1, comma 1, lett.
b), del decreto-legge numero 1 del 2023 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), come convertito, nella parte in cui prevedeva, nel testo vigente ratione temporis, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per un'operazione di soccorso in mare (oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000), nei casi indicati dallo stesso comma 2-sexies; 14) l'articolo 2, comma 2-bis, della legge numero 89 del 2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede il termine inderogabile di ragionevole durata delle procedure concorsuali in sei anni e non consente al giudice di valutare quando tale superamento sia dipeso dalla appurata complessità della procedura ovvero da impedimenti oggettivi non ascrivibili all'autorità preposta al suo svolgimento; 15) l'articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 21 del 2024, nella parte in cui, sostituendo il comma 4 dell'articolo 27 della legge provinciale numero 16 del 2015 (Disposizioni sugli appalti pubblici), prevede che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante, in fase di procedura di gara, richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, prima dell’aggiudicazione, verifichi la congruità del costo e degli oneri indicati e, infine, in caso di esito negativo della verifica, che si proceda con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria; 16) l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna numero 12 del 2024 (Modifiche alla legge regionale numero 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), nella parte in cui, introducendo il comma 2-ter all'articolo 1 della legge regione Sardegna numero 5 del 2023, prevede che le ASL siano autorizzate a fornire i ricettari di cui all'articolo 50 della legge numero 269 del 2003, anche «ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024».
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