Sono stati discussi i seguenti argomenti: Arte, Costituzione, Istruzione, Privato, Scienza, Scuola.
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Rubrica
Commissione
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Ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi Roma Tre
L'articolo trentatré della Costituzione l'arte e la scienza sono libere e libere nel e libero nell'insegnamento la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi enti privati hanno il diritto di istituire scuole di istituzione di educazione senza oneri per lo Stato la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve assicurare avesse piena libertà e loro alunni un trattamento scolastico i piccoli qui Polledri te a quello degli alunni delle scuole statali e prescritto un esame di Stato per l'ammissione I vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale le istituzioni di alta cultura
Cultura università Accademia hanno il diritto di terzi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato molto ampio questo articolo professor Celotto
Assolutamente una disposizione molto ricca contanti principi l'ha ricordato che in epoca pere pubblicata assolutamente non si parlava nello Statuto Albertino di arte scienza e tanto meno di scuole di insegnamento invece l'Assemblea costituente il punto con molto ideato futuro soprattutto Aldo Moro e Concetto Marchesi ad impegnarsi su questo articolo il trentatré che poi a
Da parlo trentaquattro che l'altro articolo sull'istruzione e decreto product cuore il compito dell'istruzione il compito statale dell'ictus Simone c'è un patto bellissimo di Concetto Marchesi ai lavori preparatori quando lui dice la scuola non è da trattare alla stregua di un collegamento stradale o di un Regolamento di acque la scuola e il massimo ed io l'unico organismo che garantisca l'unità nazionale per questo allo Stato nella sua formazione più ampie cioè alla Repubblica ne spettano l'ordinamento e l'attuazione perché lo Stato l'unico organismo che abbia i poteri e i mezzi per assolvere a quest'opera capitale in tutte le contrade Italia
Ho voluto sottolineare questo passaggio per ricordare a tutti noi quanto sia importante l'istruzione la futura per la formazione di un popolo su questo punto la Costituzione contiene diversi precetti innanzitutto libertà di scienza e dell'ambiente
Procedo soltanto per enunciare i rapidissimi cosa significa non significano che la scelta dell'arte sono di tutti nel libero l'insegnamento e quindi data dalla norma costituzionale e la scienza di Stato non ci posso mettere direttive né nella ricerca da parte dello Stato e tanto meno dell'insegnamento perché c'è l'autonomia didattica
E noi sappiamo che poi l'applicazione anche legislativa e giurisprudenziale ha riconosciuto come limite all'autonomia didattica dei singoli insegnanti non solo della singola scuola soltanto il buco costume e il diritto alla salute dei discenti per il resto c'è totale libertà
Dell'arte dell'insegnamento
Poi c'è il problema della scuola privata diciamo cioè il i privati hanno detto istituire scuole istituzione di locazione senza oneri per lo Stato però dice
Anche questo sappiamo da un punto delicatissimo dell'Assemblea costituente perché innanzitutto si decide che non dovete c'è il monopolio pubblico perché anche discusso la scuola deve essere solo pubblica
Probabilmente è una limitazione eccessiva non ci deve il monopolio pubblico Matejka aperta anche la scuola privata ovviamente ma la scuola privata deve essere finanziata dallo Stato questo sappiamo un problema tradizionalismo e dall'UPI a tante polemiche
Ma bisogna capire da tempo centodieci senza oneri per lo Stato il senza oneri per lo Stato a una prima lettura potrebbe sembrare che la scuola privata non deve avere contributi e decretati interpretato in maniera opposta cioè
Senza oneri per lo Stato significa che il contributo non è un diritto esigibile alle scuole ma poi fatto può riconoscere per
Favorire le scuole private un contributo che però non è un obbligo questo intervento che è stato dato almeno nell'applicazione legislativa attenta oneri
Per lo Stato
Altro punto importantissimo su cui fermarsi almeno un attimo e l'ultimo comma quello che l'autonomia universitaria perché e già in Costituzione che viene riconosciuto ad università accademie sintonia di alta cultura la facoltà di darsi ordinamenti autonomi
Questa tendenza di cui ne calati parla da circa una ventina d'anni anche perché da circa una ventina d'anni che il numero delle università aumentato moltissimo io sono rimasto sorpreso
Dal venire ad accorgermi che nel quarantasei cioè in Assemblea costituente imitare avevamo ventuno università statali oggi devo dire statali sono più di cento
Ovviamente questa moltiplicazione del sapere è favorevole favorisce
Il
La diffusione cultura ma tuttavia pone un problema di cui si trova già traccia nella norma costituzionale i di cui oggi c'è grande consapevolezza nel dibattito politico ma e ancora giusto riconosce il valore legale al titolo universitario o
In fondo dietro all'autonomia delle singole accademie università ed istituzioni di alta cultura c'è anche la possibilità quindi per lo stato di togliere il valore legale esportare tutto il perito dell'ammissione poi
Alle singole attività a quello che le Camere data
Ecco questo sarebbe
E sarebbe la possibilità appunto non impedita dall'attuale Carta costituzionale quella di
Di mettere in discussione il valore legale del titolo universitario me assolutamente nuovo ente non è impedita anzi probabilmente lo è favorita
Dalla previsione dell'autonomia della singola università c'è un tema di cui si dibatte da Virna probabilmente è un tema maturo ad essere affrontato
Dal legislatore proprio per chiarire che c'è questo offerta didattica molto varia esattamente deve portare a risultati differenti grazie professor Celotto
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