20 MAG 2025

Udienza pubblica della Corte costituzionale

UDIENZA | - Corte costituzionale - 09:36 Durata: 2 ore 59 min
A cura di Pantheon e Delfina Steri
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Nell'udienza pubblica la Corte affronta le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti: 4, 5 e 6) l'articolo 583-quinquies del codice penale, inserito dalla legge numero 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso), nella parte in cui, configurando quale reato autonomo la «deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», prevede la pena principale di otto anni di reclusione, nel minimo, per lo sfregio permanente del viso che non integri deformazione e la pena accessoria fissa dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela, curatela e amministrazione di sostegno; 7) l'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui dispone che il Consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; nonché, «in via conseguenziale» l'articolo 261, comma 4, del Tuel, laddove dispone che in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; 8) l'articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia - prevista in esito all'ammissione al controllo giudiziario e per tutta la sua durata - perduri anche nel tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice antimafia; 9) l'articolo 1, comma 16, della legge numero 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), cosiddetta Riforma Dini del sistema pensionistico, «in combinato disposto» con l’articolo 1, comma 3, della legge numero 222 del 1984 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), «nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cd.

contributivo»; 10) l'articolo 29, secondo comma, della legge numero 1766 del 1927 (Conversione in legge del regio decreto numero 751 del 1924, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto numero 1484 del 1924, che modifica l'articolo 26 del regio decreto numero 751 del 1924, e del regio decreto numero 895 del 1924, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto luogotenenziale numero 751 del 1924), nella parte in cui consente al Commissario regionale agli usi civici d'iniziare d’ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere; 11) l'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo numero 11 del 2023 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), nella parte in cui stabilisce che i seggi spettanti a ciascuna associazione venatoria all'interno dell'organo direttivo degli ambiti territoriali di caccia siano assegnati con il metodo di Hondt.

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