reg.le … n.
39 del 2000 (Legge forestale della Toscana)...
leggi tutto
riduci
14:00
11:00
09:30
9:30 - Roma
9:30 - Roma
9:30 - Roma
10:00 - Roma
10:00 - Roma
10:30 - Roma
14:00 - Roma
16:00 - Roma
leggi tutto
riduci
Ordinanza 151/2025
giudice della Corte Costituziionale
avvocato
avvocato
avvocato dello Stato
Ordinanza 224/2025
giudice della Corte Costituzionale
avvocato
avvocato
avvocato dello Stato
avvocato
avvocato
avvocato dello Stato
Ricorso 41/2025
giudice della Corte Costituzionale
avvocato dello Stato
avvocato
Entra la corte?
Buongiorno vacanti, chiamiamo il giudizio al numero uno del ruolo.
Ordinanza 151 del 2025 ordinanza 20 Maggio 2025 corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Eni Global Energy Markets S.p.A. Contro l'Agenzia delle Entrate Direzione regionale per il Lazio per Eni Global Energy Markets, S.p.A. Avvocati, Davide De Girolamo Livia, Salvini, avvocati dello Stato Mattia Cherubini, Salvatore Faraci,
Per la relazione del vicepresidente Antonini prego, grazie Presidente, allora le questioni di legittimità dice occupano oggi sono state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma e riguardano la disposizione di cui all'articolo 37 del decreto legge numero 21 del 2022 che ha previsto un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, caro a carico delle imprese che svolgono attività nel settore energetico, questa disposizione è stata oggetto già di attenzione da parte di questa corte che si è pronunciata con le sentenze. 111 del 2024 e 180 del 2025
Ora i giudici rimettente ritiene che la disposizione censurata sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 53 42 per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto contributo straordinario avrebbe un effetto particolarmente gravose irragionevole nei confronti della società. Avendo eroso tutto il patrimonio è netto del 2000 e nel 2 il termine del 2021 è risultato utile di gestione sia nel 2021 che nel 2022 con l'articolo 117 in via mediata con l'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in quanto contributo straordinario verrebbe a determinare una limitazione dei diritti di proprietà della società che appunto, con le poi l'erosione di tutto il patrimonio netto
3 e 53, ben quanto la disposizione censurata avrebbe l'effetto retroattivo, gravando su una ricchezza che si è formata prima della sua entrata in vigore. 3 e 53, in quanto l'assoggettamento a contributo straordinario non terrebbe conto del fatto che la società avrebbe sostanzialmente ha avviato l'attività il 1 gennaio 2021. Si qui per cui il calcolo del contributo dovrebbe operare solo in relazione a questo momento. Infine, e questa è una questione nuova che non è stata ancora affrontarla questa Corte, gli articoli 3 e 53 per difetto di ragionevolezza, in quanto non consentirebbe di escludere, ai fini del calcolo della base imponibile del contributo straordinario, le fatture attive relative operazioni territorialmente irrilevanti e realizzate dalle stabili organizzazioni estere di una società con sede in Italia. Vi soffrendo qui, in particolare su questa questione che
Non era stata sollevata dai giudici che avevano occasionato nelle nelle nelle pronunce che avevano occasionato le precedenti sentenze di questa corte, vi rimettete, ha evidenziato che la società ENI Global Energy Marquez, S.p.A. Ricorrente nel giudizio equo e avente sede in Italia, opera normalmente mediante tre stabile organizzazione ubicati in Belgio, Regno Unito e Singapore.
Queste stabili organizzazioni hanno realizzato operazioni di cessione di gas in Italia, che pertanto sono territorialmente rilevanti ai fini Iva.
Evidenzia rimettente che nel caso di specie trova applicazione in particolare regime di cui all'articolo 54 del Regolamento europeo 282 del 2011, che prevede che, se la casamadre ha luogo ha sede nel luogo in cui è dovuta l'Iva nella vicenda in esame in Italia la stessa dovrà centrare presso di sé tutti gli obblighi conseguenti ai fini Iva, e ciò anche nel caso a cui in cui a realizzare le operazioni siano le proprie stabili organizzazioni situate all'estero. Nella vicenda in esame, appunto Regno Unito, Belgio e Singapore, questo regime comporterebbe che la casa madre, non avendo realizzato le operazioni imponibili territorialmente rilevanti, è tenuta a emettere le fatture IVA e a indicare nelle liquidazioni periodiche le Lippe che rilevano ai fini del contributo alle operazioni attiva esse relative, cioè le gestioni di gas compiuti in Italia dalle stabili organizzazioni. Il punto di frizione viene ravvisato dal giudice nel mancato coordinamento di questa disciplina con il regime della determinazione della base imponibile del contributo straordinario previsto dalla disposizione censurata, infatti, rimettente evidenzia che in questo caso la disciplina del calcolo del contributo straordinario impone di tenere conto solo delle fatture attive, cioè relative alle operazioni realizzate dalle stabili organizzazioni estere, e che la casamadre, tenute a emettere a indicarne nelle Lippe e non anche delle fatture passive relative agli acquisti che le stesse stabili organizzazioni hanno operato negli Stati dove sono collocati e questo allora determinerebbe un effetto di asimmetria distorsiva con conseguenti irragionevolezza della disposizione censurata. Evidenzia che questo volo
Che a questo risultato la la parte avrebbe proposto di pervenire tramite al risultato di un'interpretazione costituzionalmente orientata diventa espungere le fatture attive attratte presso la casa madre, quindi dal calcolo del contributo, però, ritiene rimettente non possibile seguire la parte su questa interpretazione costituzionalmente orientata e quindi solleva la questione.
La difesa statale, nel suo atto d'intervento, ha chiesto di dichiarare inammissibili o infondate le questioni. Sarebbero infatti inammissibili le questioni relative al carattere confisca torio espropriativo, dalla disposizione censurata per genericità e omessa violazione degli effetti che, sul giudizio acqua si sarebbero prodotti a seguito della sentenza di questa Corte numero 111 del 2024 perché nel contestare l'effetto con piscatorio espropriativo non avrebbe tenuto conto che tale sentenza espunto le accise dal calcolo del contributo. Anche le questioni relative al caso di operazioni territorialmente rilevanti realizzate dalle stabile organizzazione essere un soggetto passivo che ha sede in uno Stato membro in cui è dovuta l'imposta sarebbero inammissibili per erronea. Ricostruzione della normativa interna e unionale perché la vicenda in esame non sarebbe riconducibile alla specifica disciplina regolata dal combinato disposto dell'articolo 192 bis della direttiva 112 del 2006 dell'articolo 54 del Regolamento 282 del 2011 inammissibile. Infine, per genericità, sarebbe formulazione del petitum sarebbero le questioni relative all'esatta individuazione del periodo di riferimento.
Nel merito. Secondo la difesa statale, le questioni non sarei sarebbero non fondate. Con riferimento alla questione relativa all'effetto con Picasso con piscatorio espropriativo del contributo straordinario alla ripresa statale, richiama la sentenza 111 del 2024. Non sarebbe fondate neanche la questione relativa all'articolo 117, primo comma in via immediata l'articolo 1 del Protocollo addizionale CEDU, in quanto la Corte Edu ha sempre riconosciuto un ampio margine di discrezionalità ai legislatori dei singoli Stati membri. La questione anche della retroattività non sarebbe fondata, perché qui non ci sarebbe retroattività. Per quanto riguarda poi la questione relativa al caso delle operazioni territorialmente rilevanti realizzate, le stabili organizzazioni estere nel soggetto passivo che ha sede nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta evidenzia che non si porrebbe un problema di asimmetria rispetto alle corrispondenti operazioni passive e
La conseguente irragionevolezza, quindi della base imponibile del contributo straordinario sarebbe insussistenti.
Infine, per l'avvocatura non sarebbe neanche fondata ulteriore questione relativa alla mancata considerazione ai fini dell'eventuale emersione di un saldo tra le operazioni Iva e passiva con riguardo al momento di effettiva operatività del soggetto passivo, perché il criterio formale sarebbe l'apertura della partita Iva la società ENI Global Energy S.p.A. Nel suo atto di costituzione ha chiesto l'accoglimento delle questioni seguendo le medesime Argolini. Argomentazioni poste alla base dell'ordinanza di rimessione nella memoria preliminarmente ha evidenziato che questa Corte, con la sentenze precedenti, ha già esaminato tutte le altre questioni
Di questo incidente di costituzionalità, ad eccezione di quella relativa appunto all'irragionevolezza del contributo straordinario, nella misura in cui grava anche sulle operazioni attive imputabile alle stabili organizzazioni estere, ma fatturate dalla casa madre italiana inapplicazione della pertinente normativa IVA. E quindi su questa unica questione che focalizza i propri argomenti difensivi, oltre che a replicare alle eccezioni di inammissibilità, una svolta dall'avvocatura nel proprio atto, intervento evidenziando che proprio l'articolo 54 del Regolamento prevederebbe l'attrazione della casa madre dell'opera nella casa dell'attrazione presso la casa madre delle operazioni attive realizzate della stabile organizzazione estera. Con riferimento al merito, evidenzia che, per effetto di tale disciplina, alla casamadre sarà tenuta a fatturare, registrare, inserire nelle Lippe quelle operazioni
Nonostante siano effettuate dalla Stradale stabili organizzazioni estere e dall'altro, che questa regola di attrazione opera solo per le operazioni attive, ma non anche per quelle passive relative agli acquisti compiuti della stabile organizzazione nel luogo ove la stessa è collocata e che pertanto sono sottoposte al regime dell'Iva locale in altre parole, l'inclusione nella base imponibile delle operazioni attive effettuate le stabile organizzazione estere senza possibilità di in Kill include le relative operazioni passive comporterebbe che il prelievo non sarebbe in alcun modo rappresentativo di un incremento di saldo differenziale.
Che logicamente dovrebbe presupporre un confronto fra due volumico correlati fatturato attivo e quello passivo. Ciò nonostante che il fatturato attivo non sia riferibile alla casa madre, ma le sue stabili organizzazioni. La parte aggiunge che la necessità di una simmetria fra le operazioni attive e passive, che devono essere indicate nelle Lippi ai fini della differenziazione, determinazione dei saldi differenziali, sarebbe stata in realtà fermata anche da questa Corte nella sentenza 111 del 2024, nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale contributo nella misura in cui non esclude la propria base imponibile, il valore delle accise che confluisce nelle fatture attive, un'ulteriore conferma della
Si immette la simmetria.
Diventerebbe note ricavabile dalla disposizione dell'articolo 37, comma 3 ter della disposizione censurata secondo cui non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del relativo presupposto territoriale, quindi questa disposizione consentirebbe di tenere conto delle operazioni attive prive del requisito territoriale alla sola condizione che simmetricamente vi siano state operazioni passive corrispondenti alle medesime operazioni questo presidente, allo stato degli atti,
Per la parte privata, per la società ENI innanzitutto l'avvocata Salvini, prego.
Grazie Presidente con il collega ci siamo distribuiti la discussione, pur rimanendo nei limiti previsti, spero il primo punto che intendo trattare è quello della interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 37 in questione, quella interpretazione che il giudice a quo ha ritenuto non poter effettuare a mio avviso codesta Corte ben può e anzi dovrebbe addivenire a una tale interpretazione qual è il punto? Il punto è che l'articolo 37,
Prevede che il requisito territoriale del contributo sia costituito dall'esercizio nel territorio dello Stato delle attività del settore energetico colpite dal contributo stesso. Ora è noto che la territorialità è un elemento che interviene a delimitare in senso spaziale il presupposto dell'imposizione. Ora qual è? Il presupposto dell'imposizione? È stato ampiamente chiarito dal codesta Corte nella sentenza 111 del 2024 che lo ha individuato appunto nella ricchezza congiunturale che è stata maturata dalle società del settore energetico e come ha chiarito codesta Corte le Lip e quindi le i moduli con i quali viene calcolato la liquidazione dell'IVA che poi danno luogo al saldo differenziale. Sono degli elementi costitutivi del presupposto, in particolare con riferimento alla base imponibile del contributo
Da qui ne discende che la territorialità del contributo, come previsto dall'articolo 37 idonea a delimitare in via interpretativa il contenuto delle Lippe che concorrono alla formazione della base imponibile del contributo. Ora, detto questo, dalle nostre difese forse anche troppo lunghe e mi scuso ma è una questione veramente molto tecnica si desume come le operazioni delle quali si discute, che per noi non avrebbero dovuto essere computate nella base imponibile del contributo siano indubbiamente è stata effettuate all'estero e non in Italia, e questo perché esse sono imputabili a una stabile organizzazione IVA. Ora c'è da chiarire e spero che lo abbiamo chiarito che il concetto di stabile organizzazione IVA è un concetto diverso da quello delle imposte sui redditi
Ed è un concetto, così come esplicitato dal regolamento del 2011 che ha una diretta efficace nel nostro ordinamento, è un concetto che richiede una organizzazione di mezzi umani e tecnici, noto che l'umano non è necessario ai fini delle imposte sui redditi, ma pur cosa hai finiva sì quindi dotato di mezzi umani e tecnici che consentono di ricevere ed effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi partecipando a tale effettuazione, quindi,
L'imputazione alla stabile organizzazione di operazioni e finiva presuppone un contributo effettivo, materiale umano, lo svolgimento dell'operazione e comporta, a nostro avviso in maniera indubbia che queste operazioni non siano effettuate nel territorio dello Stato, come richiede l'articolo 37, bensì all'estero, appunto nei tre Paesi nel caso di specie in cui sono residenti le stabili organizzazioni.
Rilevo che anche dal punto di vista documentale ci siamo soffermati su questo.
Nelle nostre memorie, anche per maggiore garanzia e legame fattuale, con la fattispecie che le fatture, di cui si tratta sono delle fatture che sono intestate alle diverse stabili organizzazioni e che esse, come richiesto dalla normativa, sono contabilizzate in una distinta sezione a distinta numerazione della contabilità quindi le operazioni di cui si tratta che come abbiamo ampiamente spiegato sono,
Da dichiarare in Italia da parte della casa madre, in pure in quanto effettuate della stabile organizzazione, sono a tutti gli effetti, distinguibili e distinte, da quelle direttamente imputabili alla casamadre.
Quindi credo che sia, diciamo assodato, che l'articolo 37 debba essere interpretato nel senso che esso esclude da imposizione per difetto di territorialità tutte quelle operazioni che sono state effettuate dalle stabili organizzazioni che sono quelle di cui si discute.
Ora.
E questa prospettazione, io ho dato per assodato cosa in cui crediamo che il presupposto territoriale del contributo sia diverso e autonomo rispetto a quello vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e io credo che questa impostazione di autonomia abbia un suo indubbio fondamento nella ratio, nella struttura del tributo e del resto anche in commesso. È stato interpretato da codesta Corte nella sentenza 111 del 2024 perché naturalmente codesta Corte non ha appiattito il presupposto del contributo sulla disciplina e sul presupposto dell'IVA. Semplicemente questo contributo mutua una parte della disciplina dell'IVA, ma la Corte ha precisato opportunamente che la manifestazione di capacità contributiva e il presupposto è costituito da un saldo differenziale tra le diverse e liquidazioni Iva e quindi evidentemente ha un presupposto autonomo. Però diciamo, scendiamo ancora ad una questa ipotesi, per cui la territorio territorialità e il contributo coincide con quella dell'IVA e allora emerge
L'altro aspetto, quello che più propriamente attiene alla violazione dei principi costituzionali, perché, come abbiamo ampiamente rilevato nei nostri atti, la disciplina dell'Ira, che è in primo luogo costituita dal regolamento del 2011 a cui poi si agganciano le norme interne sulla territorialità del tributo, ebbene, questa disciplina prevede che le operazioni attive imputabile effettuate all'estero dalle stabili organizzazioni, qualora attengono determinati settori come proprio quello in cui opera legem, cioè della distribuzione del gas, debbano essere assoggettati ad IVA italiana, quindi assoggettate ad imposizione in Italia attraverso un meccanismo tecnico che si chiama appunto di reverse. Charge, esterno quindi reverse, charge esterno è un meccanismo che dissocia l'effettuazione delle operazioni all'estero dal debito d'imposta in Italia e quindi, proprio con riferimento alla disciplina Iva, se la vogliamo applicare, dobbiamo ritenere che queste operazioni sono effettuate in Italia
Ecco allora che rileva la questione di ragionevolezza e violazione del principio di capacità contributiva, perché se è vero che devono legittimamente essere assoggettati a imposizione in Italia, rileva il fatto che invece questa regola, che appunto è stata scritta proprio per spostare a Fini antielusive anti evasivi il debito d'imposta in Italia non opera invece per le operazioni passive perché per le operazioni passive, cioè per gli acquisti della stabile organizzazione che hanno dato luogo poi che sono derivate dai costi necessari per svolgere queste operazioni attive per le operazioni passive. Non vige questa stessa regola di spostamento in Italia della territorialità, proprio perché quella riguarda solo le operazioni attive, il debito d'imposta, le operazioni passive sono rimaste radicate all'estero e quindi si è verificata proprio quella discrasia. Quella irragionevolezza, quella violazione del principio immanente, anche riconosciuto dalla stessa norma e dalla prassi amministrative di simmetria, per cui vengono ricomprese nell'imposizione solo le operazioni attive, ma non ci sono i costi viene quindi lesa dalle fondamenta. La logica del saldo differenziale, che è appunto quello che costituisce il presupposto della imposizione, e qui abbiamo richiamato infatti la sentenza 111 nella parte relativa alle accise, cui appunto è stata dichiarata una parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 37, perché è esattamente la stessa cosa. In questo caso, come in quello, solamente una componente attiva li riconducibile alle accise qui propriamente ed espressamente costituita dalle operazioni attive, costituisce alla formazione della base imponibile, mentre la relativa componente passiva no. E quindi da questo punto di vista chiediamo che venga appunto replicato il ragionamento di quella sentenza e quindi dichiarata in parte qua la illegittimità costituzionale della norma. Passo la parola al collega prego, avvocato Di Girolamo.
Sì, Presidente, grazie a tutti, allora almeno una chiosa, diciamo che completa, sotto un profilo comunitario, diciamo quindi con rispetto ai riflessi che questa stessa interpretazione interna produrrebbe dando, diciamo ulteriormente atto che.
Un'interpretazione letterale dell'articolo 37, diciamo così anche un risvolto violativi delle regole e le libertà, principali sfide fondamentali vigenti nell'ordinamento comunitario qual è il tema di fondo che l'abbiamo detto, diciamo nel proprio interno, lo lo lo lo proiettò sotto il profilo comunitario la mancanza di correttivi a questa piena operatività del principio di attrazione quindi questo questa diciamo concorrenza unilaterale delle sue operazioni attive,
Non di quelle passive alla base imponibile, il contributo si produce, si riflette soltanto per le società italiane che hanno stabile organizzazione all'estero, quindi c'è un profilo diciamo derivato è collegato che è quello diciamo.
Che che confronta, che discrimina società italiane che hanno 16 sedi stabili all'estero rispetto ad altre due fattispecie, a nostro avviso assolutamente comparabili. Quali sono sono le società invece che operano soltanto in Italia, sono le società che invece operano all'estero con un modello di business diverso, perché nel caso abbiamo Ettore stabili e lo abbiamo sottolineato più volte, l'attrazione opera soltanto per le operazioni attive. Chi invece opera solo in Italia, chiaramente a un pieno una piena operatività delle regole del 37 e del richiamo alle linee su tutte e due i ladri. Gli aspetti quindi, a, diciamo normalmente un controbilanciamento dell'intero operazioni attive nelle operazioni passive, negli acquisti, nei costi che opera all'estero con società e non con stabili organizzazioni. A ugualmente, diciamo, una simmetria, perché a quel punto le società estere non influenza o nella base imponibile attiva nelle passiva, cioè l'estere, trattengono su di sé sia le operazioni attive che lo fa sì che le pastiglie, quindi il problema diciamo della asimmetria dello spostamento di una sola parte del fatturato, sia soltanto quelli stabili. Qual è il riflesso comunitario? Sappiamo benissimo che gli Stati sono liberi in materia di imposte dirette nella
Nelle impostano venivano oramai non erano armonizzate di come posso dire, disciplinare la legislazione fiscale, però questa questa libertà va sempre contemperata con le libertà fondamentali ugualmente tutelati dal diritto comunitario e nel caso di specie ci riferiamo all'articolo 49 del Trattato di funzionamento e della libertà di stabilimento. Qual è il tema, la libertà di stabilimento? Sappiamo benissimo che si estrinseca anche con la possibilità di aprile. Agenzie succursali filiali all'estero quindi diciamo così a una doppia coniugazione che la Corte di giustizia più volte ha specificato la non discriminazione, ma anche la nuova iscrizione. Mi riferisco per tutte quando sentenza del 99 la Hamid 141 99, dove si è chiarito perfettamente che, sebbene le disposizioni del Trattato fu e relativa libertà di stabilimento, mirino ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante e sostano altresì a che lo Stato membro di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di una società costituita conformemente presso la propria normativa è quello che succede come nel caso di specie. La sentenza Hamid riguardava proprio una legislazione belga che ta comincia attribuiva un trattamento fiscale di deteriore alle società belghe, che aveva una stabile all'estero. Loro non potevano riportare le perdite delle stabilì la società. Le società che avevano invece delle controllate in Belgio potevano riportare all'abbattimento del reddito le perdite dell'utile. Le perdite delle società controllate in Belgio, quindi si è specificato, si è declinata meglio la libertà di stabilimento e si è spiegato che lo Stato nazionale non può limitare restringere. Come sappiamo, la operatività all'estero della propria della propria società nazionale. Trattamenti differenziati sono consentiti, ma l'elemento differenziale non può essere mai l'esercizio, la libertà di stabilimento. Quindi, se io diciamo liberamente usufruendo della facoltà che l'ordinamento comunitario mi consente stabiliscono ha sede una stabile organizzazione Alessio, è solo questo non può essere motivo di un trattamento fiscale differenziato, è esattamente quello che si vede, che si realizza con il contributo, senza il correttivo di cui stiamo parlando, perché soltanto la società con stabili
Diciamo ai danneggiata da questo principio di attrazione, la società che opera solo internamente alla società che opera all'estero in con società controllate, non ha lo stesso effetto negativo penalizzante. Quindi questa concorrenza diciamo asimmetrica, sia soltanto per un soggetto che ha esercitato liberamente come unico elemento di differenziare la propria libertà di stabilimento e di questo mi aggancio a quello su cui abbiamo concluso quell'altra col trattamento con la col col trattamento della normativa nazionale, cioè sappiamo benissimo che, prima di una disapplicazione o prima di una rinvio alla Corte di giustizia, la prima diciamo scelta che si pone la legislazione nazionale e l'interpretazione conforme, quindi anche sotto il profilo della evitare un contrasto, una violazione piena e frontali della libertà di stabilimento. Quello che questa serie chiediamo intestazione conforme, che tuteli anche a livello comunitario,
Diciamo la l'illegittimità dell'applicazione della normativa nazionale per la Presidenza del Consiglio, l'avvocato di Stato Cherubini, prego.
Grazie, Presidente e buongiorno.
L'articolo 37 viene per la terza volta al cospetto di questa corte e questa volta via diviene per un aspetto estremamente tecnico.
Che richiede, a nostro modo di vedere, alcune precisazioni preliminari sui concetti che sono stati invocati anche dalla controparte in particolare, noi riteniamo che la ricostruzione normativa dalla quale muove il giudice a quo non sia del tutto corretta, non sia corretta, innanzitutto nella misura in cui invoca due disposizioni l'articolo 192 bis della sesta direttiva IVA e l'articolo 54 del Regolamento attuativo che a nostro avviso devono riferirsi ad un'ipotesi diversa.
Cioè all'ipotesi in cui si realizzino delle operazioni imponibili, delle operazioni attive che siano territorialmente imponibili nello stato in cui si trova una stabile organizzazione, l'articolo 192 prevede che quelle operazioni sono riferibili alla stabile organizzazione, se la stabile organizzazione interviene con i propri mezzi umani strumentali.
L'articolo 54 stabilisce una deroga, come dice la controparte nella no nella sua memoria, da ultimo depositata più precisamente forse precisa delimita i confini dell'articolo 192 bis, prevedendo che, se in realtà la stabile organizzazione è il centro effettivo dell'attività economica dell'impresa, allora quelle operazioni devono essere imputate a quel centro affettivo a prescindere dal coinvolgimento delle risorse umane e materiali.
Ma non c'è dubbio che le operazioni attive materialmente poste in essere dalle stabili organizzazioni di Eugène ma imponibili in Italia siano attratte alla stessa e gemme e quindi debbano essere dichiarate da legem delle nelle proprie LIBE, ma ciò a nostro avviso, non sulla base degli articoli 192 bis 54,
Ma sulla base di un concetto fondamentale che sta alla base della stessa nozione di stabile organizzazione, la stabile organizzazione non è un soggetto distinto dalla casamadre, la stabile organizzazione è un concetto che serve semplicemente per considerare un soggetto che altrimenti sarebbe non residente nello Stato estero, in cui realizza determinate operazioni attive come se fosse residente con tutto ciò che ne consegue a livello di obblighi di fatturazione reverse charge e via dicendo.
Ma nel momento in cui la stabile organizzazione realizza operazioni attive nel territorio in cui si trova la sede legale o la sede economica effettiva della casamadre, è chiaro che quelle operazioni vengono attratti alla casamadre, perché casa-madre e stabile organizzazione sono dal punto di vista giuridico lo stesso soggetto questo lo ha precisato già nel 2006 la Corte di Giustizia nella sentenza FCE Bank parlo in particolare della causa 510 2004 e lo ha precisato sul piano lo hanno precisato sul piano interno anche le sezioni unite, con la sentenza 22.113 del 2023
Le operazioni passive invece poste in essere dalla stabile organizzazione, quindi le operazioni di acquisto di beni e servizi che la stabile organizzazione pone in essere per poter operare, non vengono attratte alla casamadre, non in forza degli articoli 192 bis e 54, ma in forza di quelle che sono le norme sulla imponibilità delle operazioni Iva dal momento che queste operazioni si radicano territorialmente all'estero, chiaramente scontano l'imposta all'estero e vengono riferite alla stabile organizzazione questo ovviamente in linea generale. Poi, nel caso concreto,
Si sarebbe dovuto verificare il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se effettivamente le operazioni passive riferibili inerenti alle operazioni attive di cui stiamo parlando fossero effettivamente riferibili alla casamadre o FOS, cioè fossero effettivamente riferibili alla stabile organizzazione oppure fossero riferibili alla casamadre, ad esempio per quanto riguarda le cessioni di gas quindi gli acquisti di gas che la stabile organizzazione avrebbe operato all'estero per poi rivendere ad Ejim non è così sicuro non è così scontato, sulla base della disciplina Iva, che queste operazioni fossero effettivamente riferibili alla stabile organizzazione
La parte privata ci ha riprodotto nella sua memoria una in voice, una fattura della stabile organizzazione, ma chiaramente noi non possiamo sapere, non possiamo verificare in questa sede, per ovvie ragioni, se questa fattura si riferisca ad una partita di gas che poi effettivamente è stata reimmessa e rivenduta nel mercato italiano questo perché lo dico,
En passant, ma lo dice anche la controparte nella sua memoria, l'imponibilità delle operazioni di trasferimento del gas si radica in base alla sede del soggetto acquirente del soggetto cessionario, ma chiaramente bisogna andare a vedere se, nel momento in cui si individua chi è il soggetto cessionario occorre fare riferimento alla stabile organizzazione oppure occorre fare riferimento alla casamadre tutte questioni tecniche che avrebbero dovuto essere a nostro avviso esaminate dal giudice a quo non lo sono state e questo dovrebbe essere sufficiente.
A far dichiarare inammissibile la questione, perché appunto si fonda su un quadro normativo che non è corretto o perlomeno incerto, ma ad ogni modo assumiamo che effettivamente questa asimmetria ci sia, che quindi ci siano delle operazioni attive poste in essere dalla stabile organizzazione che entrano nelle Lippe della casa madre e operazioni passive sempre della stabile organizzazione che non entrano nelle LIBE della casamadre, questo basta a rendere il contributo incostituzionale per contraddittorietà, con il presupposto impositivo e quindi per violazione dei principi di eguaglianza sostanziale, ragionevolezza e capacità contributiva. A nostro avviso, no,
Innanzitutto, mi preme sottolineare un aspetto.
Non è a nostro modo di vedere, è corretto sostenere che le operazioni attive poste in essere dalla stabile organizzazione sono compiute all'estero, queste operazioni attive sono compiute in Italia ed è proprio questo che ne giustifica il radicamento nell'imponibilità in Italia, e questo vale finiva ma vale anche ai fini del contributo e dico di più anticipando una cosa che dirò dopo queste operazioni sono sicuramente espressione di una ricchezza, di una manifestazione di ricchezza che è riferibile alla casa madre.
Sia perché non c'è alterità soggettiva, sia perché si tratta di operazioni che vengono realizzate in Italia, sì da strutture operative da mezzi umani strumentali che magari stanno all'estero ma vengono realizzate in Italia.
Ora la codesta Corte ha avuto modo di precisare sia nella sentenza 111 del 2024 sia nella sentenza 180 del 2025, che questo contributo ha dovuto rispondere cito testualmente a particolarissime esigenze di gettito e di solidarietà a circostanze straordinarie, e che quindi si è tradotto in un intervento normativo del tutto sui generis.
Intorno alla domanda di prima, la ipotetica presunta eventuale asimmetria basta a rendere il contributo contraddittorio con il suo presupposto impositivo. Qual è il presupposto impositivo? L'aumento del differenziale del delta tra operazioni attive e operazioni passive? Questo delta lo ha chiarito a chiare lettere codesta Corte nelle due sentenze che ho citato. Non deve coincidere perfettamente con gli extra profitti, perché gli extra profitti non sono né il presupposto impositivo nella base imponibile del contributo del tributo di cui stiamo parlando sono, se vogliamo la ragione storica. Sono un elemento di contesto, ma non sono un elemento tecnico che entra a definire la fattispecie impositiva. Il legislatore ha presunto che l'aumento di questo differenziale aumento oltre certe soglie più di 5 milioni di euro più del 10%
Sia espressione di una maggiore forza economica del soggetto passivo, legata a un aumento più che proporzionale dei prezzi di vendita rispetto ai costi di approvvigionamento, la criticità segnalata dalla parte privata e dal giudice a quo. Basta in firmare il ragionamento, la ratio su cui la norma si fonda, a nostro avviso assolutamente no, anche perché tutto il ragionamento che il giudice a quo fa parte da un presupposto la necessaria corrispondenza tra operazioni attive operazioni passive, cioè parte dal presupposto per cui nella base imponibile del contributo ci devono essere le operazioni attive e le corrispondenti operazioni passive. Ma così non è, perché può assolutamente essere, può perfettamente essere che l'operazione attiva sia realizzata con una materia prima o con dei beni che sono stati acquistati in un periodo in un momento che cade al di fuori del periodo considerato, anche perché dobbiamo sempre considerare che il contributo va a gravare su un'età Mestre, un periodo di sette mesi a cavallo tra due periodi di imposta e tra due esercizi commerciali, quindi non coincide con un periodo d'imposta o con un esercizio commerciale. Peraltro, questa discrasia chiaramente eventuali ipotetica tra operazioni attive operazioni passive non riguarda solo il periodo che stiamo considerando, ma riguarda eventualmente anche il periodo preso a raffronto, cioè il periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Quindi non possiamo dire che il saldo differenziale si spiega solo e unicamente con questa simmetria
Ma, detto tutto, questo è detto che a nostro avviso non risulta pertinente il riferimento alla declaratoria di incostituzionalità della inclusione nella base imponibile del contributo delle accise, perché in quel caso veniva in rilievo una posta passiva le accise, appunto che come tali non potevano concorrere a definire la base imponibile di un tributo.
Detto che non ci sembra pertinente, non ci sembra decisivo in riferimento all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quindi alla libertà di stabilimento.
Per una ragione molto semplice, stiamo parlando di una misura una tantum, di una misura eccezionale, di una misura straordinaria, come facciamo a dire che questa misura una tantum e straordinaria possa incidere sulle scelte organizzative degli operatori economici e in particolare sulle scelte di stabilire appunto delle stabili organizzazioni all'estero.
Ma detto tutto questo c'è, secondo me, un elemento decisivo che toglie qualsiasi fondamento alla questione di legittimità costituzionale e con questo vado a concludere c'è un evidente salto logico tra la premessa da cui muove la questione di legittimità costituzionale, cioè la simmetria tra operazioni attive operazioni passive e la conclusione cioè si parte dicendo c'è questa simmetria nelle libri della casamadre ci sono le operazioni attive, non ci sono le operazioni passive,
La conclusione quale dovrebbe essere togliamo dalla base imponibile. Le operazioni attive ci sembra una conseguenza, come dire, alquanto eccessiva e alquanto illogica al più per ricondurre a legittimità costituzionale il contributo in via interpretativa o con una declaratoria di illegittimità costituzionale. La norma andrebbe corretta nella misura in cui non consente di considerare le corrispondenti operazioni passive. Tutto questo, ovviamente, sulla premessa che avrebbe dovuto essere verificata nel giudizio a quo che la controparte abbia dimostrato nel giudizio tributario. L'effettiva esistenza e consistenza di queste operazioni passive inerenti alle operazioni attive, ricomprese nella base imponibile del contributo che sarebbero rimaste in capo alla stabile organizzazione. Perché noi non sappiamo, non conosciamo quella che è la struttura di queste stabili organizzazioni estere. Qui non possiamo dare per assunto che le operazioni attive che queste stabili organizzazioni hanno realizzato in Italia si siano fondate su costi di approvvigionamento strumentali e via dicendo, realizzati dalla stabile organizzazione. Potrebbero essere queste operazioni attive potrebbero essersi fondate su costi in parte della stabile organizzazione in parte della casamadre. Quindi, a nostro avviso, il ragionamento della parte privata del giudice a quo avrebbe al più potuto condurre a dire la norma si presta dei dubbi di legittimità costituzionale nella misura in cui non consente di considerare le operazioni passive inerenti alle operazioni attive che vengono incluse nella base del contributo e quindi, eventualmente in questa direzione avrebbe dovuto andare. Si sarebbe dovuta muovere la questione di legittimità costituzionale.
Noi riteniamo che una simile correzione non sia possibile in questa sede, perché si tratterebbe di un'evidente alterazione del perito un costituzionale, ma eventualmente i motivi ipoteticamente in estremo subordine, l'unica correzione che si potrebbe operare sarebbe quella di considerare le operazioni passive, altrimenti l'operazione sarebbe ripeto eccessiva e scollegata sul piano logico prima che giuridico dalla premessa perché noi non possiamo,
Dire che queste operazioni attive non sono riferibili alla casamadre e non sono espressione di una forza economica e quindi di una capacità contributiva della casamadre, perché sono operazioni realizzate in Italia e realizzate da una struttura che è pur sempre riconducibile sul piano della soggettività giuridica interna ed esterna sul piano del diritto interno e sovranazionale alla casamadre e quindi eliminare queste operazioni attive determinerebbe in questo caso sì, una irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli operatori interni, anche perché sarebbe stato molto facile per gli operatori nazionali che hanno stabili organizzazioni all'estero aggirare il contributo in che modo, facendo realizzare le operazioni attive in Italia imponibili in Italia dalle loro stabili organizzazioni estere, e così sottraendo al contributo operazioni attive che, lo ripeto, sono soggettivamente imputabile alla casamadre ed esprimono una ricchezza, una forza economica che è della casamadre. Quindi, pensare che la ipotetica ed eventuale criticità possa portare ad una espulsione di queste operazioni attive dalla base imponibile è una conclusione assolutamente inaccettabile e questa sì irragionevole per le ragioni che ho esposto. Quindi noi chiediamo l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione,
Due brand.
Sarà decisa rivederci avvocati, chiamiamo il giudizio del numero due del ruolo.
Chiamiamo.
Chiamiamo gli arbitri.
Ordinanza 224 del 2025 ordinanza 16 luglio 2025 Tribunale di Milano ASGI, associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione APS, altri contro Regione, Lombardia e altri per ASGI, associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione Aps e altri avvocati Livio Neri Alberto Guariso.
Per Regione Lombardia, avvocato, Alessandra Zimmitti, avvocato dello Stato Paolo Gentili.
Giorno, avvocati.
Prego.
Per la relazione del giudice Navarretta prego, grazie Presidente.
Il tribunale di Milano, nell'ambito di un giudizio antidiscriminatorio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, lettera della legge della Regione Lombardia numero 16 del 2016, nonché dell'articolo 40, comma 6 del Testo Unico immigrazione come sostituito nel 2002.
Nella parte in cui richiedono agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri irregolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, il requisito dell'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, i rimettente ritiene volato l'articolo 3, primo e secondo comma per irragionevole lesione del diritto all'abitazione per lesioni alla parità di trattamento la tutela di un diritto inviolabile della persona fra cittadini UE ed extra UE e infine per le lesioni dell'eguaglianza sostanziale.
Rimettente riferisce di doversi pronunciare su un'azione antidiscriminatoria collettiva promossa da quattro associazioni e su un'analoga azione individuale, proposta dal titolare di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, divenuto inabile al 100%, che di seguito licenziato nel giudizio qua altresì intervenuta la titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che nel 2023 non ha svolto attività lavorativa in quanto versava in precarie condizioni di salute e si doveva occupare di due figli minori uno dei quali autistico per entrambi. L'azienda lombarda per l'edilizia residenziale ha disposto la cancellazione dalla graduatoria per difetto del requisito dell'attuale svolgimento dell'attività lavorativa. Il rito, il rimettente dichiara di dover applicare
La norma censurata, dovendo decidere in merito al carattere discriminatorio del regolamento e dei bandi Aler, dal quale deriva che la richiesta di modifica del regolamento regionale di riammissione in graduatoria, dei LEP delle parti individuali, del giudizio di risarcimento, del danno non patrimoniale, di applicazione delle misure coercitive di cui al 614 bis del codice di procedura civile,
Il tribunale di Milano precisa inoltre di non poter dare seguito alla richiesta di non applicazione della norma censurata per violazione del diritto dell'Unione europea.
Sostenendo che lo Stato italiano si è avvalso della facoltà di prevedere condizioni più dist stringenti per l'accesso ai programmi Erp, facoltà consentita agli Stati membri dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011 98, quanto alla manifesta al non manifesta infondatezza e rimettente censura alla norma sulla base dell'articolo 3, primo comma affermando che non sussisterebbe alcun collegamento fra il requisito dello svolgimento della regolare attività lavorativa e la ratio sottesa alla concessione di alloggi di edilizia popolare.
A sostegno di tale rilievo evoca la sentenza, in particolare la sentenza 44 del 2020.
Dalle precedenti inferisce, da un lato, che lo svolgimento di attività lavorativa non possa reputarsi quale indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato territorio e territorio italiano e, da un altro lato, che proprio l'assenza o la precarietà del lavoro siano indici di un maggiore è stato di bisogno.
I rimettente sottolinea inoltre la genericità, equivocità dell'espressione irregolare attività lavorativa, suscettibile interpretazioni difformi non esce.
Estremamente indicativi dello stato economico del richiedente, inoltre, contesta che il riferimento alla situazione lavorativa al momento della domanda comporterebbe una cristallizzazione di tale situazione, non indicativa dell'effettivo bisogno insensibile a situazioni di disoccupazione temporanea o di impossibilità lavorativa non imputabili all'interessato, per le stesse ragioni denuncia una disparità di trattamento fra i cittadini UE e cittadini non UE che pure si trovino nella medesima condizione di bisogno.
E infine rileva un contrasto rispetto all'articolo 3, secondo comma, in quanto
Le norme censurate, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale, farebbero venir meno la tutela proprio nei confronti di chi versa in maggiore è stato di bisogno, nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia chiedendo di dichiarare le questioni inammissibile e infondata.
E non mi soffermo sulle motivazioni marzo, la Regione in particolare sottolinea sotto qua, per quanto riguarda la non fondatezza, il fatto che vi siano frequenti bandi con la possibilità di rivalutare la posizione in tempi brevi è intervenuto il giudice, anche il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato che eccepito profili di inammissibilità per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza e nel merito ha sostenuto la non fondatezza.
Su presupposto anche dell'ampia discrezionalità del legislatore nella graduazione dell'accesso alle prestazioni sociali.
Si sono costituiti in giudizio tutte le associazioni e la parte è intervenuta nel giudizio principale e le parti private, in particolare hanno rilevato, hanno svolto rilievi sul perimetro della questione chiedendo che sia dichiarata inammissibile.
La questione nella parte in cui il dispositivo dell'ordinanza include anche i titolari di carta di soggiorno fra i soggetti per i quali sarebbe richiesto l'effettivo svolgimento di regolare l'attività lavorativa, e nel merito ha sostenuto gli argomenti a favore della fondatezza, sia la Regione Lombardia se le parti private hanno depositato memorie insistendo sulle rispettive posizioni.
Ecco, per l'associazione parte privata nel giudizio, l'avvocato Guariso, prego.
Grazie Presidente, credo che la questione.
Arrivi, si collochi correttamente, come ha fatto l'ha detto anche il giudice a quo e come veniva ricordato nella relazione, all'esito di quella lunga vicenda dei requisiti di pregressa residenza o attività lavorativa nel territorio regionale, che è culminata nella sentenza numero 70 di pochi giorni fa e in effetti qui non ci collochiamo in realtà, a ben vedere, su un piano particolarmente diverso perché, come in quel caso la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato l'irrilevanza di requisiti che sono totalmente estranei al bisogno. Qui anche qui, in sostanza, stiamo dicendo la stiamo affrontando lo stesso problema, non solo con la particolarità che qui non si verte su un punto di
Su un requisito non solo estraneo al bisogno, ma addirittura un requisito che attesta il minor bisogno rispetto a chi quel requisito non ha, perché, come è pacifico, il fatto di avere un'attività lavorativa sicuramente attesta statisticamente mediamente una situazione di minor bisogno rispetto alle ai soggetti che si trovano.
In stato di disoccupazione. Quindi, insomma, ci collochiamo all'interno del filone, che ha preso le mosse dalla sentenza 44 del 2020 e via via in tutte le successive. In realtà qui però c'è un punto decisivo, un bel richiamato dal giudice a quo, che rende peculiare alla situazione che c'è anche questo requisito non guarda al passato, come quella vicenda della pregressa residenza o attività lavorativa nel territorio. Non guarda al futuro, perché il futuro guarda semmai l'altro requisito che qui non è in discussione è quello del permesso di soggiorno di almeno due anni, che può dare l'indicazione di una certa stabilità. Certo, anche quello può finire a pochi mesi dopo, ma tendenzialmente indica una certa stabilità rivolta al futuro. Ma guarda al momento all'istante, nel nome anzi a due istanti, nel momento in cui si fa la domanda e nel momento in cui viene assegnato l'alloggio in quei due momenti, chissà perché
L'interpretazione di alcune regioni.
E pur a parità di normative applicabili tutte le regioni e a parità di di di di di previsione normativa che sembrano in quel momento, bisogna avere l'attività lavorativa, non si sa cosa succederà il giorno dopo, non si sa cosa è successo il giorno prima questa veramente l'illogicità e la peculiarità di questa norma che,
O, come abbiamo scritto, si interpreta nel senso che, quale espressione regolare attività lavorativa sia riferita a un'attività lavorativa di una certa consistenza, ma lì saremmo veramente in un ambito di clamorosa discrezionalità, ai quali arbitrarietà delle singole amministrazioni, che dovrebbero valutare, senza avere alcun criterio cos'è la regolare attività lavorativa e aggiungo saremmo forse in un ambito anzi,
Senza forse in un ambito fortemente dubbio rispetto all'ammissibilità della deroga alla direttiva di cui qui oggi non discutiamo per il giudice remittente ha detto non c'è contrasto con la direttiva, però siamo sempre certamente nell'ambito dell'esercizio di una facoltà di deroga che secondo il giudice è stata correttamente esercitata.
Secondo il tribunale di Torino, nell'ordinanza che poi verrà discusso davanti a questa Corte a luglio, invece, non è stata correttamente esercitando, ma fatto sta che siamo sempre nella deroghe e le deroghe non solo devono essere esplicite, prestano deroga, è un principio generale, ma devono anche essere specifiche chiare, come dire esattamente determinabili. È una terra di questo tipo eserciti una regolare attività lavorativa. Sicuramente non è una deroga che sia determinata e determinabile e che rientra nell'ambito consentito agli Stati membri da quel famoso articolo 12, paragrafo quindi, insomma, questo peculiare requisito istantaneo
E non è neanche il caso di di tornare su quanto richiamato dal giudice remittente, non è espressione della stabilità sul territorio, non indica la capacità economica la stessa ragione dice, ma no, ma non è previsto per quello perché ovviamente ci sono dei lavori che non sono in grado di attestare una particolare capacità economiche sono un lavoro povere, con retribuzioni bassissime di poche ore e quindi di per sé non indica una particolare capacità economica, non indica come sostiene erroneamente la regione che sicuramente alle alla fine del quel permesso biennale che rimane come requisito in questo momento,
E ci sarà sicuramente un rinnovo, perché se anche ottengono allarmanti con una cosa ovvia, se anche ottengono alloggio, adesso perché sto lavorando può darsi benissimo che alla fine il permesso biennale non abbia un rapporto di lavoro e quindi non c'è connessione tra le 2 cose e comunque esiste l'articolo 22, comma 11 che ci dice che anche in assenza di lavoro al momento della scadenza ho diritto al famoso permesso per attesa occupazione quindi la permanenza si potrà comunque prolungare.
E tra l'altro, aggiungo infine, non questo requisito non colpisce soggetti che sono estranee al mercato del lavoro, espressione che la difesa erariale ripetutamente utilizzato nella sua memoria, perché se hanno il permesso biennale sono persone che possono lavoratori, possono familiare di lavoratori.
Non esiste, salvo casi eccezionali a protezione speciale, che meriterebbe un altro discorso. Non esistono permessi biennali che non derivino dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Quindi davvero tutta l'argomentazione sulla estraneità al mercato del lavoro dei soggetti che lo Stato legittimamente avrebbe escluso che il nerbo mi pare della delle argomentazioni dell'avvocatura non è pertinente perché non sono soggetti estranei al mercato del lavoro o hanno lavorato e sono entrati appunto con un permesso per l'uomo. Sono familiari dei lavoratori, ma tra l'altro la la la, la casa viene attribuita al nucleo e quindi normalmente la domanda la fa, chi ha le condizioni e quindi il fatto di essere familiari erano pieni neppure in gioco, quindi mi sembra che da qualunque parte si prenda il discorso non si riesce a trovare una giustificazione a nostro sommesso avviso, di questa disposizione, tanto che
Davvero ci si meraviglia del fatto che sia arrivato all'esame di questa corte e io stesso me lo sono chiesto solo 26 anni dopo la sua introduzione credo che una delle motivazioni sia, da un lato, che la faccenda del requisito di radicamento escludeva cioè dei cinque anni di residenza,
Scusate nella regione, esclude.
Già di per sé molti stranieri, e quindi probabilmente il problema si poneva meno dall'altro. Il fatto e questo è importante ai fini della decisione, questa corte del brand che si è cercato di aggiustare un requisito palesemente irragionevole nel modo in tutti i modi possibili agganci tanto l'esempio della Regione Lazio che dice basta che ti iscrivi al centro per l'impiego vale un disoccupato a chiederà la casa in Lombardia, gli dicono non ce l'hai, come il caso di regolarmente nel Lazio, dice vai ti scrive al centro per l'impiego autonomi qua e ti mettono in graduatoria situazione in Friuli hanno addirittura abolito, richiama l'articolo 40 e hanno detto, ma no faceva riferimento al 41 del Testo Unico immigrazione sulla
Le prestazioni assistenziali, altri Comuni hanno detto no, te lo do se almeno hai una pensione, quindi hanno risolto il problema del e quindi, insomma, ci sono state queste giustamente che hanno cercato di risolvere le contraddizioni di questa norma, che non sono davvero, oltre a quella che dicevo sono va davvero rilevanti anche in relazione al rapporto tra,
Condizioni di ammissione alla graduatoria e condizioni di attribuzione della casa, cioè condizioni di punteggio ci sono delle contraddizioni davvero insanabili, alcune rilevate dagli anni giudice, quelle del laboratorio della persona che non può lavorare perché disabile.
Ma la disabilità costituisce, nel Regolamento regionale della Lombardia e di tutti gli altri le ragioni di attribuzione del punteggio. Diciamo com'è possibile allora lo straniero disabile non può accedere alla graduatoria, perché non lavoro a un disabile con un permesso biennale non può accedere alla graduatoria, però si accede perché italiano gli do addirittura un punteggio, il punteggio massimo, ma nel 13 punti sono quasi il punteggio massimo attribuibile dal regolamento, ma pensiamo, appunto facevano il caso della pensione agli anziani. Nel regolamento si dice sia il più di settant'anni ed otto punti, ma un pensiero, un ultrasettantenne straniero non potrà mai accedere alla graduatoria, perché
Ma altamente probabile che non abbia un lavoro, quindi davvero una serie di contraddizioni che si è cercato di aggiustare nel modo che dicevo, ma quindi la sentenza che noi chiediamo alla questa Corte, anche una sentenza di riordino, di una normativa così confuso, resta quindi solo un'unica obiezione diciamo,
Innovativa rispetto a questa vicenda è quella che fa l'avvocatura, quando tenta di introdurre di avvalersi di nella questione sulla quale siamo rimasti nei giudizi acqua soccombenti, diciamo così in queste non nella vicenda editori e cioè nella invocata applicabilità della direttiva 98 2011.
Principio dal vincolo di parentela di trattamento ivi previsto e l'avvocatura invoca la direttiva con questa sorta, appunto di contro limite all'applicazione dei principi costituzionali, che riconosciamo tesi assolutamente originale ma a nostro avviso infondata per.
Per ovvi motivi, perché non si può pensare, ma viene in realtà poi riconosciuta la stessa Avvocatura che, se una facoltà di deroga è esercitata in un ambito consentito dal diritto dell'Unione, questo sottragga al controllo dell'UE di uguaglianza interna dell'articolo 3 della Costituzione non solo ma se la la la costruzione si basa,
Intanto, su due presupposti di fatto e normativi errati, quello della estraneità al mercato del lavoro dei soggetti e l'ho già detto, stiamo parlando di persone che lavorano e quelle del fatto che questa costruzione che viene proposta sarebbe ammissibile perché, è vero, viene riconosciuto che,
L'aver operato nell'ambito di un diritto di una facoltà di deroga, consentita dalla direttiva, non sottrae al controllo di ragionevolezza, con appunto una sorta di contro i limiti all'incontrario, però, se l'esercizio, se se se, come dire il, la legislazione nazionale è adottata nell'ambito,
Di recepimento della direttiva, allora questo controlimiti all'incontrario opera, c'è un errore. Di fatto, la norma del 1998 non è adottata nel in occasione del recepimento della direttiva. È una norma autonoma che lo Stato ha adottato molti anni prima della direttiva 98 del 2011 e quindi non può essere valutata come norma di recepimento e quindi, insomma, il controllo di ragionevolezza rimane e non è precluso dall'esistenza di una facoltà di deroga prevista dal diritto dell'Unione nell'ambito di cui al rispetto dei principi costituzionali che, come sappiamo, il trattato, all'articolo 4, comma 2, riconosce pienamente
Quindi crediamo che anche quest'unica?
L'argomentazione ulteriori,
Rispetto a quelli che già affrontato il giudice del rinvio non sia affondata, quindi insistiamo per la dichiarazione di incostituzionalità con la precisazione che abbiamo fatto e che è stata richiamata anche nella relazione, e cioè che, a nostro avviso la tesi se il giudice remittente l'ha detto perché non è chiaro se l'abbia detto perché nelle motivazioni non l'ha detto e nella formulazione delle eccezione finale sembra averlo detto e cioè che il requisito l'attività lavorativa si è richiesto anche ai titolari di permesso di lungo periodo.
Nella motivazione non troviamo nessun argomento a sostegno, nessun confronto con i precedenti di questa Corte, in particolare la sentenza sulla Val d'Aosta.
Non ricordo il numero in questo momento e dove si è detto, sicuramente il lungo soggiornante ha diritto alla parità di trattamento piena e inderogabile, non c'è la clausola anti nero, ma che c'è nella direttiva 98, quindi a noi pare che non l'abbia sollevato la questione della incostituzionalità dell'attività lavorativa per i lungo soggiornanti non c'è,
Nel nel nel PQM sembra riferita anche a quello, se la Corte riterrà che sia riferibile anche alla condizione dei lungo soggiornanti, per riteniamo che debba essere dichiarata inammissibile perché basata sull'interpretazione della norma palesemente errata, come tra l'altro, è ritenuto poi anche il giudice di Torino che ha chiaramente,
Che ha molto chiaramente escluso i lungo soggiornanti dalla richiesta del requisito, addirittura riconosciuto direttamente ai lungo soggiornanti, il diritto all'inserimento in graduatoria anche senza attività lavorativa, quindi, se però invece si ritiene che non sia formulato il quesito in questo senso, il problema non si pone nemmeno queste le conclusioni grazie per la Regione Lombardia,
L'avvocata Zimmitti prego,
Due parole solo per dire che la norma regionale è una norma riproduttiva della norma statale e le divise della Regione Lombardia, si tratta di una norma che ha tenuto nel tempo e, contrariamente a quanto asserito da da controparte, sta sta tenendo nel senso che occorre chiarire che il campo in cui ci stiamo muovendo è quello della resi della residenza del del servizio abitativo è pubblico servizio abitativo pubblico i comporta che,
Chi ha di chi, chi fa la domanda per l'assegnazione di un alloggio è in grado di poter pagare un canone di locazione. Questo è il perimetro in cui ci muoviamo, quindi è un bisogno abitativo che viene riconosciuto a chi ha tra virgolette la possibilità di pagare un canone di locazione. Ecco perché il sistema è costruito sulla verifica dei presupposti esistenti al momento della domanda rispetto al momento dell'assegnazione le risorse sono evidentemente limitate. Il bando prevede un numero determinato di alloggi e ecco perché il sistema abbiamo detto in memoria, è un sistema in elastico, perché le risorse sono quelle i bandi sono a numero chiuso e ed è quindi destinato a soggetti di questo tipo. Ecco perché il requisito dell'attività lavorativa, accompagnato al permesso di soggiorno almeno biennale, ha anche un significato e ha una sua collocazione. Teniamo presente che il fatto che il permesso di soggiorno almeno biennale, non accompagnato dalle attività lavorativa, viene
Decade, quindi va viaggiano insieme, viaggiano insieme, quindi la norma sotto questo profilo è corretta per chi non riesce a d'entrare nel nel circuito degli alloggi abitati Residenz di alloggi pubblici il sistema prevede anche un'altra possibilità, l'alloggio sociale che ha costruito proprio per chi è in forte disagio sotto ogni profilo economico familiare perché in questo caso quella legge sociali questa ipotesi, il canone non è neanche richiesto da parte dell'amministrazione. Quindi, sotto questo profilo il sistema è completo.
E non non non non ci sono inefficienze.
E per quanto riguarda il concetto di geni ed il concetto di attività lavorativa, a nostro avviso non è assolutamente generico e impreciso, anzi, è costituisce un.
Un criterio per accogliere qualsiasi qualsiasi documentazione comprovante lo stato di attività lavorativa possono essere presentate e-mail che giustificano una un lavoro, possono essere presentate buste paga, possono essere presentati solo i contributi, sotto questo profilo il sistema è molto, molto elastico perché l'obiettivo,
L'obiettivo di questi bandi è quello di assegnare gli immobili, non di di Riise, di di non assegnarli, il fatto che.
Venga meno 1 dic venga meno requisito quindi dell'attività lavorativa, costituisce il presupposto per consentire la liberazione di un alloggio e consentire né la sua assegnazione a chi invece si trova in questa. In questa situazione, quindi, sotto questo profilo risponde l'esigenza. Risponde questo requisito alle esigenze di avere un sistema che sia effettivamente efficiente, cioè che le case vengano assegnate effettivamente a quei soggetti che hanno quei requisiti. Faccio anche presente che il procedimento amministrativo di assegnazione, proprio perché è un procedimento, è svolto nel contraddittorio della parte tant'è che su questo le norme lo ri. Lo lo lo evidenziano sotto in
In sotto diversi profili. Anche il anche la, la decadenza viene pronunciata soltanto ed esclusivamente previo contraddittorio, confronto quindi con la parte interessata. Questo per evidenziare che si fa cioè il sistema è costruito proprio in senso contrario rispetto a quello che quello che che che si vorrebbe far fa far vedere, tant'è che i ricorsi sotto il profilo della mancata assegnazione e riassegnazione, per quanto consta a Regione Lombardia non ha non sono, non sono elevati i numeri, proprio perché la soluzione si trova, ma ripeto, c'è anche il sistema equo, talmente completo che prevede l'alloggio sociale, l'alloggio sociale che prevede quindi chi non ha chi è in una situazione che neanche il canone di locazione riesce a pagare quei canoni di locazione, tra l'altro che è limitato ad una cifra molto molto contenuta perché si limita esclusivamente a rimborsare alcune spese or di ordinaria gestione per quanto riguarda il l'utilizzo dell'alloggio
Questo per dare il quadro in il quadro in cui ci muoviamo, per cui, a nostro avviso il sistema ha tenuto fino ad oggi e continua a tenere, proprio perché il sistema è diversificato e prevede diverse possibilità, proprio perché la ratio del sistema è proprio quello di consentire l'assegnazione e non a se non a contrario di di non assegnarne, per il resto mi riporto quanto abbiamo già illustrato in memoria.
Grazie
La Presidenza del Consiglio, l'avvocato di Stato oggettivi.
Grazie.
Sulla prima questione di inammissibilità che abbiamo sollevato, per cui si configura qui una azione diretta.
E non incidentale si replica, ma c'è un petitum separato perché si chiede di modificare il regolamento della Regione, il regolamento dell'Aler, ma non è quello il punto perché un petitum separato ci deve essere sempre, perché uno poi chiede l'utilità concreta, naturalmente anche quando denuncia l'illegittimità della norma. Non c'è mai il petitum soltanto dichiararsi l'illegittimità della norma. Se fosse così, il criterio sarebbe del tutto del tutto astratto. Allora bisogna articolarlo. Il criterio ci deve essere il petitum separato, ma un petitum separato, basato sulla deduzione che la norma è stata malamente applicata e a questo punto diventa rilevante la questione della norma
Qui invece è pacifico che nessuno contesta la corretta applicazione della norma, si dice sì, sì, no, il provvedimento non poteva che essere quello, la norma non consente altra misura all'amministrazione, è proprio per questo allora si chiede la pronuncia di illegittimità costituzionale della norma e questo anche se sotto la foglia di fico del petitum separato modificarsi il regolamento dell'Aler o quant'altro è denunciare direttamente la norma. C'è poco da fare, quindi chiederei un chiarimento specifico alla corte su questo punto, cioè il criterio l'azione a incidentale, se c'è un petitum separato dall'illegittimità della norma
Vale sempre purché formalmente ci sia un petitum separato.
Ho solo quando si denuncia con il petitum separato la scorretta applicazione della norma, che in tal modo diventa rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale, secondo noi è solo in questo caso che può valere comunque, appunto, rimetto, mette alla Corte la decisione, ma credo che sia un punto su cui forse un po'di chiarezza non guasta perché non solo in questo caso ma anche in ambiti,
Anche molto lontani da questo vedo che insomma questo sport diciamo così, della denuncia diretta della norma in Corte si sta si sta diffondendo e quindi forse ecco dare delle delle regole e al giudice, a quo in particolare potrebbe servire.
Questione degli altri commi dell'articolo della Bossi Fini e i famosi commi 1 e 4 con il sistema complesso di assistenza abitativa per le persone bisognose, illustrato anche così bene dalla collega della Regione, l'unica replica che trovo, è questa, diciamo, la debolezza di questa replica mi conferma l'esattezza delle eccezione,
Negli scritti della parte ricorrente, ma nessuno ha dimostrato se e come e quanto questo sistema sia stato attuato in concreto e, naturalmente, il criterio per l'attuazione, in concreto, del sistema dell'assistenza abitativa generale, a prescindere appunto dall'edilizia residenziale pubblica previsto dai commi da 1 a 4 non è un criterio che qui discutiamo della legittimità delle norme, quindi dobbiamo vedere le norme in astratto e qui la norma delinea un sistema assolutamente completo, chiuso, perfetto come diceva bene la collega lombarda,
E di tutto questo nell'ordinanza lo troviamo niente, il giudice provò focalizza tutto sul comma 6 e dimentica il contesto in cui è inserito, e questo prima che un argomento di infondatezza, mi sembra un difetto talmente palese che diventa una questione di di di ammissibilità.
Questione dei controlimiti
Dice l'amico Guariso, ma voi volete applicare contro limiti, al contrario, cioè incontro limiti per introdurre una restrizione che invece la Costituzione non consentirebbe. Non è vero, è esattamente la richiesta di applicare controlimiti, perché qui si invoca un principio costituzionale fondamentale come il principio di eguaglianza per impedire che abbia applicazione nell'ordinamento interno una specifica previsione della direttiva europea secondo cui a l'alloggio di edilizia residenziale pubblica può essere negato a chi non svolga una effettiva attività di lavoro. Quindi c'è la norma europea restrittiva e c'è il contro limite costituzionale. Il sommo principio di eguaglianza che si cerca di erigere contro quindi, è chiaramente un discorso di di contro i limiti
Però, appunto il tema dei controlimiti va visto anche nella necessario coordinamento, dialogo, eccetera, tra i vari livelli dell'ordinamento cui multilivello con cui tutti ci misuriamo va visto anche da un punto di vista procedurale, allora il tema dei controlli MIDI nasce fondamentalmente,
E nei confronti delle norme europee che, diciamo così sinteticamente, non sono impugnabili, cioè nei confronti delle norme dei trattati, tanto che poi in che cosa si traduce i contro limite nella denuncia di illegittimità costituzionale della legge del 1956, mi pare con cui fu,
Autorizzata la ratifica del Trattato di Roma, quindi, sono le norme dei trattati che possono suscitare un problema dei controlimiti direttamente valutabile davanti a codesta Corte, qui abbiamo una direttiva, invece diritto derivato, quindi un diritto impugnabile, e allora se la norma europea, che susciterebbe il problema dei contro i limiti è una norma impugnabile,
Va impugnata proceduralmente, quindi non si può chiedere alla Corte di dichiarare incostituzionale l'applicazione di una norma di diritto derivato europeo se, previamente, non si percorre la strada necessaria a verificare la ipotetica illegittimità europea di innanzitutto della norma.
Quindi, se non si impugna direttamente la direttiva, ove ci siano i termini per farlo o non si solleva una pregiudiziale di validità della direttiva in quello specifico punto, cosa che il giudice a quo non ha fatto, cosa che per chiarezza naturale tanto è inutile che ci nascondiamo potrebbe fare tranquillamente questa Corte potrebbe sollevare una pregiudiziale di validità della direttiva nel punto in cui consente questa specifica deroga a quelle a quelle condizioni agli Stati membri.
Ma se non si passa attraverso questo, la norma applicabile, la norma della direttiva, non c'è niente da fare e non la possiamo contestare.
Tanto è vero che l'ASGI ci dice no, ma non è questo che si applica, non si applica la norma della direttiva perché la norma della direttiva del 2011 e invece la norma nazionale del 1998
Ma questo non è un criterio questo criterio, diciamo cronologico, per valutare se l'ordinamento nazionale si sia avvalso o meno della deroga consentita dalla direttiva, perché la direttiva non dice.
Da oggi in poi, a partire dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri possono adottare disposizioni in deroga, dice semplicemente il sistema.
Normativo degli Stati membri può derogare alla parità di trattamento. E noi sappiamo benissimo perché questo era un argomento difensivo che come difesa del governo italiano per decenni abbiamo speso, ma vanamente davanti alla Corte di giustizia. Che il criterio diacronico ai fini della valutazione della compatibilità dell'ordinamento interno con l'ordinamento europeo e specificamente quelle direttive, non ha il minimo valore. Noi dicevamo all'inizio sì, è vero, la normativa nazionale è incompatibile, ma è una normativa anteriore alla direttiva e quindi, siccome risale a prima della direttiva, non può essere pregiudicata dalla sopravvenienza della direttiva. Sapete benissimo qual è la risposta della Corte della Corte. Ha detto no, c'è un obbligo a quel punto di modificare la normativa, la normativa interna che, sia pure per sopravvenienza di una direttiva, sia diventata incompatibile, e questo è l'inverso, ma il principio è lo stesso qui. La normativa interna e conforme non è difforme dalla direttiva
È anteriore, ma comunque questo significa soltanto che anche dopo l'entrata in vigore della direttiva non va rimossa, non va modificata e si determina una situazione di perfetta conformità tra l'ordinamento interno e la direttiva, quindi ciò che oggi consente legittima una norma interna come quella di cui discutiamo è esattamente la direttiva anche perché diciamo la verità,
La direttiva, se vogliamo fare il discorso storico diacronico del 2011 ha ridefinito ridisegnato la figura del cittadino di Paese terzo che entra nell'Unione per lavorare a cui si dà il permesso di accedere al mercato del lavoro, ma certo non lo inventa certo, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea per lavorare non sono nati nel 2011. C'erano tutte le direttive precedenti, quindi la direttiva del 98 è sorta da 98 del 2011. È soltanto un riordino di situazioni ampiamente pregresse, tanto che appunto già il testo unico Bossi Fini cosiddetto del 1998 le contemplava, ne teneva conto quindi anche dal punto di vista europeo,
E non solo italiano, cioè una perfetta, una perfetta continuità.
Allora il tema credo che non possa che essere questo, avviandomi a concludere, cioè questa possibilità che la direttiva pacificamente riconosce e che l'ordinamento italiano utilizza è una possibilità.
Logica ragionevole, proporzionata alla luce del famoso criterio di proporzionalità che, come ricordiamo nelle osservazioni scritte nell'intervento scritto, scusate.
Deve guidare sempre dell'interprete quando applica una normativa di deroga e quindi verifica se si sia rimasti nei limiti della derogabilità o si sia andati oltre la proporzionalità c'è proporzionalità perché c'è coerenza tra il mezzo e il fine.
E il fine della direttive sul lavoro dei cittadini dei Paesi terzi è quello di un percorso progressivo, come dice chiaramente nella direttiva 98, quindi c'è un passaggio graduale nel tempo biennio per biennio, se vogliamo, affinché poi l'inserimento nel mercato del lavoro sia definitivo e si possa raggiungere quello della stessa direttiva qualifica come lo status più privilegiato lo status dei soggiornanti di lungo periodo, che praticamente erano status del tutto analogo a quello del cittadino tolti i diritti politici e quindi su questo mi pare siamo tutti d'accordo che i soggiornanti di lungo periodo sono completamente fuori dalla orbita qui della ordinanza di rimessione
E allora, se stiamo parlando dell'iter progressivo di inserimento nel mercato del lavoro e della verifica concreta reale che questo inserimento sta avvenendo, cioè che questo iter effettivamente si sta svolgendo, è normale prevedere l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa come criterio per l'accesso ad uno dei livelli massimi dell'assistenza ad uno dei trattamenti più importanti,
Qual è quello della concessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che utilizza risorse pubbliche rilevanti che le sottrae ad altri. Quindi si crea ovviamente una forte competitività tra gli aspiranti e quindi, essendo un trattamento forte, non è insomma una forma di assistenza minimale, tutt'altro, e ovviamente richiede una giustificazione altrettanto concreta e dunque che si tratti veramente di un soggetto che è in cammino verso il famoso status più privilegiato. È necessario, è necessario provarlo e bisogna approvarlo con un criterio come come questo, l'effettivo inserimento, non solo la possibilità astratta dell'inserimento, dopodiché entrano in questo tutte le possibili sottospecie casi particolari. Quello che ha perso il lavoro allora hai permesso per ricerca di lavoro, è iscritto nelle liste di collocamento, eccetera, eccetera e tutto questo è ovvio. Del resto, la stessa direttiva prevede che queste facoltà di deroga non si applicano proprio a quanti non abbiano più il lavoro, ma siano iscritti nelle liste, negli uffici, nelle procedure per la ricerca di una occupazione. Quindi il disoccupato di Paese terzo è la stessa direttiva che lo equipara a lavoratore, quindi, da questo punto di vista di queste sotto fattispecie, poiché si possono inventare
O immaginare, insomma, non ci sono, non ci sono problemi, il problema è che si tratti di un segreto reale, perché questo?
Inserisce appunto veramente il soggetto in quel percorso che voluto dalla direttiva e quindi, insomma, mi sembra che il sistema che del resto ci diceva la collega della Regione sta tenendo per tanti anni sia assolutamente coerente, non discrimini proprio nessuno.
E Guariso, si lamenta o si sorprende, è meglio dire che ci son voluti tanti anni perché la questione è arrivata davanti a questa Corte, ma no, e questo proprio dimostra che la questione non esiste e che adesso, siccome è il momento di porre un po'mano a tutto il sistema perché è un sistema certamente che si è stratificato in tanti anni sia nel diritto interno che nel diritto europeo sarebbe ora certamente,
Di una nuova codificazione, la nuova sistemazione a tutti e due i livelli di tutta questa materia, e allora certamente adesso, siccome c'è questo bisogno di chiarezza, di sistemazione del sistema, questo suscita anche questioni di legittimità costituzionale, ma è per questo non perché ci sia chissà quale enorme problema sotto il problema sotto non c'è e quindi penso che qui possiamo tranquillamente,
Confermare il sistema europeo e nazionale perché concludo tutte le questioni finora affrontate nelle vostre sentenze recenti, a partire dal 2020 riguardavano il mero requisito residenziale e che tra il mero requisito residenziale, il bisogno abitativo non ci sia.
Un collegamento diretto è evidente, ma tra l'inserimento effettivo nel lavoro e il requisito residenziale nello stesso posto dove si lavora in collegamento invece c'è ed è un collegamento del tutto evidente grazie.
Dunque ci sono domande del vicepresidente, Viganò e Antonini e altre no, prego, io avrei una domanda per l'avvocata Zimmitti in particolare, allora lei dice in realtà anche lo straniero che è titolare di permesso di soggiorno per ragioni di di lavoro, ma che ha perso il lavoro per qualsiasi motivo perché è diventato inabile come nei due casi di specie o perché,
Ha perso il lavoro, non è sprovvisto o comunque di tutela.
Nel senso che ha diritto a cedere sia ai centri di accoglienza che lei ha, sui quali si è soffermata brevemente la difesa regionale negli atti scritti, sia perché a me ha la possibilità di accedere agli alloggi sociali e questa a questi ha fatto riferimento nella sua difesa orale ci può dare qualche indicazione intanto su sui,
Sui sui dati fattuali, cioè ce ne sono veramente. Nella Regione Lombardia, per esempio del Comune di Milano, di alloggi sociali c'è una disponibilità effettiva, e non soltanto normativa, in base all'articolo 40, ma ci sono a quali condizioni si può accedere, quali categorie di stranieri possono accedervi con. Ecco con quali condizioni ecco qualche qualche dato in più per farci capire qual è la rete di protezione per questi soggetti, che non possono accedere all'edilizia residenziale, pubblica e naturalmente all'avvocato Guariso di prendere posizione su quanto dirà l'avvocato Zingaretti gratis.
Una in particolare dall'avvocato Guariso, perché la tesi suggestiva è quella che si scusi. C'è il bisogno d'essere, bisogna allora deve dominare il bisogno come criterio di assegnazione, e quindi uno che non lavora ha più bisogno di uno che lavora, però le chiedo da questo punto di vista lei ha usato il termine palesemente irragionevole e quindi anche la deroga prevista dalla direttiva sarebbe palesemente irragionevole, perché prevede proprio questo requisito. No, l'articolo 12, comma 2, lettera d, prevede proprio che si possa derogare in relazione all'alloggio proprio in assenza di lavoro. La la seconda domanda è questa lei dice poi la deroga in realtà non è stata esercitata perché il Testo unico immigrazione nel 98, quindi è precedente la possibilità della deroga, ma allora lo Stato italiano avrebbe dovuto derogare due volte. Ci avrebbe dovuto fare un'altra legge in cui derogava, ribadendo quello che aveva già detto nel Testo unico immigrazione terza domanda è che un po'si allaccia anche a quella del vicepresidente Viganò. L'alloggio prevede un cane, un canone limitato, eccetera. Però una casa ha dei costi, il costo dell'energia elettrica a costo del gas, costo dell'acqua, le spese condominiali, come fanno a pagarli, se non hanno un lavoro, allora non interviene qui la Punto, la, l'alloggio sociale,
Presidente Scott, This prego, pochi nomi il collega queste domande per avere un chiarimento anch'io ulteriore collegato alle precisazioni richieste, gli alloggi sociali e del 4 comma senza canone, sono concepiti.
Anche per permanenze prolungate o solo per permanenze temporanee, proprio perché sono senza corrispettivo, e c'è una qualche verifica dei requisiti economici per l'accesso all'ERP rispetto ai cittadini UE, grazie.
Bloccato, Guariso, innanzitutto poi l'avvocato del.
Va bene allora.
L'avvocato e la Regione Lombardia avvocata Zimmitti, allora, per quanto riguarda la sussistenza degli alloggi sociali non ho i numeri, ma ci sono, sono previsti bandi quindi la la post, cioè non non il come dire, la, la possibilità di poter accedere a questo tipo di alloggio è prevista e viene realizzata non ha i numeri in questa, in questa sede quindi, comunque, ci sono,
Da questo punto di vista, e viene utilizzata viene utilizzato l'alloggio sociale, viene utilizzato proprio per coloro che non sono in grado di pagare anche un canone di un canone di locazione, tra l'altro anche per coloro che non sono in grado di accedere a a cedere anche ad un mutuo questo è il e l'altro e l'altra e l'altra ipotesi prevista normativamente non dalla nostra legge regionale. Quindi non solo chi non è in grado di pagare un canone, ma neanche di chi non è in grado di accedere al al mercato, al mercato.
Privato, quindi che non può non può cedere neanche un Ann, ad accendere, cioè accendere un mutuo per acquistare una casa, quindi l'alloggio sociale c'è ed è prevista come ipotesi ci sono, diciamo che il sistema non lascia a casa, ne lo lascia a casa, nessuno lo lascia senza casa, nessuno sotto questo profilo è tant'è che ribadisco sotto questo profilo i ricorsi per mancata assegnazione sono veramente di numero molto molto esiguo. Non abbiamo neanche, penso, cioè,
Ne neanche un centinaio credono in tutta la regione Lombardia, quindi non abbiamo e oltretutto francamente faccio questa riflessione per rispondere al collega dell'Avvocatura dello Stato.
Francamente, non ci k citiamo come questi ricorsi vengano costruiti con controlla riassegnati contro la mancata assegnazione, come ricorsi di carattere di di natura discriminatoria, cioè l'azione con azioni discriminatorie, posto che comunque basterebbe una richiesta di annullamento in autotutela basterebbe fare una interloquire con le strutture pubbliche perché alle strutture pubbliche sono lì a servizio per trovare una sola su una soluzione, questo per far capire che le risorse vengono utilizzate proprio per accompagnare tutti questi soggetti che sono in difficoltà e per il raggiungimento dell'obiettivo. Questo è molto, molto importante secondo noi, perché,
Francamente, anche a noi come Regione Lombardia il concetto è discriminazione, francamente non riusciamo, non riusciamo a capirlo sotto questo profilo, proprio perché le soluzioni ci sono nel sistema e tutte le tutte le risorse sono sia economiche che anche personali sono dirette a questo a questo scopo.
I numeri non li ho, però funziona, funziona e ci sono gli alloggi, la ideologi sociali.
Subito dopo l'Avvocatura dello Stato.
Però mi pare che dire che il sistema, e quindi non è un dato né di polemica né fattuale, un dato veramente normativo, dire che il sistema di alloggi pubblici non lascia indietro nessuno, in questo momento c'è il dibattito politico sul Piano casa, ci sono i dati in Lombardia purtroppo non li ho portati ma pensavo fosse una cosa pacifica ma tra il numero di domande se non ricordo male sono 200.000 e più in tutta la Lombardia e il numero di assegnazioni ogni a ogni anno che non arrivano 10.000 c'è una sproporzione clamorosa.
Davvero partiamo dal presupposto fattuale che anche davanti a questa Corte, io credo debba contare che il sistema è totalmente impallato e non funziona questo riconosciamolo e andai a una questione anche di onestà e di affrontare il problema con senso della realtà, allora gli alloggi sociali c'è scritto non è proprio il fatto che non ci sono dati quindi,
Viene detto, la norma lo prevede, ma c'è scritto al comma 4, sono che riprende il comma, credo e che fa riferimento al tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale e al comma 4, dove dice prevalentemente organizzati in forma di pensionato, comunque finalizzati a offrire una sistemazione alloggiativa dignitoso a pagamento. Quindi qualcosa viene pagato secondo quote calmierate nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva sono cose provvisorie dentro a un pensionato. Non possiamo dire che se io fossi illegittimamente escluso, se è illegittimo dalla graduatoria per l'assegnazione stabile, quasi tendenzialmente permanente di una casa popolare, mi è compensato dal fatto che vado in un pensionato se sono poveri dai, sappiamo benissimo che non è così e che se anche fosse così, la diversità di diritti e di opportunità che viene offerta è clamorosamente diverso. Quindi, davvero fare questo discorso della compensazione non mi pare abbia fondamento. Aggiungo questo mi sembra invece un dato importante che effettivamente è previsto in tutte le leggi regionali e anche in Lombardia che c'è una quota di alloggi sui quali c'è polemica. Qual è la percentuale che va stabilita? Se quella del 20% attualmente previsto è troppo limitata, si debba essere ampliata una quota di alloggi sottratta alle graduatorie e assegnata al di fuori delle graduatorie per situazioni di emergenza abitativa, determinate presumibilmente anche nello stato di disoccupazione. Beh, per accedere al 20% fuori graduatoria bisogna avere i requisiti dell'articolo 40, comma 6, quindi bisogna lavorare e se non è una contraddizione, questa lavorare per dimostrare di essere talmente povero da essere
Assegnatario di un alloggio fuori dalla graduatoria
è una contraddire, riconosciamo, credo dobbiamo riconoscere che c'è una contraddizione da questo punto di vista, quindi sulla questione della compensazione tra le varie misure sul fatto che il sistema attenga, mi sembra di aver detto a sufficienza volevo, per rispondere alla domanda sulla irragionevolezza, quello su cui mi sono permesso di usare questo termine.
Ma anche però è quello giuridicamente
È chiamato anche da un'ordinanza di remissione, la questione sta in quello che dicevo, a mio avviso, nell'istantaneità, cioè non è che lo diamo solo a parte che la Regione ha detto, non è una questione di reddito, ha scritto nella memoria e quindi su quello siamo d'accordo non è una questione di solvibilità, quindi siamo d'accordo, perché altrimenti andrebbe chiesta anche all'italiana ovviamente non erano
Ma se anche fosse il problema della particolarità del requisito, sta in queste istantaneità la persona che oggi non lavora e in Regione Lombardia e altre regioni funziona così ti presenti faccio proprio un esempio pratico, faccio la domanda quando ho un lavoro certifico sul modulo dipendente dell'azienda x al momento dell'assegnazione devo rifare la dichiarazione per attestare la permanenza dei requisiti sono disoccupato a domanda decade viene cancellato
Rotonde la settimana dopo trova un lavoro peccato, oramai è andata al ci riproverà, l'anno prossimo è questa la situazione illogica e non è vero quello che diceva l'Avvocatura sul fatto che la direttiva comprende quelli iscritti al centro per l'impiego, la legge regionale nazionale e istantanea l'istantaneità in questa valutazione.
Non funziona il sulla questione velocissimo delle debole delle de della facoltà di deroga, che però non credo sia in questione in questo momento, nel senso che, diversamente da Torino qui il giudice rimettente ha detto, secondo noi correttamente esercitato e quindi noi abbiamo dovuto prenderne atto però mi riferivo semplicemente a quella,
Consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Penso, a partire dalla sentenza Martinez Ilva sul famoso assegno per famiglie numerose, che ha ripetutamente detto che questa Corte, poi l'ha ripreso le disposizioni antecedenti, non possono essere utili fatte valere come esercizio della facoltà di deroga, perché è anche quando siamo davanti alla Corte di Giustizia. Il collega lo sa benissimo, la la Commissione, quando interviene, si batte fortemente su questo punto, perché reiterare la valle sembra una formalità, ma reiterare la valutazione se sono all'interno della facoltà di debole è un elemento fondamentale del primato del diritto dell'Unione nello Stato membro. Deve valutare se ciò che ha fatto e lo deve valutare a normativamente, con un processo normativo, se ciò che ha fatto in precedenza rientra davvero nelle facoltà di deroga, perché è solo quello che legittima ciò che è stato fatto, se non lo fa quella deroga, se anche astratta e non lo fa espressamente dichiarando di averlo fatto. Quella delega non può essere tenuta in considerazione
E credo di aver risposto siate, gentili, vuole interloquire sui quesiti dovevate chiedeva il vicepresidente, Viganò e elementi di fatto o no e allora, essendo l'unico, qualche s'è portato un notebook.
Soffro ha ceduto al sito della Regione Lombardia e io trovo una pagina dice housing, è sito ufficiale alla loro patria housing sociale in Lombardia. L'housing sociale è una forma di offerta dei servizi abitativi integrati basata sulla sostenibilità dei costi di locazione, sul recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e sulla promozione di nuove comunità di residenti. Regione Lombardia Comune di Milano, Fondazione Housing sociale, Fondazione Cariplo Redo Sgr S.p.A. Già da diversi anni collaborano alla realizzazione degli interventi di housing sociale in Lombardia con l'obiettivo comune di incrementare l'offerta abitativa in Lombardia a canoni diversificati, moderato, convenzionale e sociale e poi con continua indicando una serie di di progetti che sono in corso nel corso del 2026 in Regione Lombardia attiverà nuove misure basate sui principi indicati dalla deliberazione del 2025 linee di indirizzo per l'housing sociale e il Piano regionale dei servizi abitativi. Tre linee di intervento, la prima da 18 milioni di euro, sarà rivolta a imprese cooperative comuni e altri soggetti pubblici. La seconda da 7,5 milioni di euro interventi proposti dalle Aler, la terza 7 milioni di euro enti privati che operano nel sociale, inclusi gli enti religiosi, a supporto delle situazioni di fragilità e delle esigenze abitative temporanee legate a studio, lavoro o necessità di cura.
E aprendo un'altra pagina. Sempre dello stesso sito ufficiale leggo in Lombardia sono presenti oltre 1.000 alloggi di housing sociale, già completati e consegnati. Ulteriori piani di sviluppo della Regione ne stanno attivando altre centinaia, come i circa 450 alloggi del bando di riqualificazione, i 2.500 appartamenti previsti dal piano straordinario destinato a lavoratori e famiglie, eccetera, eccetera. Allora o il sito della Regione Lombardia è un cumulo di bugie oppure dobbiamo ritenere che, in concreto, i famosi commi da 1 a 4 siano applicati e siano sempre più in corso di applicazione. Quindi, francamente, insisto su quello che dicevo prima questa questione, ma sono applicati o no? Esiste davvero tutto questo sistema e
Non me la porrei per per decidere per decidere questa causa, solo una parola sulla questione della conformità o meno dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo e della della deroga.
E qui la deroga e è evidente che c'è, perché noi abbiamo sempre avuto questa di questa limitazione e questa limitazione non è un caso che si trovi nelle direttive, si trova delle direttive, perché è una limitazione che in realtà il Comune negli Stati membri, cioè quando gli Stati membri hanno discusso la la direttiva,
Hanno tutti chiesto che quel tipo di deroga venisse consentito, perché è proprio una regola comune agli Stati membri che questo tipo di prestazioni che, ripeto, sono le prestazioni di alto livello in questo campo spetti a chi lavora e non a chi non si sa se lavora se lavorerà mai eccetera eccetera a chi lavora o abbia lavorato e sia in cerca di un altro lavoro. Quindi è una
Un tratto comune a tutti gli Stati membri che la direttiva correttamente recepisce e allora, se è così, non c'è nessun bisogno di rivedere continuamente l'ordinamento interno, deroghiamo, non deroghiamo, dichiariamo di avvalerci della deroga o no, si tratta semplicemente di fare un raffronto tra il livello europeo e a livello nazionale,
Ultima considerazione, poi, questa storia della deroga espressa ricordiamo che non esiste nelle direttive, è una invenzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nasce nel punto 98 della famosa sentenza cambierai, dove si parlava sempre di.
Assistenza sociale e va a cittadini di Paesi terzi e lì, dal punto 98 dalla sentenza cambierà e di lì in poi sempre la Corte di giustizia disse occorre una dichiarazione espressa di deroga quando una direttiva consenta una deroga.
Però, ripeto, non è scritto da nessuna parte, quindi questo è un tema che infatti noi continuamente riproponiamo alla alla Corte di giustizia, di chiarire da dove nasce questa necessità di dichiarazione espressa della deroga, perché non cioè nelle norme europee e non c'è nemmeno nei principi qui la deroga è un criterio di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo è conforme o non conforme questo è il solo tema.
Se c'è una possibilità di deroga e nell'ordinamento interno alla si ritrova, vuol dire che l'ordinamento interno è conforme, tutto qui, grazie, c'è un ulteriore quesito del giudice solo perché mi è sorto dalla discussione e dalle risposte, soprattutto due brevi, molto brevi, perché si può rispondere anche consiglia il no e l'housing sociale di cui al notebook riguarda gli alloggi nel comma 4 o riguarda l'edilizia residenziale pubblica in generale seconda questione.
E a proposito di questa questione sul chicche, serve assicurare il pagamento del canone Hitch, c'è un controllo generale sui requisiti di reddito, sugli sulla capacità economica del richiedente e alloggio sia comunitari sia extracomunitari, nel nei bandi e nel sistema o no, grazie.
Allora la boccata della Regione Lombardia, Cataldi, Nitti, prego, il ko, allora intanto approfitto per per chiarire che siamo nell'ambito, cioè stiamo discutendo di chi, dei soggetti che hanno un permesso di soggiorno almeno biennale, ecco su questo, quindi, come dire no no, questo è perché perché sennò si se si parla di tanti tante cose,
Quindi l'attività, è chiaro che i requisiti, i bandi prevedono tutta una serie di requisiti che vanno a descrivere la situazione sotto ogni profilo in cui si trova situazione finanziaria, situazione economica, situazione di bisogno dal punto di vista del,
Della salute, quindi, si fa un esame della figura nel suo complesso.
Quindi, sotto questo profilo e le le persone vengono considerate vengano come dire, scannerizzate sotto ogni vengono veramente a analizzate sotto ogni profilo, è chiaro che sta a chi li assiste dare, dare la documentazione che che sia corretta, perché poi, alla fine, nella realtà dei fatti molto spesso e l'abbiamo visto in alcuni ricorsi che vengono in alcuni ritiri chiusi in alcune richieste di annullamento in autotutela due in cui appunto che c'erano state delle pronunciate delle decadenze non erano state documenti che sussistevano ma che non erano stati considerati.
Sotto questo profilo, la il strumento del procedimento amministrativo tutela la persona quindi su te e anche il fatto che venga verificata in continuazione la persona, a nostro avviso, consente invece di poter individuare le soluzioni più più più più più più, come dire, più corrispondenti effettivamente ai bisogni della persona.
E sotto questo profilo la riverifica in sede, lo ribadisco in sede di assegnazione rispetto ai requisiti sussistenti al momento della domanda risponde effettivamente a questa, a questa esigenza non so se ho risposto correttamente ne approfitto per chiarire che i servizi abitativi sociali è così come è richiamata,
Così come sono descritti qualificati nella legge regionale numero 16 del 2016, si rivolgono esattamente a coloro che a quei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione un mutuo sul mercato abitativo privato, né di accedere a un servizio abitativo pubblico ecco,
Ecco, la ecco, come dire, la complementarietà del servizio sociale.
L'avvocato Guariso.
Insomma
Brevissimamente, se la domanda è se lo scopo è la sold assicurare alla solvibilità c'è un controllo, diciamo incompleto premiale per i non stranieri sulla sua vivibilità, risposte sicuramente no della collega, l'ha detto chiaramente si considerano tante cose, c'è il contrario, c'è un grafico nell'allegato al regolamento regionale,
Con la curva discendente, cioè più punteggio o meno o più a punteggio meno reddito, cioè esattamente il contrario, e quindi più sono povero per quanto riguarda gli italiani più punteggio e anche per quanto riguarda gli stranieri, salvo per la questione del lavoro siano poveri, disoccupati, non c'è, ma per le altre davvero non c'è assolutamente nessuna possibilità di controllo per i non stranieri della solvibilità. Il disoccupato italiano, l'ultra settantenne italiano che quindi non lavora, fa la sua domanda e accede in graduatoria e poi avrà seguito la valutazione complessi. I punteggi che avrà
Ma lui accede e non è plausibilmente solvibile, o sarà forse difficilmente risolvibile, come non lo sarebbe lo straniero, ma uno escluso, perché non ha lavoro e ultra settantenni siano, non entra, lo è disabile, non entra in graduatoria che non e non c'è nessun modo per equiparare questa posizione alla posizione italiana. L'housing sociale è un'altra cosa, ma davvero adesso non possiamo basarci. Ci sono interventi di edilizia a canone moderato che non c'entrano niente. Con l'articolo 40, comma 3 e comma 4, sono interventi fatti in convenzione con le banche, con gli interventi su cui molto il terzo settore si sta spendendo, e anche le fondazioni in questo periodo. Ma non c'entra assolutamente nulla. Sono interventi di edilizia
Che si cerca per i quali si cerca di contenere ko, con l'aiuto dei fondazioni private e dell'intervento pubblico, per il quale si cerca di contenere l'affitto al di sotto dei limiti di mercato, punto e basta, ma non c'entra assolutamente niente con l'articolo 40 commi 3 e 4 che è quello che veniva invocato in compensazione del comma 6,
Forse l'avvocato Gentili?
Sì, confermo ovviamente è quello che ti c'era la collega molto meglio di me sul regime dalla Regione Lombardia. Anche guardando qua il famoso sito si vede che tutte le situazioni dai commi da 1 a 4 sono coperte e do soltanto sul requisito di reddito e attenzione che qui si fa riferimento all'ISEE. È oggettivo, quindi sempre ci si basa sull'Isee per queste prestazioni e tanto a livello regionale quanto a livello comunale. Quindi non è che c'è un'arbitrarietà nella valutazione della solvibilità, cioè l'ISEE, e quindi al di sotto di certi minimi, si entra, è ovvio, al di sopra. Ovviamente si è esclusi, perché si dimostra una capacità reddituale che non giustifica l'intervento pubblico tutto qua, ma il criterio assolutamente obiettivo dell'ISEE. Grazie bene. Sarà decisa arrivederci Bragantini. Chiamiamo il giudizio del numero 3 del ruolo
Ricorso 41 del 2025 Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Toscana per presidente del Consiglio dei ministri, avvocato dello Stato Maria Luisa spina, per Regione Toscana, avvocato, Marcello Cecchetti, su delega dagli avvocati, Barbara Mancino e Fabio Ciani,
Buongiorno, avvocati per la relazione del giudice di Alberti prego.
Grazie Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1 13, comma 2 17 commi 2 e 3 ed anche degli articoli 25 26 27 28 e 29.
Della legge toscana numero 49 del 2025 in materia di ambiente.
Ora esaminiamo partitamente l'articolo 9, comma 1, della legge toscana ha sostituito il comma 6 dell'articolo 47 della precedente legge regionale numero 39 del 2000 la legge forestale della Regione.
Prevedendo quanto segue, i tagli boschivi eseguibili, senza autorizzazione o dichiarazione, non possono eccedere la superficie di 3.000 metri quadrati per ogni proprietà e hanno sono finalizzati esclusivamente all'autoconsumo e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel Regolamento forestale.
Il testo precedente del citato comma 6
Era formulato.
In modo tale che i tagli boschivi eseguibili, senza autorizzazione o dichiarazione, non potessero eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati a disposizione regionale.
Ad avviso del ricorrente violerebbe gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in quanto triplicando, come si è detto, da 1.000 a 3.000 metri quadri la superficie annua esentata da qualsiasi obbligo di autorizzazione o dichiarazione ridurrebbe gli standard minimi di protezione stabiliti dalla normativa statale sussisterebbe il contrasto con l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 che è il Testo Unico.
In materia di foreste, che impone alle Regioni, nel disciplinare le pratiche Selvi cool culturali, di garantire la tutela dell'ambiente, inoltre, l'impugnato articolo 9, comma 1, non contemplerebbe alcuna esclusione per le aree naturali protette di cui alla legge 394 del 91
La legge quadro sulle aree protette per i siti della rete natura 2000, individuati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 357 del 97. La mancanza di una simile clausola di salvaguardia rischierebbe di compromettere gli strumenti di protezione che il legislatore statale ha introdotto per assicurare la conservazione di habitat naturali e specie di interesse comunitario.
Vediamo le discese della Regione, secondo la Regione, la lettura sistematica dell'articolo in esame ne rivelerebbe la legittimità.
La novella legislativa regionale non avrebbe solo elevato il limite della superficie di cui parliamo.
Da da 1.000 a 3.000 metri quadrati, ma avrebbe anche modificato i commi successivi in modo tale che.
A differenza rispetto al passato, i tagli di superfici superiori ai 3.000 metri quadrati possono essere effettuati previa autorizzazione o dichiarazioni solo da imprese boschive, iscritte in apposito elenco e dotate di una specifica qualificazione, non sussisterebbe pertanto il rischio di un abbassamento della tutela ambientale e dovrebbe escludersi il contrasto con l'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 218,
Numero 34 del 210 del 2018, che non indicherebbe soglie numeriche e di tutela ambientale, si dovrebbe anche escludere la fondatezza della censura relativa alle aree naturali protette e ai siti della rete natura 2000.
Ora possiamo passare.
Agli articoli 13, comma 2, e 17 commi 2 e 3
Della legge toscana in esame.
E che riguardano la materia degli incendi boschivi e si violerebbero ad avviso del ricorrente l'articolo 117, secondo comma, lettere h e s, per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato rispettivamente in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente, ponendosi in contrasto con l'articolo 3 comma 3 della legge 353 del 2000 che è la legge quadro in materia di incendi boschivi,
L'articolo 13, comma 2 ha sostituito il comma 2 dell'articolo 70 della legge toscana 39 del 2000, che disciplina le competenze della Regione nell'ambito delle attività antincendi boschivi regionali.
Il ricorrente lamenta che la nuova lettera h del citato comma 2 dell'articolo 70 non richiama le attività contemplate nelle convenzioni per gli antincendi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 17, comma 2 non riporterebbe tra gli elementi che debbono essere definiti nel Piano operativo antincendi quelli indicati all'articolo 3, comma 3, varie lettere della legge statale infine, l'articolo 17, comma 3, avrebbe omesso di inserire l'obbligatorietà.
Dell'aggiornamento annuale, del Piano operativo della degli antincendi, stabilita dallo stesso articolo 3, comma comma 3 della citata legge statale, quindi, l'handicap, da indicate disposizioni della legge quadro statale, metterebbero standard minimi di tutela ambientale non derogabili dalle Regioni e sarebbero altresì dirette a salvaguardare la pubblica incolumità 15 l'ambiente e l'incolumità con conseguente lesione degli evocati parametri costituzionali.
E le difese della Regione quanto l'impugnazione dell'articolo 13, comma 2, la Regione osserva che la disposizione non avrebbe modificato la disciplina dei rapporti con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del quale la stessa Regione può avvalersi in base a specifiche convenzioni.
Quanto all'articolo 17, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 74 della precedente legge regionale del 2000 numero 39 in tema di pianificazione per gli antincendi, la Regione osserva che la disposizione avrebbe in realtà individuato tutti i contenuti del piano antincendi che ricorrente ritiene essere stati omessi.
Quanto all'impugnazione dell'articolo 17, comma 3 3, la Regione osserva che l'aggiornamento annuale del piano antincendi Avr avverrebbe attraverso l'aggiornamento dei programmi operativi territoriali annuali relativi ai servizi operativi attivati sul territorio.
Possiamo infine passare alle ultime questioni che riguardano gli articoli 20, da 25 a 29 della legge toscana in esame.
Tali disposizioni, secondo il ricorrente, sarebbero strettamente connesse incidendo unitariamente sulla disciplina delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, qui siamo al vincolo idrogeologico che specificamente riguarda i parchi e le riserve naturali regionali, la disciplina previgente attribuiva le indicate funzioni autorizzative alla Regione e agli enti parco regionali mentre quella attuale ha riallocato le stesse funzioni in capo alle unioni di comuni subentrate alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altri unioni di comuni.
Ad avviso del ricorrente ne deriverebbe Lab, la violazione siamo sempre gli stessi parametri degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione per invasione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero con la norma interposta di cui all'articolo 61 comma 5 del decreto legislativo del 2006 il Testo unico in materia ambientale alla stregua del quale le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 1923 sono interamente Ester.
Citate dalle Regioni, la difesa regionale osserva che il legislatore della Regione avrebbe inteso garantire una gestione più rispondente alle esigenze emerse in questi anni nell'ambito della competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico, attribuendo tale competenza alle Unioni di Comuni di comuni, alla Città, Metropolitana di Firenze, alle altre Unioni di Comuni.
Anche nei territori dei parchi e delle riserve naturali regionali, considerando che i medesimi enti già esercitano la stessa competenza nel resto del territorio toscano, ho tentato di sintetizzare le plurime questioni.
Poste all'attenzione della Corte, grazie per la Presidenza del Consiglio, l'avvocato di Stato Spina, prego, grazie Presidente grazie al giudice relatore.
Io, anche per rispettare i limiti di tempo, mi vorrei concentrare su alcune osservazioni sulla memoria della Regione, essenzialmente con riferimento alla primo motivo, è al secondo motivo, quindi, primo motivo, è la violazione da parte dell'articolo 9, primo comma, di modifica del sesto comma dell'articolo 47,
Della legge forestale Toscana 39 del 2000 e del successivo articolo 17 per quanto riguarda la prima censura.
Appunto in riferimento a quello che viene osservato nella memoria.
Dalla Regione, e cioè che in realtà con la previsione di un estensione pari a tre volte quanto in passato, previsto, delle aree su cui possono essere effettuati tagli boschivi da 1.000 metri, quadri per proprietà e per anno a 3.000 metri, quadri per proprietà e per anno in realtà ci sembra davvero difficile poter concepire un rispetto degli standard di tutela,
Che, come sappiamo, la cui osservanza è demandata allo Stato, anche perché e questo appunto per rispondere.
Al al collega, alla Regione.
Si tratta di aree in cui, appunto, non viene chiesta l'autorizzazione alla preventiva autorizzazione, considerato che viene previsto dalla
Dalla.
Testo Unico.
Del dal DPR 357 del 97, che contiene il regolamento recante attuazione della direttiva 92 43.
Europea relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, viene richiesto all'articolo 7 che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario ora è chiaro che,
Una triplicazione delle aree non soggette ad autorizzazione per i tagli boschivi, e quantomeno rende molto più difficile questo monitoraggio, e comunque ne deriva inevitabilmente come conseguenza, proprio per questo una.
Compressione
Della tutela dei beni, appunto, facenti parte della paesaggio, e
Considerato, appunto che e questo ci riportiamo a quello che abbiamo inserito nel primo motivo, non esiste una clausola di salvaguardia per le aree protette sensi della legge quadro, parametro 3 394 del 91 e.
E appunto del Testo unico in materia di foreste.
Passo adesso a quanto viene osservato dalla Regione a proposito delle modifiche contenute nell'articolo 17, allora è stato censurato questo articolo nei suoi commi 2 e 3. Il comma 2 ha sostituito integralmente l'articolo il comma 2 dell'articolo 74 della legge forestale 39 del 2000 Regione Toscana,
Viene previsto precisamente.
Con riferimento al contenuto del piano antincendio, che è stato ovviamente chiedo scusa, ritorna un attimo, è stato è stata eccepita appunto la violazione della previsione della.
Della legge quadro in materia di incendi boschivi, laddove l'articolo 3 di questo legge 353 del 2000 prevede che.
Che
Il piano antincendio debba avere determinati contenuti nell'articolo 17 modificato, appunto, vengono portati.
Vengono inseriti vari i contenuti del piano antincendi che la Regione può appunto adottare, ma non vengono riprodotti i contenuti previsti dalla lettera c-bis del testo del terzo comma dell'articolo 3 della legge quadro in materia di incendi boschivi, e cioè che le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto come definita dall'articolo,
4 bis.
4, comma 2 bis.
De della legge quadro.
La Regione Toscana sostiene che l'aver censurato questa omessa previsione, cioè l'inciso.
Della mancato inserimento dell'articolo 4 2 bis, comma qua articolo 4, comma 2 bis della legge quadro 3 5 3 del 2000, sarebbe pleonastico perché queste, diciamo così informazioni potrebbero essere.
Ricercate e sarebbero evidenti dall'articolo 76, sennonché sennonché allora, anzitutto il il, la vera, è previsto che il fuoco il fuoco prescritto, come definito dall'articolo 4, comma 2 bis.
E
La.
La nozione, ecco di fuoco prescritto, si ricava dall'articolo successivo dall'articolo 4, comma 2 bis.
Lo vorrei leggere perché.
E si tratta di tecnica del fuoco prescritto, intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, e poi l'articolo continua, ma ecco in realtà, per rispondere alla all'osservazione della Regione nella stessa legge viene previsto all'articolo 15 che la nozione di fuoco prescritto viene previsto dal regolamento forestale regionale.
Per cui effettivamente ci sembra non pleonastico questo questo richiamo.
Quindi è su tutto il territorio nazionale che deve valere la stessa nozione di fuoco prescritto e dunque doveva essere inserita all'ha inciso.
Come definito dall'articolo 4, comma 2 bis della legge 3 5 3 del 2000.
Andando ancora avanti sempre nella contenuto del piano antincendi boschivi, mancano anche i contenuti previsti dalle lettere fl, inseriti nel 2021 dal legislatore nazionale che ha avuto particolare riguardo alle zone di interfaccia urbano rurale è stato inserito sempre nella legge quadro alla lettera f.
Questo perché, appunto, le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare, anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischi di incendio boschivo di cui alle lettere C e D nonché di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, quindi il territorio, il legislatore nazionale ha inteso allargare a questo tipo di aree la prevenzione antincendio e il fatto che questa previsione non sia riportata nel piano antincendio boschivo della Regione dimostra che è praticamente laddove il legislatore ha voluto che sul territorio nazionale questa fosse appunto l'attività da
Diciamo così, realizzate, comporta la violazione segnalata ancora.
Sempre con riferimento alla memoria della Regione.
Abbiamo chance e il presidente del Consiglio ha censurato la mancata previsione nell'ambito del contenuto del piano antincendio boschivo, sempre l'articolo 17, secondo comma, la mancata previsione dell'aggiornamento annuale di questo piano e qui la Regione.
E osserva che, in realtà.
E se è stato previsto nella legge regionale che l'aggiornamento annuale del piano avviene attraverso l'aggiornamento dei programmi operativi territoriali annuali riguardanti i servizi operativi che sono attivati sul territorio, ma a questo riguardo vale la pena osservare che l'articolo 74 della legge forestale numero 39 del 2000 tiene separati i piani il piano dai programmi anzi alla lettera,
Alla lettera
Ah alla lettera h della.
Chiedo scusa.
Dell'articolo 74 prevede che?
E che i programmi operativi operativi trattano la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili.
Nel piano antincendio boschivo di riferimento.
Ecco il piano programmi e attrezzature che, ai sensi dell'articolo 13, vengono del precedente articolo 13.
Vengono definiti.
Come
Sola lotta attiva all'incendio, questo per dire che avere previsto l'aggiornamento annuale dei piani per la lotta attiva dall'incendio irrealtà, arriva al paradosso di aggiornare annualmente solo la parte attiva, ma non anche quello che deve essere previsto nel Piano di prevenzione antincendio, quindi sono due cose separate tenute separate proprio dalla normativa e soprattutto è illogico quello che viene sostenuto nella memoria che,
L'aggiornamento annuale dei piani e quindi della operatività attiva contro incendio, equivale all'aggiornamento del piano antincendio boschivo, per il resto mi riporto a quello che ho che che praticamente il Consiglio ha ritenuto di censurare con il ricorso a insisto per la declaratoria.
Di incostituzionalità delle norme censurate, grazie.
La Regione Toscana dall'avvocato.
Grazie Presidente.
Eccellentissimi giudici, consentitemi una considerazione.
Diciamo preliminare.
Perché io oggi, ascoltando la difesa della collega, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ho scoperto delle cose che nella lettura del ricorso non c'erano e non ci sono e ora le dimostrerò, comprendo ovviamente che si tratti di controdeduzioni rispetto a quello che la Regione ha,
Esposto nei suoi scritti difensivi, però, rappresento e sottopongo ovviamente all'attenzione di questa Corte che il ricorso.
No, questo ricorso e naturalmente la la preventiva delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri rispetto alle censure che sottopone che sono state sottoposte al giudizio di questa Corte è particolarmente lacunoso, prima di tutto nella ricostruzione del quadro normativo, un quadro normativo che è estremamente complesso, mi perdonerete complesso soprattutto perché si ragiona dell'impugnativa di disposizioni regionali che Novella no altre disposizioni regionali di due leggi regionali importanti quadro quella forestale e quella sulla protezione della natura.
Che ovviamente fanno sistema e fanno sistema anche con normativa secondaria, con regolamenti che oggi, per la prima volta, ho sentito richiamare dalla difesa avversaria, ma che piuttosto diciamo.
Necessariamente, a nostro avviso, sarebbero stati dovuti considerare in sede di impugnativa.
E vengo subito, diciamo, io tratterò intanto ringrazio l'eccellentissimo relatore, che ha fatto una sintesi assolutamente eccellente dei tre gruppi di questioni di cui trattiamo oggi, che sono sottoposti al vostro giudizio. Il primo gruppo di questioni concerne la impugnativa dell'articolo 9, comma 1 di questa legge regionale di Novella, che sostituisce l'articolo 47, comma 6. Solo il comma 6 è impugnato, diciamo solo la novella del comma 6, in realtà la Nobel più complessa e sostituisce anche i commi successivi che sono stati richiamati dall'eccellentissimo relatori
Allora io innanzitutto e questo non è stata formulata nelle difese scritte dalla Regione Toscana, dall'Avvocatura della Regione io devo eccepire l'inammissibilità di questo blocco di questioni sotto tutti i profili ed è un'inammissibilità che trae spunto da quanto l'eccellentissimo relatore ha voluto.
Come dire, puntualizzare il fatto che di questa norma regionale viene censurata, come dire, l'effetto di riduzione, di abbassamento di una soglia, la soglia diciamo, che consente i cosiddetti tagli liberi del bosco, che prima era fissata a 1.000 metri quadrati per anno e oggi questa norma innalza a 3.000 metri quadrati per anno quindi la censura sia punta sulla riduzione dello standard, come ha richiamato il relatore dello standard asseritamente fissato dal legislatore statale. Ora però, questa, come dire, è un tema che voi mi insegnate un tema decisivo quando si ragiona di riparto di competenze in cui viene invocata da parte dello Stato la propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
Perché quando viene invocata questa competenza delle due, l'1 o viene invocato, diciamo lo straripamento da parte della Regione nell'ambito competenziale dell'ambiente, oppure viene invocata la riduzione dello standard fissato dalla legislazione nazionale? Non c'è una terza modalità e qui diciamo pari a tutti gli effetti, leggendo anche le poche righe del ricorso che venga censurata la riduzione, l'abbassamento della soglia, non lo straripamento, perché la Regione Toscana intesi è riconosciuta titolare della competenza a disciplinare i boschi e le foreste, insomma la vecchia disciplina dell'agricoltura e foreste, e quindi non è censurato l'assenza. L'incompetenza assoluta del legislatore toscano è censurata, come dire, la deroga, l'abbassamento dello standard e però nella censura lo standard non c'è. Lo standard fissato dalla legislazione nazionale non c'è, non ha invocato
Lo standard ridotto sembrerebbe quello della Regione Toscana previgente, i 1.000 metri quadrati, che sono stati innalzati a 3.000, ma in realtà quello statale c'è.
I parametri interposti che vengono invocati sono, diciamo tendenzialmente, 3.
Quello dell'articolo 3, comma 3, del Testo Unico Forestale, il decreto legislativo 34 del 2018, dove però noi non troviamo uno standard di tutela ambientale, le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicoltori che selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze economiche colloca socioeconomiche locali alle produzioni legnose,
E non legnosi, alle esigenze di fruizione, uso pubblico del patrimonio forestale, anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali ordinarie, dove sta lo standard di tutela che la norma regionale impugnata asseritamente avrebbe ridotto.
Non c'è così come tantomeno c'è uno standard nel richiamo generico agli altri due parametri interposti, la legge 3 9 4 genericamente evocata e il DPR 357 del 97 sulle sui siti di importanza comunitaria, l'attuazione della Direttiva Habitat anche qui senza imboccare un solo parametro interposto, oggi ho sentito richiamare l'articolo 7 del DPR 357 del 97, ma nel ricorso l'articolo 7 non è individuata, tantomeno lo è nella delibera del Consiglio dei ministri. Quindi, da questo punto di vista io non posso non eccepire che le questioni le 3 questioni diciamo
Le 4, se si vuole considerare anche il 117 comma 2, lettera S puro imboccato senza parametro interposto sono inammissibili per genericità o non pertinenza dei parametri invocati, Detto questo, naturalmente dico anche che in ogni caso la questione, le questioni sono manifestamente infondate.
Per due ragioni, fondamentalmente che la Regione ha già in parte evocato, e da un lato il, l'eccellentissimo relatore ce l'ha già detto e la norma impugnata va letta sistematicamente.
Non fa soltanto l'operazione di ridurre il limite dei.
Dei tagli consentiti senza autorizzazione o dichiarazione, portando la soglia da 1.000 a 3.000 metri quadri, perché nella stesso intervento normativo viene eliminato il limite di un ettaro e portato a 3.000 metri quadri, per invece i tagli non destinati all'auto consumo e assoggettati necessariamente alla.
All'essere effettuati da imprese iscritte registrate, quindi la Regione Toscana ha eliminato la soglia dell'ettaro che invece prima era quella che assicurava questo doppio regime, oggi, come dire, l'unica soglia esistente è quella dei 3.000 metri quadri al di sotto autoconsumo come elemento necessario e nessuna autorizzazione o dichiarazione quindi attività libera poi vedremo che totalmente libera non è,
E al di sopra dei 3.000 invece imprese registrate e consentito il non autoconsumo da questo punto di vista, già l'intervento normativo censurato, se non isolato, alla sola norma impugnata, non è certamente riduttivo neppure della soglia di tutela ambientale, previamente disciplinata dalla norma regionale.
In ogni caso, dico anche che non c'è una riduzione della tutela ambientale perché la norma rinvia esplicitamente al regolamento forestale regionale il regolamento 48 del 2003, il cui articolo, mi scuso, la Regione ha imboccato una norma di questo regolamento, invertendo i numeri, è l'articolo 10, comma 13 dove si disciplinano espressamente le specifiche tecniche e i limiti del cosiddetto taglio boschivo libero l'articolo 10 è espressamente rinviato dalla norma impugnata perché si dice secondo le norme del regolamento
Secondo le norme tecniche del regolamento, che oggi sono quelle dell'articolo 10.
E al comma 13 questo articolo 10 dice che sono liberamente esercitabili dal proprietario del possessore della superficie boscata, purché non comportino riduzione di superficie Bosca per i tagli di cui alle lettere b, c e d lo stesso proprietario possessore non risulti titolare di altro titolo abilitativo in corso di validità nell'anno osserva i seguenti interventi e sono indicati.
Gli interventi consentiti quindi limitati, faccio notare che due di questi, quelli della lettera b e quelli della lettera di hanno ancora il limite delle superfici fino a 1.000 metri quadrati, quindi ad oggi questo limite dei 3.000 vale per le lettere a Pezzolo, per la lettera a in realtà e per la lettera scusate eh, sì, solo per la lettera, mentre per le B, C e D le altre sole consentite vale ancora il limite dei 1.000 metri quadrati. Quindi, da questo punto di vista, nessuna violazione del parametro interposto invocato nella legge forestale e scusate nel nel Testo Unico Forestale statale
Quanto ai riferimenti alle leggi 3 9 4 e
Al DPR 357. Mi limito soltanto a richiamare anche qui la lettura dell'articolo 68 della stessa legge toscana, la quale, il quale al comma 4 bis dice espressamente che il regolamento dell'Ente Parco e delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale che devono essere assoggettate a specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti. Quindi, la clausola di salvaguardia rispetto ai tagli liberi nelle aree naturali protette è espressamente prevista dalla stessa legge toscana. Basta andare a leggere l'articolo 68, comma 4 bis, quanto alla diciamo assenza di salvaguardia per le aree cosiddette SIC o ZPS, oggetto di tutela della biodiversità da parte del diritto europee e disciplinate dal 357 del 97. Scusatemi, perdonatemi tutti questi riferimenti normativi, però, sono riferimenti normativi che non stanno nel ricorso, ma sono negli atti di causa. È qui, come dire la
Disciplina di queste aree e la salvaguardia di queste aree rispetto ai tagli liberi non la troviamo nella legge 39.
Del 2000 della Regione Toscana, ma la troviamo nella legge 30 del 2015 Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. In questa legge, come dire, noi troviamo l'intero Titolo, terzo, articoli 65 e seguenti, e in particolare troviamo disciplinato l'istituto della valutazione di incidenza che voi ben conoscete, sugli interventi, i progetti e le attività in zona SIC e ZPS, disciplinati agli articoli 88 fino al 91, dove evidentemente la vinca. La valutazione di incidenza necessaria si effettua anche per i tagli liberi disciplinati dalla legge forestale, perché sono a tutti gli effetti interventi o attività che si svolgono intesi in zona sud
Ho ZPS e mi permetto di dire che la considerazione di questa legge, e soprattutto degli articoli 88 fino al 91 da 88 a 91
è confermata anche da un documento che non c'è negli atti di causa e che cito richiamo poi se crede questa corte e col consenso dell'avvocatura, ma si tratta di atti ufficiali, sto riferibile sto facendo riferimento alla deliberazione di Giunta regionale numero 1.267 dell'11 agosto 2025 dove sono stati aggiornati gli esiti dei tavoli di lavoro e di monitoraggio.
Sui.
Sull'attuazione della VINCA per capirsi anche con i tavoli statali, in questo documento vengono previsti i cosiddetti.
Piani programmi, progetti, interventi e attività pre valutati, come non ha
Tutti a determinare incidenze negative significative sugli habitat Nesi che nelle ZPS cosa fa sostanzialmente l'Amministrazione regionale fa una pre valutazione una volta per tutte che evita il caso per caso.
Con riferimento alla pre-valutazione contenuta nell'allegato A di questa delibera di Giunta adottata, non a caso, pochi giorni dove diciamo, contestualmente alla legge regionale impugnata nell'allegato A lettere Z Z, si dice espressamente.
Come attività pre valutate, come non significativamente incidenti le ordinarie attività agrosilvopastorali liberamente esercitabili ai sensi del regolamento forestale, per le quali non sussiste un procedimento di approvazione in quanto non è richiesta preventiva, autorizzazione amministrativa né presentazione di una dichiarazione di inizio attività, né qualsiasi altra comunicazione sembrerebbero i tagli liberi per capirsi del bosco ad eccezione di,
Taglio del bosco rimessa in coltura che implichi il taglio, l'estirpazione di specie arbustive riconosce iniziatrice, taglio di alberi morti. Il taglio del bosco non è compreso fra queste attività pre valutate in cui la VINCA si fa una volta per tutte in questa sede e quindi ciò significa che la VINCA è confermata nel caso per caso, anche per i tagli liberi disciplinati dalla norma impugnata. Da questo punto di vista, non comprendo quale clausola di salvaguardia o quale clausola di esclusione dovrebbe essere necessaria secondo la tesi dei ricorrenti,
Visto che le salvaguardie i regimi previsti per SIC ZPS, anche con riferimento agli interventi cosiddetti di taglio libero del bosco, sono assolutamente confermati dalla legislazione vigente e dalla stessa diciamo, azione amministrativa della Regione,
Sulle questioni, diciamo, del secondo gruppo, non mi soffermo più di tanto, la Regione Toscana si è difesa ampiamente per iscritto, indicando quali sono i suoi argomenti, mi limito a richiamare sulla prima questione che concerne l'articolo 13, comma 2, lettera h, per il mancato richiamo delle convenzioni con i vigili del fuoco a proposito della formazione, mi limito a ribadire l'eccezione di inammissibilità che abbiamo già formulato per iscritto, in quanto non è evocato alcun parametro interposto. Non si capisce quale sia la violazione del parametro, perché non c'è in ogni caso questa mancata previsione
Questo mancato un richiamo alle convenzioni è infondata a tacer d'altro, direi soprattutto per quanto previsto espressamente dall'articolo 71, comma 3 della stessa legge regionale 39 del 2000 che, pur rimasto invariato, non novellato, fa corpo fa sistema e prevede espressamente la convenzione abilità della regione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sul secondo.
Diciamo sulla seconda questione che censura quei due profili, no, il mancato, diciamo, la mancata introduzione dei contenuti obbligatori, quindi l'omissione da parte del legislatore regionale di contenuti obbligatori per il piano antincendio, reperiti nella lettera c-bis nella lettera f, nella lettera L.
Del
Testo unico della legge quadro in materia di incendi boschivi anche qui io mi limito semplicemente a osservare e a fare osservare è che quello che ho ascoltato oggi dalla difesa della Presidente del Consiglio dei ministri non esiste, non c'è, non ce n'è traccia nel ricorso, il ricorso ci dice semplicemente a questo proposito,
Vale la pena di leggerlo perché sono tre righe il successivo articolo 17, comma 2, sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 39 del 2000 riguardante la predisposizione del piano regionale AIB, non riportando fra gli elementi in essi in esso contenuto quelli individuati nell'articolo 3, comma 3, lettera c-bis F L della legge quadro ora mi dite se una censura del genere non c'è.
C'è semplicemente la censura di mancata corrispondenza, ma non c'è no, no, no, non c'è indicato, per esempio, quello che ho ascoltato oggi, che in realtà, con riferimento alla tecnica del fuoco prescritto, non sarebbe censurato il fatto che non lo prevediamo, tanto più che lo prevediamo espressamente, ma il mancato riferimento a quel secondo quella specifica,
Ma tutto questo lo ascoltiamo oggi non c'è né il ricorso, non c'è nella delibera del del Consiglio dei ministri, quindi, da questo punto di vista io rimetto alla valutazione di questa corte la corrispondenza o meno di questi contenuti. La censura
Sì sia punta esclusivamente su questo. Abbiamo indicato le ragioni per cui riteniamo che quei contenuti siano reperibili. Aliunde nel testo della legge regionale. Valuterà questa Corte se la censura è ammissibile prima di tutto e poi sia anche eventualmente fondata per mancata corrispondenza sull'aggiornamento annuale, o meglio sulla revisione annuale, perché il parametro interposto imboccato indica che il piano è sottoposto a revisione annuale. Qui diciamo, mi permetto, dopo quello che ha ascoltato, di evidenziare un dato normativo, l'articolo 74 della legge regionale censurata,
Dice espressamente che la pianificazione dei
Antincendio boschivo è costituita da due elementi quelli che ci interessano, il Piano operativo AIDS approvato dalla giunta regionale e i programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati sempre dalla competente struttura della Giunta regionale, che contengono i Piani AIB locali predisposti dalle unioni di comuni quindi la pianificazione Hyde in Toscana è fatta almeno di questi due atti il piano operativo approvato dalla giunta e i piani operativi territoriali annuali. Questi piani territoriali annuali
Sono redatti ai sensi del comma 6, con i contenuti, con i contenuti e secondo le direttive del Piano AIB, e contengono in particolare quello che ci riferiva prima, la collega dell'avvocatura, la consistenza e la localizzazione dei mezzi attrezzature e personale impiegabili nel live nell'anno di riferimento. Attenzione, però questi piani sono piani annuali che hanno i contenuti
E solo redatti secondo le direttive del Piano AIB. Ora come si faccia a dire che la pianificazione Hyde in Toscana non è sottoposta a revisione annuale? Francamente, ecco, non è un dato che si ricava dal testo normativo, così come l'ha costruito la Regione. Sicuramente la pianificazione AIB in Toscana è soggetta a revisione annuale,
Anzi addirittura un'approvazione annuale, attraverso i Piani operativi come diritto
Ultimo blocco di questioni.
Perdonatemi, ma qui diciamo c'è un tema più generale, forse anche di sistema che a mia memoria.
Non è mai stato sottoposto all'attenzione di questo corto.
Le disposizioni censurate fanno un'operazione molto chiara Real locano competenze amministrative che prima erano in capo una alla Regione e le altre agli enti parco, agli enti gestori di aree protette, e si tratta delle autorizzazioni.
In materia di vincolo idrogeologico,
Questa allocazione di funzioni viene censurato dal ricorrente perché intesi contrastante, con una norma del testo unico ambientale cui il padrone di turno interposto.
È invocato
E compiutamente invocato l'articolo.
61 del Testo unico ambientale, il 152 del 2006 al comma 5 dice espressamente, dopo avere elencato nei commi precedenti le competenze delle Regioni in materia di difesa del suolo, al comma 5 dice espressamente le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge 30 dicembre 23 numero 3 2 6 7 sono interamente esercitate dalle regioni.
Norma che, intesi del ricorrente, essendo allocativa di funzioni amministrative ed essendo espressione della competenza del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente, non sarebbe derogabile dalla Regione.
La tesi è chiara, ma, devo dire, la tesi della Regione è totalmente diversa, perché noi conosciamo perfettamente la vostra giurisprudenza che ci dice che quando lo Stato esercita la competenza legislativa ambientali in una materia esclusiva e all'Oca una funzione, nessun altro legislatore può allocare quella medesima funzione ad ambiti diversi o enti diversi ma noi contestiamo il presupposto che questa norma sia una norma intanto allocativa di funzioni,
E adesso dirò perché, e quindi riteniamo di avere esercitato una nostra competenza legislativa regionale in materia, che ci consente di allocare le funzioni amministrative, ovviamente negli ambiti e tra gli Enti subregionali, allo, innanzitutto, come dire, questa norma fa riferimento a delle funzioni in modo esplicito le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 23 quindi stiamo parlando delle funzioni del regio decreto del 23,
Nessun'altra funzione, quelle quelle del regio decreto del 23
Quelle funzioni attenzione sono state trasferite alle Regioni dapprima con i decreti del 72 di primo trasferimento delle funzioni amministrative e addirittura era uno dei pochi casi in cui dal ritaglio delle materie, essendo state ritenute appartenenti alla materia agricoltura e foreste furono trasferiti alle Regioni, trasferimento poi confermato in termini giuridicamente qualificati come trasferimento dal DPR 616 del 77 articolo 69 che dice espressamente sono trasferiti alle Regioni, inoltre le funzioni concernenti sistemazione idrogeologica, conservazione del suolo, operi, manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico.
Di cui al regio decreto 3 2 6 7 del 23, sempre di quelle funzioni stiamo parlando, quelle funzioni, quindi sono state originariamente da cinquant'anni, da più di cinquant'anni, trasferiti alle Regioni.
In quanto facenti parte o ritenute appartenenti alla materia agricoltura e foreste, ora da lì al decreto legislativo 152 del 2006 c'è un altro passaggio importante
Che questa Corte non può non considerare ed è e sono i conferimenti trasferimenti come li chiamò la riforma Bassanini, conferimenti del decreto 112 del 98 e dei decreti diciamo di accompagnamento, accessori attuativi della delega della legge 59 del 97 e perché quell'operazione che ovviamente riguardava le funzioni amministrative all'epoca vigenti previste dalle leggi vigenti, quella trasferimento non riguardò
Espressamente le funzioni già trasferite, e anzi sia la legge. 59 che il decreto 112 avevano delle clausole che dicevano. Tutto quello che è già spettanti alle Regioni rimane spettanti alle Regioni. Guai se si interpreta o si voglia interpretare qualche disposizione di questo decreto come Real locativa allo stadio. Quello che è stato trasferito,
è stato trasferito è già delle regioni, ma attenzione
Tutto quello che veniva conferito trasferito o era già stato trasferito in quella operazione e partecipava del potere
Dire che veniva dato alle Regioni con quella riforma e il potere ve lo ricordate benissimo era quello di riallocare con le loro potestà legislative.
Di 117, primo comma, o di 117, secondo comma, di riallocare in base al principio di sussidiarietà le funzioni che lo Stato aveva dismesso.
Di riallocarle tra gli enti subregionali secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni quindi avevano al 1998 il Po non solo il potere se vi ricordate, ma l'obbligo giuridico perché assistito da potere sostitutivo di fare l'operazione con leggi regionali di allocazione delle funzioni che gli erano state trasferite o con ferite, individuando i livelli territoriali ottimali, ed è quello che la Regione Toscana ha fatto nel 2000 con la legge 39, testo originario allocando queste funzioni alle province, questa è l'operazione storica che ha fatto la Regione. L'autorizzazione al vincolo
In materia di vincolo idrogeologico idrogeologico era allocata alle Province in Regione Toscana dalla legge 39 del 2000, in base ai poteri che il legislatore statale gli aveva riconosciuto,
Allora questa storia non si può mettere e non si può certamente pensare, a mio parere, che nel 2006 arriva il decreto 152 e rialloca competenze. Ritrasferire competenze in materia di vincolo idrogeologico alla rete, alle Regioni, quelle competenze c'erano già, anzi, le Regioni li avevano già disposto. Il legislatore del 2006 non ha allocato competenze, ha semplicemente con un'operazione, diciamo, di buona tecnica normativa. Se vogliamo quello voleva essere un testo unico. Alcuni di noi lo chiamano ancora. Testo unico ambientale faceva un'operazione ricognitiva. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al decreto legge del 23 sono interamente esercitate dalle regioni. Si prende atto di una realtà normativa che già c'è, che che c'è dal 72, confermata nel 77 e ribadita con tutte le potestà legislative accessorie dalla riforma Bassanini. 97 e 98 questo accade nel 2006 e questo e di questo le regioni si sono giovati fino ad oggi quelle competenze in materia di vincolo idrogeologico, al di là della vicenda, parchi e riserve naturali di cui discutiamo oggi, gli Enti parco piuttosto che le unioni di comuni, ma in Regione Toscana la disciplina generale prevede che le funzioni che l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico la diano le unioni di comuni ex Comunità montane, la Città metropolitana di Firenze e le unioni di comuni formatesi successivamente in base alla legge 56 Delrio del 2014, questo è l'ordinamento in Regione Toscana, cioè l'area vasta, l'ente di area vasta. Le funzioni in materia di vincolo idrogeologico in Regione Toscana sono allocate agli enti di area vasta e cosa fa questa legge con le norme impugnate? Non fa altro che riportare a sistema anche questo spezzone di competenze in materia di vincolo idrogeologico, togliendolo agli Enti Parco e agli enti gestori delle riserve naturali e affidandolo agli enti di area vasta che esercitano già. Le medesime funzioni e hanno quelle competenze già da tempo dal 2000, mi permetto di dire, cioè dalle dalle vecchie Province e hanno il personale, le strutture amministrative che gestiscono il vincolo idrogeologico. Allora io mi permetto di rappresentare a questa Corte ed è la tesi di fondo che è stata sostenuta anche negli atti di causa, cioè queste funzioni sono state trasferite da tempo da decenni alle Regioni perché ritenute afferenti all'agricoltura e foreste e attenzione. Stiamo parlando delle funzioni solo ed esclusivamente delle funzioni
Già disciplinate dal decreto legge del 23. Non stiamo parlando di nuove funzioni, non stiamo parlando di dissesto idrogeologico, non stiamo parlando di tutela di difesa del suolo, non stiamo parlando di nulla di tutto quello che poi il legislatore ambientale ha disciplinato la legge 183 dell'89 come sostituita dal Testo unico ambientale non è di questo che si parla. Si parla delle funzioni amministrative del 1923,
E quelle funzioni amministrative hanno avuto questa storia nell'ordinamento che a me pare impedisca di leggere nella disposizione invocata oggi a parametro interposto una disposizione allocativa di funzioni amministrative e soprattutto nell'esercizio di una competenza ambientale del legislatore statale.
Di talché noi riteniamo
Che il presupposto interpretativo sia erroneo
Che questa norma, a questa norma, non si possa applicare la vostra giurisprudenza, che impedisce alle Regioni di allocare competenze allocate dal legislatore ambientale statale e per queste ragioni insistiamo anche per la infondatezza, per la declaratoria di infondatezza di questo terzo gruppo di questioni, grazie.
Domande, nessuna questione sarà decisa, arrivederci, avvocati, l'udienza è tolta.
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0