contributivo»; 10) l'articolo 29, secondo comma, della legge numero 1766 del 1927 (Conversione in legge del regio decreto numero 751 del 1924, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto numero 1484 del 1924, che modifica l'articolo 26 del regio decreto numero 751 del 1924, e del regio decreto numero 895 del 1924, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto luogotenenziale numero 751 del 1924), nella parte in cui consente al Commissario regionale agli usi civici d'iniziare d’ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere; 11) l'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo numero 11 del 2023 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), nella parte in cui stabilisce che i seggi spettanti a ciascuna associazione venatoria all'interno dell'organo direttivo degli ambiti territoriali di caccia siano assegnati con il metodo di Hondt.
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