La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 15 minuti.
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Rubrica
Conferenza stampa
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10:00
09:30, Montesilvano (PE)
09:00
10:00 - Roma
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9:00 - Ventotene
9:30 - Montesilvano (PE)
10:00 - Palermo
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Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello Speciale giustizia del giovedì, un cordiale saluto da Sergio Scandura, edizione di un'ora e un quarto del giovedì della nostra rubrica, che andrà a completare la trasmissione integrale nella nostra rubrica dello Speciale giustizia di una lunga giornata di studio che ha avuto luogo a Palermo il 6 luglio scorso sotto l'egida della Scuola superiore della magistratura, dell'Ordine degli avvocati di Palermo e dell'università.
Sempre del capoluogo siciliano, il tema portante, diritti dei migranti, protezione internazionale, Patto europeo su immigrazione, asilo e questa sera, appunto, completeremo nell'integralità della trasmissione sulle frequenze in Fm, ovviamente trovate tutto il documento sul sito di Radio Radicale punto it.
Con il con la sessione sulla tutela del minore non accompagnato anche alla luce del Patto europeo su immigrazione e asilo, coordinati dal professor Salvatore Ziino, associato di Diritto processuale civile, all'Università degli Studi di Palermo gli interventi saranno affidati a Paoletta, Caltabellotta, intervento molto istruttivo e pieno di spunti critici non solo per il la legge di conversione del decreto 102.026 del governo sulle norme attuative del patto, secondo, appunto la visione
Del Paese membro Italia e nel suo esecutivo, ma anche nei confronti dello stesso patto europeo, Paoletta, Caltabellotta e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, il secondo intervento sarà affidato a Livia Di Cola associato di Diritto processuale civile all'Università degli Studi di Macerata. Allora ci diamo subito la parola a Salvatore Ziino, dell'Università di Palermo, un buon ascolto rientrati dopo questa pausa
Noi ci ricolleghiamo alla sessione mattutina, che è stata già molto densa, impegnativa, e mi unisco ai ringraziamenti e gli organizzatori per questo interessantissimo convegno.
Che consente di concentrare l'attenzione su un tema particolarmente complesso e articolato.
Innanzitutto, per la complessità delle fonti, stamattina è stato segnalato che l'interprete il giudice di fronte a queste disposizioni.
Si trova di fronte ad un coacervo di norme contenute in fonti normative che, tra di loro non sono neppure ben coordinate e che vivono in un sistema che potremmo anche definire gerarchico, pur se composto da un mosaico di ordinamenti.
Abbiamo le norme sul CEDU, le norme dell'Unione europea nelle sue varie sfaccettature, dalla Carta fondamentale ai Trattati e i regolamenti e le direttive e poi le norme interne, coordinare queste disposizioni nella materia in cui hanno particolare rilievo i diritti umani è un tema particolarmente complesso all'interno di questa disciplina un ulteriore settore è dato dai dai minori soggetti che sono fragili per antonomasia e che meriterebbero forse una specifica attenzione da parte del legislatore non soltanto all'interno delle varie discipline,
Che regolano le materie che stiamo esaminando, ma forse sarebbe stato anche opportuno, all'interno di questo patto UE su immigrazione asilo, dedicare una sezione alla tutela dei minori. Il legislatore invece non ha optato per questa scelta, anche perché ha invece
Introdotto numerose.
E procedure, numerosi regolamenti che regolano specifici specifici aspetti collegati all'immigrazione all'asilo, quindi abbiamo un regolamento sull'accoglienza, un regolamento sulle procedure di rimpatrio, un regolamento sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, quindi abbiamo una disciplina molto frastagliata, all'interno della quale troviamo norme specifiche che riguardano i minori addirittura in ognuno di questi
Se non sbaglio, nove regolamenti principali perché poi abbiamo avuto dei regolamenti che hanno modificato altri regolamenti, quindi non hanno una loro autonomia, troviamo ogni volta le definizioni a cui ci ha abituato il legislatore europeo, ogni volta troviamo queste definizioni di minore di minore non accompagnato il minore è il minore, cioè il soggetto che ha meno di 18 anni il minore non accompagnato è quel soggetto che appunto entra nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un responsabile da un adulto che ne sia responsabile. Diciamo per a leggere l'incipit della norma
In questo meccanismo.
È chiaro che le fonti di carattere generale sovrannazionale possono aiutare l'interprete anche ad inquadrare questa disciplina frastagliata fra queste, per fortuna, tiene
Sottolineate in tutte le in tutti i Regolamenti, il preminente interesse del minore, che farà la guida che la guida del dell'interprete nell'applicare le norme che riguardano i minori e che è sottolineata in tutti i regolamenti e in tutte anche nella direttiva Direttiva accoglienza che è la numero 1.348 46, scusatemi del 2024 che nell'articolo 26 detta tutta una serie di garanzie per il minore e che mira a consentire al minore,
Di.
Inserirsi in un ambiente familiare il proprio, possibilmente cioè di restare nel proprio di inserirsi in un nuovo ambiente che sul a lui più consono.
Il questo, in particolare negli articoli 26 e seguenti, appunto, della Direttiva accoglienza, io però a questo punto con la mia introduzione avrei concluso e cedo la parola alla prima relatrice, appunto che la dottoressa Caltabellotta, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo che ha delle specifiche competenze qua però,
Una piccola incursione, purtroppo, almeno scusate, non so se l'aggettivo verde corretto e purtroppo noi viviamo questa dicotomia fra procura della Repubblica per i minorenni, il giudice tutelare in questo specifico settore non sembra che crei troppi problemi, ma è un tema che forse il legislatore dovrebbe affrontare a livello generale, perché molto spesso il tema della di di della ripartizione delle competenze tra l'altro in Procura della Repubblica per i minorenni, tribunale per i minorenni giudice tutelare crea dei cortocircuiti. Forse qua l'unità della giuria unicità della giurisdizione servirebbe nel preminente interesse del minore, che è sempre quello che va tenuto sotto quota sott occhio. Prego
Allora buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, grazie per essere presenti dopo una mattinata così intensa e sicuramente impegnativa, cercherò di essere immediata per non tediarvi e non stancarvi troppo grassi. Alessia per l'invito perché ogniqualvolta c'è un invito che riguarda la categoria dei minori, io sono particolarmente contenta non soltanto per ragioni di ordine professionale, ma anche per una posso definirla vocazione personale. Io sono sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. È importante evidenziare che la Procura per i minorenni di Palermo, come il correlato tribunale, ha una competenza distrettuale. Quindi è una competenza che ricomprende il territorio di Palermo, Trapani, Agrigento, capite bene che Agrigento significa Lampedusa e Trapani significa Pantelleria, luoghi i principali punti di crisi per gli sbarchi, non soltanto dei minori stranieri non accompagnati. Devo dirvi anche che noi abbiamo cominciato ad affrontare la problematica dei minori stranieri non accompagnati, quando ancora erano totalmente al di fuori della considerazione del legislatore
Io sono in questo ufficio dall'anno 2009 e già all'epoca avevamo un flusso significativo di minori stranieri non accompagnati, che venivano soccorsi in mare o sbarcavano in Pantelli a Lampedusa.
è evidentemente essendo minori, venivano da noi tutelati facendo ricorso alle norme di ordine generale, perché è importante, è importante sempre non dimenticare che, al di là della delle modifiche che via via nel tempo ha introdotto il legislatore italiano o comunitario, ci sono dei principi di ordine generale che hanno un fondamento costituzionale e nelle convenzioni internazionali che non possono in alcun modo essere derogati e mi riferisco soprattutto al principio del superiore interesse del minore. Allora, come voglio articolare questo intervento, vorrei dare scusatemi, ma non ho slide, non ho avuto il tempo di potere provvedere
E vorrei articolarlo dando un inquadramento di carattere generale su quella che è la normativa attuale in tema di minore straniero non accompagnato, verificando anche le refluenze che il patto A sul disegno di legge all'esame del Senato che sarebbe quel disegno di legge che, come già è stato chiarito stamattina doveva già essere adottato nei termini dell'entrata in vigore della normativa pattizia è anche esaminando, ho dovuto necessariamente fare una selezione, quegli aspetti di alcuni regolamenti che presentano dei profili di criticità sotto il versante della tutela del minore e in particolare io parlerò del Regolamento screening del regolamento che riguarda l'Eurodac, la raccolta dei dati biometrici e poi anche del regolamento che riguarda la presentazione di domande di protezione internazionale alle frontiere
Scusate un attimo allora.
Io comincio dicendo una cosa, ogniqualvolta parliamo di minori stranieri non accompagnati, dobbiamo ricordare e noi ce lo ricordiamo sempre che dietro ogni fascicolo ci sono delle storie,
C'è la storia del ragazzo egiziano di 16 anni che, dopo mesi di lavoro nei campi forzati i libici ha raggiunto le coste italiane perché convinto dalla sua famiglia in quanto unico mezzo di sospetti di sostentamento,
C'è la storia della giovane eritrea che, attraverso il Sahara, giunge in Italia convinta di trovare una nuova vita, ma si accorge di essere finita nelle mani di trafficanti che la vogliono sfruttare sessualmente.
C'è il giovane ragazzo gambiano e non riesce, non parla l'italiano non sa neanche indicare con esattezza la sua data di nascita e si ritrova coinvolto in un insieme di procedure accelerate e con il rischio di una attribuzione anche di identità e di età e quindi di identificazione errata. Allora qual è il messaggio prima di essere migranti? Questi ragazzi sono dei minorenni e in quanto tali è questo il punto di partenza che dobbiamo sempre ricordare è che l'ordinamento italiano deve rispettare, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Patto europeo sull'immigrazione e sull'asilo. Allora dobbiamo dire che comunque il legislatore italiano, con la legge Zampa che costituisce il punto di riferimento centrale per la protezione del minore straniero non accompagnato, ha realizzato un sistema di protezione avanzata
Importantissimo all'articolo 1, la legge stabilisce in modo esplicito che i minori stranieri non accompagnati sono titolari di diritti in parità di condizioni con i minori italiani e i minori dell'Unione europea in parità di condizioni, perché alla vulnerabilità legata alla minore età Sias si associa la vulnerabilità relativa alla storia al viaggio all'essere lontani dalla propria famiglia insomma, tutti elementi che ben conosciamo è questo principio trova un aggancio costituzionale nell'articolo 2 nell'articolo 31 della Carta costituzionale, come
Nei principi, nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 59 convenzione dei diritti sull'infanzia e adolescenza dell'89 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, del 96 Carta dei diritti, cosa ha fatto di particolarmente rilevante e questo ha una refluenza sull'esame anche delle norme pattizie già prima il testo unico sull'immigrazione del 1998 prevedeva che il minore straniero non accompagnato sul territorio italiano non potesse essere espulso se non per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o per la prevenzione di atti di terrorismo. Ma la legge Zampa è andata oltre
La legge Zampa vieta il respingimento alla frontiera del minore straniero non accompagnato, rendendo imprescindibile l'accoglienza, ma non un'accoglienza qualunque un'accoglienza.
Vestita sulla minore età e secondo la fascia di età altro Carmine, e su questo dobbiamo riflettere della legge Zampa è la presenza dell'autorità giudiziaria minorile in tutti i procedimenti che coinvolgono i minori e in particolare la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Nomina del tutore predisposizione del progetto di accoglienza
Ricongiungimento familiare,
Il rimpatrio, anche se lì ci sono delle modifiche e modifiche volontario assistito ad eventuale accertamento multidisciplinare dell'età.
Purtroppo, però, abbiamo anche una soluzione, l'impianto della legge Zampa.
Ha subito, come dire, delle modifiche questo perché nel tempo il fenomeno migratorio non è stato affrontato, io parlo anche per i minori stranieri non accompagnati nell'ottica di accoglienza e di tutela, ma perché è stato percepito come fonte di allarme sociale di pericolo per la sicurezza e mi riferisco in particolare,
E al decreti emergenziali il decreto 133 del 2023 che, incidendo sulla normativa base, ha sicuramente rimodulato il trattamento del minore nell'accoglienza e nell'accertamento dell'età, riducendone le tutele, di questo parlerà anche la professoressa Coco sulla stessa linea, il patto dell'Unione Europea, che alla fin fine cerca di promuovere una collaborazione tra Stati per la gestione.
Dei flussi migratori e rendere veloci i momenti di identificazione e smistamento e rischia anche in questo caso, con queste procedure accelerate, di compromettere i diritti dei minori. Allora partiamo da quella che è l'architrave, perché è importante io questo lo dico in anticipo il nostro ufficio e quando io parlo di nostro ufficio parlo sia della Procura che del tribunale perché noi,
Lavoriamo all'unisono, abbiamo competenza penale, competenza civile, ma non c'è dubbio che il tipo di funzione ci porta a trovarci spesso sulla stessa sponda tra virgolette, perché quello che ci interessa è o il recupero nel penale del minore o la tutela del minore in ambito civile,
Perché sto dicendo questo perché, al di là di tutte le modifiche emergenziali intervenute al di là dell'entrata in vigore della normativa, pattizia noi, anche grazie alle buone prassi e ai protocolli che abbiamo volta per volta stilato con le autorità tutti gli attori del procedimento che si occupano di minori stranieri non accompagnati, mi pregio di dire che siamo sempre riusciti a garantire massima tutela stretta collaborazione con le Prefetture, stretta collaborazione con le terze forze dell'ordine stretta collaborazione con,
I soggetti del sociale Save, the Children e Unicef e quanti altri,
Allora quello che voglio dire è sem, cioè riducendo, andando in sintesi l'accoglienza, elemento imprescindibile. Cosa dice? Innanzitutto la normativa italiana, ogniqualvolta un minore viene rintracciato sul territorio dello Stato minore straniero, non accompagnato immediatamente, deve esserne dato avviso dall'autorità di pubblica sicurezza alla procura per i minorenni, perché si avvii i innanzi al Tribunale per i minorenni il procedimento per la nomina di un tutore. Contemporaneamente, questo per darvi il quadro del sistema di accoglienza alla comunicazione deve essere data ai servizi sociali del territorio perché predispongano un progetto di accoglienza adeguato a quel minore. È alla direzione dell'immigrazione che si occupa sia del censimento che del monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati. Manca l'eventuale ricerca di familiari nei paesi di origine
O in altri Paesi dell'Unione europea qualora ci siano domande di ricongiungimento familiare. Prima cosa, assistenza umanitaria indefettibile al minore deve essere immediatamente e assegnato il medico. Il minore doveva essere, secondo la legge a sé iscritto subito al servizio sanitario nazionale, evitare assolutamente la promiscuità con soggetti adulti, perché la promiscuità con l'adulto è sicuramente fonte di rischio per il minore. Spesso l'adulto lo conduce con sé per potere poi sfruttare a più fini questo minore facendolo sparire, rendendolo invisibile. Quindi il minore non può, non può essere trattenuto nei centri di permanenza per rimpatri nei Centri di permanenza per adulti, ma deve essere collocato in appositi centri governativi realizzati dal ministero dell'Interno capaci di fornire
L'assistenza medica specifica per l'età, ma anche il necessario supporto socio psicopedagogico
Importante, le strutture devono essere collocate in luoghi facilmente raggiungibili perché, per garantire con più facilità l'accesso ai servizi e anche l'integrazione sociale e le strutture non possono ospitare, proprio per dare un servizio dedicato più di 50 minori e l'inserimento nel nella prima accoglienza non può che avere carattere temporaneo massimo 45 giorni cosa accade. Accade però che, sulla scia dell'emergenza, sono intervenuti dei decreti emergenziali, in particolare il decreto 133 del 2023 che ha previsto che, nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati e multipli di minori stranieri non accompagnati,
Che le strutture recettive possono essere impegnate oltre il 50% della capienza, purché il minore non abbia meno di 14 anni. Questo è sicuramente un elemento di criticità perché da un lato si incrementa la capienza, dall'altro lato si è data solo l'assistenza medica senza garantire tutta l'assistenza psicopedagogica necessaria. Ma andiamo ancor il dettaglio, praticamente è accade che è stata normalizzata una prassi già in vigore, quella secondo la quale il prefetto può anche autorizzare, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile di ulteriori 60 giorni, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
In centri per adulti, purché siano ricoverati in zone separate, allora rispetto a questo noi non possiamo sicuramente intervenire, perché la scelta della allocazione non dipende dalla Procura per i minorenni né dal Tribunale per i minorenni.
Rendendoci evidentemente conto delle criticità che questa promiscuità o questo sovraffollamento
E viene a creare perché stiamo bene attenti insieme agli adulti possono stare o i minori stranieri, i minori stranieri accompagnati quelli che sono arrivati con un rappresentante legale, non di meno non di meno, dobbiamo anche dire di essere sempre stati garantiti rispetto a tutti gli attori del procedimento di una celerità nello smistamento nelle strutture di seconda accoglienza e di una particolare attenzione.
Per evitare una contaminazione minore maggiorenne.
Elemento importante è la nomina del tutore, ecco, qui dobbiamo avere la legge, parla di un tutore volontario, è indipendente, volontario, significa che non c'è assolutamente retribuzione.
Il ruolo del tutore è molto, molto importante. Il principio del superiore interesse del minore in porta una nomina tempestiva e devo dire che noi siamo anche tempestivi appena arriva la comunicazione dello sbarco e della permanenza sul territorio immediatamente quando ancora sono nello spot certe volte di Lampedusa inoltriamo al tribunale la richiesta per la nomina del tutore, le ratifiche alle misure di accoglienza, soprattutto perché perché spesso molti di questi ragazzi necessitano di cure mediche specifiche, molti vanno direttamente dall'hotspot in ospedale e voi sapete bene che un medico, prima di poter eseguire un trattamento sanitario richiede il consenso del legale rappresentante, io non sono un legale rappresentante, non lo può essere neanche l'eventuale rappresentante della struttura di accoglienza, ma soltanto un tutore
Nomina del tutore che competenza per fortuna c'è una concentrazione di tutela del tribunale per i minorenni, come, come è importante la nomina del tutore in generale per accompagnarlo a tutte le fasi successive, primo colloquio accertamento, età.
L'emersione di situazioni di tratta o di violenza in fondo, voglio dire il tutore è una figura importantissima che esercita, come è stato definito dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, una genitorialità sociale, non ha un obbligo di mantenimento o di convivenza, ma un obbligo e un onere di intercettare i bisogni e le attitudini del minore.
Anche nell'ottica di una successiva integrazione, di vigilare sul suo benessere,
Fisico,
Psicologico e affettivo, loro sanno che i genitori sono rimasti a casa, non cercano altri genitori, ma cercano qualcuno su cui poter fare affidamento, purtroppo e questo è un problema che veramente non so come potrà risolversi non è prevista retribuzione, non a caso l'ho detto abbiamo serie difficoltà a individuare dei tutori che siano anche formati adeguatamente.
Che siano disposti ad accollarsi questo onere.
Forse, se si inserisse una retribuzione per il Musso, non sarebbe male, riusciremmo ad avere molto molte più persone disponibili e quindi questa è una criticità, soprattutto cioè ci si trova a ricostruire il costretti a nominare dei tutori o li definisco burocratici o il Sindaco del Comune o il nelle more dell'emergenza il rappresentante legale della struttura di prima accoglienza creando poi un conflitto di interessi perché il tutore che è colui che deve curare l'interesse del minore di contro è colui che deve predisporre i servizi a tutela del minore,
Vado molto velocemente per non ecco, per centrare le cose più rilevanti, ecco quello che è importante all'arrivo il minore viene svolto un primo colloquio che è fondamentale, il colloquio è sempre di grande rilevanza perché serve per comprendere, per identificarlo, capire chi è il minore, qual è la sua storia, qualcosa c'è la base della migrazione e quali sono le sue aspettative, perché è venuto cosa ha passato, perché tramite il colloquio noi arriviamo non soltanto alla identificazione, perché vedete, ebbene l'identificazione non può mai essere ridotto a un accertamento medico, anche perché c'è una variabilità biologica significativa e noi
E in realtà abbiamo ora abbiamo, come dire, un quadro più ampio, ma i nostri caratteri di riferimento sono stati sempre quelli della razza caucasica soltanto da un po'di tempo a questa parte cominciamo ad avere altri parametri di riferimento, quindi il colloquio è importantissimo, soprattutto per l'emergenza di violenze fisiche o psichiche o l'individuazione di situazioni di tratta per adottare gli accorgimenti necessari. Ora quello che va detto è che,
In ogni caso, dal colloquio all'esito del colloquio potrebbe pure emergere la volontà del minore di essere rimpatriato. Questa è una cosa che voglio sottolineare perché c'è una modifica recente nel disegno di legge al Senato che noi contestiamo fortemente in linea di principio. L'articolo 1 della legge 184 dell'83 legge sull'adozione stabilisce il diritto del fanciullo a vivere nella propria famiglia di origine come diritto indissolubile. Ma nel caso del minore straniero non accompagnato questo diritto
è attenuato cosa voglio dire, voglio dire che questo diritto perde la sua valenza, tranne nelle ipotesi in cui il minore voi a rimpatriare.
È sempre che sia nell'interesse del minore e rimpatriare, non è sufficiente una sua scelta, ecco che il colloquio riveste un ruolo importante per comprendere se, nel suo interesse, il rimpatrio, anche dopo avere eseguito gli accertamenti nello stato d'origine, oggi, oggi, 6 luglio, sì 6 luglio la competenza è dell'autorità giudiziaria minorile per l'autorizzazione al rimpatrio volontario assistito se e quando
Entrerà in vigore il disegno di legge che è all'esame del Senato di attuazione della normativa pattizia europea proprio per esigenze di celerità e snellimento la.
Autorizzazione sarà detta dall'autorità prefettizia e non va bene, perché gli accertamenti, perché l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria minorile passa attraverso accertamenti fatti anche comporsi, tonale, qualificato anche con la componente onoraria del personale, attraverso un ascolto approfondito e qualificato, attraverso un accertamento approfondito delle condizioni dello Stato d'origine senza,
Voler togliere nulla alle prefetture, io non ritengo che possa essere questa una soluzione che tuteli il superiore interesse del minore e un arretramento della giurisdizione che, a mio giudizio.
E di cioè a bassa significativamente la soglia di tutela.
Soltanto diciamo dopo la prima COP, stiamo parlando del colloquio, quello che voglio evidenziare, soltanto i minori che chiedono la protezione internazionale possono fare una richiesta di ricongiungimento familiare verso familiari del paesi dell'Unione Europea, vi è un'istanza che deve essere corredata dalla documentazione relativa al rapporto di parentela però devo dire una cosa in questo caso il patto,
Praticamente il regolamento 1.331 1.351 del 2024 ha dato una formulazione più ampia, estensiva che là mi lascia sempre un po'perplessa
Il nuovo Patto per l'immigrazione,
All'asilo riconduce alla categoria del familiare a chiunque abbia creato con il minore ha un legame durante il viaggio.
Non lo so, io penso che questo.
Si commenti da solo, si commenti da solo.
E allora un punto cruciale.
Del primo inserimento prima accoglienza, assistenza umanitaria, assistenza sanitaria, nomina tempestiva del tutore qual è l'identificazione del minore, parliamo sempre della Legge fondamentale, allora innanzitutto si può procedere all'identificazione del minore, secondo appunto la normativa dell'articolo 19 bis, legge Zampa come me solo in presenza di un fondato dubbio sulla minore età.
Se il minore accede in presenza di un documento che ne attesti l'identità imbardata, ebbene, che il legislatore non parla di documento d'identità, parla di documento anagrafico se questo documento riporta una fotografia e una data di nascita, da collocare in un range di minore età anche se è scaduto non esiste dubbio sulla minore età.
Tranne che il documento non sia palesemente false o contraffatto, questo perché perché vige in assoluto il principio di presunzione della minore età, un principio inderogabile di tutela che vale non soltanto nell'ambito civile, ma vale anche, come è ben noto nell'ambito del diritto penale cosa accade
In presenza di un dubbio fondato sulla minorità minore, che arriva senza alcun documento che possa essere utilizzato con un documento. Purtroppo spesso accade che è palesemente falsa e contraffatto. Allora la legge stabilisce questo accertamento sociosanitario multidisciplinare che ad invasività progressiva, prima si svolge ed è condotto da un'équipe multidisciplinare, perché deve essere svolta in presenza di del tutore del mediatore culturale e di o per medici operatori psico-pedagogici. C'è un colloquio sociale in cui si approfondisce,
La condizione del minore, la condizione anche chi si psicologica. Una valutazione, appunto, psicologica o neuropsichiatrica, è una visita pediatrica
Auxologico. In realtà non è invasiva la visita Auxologico perché insomma, cerca di verificare
Il livello puberale, l'accrescimento ed esprimersi secondo un giudizio.
Medico scientifico, gli accertamenti sono vanno secondo un'invasività progressiva, quindi si è già secondo il colloquio e risulta che il soggetto è minore di età, non si passa a quello successivo.
La cosa importante, molto importante è che nella relazione finale del personale medico sia indicato il margine di errore relativo alla variabilità biologica ed anche alla variabilità legata alla imprecisione delle metodiche adottate adottate, ma se non viene adotta indicata la variabilità biologica
Non è un referto che può essere assolutamente considerato valido, e noi siamo stati più volte condannati dalla CEDU anche nell'UE, nella sentenza Camara voi dovete considerare che lavatura la valutazione, per esempio della maturazione Ostia del distretto polso umano ha un margine di errore che deriva dalla variabilità biologica di più o meno due anni, invece la variabilità che deriva dall'imprecisione della metodica per lo stesso distretto e di più o meno sei mesi c'è una grossa grossa differenza.
Eh eh.
Cosa succede all'esito dell'accertamento dell'età, se evidentemente il l'accertamento depone per la minore età viene attribuita l'età se è compatibile e corrispondente a quella dichiarata oppure la data corrispondente al limite inferiore del range di età, tenuto conto appunto del margine di errore? Anche qui, anche qui la situazione emergenziale ha creato non pochi problemi
Allora parto da un presupposto, secondo la normativa generale, un accertamento radiologico presuppone il consenso, il consenso,
Anche del tutore, perché sono accertamenti medici invasivi. Cosa succede con nonostante questa normativa, il decreto legge 133 del 2023 sempre emergenziale mi dice nel caso di arrivi di minori stranieri non accompagnati, multipli, ravvicinati e consistenti,
Re trovati alla frontiera o comunque soccorsi in mare, allora cosa può fare l'autorità di pubblica sicurezza può rinunziare a questi accertamenti multidisciplinari e procedere direttamente con un esame radiografico in un caso.
Diciamo quando la situazione non è di particolare urgenza, viene comunicato al pubblico ministero il dubbio fondato della Procura per i minorenni, il dubbio fondato sulla minore età è su autorizzazione scritta del pubblico ministero, si procede agli accertamenti radiografici, ma è anche possibile che l'autorità di pubblica sicurezza proceda comunicandolo al pubblico ministero nell'emergenza di turno e re,
Cioè ottenendo un'autorizzazione orale, poi il verbale di accertamento di questo ne parlerà proprio la professoressa deve essere notificato al tutore se presente.
Eh eh al all'interessato per essere impugnato entro cinque giorni innanzi al Tribunale per i minorenni, allora cosa voglio dire, voi potete ben immaginare che già è fallace l'accertamento radiografico in più, perché poi il rischio qual è,
Se si ritiene che quel soggetto sia maggiorenne in teoria non può usufruire della tutela prevista per il minore straniero non accompagnato. In teoria, può essere espulso
E questo è quello che accade, è porri se in cinque giù, cioè sì, sì, sì, come si fa ad attribuire solo cinque giorni di tempo un ragazzo che non parla l'italiano che forse non ha il tutore che non ha l'assistenza legale per far valere la sua minore età? Però io vi anticipo questo questa è una norma che nel nostro distretto giudiziario non ha mai trovato applicazione, perché l'esistenza di questa norma emergenziale secondo l'orientamento del nostro ufficio non esclude la normativa ordinaria prevista dalla legge Zampa quindi, in situazioni del genere, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni non ha mai dato autorizzazioni al esecuzione d'urgenza di esami di accertamenti radiologici, proprio richiedendo l'accertamento ordinario, disponendo
Che il presunto minore venga ricoverato in una struttura va bene per adulti, ma separata in maniera separata dai maggiorenni. Quello che c'è arrivato mi sono informata con il mio ufficio. Non è mai l'impugnativa del verbale di accertamento notificato nei cinque giorni, semmai
La richiesta di ulteriori accertamenti, ovvero sono stati eseguiti accertamenti dei cinque che, sulla base di un esame radiologico, non so magari col consenso dell'interessato che stabiliscono per la maggiore età. In realtà, poi, lo stesso minore ci chiede di rivedere l'accertamento età secondo la procedura ordinaria, ma
In questo caso, evidentemente, vengono riconosciute al richiedente tutte le garanzie previste dalla legge, allora poi c'è la fase della seconda accosciati accoglienza, voglio dirvi una cosa dopo la prima accoglienza si passa se non sto troppo tempo la seconda accoglienza, quello che mi interessa sottolineare,
E in questo momento è che.
Il tribunale per i minorenni sulla base della legge Zampa, va be'anche regio, decreto del del 34 a un ultrattività, ovvero al raggiungimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati possono rimanere nella struttura di seconda accoglienza Olzai fino a sei mesi dopo in casi particolari, cioè se in attesa della della domanda ho già due titolari dello status di rifugiato di protezione sussidiaria se titolari di permesso di soggiorno per motivi speciali ma,
Possono rimanere fino a 21 anni su disposizione del tribunale per i minorenni. Questo è il prosieguo amministrativo nel senso che, come anche stabilisce la Cassazione unanimamente, non si può pensare che un ragazzo raggiunta la maggiore età automaticamente non abbia più bisogno di un supporto.
Non soltanto assistenziale anche educativo, cioè, è necessario
Prolungare il supporto per arrivare veramente alla integrazione. Così i ragazzi studiano l'italiano, vengono scolarizzati e quindi e quindi ecco che il legislatore illuminato ha detto beh arrivati a diciott anni se il ragazzo ne fa richiesta, tramite il tutore, tramite il servizio sociale, prima del compimento del diciottesimo anno, c'è un progetto educativo in corso che sta dando un buon esito. Ecco che rimane sul territorio italiano fino al ventunesimo anno di età e che quello che voglio evidenziare è una cosa a questo proposito, il patto europeo già avuto dei riflessi proprio per questa velocizzazione delle procedure sull'ordinamento italiano interno. Io sto parlando del disegno di legge che reca proprio Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, che è all'esame del del Senato, all'articolo 5. Spero che non vada mai a buon fine, innanzitutto compro, cioè comprimere il prosieguo amministrativo. Questo prosieguo amministrativo potrà essere dato fino a 19 anni. Ogni dieta cioè da 21 siamo scesi a di 19, creando comunque un problema già più volte segnalato dai giudici minorili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3, perché introduce un trattamento che non è cioè che lo pone in una posizione di diversa deteriore rispetto al minore cittadino italiano e anche al minore straniero accompagnato sul territorio e quindi contrasta anche con l'articolo 31 della Costituzione, poi vero nelle ipotesi emergenziali, ma nuovamente viene, c'è un ulteriore elemento di regressione che preoccupa è la prova e la previsione della normalizzazione delle soluzioni emergenziali nell'accoglienza. È previsto e la cosa mi fa rabbrividire che i ragazzi che hanno compiuto 16 anni 16 anni possano essere inseriti nelle strutture per adulti, sì, in situazioni emergenziali, per quanto separate, per quanto gli accorgimenti per quanto ma ma non si può porre sullo stesso piano
La condizione del minore con quella di un adulto solo per logiche emergenziali, poi, cioè questo è il punto e più volte noi io le cito a parte le sentenze Darboe e Camara della CEDU, TA sentenza del 2023 mea contro i tagli, i codici, la corteo due ha più volte stigmatizzato l'Italia dicendo ma voi non potete per le vostre difficoltà e crisi e criticità organizzative,
Prevaricare sul sul superiore interesse del minore, esponendolo a trattamenti che sono anche disumani,
Perché non vi credete che nei centri per adulti c'è il trattamento che è previsto nel centro per minori stranieri non accompagnati e poi, sempre in questo disegno di legge, come vi ho detto, il problema del rimpatrio volontario assistito è previsto che la competenza passi all'autorità prefettizia, quindi allo stato all'esame del Senato ci sono queste tre norme prosieguo amministrativo da 21 a 19 autorizzazione al rimpatrio assistito autorità prefettizia e normalizzare questa situazione di inserimento dei minori ultrasedicenni in strutture per adulti, sia pure in condizioni emergenziali. Passo
Al patto, cosa devo dire per il patto io volevo soltanto, però sto andando troppo oltre.
Pubblico silenzioso interessato, quindi qualche minuto ancora c'è silenzioso, dormiente non osi ben attento a tutto il pubblico sarà vado velocemente la mia attenzione, tutti i temi davvero interessa no, la mia attenzione perché, insomma, noi regolamenti e una direttiva, allora la mia attenzione sul Regolamento screening prima prima di tutto il regolamento 1.356 del 2024. Voi sapete bene ne ha parlato anche oggi l'avvocato Grotta d'aura.
E introduce un sistema di accertamenti che vuole velocizzare tutte le procedure di identificazione per arrivare subito allo smistamento rimpatrio oppure protezione, quindi prevede un sistema di accertamento all'articolo 5, paragrafo 1 e 2, che sono di tipo sanitario, identificazione, rilievi biometrici e individuazione di eventuali vulnerabilità. Quello che mi preoccupa e vado direttamente al sodo è una procedura generalizzata che si applica anche ai minori stranieri non accompagnati. Cosa prevede questo regolamento? Che tutti questi accertamenti siano eseguiti presso punti di crisi è vanno eseguiti in uno stato di fermo. Rifletteteci un attimo
Anche nei confronti dei soggetti minori di tra di cui andranno valutate le particolari esiè esigenze e assistiti da personale, ma in uno stato concreto di Fermo.
La durata di tutti questi accertamenti, poi, è veramente ridotta.
Perché si parla di 7 giorni con possibilità per gli Stati membri di ridurre ulteriormente questi termini,
E tutto questo va in contrasto con questa accelerazione con le esigenze di accertamenti approfonditi che richiede un soggetto vulnerabile qual è il minore straniero non accompagnato sulla stessa linea, cosa succede interviene
Il decreto legge 2026 numero 100, che non sappia, io non ci credo che verrà convertito tale e quale, secondo me, introdurrà a sua volta chissà quante altre modifiche.
Che, per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, prevede e stiamo parlando un fermo amministrativo di sicurezza si chiama così fermo amministrativo di sicurezza. Noi parliamo di questi minori che vengono individuati sul territorio, comunque alla frontiera nei luoghi di sbarco. Noi siamo interessati da questo. C'è questo fermo amministrativo di sicurezza, quindi questi minori debbono stare fondamentalmente nei punti di crisi negli hotspot per 48 ore a disposizione delle forze di polizia che devono eseguire tutti gli accertamenti previsti dal regolamento screening. È prevista la comunicazione alla Procura della Repubblica per i minorenni, che deve verificare che siano state rispettate le norme di inizio, i tempi di inizio e fine, ma almeno in questo siamo stati graziati decorsi alle 48 ore. Il minore deve essere collocato in una struttura idonea individuate ai sensi. Va be'del decreto legislativo 15 142, la legge dice anche che gli accertamenti dovranno essere conclusi entro 72 ore, fermo restando che viene garantita assolutamente l'accoglienza
Anche qui 72 ore, ma voi immaginate quando io non vi ho detto una cosa importante, ma voi sapete quanti ne abbiamo avuti noi l'anno scorso nel 2025 vi faccio il numero dei minori stranieri non accompagnati per i quali abbiamo chiesto la tutela, non parlo del prosieguo amministrativo e quelli per i quali chiediamo la tutela non solo tutti quelli sbarcati sono quelli che rimangono sul territorio. 2025 parliamo di 6.000 minori stranieri non accompagnati. Ad oggi parliamo di 3.000 minori stranieri non accompagnati. Ma come si può pensare, in 72 ore, di completare accertamenti accurati e approfonditi
è?
Lo stesso disegno di legge.
Che è all'esame del Senato per non essere da meno.
All'articolo 14 mi dice che la durata complessiva di questi accertamenti dovranno essere, cioè questi accertamenti, la quota complessiva di 72 ore introduce una norma che veramente.
È impossibile da applicare se va a buon fine, introduce la figura di un tutore provvisorio, prevede che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Nomini una persona adeguatamente formata, un tutore provvisorio.
Per assistere il minore durante la fase di identificazione, ogni tutore provvisorio non può avere più di 30 minori, ma secondo voi, ma dove li troviamo, ma secondo voi a Lampedusa?
Chi è che si trasferirà alla
Gratuitamente gratuitamente, poi devono essere persone adeguatamente formate, devono essere vagliate, ma è iperuranio e diciamo che è un modo per mettere una toppa dire che c'è una tutela quando poi, di fatto, purtroppo sempre di più all'Europa.
A volte dice l'Europa che ce lo chiede, ora però noi abbiamo detto regolamenti, pure quel filo no, purtroppo sto dicendo purtroppo quel fil regolamenti sono pure improntati, da un lato sulla tutela del minore, sono contraddittori, appunto diciamo,
Io mi associo a lei nel senso che questi regolamenti che sbandierano l'interesse del minore, poi però si scontrano in certi momenti, con momenti di crisi e di difficoltà e richiamano questo, do questa doppia figura, c'è una come se ci fosse una figura immediata seguito dal tutore e definitivo che, diciamo, ha adeguato allo Stato italiano, comporta che la Procura verso i minori abbia questa doppia funzione. Di fatto anche pensava fiducia alternativa, quale sarebbe purtroppo peggio del male lasciarlo a chi ha l'autorità amministrativa, la nomina, cioè almeno no, no, no, no, no. Non è ammissibile che un sistema di questo genere non è pensabile che in 72 ore si possa fare tutto non è, perciò non è un sistema che funziona. Mi spiego, sì, no, ma intanto noi applichiamo sempre dalla legge, Zampa fondamenta
Ma perché abbiamo dei protocolli c'è comunque l'ultima cosa e vado velocemente altre due cose, mi riferisco al regolamento Eurodac, la banca dati Eurodac, e voi sapete bene che vanno registrati e all'Eurodac tutti i dati biometrici dei migranti, la l'elemento di criticità a mio giudizio è che il,
Il prelievo di questi dati biometrici adesso viene previsto anche per i minori che abbiano compiuto i sei anni di età, ma lasciando stare questo, tutto ciò viene giustificato per la tracciabilità, per tutto quello che vogliamo io parlo dell'articolo 14, paragrafo 1, che è la raccolta dei dati biometrici dei minori deve essere effettuata dice il regolamento nel rispetto del superiore interesse ma è contemplata ascoltate bene la possibilità di ricorrere ad un grado proporzionato di coercizione.
Per garantire che i soggetti interessati alla normativa, inclusi minori rispettino l'obbligo di fornire i dati biometrici, ciò è veramente allarmante e preoccupante, certo, bisogna rispettare la vulnerabilità, bisogna che ci sia il consenso, ma, signori miei, ma come si fa a parlare di grado proporzionato, di coercizione anche se da applicare in ultima istanza è una norma generica perché va che va integrata, riempita di sostanza dal legislatore italiano.
Che mi auguro sempre che si faccia condurre.
Dal principio del superiore interesse del minore e poi, da ultimo ultima annotazione parlo del regolamento 1.348 2024 la procedura di protezione internazionale con riguardo all'esame delle domande di protezione internazionale dei minori migranti, quello che io vi voglio dire anche qui in questo caso si evidenzia una equiparazione di status maggiore e minore. Allora la procedura accelerata vado direttamente al sodo, che è una procedura speciale e già è inconciliabile con le esigenze di tutela che riguarda i minori non accompagnati. Non si può applicare ai minori stranieri non accompagnati e su questo lo riteniamo tutti non soltanto noi magistrati, ma anche abbiamo le buone prassi con le varie prefetture. Prefettura di Trapani, in Prefettura di Agrigento, prefetture Palermo, perché la l'accelerazione è inconciliabile con tutto il sistema da applicare a tutela del minore
Si può applicare soltanto in casi specifici, perché praticamente l'articolo 53 del Regolamento stabilisce quando che si può essere applicato ai minori stranieri non accompagnati quando sussistono fondati motivi per richiedere che richiedente sia pericolo per la sicurezza nazionale, ordine pubblico sia stato espulso per gravi motivi di sicurezza.
Ora cosa succede in questi casi, però, è c'è evidentemente un problema.
Che riguarda anche nei casi in cui bisogna accertare se ricorrono delle situazioni in cui il minore sia di pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza, un tempo entro il quale che sono le 12 settimane la app dalla registrazione della domanda, la procedura deve essere conclusa, che anche qui, a nostro giudizio, presenta aspetti di crisi, criticità per questa accelerazione processuale, un alt procedimentale. Un'altra cosa voglio dire, dato un margine di discrezionalità agli Stati membri con riferimento all'individuazione dei luoghi dove svolgere, dove devono questa finzione giuridica viene attuata. Dove vengono no, stipati voi un termine più elegante. Vengono accolti i minori stranieri non accompagnati, che può aprire le maglie anche a delle forme di abuso da parte del legislatore. Io concludo perché sono andata oltre
Il nuovo patto, ma anche la normativa interna, di riflesso sicuramente introduce degli aspetti di criticità e vorrei sempre tornare al ricordo del ragazzo egiziano della ragazza sa sahariana, del del ragazzo, che non sapeva parlare in italiano perché è importante.
Ricordare sempre che il minore straniero non accompagnato non è un problema da gestire, è un soggetto da proteggere perché la misura di civiltà, di un ordinamento, i tagli dell'ordinamento in generale e nel nostro ordinamento dipende soprattutto dalla capacità di sapere proteggere i soggetti più vulnerabili, scusate, sono andata troppo.
Andata troppo.
Interessantissima relazione.
Non soltanto studiata nei dettagli, ma vissuta quindi ancora più interessante.
Passo adesso la parola alla professoressa Di Cola che ci parlerà di un tema di base, cioè l'accertamento dell'età, perché per distinguere fra minori e maggiori di età alla base abbiamo spesso necessità di accertamenti specifici, prego.
Allora, buon pomeriggio a tutti, ringrazio la Alessia per l'invito.
E la dottoressa Caltabellotta per il quadro esaustivo che ha fatto per me veramente molto interessante,
Sì e l'ho fatto calma, calma e sangue freddo, allora diciamo che quello di la mia relazione forse soffrirà di qualche confronto con la pratica, avevo chiesto dei provvedimenti del giudice, del merito, ma.
E non è facile, a quanto pare, devo dire che questa cosa me ne sono resa conto per un mio recente soggiorno in Brasile, dove i magistrati e i pubblici ministeri possono essere anche i professori universitari e lì questo confronto tra dottrina e giurisprudenza è stato per me in alcune occasioni di dibattito molto fecondo.
In questa occasione un po', ma è mancata oggi mi sono resa conto dell'inadeguatezza delle mie nozioni di di fronte a cotanto sapere insomma e come diceva Socrate, io so di non sapere per cui le mie saranno alcune notazioni, proprio da processuale civilista che ho trovato interessante.
Nella nella disciplina dell'accertamento dell'età del minore, vorrei partire da la condanna che ha avuto l'Italia nel 2022 nel nel procedimento al termine del procedimento da parte della Corte di giustizia dell'Unione
De de de Lago scusate della Corte europea dei diritti dell'uomo nel procedimento Darboy con e Kamara contro Italia, allora qui non siamo nel 2016 il procedimento inizia nel 2016, non è ancora entrata in vigore la legge Zampa, c'è il caso di un minore che viene accolto in un centro di prima accoglienza insieme ad altri adulti un presunto minore,
E vie ne viene accertata l'età senza la nomina di un tutore senza che sia adeguatamente informato su quelli che è la procedura e senza che ci sia un atto da impugnare questa la cosa più importante
Ebbene, la Corte di Giustizia, dopo una serie di Teheran, interessantissima di notazioni, pur tenendo conto del fatto che in Italia sta per entrare in vigore una normativa specifica che riguarda i minori.
L'accoglienza dei minori non accomp stranieri non accompagnati condanna nonostante ciò, l'Italia, perché c'è una violazione dell'articolo 8.
Della CEDU, cioè il diritto a una vita piena personale, all'espressione sociale, alla possibilità di in tessere, così lo intende la Corte rapporti sociali che viene negata nella nella concezione della corte, non solo quando c'è un'ingerenza dello Stato.
Nella vita del minore dell'individuo, anche quando lo Stato non fa nulla per favorire questo sviluppo personale e della vita familiare del minore nel frattempo, e quindi la Corte sottolinea la necessità dell'informativa preventiva, del minore, della nomina di un tutore
E ovviamente la necessità per la garanzia di un ricorso effettivo.
Un uno strumento che non sia solo previsto sulla carta, ma che sia effettivo
Condanna l'Italia
Denunciando questi principi, entra in vigore questa legge Zampa 2017, con una normativa che è stata massacrata e reintegrata, forse, in alcuni punti migliorata in alcuni punti, presenta ancora dei dubbi la necessità della nomina del tutore, la ritroviamo come il superiore interesse del minore, la ritroviamo nel Regolamento accertamenti nel 2024 e anche di un tu non si usa l'espressione tutore si usa più che altro di un rappresentante di Go di colui che faccia anche momentaneamente gli interessi del minore. Una figura quindi che anche secondo il
Consiglio dei mini scusate,
Il Consiglio dei ministri, il Comit, il, il scusate, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dovrebbe essere adeguatamente selezionato e formato.
Ebbene, vedremo, come già anticipato, la dottoressa Caltabellotta, quando invece non c'è questa figura di tutori.
E che succede?
Innanzitutto.
Anche sulla base di insomma su innanzitutto sulla base della normativa, la legge Zampa, ma poi, come è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione nel 2020, quello che dovrebbe fare fede è sempre il documento anagrafico, anche fotocopiato anche scaduto, purché il re di una foto del minore, quindi,
Nel momento in cui il minore non AQ straniero non accompagnato entra in Italia, deve ricevere una prima accoglienza alla presenza di un mediatore culturale, se possibile, si dovrebbe già nominare il tutore, ma, insomma, siamo ancora in una fase non pericolosa.
Con un regolamento del 2023, il Consiglio dei ministri anche stabilito quale deve essere la struttura del verbale di questo colloquio di prima accoglienza, una prima parte dedicata ai dati anagrafici, una seconda parte dedicata a quelle che è la vita del minore del centro. Insomma, l'osservazione dei primi giorni di trascorsi nel centro di prima accoglienza da parte del minore, con eventuali annotazioni del tutore. Poi, una terza parte, dedicata a quelli che sono stati che sono gli interventi degli educati, gli eventuali interventi degli educatori, quindi questo verbale dovrebbe rivestire già un'importanza fondamentale in quella che è, diciamo, il fu potrebbe essere il futuro accertamento dell'età del minore, il procedimento di accertamento dell'età del minore. Leggendo dei documenti degli articoli, i medici legali risulta che le prassi anche su questo punto sono diverse nelle varie regioni
E soprattutto che spesso e volentieri questa pratica si riduce a una mera formalità, diciamo amministrativa,
Che succede, c'è un dubbio sull'età del minore, perché i documenti non sono chiari, non si può chiedere l'ausilio dell'autorità consolari perché minore è intenzionata a chiedere una protezione internazionale, il secondo passaggio da fare, se non ci sono documenti, se non si può chiedere l'ausilio dell'autorità consolare a seguito di una modifica operata nel 2023 con decreto legge e stamattina sentivo che si parlava di un abuso di questo strumento, effettivamente in questa materia c'è un abuso di questo strumento.
Convertito in legge nel 2023, sempre si può accedere a quelli che sono gli strumenti elettronici che il minore ha con sé, quindi il cellulare, tappa che minori che venga che sbarchi a Lampedusa abbia il tablet e il il computer è difficile, forse insomma,
Eh sì può accedere alle banche dati e eventualmente anche le banche dati
Del gestite dal Ministro, dal Ministro del Lavoro, se permangono ancora dubbi dopo che ci sono stati questi passaggi, quindi l'età presunta sulla base di un documento, a meno che non sia falso.
Anche in fotocopia è anche scaduto, come ha detto la Corte di Cassazione e.
Come ha ribadito la Corte di Cassazione, eventuali ausilio di studi delle autorità consolari, a meno che non si debba escludere per per evitare di mettere in pericolo il minore, quindi gli strumenti elettronici, quindi le banche dati, finalmente si arriva alla necessità se tutti questi strumenti non sono stati utili di accertare l'età del minore in maniera diversa secondo il procedimento ordinario qui c'è la necessità di chiedere l'Authority, cioè ci vuole l'autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori.
E questo è il procedimento normale, c'è un protocollo che è stato approvato, diciamo prima, c'è stato uno studio medico dietro c'era, un protocollo medico del 2009 che è stato recepito dalla Conferenza Stato Regioni nel 2016, come c'è un rigo le un regolamento del Consiglio dei ministri,
è una sorta di accertamento graduale o a cascata, si inizia quindi con un colloquio da parte importanti scusate, la presenza di un'équipe multidisciplinari anche in questa fase già deve essere necessariamente deve essere stato nominato un tutore.
E il minore, ovviamente, anche alla presenza di un mediatore culturale, deve essere informato su tutto quello a cui verrà sottoposto,
Consi in considerazione anche del, diciamo con con un linguaggio, con strumenti adeguati a quella che è l'età e ovviamente
Mettendolo al corrente anche dell'eventuale possibile invasività di quelli che sono gli esami previsti, perché abbiamo detto che questo diciamo, l'accertamento di di quella che è l'età del minore inizia a cascata, insomma, si parte con un colloquio, dovrebbe essere utile il colloquio che è stato sostenuto nella nel nel nel dell'autorità insomma nella fase di prima accoglienza del minore e se effettivamente è stato un colloquio serio alla presenza del mediatore culturale di una persona che comunque faccia le gli interessi del minore.
Poi, ma si passa a quello che è l'esame pediatrico Auxologico, che ha come scopo quello di diagnosticare anche gli eventuali ritardi di crescita del minore, perché un minore che viene magari viene in Europa in Italia da una zona di crisi può avere magari mal nutrito può avere un'apparenza diciamo che non corrisponde a quella che è l'effettiva realtà per ritardi per eventuali ritardi nella crescita solo in ultima battuta.
Dovrebbe si dovrebbe passare solo in caso di stretta necessità e questo è detto in vari protocolli medici in documenti dell'Unicef.
Dell'Alto Commissariato per i diritti umani si dovrebbe passare a quelli che sono gli esami più invasivi, cioè gli esami radiologici, anche perché questi esami radiologici potrebbero comportare
Cioè possono possono comportare diciamo di
Possono essere particolarmente invasivi per un minore di età, allora nel 2023 sono stati introdotti dei termini per il compimento di questi di questi accertamenti, il TAR, il, l'accertamento deve avvenire nel termine di 60 giorni.
Gli esiti degli accertamenti
Debbono essere.
Comunicati all'autorità giudiziaria, che emette un provvedimento ed è un provvedimento che deve essere comunicata al minori ed è il provvedimento del tribunale dei minori che sarà e attenzione, una cosa che ha sottolineato anche la Corte di Cassazione nei casi dubbi deve essere ripetuto l'esame,
Deve esserci nel documento il ranch tra l'età massima e l'età minima, e in nel dubbio si deve andare a favore del minore.
Il Tribunale dei Minori emette un provvedimento e questo è il provvedimento che sarà impugnabile nel termine di 10 giorni dalla comunicazione ai sensi degli articoli 700.
Con reclamo, diciamo cautelari, allora qui c'è una prima annotazione che mi viene da fare, perché è stato uno dei, diciamo, de delle prime cose che ho studiato, nel senso che la scuola da cui provengo c'aveva questa distinzione che magari per voi e noiosa però era tra tutela procedimento ha cognizione, viene procedimento sommario che all'epoca, quando mi laureai parecchio tempo fa, era rappresentato dal procedimento in camera di consiglio, il procedimento in Camera di Consiglio è pensato per la volontaria giurisdizione. Qua non siamo in presenza di volontaria giurisdizione. Questo è l'accertamento di uno status, l'accertamento di uno status che comporta una serie di conseguenze
Successive all'accertamento stesso è come l'accertamento dello stato interdetto inabilitato è l'accertamento dell'età del minore, quindi la prima annotazione che viene da fare è, secondo una famosissima sentenza della Corte di Cassazione del 1990 cosiddetta contenitore neutro definizione della procedura del procedimento in camera di consiglio che il procedimento in Camera di consiglio dovrebbe essere arricchito di quelle che sono le tutele della cognizione piena pena, la violazione del diritto al ricorso effettivo e dell'articolo 24 della Costituzione. Questo significa che pensare che un'impugnazione contro un provvedimento che determina lo status di una persona sia di 10 giorni è una cosa strana per una per me che vengo da una formazione classica, è una cosa molto strana
E questa è una delle particolarità la seconda.
Particolarità su cui mi sono molto cari per i minori per i minori no, ovviamente io mi sono divertita sulla carta da studiosa della volontaria giurisdizione, è il l'articolo 6 ter introdotto con il decreto che credo che sia quello sbarchi 133 decreto legge 130 del 2023 convertito in legge nel 2024 qui è,
Qua c'è una cosa abominevole perché un provvedimento, un atto amministrativo
Cinque giorni allora andiamo con con con ordine no abominevole, insomma, una cosa strana per per chi è abituato alla divisione tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria.
Noi, in caso di arrivi consistenti multipli, avvicinati.
Attività di ricerca in mare e soccorso, laddove Rita di pubblica sicurezza, può, comunicando alla Procura della Repubblica dei minori, avviare un accertamento dell'età del minore anche
Con strumenti radiografici, quindi già è strano, perché abbiamo detto che il nostro accertamento e a cascata allora, in questo caso invece l'accertamento passa subito all'esame più invasivo.
Poi la comunicazione alla alla Procura della Repubblica può essere orario successiva quando c'è un motivo d'urgenza e qual è l'urgenza più degli sbarchi, che altre urgenza ci deve essere, ma ha detto per fortuna la mia amica con cui la dottoressa Caltabellotta che questo non è uguale e speriamo che rimanga sempre le farò cercherò qualche provvedimento per vedere se in Italia è così e quindi eventualmente se questi sbarchi se c'è una situazione d'urgenza e il,
Questa comunicazione alla Procura della Repubblica può essere successive orale,
Eh sì, dice, l'esito dell'accertamento va comunicato se c'è qualcuno che, al all'esercente i poteri, i poteri tutelari, ove nominato, quindi, nonostante questo Verdi, la ribadito costantemente dalla Corte di Cassazione dalla Corte.
Europea dei diritti dell'uomo e dal Regolamento accertamenti, qui non c'è una nomina, ci può, non ci ci può non essere la nomina di qualcuno che svolge le funzioni di tutori e qua arriva la cosa diciamo strani strana strana perché mi sono concentrata recentemente sulla divisione tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa e beh la cosa strana è che il verbale viene impugnato entro cinque giorni che è un termine.
Diciamo per uno status, per l'accertamento di uno status, è un termine eccessivamente breve davanti a un giudice che è un giudice ordinario, non è il giudice amministrativo, e allora qui che fa il giudice, quando si impugna il verbale e,
Trova qualche errore di procedura, annulla e rimette all'autorità che ha compiuto l'accertamento in via emergenziale no, questo è un caso in cui secondo me, come succede del resto quando parliamo di azione antidiscriminatoria dove l'autorità, il, il giudice ordinario può annullare un atto discriminatorio della pubblica amministrazione e adottare un piano di ripristino della,
Diciamo de l'eguaglianza sostanziale qui l'autorità, il giudice ordinario, perché non è un giudice amministrativo, è questa la stranezza, il giudice ordinario non ha nulla e rimette, come hanno fatto in Ungheria al giù, alla all'autorità amministrativa, no, il giudice ordinario accerta con un procedimento che non è un'impugnazione ma è un procedimento di accertamento di primo grado.
E questo è quanto grazie per l'attenzione.
Finisce qui, ha completato l'ascolto integrale e distribuito in più puntate della nostra rubrica della lunga giornata di convegno, Studi organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, Ordine degli avvocati di Palermo e Università, degli Studi sempre del capoluogo siciliano, su diritti migranti, protezione internazionale e Patto europeo su migrazione e asilo l'ultima sessione che mancava all'appello nella trasmissione di questa rubrica dello speciale di giustizia si è occupata proprio della tutela del minore non accompagnato, anche alla luce del Patto europeo su immigrazione asilo coordinati
Da Salvatore Ziino, associato di Diritto processuale civile all'Università.
Di Palermo, gli interventi che abbiamo proposto sono stati di Paoletta, Caltabellotta, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e Livia Di Cola associato di Diritto processuale civile, all'Università degli Studi di Macerata, grazie per l'ascolto d'estate con i programmi di radio radicale,
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