vincolata strettamente e strumentalmente con la tutela che l'articolo settecento definisce ordinaria in quanto istituzionalmente destinata ad assicurare gli effetti del provvedimento definitivo di merito il punto di partenza
I questa evoluzione è stata indubbiamente la riconosciuta
La possibilità di un possibile effetto anticipatorio dà la misura cautelare rispetto alla definizione la decisione definitiva del merito caratteristica che questa che aveva indotto
Calamandrei nel suo classico studio sui provvedimenti cautelari ad accostare questo tipo di misure d'urgenza ai cosiddetti accertamenti
Con prevalente funzione esecutiva oggi peraltro la strumentalizzate sulla base del dato normativo ha costituito il proprio dei provvedimenti d'urgenza quando anche avessero carattere anticipatorio
Per la pronuncia di merito è passata in seconda linea
Di fronte a forme di tutela autonome
Che hanno avuto il loro modello principale del mio articolo ventotto dello Statuto dei lavoratori poi il prodotto dall'articolo quindici della legge sul trattamento paritario del lavoro femminile il modello aveva sicuramente la sua applicazione più coerente nella formulazione originaria dalla norma quando l'emanazione del provvedimento d'urgenza esauriva il primo grado del giudizio mentre le modifiche successivamente introdotte tendono ad assimilarlo hanno tutela di tipo monitorio o ingiuntivo si tratta comunque di un primo passo verso il riconoscimento dell'autonomia dalla tutela d'urgenza in una direzione che
è appena il caso di rammentarlo altre legislazioni al seguito da tempo senza riferirsi ad istituti proprio gli ordinamenti troppo lontani dal nostro ENI quali le misure d'urgenza hanno una loro precisa derivazione storicamente ricco soprattutto Allen già anziano del paese di common law minimi mi limito a citare l'evoluzione del referente francese che non solo è diventato istituto di portata generale recente la sua estensione anche le controversie di lavoro davanti ai Freedom ma assunto il carattere di una tutela potenzialmente definitiva
Di questa evoluzione
Si è tenuto conto nell'elaborazione del progetto di legge delega per la riforma del codice di procedura civile recentemente formulato dalla Commissione ministeriale presieduta
Dal professor Liebman per merito precipuo di Andrea Proto Pisani che al problema
Dell'esigenza di una tutela differenziata dedicato negli ultimi anni studi appassionati si è prevista la introduzione accanto il procedimento di tipo monitoria quello di tipo cautelare di un procedimento d'urgenza autonomo per la tutela di quei diritti ripeto le parole della relazione che essendo caratterizzati
In funzione dal non diretta patrimonialità necessitano io la tutela urgente che prevenga la loro lesione o ne impedisca immediatamente la continuazione
La direttiva a riguardo formulata prevede dagli stavo azione del procedimento con ricorso in contraddittorio delle parti
Con con l'espletamento in modo informale anche d'ufficio di attività istruttorie e pronunce con ordinanza immediatamente esecutiva di provvedimenti richiesti suscettibili di definitività
In caso di mancata opposizione la quale come accade nell'attuale procedura ingiuntivo apre la via ad un ordinario processo di condizione si tratta
è appena il caso di sottolinearlo di una innovazioni di estrema importanza per la tutela dei diritti di cui ci stiamo occupando proprio perché intesa ad attuare una forma di rimedio specifico delle situazioni giuridiche a contenuto non patrimoniale
Se la proposta
Come è auspicabile avrà un seguito dalla formulazione definitiva della legge delega si supererà l'equivoco che vizia l'attuale applicazione dell'articolo settecento piegato di fatto ad esigenze di tutti gli atti non hanno il carattere della strumentalità
Proprio della tutela delle misure cautelari
Il secondo problema quello dell'adeguamento degli effettivi i provvedimenti del giudice alle esigenze delle situazioni tutelate si risolve prevalentemente nell'ammissibilità
Come figura generale pieno tutti da di tipo inibitorio che non si limita a reprimere l'illecito passato ma impone regole di comportamento per l'avvenire
Non è questa certo la sede proprio discusso teorica sui presupposti sui limiti di un'azione inibitoria e sulle possibilità di ricondurla all'uno o all'altro degli schemi tipici secondo la classificazione tradizionale delle azioni ricognizione né mi sembra metta conto di indugiare su questioni per puramente terminologiche
Quale quella suscitata maggiore studioso dell'istituto Frignani che ha recentemente preferito il termine azioni di cessazione a quello di inibitoria taluni stesso precedentemente usato
Può essere sufficiente ai nostri fini chiarire alcuni punti essenziale
In primo luogo
L'ordinamento positivo prevede espressamente la tipicità per un solo tipo di azioni quelle costitutive mentre le altre azioni della partizione tradizionale ho sono una costruzione concettuale esemplificata su singoli casi di tutela come le azioni mi ero certa vento opere sono richiamate espressamente per singoli determinati Effeti come le azioni di condanna
Basti citare la iscrizione di ipoteca giudiziale o la trasformazione delle prescrizioni brevi in prescrizioni ordinarie non sussistono ostacoli di principio quindi al riconoscimento dalla pronuncia contenuto inibitorio come figura a carattere generale
Caratterizzata dalla reiterazione di un dovere di comportamento che non si risolve come raffigura ordinario di condanna nella sanzione di un inadempimento passato
L'ulteriore problema Sereni vittoria costituisca un tipo speciale di azioni di condanna come esempio raccontano in futuro
Non dipende tanto dalla definizione della condanna in se stesso considerato
Quanto dal collegamento
Oggetto di recenti rinnovati dibattiti tra condanna ed esecuzione forzata ci crede che si abbia condanna soltanto laddove si crea un titolo esecutivo
Idonee ad aprire le via le forme di esecuzione forzata previste dall'ordinamento espropriazione
Consegna rilascio esecuzione di obblighi di fare non fare e portato a negare il carattere della condanna a provvedimenti non suscettibili di esecuzioni in queste forme TG tipici Zarate ad esempio per la infungibilità
Della prestazione ma questo collegamento tra condanna ed esecuzione forzata tipica mi sembra stia perdendo terreni no non tanto nelle costruzioni dottrinali quanto nell'evoluzione legislativa basti pensare ai doveri di comportamento in posti a carico
Del datore di lavoro dalla cessazione dalla condotta antisindacale integrazione del posto di lavoro doveri che è difficile negare costituiscono oggetto i provvedimenti condanna attori anche se non i doni ad essere eseguiti nelle forme tipiche previste dal codice di rito
I recenti tentativi della giurisprudenza di ipotizzare forme atipiche di esecuzioni
Più familiari talvolta diritto processuale amministrativo che al diritto processuale civile come designazione di una sorta di commissario ad acta per sostituirsi datore di lavoro degli adempimenti di vario tipo connessi
Con la ricostituzione del rapporto di lavoro sono probabilmente destinati a fallire ma sono comunque rivelatori nel diffuso convincimento che si sia in presenza i provvedimenti di condanne in senso proprio e trascuro per il momento il problema della cosiddetta esecuzioni indiretta di cui mi occuperò in seguito altro punto che va tenuto fermo è il carattere preventivo dell'azione inibitoria
La dottrina processualista in gara per lunga tradizione risolto
La tutela giurisdizionale preventiva nel mero accertamento con una scelta che non ha avuto come è stato recentemente dimostrato soltanto carattere concettuale perché era condizionata
Dalla tendenza a delimitare rigidamente i poteri di ingerenza statale nella sfera giuridica privata si trattava quindi dell'adesione che è chiarissimo nel pensiero del maggiore studiosa reazioni vero certamente cioè repliche o vende della adesione al modello istituzionale liberale
Che era rappresentava il retroterra ideologico di questa accentuazione del momento individuale quindi garantistico nei confronti dei poteri ingerenze statali quindi i poteri del giudice
Considerati sotto quest'angolazione funzione preventiva significa essenzialmente imposizioni doveri di comportamento che miri ad impedire la reiterazione dell'illecito
Nel passato dove il giudice deve trovare gli elementi per determinare il contenuto dei comportamenti ma all'ordine riguarda il futuro in quanto mira a bloccare in partenza comportamenti che non corrispondono al modello imposto sembrano quindi destinati all'insuccesso tentativi anche recentemente ripresi ricondurre inibitoria forme di risarcimento del danno sub specie di reintegrazione in forma specifica
Prevenzione e repressione sono termini incompatibili onde questi tentativi appaiono null'altro che una difesa della tradizionale concezione meramente garantistica della funzione giurisdizionale
Infine va sottolineato come nelle più recenti decisioni del supremo collegio in tema di interessi diffusi il problema dall'inibitoria sia uscito
Dalle astrattezza delle costruzioni dottrinali per porsi concretamente sia pure nella formulazioni ipotetica delle pronunce del supremo collegio che sono state pronuncia in tema di regolamento di giurisdizione quindi il problema era stato avanzato soltanto con rinvio a quello che poi avrebbe completamente fatto il giudice del merito una volta riconosciuta la l'esibizione del giudice ordinario
Dicevo dell'azione di vittorie come mezzo idoneo di tutela anche nei confronti della pubblica amministrazione
Ricordo però che si trattava nell'ultima delle sentenze al riguardo
Che della denuncia di nuova opera proposto contro la Cassa per il Mezzogiorno da privati che temevano pericoli per la salute in conseguenza di opere destinati al disinquinamento del golfo di Napoli e che l'azione era stata bloccata
Nella fase del giudizio avanti il pretore da un regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla cassa
La decisione delle Sezioni Unite affrontato con ampiezza di motivazioni il tema del diritto alla salute affermando nell'assolutezza e quindi la tutta la verità anche nei confronti della pubblica amministrazione ma la decisione merita di essere qui ricordata
Per avere posti il problema dell'ammissibilità di un azioni IPI teoria con funzioni non esclusivamente cautelare a tutela i diritti assoluti o almeno sono parole la sentenza a tutela del diritto alla salute
Si è trattato soltanto di un accento del quale giustamente gli Interpreti commentatori della sentenza hanno limitato
Hanno lamentato la sommarietà ma rappresenta già un risultato importante che il problema sia stato posto nei suoi termini corretti rappresentati
Dall'impossibilità di tutelare situazioni assolute soltanto con misure inibitori di tipo meramente strumentale quali provvedimenti cautelari
Il terzo dei problemi della tutela giurisdizionale in cui abito assennato concerne l'aspetto esecutivo della tutela che quindi essenzialmente la cui recidività dei doveri di comportamento imposti con i provvedimenti di tipi di Vittorio il problema sorge non soltanto per il carattere frequentemente infungibile
Degli obblighi di prestazioni imposti con la biro io con le misure inibitori ma anche per la difficoltà di determinare a priori nel provvedimento giudiziale
L'esatto contenuto di comportamenti suscettibili di adempimento coattivo quando l'inibitoria a carattere strumentale
Nelle successive fasi del processo possono essere specificati i comportamenti restitutoria carico dell'obbligato ciò accade ad esempio l'ipotesi di contravvenzione al desiste altri provvedimenti di opere di danno temuto
E in base all'articolo seicentonovantuno del Codice di rito ma quando l'inibitoria caratteri finale e la previsione di misure coercitive diviene un necessario completamento della tutela in proposito si è acceso recentemente un vivo dibattito tra chi ha ritenuto di puntare su un potenziamento delle sanzioni penali
Parentesi Proto Pisani ampliando
La prospettiva aperta per talune ipotesi di inottemperanza da parte del datore di lavoro
Dallo Statuto dei lavoratori invece chi ha segnalato in una prospettiva accentuatamente garantista
Parenti Sergio Tirloni i pericoli di un'indiscriminata penalizzazioni degli obblighi civili affermando il carattere antistorico di una generalizzazione delle misure coercitive sulla persona del debitore e l'esigenza che queste misure
Vengono limitati all'inadempimento di specifiche
E limitate categorie di obbligazioni
Questa polemica è certo destinata a suscitare echi profondi tra gli studiosi che in un quadro di problemi che vadano tutelati i diritti della persona alla tutela degli interessi diffusi hanno concentrato la loro attenzione
Sul l'esigenza di una protezione di tipo inibitorio personalmente non credo troppo alla effettività i sanzioni penali esterni al processo tali cioè la doveva essere applicati in un giudizio autonomo rispetto a quello di cognizioni di esecuzione
Che concerne direttamente l'inadempimento dell'obbligato l'esperienza degli ordinamenti stranieri d'altronde nel senso della stretta connessione tra misure coercitive accertamento o attuazione forzata dei comportamenti dovuti cioè vero sia per lei ha Strength
Di tipo francese sia per le pene esecutive di tipo germanico sia pari contento corte
Della tradizione angloamericana
Il progetto di legge delega che ho sopra ricordato ha dimostrato una preferenza per il secondo tipo di misura coercitiva
Prevedendo il potere del giudice che accerti inadempimento di obbligazioni di fare non fare infungibili di condannare l'obbligato su istanza di parte al pagamento di pene pecuniarie per ogni giorno di ritardo
Nell'adempimento entro limiti minimi e minimi e massimi fissati dalla legge a questa proposta che riprende una norma già formulata pressappoco gli stessi temi nel progetto Carnelutti nel mille novecentoventisei contiene limitazioni e specificazioni che non appaiono accettabili anzitutto si esclude da imposizione rapine esecutiva quando si tratti
Di obbligazioni infungibili richiedenti particolare abilità professionale o attinenti ai diritti della persona
Formulazione queste piuttosto sommaria e che in una relazione illustrativa era stata meglio chiarite con riferimento alle cito testualmente attività di lavoro di impresa e quelle che richiedono particolari abilità tecnica e scientifica o artistica o si concretino nella creazione di status personali o familiari il limite
Probabilmente è rappresentato dalla tutela di diritti di libertà costituzionalmente garantiti ma come tale rappresenta un problema del processo ricognizione e non un problema del processo di esecuzione gli altri temi in tali casi è il provvedimento condanna torio inibitorio che non può essere emanato e non la pena esecutiva
Un ulteriore perplessità nasce per il fatto che il pagamento delle pene previsto a favore dell'avente diritto
Nel progetto di riforma
Di legge delega con un accostamento piuttosto l'istituto della stridente che a quello dalla pena esecutiva si tratta di una contaminazione non accettabile poiché i due tipi di sanzioni opero
Su terreni diversi test trenta è una forma di risarcimento del danno a favore del creditore la pena esecutiva è una manifestazione del potere sanzionatorio dello Stato e quindi va devoluta all'erario come accade
Nell'ordinamento germanico e non al creditore a mio avviso mentre misure sul tipo della Strength possono essere previste già in parte lo sono in alcune leggi speciali italiani mi riferisco la legge sui brevetti da norme particolari come rafforzamento dalla condanna
Al risarcimento del danno o a forme di inibitori e quindi appartengono propriamente al processo di coalizione le per esecutive commisura di colazione indiretta appartengono ad esecuzione forzata
Come manifestazioni del potere coercitivo del giudice che si esprime in varie forme nell'aggressione nella sfera giuridica del debitore aggiungo che non avrei difficoltà su un piano generale a prevedere un rafforzamento dei poteri coercitivi giudice civile nell'interno del processo anche se riconosco che il modello del contento corto e difficilmente trapiantati idee al di fuori del quadro i sistemi di common law caratterizzati da una particolare posizione istituzionale del giudice Edano diversa concezione i doveri del cittadino
Verso l'amministrazione della giustizia
Credo di avere così tracciato con esemplificazioni ogni sintesi del genere comporta un quadro i problemi che suscita dal punto di vista del processo Rist la tutela dei diritti della persona
Come si sarà avvertito il quadro è più orientato sulla difformi auspicabili che sul diritto vigente ma in un momento in cui le riforme escono dal limbo
Delle esitazioni dottrinali rivenire concrete proposte al legislatore l'attenzione del giurista non poche spostarsi dallo Iusco di tu
Allo ius condendo d'altronde non ho mai condiviso
L'ottimismo del mio amico Proto Pisani per le operazioni interpretative per quanto occulti ingegnose possano essere intese a spremere dall'ordinamento vigente modelli di tutele che sono incompatibili con i suoi principi ispiratori c'è in questo atteggiamento
Una fedeltà alle costruzioni concettuali del passato che può essere degna di rispetto ma che si risolve in posizioni antistoriche
Ed è il misconoscimento del fatto che ogni codificazione è un'operazione politica e non soltanto tecnica tutte le codificazione anche quella processuale
Che più d'ogni altra sembrerebbe un apparato di regole inteso esclusivamente al buon funzionamento del meccanismo processuale
L'attenzione verso le riforme non nasce tuttavia soltanto da una riflessione politica culto politico culturale che ha come termini il modello di società in cui viviamo
E l'evoluzione degli ordinamenti che appartengono alla nostra area di civiltà come ho accennato all'inizio molti dei problemi che ho prospettato nascono dalla vicenda giurisprudenziale che ha espresso proprio per aver operato in un quadro normativo dei contorni elasticità Reda lasciare ampi spazi poteri creativi a giudice le esigenze di tutela via via emergenti nell'evoluzione della nostra vita sociale si tratta
L'applicazione dell'articolo settecento Bari quale cedo la parola
Dottoressa zero
Sorrenti dottoressa Zanotti
Io intenderei dare conto dei risultati l'esperienza applicativa dell'articolo settecento tanto come forma della tutela in sede giudiziale ti interessi relativi agili non economici quindi non suscettibile di valutazione patrimoniale o almeno suscettivi di valutazione patrimoniale solo indirettamente
Tanto come ipotesi di tutela di tipo inibitorio distrazioni interessi qualificate da un estremo grado deteriorabile ITA tale che il ricorso alla tutela sommarie ed urgente
Attuato per la violenza top cento miri ad escludere quello che Calamandrei definire il pericolo d'attrattività di un provvedimento che invece venisse reso a termine di un processo iniziale piena ed esauriente
Sotto il primo angolo visuale c'è quello del collegamento che è instaurato tra la specificità dei diritti
E in quanto relativi a beni non economici e la forma della tutela giudiziale
L'applicazione dell'articolo settecento deriva dalla lista che infrastruttura Nesta logica che l'oggetto della tutela abbia non abbia rilevanza in rapporto a normative volte avere integrazione delle azioni che hanno carattere patrimoniale
E dall'esigenza che parallela queste che City attuazione attuazione di effettività a diritti la cui assenza si esprime nel potere inibitoria volto ad ottenere la citazione di un comportamento che inibisce il conseguimento del bene
E a pretendere dal lato passivo l'osservanza del dovere di astensione che qualifica rapporto dal lato passivo
Poté invece l'altra premessa c'è quella che esistono nel nostro ordinamento situazioni qualificate da un estremo grado interiore abilità tali quindi che subirebbero un pregiudizio irreparabile questo leprotto tisane dovessero rimanere in stato di insoddisfazione per il tempo necessario ad un processo cognizione piena ed esauriente
Sotto questo angolo visuale dicevo l'articolo settecento svolto una funzione essenziale assicurando in assenza di altre norme che lo consentissero
Una forma di tutela che intervenisse nell'immediatezza della lesione perbenista e quindi eventualmente la olandese nel testa di toro l'aggravarsi delle pezze le conseguenze dannose della lezione
Tutte e due queste prospettive d'utenza sono presenti nella storia e nella vicenda processuale dei diritti della personalità
E tutte e due hanno portato ad affermare l'esistenza grazie a questa norma di una ipotesi in concreto che tutela differenziata o come taluno ha detto con intenti critici di una giustizia diversa che sarebbe una fuga dalla giustizia ordinaria
Lei
E linee dell'evoluzione sono già stati anticipati del venti si sostanziano per le misure cautelari con l'accentramento interinale di merito come definisce Calamandrei
Nel delinearsi di un'evoluzione che qualificate essenzialmente dall'attitudine del provvedimento d'urgenza ha consentito l'articolo settecento apposti come strumento di tutela differenziate sommaria non cautelare
Legato cioè da un rapporto piuttosto di alternatività rispetto al processo ordinario la tutela che conseguibile esteti processo ordinario che da un nesso di strumentalità quello che la norma sarebbe che vedere al provvedimento che reso in stile di cognizione ordinario
L'esame dell'evoluzione limitato a talune delle modificazioni a quelle che a mio modo di vedere consentono di verificare una sorta di dualità costante nell'evoluzione dell'applicazione del Settecento cioè da un lato la ricerca di una tutela effettiva perché capace di applicazione rispetto ai bisogni che sono che hanno una loro specificità
Dall'altro contestuale costante all'acquisto o la ricerca di una spazio politico nell'uso del processo c'è quindi l'uso del processo come strumento politico
Il primo rilievo e di gente che consideri l'esperienza settecento è quello di un ampliamento enorme dell'ambito di applicazione della tutti
La premessa che era la premessa originaria smentita poi dal fatto che giusto procedimento diventato cioè volto a porre nessuna tutela che potenzialmente definitiva
Era quella che l'artista così corte costituzionale aveva enunciato che allo stato attuale devoluzione della cultura giuridica e di applicazione dei principi
Costituzionale la tutela cautelare è una componente essenziale della tutela giurisdizionale
Quindi da questa affermazione che attribuiva Cerci valorizzava evidentemente alte la coltellata e ci si è mossi per una strada che ha condotto a eliminare dalla tutela cautelare la sua natura cautelare in sostanza quindi in assenza di limiti espressi nella norma che non fa riferimento alla tipologia dei diritti che si possono proteggere per questa via
La giurisprudenza progressivamente ritenuto di poter ammettere a questa forma di tutela tutti i tipi di diritti quindi non è solo i diritti assoluti che erano quelli che originariamente si ritenevano capaci di partire un pregiudizio irreparabile
Ma anche i diritti di credito in talune occasioni che poi vedremo anche i diritti potestativo e quindi anche dei diritti che conducessero all'emanazione una sentenza con carattere costitutivo
E in talune recenti esperienze che tutti conoscete la la vicenda decreti precari universitari ha ritenuto addirittura che fosse possibile ricorrere al Settecento
Per cautelare diciamo per proteggere le situazioni che apparteneva alla competenza istituzionale di un diverso giudice quello amministrativo
Quale la valvola di sicurezza che si è fatto ricorso per operare un elaborato una evoluzione così definita radicale in fondo imprevedibile per certi aspetti si è giocato sulla targhetta sulla relatività elasticità del concetto di pregiudizio non riparabile
Che soltanto il presupposto acquisti ancora nella norma la possibilità della tutela cautelare
Questa mozione che se inizialmente precisata nel senso che dovesse ritenere non riparabile quel pregiudizio che in sede di cognizione ordinaria non si protesti interamente riparare
E semplice data anche affermando che si doveva eliminare qualsiasi ipotesi di vari intollerabile tra attrazione in senso su duro del diritto e la tutela che ne poteva avere il diritto invece quando ricorresse ricorresse al giudice per la sua protezione
Se poi specificato in una serie di affermazioni ulteriore
Prima di queste è interessante per il nostro tema il fatto che si dovesse ritenere non riparabile il pregiudizio ogniqualvolta oggetto di questo giudizio fossero beni interessi diritti
Qualificati dalla stento dalla patrimonialità con ulteriore evoluzione ogniqualvolta venissero cioè il giudice dovesse valutare e giudicare su diritti che in cui si esprimevano libertà fondamentali tipo formale o sostanziale ulteriore precisazione di questa mozione importante perché ha avuto un grosso significato politico
La tentazione e potessero esterno ritagliato definizione traducibile in termini economici
Quei pregiudizi di carattere esclusivamente patrimoniale che però colpivano il soggetto che le grasse a questi bisogni di carattere patrimoniale cioè vi trovaste il supporto dei suoi diritti fondamentali quindi essere
Ipotesi e quella dei credit del lavoro del diritto della del lavoratore
E per definizione ovviamente non essendoci il rischio quanto alla capacità patrimoniale del soggetto obbligato nell'eventualità che si arrivasse a mezzo di zio completa in sede ordinaria non avrebbero dovuto trovare tutela in questa sede è invece l'hanno trovata appunto sulla base di questa premessa che chiaramente una premessa di ordine politico
Ai di ogni politico anche nel senso che il giudice dimostra in questi suoi interventi di correzione del significa correzione progressiva del di spostamento progressivo dei confini della norma la sua disponibilità ad assolvere un ruolo che certamente sufficientemente anomala
Ancora si è ritenuto che fosse sostanzialmente sostanzialmente irreparabile
Il pregiudizio avente carattere patrimoniale squisitamente patrimoniale quando per il tipo di rapporto su cui questo pregiudizio veniva ad incidere fosse sommamente probabile che l'accertamento poi inseriti evito dell'entità del danno forse l'estrema complessità così ai diritti della personalità nella parte in cui finiscono ad avere un inficiare un immediato riscontro economico
Trovano tuttavia una tutela privilegiata nel Settecento in base a questa premessa accetti anche stesa loro rilevanza in termini indiretti economica
Valutarne poi l'entità dico da valutare polenta del pregiudizio possa essere estremamente complesso e in questa complessità della certamente si possa verificare un pregiudizio irreparabile per il soggetto che entrano subito
Un altro aspetto dell'evoluzione settecento interessante infine nel nostro discorso che ho detto a come premessa questa questa inserita dei due profili della ricerca la tutela effettiva di un uso politico dello strumento processuale
Che quella sono dicono altro aspetto sono indicati dobbiamo di cui dobbiamo dare atto sono le indicazioni emergenti
In sostanza nel senso di una elaborazione della norma in modo da consentire un'aderenza sempre più incisiva ai di sogni che con questa norma si poneva in fondo privilegiare oltre che protegge
Espressione di questa tendenza la possibilità che provvedimento abbia carattere capacità di completa anticipazione rispetto a tutte la nel merito
Quindi completa anticipazione del provento accoltellandolo quando questo si aggiunga il fatto che con il provvedimento d'urgenza si portino i fatti realizzare se attuato una situazione che diventa irreparabile per il soggetto che il provvedimento d'urgenza si trova a subire
è evidente e l'intero polente la possibilità di tutela del diritto e compiutamente realizzata nel momento in cui il Polo insorgenze concesso un'altra prova diciamo di questa evoluzione di questa tendenza evolutiva delle province d'urgenza tira nel fatto che si ammetta per esempio che i provvedimenti d'urgenza possono essere rivisti anche dopo complicatissime operazioni istruttorie e anche quando non ci si stia limitate giudicare sulla probabilità o verosimiglianza
Di resistenza il diritto voi sapete che la norma suppone sono giudizio di questo tipo
Ma si tiene infatti accertato interamente l'esistenza del diritto eppure si ritiene anche in questo caso quindi quando e interviene dopo un lungo lasso di tempo perché dopo una serie di accertamenti istruttori e alla base un diritto completamente accertato tuttavia sia una forma di tutela ammissibile
Evidentemente è una scelta cioè un'opzione di carattere qualitativo sul tipo di tutela perché non c'è una giustificazione di tipo razionale se si resta al dettato della norma
Voi si ritiene anche che sia possibile emanare provvedimenti di urgenza cautelari dipinti tali ma evidentemente ora sarebbe a dubitarne
Quando si lamenti Ramirez degli obblighi di fare o di non fare che hanno carattere infungibile qui gioca per consentire questa operazione evolutiva il fatto Peter Ganci alta
La possibilità di emanare provvedimenti d'urgenza dalla possibilità di renderli esecutivi dopodiché evidentemente questa categoria acquisito un ulteriore spazio di applicazione
E poi si è provveduto ad elaborare un regime di efficacia dell'articolo dei provvedimenti resi a termine un procedimento ex settecento un regime di efficacia dicevo che che consolidi diciamo la metri cioè che ne mantenga nel tempo gli effetti e quindi destinato a dare al provvedimento stesso un alto grado di stabilità
Si è arrivati anche seppure con molta cortesia ad affermare in questa stele centri dedicati settecento la possibilità di immaginare ed ipotizzare forme di esecuzione processuale indiretta e qualche volta molto timidamente almeno nell'appello che si è fatto alla possibile utilizzazione di questa norma addirittura ritenere che sia possibile una sanzione a norma del Codice Penale dell'eventuale inottemperanza qui con molta cautela per se intanto chiarito e questo è importante perché era uno dei problemi che potevo sperare che il giudice coerente dei proventi urgente
Deve nel momento in cui lo emana cioè investito anche dalla competenza di testare i modi e le forme dell'esecuzione dei provvedimenti
Ulteriore elemento che vorrei segnalare che quello che progressivamente si tende in sostanza a predisporre provvedimenti che siano modellate sulla specificità dell'interesse evidentemente con lo scopo palese io credo di esaurire la tutela dell'interesse nel momento in cui redenta stesso Denis
Ancora un paio di rilievi sì ammette anche che trentuno gente stia reso quanto il danno è completamente avvenuto cioè fino alle stesse prodotta
E mancherebbe ancora una volta una causa razionale giustificazione semplicemente per escludere che il danno posso aggravarsi quindi un intervento a illecito già commesso
E poi ancora e questo è interessante la potente la nipote di fatta dalla sentenza di Roma qui del porto di Roma che è stata più volte citata
Si ritiene che il giudice in sostanza ritiene di poter scegliere tra forme tutela cautelare tipica e forme di tutela cautelare innominata
Quando esiste una norma come quella legge sulla stampa che prevede un certo tipo di attuazione per il diritto all'immagine a lezione di queste su un certo tipo di attuazione mediante la rettifica
Il giudice ritiene che la rettifica per la forma in cui è attuata non sia idonea effettivamente a garantire il diritto ritiene di potere lunghi disporre la pubblicazione della del dispositivo della dell'ordinanza
Perché questo tipo di intervento gli pare maggiormente adeguato rispetto al bisogno espresso dalla situazione
Anche interessante in questo quadro è il fatto che in termini generali il giudice che si troverebbe bloccato di fronte al dettato normativo che esclude che possa ricorrere alla tutela cautelare innominata quando esistono ipotesi tutela cautelare tipica la norma recita all'inizio fuori dai casi previsti dal presente capo
Titolo ritiene invece di potere Luís scegliere tra il sequestro per esempio e un ordine di rettifica sui titoli di fare di un film ritenendo che il danno che provocherebbe sequestro sarebbero potestà patrimoniale eccessivamente oneroso per il soggetto che si trova a subire il provvedimento e quindi che la misura cautelare nominata possa essere più efficacemente modellato sullo specifico bisogna spesso senza che questo comporti evidentemente una violazione dell'interesse contrapposto e chiaro che si arroga un compito di mediazione fra interessi conflittuali
Evidentemente non gli è affidato dalla norma
Ci sono altri aspetti di questa evoluzione che probabilmente potrebbero essere segnalati per brevità espositiva e per il tipo di compito ridotto che mi sono riservato mi è stato riservato a questo rito di rinunciare all'ulteriore verifica analitica e segnalare invece quello che mi pare un aspetto di tipo c'è un carati di tipo generale di queste evoluzioni
Che a me pare di estremo interesse cioè credo si debba porre l'accento sulla tendenza che è verificabile ricostruire la tutela cautelare atipica come una forma tutta dotata di autonomia non solo sul piano strutturale ma direi anche sul terreno ideologico
Perché il ruolo del giudice del processo in questo tipo di tutti assumono accentuati i contorni politici
In sostanza il giudice al giudice e attribuito il giudice si arroga il compito della definizione degli interessi nel processo cioè definisce d'interessi meritevoli tutte nel momento in cui né d'attuazione
La tesi è abbastanza scontata e quella dell'assunzione da parte dell'istruzione giudiziaria chiamata intervenire in via cautelare ed urgente di funzioni più incisive di adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale
Funzione o atteggiamento che il giudizio su un affronto evidentemente della consapevolezza della crisi del diritto inteso come strumento della trasposizione mediazione del conflitto degli interessi reali o in termini marxisti come trasposizione i dati reali dell'infrastruttura nella sovrastruttura
Secondo me segno rivelatore di questa tendenza uno almeno dei segni rivelatori rappresentato nell'argomentazione dei giudici che è tra l'altro estremamente complessa spesso e ingiustificate in fondo al tipo di tutela che vanno da attuare dicevo uno dei segni rivelatori è rappresentato dalla riferimento
Che molto frequente alta all'interesse più che al diritto istituzionalizzato formalizzato a questa categoria del diritto all'interesse viene definito di volta in volta fondamentale imprescindibile
Primario
E questo riferimento all'interesse io credo che sia vero quello che si era di recente rivela un'adesione al dato concreto
Che è una presa di posizione rispetto al dato concreto cioè la scelta tra i due termini interesse diritto puramente qualcosa esprime insomma il giudice in questi casi USA prevalentemente stermini interessa
Io credo che se questi rilievi tra l'altro sono persuasivi probabilmente si potrebbe valutare questa esperienza con utilità anche dal punto di vista del argomenti che prove ok apportare commenti dell'Adorazione un discorso sull'accesso alla giustizia
Nel quadro dell'indagine sui problemi trattazione in sede giudiziaria i diritti della persona l'osservazione del carattere accentuatamente politico è anche spregiudicato de sul deluso tra tutela cautelare innominata suggerisce l'opportunità di confrontarsi adesso inserite rilevi conclusivi
Con due ordini di argomentazioni
Primo i problemi della identificazione della struttura della funzione trasforma per tutelare i diritti alla persona con riferimento alle reti di riforma che dentro ci ha richiamati
Secondo con un tentativo di un bilancio dei traguardi raggiunti in termini di effettività della tutela giudiziale e del significato ancora una volta in senso lato politico dell'attuazione in sede giurisdizionale dei diritti della persona
Il rilievo immediato è che confermate evidentemente dall'esperienza applicativa e dall'indagine e l'abbiamo fatto l'affermazione che i diritti della persona sono naturale campo di applicazione di questo tipo di tutti
E però si è precipitata nel corso della dell'analisi di queste pronunce
Terenzi potestà Citorio possano utilmente operare greca credo però che utile l'opera utilmente
E piuttosto nel senso di un efficace deterrenza rispetto a comportamenti di lesione di violazione che effettivamente come forma di attuazione del diritto
Tornando invece all'analisi delle conclusioni o per ritiro si giunge direi che le conclusioni mutano in parte cioè non si fermano a questa verifica della rispondente alle vittime di riforma alle aspettative che sono state espresse nelle esperienze pregresse trecento quando si pensi ai diritti che non sono categorizzati se non sono ancora istituzionalizzata diciamo restano nel limbo degli interessi tornare al termine che abbiamo utilizzato prima
Allora le conclusioni in questo caso sono si orientano verso una valorizzazione di quello che Galante rinuncerebbe scritto ha definito il conflitto giudiziario
Visto come uno strumento particolarmente efficace all'obiettivo della tutela delle situazioni che meno consentano un'astrazione dai rapporti reali
Questo valorizzazione del conflitto giudiziario ogni qual volta il diritto interesse di cui si chiede la protezione non sia ancora mediato dalla sua definizione formale attraverso una categoria giuridica del tipo del diritto soggettivo
E in sostanza il risultato diciamo di una di un d'astrazione fattuale cioè quando questa situazione si realizza cioè quando l'interesse ancora privo di questa definizione formale
è probabile che se è vero quello che ho detto prima ci stia effettivamente una trasposizione particolarmente immediata del fatto nel diritto e allora che questi interessi siano il segno rivelatore
Di emerge di esiti esigenze tutela ulteriori rispetto ai diritti della personalità codificati
E allo stesso tempo credo per questo siano il segno di una modificazione nella tipologia dei rapporti sociali
Di una modificazione che è connessa al mutare dei karate delle reazioni economico industriale nel nostro sistema e alla prospettazione ricerca probabilmente credo di nuovi traguardi nella relazione dialettica tra i termini di Bertagna autorità sempre nostro sistema
Le conclusioni sono ancora diverse ma c'è un'altra ragione quando a seconda che i diritti alle persone siano azionati da soggetti singoli individui o piuttosto dalle codette formazioni intermedie
Restando nella logica di Galante era in quello scritto qui mi riferivo anche perché le formazioni intermedie tendono a porsi come parte abituale del conflitto giudiziario cioè avendo una capacità di aggregazione organizzazione di questi interessi non catalizzati
Possono assolvere quel ruolo appunto che Luís macina come ruolo di parte abituale perché parte tra l'altro dotato di una maggiore forza nel confronto con interessi spesso di dimensioni assai più incisive
Allora dicevo nel caso delle formazioni intermedie processo tende quasi naturalmente in questa ipotesi
In questa fase poi l'evoluzione del nostro sistema che taluno dice andare in senso neo corporativo non ecco in questa dicevo funzionano sul processo come strumento politico
Subito da allegare informazioni stesse
Sia per rilevare denunciare un fatto di appartenenza cioè resistenze operatività della persona non fisica nell'ordinamento e quindi serve da cassa di risonanza discosti che già si fece in altre occasioni
Sì e per consentire l'affermazione rilevazione nella loro dimensione reale di quei diritti della persona umana la cui unica dimensione reale probabilmente quella soggettiva
L'esigenza di conservare nel settore di te la personalità e di altre situazioni a questi assimilate palese una logica di struttura e di funzione
Quale l'emergente Constitution avrà letto sono per sembra era men che si tende ad assimilare anche se attualmente non è del tutto corretto e dritte la personalità di dicevo di conservare un largo spazio intervento giurisdizionale volto a realizzare quella diversa giustizia denunziata da taluno come non mai sia non significa lo prendo preciso un eccessivo sfide Isma'nello strumento processuale
Evidente infatti che anche quando si prospetti come sto facendo ora vestita parallela a quella difforme tutti tra urgente non cautelare di una norma di chiusura
Da fruire per obiettivi di progressive rilevazione di nuovi interessi della persona da elevare al rango di diritti della personalità
Non si intende tacere evidentemente tra strumentalità della proposta che diretta conservare uno spazio per quello che se definite altre occasioni uso alternativo del processo
Non nego questo sono d'accordo anche con con mi pare Zatti ho detto con estrema chiarezza cioè che è necessario ricondurre sul terreno il dito sostanziale la mediazione tra interessi confliggenti come anche nel settore dei diritti la personalità credo però che questa vicenda c'è la vicenda del sei per cento rispetto a questi diritti
Suggerisco il rilievo di una connessione particolarmente incisiva dei diritti della personalità con le trasformazioni in atto nella società
Tanto in relazione al precisarsi progressivo di questi diritti io li ho visti con l'occhio del processo dista e li ho visti cambiare mutare più come contenuti
Quanto è qui la parafrasi rivolta Sandulli in riferimento al fatto cadere un carattere sintomatico probabilmente dell'evoluzione da un sistema di valori qualificato tra tendenziale pari dignità
Dette Riedel binomi libertà ha prospettato un altro che invece caratterizzato la supremazia del primo termine su secondo
Se questo è vero e si consente con il rilievo dell'inevitabile ritardo della legislazione rispetto ai settori dell'esperienza giuridica in più rapida e incontrollata trasformazione
La processo negazione dei fenomeni almeno in una certa fase della loro elaborazione e per quanto quinte resta l'accento posto
Sulla tutela in sede giudiziale di te la personalità mira a consentire che si assicuri l'accesso alla giustizia degli interessi reali della persona anche in un concetto Rizzati ancora privi dei riconoscimenti prerogative precise
Ai fini del bilancio dei traguardi San proposti raggiunti sul terreno della effettività della tutela e dei bisogni rivelati dalla vicenda dalla protezione di lettera persone
Occorre secondo me scindere i due aspetti del problema due aspetti del problema
Sotto il profilo delle effettività che il primo riconsideriamo della protezione lettera i diritti si deve concludere che grazie l'alterazione progressiva della struttura e funzione nella tutela cautelare innominata trasformata come si è detto in otto ed urgenti tipo inibitoria
Se in sostanza predisposto un più evoluto ed omogeneo schema di protezione con risultati incisiva aderenza alla specificità dei diritti della persona
Riportata questo quadro di riferimento alla direttiva di riforma razionalizza e consacra i risultati raggiunti nella prassi applicative eliminando il pericolo che esiste che l'effettività della tutela dipende dalla variabile individuale
Che cioè si giochi e tutta l'effettività della tutela sulla disponibilità del singolo giudice ad usare per te la cautelare come da tutto inibitori in senso stretto
Quanto all'aspetto delle identificazioni dei bisogni ulteriori rispetto a quello dell'effettività tra tutela
Aspetto non meno evidente nella vicenda applicativa del Settecento e per ritenere che di fronte alla realtà sociale in continuo mutamento si confermi come in qualche misura insopprimibile la tendenza verso la promozione impolitico Chagas nel settore dei diritti della persona
L'uso del processo finalizzato ad obiettivi che trascendono la soluzione in concreto conseguibile mediante l'accesso alla giustizia va valutato nel quadro che gli è proprio della sua vasta strategia di confronto stigmatizzazione dell'istituzione del potere delle scelte dei valori e quindi nell'ambito di una teorizzazione in sostanza del conflitto giudiziario come strumento sussidiario di risoluzione dei conflitti materia generale con la precisazione conclusiva che la valenza politica del processo nipote tratterà di diritto e la personalità e conseguenze del significato in fondo che ha assunto il rinvio alla persona considerato nella sua fisicità nella sua immanenza non in astratto
Nel nel nostro ordinamento dell'attuale farsi cioè nel contesto culturale attuale la tutela della persona si è detto e mezzo di attuazione di un processo dinamico di integrazione della Costituzione che per realizzarsi esige però che almeno per una parte l'ambito i diritti di una di prima della persona non si ha puntualizzato in analitiche fattispecie soggettive ingresso spazio per il giudice
Loiano abbiamo esaurito il capitolo su diritti della persona il processo lascerei allora adesso spazio prima di passare agli strumenti di tutela a due interventi quello del professor Sergio Fois
E quello del professore Enzo troppo
Prego può verso Fois
Il professore
Questo
Prima di fare alcuni brevi rilievi sul merito dell'argomento dei problemi affrontati in questo convegno volevo dire qualcosa di carattere personale era annunciata una mia relazione di sintesi purtroppo non ho potuto mantenere
L'impegno di fare la relazione di sintesi sia per ragioni l'impegno personale per esempio una giornata di ieri mi era impossibile partecipare e quindi non avrei potuto raccogliere gli elementi la relazione di sintesi
Una difficoltà analoga sorgeva anche per domani quindi c'era prima questo ordine di ragioni in secondo luogo ragioni anche di stanchezza una relazione di sintesi che non sia che non si sia potuta in parte almeno preparare sulla base di relazioni di tracce di relazioni precostituite diventa una fatica alquanto improba che in questo momento non mi sentivo di affrontare detto questo di carattere strettamente personale per quanto riguarda il tema del convegno
Dico subito che volevo soffermarmi soltanto su un punto
Che solo in parte avevo affrontato nell'intervento conclusivo del seminario di Genova e cioè il punto è quello della eventuale fondamento costituzionale del cosiddetto diritto all'identità personale
Quindi per esempio lascio parlando di questo fondamento lascio da parte quello che può essere la rilevanza di un diritto del genere in questioni che non hanno a che fare con fondamento costituzionale non hanno direttamente a che fare col fondamento costituzionale per lo meno sotto un certo profilo per esempio prima è stato esattamente sottolineato se non mi sbaglio dal professor Zatti che il diritto all'identità personale pur potendo avere dei contorni dei contenuti molto incerti o al limite discutibili
Per quanto riguarda i suoi rapporti con l'informazione col diritto all'informazione
Tuttavia potrebbe essere utilizzato in maniera abbastanza apprezzabile sotto altri aspetti per quello che riguarda ad esempio la raccolta di informazioni la banca dei dati eccetera mi sembra che un profilo del genere potrebbe essere preso in considerazione ma non è ciò di cui mi voglio occupare io vorrei occupare come ho detto della questione del fondamento costituzionale
Ora prima di arrivare a un'analisi critica Dio subito di quelli che sono i fondamenti costituzionali che vengono offerti ha questo diritto all'identità personale
Dovrei premettere che nonostante l'intitolazione del convegno il problema non è tanto quello se detto esattamente dei rapporti tra informazione e diritti della personalità e in particolare il diritto all'identità personale ma più esattamente il problema è quello dei rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'identità personale
Questo perché e mia convinzione anche se non è la sede re esporre analiticamente le ragioni a riguardo
E mia convinzione che la cosiddetta libertà di informazione nel suo profilo attivo non sia altro che un aspetto della libertà di manifestazione del pensiero tout-court
In altri termini quando si parla di diritto all'inferno all'informazione diritto all'informare
Non si fa altro che usare un particolare modo di esprimersi
Per sottolineare ciò che è soltanto un mero aspetto della libertà di manifestazione del pensiero che comprende questa cosiddetta libertà di informazione questo diritto ad informare
Questa è la prima precisazione
E naturalmente una precisazione importante perché come vedremo pone il problema della dialettica come è stato detto anche prima tra un diritto costituzionale fondamentale come quello della libertà di manifestazione del pensiero ed un altro diritto che si afferma abbia fondamento costituzionale
La seconda precisazione e quella che riguarda il fatto per cui il problema dialettico dei rapporti tra manifestazione del pensiero e diritto all'identità personale non può essere vista soltanto in relazione ai rapporti Inter privati ai rapporti di diritto privato ai rapporti sul piano civilistico a come è stato ricordato anche prima alla rilevanza privata della dialettica stessa
Deve essere visto contemporaneamente
Anche per quanto riguarda i rapporti di diritto pubblico i rapporti cioè nei confronti dei pubblici Poteri i rapporti cioè ancora più in particolare di diritto penale e di diritto amministrativo
Questo per quale ragione
Perché e mia convinzione ma non è soltanto mia convinzione che certi diritti costituzionali se in ipotesi questo diritto all'identità personale fosse un diritto costituzionale di un certo rango di un certo rilievo
I diritti costituzionali possono essere fatti valere nei rapporti Inter privati solo se ed in quanto questi stessi diritti costituzionali valgano o possono essere fatti valere nei rapporti di diritto pubblico
La rilevanza di questi diritti nei rapporti di diritto pubblico e la premessa indispensabile e la conditio sine qua non
Perché gli stessi diritti possono essere fatti valere nei rapporti interpretati
Naturalmente questo non significa che allo stato degli atti di fatto al livello della legge legislazione o della giurisprudenza non possa esserci una sfasatura una differenza cioè ci può essere la tendenza a trascurare di far valere questi diritti come eventuale limite per altri diritti nei rapporti di diritto pubblico e invece farli valere soltanto nei rapporti diritto privato ma questo non cambia i termini della questione
Questo significa soltanto che allo stato degli atti
Una certa un limite un diritto da cui deriverebbe un certo limite in particolare nei confronti della manifestazione del pensiero viene fatto valere soltanto nei rapporti Inter privati in particolare dalla giurisprudenza
Ma questo significa il contemporaneamente a mettere in un domani più o meno prossimo lo stesso diritto quel diritto in questione il diritto identità personale
Possa essere fatto valere come limite o da esso possono possono essere desunti dei limiti sul piano dei rapporti di diritto pubblico
Per quanto riguarda la libertà di manifestazione del pensiero quindi se in un domani più o meno prossimo a livello più o meno potenziale i limiti derivanti o invocati o invocabile sulla base del diritto all'identità personale possano essere fatti valere anche a livello del diritto penale della tutela penale anche a livello del diritto amministrativo
Della tutela o delle sanzioni amministrativisti che questa è una cosa che bisogna avere molto ben presente perché nel valutare l'implicazioni nell'affermare o meno l'esistenza di un del diritto in questione nell'attribuirgli o meno un certo contenuto
Nell'affermare che esso ha un fondamento costituzionale bisogna tener presente questo sfondo questo quattro non basta rifugiarsi
Dietro la considerazione che tanto non se ne parla che allo stato degli atti
E si tratta di un diritto dei corrispondenti limiti che vengono fatti valere essenzialmente o esclusivamente nei rapporti interpretati perché questo significa sono soltanto fotografare la situazione di fatto oggi esistente
Che non necessariamente esisterà domani e potrebbe sul piano della possibilità giuridica della legittimità giuridica non esistere
Ove alle CISL attore del pubblici poteri venisse in testa di far valere questi limiti anche sul piano dei rapporti
Di diritto pubblico
Precisato questo quali sono quelli che vengono offerti come possibili fondamenti costituzionali del diritto all'identità personale
Sono essenzialmente tre gli agganci
Più o meno puntuali nel testo costituzionale nella struttura della nostra Costituzione che vengono indicati per come possibile fondamento al diritto all'identità personale sono essenzialmente tre
Per se ricordo bene quello che è stato detto Genova da parti diverse non dalle stesse persone tutti e tre i tipi di fondamenti sono stati indicati il principio della libertà del voto diritto quarantotto il principio della Costituzione il principio della libertà del porto
L'articolo due della Costituzione del riconoscimento dei diritti inviolabili
Il l'articolo tre della Costituzione in particolare il primo comma il riconoscimento della pari dignità sociale questi sono stati il tre tipi di fondamenti costituzionali indicati per quanto riguarda la il la la la il diritto all'identità personale il fondamento il preteso fondamento al diritto all'identità personale
Cerchiamo di analizzarli molto rapidamente nell'ordine questi tre punti la libertà del voto
Ora il discorso potrebbe essere abbastanza lungo ma
La libertà di voto
Come fondamento del diritto all'identità personale
Più che come fondamento del diritto alla libertà personale questa libertà dell'otto varrebbe a giustificare dei limiti di correttezza di obiettività e di completezza nell'informazione nell'informazione
Da cui poi si è mai deriverebbe in una qualche misura di riflesso diritto all'identità personale questa principio della libertà del del volto è mia convinzione che nel nostro sistema
Sia tutelabile se e nella misura in cui l'esercizio degli altri diritti politici e in particolare specificamente degli altri diritti di libertà si mantiene nei limiti ad essi segnati dalla Costituzione
Una volta che l'esercizio degli altri diritti politici degli dei e in particolare dei diritti di libertà si mantiene nei limiti segnati dalla Costituzione
Non si può più invocare in maniera autonoma il principio della libertà del voto
Il principio della libertà di voto e di perciò stesso tutelato e garantito se l'esercizio di quegli altri diritti si mantiene nei limiti fissati dalla costituzione non può essere diversamente
Ricordiamoci potrei fare delle altre considerazioni al riguardo ma per ragioni di brevità mi fermo a questo rilievo facendone un altro forse un po'tendenzioso ricordiamoci che mangiare questo principio della libertà di del voto quale potrebbe essere la pericolosità
Di questo riferimento se ricordiamo quello che ha detto la Corte costituzionale in materia di libertà dell'otto per restringere fondamentale diritto politico quello di riferì di referendum e ha preteso
Limitare in maniera intrinseca ma gliela sostanziale a mia convinzione in maniera non corretta dal punto di vista del sistema costituzionale proprio invocando il principio della libertà del porto
Perché la Corte costituzionale non ha seguito il sistema corretto di e
A ha capovolto i termini della questione e partito dal principio della libertà del vuoto
Presupponendo che potesse essere il limite del potere referendario invece prima di vedere quali erano i limiti i confini le caratteristiche il fondamento del potere referendario nella nostra contusione
E poi vedere se poteva farsi una questione di limite il nome della libertà
Del del porto
Questo per quanto riguarda l'articolo quarantotto e il principio della libertà di voto per quanto riguarda l'articolo due
Se il discorso sull'articolo due sarebbe molto più lungo
Molto più complesso anche perché i discorsi sono difficilmente afferrabili
Molto spesso i discorsi che sono stati fatti a proposito dell'articolo due del tanto il tentativo di trarre da esso una serie più o meno definita o non definibile di diritti costituzionali
E mia convinzione che
Questo articolo due quando si tenta da esso di trarre in maniera senza nessun vera verifica senza una seria verifica e controllo una serie indefinita di altri diritti costituzionali
Sia un po'la clausola dalla quale è possibile trarre tutto il contrario di tutto
è stato ricordato anche prima è stato ricordato criticamente ma e la questa e la mia convinzione naturalmente sarebbe troppo lungo dimostrarlo adesso nel merito
Nel merito posso soltanto fare due rilievi in genere quando si cerca sì
Tenta di affermare sulla base dell'articolo due l'esistenza di diritti non tipizzati dalla Costituzione
Si confondono due tipi di argomentazioni cioè si tenta e certe volte con qualche successo di provare che non esistono ostacoli per desumere dall'articolo due altri diritti
Ma non si dà mai o quasi mai io non si dà a mio a mio giudizio una convincente poi prova positiva dell'esistenza dei diritti stessi
In altri termini si fa soltanto una parte del ragionamento la parte che leva gli ostacoli elimina gli ostacoli che deriverebbero in generale dall'articolo due dalla formulazione dell'articolo due ma non si riesca dice mai ad ad utilizzare degli argomenti concreti convincenti per provare con una concatenazione esso serrata e convincente di argomenti che quel particolare diritto effettivamente e per quelle specifiche e precise ragioni deriva ricollegabile
All'articolo due della Costituzione
Una terza considerazione
L'articolo due parla di diritti inviolabili
I diritti che si presumono trarre dall'articolo due dovrebbero essi stessi rientrare nella categoria dei diritti inviolabili
Ora ci si dimentica mi sembra quando si fa un'affermazione del genere che i diritti inviolabili né al nostra costituzione
Hanno non solo il significato di indicare una serie di diritti costituzionali
Ma ad indicare i diritti costituzionali di particolare natura e valore
Sarebbero quei diritti costituzionali che rappresentano il nucleo o un aspetto del nucleo essenziale della nostra Costituzione e in particolare nel loro nucleo essenziale
Rappresenterebbero il nucleo immodificabile anche di fronte alla stessa revisione costituzionale
Ora io vorrei che tutti coloro i quali
Tentano di affermare sulla base dell'articolo due una serie di diritti non tipizzati dalla costituzione stessa
Si ponessero questo interrogativo e veramente concepibile che diritti di questo tipo
Diritto alla riservatezza diritto all'identità personale rappresentino un nucleo non aggredibile non modificabile intangibile di fronte alla stessa revisione costituzionale
E se la risposta è negativa se la risposta è fosse negativa si possono considerare qualificare inviolabili nel senso più inviolabili nel senso pieno ed esatto questi diritti
O non è forse diversa a tutto concedere l'ipotesi che se diritti del genere si possono ricavare dall'articolo due e si si possono ricavare soltanto come conseguenza indiretta di altri diritti costituzionali di altri diritti inviolabili costituzionali tipizzati dalla Costituzione stessa
Questa e la
La tendenza alla la la la cosa per
Verso la quale io sono incline ammesso che si possano derivare ammesso che si trovino delle prove positive per dimostrare l'esistenza di altri diritti
Tutt'al più nella migliore delle ipotesi questi diritti sono conseguenza diretta di altri diritti costituzionali inviolate
Ma allora si pone il problema del rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero se la libertà di manifestazione del pensiero e un diritto fondamentalissimo e inviolabile della nostra Costituzione se a tutto concedere
Il diritto all'identità personale e soltanto una derivazione indiretta di altri diritti inviolabili quale quello alla libertà personale quello questo potrebbe essere un riferimento o o altri diritti inviolabili ancora
E allora e il rapporto non si pone su un piano di parità nel conflitto tra i due tra diritto alla libera manifestazione del pensiero come diritto inviolabile tipizzato dalla Costituzione facente parte del contenuto essenziale della Costituzione facente parte del nucleo essenziale
Non intacca dire dalla stessa revisione costituzionale non può che prevalere sul diritto all'identità personale quindi questo diritto all'identità personale può essere fatto valere può essere tutelato solo se quando ed in quanto no venga fatto valere o non possa essere fatto valere come limite della libertà di manifestazione del pensiero questo per quanto riguarda l'articolo due
Beh a questo proposito mi dimenticavo inserisco quale osservazione che avrei dovuto fare all'inizio
Ricordiamoci che parliamo sempre di libertà di manifestazione del pensiero prima dal professor Bessone se non sbaglio è stato usato il termine potere di informazione
Ora può essere un termine affascinante quello del potere dell'informazione
Può essere un termine che evoca una serie di realtà di fatto ma dal punto di vista rigorosamente giuridico non ha senso parlare di potere dell'informazione
L'informazione non è un potere l'informazione e una libertà è un aspetto della libertà di manifestazione del pensiero è un diritto di libertà
Anche qua dimostrare che l'informazione non è agli a livello della nostra cui tutti o non è configurabile non è qualificabile come un potere sarebbe un discorso molto lungo
Semplicemente mi limito in questo momento ad alludere a quale potrebbero essere le implicazioni del considerarlo come potere
Tenete presente che questo discorso dell'informazione come potere è già stato fatto accerti Fini e quali Fini
Al fine di dire che tutto ciò che riguarda l'uso dei mezzi di informazione dei mezzi di comunicazione essendo un potere e non essendo una libertà è per sua natura a servizio pubblico e in quanto servizio pubblico
Soggetto alla possibilità perlomeno potenziale di direzione di controllo dello Stato o addirittura di monopolizzazione di riserva a favore dello Stato
è un discorso che è stato fatto a proposito della radiotelevisione
è un discorso che in parte è stato fatto anche per gli altri mezzi di informazione in particolare per la stampa ed è un discorso che dico subito io rifiuto Impradice non dico adesso le ragioni ma lo rifiuto il tredici
Quindi questo per inserire quell'accenno sollecitato dalla dalla dall'altro accenno del professor Bessone che era stato fatto veniamo all'ultima possibile giustificazione l'articolo tre della Costituzione l'aggancio sarebbe rappresentato dalla pari dignità dal riconoscimento della pari dignità sociale contenuto nel primo comma dell'articolo tre della Costituzione
In particolare è stato fatto se non sbaglio nel seminario di Genova in altre occasioni un discorso di questo tipo
Così come la pari dignità sociale rappresenta il fondamento dell'onore e della reputazione quale limite della manifestazione del pensiero non si vede perché il riconoscimento della pari dignità sociale non possa essere considerato quale fondamento di qualche cosa di più ampio della tutela dell'onore della reputazione
E invece appunto del della tutela del diritto all'identità personale naturalmente sia detto per inciso tutto il mio discorso pure essendo non essendo entrato nel merito del contenuto del diritto identità personale
Presuppongo che sia diverso esso contenuto dalla tutela dell'onore alla reputazione le aggressioni al cosiddetto bene delle dita personale siano qualche cosa di diverso da quelle che sono le aggressioni all'onore e al e dalla
Reputazione
Ora anche questo riferimento all'articolo tre della costituzione non mi convince
A Genova va detto una prima ragione per cui non mi convinceva perché mentre in linea di principio e in linea di massima
L'onore e la reputazione hanno un contenuto tendenzialmente uguale per tutti
Il diritto all'identità personale per sua intrinseca natura a un contenuto differenziato da ognuno cioè ognuno in quanto tale o addirittura si vuole estendere ogni formazione sociale ogni gruppo a unico diritto o avrebbe un diritto all'identità personale di diverso contenuto quindi la situazione è profondamente diversa per quanto riguarda il discorso dell'onore della reputazione da un lato e dall'altro lato invece il
Diritto
All'identità personale o l'articolo tre parla non solo parla di pari dignità sociale
Ma soggiungere senza distinzioni eccetera eccetera eccetera cioè fa divieto l'articolo tre di dare rilievo a una serie di distinzioni
Tra cui quelle relative alle opinioni politiche che hanno una particolare importanza materie dignità di di identità personale avrebbero una particolare importanza in materia di identità personale e alle condizioni personali e sociali quindi dalla stessa formulazione dell'articolo tre oltre che da una sua interpretazione sistematica si può desumere che quella pari dignità sociale a riferimento a qualche cosa che in linea di principio in linea di massima deve avere un contenuto tendenzialmente identico
Naturalmente perché dico tendenzialmente identico perché l'onore e la reputazione come interessi analoghi che vengono fatti valere come limiti alla libertà di manifestazione del pensiero poi in concreto specialmente nell'applicazione giurisprudenziale
Possono avere un margine di indeterminatezza come il caso del buon costume si ritiene in linea di principio si afferma e si deve affermare che il limite del buon costume ha un contenuto identico poi noi sappiamo bene quali sono le oscillazioni le differenze
Le le divergenze addirittura in materia di applicazione concreta i limiti del buon costume ma in linea di principio il buon costume si assume come limite di contenuto unitario unico nei confronti della manifestazione del pensiero analogamente l'onore e la reputazione si devono assumere come limite nei confronti della manifestazione del pensiero come beni come interessi che hanno un contenuto unitario oltre che per quelle ragioni ma vi sono delle altre ragioni per cui l'articolo tre il primo comma dell'articolo tre e difficilmente invocabile
è stato detto anche se la questione non è del tutto pacifica che pacifica che principio della quaglia Anzac non dal luogo a dei veri e propri diritti
La proclamazione del principio di eguaglianza non dà luogo a dei diritti nel senso proprio rigoroso e tecnico del termine
Tant'è vero che probabilmente c'è ci può essere dei dubbi della possibili rispetto alla possibilità di parlare di un diritto costituzionale all'onore alla reputazione e un limite connesso col discorso con la pavidità soggetto sociale l'onore e la reputazione alla libertà di manifestazione del pensiero ma non dà luogo a un distinto e autonomo diritto
E allora se il principio d'eguaglianza la specificazione della pari dignità sociale non sarebbero tali secondo quello che molta parte degli studi sostiene tali da dar luogo a distinti e autonomi diritti non si vede come su questa base si possa trarre l'affermazione dell'esistenza del diritto all'identità personale come distinto autonomo diritto
Terza quest'ultima considerazione per quanto riguarda l'articolo tre in realtà l'onore e la reputazione vengono fatti valere collegandoli col principio della pari dignità sociale quali limiti alla libertà di manifestazione del pensiero non solo non tanto per forza propria
Ma perché
La il riconoscimento o il fondamento costituzionale di un bene di questo tipo
Coincide con quello che si può qualificare ed è stato qualificato anche come un limite intrinseco o addirittura logico della libertà di manifestazione del pensiero in altri termini
La libertà di manifestazione del pensiero automaticamente intrinsecamente e cederebbe dai propri limiti quando si traduce in apprezzamenti pura menti offensivi ingiuriosi in addebiti puramente diffamatorio ed offensive
è per questo doppio ordine di ragioni che l'onore cioè per il l'aggancio con la pari dignità sociale
E perché si tratterebbe di un limite intrinseco della stessa libertà di manifestazione del pensiero che l'onore e la reputazione possono rappresentare il limite debbono rappresentare limite della libertà di manifestazione del pensiero ma non solo per il riconoscimento della pari dignità sociale cioè ci vuole questa doppia coincidenza nel caso dei limiti la libertà di manipolazione del pensiero bisogna vedere quali sono i confini intrinseci della stessa manifestazione del pensiero vedere poi successivamente se questi confini e quindi questi limiti intrinseci
Trovino dei beni costituzionalmente tutelati altrove in maniera da poter far valere effettivamente il corrispondente limite ora questo discorso mentre mi sembra funzioni nel caso dell'onore della reputazione come limite della libertà di manifestazione del pensiero non funzionerebbe più nel caso del diritto alla identità personale
Ho funzionerebbe soltanto nel caso in cui la libertà d'informazione meglio la libertà di manifestazione del pensiero fosse considerata un diritto funzionale cioè funzionalizzato finalizzato a dare quella che si ritiene debba essere o dovrebbe essere un'informazione obiettiva imparziale neutrale completa veritiera se sì parte da questa ottica da questa logica della funzionalizzazione la libertà di manifestazione del pensiero allora può anche essere che sia possibile arrivare a un risultato del tipo al quale accennavo prima
Se non si parte da questa logica ed è mia convinzione che non si possa non si debba partire nell'attuale assetto costituzionale da questa logica non si può arrivare a quella conseguenza alla quale accennavo prima
Un ultimo cenno conclusivo rispetto a qualche cosa che ha detto il professor pizzo russo
E che è di estrema importanza di estrema importanza perché in realtà sembra almeno in parte svelare quello che è l'orizzonte sono stati anche degli altri interventi prima che in maniera più diffusa anche se meno efficace
Hanno puntualizzato questo aspetto
Dicevo una affermazione del professor Pietro Russo
Che e sembra
Svelare quella che è la collocazione culturale generale di cultura giuridica generale
Che ispira certe tendenze ad allargare dandogli fondamento costituzionale a certi fini accetti F a certi effetti il cosiddetto diritto alla libertà personale
Professor Russo ha detto ha criticato la posizione del professor pace dicendo ma in realtà si tratta di una posizione neo positivistica in opposizione formalistica che tradisce quello che il significato del principio di legalità sancito nell'articolo centouno della Costituzione
Il principio sancito di legalità sancito nell'articolo centouno della quotazione
Non significa che il giudice soltanto è soggetto soltanto alla legge del parlamento
Ma è più semplicemente e più in generale che il giudice è soggetto anche al diritto quindi alla consuetudine quindi altre fonti diverse da quelle legislative
Quindi anche all'interpretazione all'interpretazione più o meno adeguatrice o creatrice giurisprudenziale
E questo veramente un punto di importanza fondamentale dal punto di vista del retroterra culturale
Perché secondo me questa interpretazione del principio di legalità è profondamente inaccettabile io l'ho detto in altre circostanze l'ho scritto in altre circostanze anche molto tempo fa
Certo e sarebbe troppo facile obiezione di dire ma il giudice soggetto anche la consuetudine il giudice in certi casi è soggetto all'interpretazione della Corte di Cassazione o della Corte costituzionale il giudice è soggetto anche ai regolamenti
Ma il punto non è che sia soggetto ma perché è soggetto
Il giudice è soggetto a tutte queste altre fonti a mio giudizio solo se quando ed in quanto la legge lo prevede o almeno lo consente
L'essenza del principio di legalità
Qual è accolto nel nostro sistema ho quale dovrebbe essere accolto nel nostro sistema anche se poi la realtà di fatto è profondamente diverso
E qualora che qualunque altro vincolo il giudice di natura diversa da quello derivante da fonti legislative
Deve passare per il tramite della fonte legislativa della volontà legislativa quindi solo se quando ed in quanto la fonte legislativa
Oppone il fondamento di certi limiti riconosce certi interessi
Che questi interessi poi io possano trovare diretto riferimento il fronte di diversa natura è un altro discorso ma il loro aggancio ultimo deve stare sul piano del del della della della legge della legge nel senso tecnico del termine
Il principio della libertà e dell'indipendenza del giudice
E più in generale i connotati che io ritengo essenziali assolutamente fondamentali del nostro sistema
E della della dell'orizzonte culturale nel quale il nostro sistema si scrive mi sembra che siano questi questo sia il significato del principio di legalità
Questo grazie professor poi scopre solo dopo
Nell'arco delle riflessioni che in tappe successive il Calamandrei è venuto svolgendo sul tema
Dei diritti e delle prerogative della persona
Ha avuto buon corso una distinzione proposta già nel seminario di Genova ribadita qui da diversi interventi
E con particolare forza dei due interventi di Mario Bessone
Voglio anzi dire che proprio i due interventi di Mario Bessone mi hanno sollecitato ad intervenire a mia volta e già all'origine di questo il mio piccolo contributo la dice lunga sui suoi caratteri di improvvisazione che di disorganicità dei quali mi scusi la distinzione a cui mi riferisco è quell'altra diritti della personalità
E diritto alle identità personale
Diritti della personalità visti
E descritti
Come pretese alla limitazione di poteri altrui
Come pretesa a che altri non faccia
E dunque nella cornice di una dialettica di una contrapposizione tra autorità e libertà
Che ci rimanda ad uno dei principi ordinanti darà Società libera
Dall'altro lato diritto alla identità personale
Non già come pretesa che altri non faccia ma come pretesa di fare
Come pretesa la positiva espansione della propria personalità
Pretesa
Ad avere garanzie di una presenza e di un ascolto
Questa distinzione a mio avviso è utile è utile distinguere questi due aspetti
Viceversa riterrei sbagliato contrapporgli
Ed anche sbagliato affermare come mi pare che Mario Bessone abbia affermato che tra i due aspetti non vi sono rapporti
E certo utile distinguere diceva
Perché questa distinzione ci consente di identificare due diversi valori che reclamano tutela o se si preferisce identificare due diverse dimensioni o modalità della tutela che si deve a prestare ai valori della personalità umana
Sbagliato sarebbe invece contrapporre perché è una contrapposizione rischierebbe di indurre forse ad una lettura non corretta
Ed anche pericolosa
Della transizione del processo di evoluzione che nell'ordine istituzionale e nella stessa organizzazione sociale si è sviluppato
In questi decenni e che riguarda certamente questi due aspetti che persone distingueva contrappone
Transizione ma da che cosa a che cosa e qui il rischio
Non certo transizione dalla tutela di un valore che poi successivamente si tratterebbe di abbandonare o di porre in seconda linea per privilegiare invece la tutela di quest'altro valore che emergerebbe in modo così prepotente da cancellare o da offuscare la rilevanza del valore precedente
Io credo che al contrario anche oggi e forse soprattutto oggi
Quel valore che si identificava come pretesa che altri non faccia pretesa al segreto è stato detto pretesa riserbo conservi importanza primaria
La conserva
E la cresce
E nei rapporti tra i singoli e le organizzazioni del potere pubblico del potere privato
La conserva e probabilmente la cresce anche in quelle sfere in quegli ambiti di esperienza invece in cui singoli si fronteggiano l'un l'altro penso per esempio ad alcuni
Tratti che il nuovo diritto di famiglia venuto assumendo che mi pare si possano leggere
O che abbiano come conseguenza un accrescimento delle possibili pretese dell'un coniuge verso l'altro affluire di ambiti
Personali riservati in qualche modo immuni dall'interferenza dell'altro coniuge
Quanto al rapporto tra individui e organizzazioni pubbliche
Il valore del segreto mi pare non potesse discutere qui uno degli interventi di ieri mi pare fosse quello del professore Barbiera era stato molto drastico nell'assumere il rifiuto del segreto come modalità fondamentale
Di organizzazione della società
E poneva l'esempio se non ricordo male
Dei dieci che reggevano Venezia e di cui nessuno conosceva il nome ma basterebbe ricordare le pagine
Di mille novecentottantaquattro di Orwell e la descrizione delle modalità di vita che i cittadini di quella futura comunità
Seguivano
Nell'assenza di qualsiasi spazio di intimità di riserbo ma sotto l'occhio vigile e onnipresente del Grande Fratello per dire che occorre andare cauti
Prima di depennare il diritto al segreto
Dalle modalità dalla serie delle modalità fondamentali di una buona convivenza civile
La transizione dunque non è dall'uno all'altro valore da un valore che si tratterebbe di abbandonare ad un valore che si tratterebbe di affermare in alternativa al primo e piuttosto dall'una all'altra concezione della tutela che entrambi questi valori retrò
Si passa cioè mi pare e qui naturalmente la semplificazione massima
Da una tutela degli attributi della persona fondamentalmente modellata sul primo di questi valori sulle modalità delle posizioni
Di una diversità che è reclamata
In primo luogo dal fatto che questo nuovo valore che si afferma il valore ad esprimersi in positivo ad affermare la propria presenza a chiedere ed ottenere ascolto evidentemente un valore che non poteva trovare in quelle forme di tutela
Adeguate garanzie di soddisfazione ma non solo
Cambiano anche i modi in cui il valore del riserbo del segreto e oggi percepito cambiano soprattutto i mezzi con cui quel valore può essere offesa
Ecco allora di fronte a questo sviluppo
Il discorso si sposta progressivamente
Da forme di tutela ex post a forme di tutela preventiva da forme di tutela individuale a forme di tutela in qualche modo collettiva da reazioni a singoli episodi lesivi alla predisposizione di mezzi di organizzazioni di strutture di apparati che prevengano il verificarsi dell'ennesimo e questo mi pare che valga per entrambi i profili da cui Bessone accennare in questo senso sarei cauto nel dire che non esiste nessun rapporto tra le due dimensioni che Mario Bessone distingui
Se la prospettiva è questa e mi pareva che fosse questa anche la prospettiva suggerita da Mario Bessone
Il discorso si proietta verso la costruzione di quelle che si sono chiamate istituzioni di libertà molto più che non sul terreno di una semplice tutela episodica di singole libertà violate
E questo mi pare valga anche per l'informazione che allora reclama
Un assetto complessivamente diverso
Su questo punto un breve inciso per dire che nella
Nel dissenso che si è manifestato tra
Il modo di concepire l'informazione e l'uso dell'espressione potere d'informazione
Mi sento personalmente più vicino anzi molto vicino all'accezione che ne forniva Mario Bessone rispetto a quella che invece argomentava poco fa il professor favorisse
Ecco un diverso sistema dell'informazione per raggiungere questi risultati
Ma finalizzato come qui sarebbe semplicistico
Dire che la finalizzazione di questo diverso assetto dell'informazione corrisponde ai diversi progetti politici che ciascuna nella testa
In concreto
Mario Bessone ne offriva uno laddove diceva che si tratta di fare riferimento ai soggetti a cui offrire tutela
Parlava di minoranze
Parlava della necessità di organizzare un sistema di contropoteri da offrire a queste minoranze come arma di difesa
Per l'affermazione e la valorizzazione delle loro pretese ad una piena e libera espansione della loro persona
Ora io sono tutt'altro che contrario
A tutelare le minoranze
Guai a non tutelare le minoranze
Quello che sarei Restivo ad accettare invece un progetto anche di riforma dell'informazione
Che si esaurisca e sito Terlizzi
In una prospettiva di tutela di minoranze e in una prospettiva che sia semplicemente di creazione di contropoteri rispetto ad un potere dato non toccabile e non modificabile
Parto ma queste un'opzione del tutto personale
Dal presupposto che limitarsi ad organizzare contropoteri anche soprattutto nel campo dell'informazione
Senza
Toccare i poteri rischia la fine di definire una strategia subalterna e alla lunga perdente
Il problema mi pare invece quello di una diversa organizzazione del
Ma in questa prospettiva un discorso si apre anche e con questo mio Dio davvero la conclusione
Sul problema dei soggetti che dovrebbero assumersi come protagonisti di questa prospettiva che si tratta di costruire
Tutela delle minoranze certa o ma associata ad essa tutela di altri soggetti
In una parola e non vorrei che fosse considerata una brutta parola tutela delle minoranze sia ma anche perché no un sistema informativo
A tutela delle masse
Con questa parola non intendo
Assumere un'accezione mitica o mistica
Quando dico ma sentendo un grandissimo numero di individui un molto grande numero di individui dei mass
Non condivido ma non argomento
Tutela dunque di valori di libertà di possibilità di espansione della personalità di un grandissimo numero di individui che nel loro insieme poi sono le masse che sono più individui delle minoranze
Ecco definire questo aspetto mi sembra importante anche perché può essere utilmente ricollegato con un certo modo di intendere alcune categorie che hanno molto corso in questo periodo nel dibattito istituzionale che sono state richiamate anche oggi penso per esempio agli interessi diffusi come gradazione
Di interesse che viene dopo l'interesse individuale ma prima dell'interesse collettivo e rispetto a questi altri due interessi avrebbe quasi una natura diversa
Ecco io non credo che sia giusto intendere così
Questa questione
Gli interessi a mio avviso in natura non esistono se non in capo di individui
Gli interessi sono sempre e comunque interesse individua anche gli interessi che si manifestano nell'ambito di problemi di cui ci occupiamo qui sono sempre e comunque interessi individuali
Che cosa cambia in realtà rispetto agli interessi cambia la considerazione che gli interessi ricevono nell'ordinamento cambiano gli apparati di tutela che l'ordinamento predispone per assicurarne la garanzia e l'effettività
In questo senso
L'interesse alla casa l'interesse del consumatore l'interesse ad una corretta informazione l'interesse ad accedere ai mezzi di comunicazione di massa
Sono definibili come interessi diffusi a differenza che non si pensi che siano qualcosa di diverso
Da ciascuno di questi interessi in quanto riferito al singolo concreto individuo che poi ne deve fruire cambia
Il modo in cui questo interesse tutelato cambia il grado di tutela interessi se posso usare questa espressione fanno una carriera
Se sono diffusi vuol dire che cominciano ad essere un po'tutelati per esempio accedono al giudice quando prima la via della giurisdizione era sbarrata
Diventano magari interessi collettivi quando si assumono l'ordinamento forme organizzatorio più forti
Diventano addirittura interessi pubblici quando l'ordinamento il considera così meritevoli di tutela da edificare strutture amministrative apparati pubblici la cui precipua funzione e quella di dedicarsi alla loro cure alla loro tutte
Il problema allora e questo mi permette di tornare conclusivamente alla questione dell'informazione e quello dei modi di tutela
Modi di tutela che certamente variano
E variano in funzione
Del grado di garanzia
E del grado di estensione della garanzia che si vuole assicurare a questi interessi
La tutela sarà diverso a seconda che questi interessi si vogliono tutelare meglio o peggio
Che si vogliono tutelare gli interessi di cui parliamo in quanto facenti capo a più persone o meno persone
A minoranze lo amasse Tersite lettere
Quelle parole che usavo prima
Un esempio
Sarà diverso il tipo di interesse tutelato a seconda che
Per riferirsi ad uno dei punti chiave della legge in itinere sulla riforma dell'editoria si dica che la norma
Che vieta le concentrazioni delle testate oltre ad una certa soglia percentuale debba essere retroattivo non retroattiva
Ne sono un esempio in ogni caso questo ci rinvia
Al compito alle responsabilità del giurista perché se il punto chiave e proprio nella predisposizione degli strumenti anche tecnici di tutela degli interessi
Che si vogliono proteggere è evidente che su questo terreno i giuristi sono chiamati ad esprimere il loro impegno su questo terreno si scontreranno singoli programmi di politica del diritto che i diversi giuristi portano
Grazie professore dopo ultimo intervento della mattinata il professor Lehner
Non l'intervento del il contributo chiarificatore che è venuto dalla prima parte dell'intervento di dopo che abbiamo ascoltato e anch'
L'ora che abbiamo fatto mi permettono ai miei impongono una estremo taglio a quello che avrei voluto dire
Ieri abbiamo sentito
Non soltanto l'esposizione del tema del diritto alla riservatezza ma direi la difesa della legittimità dell'insistenza su questo tema ci si è chiesto
Sei insistere
Su questo diritto avesse un significato regressivo si è fatto ricordo
Di ciò che from
Aveva detto circa il collegamento tra riservatezza e proprietà in effetti storicamente la tutela del riserbo
Si è accompagnata con la la tutela della proprietà
E direi la possibilità materiale di fruire di spazi intorno alla persona è stata la condizione perché questo interesse della persona fosse ammesso a fruire di tutela
Al giorno d'oggi in una società che tende ad essere anche se molto lontana dall'essere una società di uguali te la creazione di questi spazi interpersonali di questo corredo della tutti della tutela della persona fondato sulla proprietà e sulla distanza e in grande parte venuto meno ciò non significa che venga meno in altra dimensione l'interesse al riserbo
L'interesse a non essere sorvegliati dall'occhio del padrone o anche a non vivere nelle forme di vita di una comunità dell'America latina nel tempo della Condé la colonizzazione spagnolo gesuita quando una campanella scandiva non soltanto l'orario del in cui i vari individui tutti i componenti della comunità doveva alzarsi all'orario in cui dovevano consumare i pasti e perfino l'orario in cui doveva adempiere i doveri coniugali
Grazie
Certo
L'esigenza di una tutela del del riserbo dell'intimità in questo senso se si vuol dire per usare una brutta parola del segreto esiste anche in una società più moderna in una società affollata in una società nella quale si vive e sempre più si è costretti a vivere a contatto di gomiti
Ho letto in un recente resoconto giornalistico di un viaggio incida
Che a Pechino non non si riesce a
A veder case nella città nonché le case non ci siano la intorno ad ogni casa le case sono basse esiste un muro che è quasi più alto viene in casa
Dentro quel muro
Vivono gli abitanti della casa che non sono una sola famiglia
Perché non esistono
In Cina
Abitazioni unifamiliari
Ma quel muro costituisce
La barriera di rispetta nei riguardi all'e sterno di tutti coloro i quali non hanno scelto di costituire una comunità non hanno scelto di vivere insieme ma si trovano in una situazione di necessaria solidarietà per cui tra loro non esistono separazioni non esistono barriere ma esiste questi interesse
Ugualmente partecipato ad erigere perlomeno la barriera verso l'esterno
Certo io non sono stato tra quelli che si sono commossi oltre misura quando anni fa ho letto che
Un sub
Ardimentoso sprezzante dei pericoli
Era riuscito
Coltelli Obiettivo a fotografare Jaclyn Chennedy che prendeva il sole sulla sull'isola di Scorpions
Se mai
Si avverte un certo disagio a pensare che c'è chi può consentirsi di prendere il sole in libertà su un'isola tutta per lui
Se noi attribuisse dico
Questa dimensione questa valenza
Al diritto alla riservatezza certamente lo dovremmo intendere come qualcosa di fondamentalmente regressivo come qualcosa che deve essere lasciato cadere come qualcosa nel cui nome non sembra più giustificato al giorno d'oggi svolge le battaglie
Ma giustamente Caroppo ci ha detto ci ha fatto osservare che in definitiva muta oggi il modo di concepire la sfera del riserbo la sua ampiezza
Che certamente si trova ad essere ridotta rispetto al passato non è più collegata con la fruizione di una proprietà che ci sia una sorta di protezione di isolamento territoriale ma tuttavia fino ad un certo punto corrisponde ad un bisogno insopprimibile dell'uomo
Certo
Anche così inteso
Questo interesse la tutela di quest'interesse se non è se non può dirsi una tutela
Disegno regressiva certo è una tutela di tipo negativo la tutela contro l'altrui aggressione contro il tuo intromissione hanno tutela reattiva
Mentre altri interessi della persona altri cosiddetti diritti della persona vengono affacciandosi con una
Una manifestazione dell'esigenza di una tutela di segno attivo addirittura di segno promozionale
Bessone ha cercato di indirizzare in questo senso la riflessione sul l'ultimo nato tra questi diritti il diritto alla identità personale
E si potrebbe forse riflettere anche più approfonditamente
Sulle indicazioni che ci provengono dall'articolo tre della Costituzione non nel primo comma
Del quale abbiamo sentito parlare poco fa con tanto ardore dal professor Fois ma direi soprattutto dal secondo comma quello che fa centro sulla esigenza di sviluppo della persona anzi devo dire francamente che
Mi sono meravigliato di non aver sentito fino adesso in questo giorno e mezzo di durata del dibattito
E nominare l'articolo tre secondo comma e fare riferimento al tema dello sviluppo dalla persona anche in connessione con l'esigenza di tutela dell'identità della persona
Un'altra disposizione che ha una dimensione attiva promozionale che non è stata nominata e quella dell'articolo due mila ottantasette del Codice civile
Che riguarda la tutela delle condizioni di lavoro non direi soltanto al fine del mantenimento della salute in atto del lavoratore del non pregiudizio della sua salute ma addirittura al fine della creazione di un ambiente di lavoro
Che sia
Idoneo
A salvaguardare in certo senso a promuoverlo anche lo sviluppo della sua personalità morale
L'articolo due mila ottantasette fa esplicito riferimento alla personalità morale del lavoratore e l'articolo nove dello statuto dei lavoratori che
Da una strumentazione forse necessaria
Alla norma dell'articolo due mila ottantasette
E e però non arriva allo stesso punto dell'articolo ottantasette perché ha lasciato cadere ha lasciato per strada quel riferimento alla personalità morale
Del lavoratore che costituiva un aspetto precipuo caratteristica dalla norma
Probabilmente
Una tutela la personalità morale del lavoratore più difficile da strumentare della semplice tutela della salute fisica
Ma certamente il tema proposto dall'articolo due mila ottantasette deve essere segnato tra quelli che debbono essere oggetto di riflessione nel tentativo di ridisegnare il cosiddetto catalogo
Dei diritti della personalità
Ho tocco qui un altro punto e lo tocco moltissimo molto brevemente perché mi sembra di scorgere no una certa preoccupazione di fronte accanto a me
No tu non sei preoccupata
Ed è questo il catalogo dei diritti della personalità
Noi cerchiamo di ampliare la sfera di tutela dalla persona
E ci interroghiamo sui titoli e sui fondamenti di questi tentativi di ampiamente
Ma
L'arricchimento del catalogo
E è veramente uno strumento utile diciamo a anzitutto è uno strumento necessario
Serve ampliare il catalogo serve cioè costruire nuovi diritti
C'è bisogno di fare riferimento alla qualificazione di certi interessi in forma di diritto soggettivo diritto che molte volte vien da chiedersi diritto verso chi cioè certe possibilità di tutela certe strumentazioni di tutela richiedono davvero che si passi attraverso la cruna dell'ago del diritto soggettivo io ho avuto modo di dubitare che questo
Leave Lante
Riferimento alla figura del diritto soggettivo se serve a volte a risolvere alcuni problemi io sembra darla via
Per affermare una possibilità di tutela in certe situazioni incerte ipotesi in certi settori in altri casi invece porti probabilmente ad una diminuzione di tutela
Cioè la figura del diritto soggettivo può darci di tutela solo ciò che in nome del diritto soggettivo si può chiedere secondo le forme che sono propri della della tutela del diritto soggettivo
Anche a questo proposito il dibattito ha offerto qualche interessante indicazione
Per esempio nella nel testo scritto della relazione di di alta del dell'intervento di alta ad un certo punto perlomeno affiora un dubbio silicei di rito trasparente sia o il potere
E di respingere la lesione che ci venga dall'opera di terzi di collettività e perfino dello Stato diritto o potere di reagire
L'interessantissima relazione della Zanotti
E ha concluso
Mostrandoci che molte volte
I giudici nell'utilizzare l'articolo settecento del codice di procedura civile come strumento di tutela prescindono dal riferimento alla categoria del diritto e parlano direttamente dell'interesse
Intendiamoci bene
Le esigenze di tutela
Degli interessi non sono di per sé ha ragione
Per concedere a questi interessi una tutela giuridica occorre che questa tutela sia scritta nell'ordinamento che sia almeno ricavabile
Dall'ordinamento non è necessario però che questa tutela sia scritta nella forma della categorizzazione dell'interesse come diritto soggettivo questo mi sembra che sia il punto
E
Io
O o
Condotto il tentativo di ricercare se vi siano spazi di tutela che possono essere aperti e praticati al di là della figura indubbiamente utile per i servizi che riesce a dare del diritto soggettivo in certi ambienti riferimento al diritto soggettivo serve a fare tagliare la testa al toro abbiamo sentito ieri da Sheldon per esempio che la giurisprudenza francese quando può dire qui c'è siamo in presenza di un diritto non si domanda se ci sia danno non si domanda se ci sia colpa ma agisce risolutamente avendo in partenza risolto ogni problema in molti casi non è possibile eseguire questa via
A volte probabilmente si arriva a dei risultati probabilmente fuorvianti non voglio dire mistifica anti quando per esempio interessi collettivi vengono attraverso la figura del diritto soggettivo ridotti ad una dimensione individuale che indubbiamente e gli va stretta o fa prendere alla agli interventi di tutela forme o indirizzi che non collimano
Adeguatamente con le esigenze che debbono essere
Realizzate
Ci sono
Vari indizi varie disposizioni che potrebbero essere anche diffusamente analiticamente considerate nel nel tessuto della nostra normativa civilistica che dimostrano che anche nel campo del diritto privato
Esistono norme che impongono comportamenti
Senza preventivamente individuare
I soggetti nell'interesse dei quali questi comportamenti sono imposti soggetti e la cui posizione per così dire si individua attraverso la lesione cioè quando la lesione di certi interessi sia il frutto della violazione di una norma che impone un certo comportamento allora
Illeso è legittimato a reagire ed è legittimato a reagire con ogni mezzo e io vorrei ricordare a questo proposito una norma che da molti confinata in uno spazio estremamente ridotto e ristretto quella dell'articolo ottocentotrentatré del Codice civile che si occupa
Del degli atti di emulazione
Molti considerano che questa norma abbia significato soltanto nel nello spazio delle piccole beghe di vicinato ma a me e la norma interessa soprattutto come paradigma di una proposizione normativa
La quale si rivolge ad un determinato soggetto imponendogli una condotta e correlativamente autorizzata altri soggetti i quali non sono preventivamente individuati soggetti la cui posizione non può essere definita neanche in termini di interesse legittimo
A reagire a questa condotta il proprietario non può fare
Atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuovo cedendo arrecare molestia ad altri chi sono questi altri sono i vicini non è detto
Sono altri proprietari
Meno ancora
E quali forme di reazione sono dati a questi soggetti la cui posizione rilevante di interesse si individua attraverso la lesione
Direi forme di di reazione mezzi di reazione che coprono tutta la gamma di quelli dei quali vi oggi si è parlato e specialmente dai processo olistico
Se il se il soggetto a quale norma si indirizza non può compiere atti la prima forma di reazione è quella degli inibisce di conti addio di continuare a compiere
Ma se la norma gli vieta di compierli
E con ogni probabilità e da leggere nel senso da intendere nel senso che al soggetto che ha subito l'incidenza
Negativa lesiva della lesione del dovere di comportamento è anche attribuito il potere di imporre a colui che ha violato la norma di comportamento di riportare la situazione allo stato di partenza cioè di rimuovere gli Effetti della condotta già gli effetti già realizzati sia della condotta attuata in violazione della norma
E
Se
Al di là della rimozione o del ripristino
Del risultato della condotta contraria la norma persiste un danno una lesione di interesse probabilmente sulla base di questa norma è risarcibile anche quell'interesse che non costituisce lesione di un diritto soggettivo
Altrimenti per questo aspetto la norma sarebbe sicuramente superfluo basterebbe fare riferimento alla disciplina generale della responsabilità dunque questo è un punto che io ora cenno soltanto lascio alla riflessione
Di chi adesso se ne andrà per altre occupazioni
Cioè la possibilità di ampliare la sfera di tutela della persona
Anche indipendentemente dalla costruzione di nuovi diritti della personalità e probabilmente ridimensionando quelli già esistenti
Attraverso
Il tentativo di individuare più rigorosamente
Il sistema normativo
Delle imposizioni
Di condotte ai soggetti privati e pubblici
Debbono rispettare i fondamentali interessi delle persone direttiva nella quale probabilmente e può essere invocato il conforto di un altro assente della discussione
Fino ad ora avvenuta cioè di quella di quella parte di quello spezzone
Dell'articolo due
Della costituzione
Che in connessione
Con il riconoscimento della garanzia dei diritti inviolabili richiede l'osservanza inderogabile dei doveri di solidarietà di solidarietà politica economica e sociale probabilmente
Questo spazio dei doveri di solidarietà
E ci può dare anche
Lo strumento per risolvere per impostare alcuni problemi più specifici come quello del rapporto esiste tra il cosiddetto diritto all'identità della persona e il limite della libertà di informazione
Nonché la libertà di informazione debba essere funzionalizzata secondo la prospettiva giustamente avversata da foreste
Ma la libertà di informazione deve anch'essa svolgersi nel fondamentale rispetto del precetto che
Grazie professor le
Interrompiamo i lavori ricordo che c'era il servizio di self service al piano di sopra riprendiamo alle quindici e trenta precise con Capuano Musco Aiello Giacobbe De Martini
Prodotta che interverrà quando arriva perché non non ci ha dato l'ora Baldelli per Giorgi portato da Alonso Haute che ha chiesto di poter intervenire io credo che se non ci sono novità
Sì e
Possiamo chiudere stasera stessa con le la replica di alta e la relazione di sintesi del professor persone quindi alle quindici e trenta dopo la parola Capuano
Vorrei chiedere ai consiglieri del Calamandrei e alla segreteria di trovarsi qui alle quindici e quindici per alcune alcuni problemi organizzativi
Ma io farò un brevissimo intervento di carattere penalistico sulla tutela penale della riservatezza
Premettendo che mi sembra un po'di pascolare abusivamente sul terreno che fino adesso è stato Paratore scandagliato soprattutto
Sotto il profilo privatistico e anche sotto il profilo costituzionalisti go che devo dire che e quando parlo di pascolo abusivo intendo dire che non solo abusivo perché nessuno fino adesso sia tra si è preoccupato di trattare il problema della tutela penale ma anche perché oggettivamente ritengo e questo lo svilupperò nel corso del mio intervento ritiene il terreno del penalista
Questo settore
è veramente abusivi
Devo premettere
Non solo a giustificazione
Della brevità dell'intervento ma anche giustificazione della farraginosità dell'intervento che la mancanza di una relazione generale mi fa sentire molto spiazzato rispetto ai temi che dovrebbero essere trattati e che quindi mi è difficile svolgere con rigore tutta una serie di problemi che non sono stati in via generale
Prospettati e in questa chiave per uno di questi per esempio quelle poche terminologico perché credo che spesso fra civilisti penalisti non ci si inventa già sul piano del linguaggio
Penso che bisogna mettere da parte
Proprio per la mancanza di questa relazione generale l'esame dei problemi che sono stati posti dalla disciplina della legge del aprile del settantaquattro che ha introdotto una serie di fatti specifici penali in tema di intercettazione telefoniche in tema di protezione della vita privata mi riferisco soprattutto all'articolo seicentoquindici che ha introdotto una norma Sindaut quindici bis con la col quale si è introdotta una norma residuo Nishi colui che si procura indebitamente notizie immagini sulla vita privata
Svolgendo sì nei luoghi stabiliti dalla norma che tutela il domicilio
Trascuro quest'aspetto per la problematica e brevemente dico alcune cose sulla riservatezza innanzitutto desidererei richiamare alcune cosa fondamentale sul rapporto fra onore e riservatezza problema dalla tutela dell'onore qualcosa di diverso dal problema della tutela della riservatezza si tratta di due settori che debbano essere tenuti distinti e soprattutto in ordine alla problema della tutela dell'onore
Posso richiamare a delle conclusioni che ho svolto proprio in sede di convegno Calamandrei due anni fa quando si sottolineava la necessità che la disciplina dell'onore fosse limitato soltanto ad un tipo di disciplina privatistica proprio per la mancanza di un supporto di ordine costituzionale
Nord va bene protetto per quanto riguarda la tutela penale della riservatezza c'è da dire che facemmo un rapido
Una rapida sintesi della posizione della dottrina
Rilevare come manchi con sufficiente supporto di elaborazione
Dottrinale che ci Possa consentire di dire che questo bene della riservatezza è un bene da tutelare penalmente
I cosiddetti
Delitti di indiscrezione o di diffusione di notizie cosiddette indiscrete
Hanno sempre
Suscitato un atteggiamento di grande diffidenza nella dottrina penalistica e assieme ad una grande diffidenza un atteggiamento di viva preoccupazione
Per il coinvolgimento di una serie di i principi fondamentali del diritto penale che correrebbero il rischio di essere travolti così in ordine a questo bene
Della riservatezza si sono mosse una serie di critiche che si possono
Riassumere alla maniera seguente innanzitutto si tratta di un bene così generico da risultare inafferrabile
Si tratta di
Una la situazione così impalpabile da non potere essere nemmeno afferrata concettualmente con una sufficiente determinate
Ci sono messi sempre in evidenza e rischi di una reale sovrapposizione con il bene dell'onore
E poi soprattutto si è tenuto a sottolineare che quello della riservatezza è un settore in cui bisogna intervenire soprattutto con strumenti preventivi e non con l'uso di strumenti tra i prezzi
Proprio perché l'utilizzazione gli strumenti repressivi finisse per regalare a questo bene della riservatezza danni ulteriori di quelli che si vorrebbero raggiungere con la sua produzione per ma per giustificare queste conclusioni dovrei questo punto aprire una grossa parentesi sul il significato sul contenuto del processo di criminalizzazione
Perché ci troviamo in una fase della riflessione del pensiero penalistico in cui la dignità di bene tutelato penalmente non viene attribuita a qualsiasi bene
Della vita o a qualsiasi bene che risulti anche a valutazioni empiriche degno di tutte
Si ritiene oggi che la tutela penalistica e quindi l'assunzione della qualità di bene penalmente protetto abbia
Bisogno di un
Preciso e definito sostegno costituzionale
Demi da tutelare penalmente sono soltanto quei beni che trovano a livello di costituzione una precisa e chiara definizione concettuale e ciò perché il bene che viene pregiudicato il bene della libertà personale
è un bene così significativo che può essere messo da parte soltanto nei confronti di un bene di pari rango questa in sintesi la posizione di pensiero che oggi ho comincia a diventare dominante e con la quale bisogna necessariamente fare i conti e dalla quale necessariamente partire ma ciò non basta perché se questo problema della definizione del bene oggetto di tutela rappresenta il sede la problematica poi c'è anche un problema del quomodo un problema e soprattutto un problema del
Di politica criminale quindi di valutazione di opportunità
Di tutelare certi beni che abbiano un rango costituzionale
Certo mi rendo conto che nella dottrina sia penalistica sia costituzionalistica sia privatistica e tentativi di dare un fondamento costituzionale al bene della riservatezza sono stati fatti sono stati anche richiamati nel corso di questo dibattito sono stati a lungo esaminati ma non sono non sono stati a mio giudizio così e convincenti così chiari così solidi da
Poter dire che la riservatezza costituisce un bene penalmente tutelato ma ripeto questo è solo uno degli aspetti della problematica perché l'altro aspetto che viene dopo è quello della opportunità che un bene una volta che abbia il suo fondamento di bene costituzionalmente tutelato venga
Di fatto
Penalmente
Tutelato quindi
Le valutazioni di politica criminale sono valutazioni che debbono
Essere fatte e che accompagnano anche la decisione in ordine al bene
Si è parlato molto anche ieri nell'intervento avvocato Boneschi di questo diritto alla identità personale
Ma anche nei confronti di questo diritto che poi dovrebbe diventare un bene tutelato io credo che il penalista debba esprimere il suo profondo dissenso
Proprio perché esso viene a cozzare con una serie di principi primo fra tutti il principio di legalità sotto il profilo della tassatività che non ammette in ordine a questo profilo delle deroghe di nessun tipo voglio dire che a tutela di un eventuale diritto alla identità personale non può essere realizzata sul piano di un ordinamento che richiede una determinatezza assoluta per il i valori in gioco delle sue fattispecie
Esperienza straniera del resto mi riferisco non solo a quella tedesca ma anche quella norvegese per l'austriaca
è un'esperienza che che sconsiglia il penalista morsi su questa strada perché laddove si è tentato di creare un così una cosiddetta fattispecie di indiscrezioni dell'It
La sono spuntate le più blu le le le più grosse prese di posizione critica nei confronti di questo bene bene che tra l'altro non riesce anche esso ad assumere una sua identità una sua
Trasfigurazione definita che che appunto non ha neppure un grosso sostegno a carattere costituzionale e poi soprattutto si è notato come la tutela così generalizzata di una situazione di indiscrezione finisce
Per essere priva
Di un elemento selettivo
Che possa fare distinguere
Le varie situazioni in una situazione di indiscrezioni delli l'affermazione del tipo l'onorevole Pannella sta apprestando un trabocchetto all'onorevole Craxi rischia di essere una situazione penalmente rilevanti
Dichiara che
Ci sono anche delle obiezioni di tipo diverso a mio modo di vedere nei confronti della configurazione di una fattispecie di penalistica invito imperniato sul diritto all'identità personale
Voglio dire c'è una visione antropologicamente statica
Dietro queste cose perché ci siamo oggi noi siamo chi eravamo quelli ieri ma siamo anche qualcosa di diverso
E la creazione di una fattispecie di indiscrezione delli presuppone necessariamente una visione antropologica di prostatica che cozza con la
Realtà della evoluzione
Della persona
E credo Point che Coetzee anche con certe visioni scientifiche che giustamente sono fondate sullo relativismo perché privilegiano anche certi altri che interessa
Ma laddove a mio modo di vedere una fattispecie di indiscrezioni ma cozza in maniera violenta è proprio l'articolo ventuno della costituzione
Non si può dire che
La il il il l'attuale assetto costituzionale un assetto che privilegia
La persona
A a danno della del principio di il tre del principio sancito nella nell'articolo ventuno invece il principio sancito dall'articolo ventuno e uno dei principi fondamentali dell'ordinamento nei confronti del quale in una valutazione di bilanciamento bisogna
Sempre
Porsi in una situazione di privilegio e di preferenze di fronte ad un bene così impalpabile come potrebbe essere il bene della della identità personale così indefinita così in generica o di una riservatezza così così fantasma così impalpabile il diritto alla manifestazione del pensiero deve necessariamente avere la sua deve prevalere e deve prevalere perché altrimenti si rischia immiserire il contesto della vita democratica si rischia di immiserire il contesto della vita sociale queste alcune delle brevissime considerazioni che volevo fare
Che e concludo dicendo
Che nei confronti di una fattispecie di indiscrezioni le lettere la re l'atteggiamento del penalista e di
Assoluto rifiuto e se c'è esigenza di tutelare questo bene una volta che esso sì sì sì sia stato meglio precisato c'è bene che si apprestino mezzi di tutela che non siano quelle del ricorso alla pena statuale ma percorso a mezzi di tutela civile
Grazie vorrei sapere se in sala la professoressa Capuano che non ho la fortuna di conoscere personalmente c'è ecco allora la pregherei svolte nella sua relazione
Pineto tre zero professore
Vede io credo che forse non dispiacerà che si senta forse l'unica voce non tecnica in un contesta difetti
Ma io quattro anni fa ho scritto un libro di composto di quattro parti di cui una di queste parti trattava esattamente l'argomento di cui
Si sta trattando in questo convegno
No io non sono abituato a parlare quindi
Farò quello che posso non so se la non so cioè se sto male e gli spinelli estese in bene
Allora a me è sembrato che in questo convegno a parte il tecnicismo dovuto perché era impossibile da parte di giuristi di nonna fare una specie di total immersion nella loro campo
Però sono d'accordo con l'avvocato Boneschi che forse unico
Poi ripreso nel secondo in intervento dal professore missioni in Italia sia
Che ha parlato di quello che è la principale tutela
Del cittadino
E cioè quello che è il sito nel concetto contraddittorio sono le mie opinioni tra diritto di informazioni e diritto di espressi
Non amo le citazioni ma Benedetto Croce presente fatto una distinzione tra informazione e cultura no
Comunque nell'informazione io penso che ci dobbiamo mettere anche la cultura
Non perché sia un termine che così inflazionato
Però indubbiamente è un qualcosa che fa parte dell'informazione poi andrei più in là se ne deve parlare dei del significato di della parola cultura dei concetti che esso contiene e allora li troviamo veramente un mare magno perché cosa Troia
Troviamo il conio delle idee troviamo l'antropologia
Troviamo la tecnologia
Troviamo tutto quello che è possibile trovare e allora a questo punto l'informazione poliedrica
Quindi non si tratta di Fedele soltanto se Sindona eccetera perché per come non si tratta di sapere soltanto quanti missili sia gli Stati Uniti quante Cina Russia
Non si tratta di severe soltanto non so sebbene stabilite determinate pene per determinati reati se una determinata azione un reato o non lo è ma si tratta di vedere se è possibile introdurre un nuovo modo di pensare
Un modo di avere delle idee il nuovo modo di indurre una riflessione che sia diversa da quella tradizionale
Allora sì che entriamo nel concetto di informazione allora nell'informazione
Ricadiamo in quello che è il diritto di espressione ho sentito parlare dell'articolo ventuno della Costituzione che parla della libertà del cittadino di esprimersi
Per me questa libertà non resiste nella maniera più assoluta l'articolo ventuno dovrebbe essere concepito in ben diversa maniera la libertà di esprimersi di coloro che hanno il monopolio dell'espressione e Cristo è ben differente della libertà di espressione di ciascuno
Quindi cominciamo a dire che cose di formazione
Se noi prendiamo sfoglia un giornale c'è da mettersi le mani letteralmente mi capiti
Perché intanto noi da giornali e dovremmo avere tutto quello che ci occorre per capire il nostro contesto sotto tutti i punti di vista
Poi non si capisce perché io per avere il diritto di pensare mi debba leggere il giornale io lo contesto
Perché perché anche se vogliamo dire che ci sono molte testate che quindi c'è un pluralismo nell'informazione
Anche in questo non corrisponde a un dato reale perché ma se io prendessi uno uno per di voi egli domandarsi scusi lei quanti giornali compra
E io scommetto che in linea generale tutti ne compro uno massimo due e siamo tra professionisti se poi andiamo tra gli altri cittadini le cose accadono ancora di più
Comprano quando lo comprò un solo giornale nerissimo allora cosa facciamo non ci sposiamo l'articolista che va di moda e che è stipendiato da quel giornale quindi noi medici diciamo ecco si fa il brodo di cultura certo punto io faccio un matrimonio con il titolare di una rubrica e mi leggo piacevolmente tutte le cose che dice questa egregio signore perché lo trovo abbastanza affine a quello che la mia mentalità ma se io voglio fare un'operazione democratica devo fare esattamente il contrario
Cioè avere non soltanto quello che dice questo signore ma esattamente quello che dicono il contrario tutti gli altri signori ecco che a un certo punto e proprio il cliché del modo di fare giornalismo che va cambiato
E lì entriamo in un altro argomento quello del professionismo
Bene noi io sento parlare
Ho sentito parlare tutti i turisti su come come cautelarsi tutelare i diritti dei singoli ma signori miei non ci siamo fatti dei padroni
I nostri padroni sono quelli che manipolano la informazioni che la creano questi sono dei professionisti
Pessimisti di che non è ben chiaro perché se noi vediamo il curriculum di un giornalista avremmo tanto e tanto da ridire e mi mi piace mi diverte riferire quello che io ho sentito la televisione un giorno durante una uno dei tanti programmi televisivi che forse voi aprite seguiti presente padre e figlio
Padre e figlio c'era Giorgio Bocca Giorgio Bocca con un candore unico più grave un certo punto dice
Mi attenda Nicoletta è molto brava scrive molto bene ma non vuol fare la carriera giornalistica
Perché dice che tutti direbbero che la sua carriera sarebbe fortunata eccetera perché la figlia di Giorgio Bocca Nicoletta non ha capito che per fare il giornalista bisogna essere figli di giornalisti oppure amici parenti in qualche modo molto stretti di qualcuno ha detto al giornale
Ora sentirsi dire questo nuovi incarichi critica ma in chiare in chiave cioè di persona anche accetta uno stato di fatto così come e non si sogna nemmeno di criticarlo è veramente scandaloso
Bene la professionalità ma professionalità di io la contesto la professionalità dell'opinione non può esistere
Perché io ho diritto alla mia opinione come c'era il diritto il titolare di una rubrica
Perché lui può esprimere un'opinione che vale per tanti milioni di persone io invece la posso esprimere soltanto se la dico a mia zia specialmente se è sorda
Quindi che il cittadino abbia questa possa fruire dell'articolo ventuno della Costituzione è veramente è un parlare a vuoto perché in realtà non esiste
Ordine hanno cose scritte
Ho come sono fatti i giornali
Per esempio nei giornali ci sono tanti di quei soprusi i quotidiani soprattutto di cui noi immaginiamo neanche sonno non so come mai gli altri non li pensino spigolature sono cose talmente semplici elementari
I giornali ci mostra tante belle cose réclame di oggetti da comprare
è inutile che io mi spieghi come fatto un giornale c'è una prima una seconda una terza pagina eccetera riparliamo Laterza pagine ricezione dei libri
Benissimo voi sapete che lei si sono fatti a comando certo tutto si dice smarrisce il sito Numa il il libro del tal dei tali
Questo siamo in tema di libertà d'informazione quindi siamo in tema di diritto avere determinate informazioni
Questo mi stupisce come mai poi la gente lo posso accettare mi stupisce ancora di più
Bene giornale noi abbiamo per esempio l'annuncio di tutti gli spettacoli cinematografici teatrali eccetera ma perché non dovrebbe essere detto per legge che citerà Estrella undici in tutti i libri usciti per essi più ma proprio sinteticamente è uscito un libro di Pinco Pallino tratta di questo punto sarebbe un dovere d'informazioni primario
Perché le idee circolano soltanto se non riusciamo allergeni a sentire chi le sulle dice chi la esprime altrimenti non possono circolare se non le ignoriamo le circoli a non non le possiamo recepire
Quindi succede l'assurdo che mentre nei Paesi dell'Est non c'è la libertà di stampa
Però ci sono i sanitari istanze Paolo eccetera qui che c'è la libertà in realtà non c'è libertà di espressione perché la gente non può esprimersi
Cosa succede poi nell'editoria nella pubblicistica cioè dove si si accetta di pubblicare un libro no
E e come scolaretti uno da essere sottoposto al giudizio di un'équipe non bene da chi e come qualificata attraverso quali selezioni
Per cui al pubblico arrivano solo quelle cose che la grande editoria vuole e le altre Lunardi buono
Anche questo non ha niente da spartire con la libertà d'informazione
Ora
Qui c'è scritta la la politologi c'è tanto spazio per la Polito logica bene ma se noi vogliamo veramente che ci sono delle nuove idee
E nuove idee io intendo dire cioè che finisca il circolo vizioso di dare a un certo modo di far politica quello che le una una condizioni di stabilità cioè una punizione divina movibili città persino Max qualcuno documentato lo saprebbe dire meglio di me ha detto nella un tempo in cui la dialettica politica tradizionale il modo tradizionale di far politica non servirà assolutamente niente a sanare i problemi dell'umanità ma mi pare che ci siamo già arrivati
E chi ne siamo in pieno assetto con colonialista e e la dialettica tradizionale non può assolutamente risolvere il più i nostri problemi
Dunque adesso devo solo dire una breve corsa in risposta al professor Zatti
Il quale ha parlato della tutela dell'identità dell'individuo nell'ambito sanitario io non ho potuto ascoltare bene il suo intervento perché era fuori quindi ho scattato le ultime parole
Però io vi posso dire questo con esperienza di medico che io sono scandalizzata che a distanza di anni anni anni non si tuteli il nudo
Dell'ammalato
Noi siamo in una corsia dove uno accanto all'altro
Deve essere visitato spogliato davanti agli altri delle vere tutte le operazioni che i medici possono fare quando sono necessari questi ammalati
Ed è ed esporre le proprie nudità davanti tutt'
Ora finché è uno fa il nudista io lo rispetta il nudista va bene ma quando uno non ha niente non hanno non ha di questi propositi ma si trova lì per malattia
Ma è mai possibile che uno Stato non riesca a ricavare quei quattro soldi per mettere tra un letto quell'altro almeno una tenda uno scorrevole un qualche cosa per tutelare questo diritto la Travisi cioè la tutela del proprio nulla
Quindi non e poi Andrea Indra e oltre adesso che con le nuove leggi sono curati in un reparto di Medicina Interna anche i drogati
E anche gli ammalati i così detti di mente
Che come opinione di fondo niente da dire lodevole però provate voi a stare in un letto con una cardiopatia o con una altra malattia in cui avete bisogno della massima tranquillità
E li mettono un drogato vicino che da un momento all'altro di Posca rallentare il comodino sulla testa approvate ci siete capaci se potete trarre giovamento dalla vostra terapia se potete avere l'ambientazione ottimale per guarire dalla vostra malattia
Quindi mi pare che si va un po'a parlare di chimere di Utopia parlando dell'identità della salvaguardia della vincita quando nel campo sanitario che è la Cenerentola di tutto quello che la il la cura dei nostri politici non c'è una tutela assolutamente di niente
Bene io non credo di aver espresso bene le mie opinioni comunque regalasse loro la nostra azione sono qua
Prego la dottoressa
Dal romanzo di fare la sua comunicazione
Dunque vorrei in questo mio intervento affrontare il problema della tutela del singolo all'interno delle associazioni non riconosciute tema che come leggo dal programma sarà oggetto di una comunicazione sicuramente più completa puntuale i problemi che affronterò sono quelli del se primo del se ammettere una tutela giurisdizionale dei diritti del singolo all'interno del gruppo due quali strumenti tecnici possano essere possono servire allo scopo tre quali limiti devono riconoscersi l'intervento giurisdizionale quattro l'adeguatezza o meno degli strumenti giurisdizionali stessi cinque possibilità di strumenti sperimentare tecniche di Aversa sesto riflessione sui problemi posti da associazioni quali sindacati e partiti ed infine sufficienza della mediazione mediazione giurisdizionale fornire dare tutela la prima questione cioè quella del sì a mettere la tutela giurisdizionale ripropone l'antico dibattito della rilevanza o meno per lo stato delle associazioni non riconosciute
La Costituzione repubblicana messo in discussione che riconoscimento di personalità giuridica costituisca il tramite la rilevanza per lo stato delle associazioni
L'articolo due del nel riconoscere diritti inviolabili del singolo all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità non pone distinzione di trattamento tra formazione riconosciute non l'idea dell'irrilevanza delle associazioni non riconosciute e quindi e ciò è ormai da tempo patrimonio comune della dottrina
Assolutamente contrario al principio all'articolo due e contro Davide allo stato riafferma il suo compito di tutelare tutte le libertà dei cittadini in qualsiasi situazione essi si trovino se il riconoscimento delle libertà associativa trova il suo fondamento né lo scopo di fornire agli individui lo strumento per lo svolgimento della propria personalità
Ne discende che dai libertà associativa non può esplicarsi in modi che impediscano telescopio violando valori fondamentali si tratta quindi di individuare quali siano questi valori cui fa riferimento l'articolo due
Si può cercare di rinvenire del testo costituzionale
Avendo però presente che la ricerca non si usa gli Shelley stante che la vostra categoria di tali diritti non può considerarsi da un lato non c'è non solo ha già delimitata destinata come ad accoglierne sempre di nuovi neanche mi devo
E per i diversi significati che assumono quei diritti nel tempo
Il compito lei allora quella di rintracciare quali diritti nella situazione del odierna possono essere considerati fondamentali nei confronti dell'associazione e tali sono sicuramente quelli di manifestazione del pensiero di uguaglianza di libertà personale religiosa e perché no di garanzia e di difesa del singolo
La ricerca degli strumenti tecnici utilizzabili per la tutela nelle associazioni non riconosciute porta a verificare cosa offre in tal senso il nostro codice
Soccorrono in proposito con le norme sulle associazioni riconosciute che prescinda da riconosce che prescindendo dal riconoscimento rispondono a desideri ad esigenze riscontrabili siano associazioni riconosciute che le associazioni non riconosciute
A questo proposito si distinguono per spicco gli articoli ventiquattro ventitré
Il primo soprattutto nella parte in cui subordina com'è noto alla presenza di gravi motivi la possibilità di un'espulsione consentendo di conseguenza al singolo di ricorrere al giudice chiedergli naturalmente della delibera
Il secondo il quale oltre a costituire strumento di tutela del diritto dell'associato il rispetto degli accordi laddove parla di delibere contrarie all'atto costitutivo Statuto
Oltre a questi la possibilità di chiedere al mutamento per contrarietà alla legge di quelle delibere che violino sui diritti fondamentali come tali riconosciuta dalla Costituzione all'articolo due tale articolo per il garantire diritti inviolabili allo sviluppo della personalità umana proprio può offrire canali valutazioni utili che permettono di affermare per esempio
Che sarebbero da ritenersi illegittime misure disciplinari adottate senza che sia ammessa il membro della possibilità effettiva di difendersi
Come legittima dovrebbe essere considerato un esplosione quando buoni sconto comportamento qualificabile come espressione di un valore essenziale della persona umana
Ancora illegittimo dovrebbe essere considerato un divieto di accesso
Annettendosi quindi un intervento giudiziale a tutela di dai diritti e ogni volta che ne siano in discussione altri quali ad esempio l'uguaglianza fra gli associati il diritto a partecipare alle decisioni collettive eccetera
Qualora dai diritti siano riconosciuti negli accordi e siano stati violati attraverso provvedimenti e delibere prese dagli organi dell'associazione potrebbero trovare tutela per il tramite l'articolo ventitré lì dove prevede l'annullamento per contro è dallo Statuto atto costitutivo
Salvo comunque verificare se risultati conseguibili tale modo possano ritenersi risposta soddisfacente al tipo di lesione subita dal singolo
Se invece dai diritti non siano esplicitamente riconosciuti si potrebbero comunque ritenere vincolanti per il tramite appunto di quell'articolo due costituzione e di conseguenza venire pure tutelati ex articolo ventitré
Lì dove parla di annullamento per contrarietà a norme di legge salvo anche qui a riproporsi problema della ripartenza la possibilità di ammettere l'estensione di disciplina delle associazioni riconosciute a quelle non riconosciute deve essere ammessa nono quindi nonostante gli appunti mossi dalla dottrina contraria a tale operazione mi riferisco alle recenti tesi del Brasile
Gli appunti più importanti riguardano primo il dubbio che la disciplina dell'associazione riconosciuta risponde ai principi in vigore il diritto dei contratti
Due la convinzione che tale disciplina tutta legata all'elemento del riconoscimento risponde ad una logica di controllo contrario libertà associativa
Tali dubbi sono il frutto di una concezione non condivisibile secondo la quale associazione riconosciuta e non sarebbero figure assolutamente distinte tra loro
L'affermazione che gli articoli in esami sarebbero tutti dominati dalla logica del controllo e quindi perciò non possono trovare applicazione per le associazioni non riconosciute non personale in quanto in ogni caso è da mettere Soro l'estensione di quelle norme che prescindano del riconoscimento
Ancora più discutibile a mio avviso l'opinione secondo cui gli articoli ventitré ventiquattro del Codice civile sarebbero contrari l'articolo diciotto costituzione in quanto questo porrebbe sono limiti penalistici se questo infatti vieta però alla luce dell'articolo due allora quelle tecniche di intervento se tale funzione possono assicurare mi riferisco cioè alla garanzia dei diritti del singolo lo sviluppo e la sua personalità
Non limiterebbero la suddetta libertà associativa garantendo avanzi proprio nel modo voluto dal costituente
Il ritenere Boy che per esempio l'articolo ventitré nell'ammettere l'annullamento per contrarietà norme di legge costituiscono limite mortificante della libertà associativa
E quindi all'articolo trentasei significa non considerare che mai comunque la libertà associativa potrebbe esprimersi in modi che contrasti con i principi costituzionali e tali sono per esempio quelli espressi all'articolo due risolto quindi positivamente il problema dell'estensione rimane da una parte da risolvere il problema di quali siano i limiti cui deve sottostare al controllo giurisdizionale del giudice
E poi soprattutto di verificare se rimedi ottenibile per il tramite gli strumenti possono ritenersi risposta adeguata alle esigenze concrete di tutela del singolo
Per quanto riguarda il primo aspetto si può senz'altro affermare che stenda riscontrabile in capo agli organi associativi una capacità di autonomia decisionale
In ordine al modo di perseguire rispondi scopi stessi il controllo del giudice non può estendersi a sindacare le opportunità delle decisioni essendo lasciata questa gli organi stessi ponendosi semmai il problema ma questo è altro
Di quali siano i criteri cui devono sottostare agli organi e formosa di quel di tale discrezionalità
Per quanto riguarda poi il secondo aspetto mi sembra di poter affermare in accordo con altri che quegli articoli avuta riguarda il tipo di azione giudiziaria gli effetti ottenibili non costituiscono risposta soddisfacente dei problemi di tutela del singolo
Per tutti e due com'è noto il rimedio ottenibile l'annullamento e quindi l'azione di annullamento
Che non possono ritenersi risposte adeguate soprattutto quando ci si trovi di fronte ad atti lesivi di valori fondamentali dell'individuo e quindi come tali normalmente indisponibili
Quei valori fondamentali abbisognano di ben più efficaci strumenti di tutela e considerata la gravità debba avere la lezione richiedono risposte urgenti ed in ogni caso sentenze di condanna
A tutela di quei valori abbiano questi ricevuto meno riconoscimento degli accordi si potrebbe far ricorso come ha ricordato il professor Denti all'azione inibitoria
Lo dice la stazione più dirsi voglio che come si è dimostrato Frignani si atteggia a una duplice forma di azione finale definitiva e di azione provvisorio strumentale rientrante la previsione generale l'articolo settecento del codice procedura civile
L'articolo settecento costituisce ed è anche questo è stato ricordato norma generalisti marito della preventiva e del fatto che l'interesse leso l'imposta facilmente configurarsi come la lezione di uno specifico diritto della personalità
Per a tutela dei quali viceversa è generalmente ammessa l'inibitore provvisoria non dovrebbe costituire ostacoli per due ordini di ragioni una anche al carattere che va assumendo l'azione inibitoria e l'articolo settecento come norma generalissima di tutela preventiva con contro la Commissione di qualsiasi tipo di le città e quindi come Alcoa difese di qualsivoglia attacco la personalità umana l'altra attiene alla possibilità di ricostruire un concetto unitario il diritto allo svolgimento della personalità stessi
Se si ritiene cioè di poter rinvenire nell'articolo due della Costituzione l'affermazione di un diritto generale allo sviluppo della personalità
Che non si frazioni in tanti diritti fondamentali quanto sono quelli positivamente previsti lasciandone fuori eventualmente altri non formanti oggetti che espressero oggetto di espressa previsione normativa
Allora questo tipo di intervento potrebbe far forse costituire almeno parziale strumento di difesa di tale diritto
L'uso dell'azione inibitoria risulta poi soddisfacente per i problemi che ci interessano in quanto prescinde dalla colpa dell'autore dell'atto e dal danno effettivo Colli intimare
Cosa che anche ricordare il professor Denti di astenersi per il futuro dal compiere ulteriori atti lesivi riesce certe all'incerta misurata evitarne ripetersi
Interessante questo punto esposta è la riflessione sui problemi posti da strutture associative quali sindacati e partiti
Al fine di studiare le problematiche che essi per l'importanza assunta nella Vienna Società pongono l'operatore giuridico
L'importanza istituzionale il vero destinata agli organismi associativi non può far dimenticare un altro aspetto del loro modello atteggiarsi e che attiene a quelle preoccupanti tendenze rivoluzioni democratiche di gestione oligarchica della loro vita interno le cause di questi fenomeni sono in parte riferibile nel carattere sempre più di massa Dressi assunto e quindi spiegabile in termini di istruzione organizzative rifiutando quindi ogni spiegazione che faccia riferimento
A tendenze naturali in tal senso proprie di ogni anno dell'organizzazione le cause dicevo dunque sono da ricercarsi soprattutto alla realtà che ci circonda e quindi al momento storico che stiamo vivendo
Nel senso che questa profonda crisi politica ed economica ha prodotto con le conseguenze ulteriore dei mai desta generati anche il diffondersi di segni preoccupanti di disinteresse per quanto accade nel Paese con un pericoloso rifugiarsi nel privato
Comunque i processi di evoluzione democratica presente in tali organismi pongono con urgenza il problema della tutela del singolo e allora allora interno spostando quindi in certa misura
Come altri ha rilevato la dialettica di diritti fondamentali del rapporto con lo Stato il rapporto con questi nuovi soggetti
Si sviluppa per cioè il dibattito sulla democrazia interna questi gruppo ponendosi quindi il problema di quali siano gli strumenti i guizzi post con i quali si possa garantire tale democrazia
Escludendo comunque qualsiasi soluzione di sul tipo di legislazioni speciali in quanto contrario a questa soluzione all'articolo tre della nostra Costituzione
L'articolo due poi da parte sua risolve ogni questione di pretese immunità vita gli organismi in quanto quel dovere di offrire tutela il singolo si riferisce a qualsiasi situazione in cui egli si trovi
Anche per questi organismi si propone quindi il tema dell'utilizzabilità delle norme sulle associazioni riconosciute e quindi se valgono più le ragioni che cioè che mi hanno portato ad ammetterla valgono anche qui anche le considerazioni svolte sull'adeguatezza di quegli strumenti
Se si conviene poi con le considerazioni fatte in precedenza e cioè che il giudizio possibile il giudice non può toccare il profilo dell'opportunità dell'atto
Non ci si può a non rendere conto dell'insufficienza che presenterebbe allora l'intervento con il che si badi bene non si intende affermare che allora il controllo dovrebbe essere anche di opportunità
D'altra parte non si può pretendere di far carico il giudice di farsi interprete rivalutazioni delicate che potrebbero portarlo a dover giudicare per esempio per dirla col col Turri della difformità di un comportamento politico dei modelli presenti nel patrimonio ideale di un partito o sindacato
Queste considerazioni nel mogano però delle altre e più profonde e che in parte lo mettono in crisi ma alle quali accenno solo perché richiederebbero ben più approfondite analisi
E si attengono all'incapacità storica del diritto di operare all'interno delle formazioni sociali per la tutela di interessi che non siano esclusivamente patrimoniali
Comunque resta il dubbio che la decisione del giudice sono in parte riesca ad incidere sull'assetto della vita interna questi gruppi in quanto la la pronuncia del giudice non riesce ad intervenire per esempio
Sul fatto che il singolo espulso può di fatto continuare ad essere fatto oggetto dell'ostilità degli altri consociati
Lo denuncia l'involuzione Toni Darien rendono comunque pressante il problema di un'adeguata tutela del singolo e a questo proposito sono state avanzate delle proposte
In ogni caso proprio come giuristi più possibile attenti alla realtà che viviamo non possiamo non avanza il dubbio che proprio quanto più oppressiva la realtà in cui del singolo e più e perciò più facilmente lesiva dei suoi diritti
Tanto più improbabili diventa la possibilità che tale singolo abbia la forza la volontà di chiedere tutela
Queste considerazioni nulla tolgono però alla validità di principio del dovere del giudice qualora gliene venga fatta richiesta
Di assicurare comunque tutela i suoi diritti
Ma serve una disse ad affermare che forse la verità e che problemi come questi solo in parte possono trovare soluzione adeguata per il tramite della mediazione giurisdizionale
Abbisognerebbe abbisognano secondo me piuttosto di trovare risposta all'interno stesso di questi organismi nei guai dovrebbero svilupparsi spinte collettive di rivendicazioni democrazia e richieste di partecipazione
Per altro verso si può cercare di assicurare diversamente l'interno e l'interesse del singolo alla partecipazione incrementando nuovi canali partecipativi alla vita del Paese tipo quelli già sperimentati i decreti delegati sugli organi collegiali della scuola
E consiglio di zona di quartiere anche se i primi hanno tradito in buona parte
La la richiesta di democrazia che lì che il che li caratterizzava d'altra parte la crisi attuale del partito come strumento di partecipazione alla vita politica la difficoltà di far sentenze deve farsi carico l'enorme quantità di problemi che investono la Società e la crisi profonde che investe quest'ultima hanno generato in una dialettica dinamica da una parte quel denunciato progressivo scollamento tra master partito
E l'allontanamento di queste alla vita politica dall'altra però è pur vero che si è registrato nel Paese un aumento dei momenti partecipativi vedi per esempio le già citate esperienza della scuola nel quartiere e poi in saldarsi al decentramento dell'autonomie locali
Non mi sembra questa la conclusione pessimistica né tanto meno l'affermazione dell'impotenza dello Stato ad offrire garanzia e tutela i diritti dei cittadini quanto proprio l'attestazione di uno sforzo positivo a trovare i modi di un'effettiva tutela del singolo e ai quali esso stato non non resta estraneo vedi le esperienze citate
Un'ultimissima rapida considerazione bisognevole di essere approfondite verificato però Coffa circa quello che può prevedersi possa cadere in un prossimo meno prossimo futuro a proposito della mediazione giurisdizionale
Sì è vero che comincia ad ad artisti segni di una tendenza secondo la quale la mediazione politica comincia a non essere più mediazione partitica si può pensare che per il futuro la sera stessa partito a richiedere d'Este interessato all'Inter e al all'intervento giurisdizionale
Invertendo quindi la sua posizione di tradisce di di di tradizionale diffidenza nei confronti di qualsiasi intervento esterno una tendenza analoga ma le cui motivazioni sono diverse ha già da tempo ha trovato conferma per il sindacato
Come dimostrato agosto due diritti dei lavoratori e del loro processo del lavoro ma che comunque esprime la volontà di affidare la protezione del giudizio giurisdizionale la libertà e le libertà sindacali e i diritti dei lavoratori
Alonzo pregherei ora il Consigliere
Aiello di svolge la sua relazione su la quantificazione del danno
Il problema del rapporto tra diritto d'informazione e tutela dei diritti della persona può essere impostato sotto una molteplicità di profili che risultano evidenziati dall'articolazione degli interventi tra tali profili quello relativo alla quantificazione del danno nella sua dimensione generale in quella specifica concernente l'analisi della giurisprudenza che io sapevo affidata all'intervento di Giancarlo Pellegrino coinvolge la tematica più complessa della individuazione degli elementi di qualificazione della fattispecie danno nella sua duplice configurazione di danno patrimoniale che danno non patrimoniale
Il dibattito sul tale aspetto del problema è stato ed è assai ampio nella dottrina a cominciare dalla fondamentale muovere monografia di De Cupis
Ed ha avuto come punto primario di analisi la chiarificazione di concetto di danno e quindi va esplicitazione della funzione risarcitoria che assume connotati diversi a seconda che il danno da risarcire sia patrimoniale ovvero non patrimoniale o morale
Invero la contrapposizione potrebbe essere ritenuta in qualche misura artificiosa ove si tenga presente e che anche nella seconda ipotesi del danno non patrimoniale la funzione risarcitoria si risolve comunque in un effetto patrimoniale in quanto traduce in una somma di denaro la lesione di un bene giuridico di cui per definizione si contesta la rilevanza economica patrimoniale
Più di recente il dibattito è stato ripreso dalla giurisprudenza ordinaria e dalla Corte costituzionale
In relazione all'emergere di nuove ipotesi di tutela giuridica ed in modo particolare di tutela della salute nella categoria dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione
Da questo dibattito a prescindere ai problemi relativi alla più ampia configurazione dei diritti della persona
è emerso un ripensamento critico del pur riaffermato rientra Mendo secondo cui il danno risarcibile in linea generale solo quello patrimoniale dovendosi considerare eccezionale la risarcibilità del danno non patrimoniale
Sembra dunque evidente la connessione tra la identificazione di una più ampia categoria dei diritti della persona
E la definizione dell'ambito della tutela risarcitoria sembrando evidente che quanto più si ampli la prima prospettiva tanto più debba conseguentemente estendersi lambita dalla seconda e questa la linea seguita Darpa nel tentativo però contestata energicamente da dei cubisti di dare una interpretazione per così dire evolutiva delle sentenze numero ottantasette ottantotto del mille novecentosettantanove dalla Corte costituzionale
Ed in qualche misura sia pure in via molto problematica l'intuizione che si può cogliere nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione ed in particolare nella sentenza numero mille quattrocentosessantatré del mille novecentosettantanove
Peraltro
Uno spunto significativo ancorché assai limitato anche per il tempo cui essa si riferisce si può cogliere in una breve proposizione del pool gli atti diretta collegare in un ordine sistematico gli articoli dieci
E due mila cinquantanove del codice civile in relazione all'articolo centottantacinque del Codice penale
Dunque la tematica della quantificazione del danno conseguente alla lesione di diritti della persona non sembra venire autonomia rispetto alla più generale problematica di Guidi anzi si è fatto riferimento
Dovendosi ritenere che sotto il profilo della determinazione quantitativa del risarcimento salvo gli opportuni adattamenti debbano trovare applicazione le norme dettate dal Codice civile
Approfondendo l'analisi con riferimento specifico al tema del dibattito l'osservazione sembra convalidate
Infatti l'esigenza di soddisfare realizzare quello che ormai comunemente viene definito diritto alla informazione
Può venire in collisione con i diritti primari della persona secondo gli schemi tradizionali attraverso la lesione dell'immagine dell'onore della reputazione
E secondo le nuove prospettive aperte dalla richiamata giurisprudenza attraverso la lesione del diritto all'identità personale del diritto alla salute e più in generale del diritto alla realizzazione di condizioni personali ambientali
Per contengono anche in applicazione dell'articolo due della Costituzione il più completo esplicarsi dalla persona
Sotto questo profilo non può non essere evidenziata la tendenza di giurisprudenza e di dottrina per quest'ultima assai interessanti sono le notazioni di per l'ingegner in tema di diretta applicazione dalla Costituzione nei rapporti tra privati
A dare sempre più incisivo rilievo alle norme dalla Costituzione come fonte direttamente determina attrice di situazioni giuridiche soggettive
Così inquadrato il problema sembra agevole rilevare che soprattutto in relazione all'immagine e sotto l'alto profilo indicato ai diritti primari espressamente garantite dalla Costituzione ma anche con riferimento all'onore alla reputazione
Le ipotesi di lesione che possono essere configurate come conseguenza dell'uso dei mezzi di informazione di massa
Sono prevalentemente di natura non patrimoniale ove si consideri che assai raramente è possibile definire un preciso nesso di causalità fa l'adesione medesima e il decremento del patrimonio del soggetto che l'abbia subito ovvero la mancanza di un eventuale incremento patrimoniale
Che il problema vada posto in questi termini sembra sia confermata dal recente dibattito giurisprudenziale e dottrinale cui si è fatto riferimento
Dal quale emerge la difficoltà dell'interprete di utilizzare senza alterarne i connotati strumenti normativi ormai obsoleti per garantire situazioni giuridiche soggettive recentemente acquisita al patrimonio dell'ordinamento giuridico
Come si è rilevato dunque con riferimento a questo tipo di lesioni approfondire il tema della quantificazione e del danno che pure certamente alla sua importanza potrebbe apparire sterile nell'ambito di un sistema normativo
Che secondo la più corretta interpretazione considera eccezionali il risarcimento del danno non patrimoniale
Volendo significare delle prospettive di soluzione del problema nella perplessità che legittimamente suscita come ha rilevato a De Cupis la linea indicata dal pane la già richiamata valutazione del suo recente sentenza dalla Corte costituzionale sembra debba richiamarsi l'esistenza di limiti ben definiti alla funzione interpretativa del giudice
Limita i quali sia rigorosamente attenuta la Corte costituzionale non resterebbe allora che proporre la rimeditazione nel sistema normativo in tema di risarcimento del danno alla luce delle esigenze emergenti dal complesso di principe disposizioni contenuti nella Costituzione
In questa prospettiva potrebbero essere anche individuati criteri specifici di quantificazione del danno dovendosi ritenere che quelli generali dettati dal Codice civile in particolare il criterio equitativo che rappresenta oggi una sorta di valvola di chiusura dell'intero sistema
Certamente non sono idonei a risolvere tutti i problemi che a complessa realtà esaminata propone allo stato attuale della normativa la soluzione più idonea può essere ricercata attraverso strumenti specifici di sanzione
Diretti più alla eliminazione della situazione lesiva che non al risarcimento del danno
I quali stessi strumenti finirebbero con il fornire al soggetto leso una sorta di situazione R. integrativa della sfera giuridica resa ponendo al giudice un problema nuovo di quantificazione relativo nonna la determinazione pecuniaria della reintegrazione stessa ma alla dimensione della misura sanzionatoria
Aiello regole professor Giacobbe
Si svolgerà la sua relazione sul tema gli strumenti di sanzione
Che vorrei limitarmi soltanto a fare qualche osservazione che sia specifica al tema che mi Stato indicato precisando ovviamente che non si tratta di una prelazione ma soltanto dello svolgimento di alcune riflessioni
Mi pare che il problema della individuazione degli strumenti di sanzione e io ho interpretato questa espressione nel senso dei rimedi processuali che possono essere utilizzati per la tutela delle situazioni sostanziali
Presuppone la individuazione di alcune premesse che costituiscono la il fondamento di questo nostro dibattito una prima premessa e quella relativa al cosiddetto diritto alla informazione inteso come tutela di un interesse primario che trova nella costituzione il suo fondamento nel corso del dibattito già mi pare che qualche voce discorde o comunque qualche perplessità
è stata sottolineata a proposito della configurazione in senso tecnico della informazione come oggetto di diritto soggettivo
E poi c'è stata una mi pare una certa divergenza tra l'affermazione di alta lei parlava dell'informazione come potere
E la affermazione del professor Fois che contestava la qualificazione dell'informazione come potere probabilmente però forse non c'è
Una diversità sostanziale di valutazione tra le due proposizioni perché se non ho capito male all'intervento di persone scusa d'assalto di fare
Sì comunque secondo me solo se abbia al al alto persone diverse
Viene perché credo che ebbe salone tendesse a sottolineare un aspetto diciamo più
Vedi una realtà sociale e di fatto che noi di una qualificazione giuridica secondo le tradizionali contrapposizioni tra diritto soggettivo e potere
Comunque mi pare che resta questo dato che esiste ormai questa diciamo situazione che noi definiamo come diritto alla informazione che taluni riconducono all'articolo ventuno della Costituzione come una delle espressioni della libertà di manifestazione del proprio pensiero
Una seconda premessa però
Concerne il rapporto la individuazione del rapporto tra questa situazione riteniamo informazione
E altre situazioni che possono essere che sono anzi concretamente prese in considerazione dalla stessa costituzione
E sotto questo profilo mi pare che il diritto alla informazione l'informazione se non vogliamo compromettersi con una espressione rigidamente tecnica
Può presentare un aspetto positivo un aspetto negativo aspetti che sono stati mi pare evidenziati in questo dibattito
L'aspetto positivo concerne la completezza della informazione
L'aspetto negativo invece si riferisce al limite che l'informazione incontra nelle situazioni giuridiche che dall'esercizio della informazione oltre questo limite potrebbero risultare lesse
Ora mentre l'aspetto negativo può essere facilmente definibile cioè la linea di confine tra la liceità dell'input dell'esercizio l'informazione e il momento in cui l'informazione stessa diventa illecita
L'aspetto positivo forse e di più difficile attuazione
Allorché per esempio si parli di completezza della informazione sorgono dei problemi al fine di stabilire che cosa si debba intendere per completezza della informazione
E proprio i casi giurisprudenziali che sono stati citati nel corso di questo dibattito
Hanno messo in evidenza come la omissione o comunque la proposizione della informazione anche con toni sfumati in un modo piuttosto che in un altro può determinare
Questa lesione del di quello che ho chiamato aspetto positivo della informazione
Naturalmente però dalla correlazione tra questi due momenti della informazione emerge il problema del collegamento con le altre situazioni giuridiche soggettive in particolare con i diritti della persona che sono quegli aspetti della realtà giuridico istituzionale che più direttamente vengono il rapporto con il diritto di informazione
Direi vengono il rapporto e non in collisione perché mi pare che l'aspetto della coalizione il sia il momento patologico il momento cioè in cui l'esercizio della situazione giuridica sia portato a oltre il limite in cui la situazione giuridica stessa abortì curarsi
Mentre il problema del rapporto attiene alla fisiologia del collegamento tra queste situazioni
Parlando degli strumenti di sanzione è chiaro che del deve aversi riferimento all'aspetto patologico a quell'aspetto cioè la cui realizzazione impedita l'intervento dell'ordinamento
Su istituita della stessa parte che risulti resa perché la lesione la collisione non si verifichi
E qui allora il discorso potrebbe anche essere ulteriormente ampliato e potrebbe essere ampliato con riferimento a tutta la problematica e mi riferisco ai vivai più antico spirito di Puiatti per non dire anche gli scritti più recenti del rapporto tra conoscenza e diritto
E quindi tra esigenza di conoscenza come momento essenziale premessa perché possano essere esercitati i diritti di libertà
Naturalmente questo aspetto del problema forse non può essere affrontato in questa sede perché andrebbe un po'al di là
Dei limiti del dibattito in quanto coinvolge quelle che sono poste le premesse direi che ho logiche culturali teoretiche del dibattito stesso sta di fatto però che esiste nel sistema dell'ordinamento la rilevanza di questo momento della conoscenza
Come momento essenziale per la configurazione di certe situazioni giuridiche soggettive o di certi rapporti giuridici con la conseguenza e si pone come necessaria la strumentazione idonea perché la conoscenza possa essere acquisita
E mi riferiscono sì non soltanto a quelle situazioni di carattere strettamente privatistico dove la conoscenza può rilevare ai fini alla determinazione dalla buona o della malafede del contraente nei rapporti contrattuali fino ad arrivare
A quelle situazioni di carattere pubblicistico
Dove la conoscenza rileva come momento generale perché possano essere esercitati alcuni diritti fondamentali delle cittadine questa mattina va il professor fogli se ci richiamava quella tendenza che dovrebbero riportare al diritto di voto il problema della identificazione dei limiti e dei contenuti del diritto alla informazione
E naturalmente in questo ambito in nel momento in cui si ipotizza la necessità di conoscenza come strumento per la realizzazione di situazioni giuridiche soggettive
Si ripropone il tema della informazione e quindi degli strumenti attraverso cui l'informazione
Deve essere realizzata e necessariamente i limiti che l'informazione deve perseguire
E sotto questo profilo diceva viene il secondo aspetto del problema la tutela dei diritti della persona anche qui e il dibattito mi pare
è stato abbastanza approfondito sia a Genova sia in in questa sede la tematica dei diritti della persona è stata ampiamente affrontata
Ora non mi sento in grado di potere dire se esista in maniera tecnicamente definita anche se sono il responsabile di quei due provvedimenti che sono stati a perché sono stati portati alla nostra conoscenza
Se si possa configurare secondo una rigorosa analisi del sistema dall'ordinamento questo nuovo diritto alla identità personale
Posso soltanto dire come esperienza operativa che indubbiamente tiene conto delle premesse teoriche su cui la stessa esperienza operativa deve fondarsi ma che deve anche tenere conto delle esigenze di certi conflitti immediati
Che devono essere risolti posso solo rilevare che almeno secondo il mio orientamento penale poi soltanto il mio perché questa orientamento è stato anche affermato in altri provvedimenti giurisdizionali
Quando si parla di diritto alla identità personale e si è voluto dare al diritto alla immagine tradizionalmente codificato nel Codice civile nella legge sul diritto di autore
Una dimensione più ampia che vada al di là di quelle che sono le connotazioni se così posso dire fisica del soggetto o anche le connotazioni riferibili all'onore o alla reputazione del soggetto stesso
Onorevole quotazione
Che stamattina non ricordo quale degli dei soggetti per con il professor Fois quali figlio avuto dei professori che sono intervenuti per il professor fogli si distingueva dal diritto alla identità personale perché affermava vere anche questi questi diritti all'onore alla reputazione avrebbero un contenuto unitario e definito
Però anche qui forse si potrebbe potrebbe sorgere qualche perplessità se è vero come anche è stato affermato in talune pronunce della giurisprudenza che anche rispetto all'onore alla reputazione sono state individuate alcune classificazioni si è parlato cioè di un onore
Generale di ciascun soggetto e di aspetti particolari del locale la reputazione come per esempio l'onore alla reputazione di carattere professionale
In materia cinematografica si sono verificate delle ipotesi in cui certi comportamenti diretti da parte del produttore dell'opera cinematografica di introdurre delle modifiche all'opera stessa
Senza il consenso del regista sono stati ritenuti lesivi dell'onore dalla reputazione del regista non perché le dessero l'onore e la reputazione del senso comune del termine in quanto cioè offensivi della della personalità della regista ma solo perché alteravano quella che poteva essere la qualificazione professionale ideologica del regista medesimo e quindi un fondo sotto questo profilo anche il problema dell'onore dalla deputazione potrebbe essere ricondotto sotto questa generica categoria bella identità personale
Naturalmente
Indipendentemente da questa dalla conti durabilità di un diritto alla identità personale certamente ormai del sistema dell'ordinamento sono stati individuati dei punti di riferimento ben precisi come quello della riservatezza
Che se sino al settantaquattro aveva avuto una incerta vicenda sia in dottrina che in giurisprudenza
Successivamente si è più diciamo concretamente elaborata da quando è intervenuta con la regia del settantaquattro in materia di intercettazioni telefoniche che sia pure in un ambito diverso da quello strettamente privatistico tuttavia con l'espressa formulazione normativa fa riferimento al concetto del
Le onde può risultare lesiva di queste situazioni giuridiche soggettive
La lesione può determinarsi come effetto di una mancata conoscenza da parte del soggetto che propone l'informazione e quindi distorsione della realtà oggettiva del fatto
Può essere determinata la lesione del diritto Bellahsak getta invece da una intenzionale manipolazione dei fatti perché si configuri una una conoscenza da parte del pubblico rispetto a un determinato soggetto diversa da quella che è tipica del soggetto Merisi della realtà individuale dello soggetto medesimo
Naturalmente qui interviene mi pare che è stato affrontato anche questo tema il problema dell'obiettività dell'informazione che è un problema che ha larghissime risvolti anche perché molto spesso un'informazione completa
E una informazione per così dire obiettiva
Può risultare egualmente distorsiva di una realtà a seconda del modo per esempio come viene proposta io no foglio di giornale una notizia può assumere un significato e un rilievo diverso a seconda che venga messa in prima pagina
E su quattro colonne o venga messa nell'ultima pagina su una sola colonna pur essendo la notizia oggettivamente individuata vera e non distorta tuttavia già il modo come si propone e segno della importanza che si può dare a quella determinata Lavezzi e quindi può anche alterare il senso di quella notizia di qui deriva la difficoltà
Della realizzazione degli strumenti di tutela Aiello già accennato
Ad una carenza di normativa al riguardo perché sostanzialmente noi oggi ci troviamo con una norma generale dall'articolo due mila quarantatré del Codice civile che riguarda l'illecito
Nella sua affermazione generale che certamente in qualche misura può anche essere applicata nell'ambito della tematica che stiamo affrontando abbiamo delle norme specifiche come quelli appunto il codice civile in materia di immagine dove però l'articolo dieci si limita a dire soltanto che il giudice deve far cessare l'abuso senza specificare come questa Buso possa cessare abbiamo le norme specifiche della legge
Sul diritto d'autore tutta questa normativa però si inserisce nel quadro della tutela costituzionale dell'articolo ventuno della prostituzione perché perché normalmente il la possibilità di lesione
Di questi beni primari della persona attraverso la informazione si realizza
Mediante l'utilizzazione della stampa oggi anche di altri mezzi di diffusione del pensiero e dell'immagine come la radio la televisione ai quali probabilmente andrebbe applicato pure
L'articolo ventuno alla Costituzione qui è discutibile però perché qualcuno ritiene che l'articolo ventuno si debba in perpetrare in senso stretto come stampa
E quindi che non si debba applicare alla televisione io personalmente riterrei che l'applicazione di questo articolo ventuno del Paese estesa ad ogni mezzo di diffusione del pensiero e debba essere estesa quindi anche in relazione all'articolo se non erro trentatré dalla stessa Costituzione
Per quanto riguarda anche la ricerca l'arte la scienza e si sono anche verificate delle ipotesi in giurisprudenza che sono stati esaminati allorché si è trattato di una rielaborazione critica di eventi storici o di eventi anche di Granata mi riferisco per esempio
All'ipotesi del processo paterno e all'ipotesi al processo di Catanzaro in cui si è rivendicata da parte dell'autore dei filmati rispettivamente dell'uno e dell'altro
Uno è il diritto di rievocare le vicende ancorché personali dei soggetti che venivano presi in considerazione non soltanto sotto il profilo della libertà di manifestazione del pensiero ma anche sotto il profilo della libertà della ricerca storica
Della elaborazione artistica di fatti che abbiano costituito oggetto di attenzione dell'opinione pubblica
Dicevo quindi viene in considerazione di questa normativa costituzionale in rapporto alla quale come mi pare è stato già annotato
Da qualche altro che è intervenuto prima di me la Corte costituzionale ha chiaramente fissato un limite all'intervento del giudice allorché affermato che sia pure nell'ambito di una tutela primaria quale quella della persona
Variamente riconducibili agli articoli due e tre della Costituzione tuttavia questi valori fondamentali della libertà di manifestazione del pensiero debbono restare incardinati nel sistema dell'ordinamento con la conseguenza
D al di fuori dei limiti espressamente indicati dalla legge il giudice non può intervenire con forme repressive come potrebbe essere il sequestro della stampa
Resta allora
Il problema della di questo ormai famoso o famigerato articolo settecento del codice di procedura civile di cui questa mattina dal professor Denti prima e dalla su dal con l'altra professoressa di cui non ricordo ecco il cognome dopo in maniera molto acuta
E analitica è stato tracciato un un panorama assai preciso e compiuto l'articolo settecento però proprio per questo suo carattere anomala tipico vorrei dire di tutela
Se da una parte può rappresentare uno strumento che consente alla più ampia apertura
Dall'altra rappresenta uno strumento estremamente pericoloso perché proprio in ragione della sua possibilità di apertura proprio in ragione dell'atipicità
Degli del contenuto dell'intervento del giudice che essa consente può rappresentare uno strumento di maggiore adesione di maggiore determinazione del danno a carico dei soggetti ove il soggetto che si assume abbia determinato la lesione o del soggetto che si assume abbia subito la visione
E sotto questo profilo il mi pare che pertinente al tema che noi stiamo approntando il rapporto tra la tutela dell'articolo settecento codice proprio il codice di procedura civile e la tutela dall'articolo otto della legge sulla stampa e su questo punto mi troverei leggermente dissenziente rispetto a qualche osservazione
Critica che è stata operata allorché si è detto che sostanzialmente essendo più articolata la tutela dell'articolo otto che la legge sulla stampa non sarebbe ipotizzabile la tutela dell'articolo settecento qui io mi permetterei di manifestare non qualche dissenso perché ritengo e ovviamente qui siamo in una materia ampiamente opinabile
E quindi queste opinioni sono soggette le affidò all'OPA al dibattito perché siano soggette siano sottoposti ad un'analisi critica una verifica ritengo che i due ambiti rispettivamente
Nell'articolo otto della legge sulla stampa ed è l'articolo settecento del codice di procedura civile siano divenne differenti differenti sotto il profilo sostanziale perché l'articolo otto della legge sulla stampa è vero
E viene azionato a tutela della verità dell'informazione rischia riguarda un determinato soggetto però vorrei dire che proprio in rapporto alla natura penale della sanzione che esso Collina l'articolo otto della legge sulla stampa tende alla tutela di un interesse vorrei dire generale alla obiettività dell'informazione
Quando invece si fa ricorso all'articolo settecento del codice di procedura civile non si tende ad una realizzazione di un interesse generale bensì alla realizzazione delle diritto privato scusate di questa espressione che forse non è molto tecnica del soggetto alla tutela di stuoie di sue situazioni giuridiche riconosciute lì come diritto soggettivo
Quindi l'ambito processuale diverso perché diversa e la situazione sostanziale che sta a fondamento rispettivamente dell'una e dell'altra fattispecie processuale
Naturalmente mi rendo conto è qui che non posso che concordare con quanto è stato detto prima propose all'articolo settecento e poi quanto proponeva anche Aiello nell'intervento che mi ha preceduto
Non posso non rilevare come dicevo prima la estrema delicatezza dell'uso di questo strumento e soprattutto l'estrema difficoltà di adattare lo stesso strumento alle varie situazioni che vengono prese in considerazione
E rispetto a questo punto è stato giustamente notato che molto spesso si fa no anche dei provvedimenti giurisdizionali si fa riferimento all'interesse più che al diritto
Ora qui evidentemente va tenuto presente anche in rapporto alla natura sommaria dei provvedimenti che vengono emessi con l'articolo settecento che qualche volta forse la terminologia non è perfettamente
Coerente con un sistema giuridico rigoroso però il ricorso all'interesse non viene determinato
Per escludere o per affermare per essere più precisi una tutela rispetto a situazioni che non abbiano la qualificazione di diritto soggettivo quanto piuttosto per cercare di cogliere nell'ambito di queste situazioni
Quale sia il rapporto di danno che si possa determinare proprio con riferimento all'esempio che è stato fatto dell'opera cinematografica molto spesso si è ritenuto anche in applicazione di una di un espressa indicazione contenuta nella legge sul diritto di autore
Che afferma doversi il sequestro dell'opera
Dell'ingegno
E disporre soltanto nei casi di grave lesione del diritto morale o no modi utilizzazione economica dell'autore
Pensiamo anche un riferimento si è ritenuto che la propose un'opera cinematografica che la misura del sequestro fosse eccessiva rispetto alla natura della situazione lesa e quindi all'interesse che si volesse cooperare quindi si è ritenuto debito dovrebbe determinare una misura alternativa di minore intensità sotto il profilo Della incisività sulla situazione giuridica soggettiva del soggetto danneggiante ma nello stesso tempo idonea a realizzare la l'interesse del soggetto che si assumeva leso
E sotto questo profilo si è cercato di di inserire una tutela
Dei diritti della persona anche nei confronti dell'attività realizzata Salmezza de la Stampa distinguendo
Tra la stampa in quanto tale e le fasi preparatorie della stampa cioè a dire che è un'altra ipotesi che si è verificata
Nella prassi giurisprudenziale allorché si pensi tendeva a pubblicare
Una fotografia la cui pubblicazione avrebbe determinato la visione del lavoro della reputazione del soggetto che trattato si è detto che non potendosi operare a fotografia pubblicata mediante il sequestro
Della pubblicazione e si operava preventivamente inibendo
La utilizzazione di quella fotografia mezzo dalla stampa qui si potrebbe obiettare
Che il limite è abbastanza sottile tra la il sequestro della stampa già effettuate la inibizione della utilizzazione di materiale per la stampa
Perché il leader Dio in linea teorica e paradossale si potrebbe ipotizzare un provvedimento che vietasse per esempio il giornale di pubblicare tutti gli articoli che aveva preparato per il numero nel giorno successivo il che equivarrebbe sostanzialmente a un sequestro di stampa però a parte queste ipotesi paradossali tuttavia resta il dato è qui ritorna quel problema del contemperamento delle situazioni giuridiche soggettive entrambe tutelate dalla Costituzione in cui si cerca di realizzare attraverso questi strumenti giurisprudenziali
Diciamo che hanno un contenuto aperto di realizzare la tutela di quest'interesse
E vorrei concludere finisco subito
Per con un ultimo cenno che perché è stato fatto qui mi pare da Pizzo Russo se non vado errato
A proposito della cosiddetta funzione di supplenza che la giurisdizione esercitare ebbe in modo particolare in questa materia
Ora qui a mio parere questo termine supplenza non sempre viene usato in modo pertinente
Perché secondo la accezione comune il discorso sulla supplenza dovrebbe significare l'intervento della giurisdizione in un campo che non è proprio della giurisdizione stessa
E sotto questo profilo è chiaro che il concetto di supplenza non è accettabile però non mi pare che questo in questa configurazione il concetto stesso possa essere applicato perché nel momento in cui la giurisdizione attraverso l'utilizzazione di questi strumenti aperti tende a ricostruire un sistema ordinamentale che possa consentire la tutela di situazioni giuridiche emergenti ancorché non specificamente codificate
In questo momento dicevo la giurisdizione esercita quel ruolo che le è proprio che il ruolo di ricostruzione del sistema e sotto questo profilo non mi pare di cogliere al di là della espressione verbale
Una contraddizione tra quanto diceva Pietro Russo secondo cui il giudice soggetto al diritto e quanto diceva il professor Fois
Secondo cui il giudice soggetta innanzitutto alla legge perché probabilmente nella sostanza del due proposizioni sono convergenti in quanto si intende dire che quando si dice la legge non si intende soltanto la formula normativa specifica che si riferisce a quella determinata fattispecie
Ma si intende dire il complesso dell'ordinamento essendo evidente che il giudice al complesso dell'ordinamento non può che pervenire attraverso la mediazione della legge segnatamente attraverso la mediazione della Costituzione
Quindi esiste questo sforzo da parte della giurisdizione di operare una ricostruzione organica del sistema dell'ordinamento sforzo che si rende particolarmente necessario in una materia come quella qui dibattuta
Nella quale e già mi pare che su questo punto gli apporti sono stati abbastanza sufficienti e quindi non mi soffermo non esistono strumenti tecnici di tutela che possano essere considerati ormai soggetti ad una codificazione definitivamente effettuata
E nello stesso tempo però si pone il problema di un intervento della giurisdizione che da una possibilità di giustizia come ci diceva belli a proposito del problema dell'accesso alla giustizia a coloro che risultino lesi
Un altro aspetto strettamente connesso col problema che stiamo affrontando è che recentemente ha trovato proprio in questi giorni
Una prima un primo tentativo di soluzione in un'importante sentenza delle sezioni unite dalla Corte di Cassazione e quello che riguarda l'uso dell'etere come si suol dire cioè il problema delle televisioni private in cui ad non esiste una normativa che disciplini la utilizzazione dei canali televisivi la Corte di Cassazione con questa sentenza ha cercato di individuare una normativa costruendo
Un concetto di autorizzazione concessa Oria e certamente è molto discutibile ma che rappresenta tuttavia lo sforzo di realizzare ad un tempo la tutela del diritto alla informazione che si realizza anche attraverso le televisioni private in un sistema in cui fino a qualche anno fa esisteva soltanto il monopolio della informazioni a mezzo di canali televisivi
Con la tutela dei diritti della persona in questo caso non soltanto diritti della persona nel senso in cui li abbiamo identificati nel corso di questo convegno cioè diritto le identità personale
Diritto all'onore alla reputazione mai diritto della persona anche a manifestare liberamente il proprio pensiero
Perché mi pare e concludo veramente scusate se mi sono dilungato troppo
Mi pare che nell'ambito di questa categoria dei diritti della persona io di qualcuno ha detto non ricordo adesso chi esiste anche questo diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero che non può essere relegata soltanto in una formulazione costituzionale qual è l'articolo ventuno ma dovrebbe essere consentito
Anche mediante l'uso di strumenti di diffusione del pensiero mi rendo conto che il problema diventa particolarmente difficile e complesso perché essendo gli strumenti di diffusione del pensiero dei mezzi tecnici che richiedono una organizzazione imprenditoriale particolarmente complessa non è agevole affermare che ogni cittadino debba avere la possibilità di accedere a questi mezzi d'informazione certamente non potrebbe forse questo tipo di diritto essere garantito mediante l'intervento giurisdizionale se non nei confronti dell'ente pubblico che detiene il monopolio della informazione come più volte è accaduto allorché si è trattato di conflitti tra Group i politici Oss comunque sociali e la Rai nel periodo in cui ancora esisteva
Il monopolio assoluto della RAI e c'era stata quella sentenza dalla Corte costituzionale che aveva dettato i criteri legittimanti il monopolio mi pare quindi che nell'ambito degli strumenti di sanzione noi ci muoviamo in un terreno particolarmente delicato che fino ad oggi ha consentito in qualche modo attraverso l'elaborazione della giurisprudenza
Di realizzare un certo equilibrio tra gli interessi contrapposti che probabilmente con l'estendersi della patologia Paul estendersi soprattutto delle degli strumenti di elaborazione elettronica dei dati di conoscenza non potrà essere più sufficiente senza un intervento del legislatore
Lasciò Giacomo
Consentire alle parole che noi con il consueto impeto azzardi versato
Si ordina un po'dentro di noi do lettura di alcuni telegrammi che sono pervenuti alla Presidenza
Mi trovo nell'assoluta impossibilità di partecipare al convegno Informazione diretti persona precotti al nostro Presidente vivamente voler mescolare tacco agli allievi si inauguri successo iniziativa Enzo Cheli
Impossibilitato a partecipare a causa gravi motivi familiari avvenuti impegni di lavoro auguro buon lavoro a convegnisti Guido viola indifferibili motivi sopravvenuti non mi consentono a partecipare al convegno invio miei saluti ai convegnisti formulo migliori auguri per lavori cordoli cordialità giacque Calgaro sottosegretario giustizia
Spiacente comune e poi telegrammi augurali da parte di Augusto Barbera Franco Foschi ministro del lavoro e Renato Dell'Andro
Ora la parola per la sua comunicazione all'avvocato Corrado De Martini
La mia è tutt'altro che una comunicazione è più che altro un intervento stimolato dalle cose che ha detto in questi giorni soprattutto ieri Bessone e anche per le cose che ha detto Sergio Fois e questa mattina quindi chiedo preventivamente scusa bella disorganicità di questo intervento e del fatto che tutto sommato si tratta più che altro di spunti più che di proposte
Qui ci troviamo tutti quanti in qualche modo a tentare di costruire una situazione giuridica soggettiva
Che abbia una sua autonomia una sua definizione e ma in una situazione abbastanza particolare la situazione in cui cioè ci troviamo già nella nelle acquisizioni la giurisprudenza con alcune decisioni che questa situazione riconoscono tutela hanno in un qualche modo è una situazione abbastanza particolare credo che
Di questi dati giurisprudenziale non si possa non tener conto
Nella nella sala nell'esame che stiamo facendo di questa di questo ipotetico di vita identità personale
Erano una prima valutazione che un milione fatto spontanee di fare leggendo queste sentenze che sono stati distribuiti in questi giorni ma anche le decisioni che sono state eseguite Age a Genova in nell'occasione il seminario
E che erano essenzialmente un'ordinanza del Pretore di Roma ancora Giacobbe
E un'ordinanza Aiello
Ma nono no quella era un'ordinanza di Giacobbe se non ricordo male Milano quella sul vicino che considerano la strada istituita
Di idee c'era un'ordinanza poi la Pretura di Torino Burba atti
E anche un altro dinanzi al dottor Giacobbe che aveva oggetto analoga analogo a quello dell'ordinanza di Torino Bourbaki cioè era una richiesta di tutela ex articolo settecento nei confronti di un volantino distribuito a Roma anziché a Torino
Ora io credo nell'esaminare le fattispecie non voglio qui farle dopo è scontato i dati puramente conoscitivi le fattispecie di queste decisioni mi appare evidente un dato comune a tutti e cioè che in tutti questi casi la tutela è stata accordata nella misura in cui si è riconosciuta violata la verità
In Scozia il caso Aglietta le due ordinanze Di Giacobbe tant'è vero che laddove è stata colta
Si è riconosciuta una violazione la verità cioè un falso in qualche modo e laddove è stata negata sia invece riconosciuto cioè si è in un qualche modo affermato che è falso non c'era
Così nel caso
Gorreri ceo
Così dell'ordinanza Bourbaki di Torino anche lì era un'attribuzione di un fatto specifico aver fatto parte della movimento nuova repubblica che è stato riconosciuto Rivera grazie identificato come fatto non vero e quindi si accorda la tutela l'ordinanza contemporanei di Ceresara Giacobbe a Roma che era sullo stesso argomento e è stata negata la tutela effettiva settecento proprio perché si è ritenuto che in fatto non esiste non esistesse una lesione della verità
Quindi questo dato comune a tutte le pronunce che lo tutela è stata concessa soltanto in quanto si è riconosciuta una lesione della verità
E qui si pone un altro problema
Qui per quanto riguarda queste pronunce si è abbiamo avuto di fronte problemi di verità oggettiva un certo fatto storico è avvenuto non è avvenuto
Probabilmente quando si parla di tre identità personale ci si pone anche un problema diverso della verità soggettiva
Non so se questo sia se questo secondo aspetto del problema meriti un accoglimento vale la pena però di sottolinearlo io credo che qui ci troviamo in una situazione che difficilmente definibile in termini strettamente giuridici ma è facile molto facilmente identificabile in termini puramente psicologici
Chi ha letto le opere di lending psichiatra inglese sa bene che secondo le in una delle cause di insorgenza della schizofrenia
E quella situazione in cui si viene a trovare colui al quale sono attribuite nell'ambiente circostante posizioni identità tutto sommato che Luino riconosce per propria
In questa situazione venga identifica la causa principale dell'insorgenza della schizofrenia aveva demenze prego ecco io credo che qui ci troviamo esattamente in questa situazione cioè tenteremo di costruire un sistema di tutela di difesa rispetto a questo tipo di aggressioni cioè rispetto a quella tensione che costituirà nel vedersi attribuire qualcosa che non è proprio il dilemma rimane è qualcosa che non è proprio perché ne infatti non lo è o è qualcosa che non è proprio perché si desidererebbe essere diversi da quello che si appare lasciando il problema così come perché secondo me a questo livello non è risolvibile
Una notazione del prossimo proposta mattina mi è parsa degna di attenzione diceva troppo qui stiamo andando dalla garanzia di un segreto alla ricerca vera garanzia di una presenza di un ascolto cioè il lato positivo
Ora io André un pochino cauto con queste affermazioni perché a me pare che altra cosa è di siamo possiamo anche essere d'accordo che la tutela che andiamo cercando qui non è esattamente quella di cui al diritto all'immagine
Però dire che qui andiamo cercando tentiamo di costruire una situazione giuridica soggettiva in cui si abbia un diritto alla presenza all'ascolto all'essere rappresentati questo francamente mi pare troppo
E mi pare che in questo sarebbe insito un rischio di funzionalizzazione della manifestazione del pensiero qui si veramente allora il punto secondo me non è questo il punto è che tu dovremmo cercare una tutela alle deformazioni alle omissioni a ciò braccio che è in sostanza non l'intera verità
Questo potrebbe essere una chiave di lettura definita identità verrebbe tutelata cioè
Ripeto Turato Hill individuo nella misura in cui non si non gli si riconosce il diritto che vengano diffuse tutte le sue verità
Ma che laddove una verità che lo concerne viene diffusa venga diffusa integra e il punto secondo me è molto importante
Può darsi che questo combini con alcune osservazioni che fa questo Sheva a Genova a proposito degli spezzoni o frammenti di identità in relazione al all'onore e alla reputazione un'altra notazione che mi pare importante fare è che
L'oggetto di questa tutela che andiamo cercando è comunque relativo a fatti non a valutazioni né tanto meno opinioni né tanto meno a concetti generici come potrebbe essere il patrimonio ideale
Cioè la tutela dovrebbe essere concessa di fatto è stata concessa a specifiche voglia violazioni che avevano ad oggetto Patti
Che poi questa tutela venga sussunta in una se volete costruzione dogmatica che abbiamo unte
La difesa della identità personale in quanto tale da bene in termini teorici ma in termini concreti non si potrebbe certo pretendere che chiunque abbia diritto nei confronti di chiunque altro avere vedersi sempre rappresenta avvedersi rappresentate a vedersi rappresentato in un certo modo
Un altro punto che vale la pena di sottolineare secondo me
E che
Questo tutela che andiamo cercando è una tutela che in parte differisce dalla tutela che è riconosciuta e dichiara personalità
Alla tutela che riconosciuta fino adesso se volete tradizionale e cioè lì diceva bene troppo
I diritti della personalità fino ad oggi tradizionalmente anche se c'è una una tendenza verso altre forme di tutela sono tutelati come segreto cioè come garanzia di un segreto
Qui invece quello che tiene in considerazione la sfera intima personale dell'individuo ma è quella sua collocazione nei confronti dei terzi
Cioè Sync incide proprio qui il il centro d'attenzione e la vita di relazione dell'individuo
Allora ciò che richiede tutela e apparire dell'individuo non l'essere non il suo segreto ma ciò che quel suo segreto che appare quindi che non è segreto che è pubblico esalta
E in questo in questa distinzione coglierei le osservazione di Bessone a proposito di identità un meno fra diritti della personalità e questo diritto agli Enti da personale
Altra cosa aveva detto detto io di questo ne c'ha invitato a fare fare se volete un catalogo di quello che c'è per capire quel che non c'è
Ecco allora quello che c'è senz'altro lo ha detto molto bene questa mattina Zatti facendo una ricostruzione tutto sommato esauriente della della situazione a mio giudizio quello che c'è già ovviamente la tutela dell'onore reputazione
Questo diritto all'identità personale allo stesso ambito che Leonardo non la reputazione
E io qualche dubbio di questo e ho qualche dubbio
Per una ragione essenzialmente che non è l'unica ma che mi pare la più evidente
L'onore la reputazione sono tutelati hanno una tutela diretta anche come strumenti sanzione giudiziaria in quanto siano riconosciuti come reato
Cioè in quanto ci sia un dolo nei comportamenti che divorano questi beni
Altrimenti mi pare che forse la tutela non c'è in termini testuali
E cioè siamo siamo cioè siamo di fronte al reato se siamo di fronte a reato c'è tutela se non siamo di fronte a reato non c'è tutela
A me io credo che qui quello che m'interessa non è tanto di e sono d'accordo con i muscoli intervenuto prima non ci interessa il profilo penalisti doveva cosa a noi interessa è quello che che forse andiamo cercando è la tutela quei comportamenti che non sono sanzionabili penalmente che non sono di fatto sanzionabili penalmente che non sono che non hanno una sanzione oggi dal punto di vista penale
Ed è per questo che andiamo cercando una per questi interessi che non sono coperti diciamo dalle norme penali che non sono tutelati in quel modo e per questi tipi di interessi che non cercano una sanzione o meglio teniamo cercando una tutela o meglio che andiamo cercando una inquadramento teorico delle tutele che di fatto vengono riconosciute
Tant'è vero che e qui ritorno tutte le i provvedimenti giurisdizionali
Che ci sono stati in questa materia distribuiti qui o non distribuiti sono tutti provvedimenti in cui difficilmente sarebbe ipotizzabile il reato anche Caso vorrei zio è a mio giudizio dubbio che lì ci sia una vera e propria diffamazione è dubbio è molto dubbio
Allora
In termini puramente di proposta e con una cosa astutamente buttata lì uno spunto se volete mi domando se e lo diceva già convenuto bene poco fa se una
Un principio di ricostruzione unitaria di questa di questi tutele di questo complesso di facoltà Ottini interessi non si possa trovare proprio all'articolo otto legge sulla stampa
Cioè proprio in quella norma non si possa trovare un fondamento testuale questo vita identità personale rispetto al quale la il diritto di rettifica con tutto ciò che viene dopo non sia altro che una facoltà accessoria
Le osservazioni Fois la rotta di collisione fra il diritto editi da personale e la libertà di manifestazione del pensiero
Che sono sempre molto suggestive
E molto rigorose
A Genova pace in un qualche modo non rispondendo Fois aveva dato una soluzione alternativa rispetto a alle cose che forse ha detto stamattina e cioè identificava un fondamento costituzionale del di talenti da personale nel limite
Alla libertà vivisezione del pensiero che sarebbe intrinseco a questa a questa Fari beltà costituito dalla verità
Nella sua nel suo intervento conclusivo a Genova Fois aveva espresso dei dubbi su questo
Ora io vorrei vorrei dire abbiamo sperimentalmente il dato che le pronunce giurisdizionali questa materia sono tutte fondate su una violazione la verità sul falso in qualche
Le altre cose che si possono dire Perini tirandoli fuori da queste pronunce sono che probabilmente questo limite verità funziona in questa ipotesi soltanto come limite nell'ambito di una notizia
Scelta notizia e la libertà di scelta rimane rimane ovviamente libertà di commento di opinioni su queste notizie ma scelta una notizia queste notizia debba essere data integra
Non so se questo può superare può condurre a superare i dubbi di Fauré saliva sulla limite intrinseco la verità come limite intrinseco libertà amministrazione il pensiero e lo lascio questo
L'altro possibile fondamento è nell'articolo tre primo comma e devo dire però che questa mattina for certo nato sopra puntualmente
Io devo dire che trovo che le
Osservazioni di Fois sul punto la ricostruzione del primo comma articolo sei cultura questo mi sembra un po'formalista
Perché è vero che uguaglianze riconosciuta senza distinzioni ma questa locuzione senza distinzioni non può essere intesa soltanto in quel modo cioè senza tener conto ma secondo me da intesa anche in senso inverso cioè tenendo conto cioè c'è uguaglianza non soltanto se non si distingue ma ci deve essere uguaglianza anche se si distingue cioè si c'è uguaglianza anche nelle diversità
Voglio dire che l'uguaglianza non sta soltanto nel senso di tutti uguali e quindi tutti assolutamente tendenzialmente uguali ma sta anche come parità di tutela alle specifiche diversità
E l'altro punto fra le situazioni Fois
Quello relativo all'onore come limite alla all'articolo ventuno e all'assimilabilità o meno all'onore del diritto all'identità personale qui veramente sono in totale contrasto con poi voglio dire che dire che
Riconosce l'onore e la reputazione come un limite Aribert amministrazione del pensiero
Significa dire che si riconosce tendenzialmente una pari una uguaglianza tutti quanti cioè si riconosce tendenzialmente che questo bene dell'onore alla reputazione tendenzialmente identico per tutti
Non può voler dire però che nello come diciamo corollario che poiché lui digitalizza personale avrebbe invece un contenuto per sua natura di diversità cioè che tendenzialmente sarebbe diverso per tutti non può voler dire che sono due cose diverse
Voglio dire che non è vero che l'onore uguale per tutti
Che c'è forze e ci sono credo anche sentenze pronunce giurisdizionali che c'è forse uno noi minimale che vale per tutti e che ha che bene di tutti ti a tutti va riconosciuto ma c'è certamente un onore personale di ciascuno di noi una reputazione personale ciascuno di noi lo diceva poco fa Giacobbe propose regista
Cinematografico e io ritengo che ciascuno di noi
Per le sue specificità per la sua personalità per la situazione in cui si trova delle sue qualità personali abbia una reputazione diverso
E questa reputazione diversa pretenda di vedere riconosciuta allora non è vero e dire che l'onore e la reputazione sono limitativo ventuno significa che tendenzialmente viene tutelato nappine condizioni di uguaglianza sì di uguaglianza ma di uguaglianza delle diversità
Le
Qualche altra paura o se poche osservazioni sulla sugli strumenti di tutela io
Non nego che in questa materia
Sì posso fare ricorso agli strumenti risarcimento del danno
Si può certamente fare
Però ci sono la alcune ragioni che secondo me fanno di questo strumento uno strumento che in non merita di essere considerato preferenziale
Innanzitutto
Per sua natura il bene leso soffre male di essere ristorato in termini puramente patrimoniale
E il ristoro comunque non potrebbe essere che parziale del resto questo è il fondamento uno del delle ragioni per cui sono stati concessi provvedimenti segreti ex articolo settecento
D'altra parte non è che possiamo nasconderci quella della situazione la giurisprudenza relativamente ai danni non patrimoniali è quella che è la conosciamo
Ne possiamo dare pensare che il risarcimento del danno possa costituire oggi qui in Italia un deterrente vero
Perché ieri Cendon parlava della situazione in Francia ma francamente non mi pare che i giudici italiani siano di maggior di manica più larga di quelli francesi ecco c'è risarcimento dei danni Pinel lesioni
Al ai beni non patrimoniali anzi forse sono ancora meno di di manica larga
Quindi mi pare che
La lo strumento per risarcimento del danno è uno strumento certamente accettabile ma di scarsa efficacia o comunque di un efficace ristretta cerchia si possono fare delle cose si può muoversi su questo per tentare di modificare delle impostazioni giurisprudenziali che sono incrostate probabilmente da da cose vecchie e che sono probabilmente anche legate al logiche proprietarie che non sono più adeguate ma insomma non mi sembra che questa sia uno strumento che vada considerato lo strumento di tutela rivale considerato come preferenziale
A me pare che essenzialmente per sua natura per la natura bene del bene leso e della lesione del bene lo strumento che appare principi a mio giudizio tra cui la rettifica
Perché lì abbiamo una restituzione vera mia stessa forma e lo stesso luogo nello stesso modo come direbbe l'articolo otto cioè abbiamo una non un risarcimento ma una reintegrazione
Certo bisogna vedere come funziona rettifica perché se la rettifica continuerà a funzionare il modo come funziona adesso non avremmo niente cioè non avremo anni restituzione l'integrazione nulla
E questa è la ragione per cui si è fatto coinvolse articolo settecento
Perché la rettifica funziona male non funziona mai soltanto per ragioni di prassi perché le cause sono lunghe questo Paese o perché i giudici sono un poco Dini funziona male perché oggettivamente la la normativa Emma sfatta
Troviamo delle limitazioni
Di ordine teorico nel diritto di rettifica all'articolo tre legge sulla stampa che sono quelle che sono voglio dire astista lunghezza problema artista lunghezza quindi la facoltà del direttore di esclude la rettifica se questa supera di una parola il termine concesso che significa non soltanto
Con sé garantire al direttore al Giornale o comunque mese informazione una sua libertà di spazio all'interno del del mezzo informazione ma significa consentire al direttore di escludere rettifiche per un fatto formale
è l'arte veniamo anche queste ma c'è un altro problema di controllo di merito che quella responsabilità penale e quello è il problema più grave l'ostacolo più grave alla rettifica e quello che deriva dall'articolo cinquantasette codice penale poiché si riconosce che poiché è è dato una responsabilità del direttore per il contenuto intrinseco dalla rettifica è evidente che laddove ci siano frasi o o attribuzioni
Che possono qualificare un responsabile alterare direttore direttore autorizzato a escludere la rettifica e allora questo significa una seconda possibilità di intervento del direttore sul contenuto stesso dalle reti e poi quello del convento naturalmente commenta la postilla che svanite vanifica
La rettifica
Ma ci sono poi i limiti di prassi
E questi sono essenzialmente dovuti la giurisprudenza
La rettifica come voi sapete comunque sia data anche se l'è legata nelle lettere al direttore e non tutte le rubriche lettera direttore sono quelle come quella Repubblica spesso sono l'ultima pagina in fondo a destra
A rettifica comunque darà esclude il diritto a pretendere e quindi esclude anche il reato di omissione
E il reato di omissione non è un reato di stampa e quindi i relativi processi si faranno quando Dio vorrà
Queste per l'articolo otto ma c'è un altro momento in cui c'è c'è un altro un'altra ipotesi in cui la rettifica si realizza e cioè
La televisione e qui non una parola sull'articolo sette non si può non dire
L'articolo sette da una parte più prove più liberale dell'articolo otto sulla Gea articolo sette legge centotré del settantacinque riferisco alla igienico nella RAI
Dico estatico da una parte il più liberale
Che non l'articolo tre legge sulla stampa e dall'altra parte istituisce delle forme di rettifica che sono assai peggiore voglio dire più liberale nel senso che ciò che autorizzata la richiesta di rettifica non è soltanto l'attribuzione di un fatto ma la lesione di un interesse ora
La luce si è accesa non vale la pena entrare nella nel dettaglio di questo problema ma evidentemente l'articolo sette tendenzialmente te ne danno una tutela maggiore
Ma d'altra parte contemporaneamente Relais relegare a rettifica in un ghetto perché si dice da istituita apposita rubrica delle rettifiche che significa vanificare totalmente l'efficacia restitutoria reintegrato alla rettifica
Allora
Tagliando molto
Io credo che una cosa che possa esser fatta in questo momento utilmente fosse stata in termini propositivi è quello di vedere sì si può
Migliorare il sistema della rettifica migliorare la la situazione complessiva ci sia sia dal punto di vista delle soluzioni legislative sia dal punto di vista padre soluzioni pratiche conseguono e certamente andrebbe provenite modificato il sistema legislativo sia per quanto riguarda l'articolo otto che per quanto riguarda l'articolo sette per quanto riguarda l'articolo otto per esempio una capire cosa fare quella di cancellare qui riferimento a responsabilità prima il direttore e prevedere un sistema di limitazioni larghezza rettifica che non sia che non dia al direttore la facoltà di entrare nell'esame del merito del contenuto
E nello stesso tempo per quanto riguarda le omissioni va probabilmente pensato un sistema che che sia automatico di sanzione direttore voglio dire che la sanzione penale probabilmente non funziona per sua natura
E che se pensassimo la sanzione vicina a quella francese o di tipo di quella francese per cui a ogni giorno di ritardo scatta una multa di ammontare determinato questo costituirebbe veramente un deterrente
Accanto alla possibilità di un giudizio direttissimo per le omissioni
E per quanto riguarda lei la radiotelevisione cosa riprova mentre vale anche per la radio televisioni private anche se ho qualche dubbio che a residenze private sia tizi puramente e semplicemente l'articolo sette della legge centotré
O non piuttosto si debba applicare l'articolo otto della legge sulla stampa ho qualche dubbio ma dico per quanto riguarda la televisione un sistema che potrebbe essere introdotto per rendere più efficace l'etica è proprio quello di modificare il sistema di rettificare cioè anziché a venire ancora una volta ripetuta livelli occasione rettifica
In un una direzione dell'informazione che unidirezionale che proviene dall'ente proviene dall'emittente da verso un soggetto passivo che riceve tentare di spostare il sistema di modificarle di rendere informazione circolare
Autorizzando colui che deve rettificare o che vuole edificare a comparire personalmente a rettificare di persona cioè
L'efficacia di uno strumento di questo genere è molto maggiore a secondo di chi la usa ma questo vale anche per la rettifica scritta sito scrive Ben una rettifica sito scrive male la efficace dipenderà da chi la fa
Grazie
Pregherei al consigliere Corasaniti
Al suo intervento
E con grande interesse che dopo una fugace apparizione
Fatte ieri sera
Sì mi chiedo che senso Della serie ritarda la compostezza di questo dialogo
Io sono tornato ad oggi per mostrarmi dunque il cibo permettete ingravescenza mettere Machiavelli Anna stavo per dire machiavellica evidentemente furono che sono come minimo et io sono fatto per esso
E non alludo naturalmente alla ricca colazione di lavoro che è stata servita la quale non ho avuto il piacere partecipare né avvocati tramezzino che l'ha sostituita ma al simposio ideale che l'organizzazione veramente come un'eco del convegno riuscita
A porre in essere
E
Mi richiamo subito al punto
Della relazione al pari Bessone in cui si dice che chi studi recenti respinse giurisprudenziale recente hanno messo veramente mano alla ristrutturazione di situazioni giuridiche e degli strumenti di tutela
Questo mi pare che sia più rispondente alla realtà
Di quello che un altro oratore ha definito come un'estensione praticamente inutile della catalogazione dei diritti soggettivi
In realtà
Questi strumenti stanno cambiando i diritti non sono la stessa cosa di ieri
Si va sottolineando il carattere di
Attività che il contenuto dei diritti
Mentre sì ma obliterato
Invece l'aspetto della fruizione di utilità c'era il contenuto dei diritti in passato
Questi sono discorsi che hanno un qualche riscontro e una qualche inerenza
All'argomento che qui stiamo trattando perché per esempio quando si parla di tutela delle nel Veneto nove della reputazione
Evitare che molto spesso l'angolo visuale da cui si considerano questi diritti queste posizioni sia proprio quello della fondazione di un'utilità
I derivante dalla posizione ormai consolidate
E laddove invece il contenuto di queste posizioni più agevolmente con maggiore utilità
Individuabile
Sol Tiezzi il faccia riferimento a un punto di vista solo che ci si ponga da un punto di vista è più dinamico estatico
Cioè e
Esercizio di attività poteri di veto poteri d'intervento
Di qui la ragione della presenza della figura del diritto soggettivo
Che peraltro si giustifica anche per altre incluse le altre esigenze di altre finalità di tutela che spero di vera occasione esporre fra un momento
Diritto soggettivo vuol dire comunque
Tutela della del potere di muoversi in date direzioni quindi fare da sé
Per
L'affermazione di se stessi
E questo renderebbe possibile in prospettiva l'allargamento lì quel rimedio dell'inibitori e poi credo che il professor Denti stamattina facesse particolare riferimento
Non senza aggiungere che il problema dell'inibitoria è un problema di agevole soluzione
Nessuno si sognerebbe in presenza di una tutela inibitoria estesa a certe situazioni di negarla poi per le situazioni che si connettono alla personalità
Il problema più difficile di più difficile soluzione e poi il problema dell'esecuzione di queste misure ecco problema di possibilità concreta di adeguare la realtà al precetto anzi all'ordine desistette del giudice
Il problema che la cui soluzione importa soprattutto la soluzione di quell'altro problema se cioè ci si debba restare di fronte a un fare che veramente infungibile
Di fronte cioè a una possibilità di riparazione concreta di restituzione intestino che non può essere che non non è affidata la rimozione di opere nell'obiettività ma esige ben altri interventi che d'altra parte poi non sono mica sperimentabilità un facilità nemmeno in altri settori di tutela giustamente li giurisdizionale
Detto questo
Io passo alla seconda parte del mio brevissimo intervento
Cioè e i problemi e delle della tutela la personalità che oggi si pongono mi pare che offrono un campo particolarmente fecondo per la verifica della bontà di questi nuovi di questi di questi tentativi di dottrina di giurisprudenza
Di risistemazione di ristrutturazione dalla tutela giurisdizionale
Se ho sentito parlare del diritto all'identità della persona
Mi era sfuggito il contenuto di queste pronunce e quindi mi domandavo che cosa si volesse significare con questo diritto all'identità cosa vuol dire insita e perché identità io ho sempre pensato che sia attraverso riflessioni che avuto quei centri di fare sull'argomento medesimezza ecco cioè imputabilità in altre parole l'identità sta in ciò che un soggetto
Passato ai fini e di una azione del presente è un po'difficile quindi
Dire che cosa sia di questo diritto l'identità personale
Da quello che ho capito poi delle pronunce di cui alle quali è stato fatto riferimento invece il diritto all'identità significherebbe il diritto di veder riconosciuto il proprio modo di essere un certo modo
Meglio scusate il bisticcio di veder riconosciuto il proprio modo di essere come quello vero
In altre parole il diritto al proprio essere alla propria qui dita
Supposta stabile supposto sempre identiche a se stesse
Ora
A questo punto e vengono in discussione proprio quegli altri rilievi
Si esige cioè il rispetto alla verità
Ma che cos'è e poi questa verità
Io non voglio apparirvi pirandelliano
Ne voglio fare delle riflessioni filosofiche vivi che forse sarebbero in questo momento di cattivo gusto
Ma certamente in tema di verità si può dire soltanto queste dieci oneri costruzioni sono i giudici sono le valutazioni
E allora quello che si può esigere non è che mi sia riconosciuto un certo modo di essere
Che il mio vero modo di essere e che il giudice valuti la verità di questo mio modo di essere la rispondenza dice giudizi che sono formulati nei miei confronti alla
A realtà
Io ho il diritto che mi si riconosca il potere e che mi si consenta propri esercitarlo Kimi si renda possibile l'esercizio del potere di affermare qualcosa di me
Ho il diritto che si controlli
La correttezza e delle operazioni con le quali taluno propone dei giudizi
Nei miei confronti
Questo e il contenuto di queste posizioni
E se così è consentitemi allora di tracciare
Con riferimento
A certe proposizioni che ho avuto occasione di formulare in altra sede un disegno di quello che potrebbe essere la sistemazione senza naturalmente nessuna ambizione questi diritti
Della per meglio di questa interferenza tra informazioni riservatezza e diritti della persona
Altra volta ho avuto a dire che nella ricostruzione più comune in quella praticamente attuata anche dai nelle esperienze giurisprudenziali
Oggi si contrappone una certa tecnica garantistica una certa giù tecnica giuridica difensiva ha una tecnica giuridica promozionale e partecipativa
E sotto altra forma o può essere sotto altra forma un la spiegazione di quella contrapposizione fra due funzioni del diritto che
Sono lumeggiate anche da molti costituzionalisti vero il diritto come garanzia del diritto come promozione io farei delle Riserve circa e queste contrapposizioni anche perché in moltissime proposizione dalla carta
Sono accostate le espressioni tutela e riconosce sarebbe di indicative del primo modo di
Atteggiarsi ordinamento nei confronti dei beni o dei valori accanto all'espressione come promuove e e agevola che sono indicative del secondo
Quindi stiamoci attenti con le contrapposizioni d'altronde
Oggi in fondo si comincia a capire che la medesima posizione nel senso che il medesimo contenuto la medesima esperienza può esser tutelata in un modo o in un altro
L'intervento del giudice che mi riferisco in particolar modo il giudice ordinario ecco che e soprattutto orientato nel senso della difesa e quindi dell'adozione dello strumento del diritto suggestivo
A diciamo questa direzione fondamentale
Quella di
Acquisire come incerto un contenuto
Ed eventualmente anche vi ritenerlo commentato col tempo
Si dice che la tutela di tipo garantistico ha per oggetto certe posizioni o certi contenuti minimali
Sono i minimi garantiti no in altre parole invece ciò che promozione Cioce che accrescimento viene affidato alla diversa esperienza quella partecipativa nella quale e c'è bisogno della cooperazione di tutti
Ora in questo
Diciamo la tecnica del diritto soggettivo adoperata dal giudice ordinario può servire
A considerare come acquisiti certi risultati indipendentemente da un intervento partecipativo ulteriore
Ovviamente la contrapposizione fra le due tecniche non deve essere molto diciamo così grossolana
Si deve
Essere sapiente e prudente la possibilità dello scambio o della
Come dire dell'uso congiunto delle due tecniche deve essere sempre presente
Perché l'altra tecnica è quella che consente vi sperimentare il controllo sull'osservanza da parte di chi è investito di un potere pubblico o privato delle regole d'azione che gli sono fissate a protezione
E di posizioni che non hanno un contenuto ben preciso cioè non solo di risultati già acquisiti
Solo di risultati da acquisire ma anche in quella direzione e la tutela può e deve spiegarsi attraverso la cosiddetta tecnica partecipativa
Se così è tornando adesso a scusate mi sono molto disorganico vedete anche per la regione che parlo di troppe cose
E sono consapevole di toccare argomenti che per quanto mi si dice siano strettamente inerenti al tema tuttavia non sono molto graditi insomma ecco sono un posticino sono a me stesso e ovviamente lo sono anche gli altri
Ma mi importa a questo punto riferire poi ecco questa duplicità di strutturazione
Alla diverso modo di considerare la sostanza del fenomeno giuridico
Io sono fermamente convinto che è alla base del fenomeno giuridico ci siano dei movimenti e delle trasformazioni di gruppi sociali
Persino la contrapposizione fra individuo e il gruppo o fra il gruppo minore o formazioni intermedie e for e collettività generale
Queste contrapposizioni dicevo vanno accolte sempre con una certa prudenza riserva e attenzione
Perché consentitemi questo excursus apparentemente filosofico e astratto non c'è l'individuo che non sia una societas
E viceversa quando si difende una formazione sociale quando la formazione sociale sia hutu tutela si auto afferma la prima cosa che fa è quella di distinguersi di diversificarsi e di chiudersi in sé
Applicando adesso questi concetti un tantino estrusi e soprattutto espressi non molto felicemente
Alle posizioni che ci riguardano esperienze che ci riguardano il diritto alla riservatezza
Il diritto riserbo di cui tanto si discute e che secondo alcuni non ha cittadinanza un ordinamento secondo altri invece va conservato rispettato
è la posizione che corrisponde all'individuava minoranza al gruppo che si chiude in sé
Per sfuggire alle ingerenze alle invadenze del gruppo maggiore che può essere la collettività generale un altro gruppo intermedio di maggiore potenza
Già che
Via che la informazione
La notizia il sapere si identificano con ricercare con interpellare con l'acquisire informazione
Di modo che non viene problema di comunicazione che non sia un problema di acquisizione di conoscenza
Di ricerca e di inchiesta quindi la riservatezza
E la la posizione che assume il gruppo che si chiude in sé perché
Si sottrae alle ingerenze era invadenze pianifica attrici del gruppo maggiore
Ho perché si sente escluso ed emarginato
Sono posizioni tipiche della solitudine della separatezza ma che intanto hanno un valore giuridico e e in quanto si riferiscono alla difesa di un gruppo minore a difesa di un un individuo che in sé e pur sempre un gruppo come dicevo prima se da questo poi passiamo
Alla libertà di manifestazione del pensiero
E chiaro che passiamo dalla esperienza di primo tipo quella garantistica defensionale di chiusura all'esperienza del secondo tipo
Cioè l'esperienza per la quale un gruppo emarginato
Dopo aver affermato la propria indipendenza il proprio diritto alla separatezza la cosiddetta crisi di rottura il dissenso propone le proprie valutazioni alternative cioè rientra nel gruppo maggiore e tenta di farsi maggioranza tenta perlomeno di far sì che le sue vedute le sue esigenze si allarghino sempre di più fino a coincidere possibilmente comunque della collettività generale
In questa seconda fase
In questa fase idealmente ulteriore
Ecco perché in definitiva si tratta di successioni ideale non di successione temporale la libertà rimane versione del pensiero sta in questo proprio nel potere di proporre agli altri le proprie valutazioni
Cosa vuol dire poi la i l informazione come potere
è un altro modo di considerare la cosa cioè si diceva di anzi è stato detto anche era qualche mio collega mi sembra che il momento della informazione e la premessa necessaria o lo strumento necessario per partecipare per controllare e un momento sottolineato anche da chi e mi pare il professor Barbieri ha fatto riferimento alla disciplina e dalla alle opinioni correnti Germania proposi una società per azioni della del controllo da parte della minoranza sui gruppi di maggioranza detentrici
Cioè la maggioranza dei del pacchetto azionario
In questo secondo momento
Cioè e viene in essere viene in in gioco
E l'esigenza della partecipazione e della promozione a vita
E allora l'informazione assume quasi contenuto meglio assume natura
Di servizio perciò si parla di servizio pubblico tante volte
O di servizio sociale che sarebbe più esatto che la maggioranza deve rendere nei confronti della mala minoranza perché questa possa esercitare il suo potere di controllo
Quindi con lettera in cui l'informazione al potere non è fuor di luogo
Ne insomma sono due motivi con due destinazioni diverse che all'informazione se si considera a parte delle gruppo minore
Il l'esigenza di espandersi
Ecco perché
Manifestare il proprio pensiero non significa semplicemente passi di lì a parlare ad altri significa comunicare
E viceversa e l'informazione e e quella regola di azione dell'esercizio del potere che consente a chi e si trova nella condizione dei Therion re di esercitare il controllo e di proporre poi le proprie valutazioni alternative le proprie scelte alternative
Se così è non vi è contraddizione
Fra la tutela la riservatezza la tutela la libertà d'informazione e la esigenza di un controllo sulla correttezza dell'informazione
Io credo che non è altro che giungere e vi chiedo scusa se vi ho terminato
Pregherei il passo portavo alla sua comunicazione ma evidentemente non c'è indossava ulteriori c'era ma non c'è più
Eh lo so ma non posso andar fuori portavoce
Eccola
Terza
Qualche
Formalista
Io mi vorrei brevemente riallacciare all'intervento fatto ieri da da persone da Boneschi prima e poi da da persone in tema di identità personale
L'identità ha perso per il dell'identità personale il problema è politico che sta a monte Assur cui ha richiamato l'attenzione Boneschi è un problema che credo fosse chiaro a tutti già al seminario di Genova
Ed è il problema di arrivare di apprestare gli strumenti giuridici per dare la possibilità ai gruppi di minoranza
E alle singole persone di opporsi alla deformazione falsificazione la propria delle proprie iniziative per rapide e soprattutto quello che conta della propria identità complessiva agile complessiva
Di fronte ai grandi mezzi di informazione di massa
Il problema nasce perché al giorno d'oggi il problema i mezzi d'informazione sono nelle mani per per lilla necessita dell'impiego massiccio di capitali animali di pochi i pochi centri che a loro volta sono sotto il controllo della del potere politico dicono
La tutela che singolo che si trova quindi su un piano del tutto diverso e quasi opposto a quello del sito la riservatezza perché mi sembra che sia molto chiaro il rimprovero che Bessone ha fatto a un po'a tutti gli intervenuti che hanno parlato verità riservatezza di ogni regione proprio
Mi pare che fosse mi pare che fosse ingiustificati
Si è parlato di tutela positiva nel senso che la tutela
Che permette darebbe alla al suo alla persona la possibilità di pretendere dai mesi di formazione
Che si parli di sette sì pare da iniziative che sono state fatte delle delle delle idee eccetera
Questo è ideale che è stato proposto da da persone voi anche da da Rocco stamattina
Ma né l'uno né l'altro hanno indicati i mezzi giuridici un quiz potrebbe essere tutelato questo questo obiettivo e probabilmente anzi sicuramente meno soli lamenta questi mezzi non esistono
Non esistono perché sarebbero incompatibili colla libertà di formazione così come concepita in un sistema
Una distico
Cioè il presupposto di queste la di questo questa concezione territori entità come Vito positivo Street di pretendere che si parli
Sarebbe no non è il libertà di formazione cioè l'esistenza di più soggetti che esercitano questo diritto che è libertà di formazione la sarebbe in un sistema in cui esiste in dovere per un l'appositi poté di formazione come dovere dovere di tali informazioni dall'inflazione Conte completa e veritiera
E questo sistema sicuramente è un sistema lontanissimo dalla dal sistema mette in atto la nostra Costituzione quindi sicuramente compatibile con la libertà di formazione come e garantire l'articolo ventuno del resto il l'avvocato De Martini poco fa ha chiarito che non l'obiettivo perseguito dalla dai radicali questi Intelisano in accertata di arrivare ad un riconoscimento invito positivo ma soltanto di Todi
Di vietare di vietare quindi o che un obiettivo molto più limitato come la retroattività Boneschi ieri
Di ricopre di poter diventare falsificazione di sostegno delle città
Mediante appunto una atti o espressione di di giudizi
In questo senso il diritto internazionale non serve altro che una evoluzione un ampliamento che la tutela civilistica dà la reputazione che già esiste
E al riguardo volevo solo osservare che esistevano della civilistica la reputazione cioè lo stordimento la giurisprudenza ha creato partendo dalla normativa penalistica ma modificandola
è pervenuta una tutela della reputazione personale che prescinde dalle dal requisito del dolo esige una dispensa molto ricca
E quindi anzi tutt'altro osservava Boneschi ieri
Che una lacuna di questo convento ma anche del convegno presidente di di Genova e di non è tenuto conto di questo argomento molto importante che fosse Stam Monte dello stesso problema degli enti territoriali da personale
Però dicevo è un'evoluzione sarebbe l'evoluzione di togliete presa rispetto ampliamento rispetto a tutta la reputazione perché perché mentre la tutela reputazione esito reputazione personale permette di reagire solo alle affermazioni
Che che secondo la comune con situazione sono lesive dell'onore colpito interpersonale si dovrebbe poter reagire anche alle formazioni che senza ledere la reputazione del forno l'immagine complessiva dalla persona
Ora in quanto sviluppo da tutelare la reputazione dei trenta personale pone grazie termine ancora più grave il problema
Centrale
Del coordinamento o del conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero che il nodo principale di cui tra l'altro si è occupata la gravità di esponente della tutela della reputazione personale
Il problema della tutela del della reputazione commerciale
Ed è il problema centrale anche negli altri ordinamenti
Coordinamento tra questi due valori
Moreschi ha proposto di sciogliere questo nodo
Prospettando la netta distinzione fra opinioni stilisti critiche da un lato l'affermazione di fatti
Si è speso molto favorevole alla la massima possibilità di critica
Ma purché basata su fatti rigorosamente
Questa impostazione mi trova assolutamente d'accordo con due Riserve
La prima che non si può pretendere una condizione della liceità
Della dell'esercizio la libertà d'informazione
La verità
Rigorosamente vera cioè il nemmeno la veridicità
Ma soltanto la diligenza nell'accertamento e la verifica riscontro delle fonti da cui proviene la notizia e nel nel controllo della alla sua
Attendibilità
In caso contrario senta ed è praticamente impossibile l'esercizio e la libertà di formazione cioè eccessivamente gravoso
L'esercizio la libertà di formazione soprattutto da parte dei quotidiani che hanno bisogni che hanno un tempo molto ristretto per controllare le notizie del resto la Cassazione tema di reputazione personale non lunga evoluzione partendo dal re qui dalla requisito della verità dei fatti e passata via via ex potuto con la sentenza del settantasei nel caso cappone affermare appunto il principio secondo cui e lecita la informazione cioè non c'è discredito non c'è diffamazione quando si affermano fatti falsi spontaneo se il il giornalista ha esercitato il controllo sulle è caduto in errori in colpevolmente esercitano il controllo sulle fonti di formazione
La seconda riserva e che bisogna tener presente che l'accertamento
E anche l'esposizione di certi fatti comporta in misura maggiore o minore sale parte da molti altri apprezzamenti
E nell'ambito di tali apprezzamenti non è certamente ammissibile un sindacato da parte del dell'interessato da parte del giudice
Ora quest'ultimo rilievo
A mio avviso è decisivo per ridimensionare drasticamente la portata di questo pretesa di talenti al personale per la semplice ragione che la ricostruzione e la rappresentazione dell'entità politica culturale artistica personale tout-court di una persona o di un gruppo essendo la risultante di molteplici fatti
Queste sono oggetto di giudizi
O comunque richiede una opera di interpretazione di ricostruzione
Che non può essere certamente sindacata dalla dal giudice
Senza comprimere in modo assolutamente inaccettabile la libertà di espressione
Questo del resto è stato riconosciuto da De Martini poco fa
E lui a Riccardo territori interpersonale alla controllo di fatti specifici
Ma se così è la tutela dei trattare interpersonale si riduce al solo diritto di pretendere che non vengano attribuiti o eventualmente di sconosciuti dei fatti specifici
Che siano rilevanti
Per la per la identità personale
E la cui casa attribuzione o disconoscimento sia tarate formare in modo rilevante la mia immagine politica culturale eccetera
Contro questa configurazione della vitalità personale a mio avviso non mi sono dell'obiezione di fondo
E attualmente non vi sono obiezioni me dal punto di vista dell'articolo ventuno la Costituzione perché questa tutela nonno toglierebbe non limiterebbe non non andrebbe eccessivamente oneroso la possibilità di riportare i fatti
Che siano accertati con diligenza
E quindi svolge l'attività di informazione che il presupposto che un un mezzo della da manifestano della libertà di manifestazione del pensiero
Questa tutela poiché ho potuto e quella cosa ti importante non porre dei limiti alla commento all'espressione di giudizi e anche l'applicazione di giudizi sui fatti che vengono che vengono riportate
E però anche se si riconosce questa tutela che a mio avviso poteva avere anche dei fondamenti dell'intervista però qua fa da quasi totale degli spunti normativi o ricevono il seminario di Genova
Particolare il diritto alla paternità dei propri atti che è stato è una un diritto che era stato proposto da Ascarelli molti anni fa e che altro è stato infatti eseguito la giurisprudenza e che hanno il più delle un certo fondamento normativo Lennart istruito autore sul sui prati d'invenzione
Ma dico anche che si ammettesse questo dito certamente sarebbe una tutela solo indiretta delle identità personale
Già oggetto della del ritenute validità personali macchine complessiva della persona qua risulta tutta la propria vita pubblica e dalle idee espressiva che varie occasioni in in varie sedi
Ma sarebbe la tutela delle entità sarebbe infine la il risultato indigesto della di questa tutela limitata limitata fatti specifici e verificabili e controllabili
In questo pura in concepita in questo modo la tutela della intra persona sarebbe più più ampia di quella della tutela reputazione
Perché appunto avere percorso di poteri opposti anche l'attribuzione di fatichino a Comuni considerazione non sono lesivi della reputazione o anche soltanto il decoro
Quindi una certa utilità questa crea questa questa categoria l'avete rispettato tale situazione quindi non ho l'utilità di permettere una tutela reputazione in mancanza di un tutela penalistica perché c'è già una tutela civilistica ma quello di al piano un po'ampliare ulteriormente permettendo di opporsi alla agitazioni fatti
Che che modificano incidono sulla Mario complessi e dalla persona pur senza essere lesivi della e la reputazione così come l'intesa dalla dalla giurisprudenza
Ieri pestone ha sollevato il problema del controllo politico ed economico dei grandi mezzi d'informazione del potere informazione
Per lui stesso ha detto che questo è un problema diverso e dire che ancora completamente diverso proverà a cui ha accennato anche
Oggi troppo
Ed è un problema che richiederebbe un discorso completamente in in altra sede
Del resto ne Bessone poco hanno pur parlandone nato l'indicazione su come concepiscono come concederebbe un sistema in cui che fu che funziona nulla garantiva maggiore completezza maggiore possibile agli accessi dell'ignoranza all'all'informazione
A meno che appunto non non entrambi non partano dal sistema da un dato concezione secondo cui chi fa informazione ai doveri di fare informazione segnalo che non sia questo il presupposto implicito del
Comunque qualunque sia il sistema di informazione
Il teste nel regime della della stampa
Quali siano i soggetti che poi portatori del nella libertà questo sistema della libertà di delle libertà informare del potere di formare eccetto che anche in questo caso in ogni caso il problema dato della personalità dei singoli gruppi dei gruppi di minoranza contro esecutive esito di questo poter rimarrebbe rimane da sempre negli stessi termini quindi rimane comunque precisa dal problema politico economico della del controllo dei dei mesi fa ma si arriva il problema dato che la vita personalità infatti qua il problema della tutela di questa particolare tutela della identità personale incompleta come dicevo di fronte alla all'epoca alla informazione grazie
Grazie al professor Auteri Chiarella flessa De Giorgi di
Svolge la sua comunicazione la professoressa De Giorgi
Nessuno
Se qualcheduno la protesi chiamata che c'era
E altrimenti comunque l'avvocato lenti aveva chiesto di fare un intervento allora finché recuperiamo la
No no
Ah rinuncia perché la si affida al testo scritto allora la ringraziamo
Va bene benissimo grazie allora l'avvocato lenti e poi
Dunque io
Non
Non ho preparato alcun intervento per questo convegno tuttavia partecipando
Ai lavori
Mi sono sentito diciamo così il dovere di suggerire alcune considerazioni di fondo ai convegnisti
Devo dire che
Ho trovato molto interessanti e contenuti analitici del del convegno L'analisi molto approfondite che sono state
Suggerite a tutti noi
E tuttavia trovo che
In questo convegno sono mancati i criteri direttivi a mio avviso le ipotesi di lavoro sulle quali concentra il dibattito
Poco male direi anche se siamo giunti al termine dei lavori perché
L'analisi su questo problema
Anche la battaglia politica non finisce qui e quindi anche se riusciremo ad individuarle solo oggi queste tipo di lavoro potremmo su di esse punto proseguire utilmente il futuro
Ora io
Anziché l'analisi favorevole ai per una volta tanto la sintesi cioè partirei da una distinzione concettuale suggerita da Boneschi che mi pare dopo ne stia che mi pare fondamentale fino al dibattito
E cioè
Al di là di tutte le analisi ma ci troviamo a scegliere tra una maggior tutela da conferire al diritto alla manifestazione del pensiero cioè tra quello che alcuni hanno anche definito come potere dell'informazione visto che cioè questo monopolio complessiva degli organi formazione e il diritto del singolo a non vedere deformata la sua immagine a sua identità personale
Quindi
Via questa contrapposizione quella che appunto
Bessone ieri definiva con me
Punto contrapposizione Charlie sarebbe da un lato questo potere dell'informazione e dall'altro si tratterebbe in questo convegno di individuare una sorta di contropotere
Una serie di limiti a questa manifestazione del pensiero quote dell'informazione
Ora che il problema del potere dell'informazione è stata già
Approfondito
Io credo però che si tratti di
Soprattutto di fare una scelta e cioè di privilegiare nella maniera più assoluta come diceva Boneschi la libertà di manifestazione del pensiero rispetto a questo diritto alla identità personale naturalmente con quegli stessi limiti che Boneschi suggeriva e cioè con il limite assoluto della gravità del fatto
Ora sulla verità del fatto c'è stata anche in questa sede un ampio dibattito vi sono alcuni che hanno detto che e chiaramente questa libertà questa verità non può che essere spesso in maniera sintetica e su questo non c'è dubbio perché nessuno può pretendere che precettato dalla stampa
Venga racconta tutta la sua vita la verità di un di un fatto estremamente però accanto a questa sinteticità vi è un diritto a dire la verità nel senso di non deformazione del fatto che pur nella sintesi esita a mio avviso
Possibilissimo
Accanto a questi però io aggiungerei accanto a questo questa ancora
A questo punto fermo direi della gravità del fatto
Anche un altro criterio quella della pertinenza del fatto cioè non so è noto a tutti forse un concetto che è stato usato anni fa
Uno slogan politico più esattamente che è stato usato anni fa nel nell'aspra battaglia politica che voleva impediva Fanfani l'ascesa alla presidenza la Repubblica lo slogan era fan Farina netto fascista perfetto ora nessuno può negare
Che Fanfani sia piccola di statura però io trovo che quindi sia una deformazione se un uso non pertinente della verità di un fatto nella battaglia politica
Così come anche attribuire per esempio l'uomo politico di cui si voglia criticarle idea amicizie particolari o altre cose di questo genere quindi
Come
Sei d'accordo comunque io adesso sto facendo una distinzione complessi e direi più di natura politica poi naturalmente starà al convegno trovare i rimedi tecnici per
Diciamo dare un contenuto concreto sul piano giuridico a queste garanzia questi limiti a questi diritti questi poteri
Ora se questo è vero cioè se se si fa questa scelta
Di ray derivante da da presupposti politici è di dare il più ampio spazio alla manifestazione di critica alla libera manifestazione
Del del pensiero io credo allora che improba di fondo non sia quello di tutelare la identità personale come bene primario ma di stabilire semplicemente dei limiti a questa libertà di manifestazione del pensiero quindi credo che vada un po'capovolto il discorso che si è fatto fin qui porre queste identità personale come presupposto fondamentale
Gli è parso almeno e invece intendere la manifestazione del pensiero come un'ingerenza in questa identità credo che invece il presupposto fondamentale sia di garantire quest'ampia libertà di critica ma loro se questo è vero
Vi è il problema di smantellare tutto un armamentario impedisce questa libera manifestazione del pensiero che va appunto dalla dall'abolizione dei reati di opinione per esempio ad un altro cardine che allora bisognerebbe abbattere sempre questa materia cioè per esempio
L'abolizione del principio che rimette alla parte offesa
Il lascia la facoltà di prova a colui che ha diffamato perché per esempio
Uno dei limiti fondamentali direi
E anche questo cioè quando nella diffamazione è sempre rimessa la parte offesa la scelta se concedere o meno la facoltà di prova al diffamare quindi direi in questo caso per esempio la il privilegio che noi dovremo attribuì alla verità del fatto dovrebbe sempre a consentire la facoltà di provata che direi
L'attribuzione di un fatto vero rappresenta sempre una espressione della più ampia libertà di manifestazione per sia da libertà di critica
Vi è poi un secondo problema che forse è stato meno sviscerato direi in questo convegno
Ed è
Una diversa accezione o Caserta l'informazione perché come informazione si può intenda sia la libera manifestazione del pensiero sia anche un diritto da parte dello Stato alla raccolta di dati nei confronti del cittadino e come allora qui siccome siamo in una categoria di pensiero totalmente diversa io credo che anche diverse debbano essere le soluzioni che noi forniamo perché invece che espandere al massimo questo diritto dello Stato all'informazione raccolta di dati si tratti al contrario di restringerlo al massimo nei confronti del cittadino per metterlo solo per
Quelle
Categorie che si ritengono politicamente
Per quelle categorizzazione così che si ritengono politicamente utili ora ho visto qui che in generale si dà per ammesse per scontato che debbano esista alle banche dei dati la raccolta di informazioni sui cittadini io personalmente sono del tutto contrario rispetto a questa ammissione di principio sia per come per quella che è la storia del potere in Italia e tutte le sue tradizionali intromissione nella vita nella sfera privata il cittadino le schedature politiche
E molti altri questi fatti che e di queste ingerenze che noi conosciamo quindi sono direi pregiudizialmente contrario
Quindi sul problema dava anche dei dati ritengo che sia un problema rispetto al quale dobbiamo siamo così proprio schierarsi politicamente nel senso di dire che da questo punto di vista è sempre il potere che fa il suo gioco che una volta a messa in sede di principio questa possibilità di raccogliere dati sul conto del cittadino
Non possiamo che essere politicamente perdenti
Su questo piano se un cittadino ha commesso dei reati indagherà la magistratura con i suoi limiti e i suoi poteri ma io credo che sia pericoloso invece ammettere un principio inverso quindi da questo punto di vista invece il punto di partenza l'elemento centrale su cui insisterà il diritto del cittadino direi a non essere inquisito cioè non è stata oggetto d'indagine di raccolta di dati
Quindi c'è un capovolgimento netto direi del bene
Che si privilegia rispetto invece all'altro problema cioè della rapporto tra libera manifestazione del pensiero e diritto del cittadino alla identità personale
Ecco io quindi credo
Che partendo dalla da questa ipotesi di lavoro si possano poi adottare le soluzioni giuridiche conseguenti perché invece individuare una strada in astratto delle soluzioni di natura giuridica
Che vadano bene per tutte le situazioni sia estremamente pericoloso
Grazie avvocato agli enti la professoressa invece oggi viceversa farà la sua comunicazione viceversa quanto annunciato prima
Per l'insistenza nostra credo
Dopo di che sarà la volta del professor Alpa alba del professor Bessone a fare la replica e persone anche la relazione diciamo così conclusiva di sintesi ma e dunque niente lento è in materia
E di tutela dei singoli le funeste Miss semmai
Diciamo che trascorrerà appare perché riguarda il diritto all'informazione per carenza Mina si ricollega a quella del consigliere Scarpulla di stamattina che appunto ha trattato dell'argomento dell'esclusione
Dei gruppi
E il il consigliere scatola apprese soffermato più sui sulle società che sugli enti di tipo associativo io ho preso in considerazione maggiormente la posizione appunto dell'associata se appunto del di coloro che partecipa rapporti associativi e diciamo che alla titolarità del rapporto associativo cioè alla qualità con l'opposizione o la situazione giuridica di associato sì ricollegano
Vari diritti e obblighi che variano a seconda del tipo dell'ente associativo
E la determinazione
E di questi diritti ed obblighi trova la sua fonte normativa nell'articolo sei e sedici primo comma del Codice civile
Che dettato in relazione alle associazioni riconosciute e che penso sia applicabile tranquillamente anche associazioni non riconosciute
Alcuni di questi diritti ed obblighi quali il diritto di voto
Il diritto di intervento in Assemblea il diritto di impugnare le delibere assembleari il diritto di Rezaei eteree
Ineriscono al contenuto del contratto di sottrazione se al contrario il tipo stesso del del contratto associativo
Come tali non richiedono una previsione sprint sita nel contatto stesso e io penso che sarebbe nulla una clausola statutaria che escludesse diritti di questo tipo
Pensa anche e in pensando questo vado contro una certa orientamento di pensiero
Che debbano considerarsi nulle quelle clausole e che si trovano inserite negli statuti di molte associazioni che attribuiscono posizioni privilegiati a categorie determinate di membri
E questa è un'opinione mia personale cioè io credo che appunto attribuire una posizione particolare categorie dei membri vada contro lo spirito appunto di quello che deve essere di quello che è il il tipo di contratto assiste attivo
Tornando punto seconde si fa spesso parlando di associazioni questo il discorso che ritorna più frequentemente c'è questo della tutela del diritto individuale
Contro quello che può essere lo strapotere del gruppo
Si sono formati due distinti schieramenti di dottrina proprio contrapposti
E alcuni autori sono appunto volti tesi a difendere l'autonomia dei gruppi contro l'intervento dello Stato e contro l'ingerenza del gruppo nella sostanza del dello Stato nella sottrazione altri autori sono invece maggiormente preoccupati della posizione della dell'associato contro possibili sopraffazione da parte della maggioranza
Diciamo che e tra questi due schieramenti dottrinale si pongono poi posizioni intermedie
Dice che ci sono autori che c'è con una mediazione che rilevano la necessità di test di distinguere a seconda del tipo di sottrazione di cui si tratti oppure in ragione della controversia appunto di cui si faccia questione
Per cui si cerca di garantire una più ampia libertà in tema del gruppo sacrificando la posizione dei singoli quando per esempio si tratti di partiti o di sindacati c'è la giurisprudenza tutte le volte che si è trovata di fronte a questioni in cui erano coinvolti partiti sindacati e te a cercato di privilegiare appunto
L'immunità del partito del sindacato stesso sacrificando la posizione del singolo
Quando invece non si tratti dei partiti e dei sindacati si tratti di associazioni che non siano caratterizzate biologicamente e quando si tratti soprattutto di rapporti di natura patrimoniale allora la dottrina tende più a maggiormente una protezione del singolo nei confronti del gruppo
Diciamo che questa è la complessità del tema si accresce anche perché si parla spesso a questo proposito a proposito del ingerenza dell'autorità giudiziaria nelle controversie che sorgono nell'ambito del gruppo
Distinguendo a seconda del sindacato di legittimità o del sindacato di merito e si dice che l'autorità giudiziarie queste ma giurisprudenza costante
E deve limitarsi a un cent a un sindacato di legittimità sulle decisione della sottrazioni senza scendere nel merito delle decisioni stesse
Questa contrapposizione tra sindacato di merito di legittimità non è così netta come sembra appunto a parlare in astratto quindi anche questa distinzione tra sindacato di legittimità e di merito ha creato non pochi problemi
Il problema più rilevante che si è posto a questo proposto dell'ingerenza dello Stato d'autorità giudiziaria nell'ambito dei gruppi
E quella se dell'applicabilità alla situazione non riconosciute
Delle norme che sono state dettate per le associazioni riconosciute
Applicabilità che è stata sostenuta o rinvia Diretta o in via analogica o che a volte è stato addirittura negata naturalmente parlo di quelle norme che sono compatibili con la natura di associazione non riconosciuta
La norma che maggiormente venuta in discussione ed è l'articolo ventiquattro terzo comma che appunto relativa all'esclusione dell'associato per lungo tempo la giurisprudenza ha escluso che l'articolo ventiquattro terzo comma sia applicarsi esposte applicabili alle associazioni non riconosciute
L'ultimo orientamento dottrinale l'ultima diciamo gli ultimi dieci anni sembra orientato nel senso di ritenere che invece questa norma sia applicabile anche la situazione non riconosciute e quindi ammettono ingerenza del giudizio
Un sindacato del giudice anche per le decisioni appunto di questo tipo di associazione quindi una tutela della strozzato contro quei provvedimenti di esclusione e pur limitando come dicevo prima il giudizio d'autorità giudiziaria al appunto il giudizio di legittimità e non a un giudizio di merito
E anche la dottrina ormai direi sembra orientata in questo senso
E da notare che l'articolo ventiquattro al secondo comma prevede un potere dell'associato direi sedere dalla stazione c'è un potere di sciogliere unilateralmente il vincolo associativo
Se non a assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato
La norma e considerata uno degli aspetti della libertà di associazione e del no macché posta a garanzia della libertà del singolo anche questa norma secondo me è applicabile tranquillamente anche la situazione non riconosciute
Quindi una clausola statutaria che escludesse il diritto di recesso colore investe troppo difficoltà difficoltoso oppure un patto del singolo che si impegnasse restare nel gruppo a tempo indefinito secondo me sarebbe da considerarsi nulla
La rinunzia la facoltà di recesso può può considerarsi ammissibile solo se è fatta per un tempo determinato
E diciamo per un tempo non tanto lungo da trasformare questa rinunzia in una rinuncia definitiva
E direi che anzi il patto di non retrocedere anche fissato per un breve periodo di tempo dovrebbe considerarsi nullo quando per la natura del gruppo c'è mettiamo e gruppo di fortemente caratterizzato dal punto di vista politico religioso
E quando per la natura del gruppo en il l'impegno a non retrocedere comporti un impegno a non cambiare opinione anche per un breve periodo di tempo
Per giusta causa c'era associato può fare il sede re prima del tempo anche se si è impegnato a non farlo
Nel caso di modificazioni rilevanti che siano state apportate allo statuto senza il suo consenso
Oppure nel caso che siano violati sistematicamente i diritti associativi
Oppure nel caso che vengono meno i suoi requisiti di appartenenza al gruppo
Queste ipotesi di venir meno dei requisiti di appartenenza al gruppo
Rientra nei gravi motivi che legittimano l'esclusione hanno ama del terzo comma dell'articolo ventiquattro e quindi potrebbe considerarsi facoltà dell'associato prevenire col proprio nel sesso un provvedimento di esclusione
Il ritenere applicabile l'articolo ventiquattro del Codice civile anche agli Enti di fatto comporta e quindi che ogni clausola che vieta il ricorso all'autorità giudiziaria debba ritenersi nulle ogni clausola inserita nello statuto
E debba ritenersi nulla ogni rinuncia dell'associato in questo senso
Sempre parlando del problema dell'esclusione
Bisogna sottolineare che a volte può essere irrilevante per il soggetto o anche nella stessa valutazione dell'ordinamento l'esclusione da un'associazione con scopi di rilevanza punto futile è trascurabile
Mentre altre volte l'esclusione insite in maniera più apprezzabile su interessi patrimoniali dell'associato e in quest'ipotesi
C'è e si pensi sopra tutte le ipotesi in cui la parte di euro meno tono associazioni incide sulle possibilità di lavoro come può essere che se l'iscrizione al sindacato
E il fatto che l'iscrizione ai sindacati in siete solo possibilità di lavoro
E più frequente in altri ordinamenti in diversi dal nostro soprattutto diciamo negli Stati Uniti per esempio ma di fatto può accadere che anche nel nostro ordinamento l'appartenere o meno ad un certo tipo di sindacato facility
O no appunto la la possibilità di lavoro e quindi in questo caso il rifiuto del controllo statuale non potrebbe essere giustificato il nome della libertà associativa che è tutelata costituzionalmente all'articolo diciotto
Perché la libertà associativa si deve consigliare con gli aspetti degli altri diritti individuali sempre tutelati costituzionalmente e tutti e costituzionalmente protetti quale il diritto al lavoro
E a proposito del diritto al lavoro e particolarmente illuminante l'esempio delle associazioni sportive
L'ordinamento sportivo prevede che non possa esercitarsi un'attività sportiva
Se appunto non sei scritti ad un'associazione di del settore di cui si fa parte
E quindi la piena volontà della della filiazione dell'associato alla situazione sportiva può ed essere messa in discussione
Appunto perché se non si fa parte di questa sottrazione non si può svolgere un'attività sportiva e parlo di attività sportiva svolte professionalmente remunerata che costituisce un lavoro come un altro
Affiliarsi un'associazione sportiva comporta l'accettazione automatica come l'altro paté qualsiasi altro tipo di sottrazione ma in questo caso ancora più rigida questo
Questa automatismo las la l'aula situazione automatica di un intero corpo di norme unilateralmente predisposto e molti di voi si ricorderanno il la clausola compromissoria
Che inserite in quasi tutti anzi in tutti gli statuti delle associazioni sportive
E di cui sulla cui validità ogni tanto si discute
E vi dicevo prima quindi si può dubitare
Della libertà del della spontaneità dell'aderire all'associazione sportiva se si riflette appunto sul fatto che l'adesione è il necessario presupposto per l'esercizio di questa attività e la persistenza del vincolo associativo oltre che l'adesione è condizione necessaria per svolgere e la l'attività sportiva i clienti in siede sulla materiale possibilità di guadagno e sul possibilità di vita della persona
Vi dicevo prima come la gravità del problema dell'appartenenza del singolo a gruppi privati
Che sono arbitri di decidere sulla richiesta di adesione e anche sul mantenimento del vincolo e particolarmente avvertiti in quegli ambienti quali appunto la Gran Bretagna e gli Stati Uniti
In cui l'affiliazione al sindacato costituisce un presupposto di fatto indispensabile per l'assunzione al lavoro e in questi ambienti
Le più vivaci sollecitazioni che sono state esercitate sul giudizio e sul legislatore per introdurre un sindacato giudiziario sulle misure disciplinari adottate delle associazioni professionali
E anche per un controllo della democrazia interna del gruppo sono proprio state provocate dalla valutazione di questi dati
C'è dall'insistenza di una situazione che informalmente di natura privatistica informalmente di origine negoziale perché l'atto di adesione al gruppo appunto è un atto negoziale
Aderire al gruppo e conservare poi la qualità destrorso c'è l'incidenza di questa forma di questa situazione che formalmente di Vendola privatistica
Sull'attività della persona Sisto e concreti mesi di vita e quindi un'incidenza sull'esercizio sostanziale delle libertà adesso oggetto
Come ultima considerazione
Occorre devo dire appunto che sono carenti per quello che riguarda il diritto all'informazione tre questa questa spetta una un mo'non veramente non l'ho presa in considerazione
Comunque vorrei dire che se sussiste l'esigenza che l'ordinamento statale si inserisca nell'ambito nel campo delle associazioni non riconosciute
Per la tutela del singolo contro questa eventuale strapotere del gruppo
Non si può però dire non si può affermare che lo Stato debba perseguire con questo tipo di ingerenza una difesa ad oltranza dell'individuo
Perché non si può partire dal principio che il gruppo di sua natura persona Touré attenda a prevaricare
E una lettura equilibrata dell'articolo due della Costituzione
Attribuisce alla norma una duplice funzione di garanzia non è garanzia dei singoli nell'ambito del gruppo e una garanzia della formazione sociale stesse nei confronti dell'ordinamento statale
Bisogna però a questo proposito ricordare se a proposito della garanzia che l'articolo due accorda alla formazione sociale
Che questa garanzia e concessa ai gruppi destinati a promuovere e a favorire il libero sviluppo della persona e quindi non a qualsiasi gruppo associativo
Questa categoria a carattere di storicità e di relatività
E può quindi condividessi l'idea che altre formazioni ma sempre formazioni che siano capaci di realizzare una funzione esplicativa della persona
Ed in questa prospettiva otorino nella realtà altre categorie possano essere individuate e pretendere riconoscimento nella società pluralista attuale e in quella futura
Oltre ai gruppi che il testo costituzionale conosce Secondo la tipicità che è stata le e che è strettamente legata all'esperienza del tempo in cui fu redatto il testo costituzionale stesso questo appunto con la la comune sono informazioni cinque
Grazie dottoressa
Ecco abbiamo chiuso la
L'elenco degli interventi programmati per il pomeriggio
Rodotà Rescigno sono ancora impegnati nei lavori di Commissione
La dottoressa Ferrando Piller della quale era anche previsto l'intervento rimanda al testo scritto perché non ha potuto fermarsi nel pomeriggio di oggi
E quindi possiamo considerare chiuso
Il lavoro relativamente alle comunicazioni e agli interventi
Prima di dare la parola al professor persone per la sintesi che sarà generale riservandosi una sintesi più dettagliate a una risposta ai singoli interventi uno per uno mezzi Atti del convegno volevo dare due brevissime spiegazioni
è saltato me ne dispiaccio completamente il capitolo sugli aspetti politici e sociologici
Ritengo che lo lo recupereremo negli atti del convegno c'è stata una duplicazione di convegni che ha portato Martinotti al convegno della Fondazione Olivetti
E c'è stata una specie di epidemia di malattie per cui Baldelli cosicché questi mi hanno ci hanno avvertiti non essere in condizione di muoversi
Dalle rispettive città è ancora saltato ma vi sono stati consegnati i testi scritti degli interventi il capitolo sulla raccolta dei dati i sistemi di controllo con le comunicazioni di Maria vittoria Ballestrero e Michele Marchese per i quali peraltro appunto abbiamo avuto i testi scritti è rimasto incompiuto e andrà recuperato negli atti del convegno il capitolo sugli strumenti di tutela
Pecche capitolo che a me sta particolarmente a cuore perché non è potuto intervenire il dottor Pellegrino che doveva svolge il tema del ruolo della giurisprudenza nella quantificazione del danno
Mi pare che anche qui sono stati peraltro fatti accenni al problema del risarcimento donde l'importanza della quantificazione proprio come strumento di tutela e a parer mio anche come deterrente economico
Qualcuno ha accennato rispetto all'imprenditore e quindi introducendo qui un elemento di logica imprenditoriale da non sottovalutare perché appunto
Se il danno comincia ad essere rilevante e da pagare davvero la logica imprenditoriale dovrebbe portare ad avere più attenzione a quello che si scrive quindi al rispetto del della diciamo della correttezza per usare un termine mi è parso essere abbastanza diffuso
Ecco con questo mi pare che ho dato le spiegazioni che mi parevano indispensabili per chiarire il perché di alcune deficienze organizzative e ribadisco che gli atti del convegno però comprenderanno anche queste parti che sono mancate nel dibattito
Di questi due giorni
Toh al o verso persone la parola per la sintesi
Cioè sì sì mi pare che non non abbia molto senso rinviare a domattina perché appunto gli interventi rimasti sono comunque iscritti e dovremmo rinviare si potrebbe darsi che arrivi Rodotà ma sì siccome non ne siamo certi credo che chiedere a tutti al professor Bessone di rinviare a domattina non abbia senso avendo il tempo sufficiente per ascoltare la relazione di sintesi stasera
Come avvertiva
Come avvertiva Luca Boneschi
Non farò un relazione di sintesi
Semplicemente qualche
Osservazione
Per approssimazioni molto larghe
Come succede sempre quando la discussione molto ricca di voci e di acquisizione
E comunque
Come succede quando nessuna relazione di sintesi può sostituirsi
Al lavoro da fare
Perché certamente dopo il convegno di questi giorni c'è molto lavoro da fare
Da posizioni sicuramente più avanzati
Se consideriamo l'avvio della discussione
Mi sembra possiamo avere ecco un quadro sufficientemente preciso degli avanzamenti dei risultati di questo giornate di studio
La discussione
Cominciata con molta chiarezza dalle relazioni di apertura
Riferire se
Ad un tema complessivamente
Preciso libertà d'informazione e tutela della persona anche le fino a ieri si esprime il in questi termini
E sia si riferiva ad un nuovo diritto della personalità un possibile nuovo diritto
Ricordava che a Genova se ne era discusso
In modo che gli sembrava utile esisteva con una sensibilità che era il signor particolare
Sul tema
Dell'individuo
Che reclama rispetto per il suo isolamento
Avvertiva
Fino
Che questa tematica la tematica
Tradizionale del diritto alla riservatezza essa stessa
Incontra problemi di legittimazione costituzionale se così posso dire
Non fosse altro perché la norma
Più comunemente richiamata l'articolo due della Costituzione
Guarda in modo particolare io non direi esclusivo
All'esplicazione attive della persona
E d'altra parte il socio di diritto internazionale a Genova ma ancora in questi giorni
Confermavano che anche in diritto internazionale esiste un problema non diede tutto
Di collocazione delle nuove figure di diritto
E vorrei rilevare che nell'introduzione a ma anche i numerosi interventi rilevanti
è emerso ancora
Come esistano
Profili nuovi da indagare
Di figure giuridiche
Tradizionalmente notte ma non ancora indagati
A sufficienza per i profili invece qui discusse in modo utile
Sullo scenario che le relazioni
Delineavano
Delle progressioni di passaggio
Dallo status al contratto come progressione di un itinerario di libertà
Ecco su questo scenario emergevano chiaramente emergevano poi ancora numerosi interventi questi profili nuovi di figure giuridiche e tradizione
Ad esempio si è discusso
I numerosi interventi
Della situazione della persona anche con riferimento all'episodio con a ciò che è transeunte a ciò che cambia
A ciò che non riguarda davvero
Semplificazioni quali alla fine sono l'essere cittadino nello stato d'essere membro nella famiglia
Riguardano invece
Il modo di mutare
Tra l'ottanta e misterioso della personalità individuale che tuttavia sempre e queste aree di nuovo un'indicazione di Rescigno
Domanda e merita tutela
Emergeva ancora
In una serie di interventi sotto profili talvolta specifici la tematica degli status la tematica dei gruppi
E ancora c'era un invito in apertura
A considerare anche altre esperienze
Diverse dall'italiana certe volte più evolute per la capacità di guardare con forte senso di specificità a singoli problemi si delineava comunque già in apertura del discorso
Una prospettazione generale che non è stata modificata dall'andamento della discussione
Uno Sperto garante
Dispersi aperti
Alla creatività individuale di situazione
Situazioni
Meritevoli di tutela
Certamente
Al di là nel loro modo di essere e negli strumenti che domandano
Degli status tradizione e allora si avvertiva
Che c'era qualcosa al di là il problema stesso della definizione dei diritti della personalità
Al di là delle stesse sofisticazioni oppure utili di certe dottrine molto evolute ad esempio la dottrina tedesca
Ancora
Le relazioni ma qui dovrei dire le relazioni e gli interventi che considererà modo complessivo
Hanno consentito di precisare
Molti profili utili della tematica tradizionale dei diritti della personalità
Intanto per quanto riguarda il problema di rapporto tra l'articolo due della Costituzione l'articolo ventuno si si può semplificare così
La tematica costituzione
In secondo luogo
C'è stato attraverso i singoli interventi una prospettazione chiare di categoria di problemi le garanzie di controllo a favore del singolo di contro a privati
Le garanzie di controllo del singolo di contro a pubbliche amministrazioni
Garanzie che nel dibattito
Ci sono precisa te
Nei loro termini di situazioni giuridiche soggettive o comunque di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti e certamente non è di pure e semplici istanze di ordine genericamente politico o sociologico
Perché gli interventi in modo particolare di interventi dei ciclisti
Che hanno insistito sulle singole figure tradizionali
Hanno finito per identificare volta a volta diritti ad accertare quali informazione
Possono essere raccolte diritti di rettifica diritti di controllo sulle modalità di circolazione dell'informazione diritti all'oblio
E tutta la serie
Le convergenti diritti che riguarda una volta a volta le figure tradizione
Se mai si è rilevato
Che non esistono
Ancora strumenti adeguati
Per quanto riguarda
Le tecniche le modalità e i risultati del risarcimento forse qui
Il convegno sconta l'assenza di alcune voci
Previste per il dibattito che sono invece mancanti
Anche qui un'indicazione utile perché da parte di qualcuno ancora al pari in apertura
Si interroga per sulla opportunità di un intervento legislativo in questa materia tema hanno ripreso quale tuttavia io credo dovrà pensarci
Ma certo già sul fronte
Dei temi più consueti
Mi pare che si possono
Registrare molti interventi
Utili
E tuttavia un certo momento del dibattito si sentiva
E qualcuno si incaricato di rilevare il problema mi riferisco a Boni schiettezza l'uso ad altri sentiva che rischiava di esserci un protagonista
Assente
Si sentiva che occorreva la necessità di integrare la discussione
Nel modo che
Dopotutto già alle relazioni indicavano quando si riferivano in maniera tutte da definire ad una possibile diritto all'identità personale
E mi pare che
Anche da questo punto di vista che vi siano state indicazioni utili
Anche dal punto di vista dei riferimenti comparativi
Offerti da Cendon paga altri singoli interventi e su questo punto mi sembra
Che sia sufficiente ma necessario dire che si dovrà lavorare di più ancor prima che per la comparazione per la conoscenza dei diritti stranieri
E che non è semplicemente abbellimento del discorso in questa materia
Ma necessita di misurare ipotetico formuleremo in maniera necessariamente astratte
Con
Accadimenti che altrove possono essere misurati nel loro rendimento operativo
Mi pare che un'altra indicazione di metodo implicitamente sia emersa dal dibattito la necessità di realizzare davvero
Una interazione
Di ricerca tra modelli concettuali e tecniche diverse
Non mi riferisco a qualcosa di astratto che si dice tutte le volte per comodità le conclusioni riferisca in modo specifico
Ad alcuni contributi che sono emersi dal dibattito
Il processo ha visti
Hanno insegnato numerose cose
Hanno anche avvertito di
Considerare il costo della strumentazione processuale hanno anche insistito
Sui rischi
Del PAN processuali Simona o più precisamente sull'illusione che questa materia si potrebbero coltivare
Ma per verificare fino in fondo tutti questi punti occorre davvero quella interazione tra studiosi di diritto sostanziale studio del processo che probabilmente su questo tema potrebbe offrire risultati particolarmente rilevanti
E così
Per quanto riguarda
Il disfavore
Verso le sanzioni penali emerso con
Accordo generale ma io credo che anche qui
Qualche precisazione potrebbe essere utile o correndo comunque approfondimenti
E allora
La individuazione della nuova situazione giuridica soggettiva del diritto all'identità
Ecco qui sembra che davvero il dibattito abbia realizzato un avanzamento utile
Perché qualcuno si è domandato dando mandato al dibattito
Se si stesse discutendo di una nuova situazione soggettiva in senso tecnico giuridico
O se si tratta semplicemente dell'agitazione dei puri e semplici valori politici o peggio di rilevazioni sociologiche
La risposta del dibattito mi sembra sia stette univoca
Perché si è discusso di una nuova situazione giuridica soggetti su questo non esistono dubbi possibili e si è lavorato in questa direzione mi sembra in modo utile
Anche per quanto riguarda la prospettazione costituzionale dei problemi
Sono emerse
Voci dissonante
Ma mi sembra che
Complessivamente a conclusione dei lavori
Sì posso guardare
Con fiducia
Alla possibilità di garantire al nuovo diritto
Una valenza costituzione
Questo perché anche se si considerano
Le letture più perplessi e della norma costituzionale come l'apertura di Forbes
Ecco
Si riscontra la tendenza a credere che almeno in via indiretta sia possibile desumere dalle norme costituzionali
Un riferimento utile per fondare un diritto all'identità personale io penso
Che se
Davvero riteniamo importanti temi che stiamo discutendo
Dobbiamo
Anche subito considerare sufficiente
Il riferimento indiretto che Follis
Offriva quando diceva che l'articolo due della Costituzione
Può consentire
Se connesso a riferimenti ad altre diritti inviolabili certamente tutelati di fondare un diritto all'identità personale io dico è quanto basta
E come tra Genova si diceva dobbiamo constatare che qualcosa sta accadendo nella giurisprudenza
In direzione di un tutela dell'identità personale mi pare che oggi possiamo dire qualcosa sta accadendo sta accadendo qualche cosa che gli stessi costituzionalisti
Più perplessi riconoscono potersi fondare in modo almeno indiretto
Sul principio fondamentale dell'articolo due se davvero siamo interessati a produrre risultati
A produrre una giurisprudenza che vada più avanti in questa direzione
A produrre come suggeriva pizzo rosso monografie
Che offrano strumenti teorici per elaborare ulteriormente quella giurisprudenza ecco io dico un riferimento costituzionale ancorché indiretto può considerarsi sufficiente per andare a venti
Dico questo perché conclude diversamente vorrebbe dire che non c'è spazio
Per
Offrire cittadinanza nell'ordinamento ad un diritto all'identità personale
E dirlo
Mi sembra sarebbe cosa più grave di quanto non sembrava da certi interventi che lo dicevano come se si trattasse semplicemente di discutere di qualche cosa di margine
E come sembra che dal dibattito sia emerso che non è così
Proprio quando in modo più rilevato comparivano l'ideologia e comparivano in una finale di opinione sostanzialmente convergenti
Nel guardare come valori generalmente condivisi sia al diritto della persona al segreto sia all'esigenza di garantire a tutti un diritto all'identità personale
Per quanto riguarda
Il diritto della persona segreto ma io credo che davvero non ci sia
Motivo di ulteriore discussione c'è stato una voce isolata che non mi sento assolutamente di condividere
Secondo la quale il segreto della pressione qualche cosa che confligge con le istanze di maggior democrazia o di maggior partecipazione al collettivo
Immagino che una certa semplificazione del discorso fosse dovuta
Alla sede che dopotutto era di dibattito antico
Nessuno ha condiviso questa posizione
Per parte mia
Non c'è nessuna estensione della democrazia così intesa
Contro la quale non è battere alla morte per difendere il mio assoluto diritto al mio assoluto segreto della vita privata
Ma ripeto credo che qui davvero consenso fosse molto nere
Emergeva anche l'esigenza di garantire un diritto all'identità personale
Diritto che nel corso del dibattito
Progressivamente tendeva a precisare se nei suoi connotati generali
In primo luogo è emerso chiaro che non si parla bene di tutelare l'idea che ognuno ha di se medesimo
Si diceva questo appartiene davvero da fare di ciò che è psicologico di ciò che è mentale
Di ciò che è rilevante dal punto di vista del giuridico e del sociale
Si è precisato anche lo dico perché nel convegno di Genova tutto questo non era stato chiaro
Si è precisato anche che non si parlava
Di un diritto all'identità personale come rappresentazione tutelante
Dell'immagine che di sé si vorrebbe dare agli altri
Anche un tema di questo genere nel gergo a Genova Piero ma mi pare che abbiamo chiarito di nuovo che questo appartiene ancora una volta la psicologia
E comunque qualche cosa che non riguardando i rapporti di relazione non riguardano il diritto nella politica del diritto
Il diversi interventi hanno
Precisato non l'hanno fatto in modo espresso Man
In modo ancora più significativo discutendo dei contenuti
Di questi interventi hanno
Precisato che quando si dice il diritto all'identità personale non ci si riferisce niente di crepuscolare come l'idea che ognuno ha di se medesimo
Ci si riferisce invece a un
Corposo diritto
Ad integrare la tutela della privacy
Con un'adeguata e garanzie di difesa da un uso incontrollato dei poteri di amministrazione dell'informazione da parte come è chiaro
Dei soggetti detentori dei poteri di governo dell'informazione e della circolazione dell'informazione
E anche qui mi è sembrato che conclusivamente se ritenesse possibile
Assicurare una valenza costituzionale ha questo diritto
Questo perché anche se le voci dissonanti non sono mancate
Mi sembra opinione prevalente fosse
Che l'articolo ventuno
E l'articolo due della Costituzione o comunque le norme che possono fare da scenario costituzionale al diritto all'identità personale confliggono tra di loro soltanto in caso di equivoco sui termini del problema
Si è ripetuto da più parti che non si tratta
Di una limitazione che certo sarebbe indebito
Del diritto all'altrui libertà di manifestazione del pensiero forse avremmo dovuto discutere in modo meno infatti ecco delle manifestazioni di pensiero
Perché sembrava quasi a un certo punto del dibattito
Che esistesse un pensiero manifestato equivalenti a verità
è un problema di tutti elementi dell'identità del singolo
Senza considerare che anche la manifestazione di pensiero e manifestazione di ideologia
Più che non di verità sempre
E quindi forse anche noi giuristi
Dobbiamo guardare con attenzione maggiore al di là delle parole usate del costituente alla realtà della quale stiamo discutendo e con cui ho avuto la sensazione che da parte dello giuristi ci sia una certa tendenza a semplificare l'enfasi della forma con della formula costituzionale quando si dice manifestazione del pensiero ci conquiste
Più di quanto non accada
Quando ci auguriamo di altre formule costituzionali ad esempio l'unità della famiglia
Questo a mio giudizio
La dice lunga in negativo
Sulla
Nostra capacità di giuristi non dico giuristi convenuti qui mi sto riferendo all'universo dei giuristi sulla nostra capacità di andare al di là delle formule costituzionali con un'analisi storico politica più approfondite
Ma comunque mi sembra che complessivamente molte posizioni fossero nel senso del non l'incompatibilità
Tra
La norma dell'articolo ventuno in quanto si tende a ricavare dalla norma dell'articolo due
Certo rimangono
Molti problemi insoluti come taluni interventi rilevavano
Ma devo dire che non ci si può attendere da un convegno correrà un lungo lavoro della dottrina della giurisprudenza di tanti altri
Non ci si poteva attendere da un dibattito la soluzione di tutti i problemi qualcuno è stato impostato certamente bene o comunque in termini estremamente percepibile
Ad esempio
è stato impostato molto bene il discorso sul ruolo che il giudice compete perché qui sono emerse
Con molta chiarezza due posizioni
La posizione restrittiva
Di chi
Pensa che
Che la soggezione del giudice la legge debba significare soggezione alla norma in senso tecnico formale
La posizione di Fois per esemplificare
è emersa anche la posizione di chi invece ritiene
Che il giudice sia soggetto alla legge si mai inteso come tale l'intero ordinamento talché l'interpretazione delle norme potrebbe consentire al giudice lo svolgimento di un ruolo davvero attivo nell'acquisizione di stanze di tutela di questa nuova posizione soggettiva della quale stiamo discutendo
Anche qui rischiava di accadere qualcosa che accade spesso tra giuristi
Una giusta preoccupazione quella di Follis ma così giusta che davvero non è il caso di discuterne
Grazie a Dio oggi diversamente da qualche anno fa nessuno vuole più
Il giudizio
Come operatore
Incontrollato
Difetti
Ma accanto alla preoccupazione giusta di Follis
E come pare che Saccani domandarsi essere la posizione difesa del Piso l'uso non apre invece prospettive molto interessanti
Probabilmente maggiore il beneficio
Di
Una interpretazione l'articolo cento della Costituzione come quella proposta da pizze lusso di quanto non sia il costo prefigurato in negativo in qualche modo dalla posizione di Forbes
Certo la norma costituzionale consente queste due letture diverse
E comunque ancora una volta vorrei richiamare mi ha perso importante anche per estrema lucidità del discorso
Il riferimento di denti
Al valore degli interventi
Giudiziaria il valore degli strumenti processuali ma anche al limite di valore
Limite di incidenza di questa strumentazione
Rimangono dicevo problemi insoluti certamente quelli relativi agli strumenti per azionare
Il diritto
Certamente anche quelli che riguardano la tematica risarcitoria ma io la sensazione che se vi fosse chiarezze Sitel miserabili discorso Paris giuristi non mancherebbero
Gli strumenti per risolvere questi problemi io questo senso non condivido le preoccupazioni che ogni tanto emergeva
Nel senso che tra tutti se riuscirà pure in qualche modo
A individuare un regime adeguato di tecniche risarcitoria
Io qui direi non drammatizza
Lo si è fatto per tanti problemi lo si è fatto in tanti ordinamenti lo si potrà fare anche qui e per questi problemi e così anche per quanto riguarda la strumentazione la tecnica di tutela degli interessi
Ma in in molti paesi ma anche nel nostro a fronte dei problemi anche più complesse di questo poiché le strumentazioni si sono trovate eccetto che non possono
Queste davvero emergere da un dibattito dottrinale del non possono emergere altro che all'interno di un processo estremamente complesso dove giurisprudenza e dottrina e molti altri
Sono i protagonisti ecco perché mi sembra allora importante
Il chiarimento che in qualche modo ha offerto la discussione
Sulle direzione
Nelle quali tentare l'evoluzione della nuova figura
E allora si diceva non semplicemente il discorso delle qualità
Qui sono brevissimo per non ripetere cose già dette
Ma un'attenta analisi della dialettica tra gli interessi dei soggetti in contrasto non una pura e semplice fine di difesa che porterebbe allora sia identificare nuovo diritto
Con i tradizionali diritti della personalità ma una linea di attacco
E qui la nostra discussione finisce a me comincia il lavoro da fare molta chiarezza sui temi fondamentali del discorso lo dico perché
Sono emersi a un certo punto due posizioni fondamentali
Apparentemente vicine in realtà assolutamente divergenti tra di loro
Potrebbero essere essere semplificante
Dalle
Cose che dicevo
Ieri e oggi ma che in modo meno rigido
Voglio dire in modo impercettibile più realistico diceva Boneschi
E le cose che diceva dopo nell'intervento di stamattina
Perché il diritto all'identità personale
Tendeva ad essere da parte di taluni configurato come un diritto che ha per destinatari gli individui e le minoranze
Emergeva
Una diversa prospettazione del diritto
Il diritto all'identità personale
Che individuarla come soggetti
Certamente gli individui certamente le minoranze certamente anche
La totalità dei cittadini
E fino a qui non esistono differenza di punti di vista
Poi si diceva da parte di troppo
Anche le masse
Qui troppo in modo molto abile
Presentata come
Una precisazione sulla quale avere consenso
Del diritto all'identità come sia andata prospettando
Una
Prospettazione della figura sulla quale invece non c'è nessunissimo consenso perché al di là delle apparenze si tratta di un diverso concetto di diritto all'identità personale
E posso che questo intervento era
Rappresentativo di un possibile
Modo di vedere il problema non è rilevante mi pare valga la pena di precisare a me
Per le indagini che in futuro faremo ma anche per la riflessione politica che si dovrà fare in futuro ci vuole chiarezza su un punto
Se
La tutela delle identità personali pars
Come costruzione della figura no poiché come strumentazione giuridico operativa
Per una diversa strutturazione dei poteri di governo dell'informazione discorso di Rocco
O se la tutela delle identità personali
Significa realtà a tutela di posizioni debole
Individuo minoranze e allora si tratterà di un altro problema di un'altra figura giuridica soggettiva
E qui si aprono mi pare due grandi prospettive diverse sarebbe molto grave come cultura giuridica che confonde siamo due prospettive diverse per la stessa cosa come facciamo spesso
Perché l'una prospettiva da un punto di vista giuridico azera al discorso e richiama l'attenzione sulle grandi riforme
Che d'altra parte emergevano ieri in qualche intervento
L'altro è un discorso che tende a costruire il diritto alle identità personale
Come strumento giuridico di un contropotere
E decisivo schierarsi
Naturalmente con tutti gli affinamenti gli atti non sono possibile
Per l'uno per l'altra posizione perché dallo schieramento rispetto a queste posizioni
Conseguono impostazione diversa di tutti i problemi specifici che di nuovo il dibattito ha discusso secondo me in modo rilevante
L'elaborazione teorica la della figura
Ma certamente in modo di procedere della giurisprudenza il tema dell'accesso alla giustizia degli interessi che si consigliere non meritevole di tutela
Ancora una volta la tematica degli strumenti e della tutela risarcitoria
Che mi che il dibattito in larga misura chiarito che certamente rimangono da chiarire ma complessivamente l'impressione mie è che il lavoro di questi giorni sestetto
Molto importante per la identificazione di una figura giuridica soggettiva nuove che non incontra per quanto posso intendere preclusioni decisive a livello costituzionale
E che si tratta adesso di elaborare in un lavoro che naturalmente
Il convegno non poteva
Esaurire poteva soltanto prefigurare
Attivazione ulteriori in tutte le sedi dove ci troveremo occuparci di tutela dell'identità personale grazie
Grazie professor persone possiamo chiudere i lavori del convegno per ti posso dare alcune cifre cioè che abbiamo lavorato in questi due giorni circa quattordici ore ascoltando trentacinque interventi le tre relazioni più quelli iscritti che non sono stati letti e al pop a proposito vorrei invitare tutti coloro che hanno i testi scritti a consegnarsi agli se non l'hanno già fatto o se devono rivederli di rivederle al più presto agli altri riceveranno in tempi brevi un paio di settimane
Le sbobinatura della registrazione con preghiera di restituirci alle non con i tempi abituali dei docenti universitari ma appunto in tempi abbastanza brevi per consentirsi la pubblicazione rapita degli atti come abbiamo potuto fare
Al seminario di Genova abbiamo ancora avuto un'affluenza di circa duecento persone nei due giorni
E abbiamo posso dirlo cinque nuovi ordinario di cattedra universitari proclamati proclamati nel giro di queste ore pomeridiane e quindi credo che possiamo applaudirli collettivamente
Credo che il miglior ringraziamento che posso fare attutire dopo averli sequestrati per due giorni in questo bunker sotterraneo ad aria condizionata di restituire loro la domenica di la giornata di domani grazie
Qui quindi qui qui qui qualche questi qui quindi quanto qua quanto qui qui qui qua quanto quindi quindi quattro quindi quattro quest'quanto qui quindi qui quanto qui qui quindi qui qui quindi quindi qui quindi qui quindi quindi quindi quindi qui qui qui qui
Quando quanto qui quindi qui quindi quindi qui quest'quanto qui quindi quindi quindi questo quindi quattro quindi questo qua qui qua qui qui quanto qui quindi quanto quanto qui quindi qui qualche quanto quindi qui quanto qui quanto qui quelle quindi quanto quanto questa quindi quindi quindi qui quindi qua
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