Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Diritto, Femminicidio, Garanzie, Giustizia, Parlamento, Penale, Politica, Riforme, Voto.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
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avvocato, già Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane
Diciamocelo francamente, Dio ci scampi dalle decisioni unanimi del Parlamento.
In un contesto politico che definire litigioso e un eufemismo nel quale la politica si preoccupa principalmente di svergognare ogni minuto, l'avversario piuttosto che elaborare idee.
E soluzioni credibili da proporre al corpo elettorale per ben due volte hanno eccezionalmente preso corpo votazioni unanimi a sostegno di due riforme, la prima andata in porto è quella
Relativa all'introduzione del reato di femminicidio, la seconda in corso di approvazione, la riforma costituzionale, che intende introdurre niente di meno che nell'articolo 24, sacrario del diritto di difesa di ogni persona, la tutela della vittima.
Due pessime idee, da cui eccezionali e configurazione un animistica sollecita, ed anzi impone la più attenta riflessione, il reato di femminicidio, come sanno tutti, non colma nessun vuoto normativo, mentre produce il danno profondo di squilibrare la logica e gli assetti Jamal fermi.
Del codice penale di fronte all'omicidio di una donna motivato dal disprezzo e dalla negazione della sua libertà di autodeterminarsi già prima di questa riforma e il titolare dell'azione penale aveva tutti gli strumenti normativi per contestare all'imputato un'accusa poi punibile, se questo è l'obiettivo della riforma
Con la pena dell'ergastolo, aver stabilito però solo per questa tipologia di omicidio la pena base dell'ergastolo, cioè, a prescindere dalle contestazioni di circostanze aggravanti, significa aver voluto qualificare normativamente tale genere di omicidio su una scala di gravità superiore a qualunque altra volontà di soppressione della vita altrui, così introducendo, senza alcuna concreta utilità, uno squilibrio di sistema le cui conseguenze dannose saranno presto evidenti a tutti. Lo stesso vale
Per questa unanime volontà prossima al coronamento di modificare addirittura la Costituzione, ma non era un oltraggio eversivo e i nostri padri costituenti, compiendo ancora una volta un atto perfettamente inutile rispetto agli stessi obiettivi dichiarati ma drammaticamente dannoso per gli equilibri costituzionali del processo penale. Le vittime dei reati sono oggi tutelate e garantite nel modo più forte ed efficace possibile, nel corso delle indagini dalla funzione stessa del Pubblico ministero, oltre che da una serie di strumenti
Procedimentali diversamente esercitabili nel dibattimento is nei successivi gradi di giudizio dalle norme processuali che consentono alla vittima persona offesa di partecipare ad essi con pienezza di diritti.
Quindi mi chiedo come mai queste due per le giuridiche hanno riscosso addirittura l'unanimità del FAS del Parlamento, forse più litigioso che la nostra Repubblica abbia conosciuto negli ultimi lustri.
La risposta, pari a me chiarissime, sta tutta nella natura populistica e conformistica dell'innesco sociale e politico di entrambe quelle riforme i femminicidi sono indiscutibilmente un fenomeno che ha radici culturali, sociali e antropologiche, profondissima ed odiose, dalle quali il paese tarda drammaticamente ad affrancarsi, ma la risposta del Parlamento unanime,
Alle Steam del messaggio politico, più che di una risposta razionale ed efficace a quel drammatico problema, stimati ancora più evidenti nel caso della vittima in Costituzione, la cui ragione sociologica, in verità sfugge del tutto. Quali sarebbero i segnali indicatori di una così radicale esigenza riformatrice? Questa narrazione della vittima del reato quale soggetto debole sul proscenio processuale, altrimenti inspiegabile, ha motivo di esistere solo in forza di una idea del processo. Qual è il luogo nel quale le aspettative della vittima debbano prevalere sui diritti dell'imputato ed in particolare sulla sua presunzione di non colpevolezza? Cos'altro sono altrimenti queste aspettative di giustizia?
Della vittima del reato, del tutto insite nei formidabili poteri investigativi della pubblica accusa, se non aspettative di colpevolezza dell'imputato che essa vittima
Indica come responsabile.
Buona giornata a tutti.
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