La riforma modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione: giudici e pubblici ministeri avrebbero due distinte carriere e il Consiglio Superiore della Magistratura sarebbe diviso in due organi, uno per ciascuna categoria.
Sarebbe affidata alla pura sorte la nomina dei membri magistrati (c.d.
togati) che oggi sono eletti dagli stessi magistrati.
Invece i membri di … provenienza politica (c.d.
laici), sarebbero sorteggiati fra i componenti di una ristretta rosa di candidati, compilata dal Parlamento.
Il potere disciplinare sull'operato dei giudici sarebbe sottratto al CSM e affidato a un nuovo organo: la Corte disciplinare.
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