La non autosufficienza, la disabilità sono ormai rischi privati.
Un avvocato, Annamaria Giannola, una famiglia di persone con disabilità a partire dalla signora Maria Intagliata e il Comitato SiamoHandicappatiNoCretini lancia un appello: Il Comune di Misilmeri nega l’assistenza domiciliare prevista dal progetto … individuale ex art.
14 L.
328/2000 a una disabile grave e annuncia ricorso in Cassazione.
A distanza di otto anni dalla redazione del progetto individuale ex art.
14 della Legge 328/2000 - ottenuto a seguito di un primo ricorso al TAR - il Comune di Misilmeri ha negato l’erogazione dell’assistenza domiciliare in favore di un intero nucleo familiare composto da tre persone con disabilità.
Con una seconda pronuncia, nel 2020, il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato il Comune all’erogazione del servizio in favore della signora interessata.
L’Ente aveva tuttavia proposto appello.
Nel 2026 la Corte d’Appello di Palermo, pur escludendo la sussistenza di una condotta discriminatoria, ha comunque riconosciuto il perdurante inadempimento del Comune, confermando sul punto la sentenza di primo grado.
Nonostante ciò, il legale dell’Ente comunale ha annunciato l’intenzione di proporre ricorso per Cassazione.
«Siamo profondamente esausti - afferma il legale della signora, che da anni segue la vicenda relativa al riconoscimento dei diritti ai servizi socio-assistenziali per i cittadini residenti nel Comune di Misilmeri, capofila del Distretto Socio-Sanitario D36 comprendente 11 Comuni - che un’amministrazione pubblica, facendo leva su tecnicismi e cavilli legali, scelga di contrastare un diritto costituzionalmente garantito».
Il Consiglio di Stato, nella storica sentenza n.
1 del 2020, ha affermato che «le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria», principio già consolidato in materia di diritto all’educazione e al sostegno scolastico, anche in deroga ai limiti di spesa (Corte Costituzionale n.
80/2010; Cons.
Stato, Sez.
VI, nn.
2624/2017 e 2689/2017).
Tale orientamento - prosegue il legale - deve trovare piena applicazione anche nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti riconosciuti disabili al 100%, mediante l’erogazione delle prestazioni necessarie.
«Qualora anche la Cassazione dovesse confermare le nostre ragioni - conclude - procederemo con azioni risarcitorie per i danni morali e biologici subiti, considerato l’aggravamento clinico della signora, oltre che per il danno da ritardo».
Per una famiglia, affrontare un contenzioso giudiziario non è mai una scelta semplice, ma spesso diventa una necessità.
Dall’altra parte si registrano esclusivamente valutazioni tecnico-contabili di un’istituzione pubblica che, consapevolmente, sceglie di opporsi a diritti già riconosciuti in sede giudiziaria.
Per l’Ente, sostenere le spese legali dei ricorsi può risultare economicamente meno oneroso rispetto all’impiego delle risorse necessarie per garantire integralmente il servizio.
Per la persona con disabilità, invece, ottenere una pronuncia favorevole dopo dieci anni equivale comunque a una sconfitta: ogni giorno di ritardo significa assistenza negata, dignità compressa, rischio concreto per la salute e per l’incolumità fisica.
La vicenda sarà portata all’attenzione del Garante della Disabilità e dell’Assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali della Regione Siciliana, quest’ultima parte soccombente nei giudizi.
Sarà inoltre richiesta l’istituzione di un tavolo tecnico tra il Comune, l’Assessorato e le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, al fine di affrontare le criticità dei Piani di Zona dei Distretti socio-sanitari e individuare, attraverso un confronto responsabile tra tutti i soggetti coinvolti, soluzioni concrete ed equilibrate per la piena tutela dei diritti delle persone con disabilità.
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