Davide Galliani, professore di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, ricostruisce il caso del carcere fiorentino di Sollicciano, sul quale è attesa la decisione della Corte costituzionale.
Il costituzionalista sottolinea anzitutto che i giudici del Tribunale di sorveglianza di Firenze e il relatore sono andati in carcere a verificare le condizioni denunciate dal detenuto.
In una procedura durata circa due anni, il tribunale ha attivato il giudizio di ottemperanza e ordinato all'amministrazione di togliere la muffa dai muri, impedire che piova dentro e fare una pulizia … da cimici e roditori, ma non è cambiato nulla.
L'ultimo passaggio possibile sarebbe stato la nomina di un commissario ad acta, che però non ha poteri di spesa.
Poiché la persona che aveva presentato la richiesta si trovava da due anni in quelle condizioni, il tribunale ha rifiutato di nominarlo e ha sollevato la questione di costituzionalità sull'articolo 147 del codice penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di differire facoltativamente la pena quando debba essere scontata in condizioni contrarie al senso di umanità.
Il giudice valuterebbe caso per caso, tra senso di umanità e pericolosità sociale, se intervenire, per esempio con la detenzione domiciliare, con o senza braccialetto.
Secondo il professore non si tratta di una questione di sovraffollamento, che pure è una condizione contraria al senso di umanità, perché la formula del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione comprende molto di più, fino alla struttura stessa del carcere.
Galliani ricorda che un mese dopo l'ordinanza un giudice del Tribunale di Firenze ha sequestrato sette sezioni, metà del carcere, per ambienti insalubri, con incrostazioni sui soffitti, pareti coperte di muffa, acqua a terra e prese di corrente a vista.
In caso di accoglimento, l'articolo 147 comprenderebbe anche il contrasto con il senso di umanità e ciascuno dei circa 67.000 detenuti italiani potrebbe presentare una domanda, con un forte carico di lavoro aggiuntivo per la magistratura di sorveglianza, già molto carica.
La stessa questione era stata sollevata nel 2013, ai tempi della sentenza Torreggiani, del messaggio del capo dello Stato e del piano straordinario.
La Corte la dichiarò inammissibile perché le soluzioni possibili erano diverse, per esempio il numero chiuso, e non poteva sostituirsi al legislatore, al quale disse che l'inerzia non era più tollerabile.
Da allora, osserva il costituzionalista, il legislatore non ha fatto praticamente niente e, quando ha cercato di decongestionare le carceri, il giorno dopo ha aumentato i reati, anche se non si è tornati ai livelli di allora.
Galliani dice di avere abbastanza speranza nella sentenza, ma teme che la Corte possa mitigarne gli effetti ritagliando l'accoglimento sul caso concreto, imponendo prima l'esaurimento dei rimedi degli articoli 35-bis e 35-ter dell'ordinamento penitenziario.
È una soluzione che non lo convince, anche se ritiene che la Corte si stia domandando quanto ampi sarebbero gli effetti di una sua pronuncia; può anche darsi che decida per un accoglimento secco, con un nuovo articolo 147.
Il costituzionalista sottolinea anzitutto che i giudici del Tribunale di sorveglianza di Firenze e il relatore sono andati in carcere a verificare le condizioni denunciate dal detenuto.
In una procedura durata circa due anni, il tribunale ha attivato il giudizio di ottemperanza e ordinato all'amministrazione di togliere la muffa dai muri, impedire che piova dentro e fare una pulizia … da cimici e roditori, ma non è cambiato nulla.
L'ultimo passaggio possibile sarebbe stato la nomina di un commissario ad acta, che però non ha poteri di spesa.
Poiché la persona che aveva presentato la richiesta si trovava da due anni in quelle condizioni, il tribunale ha rifiutato di nominarlo e ha sollevato la questione di costituzionalità sull'articolo 147 del codice penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di differire facoltativamente la pena quando debba essere scontata in condizioni contrarie al senso di umanità.
Il giudice valuterebbe caso per caso, tra senso di umanità e pericolosità sociale, se intervenire, per esempio con la detenzione domiciliare, con o senza braccialetto.
Secondo il professore non si tratta di una questione di sovraffollamento, che pure è una condizione contraria al senso di umanità, perché la formula del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione comprende molto di più, fino alla struttura stessa del carcere.
Galliani ricorda che un mese dopo l'ordinanza un giudice del Tribunale di Firenze ha sequestrato sette sezioni, metà del carcere, per ambienti insalubri, con incrostazioni sui soffitti, pareti coperte di muffa, acqua a terra e prese di corrente a vista.
In caso di accoglimento, l'articolo 147 comprenderebbe anche il contrasto con il senso di umanità e ciascuno dei circa 67.000 detenuti italiani potrebbe presentare una domanda, con un forte carico di lavoro aggiuntivo per la magistratura di sorveglianza, già molto carica.
La stessa questione era stata sollevata nel 2013, ai tempi della sentenza Torreggiani, del messaggio del capo dello Stato e del piano straordinario.
La Corte la dichiarò inammissibile perché le soluzioni possibili erano diverse, per esempio il numero chiuso, e non poteva sostituirsi al legislatore, al quale disse che l'inerzia non era più tollerabile.
Da allora, osserva il costituzionalista, il legislatore non ha fatto praticamente niente e, quando ha cercato di decongestionare le carceri, il giorno dopo ha aumentato i reati, anche se non si è tornati ai livelli di allora.
Galliani dice di avere abbastanza speranza nella sentenza, ma teme che la Corte possa mitigarne gli effetti ritagliando l'accoglimento sul caso concreto, imponendo prima l'esaurimento dei rimedi degli articoli 35-bis e 35-ter dell'ordinamento penitenziario.
È una soluzione che non lo convince, anche se ritiene che la Corte si stia domandando quanto ampi sarebbero gli effetti di una sua pronuncia; può anche darsi che decida per un accoglimento secco, con un nuovo articolo 147.
leggi tutto
riduci


