31 MAR 2009

Udienza pubblica della Corte Costituzionale sulla Legge 40/2004 sulla Fecondazione Medicalmente Assistita

UDIENZA | - Corte Costituzionale - 09:33 Durata: 2 ore 30 min
A cura di Enrica Izzo e Pantheon
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Il pronunciamento della Corte verte in particolare sugli articoli: - art.

14, c.

2° e 3° legge 19/02/2004 n.

40 - artt.

6, c.

3°, ultimo periodo, e 14, c.

1° e 2° legge 19/02/2004 n.

40 - artt. .

6, c.

3°, 14, c.

2°, 3° e 4° legge 19/02/2004 n.

40 Gli aspetti della Legge 40/2004 di cui si è discusso sono: - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni - Previsione della produzione di un numero massimo di tre embrioni ai fini dell'impianto - Previsione della crioconservazione degli embrioni solo nel caso che il trasferimento degli stessi nell'utero non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione - Consenso informato - Previsione che la volontà di ciascuno dei soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possa essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo - Irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati, dal momento della fecondazione dell'ovulo.

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